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35.2010.60

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 gennaio 2011Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi psichici e al rachide costituiscano una conseguenza naturale

dell’evento infortunistico del settembre 2006.

2.3. Disturbi

alla colonna vertebrale e psichici: causalità con l’infortunio del 13 settembre

2006?

2.3.1. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid.

2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1

e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.3.2. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.3.3. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi

psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri

oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid.

4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della

dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella

degli eventi gravi e in quella di grado medio.

2.3.3.1. Nei casi di

infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la

testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata

banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere

negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni

acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere

ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un

infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare

un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

2.3.3.2. Se

l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di

causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a

disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti

idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

2.3.3.3. Sono

considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere

classificati nelle due predette categorie.

La

questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di

guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può

essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener

conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente

connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto

dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella

misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita

sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità

lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo

sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

In questo

contesto è utile segnalare che, in una sentenza U 394/06 del 19 febbraio 2008,

il Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza in materia di

traumi del tipo “colpo di frusta” al rachide cervicale e, in questo ambito, ha

parzialmente modificato i criteri di rilievo che, a dipendenza della gravità

dell’infortunio, devono eventualmente essere considerati nella valutazione

dell’adeguatezza.

L'Alta

Corte non ha per contro modificato i principi applicabili in caso di sviluppo

psichico abnorme post-infortunistico (cfr. DTF 134 V 109, consid. 6.1 e STF

8C_209/2007 del 7 marzo 2008, consid. 1.2).

2.3.3.4. Non in ogni

caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

La presenza

di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di

causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la

categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste

un'importanza particolare o decisiva.

Nel caso

in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o

decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto

meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e

bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.

53ss.

consid.

4a).

2.3.4. Dalle carte processuali si evince che l’Istituto resistente ha

negato l’eziologia traumatica ai disturbi alla colonna vertebrale e a quelli psichici,

facendo capo al parere espresso al riguardo dal dott. __________,

rispettivamente, dal dott. __________ (doc. 292, p. 4s.).

Per

quanto riguarda la problematica ortopedica, il TCA osserva che, a

margine della visita del 30 agosto 2010, il dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica, ha refertato la presenza di dolori cronici a livello

della colonna cervicale irradianti alla colonna dorsale e di una lombalgia

cronica senza segni per una sciatalgia. Per far luce in proposito, il medico __________

ha disposto l’esecuzione di una risonanza magnetica del rachide cervicale,

dorsale e lombare (doc. 282, p. 5).

Gli esami

strumentali appena citati sono stati eseguiti il 16 settembre 2010 e hanno in

particolare evidenziato, a livello cervicale, una degenerazione discale

a tutti i livelli con una leggera spondilosi nella parte mediale e bassa, a

livello dorsale, una lieve degenerazione discale a tutti i livelli con

una minima ernia medio-laterale a destra all’altezza di Th6-Th7 (senza segni

per una compressione radicolare) e un’importante spondilosi ventrale

all’altezza di Th7-Th8, nonché, a livello lombare, una leggera

degenerazione discale a livello L3-L4 (cfr. doc. 289).

Il 22

settembre 2010, l’assicurato è stato di nuovo sottoposto a visita di controllo

da parte del chirurgo ortopedico dott.__________.

Nel suo relativo

referto, il medico fiduciario, preso atto delle risultanze della RMN, ha

osservato che “i dolori cronici a livello della colonna cervicale e dorsale con

ridotta mobilità della colonna cervicale si lasciano spiegare con le

alterazioni degenerative evidenziate tramite la risonanza magnetica. La

risonanza magnetica della colonna cervicale, dorsale e lombare, non evidenzia

postumi infortunistici ma segni di generazioni pluri-segmentali. Assenza di

segni per stenosi foraminale o spinale e assenza di segni per mielopatia. In

assenza di postumi traumatici a livello della colonna vertebrale non abbiamo

elementi per ammettere una relazione di causalità probabile tra gli attuali

disturbi a livello della colonna vertebrale e l’infortunio avvenuto il

13.9.2006. Si tratta piuttosto di una patologia degenerativa che può spiegare

almeno parzialmente la cervico-dorsalgia e la lombalgia.” (doc. 290, p. 4 -

il corsivo è del redattore).

Chiamata

a pronunciarsi su una questione di carattere prettamente medico - vista anche

l’assenza di certificazioni specialistiche divergenti -, questa Corte non ha

motivo per scostarsi dal parere enunciato dal medico di __________ dell’CO 1,

specialista proprio nella materia che qui interessa, per il quale i disturbi alla

schiena di cui soffre il ricorrente non sono imputabili all’infortunio

assicurato, ma piuttosto alle alterazioni degenerative plurisegmentarie

oggettivate grazie alla RMN del settembre 2010.

In

particolare, il TCA osserva che dalla pregressa documentazione agli atti non

risulta che nel sinistro del 13 settembre 2006 sarebbe rimasta in qualche modo

coinvolta anche la colonna vertebrale (cfr., in proposito, il referto 29

settembre 2006 del dott. __________ - doc. 3, quello datato 10 ottobre 2006 del

dott. __________ - doc. 10, nonché il rapporto relativo all’audizione

dell’assicurato del 27 novembre 2006 - doc. 16). Del resto, qualora si ammettesse,

quale pura ipotesi di lavoro, che la colonna vertebrale è rimasta contusa in

occasione della nota caduta, va segnalato che la giurisprudenza federale ha

recepito la dottrina medica secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o

distorsioni, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi

ristabilito trascorsi alcuni mesi (di norma da sei a nove) a contare

dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (status

quo sine) (cfr., ad esempio, STFA U 194/05 del 25 ottobre 2006, U 122/02

del 28 maggio 2004, consid. 4.2.1, U 483/00 del 9 luglio 2001, consid. 4c, U

401/00 del 6 giugno 2001 e U 199/00 del 29 dicembre 2000).

D’altro

canto, il fatto che le alterazioni degenerative in questione siano

plurisegmentarie, ovvero distribuite su tutto il rachide, parla piuttosto a

sfavore di un’eziologia traumatica.

In esito

alle considerazioni che precedono, questo Tribunale non ritiene dunque dimostrato,

perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2

e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet,

Ritter, op. cit., p. 320 e A.

Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i

disturbi alla colonna vertebrale, localizzati in particolare a livello

cervicale e lombare, costituiscano una conseguenza naturale dell’evento

traumatico occorso il 13 settembre 2006.

Per

quanto concerne l’aspetto psichico, dalla documentazione a disposizione

risulta che RI 1 è stato visitato, una sola volta durante la degenza presso la

Clinica di riabilitazione di __________ (16 novembre-5 dicembre 2009), dal

dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia. Secondo il suo

rapporto del 28 gennaio 2010, l’assicurato soffriva a quel momento di un

episodio depressivo di media gravità con possibili aspetti di somatizzazione

(ICD-10: F32) (doc. 232).

Il 1°

aprile 2010, l’insorgente è stato periziato dal dott. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, per conto dell’Istituto assicuratore convenuto. Per

questo sanitario, RI 1 presentava a quel momento una lieve sintomatologia

depressiva con sintomi somatici (ICD-10: F32.01), senza conseguenze sulla

capacità e sul funzionamento lavorativo e senza necessità di instaurare una

cura psichiatrica-specialistica (doc. 247, p. 3s.: “In base alle risultanze del

mio esame clinico odierno, non ho potuto evidenziare dei sintomi

psico-patologici di rilevanza clinica. I sentimenti e i disturbi lamentati

corrispondono infatti a modalità reattive adeguate, legate principalmente alla

sua problematica situazione esistenziale e finanziaria e alla sintomatologia

algica, ma esse non sono attribuibili ad un’evoluzione psichica patologica. Dal

lato affettivo è apparso solo lievemente abbattuto, ciò che a livello

diagnostico può essere inquadrato in una sintomatologia depressiva lieve. Non

sussistono dei segni deponenti per un disturbo di personalità o per una modificazione

duratura della personalità. A livello clinico, la lieve sintomatologia

depressiva con sintomi somatici (F32.01) può essere compresa come reazione al

disturbo algico esistente ma non comporta, di per sé, delle conseguenze sulla

capacità e sul funzionamento lavorativo. (…). … da un punto di vista

medico-psichiatrico non sussiste una patologia psichiatrica maggiore, in

rapporto causale naturale con l’evento infortunistico in questione, che

potrebbe in qualche modo limitare l’esercizio di un’attività giudicata

confacente da un punto di vista ortopedico. Ne consegue che al momento non

è necessaria (peraltro non viene desiderata dall’interessato) una cura

psichiatrica-specialistica.” - il corsivo è del redattore).

Tutto ben

considerato, il TCA ritiene che la perizia elaborata dallo psichiatra dott. __________

possa costituire una valida base per il giudizio che esso è chiamato a rendere.

In effetti, il suo referto non evidenzia contraddizioni, né si può affermare

che esso sia incompleto, si fondi su accertamenti di fatto errati oppure giunga

a conclusioni non motivate o non convincenti.

Questo

Tribunale non ignora che, nel corso dell’inverno 2009, lo psichiatra dott. __________

aveva diagnosticato un episodio depressivo di media gravità (senza

comunque pronunciarsi sulla capacità lavorativa; doc. 232), tuttavia questa

valutazione non appare suscettibile di mettere in discussione la fondatezza del

parere dello specialista interpellato dall’amministrazione. Da una parte, la

visita peritale presso il dott. __________ ha avuto luogo qualche mese dopo

il consulto psichiatrico presso la Clinica di __________, motivo per cui non è

da escludere che nel frattempo lo stato di salute psichica dell’assicurato sia

mutato. D’altra parte, non sono state prodotte certificazioni specialistiche, posteriori

alla perizia del dott. __________, attestanti l’esistenza di una patologia

psichiatrica con incidenza sulla capacità lavorativa dell’insorgente. Infine, dagli

atti non risulta che quest’ultimo abbia dovuto far capo a cure specialistiche

(cfr., in questo senso, il doc. 247, p. 3: “È stato visto dal dott. __________

che ha diagnosticato un episodio depressivo di media gravità con possibili

aspetti di somatizzazione (F32) e ha consigliato una presa a carico

specialistica ambulatoriale. L’assicurato non si è tuttavia mai recato in

cura specialistica e neppure nel corso della presente visita ha espresso un

desiderio in tal senso.” - il corsivo è del redattore).

In esito

a quanto precede, il TCA ritiene quindi accertato che, dal profilo

psichiatrico, RI 1 non necessita di una cura medica ed è da considerare

totalmente abile al lavoro, motivo per cui diviene inutile interrogarsi in

merito all’eziologia, traumatica oppure morbosa, delle lieve affezione

diagnosticata dal dott. __________.

2.4. Stato

di salute infortunistico stabilizzato a contare dal 1° luglio 2010?

2.4.1. Con la

propria impugnativa, l’assicurato ritiene prematuro l’avere posto fine

alle prestazioni di corta durata, segnatamente a quelle di cura medica, e quindi

l’aver esaminato il diritto alle prestazioni di lunga durata. In proposito, egli

ha sottolineato che lo stesso medico di circondario dell’CO 1 ha evidenziato

l’esistenza di terapie ancora suscettibili di migliorare lo stato della sua

spalla destra (cfr. doc. I, p. 10s.).

2.4.2. Giusta l'art.

10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità

giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art.

19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto

alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un

miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,

op. cit., p. 41ss.).

L’Alta

Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di

cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto

aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui

quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109

consid. 4.3 e riferimenti).

In una

sentenza 8C_211/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4, il TF si è al riguardo

espresso nei termini seguenti:

"

Poiché l'assicurazione sociale contro gli infortuni si riferisce

a persone che svolgono attività lavorativa (si confronti l'art. 1 [dal 1°

gennaio 2003 art. 1a, con testo invariato] e l'art. 4 LAINF), per interpretare

il concetto di "sensibile miglioramento" ("namhafte

Besserung" e "sensible amélioration" nella versione tedesca e

francese dell'art. 19 cpv. 1 LAINF) si farà riferimento ad un incremento

rispettivamente ad un recupero dell'abilità lavorativa, nella misura in cui si

è deteriorata in seguito all'infortunio. L'aggettivo "sensibile"

illustra inoltre che il miglioramento dev'essere importante. Progressi

trascurabili non bastano, così come neppure la mera possibilità di un risultato

positivo (DTF 134 V 109 consid. 4.3 pag. 115; v. pure

sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388, consid. 2, non pubblicato, e U 412/00 del 5 luglio 2001,

consid. 2a; cfr. inoltre Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,

2a ed., Berna 1989, pag. 274). Lo stesso vale per provvedimenti

terapeutici che contribuiscono a lenire i sintomi di un danno alla salute

stazionario per un periodo limitato nel tempo (v. ancora sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388 consid. 1, non pubblicato, e 3).“

2.4.3. Il TCA

osserva che già in occasione della visita medica di chiusura del 28 gennaio 2010, a distanza di poco meno di un anno dall’ultimo intervento artroscopico, il chirurgo ortopedico

dott. __________, pronunciandosi sull’ulteriore procedere medico, ha

consigliato un trattamento funzionale precisando che “… non sono indicati

ulteriori accertamenti o interventi che con alta probabilità non porteranno

ad un notevole miglioramento della funzionalità e della sintomatologia a

livello della spalla destra.” (doc. 231, p. 4 - il corsivo è del redattore).

Nel

frattempo, l’Istituto assicuratore ha concesso il proprio benestare per

l’esecuzione di un ciclo di lezioni per l’apprendimento del metodo Feldenkrais

(doc. 246), e ciò sulla scorta delle indicazioni fornite al riguardo dal medico

curante specialista dell’assicurato, dott. __________ (doc. 244: “Sono stato

incaricato di valutare se il paziente potesse eventualmente godere di un

beneficio di lezioni Feldenkrais. Penso personalmente che si potrebbe

migliorare anche solo modestamente, almeno insegnando al paziente una postura

un po’ meno tesa con più leggerezza nel muoversi …”).

Dagli

atti di causa si apprende che la terapia secondo il metodo Feldenkrais non ha

in realtà portato alcun beneficio all’assicurato (doc. 282, p. 3).

A margine

della visita di controllo del 22 settembre 2010, il dott. __________ ha

confermato le conclusioni contenute nel suo referto afferente alla visita di

chiusura del gennaio 2010 e ha quindi ribadito l’indicazione a un trattamento

funzionale antalgico dei disturbi alla spalla destra (doc. 290, p. 4).

Tenuto

conto di quanto precede, la decisione dell’CO 1 di porre termine alle

prestazioni di corta durata a decorrere dal 1° luglio 2010, deve essere

confermata in questa sede.

Dopo

attenta valutazione della documentazione medica agli atti, é in effetti chiaro

che da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi sono più da attendersi dei notevoli

miglioramenti delle condizioni della spalla destra. Nella misura in cui il

trattamento indicato dal medico di circondario è stato prescritto a scopo

antalgico, volto cioè a controllare i dolori, esso ha un carattere meramente conservativo,

ciò che non impedisce di considerare stabilizzato lo stato di salute

dell’assicurato.

L’amministrazione

era pertanto legittimata a procedere alla definizione del diritto alle

prestazioni di lunga durata, e ciò tenendo conto unicamente dei postumi

infortunistici alla spalla destra.

2.5. Entità

della rendita di invalidità

2.5.1. Giusta l'art.

18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a

seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in

RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente

all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente

art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che

non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della

LPGA.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del

22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non

ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto

dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi

concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono,

dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un

nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

Nell'assi­cura­zione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.5.2. L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I

162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.5.3

In sede di

ricorso, l’assicurato non ha contestato la valutazione dell’esigibilità

lavorativa come tale, espressa dal medico di __________ in occasione della

visita di chiusura del 28 gennaio 2010 (cfr. doc. I).

Il TCA,

da parte sua, non può che condividere l’apprezzamento del chirurgo ortopedico

dott. __________, secondo cui, assodata l’impossibilità di riprendere la

precedente professione di magazziniere, RI 1 potrebbe svolgere, a tempo pieno e

con un rendimento completo, un’attività alternativa leggera, in cui non debba

né sollevare/trasportare pesi anche solo relativamente importanti né eseguire

lavori al di sopra dell’orizzontale (cfr. doc. 231, p. 4), limitazioni che corrispondono,

del resto, a quelle che si riscontrano normalmente in assicurati che hanno

lamentato una rottura della cuffia dei rotatori (cfr., fra le tante, STCA

35.1998.63

del 23 novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, tutelata dal

TFA con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).

Inoltre,

è utile riferirsi a quanto il TFA (TF, a partire dal 1° gennaio 2007) e questa

stessa Corte hanno giudicato in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati

anch'essi con problematiche agli arti superiori.

In una

sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA

con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha riconosciuto

come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso

dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente

inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

Il TFA

era pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto

2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un

assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità

superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto

leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il

sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco

di una mano):

"

(…).

Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in

der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als

Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt -

nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann

ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen

rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu

2.

kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei

auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im

Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a.

Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen

Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als

Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt

werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich

vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent

ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer

hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht

erfolgreich beendet hat.

Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen

Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen

Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe

Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen

verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und Überwachungsfunktionen

eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321 Erw. 3b am Ende)."

(STFA

succitata, consid. 3b - il corsivo è del redattore e vale quale risposta alle

perplessità sollevate dall’insorgente, cfr. doc. I, p. 35s.)

È pure

stato giudicato completamente abile in attività leggere, da svolgere

all’altezza del banco e che implicano unicamente la manipolazione di oggetti

leggeri, un assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome

da attrito sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le

operazioni eseguite nel frattempo (riparazione della cuffia dei rotatori,

acromioplastica a livello della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005,

consid. 2.2 e 3.1).

Il

Tribunale federale ha infine dichiarato in grado di esercitare un’attività

adeguata a tempo pieno e con un rendimento completo, un muratore che, a causa

di un infortunio, soffriva di un’artrosi al gomito con conseguente limitazione

della mobilità, soprattutto nell’estensione, nonché di una paralisi parziale

del nervo mediano con disturbi nella motricità fine, nella forza e nella

resistenza della mano destra. In proposito, l’Alta Corte ha in particolare

ricordato che sul mercato equilibrato del lavoro sono reperibili delle

occupazioni che possono essere svolte con una sola mano:

"

(…).

2.3.2

Warum der Beschwerdegegner in einer

leidensangepassten Tätigkeit, welche im Übrigen weitgehend übereinstimmend mit

der Einschätzung des Dr. med. B.________ definiert wird (leichte Tätigkeit,

vorwiegend mit der linken Hand, ohne Schläge, Vibrationen, Lastenheben/-tragen

über 5 kg), nur noch zu 50 % leistungsfähig sein soll, wird indessen nicht

näher begründet. Selbst wenn nur noch ein Einsatz der linken (adominanten) Hand

möglich wäre, liesse sich eine lediglich 50%ige Arbeitsfähigkeit mit Blick auf

vergleichbare Fälle nicht begründen. Massgebend ist allein, ob der

Beschwerdegegner auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt, der von seiner Struktur

her einen Fächer verschiedenartiger Stellen offen hält, eine Arbeit finden könnte

(BGE 110 V 273 E. 4b S. 276). Dort finden sich auch Stellen, die einhändig

ausgeführt werden können. Zu denken ist etwa an einfache Überwachungs-, Prüf-

und Kontrolltätigkeiten sowie an die Bedienung und Überwachung von

(halb-)automatischen Maschinen oder Produktionseinheiten, die keinen Einsatz

von rechtem Arm und rechter Hand voraussetzen (vgl. Urteile U 470/06 vom 27.

April 2007 E. 3, U 303/06 vom 22. November 2006 E. 7.2, I 47/00 vom 21. Februar

2001.

E. 3a und U 132/99 vom 22. Dezember 1999 E. 2a). Beim Beschwerdegegner

liegt nebst der schlechten Beweglichkeit des Ellbogens eine feinmotorische und

kräftemässige Einschränkung der Hand vor.

2.4

Somit kann hier auf die Einschätzung der

BEFAS-Gutachter, wonach bei ganztägigem Einsatz eine Leistungseinbusse von 50 %

bestehe, nicht abgestellt werden, sondern es ist eine 100%ige

Arbeitsfähigkeit anzunehmen.“

(STF

8C_1005/2008 del 17 aprile 2009 consid. 2.3.2 e 2.4 - il corsivo è del

redattore)

2.5.4

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75

seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il

guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario

statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai

sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5 %. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di

parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,

nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono

giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione

per circostanze personali e professionali.

2.5.5

Per

determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF

convenuto ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso alcune

aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività leggere che

l'assicurato sarebbe in grado di esercitare tenuto conto delle sequele che

interessano l’arto superiore destro, e meglio l’operaio rilegatore presso la __________

di __________, l’addetto alla sorveglianza presso la __________, l’operaio

addetto alla fabbricazione di trapani presso la __________, il raffilatore

presso la __________ e l’apparecchiatore presso la __________, i dipendenti di

tali ditte percepivano in media, nel 2010 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V

174.

= RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), un reddito annuo pari a fr. 48'687.20 (cfr.

doc. 256 + allegati).

D’altro

canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore

infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che

entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati

dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In

effetti, dallo specchietto che figura sull’allegato al doc. 256 si evince che

sono 60 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e

massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 32’499 e a fr. 69'555, e infine che

quello medio è di fr. 47'484.

Il TCA

constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr.

48'687.20) è superiore del 2.47% rispetto alla media dei salari medi

(fr. 47'484).

In base

alla giurisprudenza federale, ciò non è però sufficiente per dubitare della

rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL. In

effetti, in una sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta

a questa stessa conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr.,

pure, la STCA 35.2005.90 del 22 maggio 2006 consid. 2.9., pubblicata in RtiD II

2006.

n. 54, in cui questo Tribunale ha deciso di fare propria la prassi dell’INSAI

secondo la quale sono di principio tollerati scostamenti sino al 10%).

In

conclusione - assodato che i cinque posti di lavoro segnalati

dall’amministrazione rispettano le limitazioni funzionali descritte nella

documentazione medica agli atti, aspetto riguardo al quale l’insorgente non ha d’altronde

sollevato specifiche obiezioni (cfr. STF 8C_285/2010 del 6 settembre 2010) -, il

reddito da invalido è stato validamente determinato in base alle DPL.

Esso

ammonta a fr. 48'687.20.

Decurtazioni

sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare

in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa

modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472 consid. 4.2.3).

2.5.6

Per quanto

concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente

avrebbe guadagnato nel 2010, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio

assicurato, un importo annuo di fr. 72'520 (cfr. doc. 256).

Questo

dato, desunto dalle informazioni fornite direttamente dall’ex datore di lavoro

(cfr. doc. 256 e 190), può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

Le censure

sollevate al riguardo in sede di ricorso (cfr. doc. I, p. 13) appaiono

generiche e non supportate da prove, motivo per cui non possono essere ascoltate.

2.5.7

Il grado di

invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 48'687.20 al

reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto

l’infortunio, e cioè fr. 72'520 - risulta quindi essere del 32.86%, arrotondato

al 33% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2.

= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 nella quale

l'Alta Corte ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la

quale il risultato aritmeticamente esatto del grado di invalidità va

arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra espressa in

percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica, è applicabile

immediatamente, nel senso che essa si estende a decisioni contestate che, dal

punto di vista temporale, sono state emanate prima della pubblicazione della

sentenza in questione).

Visto che

a RI 1 è stata attribuita una rendita di invalidità proprio del 33%, la

decisione su opposizione impugnata merita dunque di essere confermata.

2.6

Entità

della menomazione all’integrità

2.6.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.6.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.6.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute

nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una tabella

elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988

U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.6.4

L’INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.6.5

L’assicuratore

LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico di circondario, ha

assegnato al ricorrente un’IMI del 10% (cfr. doc. 272, p. 3).

Questa la

valutazione del dott. __________ contenuta nel referto relativo alla visita

medica di chiusura del 28 gennaio 2010:

"

REFERTO

Sindrome algica alla spalla destra con funzione

non chiaramente oggettivabile.

Esiti di 3 interventi chirurgici per

ricostruzione della cuffia dei rotatori con buon risultato radiologicamente e

clinicamente.

VALUTAZIONE

10%

GIUSTIFICAZIONE

Vista la sindrome algica e la mancanza di

collaborazione dell’assicurato, con oggettivamente buon risultato della

ricostruzione della cuffia della spalla destra, ci si basa su una funzione

teorica con limitazione per l’abduzione/flessione della spalla limitata a 30°

oltre l’orizzontale; una limitazione che secondo la tabella 1.2 viene valutata

al 10%.”

(doc.

230; cfr. pure il doc. 290, p. 4 in cui il dott. __________ si é riconfermato

nel proprio apprezzamento)

2.6.6

Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale sottolinea che l'indennità per menomazione dell'integrità

si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti

quegli assicurati che presentano uno stesso status medico, la

menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in

maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non

dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un

apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a

prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121

consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure,

STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02

del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

Ai

fini della determinazione dell’IMI, occorre perciò fare astrazione dai

disturbi soggettivamente accusati dall’assicurato che non trovano correlazione

sul piano oggettivo. In effetti, se si tenesse conto di disturbi (soltanto)

soggettivamente risentiti, non si giungerebbe più a una valutazione astratta e

egualitaria di una menomazione all’integrità.

Nella concreta evenienza, dalle

tavole processuali emerge che da più parti è stata osservata una discrepanza

tra lo status oggettivabile alla spalla destra e la sintomatologia

soggettivamente denunciata dall’assicurato a quel livello.

In effetti, già in

occasione del consulto specialistico dell’11 agosto 2009, il Prof. dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha riferito di una sindrome

dolorosa decompensata il cui sostrato non era più riscontrabile. Egli ha quindi

disposto l’esecuzione di una RMN a conferma dell’esito dell’esame clinico da

lui praticato (cuffia dei rotatori intatta; doc. 180), esame che ha avuto luogo

il 17 agosto 2009 (doc. 181).

Quindi, chiamato

dall’amministrazione a esprimersi sulle risultanze della risonanza magnetica

appena citata, il Prof. __________, con rapporto del 2 settembre 2009, ha escluso la presenza di una re-rottura della cuffia rotatoria, come pure di un’infezione Low

Grade. D’altro canto, tenuto conto di un trofismo muscolare ben conservato,

egli ha fatto stato di una tendenza cosciente o incosciente all’aggravamento,

nonostante la plausibilità dei disturbi denunciati e dimostrati (doc. 191).

A margine della visita

circondariale di controllo del 2 ottobre 2009, il dott. __________, spec. FMH

in chirurgia ortopedica, ha rilevato in particolare che “nonostante tutti gli

accertamenti effettuati, non si è riusciti a mettere in evidenza una patologia

oggettivabile che possa motivare questo importante calo della mobilità e della

forza e i dolori importanti accusati dall’assicurato. L’esame clinico non è

valutabile. Vi sono molti elementi discrepanti. A più di 3 anni

dall’infortunio con un braccio praticamente inutilizzato, non si nota alcuna

diminuzione della massa muscolare. Vi è quindi un’importante discrepanza

tra i dati oggettivabili e i disturbi accusati dall’assicurato. In tale

situazione il caso va giudicato soltanto dai dati oggettivi.” (doc. 196, p. 3 -

il corsivo è del redattore).

Dal rapporto stilato dal

fisioterapista che ha seguito l’insorgente durante la sua degenza presso la

Clinica di riabilitazione di __________ (16 novembre - 5 dicembre 2009), si

evince in particolare che “ogni test fisico effettuato sul paziente è però

condizionato da una contrazione dolorosa della muscolatura e quindi i risultati

non sono ben interpretabili.” (doc. 227, p. 2).

In occasione della visita

medica di chiusura del 28 gennaio 2010, il medico di circondario ha refertato,

sul piano oggettivo, una “lieve ipotrofia del muscolo sovra-/e infra-spinato e

del deltoide in seguito a 3 interventi per la riparazione della cuffia dei

rotatori. Funzione della spalla non valutabile e oggettivabile. Cuffia dei

rotatori clinicamente e radiologicamente intatta e funzionale.”. Egli ha

evidenziato l’esistenza di una “… discrepanza significativa della mobilità

della spalla tra l’esame clinico, che mostra una funzione e mobilità molto

limitata della spalla destra e tra l’osservazione informale durante il

colloquio, durante il quale l’assicurato si sveste/veste ed entra/esce dallo

studio medico, quando ripetitivamente esegue movimenti in misura molto più

ampia. L’assicurato sta sottovalutando le capacità funzionali della spalla

destra. Si riscontra una situazione invariata con importante sindrome

algica della spalla destra con significante perdita di funzionalità che non è

oggettivabile.” (doc. 231, p. 4 - il corsivo è del redattore).

Pertanto, contrariamente a

quanto crede il ricorrente (cfr. doc. I, p. 14), il fatto che il dott. __________

sostenga che “l’eziologia dell’importante sintomatologia algica e del deficit

funzionale a livello del cingolo scapolare a destra e all’arto superiore

destro, rimane non chiara.” (doc. 290, p. 4), non significa che sarebbero

necessari degli ulteriori accertamenti per valutare la menomazione

all’integrità, ma bensì che, nonostante l’assicurato sia stato sottoposto ad

accurati accertamenti diagnostici, non è stato possibile oggettivare un danno

alla salute atto a giustificare l’importante sintomatologia da lui denunciata.

Tenuto conto di quanto

precede, non è criticabile che il medico di __________ abbia valutato la

menomazione all’integrità prendendo in considerazione lo stato oggettivabile

della spalla destra e, perciò, basandosi su una funzionalità teorica dell’arto

superiore interessato.

Il TCA ritiene dunque di

poter aderire all’apprezzamento del dott. __________i, per il quale RI 1 presenta (teoricamente) una spalla mobile fino a 30° oltre

l’orizzontale, ciò che corrisponde, in base alla tabella 1.2 edita dalla

Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI, a un’indennità del 10%.

Anche per

quanto attiene all’entità dell’IMI, la decisione su opposizione merita di

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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