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Decisione

35.2010.53

Assicurato vittima di due infortuni con rottura bilaterale cuffia rotatoria. Negata adeguatezza per disturbi psichici (causalità nat. lasciata aperta). Valutazione grado invalidità e entità menomazion

7 febbraio 2011Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita

di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile

soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del

lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente

stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.5.3

In sede di

ricorso, l’assicurato non ha contestato la valutazione dell’esigibilità

lavorativa, espressa dal medico di __________ in occasione della visita di

chiusura del 5 marzo 2010 (cfr. doc. I).

Per il

chirurgo ortopedico dott. __________, assodata l’impossibilità di riprendere la

precedente professione di manovale edile, RI 1 potrebbe esercitare, a tempo

pieno e con un rendimento completo, un’attività alternativa, fisicamente

leggera per quanto concerne il sollevare/trasportare pesi e in cui non debba svolgere

lavori al di sopra dell’orizzontale (cfr. doc. 126, p. 4/fasc. 4).

L’apprezzamento

del dott.__________ risulta essere sostanzialmente condiviso dal dott. __________,

chirurgo ortopedico privatamente consultato dall’assicurato, fatta eccezione

per il limite di carico massimo (25 kg per il medico di __________, 15 kg per il dott. __________ - cfr. allegato al doc. 156/fasc. 4), come pure dal dott. __________,

per il quale il limite di carico massimo sarebbe però di 5 kg a sinistra e di 10 a destra (doc. A3: “Per quanto riguarda la spalla sx, il paziente è abile

solo ad eseguire lavori leggeri, al di sotto del livello delle spalle, ed i

pesi sollevabili, non ripetutamente e non continuativamente a sx possono essere

valutati nell’ordine di 5 kg. A livello della spalla dx, i pesi possono essere

maggiorati di circa 5 kg, cioè fino ad un massimo di circa 10 kg. Sicuramente il paziente non può praticare attività che prevedono il ripetuto sollevamento

degli arti al di sopra del livello delle spalle, movimento peraltro solo

possibile solo a dx e non a sx, …”; dello stesso autore si veda pure l’allegato

al doc. 142/fasc. 4: “Tale condizione clinica permette al paziente di

eseguire solo lavori leggeri, in particolare al di sotto del livello delle

spalle, lavori pesanti o al di sopra del livello delle spalla il paziente

non li può eseguire, lavori pesanti sotto il livello delle spalle vengono

eseguiti ma con molta difficoltà e sicuramente con ricomparsa della

sintomatologia dolorosa.” - il corsivo è del redattore).

Lasciata

aperta la questione riguardante il limite di carico massimo - questione di per

sé irrilevante ai fini di stabilire il grado dell’invalidità presentata da RI 1,

così come verrà meglio dimostrato in seguito -, questo Tribunale, attentamente

vagliata la documentazione medica agli atti, deve concludere che, dal punto di

vista medico, l’assicurato è totalmente inabile nella professione

precedentemente svolta. Nondimeno, sul mercato generale del lavoro esistono

delle attività che egli sarebbe in grado di svolgere a tempo pieno e con un

rendimento completo, nonostante il danno alla salute infortunistico.

È peraltro

utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate

possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice

non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti

esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.

In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già

ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale,

composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza

(cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid.

4.

).

2.5.4

Si

tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute

infortunistico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1,

l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2010 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V

174.

= RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasto vittima dei

sinistri assicurati, un importo annuo di fr. 62'449.40 (cfr. doc.

135/fasc. 4).

Questo

dato, desunto dalle informazioni fornite direttamente dall’ex datore di lavoro

(cfr. allegati al doc. 134/fasc. 4) e non contestato dal ricorrente, può

senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

2.5.5

Per quanto

riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si

fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in

DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il

guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario

statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai

sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5 %. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di

parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,

nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono

giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una

deduzione per circostanze personali e professionali.

2.5.6

Per

determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF

convenuto ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso alcune

aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività alternative che egli

dovrebbe essere in grado di esercitare tenuto conto delle sequele

infortunistiche, e meglio l’operaio-magazziniere presso la __________, il

preparatore di cioccolata presso la __________, il controllore

dell’imbottigliamento presso la __________ SA, il venditore presso la __________

e, infine, l’operaio-magazziniere presso la __________, i dipendenti di tali

ditte percepivano in media, nel 2010, un reddito annuo pari a fr. 52'702.60

(cfr. allegato al doc. 159/fasc. 4).

D’altro canto, sempre in

conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito

informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di

conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario

massimo e minimo, così come sul salario medio.

In

effetti, dallo specchietto riassuntivo che figura sull’allegato doc. 159/fasc.

4.

si evince che sono 120 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i

salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 32’499 e a fr.

66'060, e infine che quello medio è di fr. 48'347.

A

proposito dei posti di lavoro considerati dall’CO 1, va osservato che perlomeno

uno, la DPL 2673 (operaio-magazziniere presso la __________), nella misura in

cui comporta il sollevare/trasportare pesi fino a 25 kg, non appare conforme all’esigibilità lavorativa descritta tanto dal dott. __________ (cfr.

allegato al doc. 156/fasc. 4), quanto dal dott. __________ (cfr. doc. A 3).

La

questione non merita comunque ulteriori approfondimenti, poiché l’insorgente

non potrebbe pretendere una rendita di un’entità maggiore, neppure se il grado

della sua invalidità venisse determinato in applicazione dei dati statistici (e

non in base alle DPL dell’CO 1).

2.5.7

Conformemente

alla giurisprudenza federale di cui si è detto al considerando 2.5.5., per la

determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

Utilizzando

i dati forniti dalla tabella TA 1, l’assicurato, svolgendo nel 2008 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'806.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web

dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 4'998.24 mensili

oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2010 (cfr. la

relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 61'778.16.

L’assicurato,

quale manovale edile, avrebbe guadagnato, nel 2010, fr. 62'449.40/anno per

un’occupazione a tempo pieno.

Tale

reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente

(Tabella TA 1 2008, p.to 45, livello di qualifica 4: fr. 5’150 riportato su

41.6

ore/settimana = fr. 5'356 x 12 mesi = fr. 64’272 + adeguamento

2009/2010 all'indice dei salari nominali = fr. 66’200.16).

Pertanto,

in applicazione della giurisprudenza citata al considerando 2.5.5. in fine,

il reddito statistico da invalido (fr. 61'778.16) va ridotto dello 0.66%,

percentuale corrispondente al gap salariale (per la parte

percentuale che supera la soglia del 5%), e si attesta

pertanto a fr. 61'370.42 (risultato intermedio).

2.5.8

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età,

anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella

concreta evenienza, va innanzitutto osservato che, a dipendenza delle sequele

infortunistiche, l'assicurato è stato giudicato in grado di esercitare a tempo

pieno un'attività sostitutiva adeguata.

Sempre a

causa del danno alla salute, egli si trova però nell’impossibilità di compiere

lavori pesanti e anche l’esercizio di un’attività leggera non può prescindere

dal rispetto di determinati limiti funzionali.

In tali

circostanze, si giustifica una decurtazione del 10% per le limitazioni

addebitabili al danno alla salute.

Nessun

altro fattore di riduzione può entrare in considerazione ai sensi della giurisprudenza

(cfr. DTF 126 V 78ss.). RI 1, 53 anni, risulta essere domiciliato in Svizzera

e, al momento in cui rimase vittima dei noti sinistri, si trovava alle

dipendenze della ditta __________ sin dal 2000 con un impiego a tempo pieno

(cfr. doc. 26/fasc. 1 e doc. 138/fasc. 4).

Il

reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 10%, ammonta dunque a

fr. 55'233.37 (90% di fr. 61'370.42).

In

conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando

i fr. 55'233.37 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 62'449.40 - risulta essere

dell’11.55%, arrotondato al 12% secondo la giurisprudenza di cui alla

DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV

Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena

menzionata, secondo la quale il risultato aritmeticamente esatto del grado di

invalidità va arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra

espressa in percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica, è

applicabile immediatamente, nel senso che essa si estende a decisioni

contestate che, dal punto di vista temporale, sono state emanate prima della

pubblicazione della sentenza in questione).

Il TCA

potrebbe quindi, in linea di principio, riformare la decisione a svantaggio del

ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e

averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 20 cpv.

2.

Lptca; art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA; DTF 122 V 166).

Questa Corte, tuttavia, considerate le

circostanze dell'evenienza concreta, rinuncia ad effettuare una reformatio

in pejus, visto che si tratta unicamente di una facoltà (cfr. STFA U 192/02

del 23 giugno 2003; STFA U 334/02 del 22 aprile 2003; STFA C 119/02 del 2

giugno 2003 ; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; DTF 119 V 249).

Nella misura in cui

l'assicuratore resistente ha riconosciuto all'assicurato una rendita di

invalidità del 16%, il ricorso da lui interposto va respinto.

2.6

Entità della

menomazione all’integrità

2.6.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale indennità

è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.6.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.6.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute

nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.6.4

L’CO 1 ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00;

DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U

71,

p. 221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.6.5

Nel caso di

specie, l’assicuratore LAINF, sentito il parere del proprio medico di __________,

ha riconosciuto all’assicurato un’IMI del 15% (doc. 141, p. 3/fasc. 4).

Questa la

valutazione che il dott. __________ ha espresso in occasione della visita

medica di chiusura del 5 marzo 2010:

"

(…).

REFERTO MEDICO

Come esito post-traumatico e durevole concernenti

gli infortuni:

- 10.30085.07.4 concernente la spalla destra e

- 10.30170.06.3 concernente la spalla sinistra

L’assicurato alla spalla sinistra presenta una

periartrite omero-scapolare di medio grado con una limitazione funzionale

nell’abduzione che raggiunge i 110° con una preesistente periartrite

omero-scapolare di grado leggero-medio.

Per quanto riguarda la spalla destra non vi sono

limitazioni di carattere funzionale meritevoli d’indennità della menomazione

all’integrità secondo le tabelle ma vi è una periartrite omero-scapolare di

medio grado in paziente con una periartrite preesistente valutabile al 5%.

VALUTAZIONE

Lordo 20%

Netto 15%

GIUSTIFICAZIONE

Per quanto riguarda la spalla destra, secondo la

tabella 1.2, l’assicurato non ha diritto ad un’indennità della menomazione

all’integrità per la limitazione funzionale in quanto l’abduzione supera i 120°

sul piano orizzontale.

Vi è tuttavia una periartrite omero-scapolare di

grado medio che secondo la tabella 1.2 darebbe diritto ad una IMI del 10%.

Considerata tuttavia la preesistenza di una certa

periartrite omero-scapolare, ritengo che si debba considerare un lordo del 10%

con un netto del 5%.

Per quanto riguarda la spalla sinistra vi è una

limitazione funzionale che, secondo la tabella 1.2, da diritto ad un indennizzo

del 10%.

Non valutando quindi per la spalla sinistra la

problematica della periartrite omero-scapolare che darebbe altresì una

valutazione inferiore cioè del 5%, ritengo che per la spalla sinistra si possa

valutare un netto del 10%.”

(doc.

125/fasc. 4)

L’apprezzamento

del medico fiduciario dell’amministrazione è stato esplicitamente condiviso dal

dott. __________ (allegato al doc. 156: “Con riferimento alla funzione

puramente attiva dimostrata dal signor RI 1 condivido le considerazioni

espresse dal dr. __________ nel rapporto del 5.3.2010 sulla valutazione della

menomazione all’integrità.” - il corsivo è del redattore).

Con la

propria impugnativa, l’assicurato ha postulato il riconoscimento di un’indennità

minima del 50%, facendo riferimento alla certificazione 26 ottobre 2010 del

dott. __________ (doc. I, p. 5).

Chiamato

a pronunciarsi su una questione di carattere medico, il TCA - considerata anche

l'assenza di pareri medici specialistici divergenti -, ritiene che

l’apprezzamento enunciato dal medico fiduciario dell’amministrazione, peraltro

avallato dallo specialista in chirurgia ortopedica consultato dall’insorgente,

possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza

che si riveli necessario esperire ulteriori accertamenti (sul

valore probatorio delle valutazioni del medico dell’CO 1, cfr. STF U 350/06 del

20.

luglio 2007 in cui l'Alta Corte ha ricordato che "nell'ambito del

libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che

l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali si fondino

esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.").

Il dott. __________,

nel referto richiamato in sede di ricorso (doc. A 3), non si è affatto

pronunciato in merito alla menomazione all’integrità di cui è portatore l’assicurato,

motivo per cui non si vede come il documento appena citato possa servire a fondare

la pretesa dell’insorgente.

Anche per

quanto attiene all’entità dell’IMI, la decisione su opposizione merita dunque

di essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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