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Decisione

35.2010.59

Incidente stradale con politrauma. Valutazione del diritto alla rendita d'invalidità e dell'entità della menomazione all'integrità

19 gennaio 2011Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine:

reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare

la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in

capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato

del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella

situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino

(cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado

di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

2.3.3

RI 1 non

condivide l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa che il medico di __________

dell’CO 1 ha enunciato in occasione della visita circondariale di chiusura del

5.

giugno 2009 (cfr. doc. I).

Questa

Corte osserva che, all’inizio del mese di aprile 2009, l’assicurata era già stata

sottoposta a una valutazione delle capacità funzionali (EFL) per conto

dell’assicuratore resistente, eseguita dal dott. __________, medico EFL-AMC,

presso la fisio __________.

In quel

contesto, alla ricorrente è stato diagnosticato uno stato dopo incidente

stradale del 31 agosto 2006 con frattura aperta dei metacarpi II, III, IV e V e

della falange prossimale del V dito, stato dopo fasciatomia e osteosintesi con

fili di Kirschner II, IV e V dito, stato dopo rimozione dei fili di Kirschner,

nonché sviluppo di una sindrome dolorosa cronica loco-regionale (CRPS) (doc.

163, p. 2). Dal profilo oggettivo, il dott. __________ ha refertato una lieve

ipotrofia del polpaccio destro, l’assenza di segni di versamento

intra-articolare o di instabilità della caviglia destra, come un’assenza di gonfiore

a livello delle caviglie al termine dei due giorni di test. Egli è quindi

pervenuto alla conclusione che l’assicurata soffriva di un dolore di tipo

misto, con prevalenza della componente neuropatica (allodinia) (doc. 163, p.

3).

Per

quanto qui di interesse, RI 1 è stata dichiarata in grado di riprendere

l’esercizio della sua precedente attività lavorativa a tempo pieno ma con un

discapito di rendimento del 25% e con alcune limitazioni particolari attinenti

all’utilizzo delle scale a pioli (mai), al scendere/salire le scale (raramente)

e al sollevare pesi oltre i 12.5 kg (raramente) (doc. 163, p. 4). Per contro,

essa presenta una completa capacità in attività lavorative molto leggere, da

svolgere in posizione prevalentemente seduta (doc. 163, p. 4).

Come è

già stato anticipato, il 5 giugno 2009 ha avuto luogo la visita medica di chiusura a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

ortopedia.

In

quell’occasione, il medico fiduciario appena citato ha diagnosticato dei persistenti

dolori al piede destro in stato dopo frattura metatarsale II, III, IV e V

nonché della falange prossimale del V dito. Egli ha oggettivato una muscolatura

della gamba destra praticamente simmetrica rispetto alla sinistra, un minimo

gonfiore dell’avampiede e, per il resto, uno stato rimasto invariato rispetto a

quanto era stato refertato dal suo collega dott. __________.

Il dott. __________

ha quindi valutato l’esigibilità lavorativa nel seguente modo:

"

(…).

La paziente può sollevare pesi fino all’altezza

dei fianchi fino a 10 kg senza limitazione. Può sollevare pesi fino a 25 kg soltanto talvolta. Mai superiori ai 25 kg.

Può sollevare pesi fino all’altezza del petto

anche oltre i 5 kg senza nessuna limitazione.

Non ha nessuna limitazione per quanto riguarda

l’effettuazione di lavori leggeri e di precisione.

Può fare lavori medi spesso mentre lavori pesanti

e molto pesanti non possono più essere svolti.

Non vi è nessuna limitazione per quanto riguarda

la rotazione della mano.

I lavori sopra la testa possono essere eseguiti

senza limitazioni.

Può talvolta eseguire anche lavori con rotazione

del busto.

Può mantenere la posizione seduta e inclinata in

avanti senza limitazioni mentre può mantenere la posizione in piedi e inclinata

in avanti spesso.

La posizione inginocchiata può essere mantenuta

solo di rado e talvolta può assumere la posizione con flessione delle

ginocchia.

Sia i lavori in posizione seduta che in posizione

in piedi possono essere svolti senza limitazioni.

La paziente può camminare senza limitazione per

tragitti anche oltre i 50 m.

Può effettuare tragitti lunghi soltanto talvolta.

Di rado può spostarsi su terreni sconnessi.

Talvolta può salire e scendere le scale. Non può

mai salire su scale a pioli.

L’uso delle due mani è possibile normalmente,

mentre l’equilibrio è possibile soltanto a condizione.”

(doc.

168, p. 3s.)

Nel

quadro della procedura di opposizione, l’Istituto assicuratore ha dapprima interpellato

il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, attivo presso la __________ (doc.

189).

Con

apprezzamento del 30 marzo 2010 (doc. 190), il dott. __________ ha avallato in

sostanza la valutazione dell’esigibilità lavorativa enunciata dal medico di

circondario (“An der Zumutbarkeitsbeurteilung des Orthopäden Dr. __________

(Akt 168) sollte darum festgehalten werden.”), precisando che l’assunzione di

analgesici quali il Dafalgan o il Ponstan non è atta a influenzare

negativamente la capacità lavorativa dell’assicurata. Inoltre, sempre secondo

il dott. __________, il medicamento Deanxit, un antidepressivo, non ha nulla a

che vedere con il piede infortunato e, qualora sussistesse, un disturbo

psichico costituirebbe un problema giuridico di adeguatezza.

Nel corso

del mese di luglio 2010, RI 1 è stata periziata, su ordine dell’amministrazione,

dal dott. __________ __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il

quale non ha refertato alcun sintomo psicopatologico di rilevanza clinica (doc.

198, p. 4: “… da un punto di vista medico-psichiatrico non ci sono, con

verosimiglianza preponderante, dei segni psicopatologici clinicamente

rilevanti, in relazione causale naturale con l’evento infortunistico del

31.8.2006

”).

Infine,

sempre per conto dell’CO 1, l’assicurata si é sottoposta a un consulto da parte

del dott. __________, spec. FMH in neurologia.

Dal

relativo referto, datato 21 settembre 2010 (doc. 211), si evince che lo

specialista appena citato ha constatato uno stato neurologico nella norma,

senza indizi per una neuropatia periferica nella regione del piede destro, né

per una cefalea secondaria sintomatica da patologia endocranica. A suo avviso,

la cefalea di cui soffre l’insorgente presenta invece tutte le caratteristiche

di una cefalea muscolo-tensiva (“È possibile che una parte dei dolori derivi

anche dalla regione cervicale dove la muscolatura si presenta molto contratta e

la paziente stessa riferisce un miglioramento della cefalea con fisioterapia

ambulatoriale cervicale …”).

2.3.4

Secondo

questa Corte, attentamente vagliata la documentazione medica agli atti e tenuto

conto che i disturbi infortunistici sono circoscritti all’estremità

inferiore destra, non vi è alcun motivo per ritenere che l’assicurata non

sarebbe in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo,

un’attività lavorativa leggera dal profilo dell’impegno fisico, da svolgere in

posizione prevalentemente seduta, così come è del resto emerso dalla

valutazione delle capacità funzionali eseguita nel mese di aprile 2009 (cfr.

consid. 2.3.3.).

Questo

Tribunale non ignora che il medico curante dell’insorgente, dott.ssa __________,

ha attestato, ancora il 16 novembre 2010, un’inabilità lavorativa residua del

25% (cfr. doc. C). Tuttavia, questa certificazione non appare suscettibile di rimettere

in discussione la conclusione a cui il TCA è appena giunto. In effetti, oltre a

non aver minimamente motivato la propria opinione, la dott.ssa __________ non

ha neppure precisato se l’incapacità in questione é da riferire alla precedente

professione dell’assicurata (nel qual caso, la sua valutazione concorderebbe

con quella del dott. Vasic - cfr. doc. 163, p. 4) oppure ad attività alternative

idonee.

La

ricorrente non può inoltre essere seguita allorquando sostiene che

l’amministrazione non avrebbe adeguatamente tenuto conto del dolore cronico da

lei avvertito, come pure degli effetti legati all’assunzione di determinati farmaci

(cfr. doc. I).

In

proposito, il TCA osserva che fra le diagnosi ritenute dai dottori __________k,

figura proprio quella di “sindrome dolorosa cronica loco-regionale” (doc. 163,

p. 2), rispettivamente quella di “persistenti dolori al piede destro” (doc.

168, p. 3).

D’altro

canto, non può essere ignorato che in più occasioni è stata segnalata la

presenza di un’estensione della sintomatologia (cfr., ad esempio, il

doc. 163, p. 9: “Discrepanza tra l’assenza di una problematica clinica

rilevante a livello della mano o dell’avambraccio ed una diminuita forza della

mano bilaterale (sotto la norma). Dicrepanza tra l’entità di quanto

affermato nel questionario di autovalutazione della capacità di rendimento

(PACT-test) e le capacità funzionali osservate. La dichiarazione di forti

dolori non corrisponde poco a malapena all’espressione sofferente avuta

durante durante le attività richieste. (…). Discrepanza tra le marcate

limitazioni funzionali della gamba interessata indicate e dimostrate e la solo

minima atrofia muscolare della gamba destra: vedi anche misure massa muscolare

riportate dal rapporto medico.” e il doc. 198, p. 3: “Il suo modo di presentare

i sintomi e il suo atteggiamento/comportamento durante la situazione d’esame,

lasciano invece presupporre, con grande probabilità, l’esistenza di una estensione

dei sintomi, come peraltro già constatato in altre occasioni.” - il corsivo

è del redattore).

Ora,

conformemente a una costante giurisprudenza, in materia di

assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato

vengono di principio presi in considerazione (ad esempio, nell’ambito della

valutazione della sua capacità lavorativa) soltanto nella misura in cui

procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile, di modo

che, nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono invece

trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può

che essere sfavorevole all'interessato (cfr., in questo senso, la STCA

35.2005.94

del 24 aprile 2006, 35.2002.4 del 22 settembre 2003, 35.2003.26 del

28.

luglio 2003, 35.1999.90 del 13 settembre 2001, confermata dal TFA con

sentenza U 347/01 del 9

gennaio 2003, 35.1998.57 del 21 settembre 2000, confermata dal TFA con giudizio

U 429/00 del 13 marzo 2001, 35.1998.61 del 22 febbraio 1999 e 35.1998.10 del 19

febbraio 1999).

In merito

alla pretesa incidenza dei medicamenti assunti sul rendimento lavorativo,

questa Corte non vede ragione per distanziarsi dal parere espresso al riguardo

dal dott. __________ (doc. 190: “Die Arbeitsfähigkeit

wird durch die einfachen Analgetika Dafalgan und Ponstan überhaupt nicht

beeinträchtigt.”) e, a proposito del Deanxit, farmaco antidepressivo (cfr.

referto 27 agosto 2008 del dott. __________ - doc. 139:

“Attualmente la paziente si sente anche depressa e nervosa, motivo per cui è

stata introdotta anche una terapia con Deanxit.”), il TCA si limita a osservare

che la perizia specialistica elaborata dal dott. __________ ha consentito di

escludere l’esistenza di una qualsiasi patologia di natura psichica (cfr. doc.

198).

Dalle

tavole processuali si evince che nel mese di novembre 2010 - dunque posteriormente

alla data in cui è stata emanata la decisione su opposizione impugnata -, RI 1-RI

1.

è caduta procurandosi in tal modo un trauma distorsivo al ginocchio destro.

La lesione meniscale diagnosticata successivamente al sinistro appena citato,

ha reso necessario un intervento artroscopico effettuato il 20 dicembre 2010

(cfr. doc. I, p. 7 e allegato al doc. VII).

Secondo

una costante giurisprudenza federale, la data di emanazione della decisione

impugnata segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4). Spetta pertanto

all’amministrazione esaminare se la ricorrente, dopo il rilascio della

decisione del 14 ottobre 2010, ha subito un peggioramento (acquisito) del suo

stato di salute in relazione di causalità con l’infortunio dell’agosto 2006

oppure in relazione con un nuovo infortunio assicurato e, se del caso,

valutarne l’incidenza sull’esigibilità lavorativa (e dunque sul diritto a una

rendita di invalidità).

In simili

condizioni non è necessario procedere a ulteriori atti istruttori, segnatamente

alla perizia medica pluridisciplinare postulata dalla ricorrente (cfr. doc. I e

VII).

Al

riguardo, giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003

nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA

del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella

causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA

del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella

causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.

202.

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992.

in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991.

nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., Zurigo 1998, p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Alla luce

alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che, dal punto di vista

medico, l’assicurata non è più totalmente abile nella professione di ausiliaria

di pulizie, precedentemente svolta. Nondimeno, sul mercato generale del lavoro

esistono delle attività che essa sarebbe in grado di svolgere a tempo pieno e

con un rendimento completo, nonostante il danno alla salute infortunistico.

È

peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno

indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al

giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio

2003, consid. 4.7).

2.3.5

Si

tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute

infortunistico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1,

l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2009 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V

174.

= RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasta vittima

dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 39'716 (cfr. doc.

178).

Questo

dato, desunto dalle informazioni fornite direttamente dagli ex datori di lavoro

(cfr. doc. 171 e 174) e non contestato dalla ricorrente, può senz’altro essere

fatto proprio dal TCA.

2.3.6

Per quanto

riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda

sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129

V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il

guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario

statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai

sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5 %. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di

parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,

nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono

giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una

deduzione per circostanze personali e professionali.

2.3.7

Per

determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurata, l'assicuratore LAINF

convenuto ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso alcune

aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività alternative che essa dovrebbe

essere in grado di esercitare tenuto conto delle sequele infortunistiche, e

meglio l’assistente operatrice presso la __________, l’operaia su metalli

presso la __________, l’operaia di spedizione presso la __________, la

meccanica di apparecchi elettrici presso la __________ e, infine, l’assistente

alla logistica presso la __________ __________, i dipendenti di tali ditte

percepivano in media, nel 2009, un reddito annuo pari a fr. 40'382.20 (cfr.

doc. 179).

D’altro canto, sempre in

conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito

informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di

conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario

massimo e minimo, così come sul salario medio.

In

effetti, dallo specchietto riassuntivo che figura sul doc. 179 si evince che

sono 87 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e

massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 29’707 e a fr. 62'295, e infine che

quello medio è di fr. 40'905.

A

proposito dei posti di lavoro considerati dall’INSAI, va osservato che taluni,

specificatamente le DPL 8938 e 10494, richiedono molto spesso/spesso il

mantenimento della posizione eretta di lunga durata. Se ciò appare conforme all’esigibilità

lavorativa descritta dal dott. __________ in occasione della visita medica di

chiusura del 5 giugno 2009 (cfr. doc. 168, p. 3), il TCA non può ignorare che

dalla valutazione delle capacità funzionali dell’aprile 2009, era invece emerso

che l’insorgente presentava una piena abilità lavorativa in attività molto

leggere da svolgere in posizione prevalentemente seduta (doc. 163, p.

4).

La

questione non merita comunque ulteriori approfondimenti, poiché l’insorgente

non potrebbe pretendere di aver diritto a una rendita, neppure se il grado

della sua invalidità venisse determinato in applicazione dei dati statistici (e

non in base alle DPL dell’CO 1).

2.3.8

Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al

considerando 2.3.6., per la determinazione del reddito ipotetico da invalido

tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

Utilizzando

i dati forniti dalla tabella TA 1, l’assicurata, svolgendo nel 2008 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'116.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web

dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 4'280.64 mensili

oppure a fr. 51'367.68 per l'intero anno (fr. 4'280.64 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2009 (cfr. la

relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 52'446.40.

L’assicurata,

quale ausiliaria di pulizia, avrebbe guadagnato, nel 2009, fr. 39'716/anno per

un’occupazione a tempo pieno.

Tale

reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente

(Tabella TA 1 2008, p.to 93, livello di qualifica 4: fr. 3’465 riportato su

41.6

ore/settimana = fr. 3'603.60 x 12 mesi = fr. 43'243.20 + adeguamento

2009.

all'indice dei salari nominali = fr. 44’151.30).

Pertanto,

in applicazione della giurisprudenza citata al considerando 2.3.6. in fine,

il reddito statistico da invalido (fr. 52'446.40) va ridotto del 5.04%,

percentuale corrispondente al gap salariale (per la parte

percentuale che supera la soglia del 5%), e si attesta

pertanto a fr. 49'803.10 (risultato intermedio).

2.3.9

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella

concreta evenienza, questo Tribunale può esimersi dall’approfondire tale

aspetto, visto che, anche applicando la decurtazione massima consentita dalla

giurisprudenza federale (25%), l’assicurata non raggiunge la soglia minima di

invalidità richiesta dall’art. 18 cpv. 1 LAINF (10% almeno). Infatti,

confrontando i fr. 37'352.32 (fr. 49'803.10 - 25%) al reddito che essa avrebbe potuto conseguire se non fosse

intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 39'716, si ottiene

un grado di invalidità del 5.95%, insufficiente per fondare il diritto a una

rendita.

Nella

misura in cui all’assicurata è stato negato il diritto alla rendita di

invalidità, la decisione su opposizione dell’CO 1 merita pertanto di essere

confermata.

2.4

Entità

dell’IMI

2.4.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.4.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute

nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una tabella

elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988

U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.4.4

L’CO 1 ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00;

DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U

71,

p. 221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.4.5

Nel caso di

specie, l’assicuratore LAINF, sentito il parere del proprio medico di __________,

ha riconosciuto all’assicurata un’IMI del 5% (doc. 180).

Questa la

valutazione che il dott. __________ ha espresso in occasione della visita

medica di chiusura del 5 giugno 2009:

"

(…).

REFERTO

Si tratta di una paziente che a seguito di un

infortunio del 31.8.2006, ha riportato una frattura complessa esposta dei

metatarsi II, III, IV e V e della falange prossimale del V dito.

Come esiti durevoli nella visita odierna si

reperiscono ancora dolori costanti a livello dell’avampiede con segni di

fascite con conseguente difficoltà negli spostamenti e dolori che la

costringono ad assumere medicamenti anti-infiammatori con una certa frequenza.

VALUTAZIONE

5%.

GIUSTIFICAZIONE

Ritengo che gli attuali disturbi siano paragonabili

a un’artrosi di grado medio dell’avampiede.

Artrosi che secondo la Tabella 5.2 viene

indennizzata tra il 5 e il 10%.

Valuto quindi una menomazione dell’integrità

fisica del 5%.”

(doc. 167)

Nel

quadro della procedura di opposizione, il dott. __________ si è dichiarato

d’accordo con la valutazione del medico di circondario e ha precisato che una

menomazione all’integrità del 5% si situa persino già al limite superiore del

margine d’apprezzamento (cfr. doc. 190).

Con la

propria impugnativa, RI 1 ha postulato il riconoscimento di un’indennità minima

del 10%, facendo presente che essa “… deve convivere giornalmente con dei

dolori acuti cronici.” (doc. I, p. 5).

Chiamato

a pronunciarsi su una questione di carattere medico, questo Tribunale - considerata

anche l'assenza di pareri medici specialistici divergenti -, ritiene che

l’apprezzamento espresso dal medico fiduciario dell’amministrazione possa

validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che

si riveli necessario esperire ulteriori accertamenti (sul

valore probatorio delle valutazioni del medico dell’__________, cfr. STF U

350/06 del 20 luglio 2007 in cui l'Alta Corte ha ricordato che

"nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio

consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali si

fondino esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto

assicuratore.").

In

particolare, il TCA sottolinea che da più parti è stata constatata un’estensione

dei dolori da parte della ricorrente (si veda quanto indicato in proposito

al consid. 2.3.4.).

In questo

contesto, giova ricordare che l'indennità per menomazione dell'integrità

si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa

che per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status medico,

la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in

maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non

dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un

apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a

prescindere da fattori soggettivi (cfr. DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121

consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure,

STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02

del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

In questo senso, le sofferenze soggettive patite dall'assicurata

possono essere prese in considerazione nella valutazione dell'indennità per

menomazione all'integrità, solo se e nella misura in cui correlano con un danno

alla salute oggettivabile.

La

pretesa ricorsuale si rivela, conseguentemente, infondata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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