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Decisione

35.2010.62

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 marzo 2011Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I principi relativi alla

riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza

precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004

consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004 consid. 1.2., I 133/04 dell’8

febbraio 2005 consid. 1.2.).

Conformemente

a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione

può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la

correzione ha un'importanza rilevante (STFA I 512/05 del 3 maggio 2006, consid.

3 e riferimenti confermata nella STF I 832/05 del 25 aprile 2007).

Per

giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è

manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica

esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto

della prassi in vigore a quel momento (DTF 125 V 383 consid. 3 con

riferimenti).

Mediante

la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione

iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante

dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza

non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF

117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc).

Una

decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base

di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle

disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo

inappropriato (STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).

Per motivi

legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente le

condizioni poste a fondamento delle prestazioni di lunga durata, l'irregolarità

deve essere manifesta. In particolare, non si può parlare di un'inesattezza

manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di

condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento

riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare

ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono

ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni

per procedere a una riconsiderazione non sono date (STF

9C_457/2008 del 3 febbraio 2009, consid. 4.2.1 con riferimento alla STF

9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1).

Nella

STFA I 406/05 del 13 luglio 2006, consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato

manifestamente errata la decisione formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva

riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità per il motivo che,

nella sua abituale professione di coiffeur, presentava un’inabilità lavorativa

del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale)

vista l’inidoneità della professione di coiffeur a causa delle cervicalgie

sofferte, considerata l’inesistenza di elementi medici che potessero escludere

l’esercizio di un’attività adeguata e ritenuta la mancanza della volontà di

cambiare orientamento professionale, l’amministrazione avrebbe invece dovuto

esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando

un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità

lavorativa residua.

Nella

STFA I 302/04 del 28 marzo 2006, il TFA ha ritenuto come errore manifesto

l’agire dell’Ufficio AI di aver considerato un assicurato totalmente inabile al

lavoro nella sua precedente attività, riconoscendogli quindi il diritto ad una

rendita intera, senza aver tenuto conto che dal punto di vista medico egli era

stato ritenuto abile al lavoro in attività leggere adeguate e senza procedere

alla valutazione economica mediante il raffronto dei redditi.

Nella STF

9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 6, il TF ha ritenuto la determinazione

della fattispecie manifestamente errata in quanto sprovvista di una motivazione

medica (in quel caso l’autorità cantonale aveva concluso che l’assicurato non

poteva svolgere nessuna attività anche se dagli atti medici – fatto salvo il

rinvio a un protocollo non medico e basato unicamente su dati soggettivi

forniti dallo stesso assicurato – non si poteva desumere alcunché in merito

alla capacità lavorativa in un’attività adeguata).

2.4. Il TCA

osserva che le parti sono concordi nel ritenere che la decisione di rendita del

luglio 2004 si basa su una corretta valutazione dell’abilità lavorativa residua

in attività sostitutive adeguate (70% di capacità in attività leggere dal

profilo dell’impegno fisico e non implicanti lo svolgimento di lavori al di

sopra dell’orizzontale, così come era stato stabilito dalla perizia

pluridisciplinare 7 novembre 2003 del SAM di Bellinzona, elaborata per conto

dell’Ufficio AI).

I pareri

delle parti sono invece divergenti per quanto attiene all’entità dei redditi (da

valido e da invalido) considerati dall’amministrazione al fine di determinare

il grado dell’invalidità.

Dalla

decisione 9 luglio 2004 si evince che laCO 1 aveva quantificato il reddito

da valido in fr. 3’300/mese, corrispondenti a fr. 42’900/anno.

L’assicuratore era pervenuto a tale importo applicando il salario minimo contemplato

dal CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione per la categoria I a far

tempo dal 1° gennaio 2004 (fr. 3’120/mese oppure fr. 40’560/anno), maggiorato

del 5% circa per tenere conto del fatto che già nel 1993 RI 1 percepiva una

retribuzione superiore al minimo previsto dal CCNL (a tal proposito, si

veda la valutazione del consulente IP del 26 aprile 2002, p. 3: “Considerata

l’attività svolta notiamo che la retribuzione si situa al di sopra dei

minimi previsti per queste funzioni dal CCL allora in vigore. (…). Già 3

anni prima l’assicurato prendeva uno stipendio di circa il 4% superiore al

minimo ’96 della classe di funzione II.” - il corsivo è del redattore).

Considerandi

Nella

decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione sostiene che,

analogamente a quanto stabilito nel frattempo dall’UAI, il reddito da valido

avrebbe invece dovuto essere pari a fr. 40’560/anno (fr. 3’120/mese x 13 mensilità

- cfr. doc. B, p. 5).

Chiamato

ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che, perlomeno nella misura in cui

il reddito da valido è stato quantificato in fr. 42’900/anno, la decisione di

rendita non possa essere giudicata manifestamente errata ai sensi dell’art. 53

cpv. 2 LPGA.

Da una

parte, visto che a RI 1 veniva corrisposto un salario superiore a quello minimo

previsto dal CCNL già nel 1993, l’Istituto assicuratore era legittimato a

ritenere che ciò sarebbe stato il caso anche nel 2004, nell’ipotesi in cui

l’assicurato avesse continuato a lavorare alle dipendenze della ditta __________.

Dall’altra,

la sostanziale sostenibilità del dato in questione appare dimostrata anche

dall’applicazione dei valori statistici regionali riferiti al settore

alberghiero e della ristorazione. In effetti, dalla tabella TA13 risulta che un

uomo, svolgendo nel 2004 in Ticino una professione che presuppone qualifiche

inferiori in quel settore, avrebbe potuto realizzare, in media, un salario

mensile lordo pari a fr. 3'405. Riportando questo dato su 42.1 ore (durata

normale del lavoro nel settore alberghiero e della ristorazione - si veda la

relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), esso ammonta a fr. 3'583.76

oppure a fr. 43'005.12 per l’intero anno (fr. 3'583.76 x 12 mesi).

Per

determinare il reddito da invalido, la CO 1 aveva fatto capo alla

tabella TA1-Svizzera afferente all’anno 2002, operando una media tra il salario

medio che un uomo poteva percepire svolgendo un’attività semplice e ripetitiva

nel settore della produzione e il salario medio realizzato nel settore dei

servizi, donde un importo pari a fr. 4'381.50 oppure a fr. 52’578/anno. In

seguito, l’assicuratore aveva ridotto quest’ultimo reddito del 15%, e poi

ancora del 30% per tenere conto del grado di capacità lavorativa residua (70%).

Il reddito da invalido era quindi stato quantificato in fr. 31'284 (cfr. doc.

89).

Secondo

l’assicuratore resistente, il calcolo appena esposto sarebbe viziato da un

errore manifesto. Alla luce della giurisprudenza in vigore al momento in cui è

stata rilasciata la decisione di rendita (2004), il reddito da invalido avrebbe

dovuto essere determinato in applicazione dei dati statistici regionali

(anziché di quelli nazionali), concretamente della tabella TA13 (fr.

53'040/anno), senza più alcuna decurtazione se non quella derivante dalla

ridotta capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate (- 30%). A suo

avviso, il dato corretto sarebbe dunque stato di fr. 37'217.25 (cfr. doc. B, p.

5).

Per

giudicare se la decisione di rendita del 9 luglio 2004 è o meno manifestamente

errata, occorre ricordare che all’epoca in cui è stata emanata la

giurisprudenza in materia di reddito da invalido era tutt’altro che consolidata.

Da una

parte, questa Corte - partendo dalla constatazione che l’applicazione di dati

salariali statistici validi per tutta la Svizzera si rivelava discriminante per

gli assicurati attivi nel Cantone Ticino, visto il livello salariale più basso

rispetto alla media nazionale -, applicava i valori regionali desunti dalla tabella

TA13. Dall’altra, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF)

risultava principalmente orientato all’applicazione della tabella TA1, sebbene esso

avesse “… a più riprese, e prevalentemente in vertenze ticinesi, tutelato e

ritenuto, più o meno esplicitamente, non criticabile l’applicazione

(alternativa) della tabella TA13, che compendia i salari relativi alle grandi

regioni, per tenere conto delle differenze regionali …” (STFA U 75/03 del 12

ottobre 2006 consid. 7.5, pubblicata in SVR 2007 UV 17).

Tale

situazione è perdurata fino al 2006, anno in cui il TFA, relativamente ai dati

statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati nazionali risultanti dalla tabella TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’UFS e non i valori

desumibili dalla tabella TA13 (si veda la STFA U 75/03 succitata).

In questo

contesto, la circostanza che la CO 1 nel 2004 abbia fatto capo ai dati statistici

nazionali (tabella TA1) per determinare il reddito da invalido dell’assicurato,

anziché a quelli riferiti al Cantone Ticino, non può certo essere considerata

un errore manifesto.

Nella DTF

128.

V 174 il TFA ha però stabilito che per la commisurazione del diritto alla

rendita è determinante l’anno in cui inizia tale diritto.

In

casu il diritto alla rendita ha avuto inizio il 1° agosto 2004.

L’applicazione dei valori statistici afferenti all’anno 2002

da parte dell’assicuratore LAINF (cfr. doc. 89) è contraria a un chiaro

principio di diritto federale e, perciò, costituisce un errore manifesto che va

rettificato.

Dalla

tabella TA1 si evince che un uomo, svolgendo nel 2002 un’attività semplice e

ripetitiva in Svizzera, avrebbe potuto conseguire, mediamente, un salario

mensile lordo pari a fr. 4'557, quindi, riportandolo su 41.7 ore, a fr.

4'750.67 oppure a 57'008.04 (fr. 4'750.67 x 12 mesi).

Dopo

adeguamento all’indice dei salari nominali (si vedano i dati pubblicati sul

sito web dell’UFS), si ottiene, per il 2004, un reddito lordo annuo di fr.

58'319.22.

Siccome

la capacità lavorativa di RI 1 in attività sostitutive adeguate era limitata al

70%, il reddito appena indicato va decurtato del 30% - aspetto incontestato -,

e ammonta perciò a fr. 40'823.45 (risultato intermedio).

Sul

reddito statistico da invalido, la CO 1 aveva operato un’ulteriore riduzione

del 15% (aspetto contestato).

Secondo

il TCA, una tale decurtazione non appare manifestamente errata alla luce dei

principi che il TFA ha sviluppato al riguardo nella DTF 126 V 75. D’altronde,

l’entità della decurtazione nel quadro della fissazione del reddito da invalido

in ragione di particolari circostanze, rileva dal potere discrezionale dell’amministrazione,

ciò che non lascia spazio per l’ammissione di un errore manifesto (si veda in

proposito la giurisprudenza citata al considerando 2.3. di questa pronunzia).

Dal

raffronto dei redditi così determinati ([fr. 42'900 - fr. 34'699.93] x 100/fr.

42'900) risulta un tasso di invalidità arrotondato secondo la DTF 130 V 121 del

19%.

In esito

a quanto precede, occorre concludere che non è il principio stesso del

riconoscimento di una rendita di invalidità che era manifestamente errato nella

decisione del 9 luglio 2004, così come l’ha stabilito la CO 1, ma piuttosto l’entità

della rendita in vigore.

La rettifica

di questa decisione comporta la soppressione della rendita di invalidità del

30% e la sua sostituzione con una rendita del 19%.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione 21 ottobre 2010 della CO 1 è annullata.

§§ L’assicurato

ha diritto a una rendita di invalidità del 19% a contare dal 1° agosto 2004,

che va a sostituire quella del 30%.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di

indennità per ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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