Lexipedia

Decisione

35.2010.56

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 febbraio 2011Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I principi relativi alla

riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza

precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004 consid. 1.2., I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).

Conformemente

a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del

23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa

B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28

novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,

C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7

marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M.,

C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6

luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6

giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV

Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N.

37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR

1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).

In

proposito, occorre ricordare che, secondo

una costante giurisprudenza federale, l'amministrazione non può essere

obbligata né dall'assicurato né dal giudice a esaminare nel merito una domanda

di riconsiderazione.

Decisioni, con le quali si é negata l'entrata nel merito di una tale

domanda, non possono, per principio, venir impugnate. Per contro, qualora

l'amministrazione entri nel merito, esami i presupposti della riconsiderazione

e, finalmente, renda una nuova decisione di rifiuto, quest'ultima può fare

oggetto d'impugnativa. In questo caso, il giudice si limiterà però ad esaminare

se i presupposti per una riconsiderazione della confermata decisione sono o

meno soddisfatti. Concretamente, si tratterà d'esaminare se l'amministrazione

ha ritenuto, a torto o a ragione, che la sua decisione cresciuta in giudicato

non fosse manifestamente errata e che una sua rettifica non rivestisse

un'importanza notevole (cfr. DTF 117 V 12 consid. 2a;

DTF 119 V 479 consid. 1b/cc).

Dalla

riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni

amministrative.

In questo

caso l'amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si

manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre a una

conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C

227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17

dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,

C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000

nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza

ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N.

15, consid. 3b, p. 79 e 80).

In

particolare, secondo costante giurisprudenza federale, nuove vanno considerate

quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel

procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma

che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, erano

sconosciute all'istante (cfr. STFA del 7 marzo 2003

nella causa D., C 354/01; DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V

134 e seg.).

Inoltre,

i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovvero essere idonei a modificare la

base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato

apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A.

Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 53, n. 10).

Relativamente alle nuove prove, va puntualizzato che l'art. 53 cpv.

1 LPGA non fa menzione del fatto che esse debbano essere rilevanti. Ciò si

spiega ponendo mente alla circostanza che, alla luce dei quesiti fattuali

spesso complessi, il criterio della rilevanza dei mezzi di prova spesso è

difficile da chiarire (U. Kieser, op. cit., ad art. 53, n. 11).

I nuovi mezzi di prova devono comunque essere tali da

provare fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti

nel procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati a

detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare

fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver

potuto produrli nella precedente procedura.

Un

mezzo di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che

avrebbe condotto a una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne

avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA del 13 aprile 1993

nella causa G.P.).

In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire

ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141, consid. 2). Non è

pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso

una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che

facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la

precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che,

successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni

differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che

siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura

principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché

fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non

provati.

In una

sentenza del 15 ottobre 2001, pubblicata in DTF 127 V 353, il TFA ha così

riassunto quanto appena esposto:

"

(…)

b) Sont "nouveaux" au sens de l'art.

137 let. b OJ, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la

procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais

qui n'étaient pas connu du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les

faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de

nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à

conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique

correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits

nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes

connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés,

au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des

faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne

pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est

considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le

juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure

principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à

l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers.

Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation

différente des faits; il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte

que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs.

Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou

expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal,

d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du

seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà

lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la

conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour

le jugement (ATF 110 V 141

consid. 2 et 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; voir aussi ATF 121 IV 322

consid. 2, 118 II 205 consid. 5)."

(DTF 127 V 353 consid. 5b)

Al

riguardo, si veda pure la STFA I 339/01 del 29 novembre 2002, pubblicata in

RDAT I-2003 N. 69.

2.3. Con la decisione

su opposizione impugnata (cfr. doc. 258, p. 5), l’Istituto assicuratore resistente

si è rifiutato di entrare nel merito di una (eventuale) riconsiderazione della

sua decisione su opposizione del 5 aprile 2007, nel frattempo cresciuta in

giudicato (aspetto quest’ultimo rimasto incontestato; del resto, si veda il

doc. 221, p. 2: “Per quanto concerne di ricorrere al tribunale di Lucerna per

un proseguimento verso la vostra decisione del 05.04.2007 come già riferito

all’avv. __________ non è mia intenzione proseguire e non è mai stata

Considerandi

mia intenzione di rivolgermi al tribunale …” - il grassetto è dell’assicurato).

Alla luce

della giurisprudenza federale menzionata al considerando 2.2., questa Corte non

é legittimata a chinarsi su quest’aspetto della vertenza.

2.4

Non rimane,

pertanto, che da valutare l’eventualità di una revisione processuale.

Con la

decisione su opposizione del 5 aprile 2007, l’assicuratore LAINF convenuto ha

negato la propria responsabilità relativamente alle affezioni cutanee lamentate

dall’assicurato, in quanto “ … non può essere ammesso che le stesse, e meglio

la psoriasi palmo-plantare manifestatasi dall’autunno 2005, sia in relazione

causale almeno probabile con i postumi dell’infortunio.” (doc. 220, p. 4).

Dalle

tavole processuali si evince che la decisione appena citata risultava fondata

essenzialmente sulla valutazione espressa dal PD dott. __________, spec. FMH in

dermatologia e malattie a trasmissione sessuale. In effetti, quest’ultimo

sanitario, con certificazione del 7 febbraio 2007, ha confermato la diagnosi di psoriasi (“Nel frattempo il decorso clinico ha permesso di meglio

caratterizzare la sintomatologia cutanea evidenziando come la stessa si sia

manifestata anche a livello palmare e questo rende più facile la diagnosi di

psoriasi palmo-plantare.”), e, al riguardo, ha considerato “… molto

improbabile che l’incidente vissuto dal paziente sia interpretabile come

fattore scatenante la psoriasi che si sta dimostrando essere bilaterale ed a

livello palmo-plantare.” (doc. 216 - il corsivo è del redattore).

Chiamato

dall’amministrazione a pronunciarsi sulle conclusioni del dermatologo dott. __________,

il medico di __________ ha confermato l’assenza di un legame causale con il

sinistro assicurato (doc. 217: “La diagnosi è psoriasi palmo-plantare e non si

tratta di conseguenza dell’infortunio. Vi è soltanto un nesso temporale fatto

valere dall’assicurato, ma questo non basta per farne derivare un nesso

causale.”).

Con la

propria impugnativa, l’insorgente pretende che l’assicuratore LAINF prenda a

proprio carico i costi generati dalla cura della nota affezione cutanea,

sostenendo, al riguardo, che quest’ultima sarebbe da imputare ai farmaci, alle

trasfusioni di sangue e alle infiltrazioni resisi necessari a causa delle sequele

dell’infortunio assicurato (cfr. doc. I, p. 2: “Se ciò fosse avvenuto sarebbe

sicuramente stato appurabile che i pesanti farmaci somministratimi e le

trasfusioni da me subite sono state le cause scatenanti la patologia di cui

oggi soffro.”).

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale osserva che l’esistenza di un nesso causale

naturale tra la diagnosticata psoriasi e le cure prestate a RI 1 a seguito

dell’evento traumatico del gennaio 1987 (farmaci, infiltrazione e trasfusioni),

è una circostanza che non risulta avvalorata da alcuna certificazione

specialistica. Anzi, esprimendosi sul contenuto dello scritto 22 giugno 2010

dell’assicurato (in cui si sosteneva che “… i medicamenti e le infiltrazioni

hanno contribuito e sono la causa di questa infezione, specie queste ultime

infiltrazioni al pene che mi avete fatto eseguire, per cui è un danno

totalmente collegato all’infortunio.”, cfr. doc. 248), il dott. __________ ha

ribadito che all’origine della problematica cutanea di cui soffre l’insorgente,

vi è la psoriasi, la quale è una “… malattia su base genetica, di tipo

infiammatorio e non infettivo, …” (cfr. doc. 251 - il corsivo è del

redattore).

In esito

a quanto precede, la tesi ricorsuale appena citata ha il valore di un’allegazione

di parte che, come tale, non è suscettibile di giustificare la revisione

processuale della decisione 5 aprile 2007 dell’CO 1.

Del

resto, va osservato che la somministrazione di farmaci, trasfusioni e

infiltrazioni durante gli anni successivi all’infortunio, non costituisce certo

un fatto nuovo ai sensi della giurisprudenza relativa all'art. 53 cpv. 1 LPGA, menzionata

al considerando 2.2., di modo che esso non potrebbe comunque essere di soccorso

all’assicurato.

Con la sua

certificazione del 7 aprile 2010, il dott. __________ ha dichiarato che i bagni

fatti a __________ nel mese di settembre 2005 non sono “… la causa della

psoriasi ma (…) l’acqua clorata può essere il fattore irritante per la

cute e le mucose secche, ipolipidiche dello psoriatico, pertanto possono aver

giocato un ruolo di trigger factor. In conclusione la psoriasi non è dovuta ai

bagni fatti dal paziente ma possono essere stati facilitati da questo contatto

con l’acqua clorata.” (allegato al doc. 247 - il corsivo è del redattore).

A

prescindere dal fatto che il dermatologo appena citato si è espresso in termini

di mera possibilità (per ammettere l’obbligo a prestazione

dell’assicuratore contro gli infortuni sarebbe invece necessario che

l’esistenza di un nesso causale naturale sia provata con il grado della probabilità

preponderante - cfr. DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, 117 V

360.

consid. 4a e sentenze ivi citate) - e, in questo senso, egli ha precisato che

“attualmente il paziente non ha contatto con l’acqua clorata e nonostante

questo ha un protrarsi della psoriasi plantare e recentemente anche una

riapparizione della psoriasi genitale.” (allegato al doc. 247; si veda inoltre

la certificazione 24 agosto 2009 dello stesso PD dott. __________ - doc. C 6:

“Faccio notare che le cure subite, che cronologicamente hanno preceduto

l’immediato inizio della patologia cutanea, possono aver giocato un ruolo

scatenante (cosiddetto fenomeno di Koebner). Però anche questa ipotesi non

può essere verificata.” - il corsivo è del redattore) -, il TCA rileva che

la manifestazione dell’affezione cutanea in questione successivamente alla cura

balneologica presso la Clinica di __________, era una circostanza ampiamente conosciuta

al momento del rilascio della decisione di cui ora viene chiesta la revisione.

Se ne deduce quindi che il referto 7 aprile 2010 del dott. __________ non

potrebbe costituire un nuovo mezzo di prova ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA,

ricordato che “per la revisione di una decisione non

basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti,

delle conclusioni differenti.” (cfr. la giurisprudenza citata al considerando

2.2

).

Visto che

l’esistenza di una relazione di causalità con i bagni effettuati a __________

non è stata dimostrata con un sufficiente grado di verosimiglianza, non può

nemmeno entrare in linea di conto un’applicazione dell’art. 6 cpv. 3 LAINF,

secondo cui l’assicurazione effettua le prestazioni per lesioni causate

all’infortunato durante la cura medica.

In simili

condizioni non è necessario procedere a ulteriori atti istruttori, segnatamente

alla perizia medica postulata dal ricorrente (cfr. doc. I, p. 2 e VII, p. 3).

Al

riguardo, giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U

349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa

R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo

2003.

nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio

2002.

nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26

novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa

P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998,

p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere

sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d e sentenza ivi citata).

Accertato

che RI 1 non é riuscito a far valere alcuna nuova circostanza né alcun nuovo

mezzo di prova, il TCA non può che tutelare la

decisione su opposizione impugnata mediante la quale l’Istituto assicuratore resistente

ha respinto la domanda di revisione da lui presentata.

2.5

In sede di

ricorso, come pure in sede di osservazioni, RI 1 ha postulato che il TCA valuti

“… la possibilità di convocare le parti affinché io possa spiegare oralmente

l’intera annosa vicenda, in quanto data la complessità del caso risulta

impossibile spiegare tutto per iscritto.” (cfr. doc. I, p. 2 e VII, p. 3).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità

del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella

Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita

nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia

di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di

prove, così come delle domande tendenti alla comparizione oppure a un

interrogatorio personale, a un interrogatorio delle parti, a un’audizione

testimoniale oppure a un sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un

simile obbligo (DTF 125 V 38 consid. 2).

Il TFA ha

inoltre stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su

motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare,

con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491;

STF 8C_504/2010 succitata).

Nella

concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale

-, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico

dibattimento, ma ha semplicemente domandato di essere ascoltato dal Giudice

alla presenza della controparte. Del resto, la documentazione già presente

all’inserto consente a questa Corte di emanare il proprio giudizio, di modo che

l’audizione dell’assicurato si rivela superflua.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster