35.2010.64
Urto del fondoschiena contro il sedile di un muletto con, in seguito, diagnosi di ernia discale L5-S1. Negato che l'infortunio abbia causato (in senso stretto) l'ernia oppure abbia provocato un peggio
27 gennaio 2011Italiano37 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2010.64
Data decisione, Autorità:
27.01.2011, TCA
Titolo:
Urto del fondoschiena contro il sedile di un muletto con, in seguito, diagnosi di ernia discale L5-S1. Negato che l'infortunio abbia causato (in senso stretto) l'ernia oppure abbia provocato un peggioramento direzionale. Confermata estinzione causalità nat. dopo poco meno di 3 anni dall'infortunio
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
ERNIA DISCALE
art. 6 cpv. 1 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2010.64
mm
Lugano
27 gennaio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 novembre 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27
ottobre 2010 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 10
settembre 2007, RI 1 - dipendente della ditta __________ SA di __________ in
qualità di magazziniere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni
presso l’CO 1 -, ha battuto il fondoschiena contro il sedile del muletto che
stava manovrando (doc. 10, p. 2).
Gli esami
radiologici eseguiti successivamente hanno evidenziato la presenza di un’ernia
discale destra a livello di L5-S1 con conflitto radicolare con la radice di S1
a destra (doc. 8), referto sostanzialmente confermato dalla RMN del 28 aprile
2008 (cfr. doc. 29).
L’istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 10
giugno 2010, l’CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a
far tempo dal 1° luglio 2010, facendo difetto, a partire da tale data, una
relazione di causalità naturale con il sinistro del mese di settembre 2007
(doc. 88).
A seguito
dell’opposizione interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 95 e 100),
l’amministrazione, in data 27 ottobre 2010, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 104).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 26 novembre 2010, RI 1, sempre rappresentato dal RA 1,
ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a ripristinare il diritto a prestazioni
a contare dal 1° luglio 2010, argomentando in particolare quanto segue:
"
(…).
Il ricorrente contesta questa valutazione e fa
valere che il danno da lui lamentato sotto forma di piccola ernia in sede L5-S1
e le conseguenti irradiazioni dolorose all’arto inferiore destro con
limitazioni funzionali alla deambulazione, nonché disturbi del sonno causa necessità
di cambiare frequentemente posizione per i dolori, sono senza dubbio da
considerarsi quali conseguenze dirette dell’infortunio sul lavoro del 10
settembre 2007 e che questo danno gli impedisce a tutt’oggi di riprendere
un’attività lavorativa.
A sostegno di questa sua affermazione rinvia gli
atti dell’intimata, facendo notare che anche i periti menzionati menzionano
soltanto la possibilità di un’origine degenerativa dei disturbi, mentre non si
esprimono in merito a una causalità morbosa preponderante, e produce una
relazione medica Dr. __________ del 10 novembre 2010.
Il medico conferma che un referto obiettivo sotto
forma di TAC stilato il 28 settembre 2007, ossia poco più di due settimane
dall’evento, dimostrava l’esistenza dell’ernia in sede L5-S1 a destra, referto
obiettivo non presente precedentemente. È pertanto giocoforza ammettere un
nesso di causalità preponderante tra evento citato e disturbi lamentati dal
ricorrente e, di conseguenza, obbligare l’intimata al versamento delle
prestazioni assicurative legali anche dopo il 30 giugno 2010.”
(doc. I)
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se, a dipendenza
dell’infortunio del 10 settembre 2007, l’Istituto assicuratore era legittimato
a porre fine alle proprie prestazioni a far tempo dal 1° luglio 2010, oppure
no.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa,
viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale:
l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni
sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante
e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per
menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque
provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a
dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid.
2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità
adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni
vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Conformemente all'esperienza acquisita in materia di medicina
infortunistica, praticamente tutte le ernie discali sono causate da
preesistenti alterazioni degenerative che interessano i dischi intervertebrali.
Solo eccezionalmente - qualora siano soddisfatti determinati presupposti - può
essere ammessa l'esistenza di una relazione di causalità fra infortunio e ernia
del disco (cfr. STFA U 194/05 del 25 ottobre 2006; RAMI 2000 U 378, p. 190, U
379, p. 192).
Un'ernia
discale va considerata di natura traumatica unicamente - e le condizioni sono
cumulative - se l'evento infortunistico presenta una particolare gravità, se è
di per sé idoneo a danneggiare il disco intervertebrale e se i sintomi
dell'ernia discale (sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa
incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente (cfr. STF U 547/06 del 22
febbraio 2007, consid. 5 e riferimenti ivi citati).
Nella
sentenza U 194/05, già menzionata in precedenza, il TFA ha al riguardo ribadito
che:
"
(…).
3.3.2 Richiamando
la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, la Corte
cantonale ha ricordato che solo eccezionalmente un infortunio può costituire la
causa di un'ernia discale, quest'ultima inserendosi praticamente sempre in un
contesto di alterazione dei dischi intervertebrali di origine degenerativa
(RAMI 2000 no. U 378 pag. 190). Essa ha quindi correttamente esposto che
un'ernia discale può essere considerata di natura traumatica unicamente se -
cumulativamente - l'evento infortunistico era di particolare gravità, se era di
per sè idoneo a danneggiare il disco e se i sintomi dell'ernia discale
(sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa incapacità
lavorativa, sono insorti immediatamente (RAMI 2000 no. U 378 pag. 190 e no. U
379 pag. 192).
3.3.3 Ora,
giustamente i primi giudici, che peraltro, ai fini della loro pronuncia, si
sono pure fondati sulle conclusioni di una perizia resa in altra vertenza dal
prof. __________, direttore della Clinica di neurochirurgia dell'Ospedale universitario
di Berna, secondo il quale in caso di lesione traumatica del disco
intervertebrale la capacità di deambulazione e di mantenere la posizione eretta
viene immediatamente soppressa, hanno rilevato come già solo il fattore
temporale dell'insorgenza immediata della sintomatologia vertebrale o
radicolare farebbe difetto nel caso di specie. Infatti, nè da verbale di pronto
soccorso del 28 gennaio 2003, nè dal certificato rilasciato tre giorni dopo dal
dott. X, nè tantomeno dal rapporto 3 febbraio 2003 dell'Azienda ospedaliera di
Y risulta il benché minimo accenno a disturbi nella regione lombare."
Fatti
I criteri
appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo
(direzionale) di uno stato morboso preesistente (cfr. STFA U 218/04 del 3 marzo
2005, consid. 6.1).
In
particolare, è necessario che vi siano, citiamo: "… attendibili reperti
radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e
duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI
2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STFA U 194/05 del 28 ottobre 2006, già citata).
Qualora
un’ernia del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i
disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di
tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale
dell’evento in questione.
Nella più
volte evocata pronunzia U 194/05 del 28 ottobre 2006, il TFA si è al riguardo
così espresso:
"
3.3.4 Quanto poi
alla possibilità che l'infortunio del 28 gennaio 2003 possa, se non proprio
avere provocato, quantomeno avere reso manifesta l'ernia discale, con
conseguente obbligo di assunzione, a carico dell'assicuratore infortuni, della
sindrome dolorosa legata all'incidente (RAMI 2000 no. U 378 pag. 191; cfr. pure
sentenza del 14 marzo 2000 in re P., U 266/99, consid. 2), tale ipotesi non
trova riscontro sufficiente nelle tavole processuali. La precedente istanza ha
giustamente osservato che affinché si possa ammettere che l'infortunio abbia
reso manifesta un'ernia discale preesistente, i disturbi così scatenati devono
essere insorti entro un breve
lasso di tempo, la giurisprudenza tollerando a tal riguardo un periodo di latenza massimo di 8-10 giorni
dall'infortunio (sentenza del 3 marzo 2005 in re W., U 218/04, consid. 6.1). Ora, il primo (in ordine di tempo) accenno alla presenza di siffatti disturbi è,
quantomeno indirettamente, desumibile dalla prenotazione, avvenuta il 17
febbraio 2003, dell'esame radiologico lombosacrale poi messo in atto il 6
marzo 2003. In tali condizioni, considerato il periodo di latenza di circa tre settimane, la Corte cantonale
poteva effettivamente ritenere non avere l'infortunio del 28 gennaio 2003
neppure scatenato l'ernia discale di cui è affetto L.”
Occorre
precisare che, secondo la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza
varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide
lombare/toracale oppure cervicale):
"
Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den
Unfall lediglich manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb
einer kurzen Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des
fraglichen Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereich wird
eine Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M.
Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S.
55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das
beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O.
S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“
(STFA U 218/04 del 3 marzo
2005, consid. 6.1)
In tale
ipotesi (ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente
scatenante), l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento
traumatico.
Le
conseguenze di una eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se
esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di continuità tra
l'evento infortunistico e la ricaduta (cfr. STFA U 170/00 del 29 dicembre 2000
e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate; STFA U 149/99 del 7
febbraio 2000, parzialmente pubblicata in RAMI 2000 U 378, p. 190).
2.7. In una
sentenza 8C_290/2008 del 17 marzo 2009 il Tribunale federale ha confermato una
precedente sentenza del TCA (35.2007.84 del 4 marzo 2008) ed ha rilevato:
"
(...).
La Corte cantonale ha negato l'esistenza del
necessario nesso causale tra le affezioni lamentate dall'insorgente al rachide
lombo-sacrale, oggetto dell'intervento chirurgico del 15 gennaio 2007, e
l'evento infortunistico del 18 giugno 2005 fondandosi sostanzialmente sulle
valutazioni del dott. O, specialista FMH in chirurgia ortopedica e medico di __________
dell'CO 1, e del dott. I, anch'egli specialista in chirurgia ortopedica, attivo
presso la divisione infortuni dell'istituto assicuratore a __________.
Richiamando la giurisprudenza federale, il primo giudice ha ricordato che solo
eccezionalmente un infortunio può costituire la causa di un'ernia discale,
quest'ultima inserendosi praticamente sempre in un contesto di alterazione dei
dischi intervertebrali di origine degenerativa. Egli ha quindi correttamente
esposto che un'ernia discale può essere considerata di natura traumatica
unicamente se - cumulativamente - l'evento infortunistico era di particolare
gravità, se era di per sé idoneo a danneggiare il disco e se i sintomi dell'ernia
discale (sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa incapacità
lavorativa, sono insorti immediatamente, soggiungendo che gli stessi criteri
valgono di principio anche nel caso di aggravamento significativo e duraturo di
un'affezione degenerativa preesistente. Ciò implica, come rettamente precisato
dal giudice cantonale, che l'esistenza di un nesso di causalità con
l'infortunio può entrare in linea di conto soltanto se quest'ultimo sarebbe
stato idoneo anche a danneggiare un disco intervertebrale integro.
Seguendo il parere dei succitati specialisti, il
giudice cantonale è giunto alla conclusione che l'infortunio in oggetto - un
incidente della circolazione in occasione del quale lo spigolo anteriore
sinistro dell'autovettura condotta dall'insorgente è stato urtato dallo spigolo
anteriore sinistro di un veicolo proveniente in senso opposto, che aveva invaso
la corsia di contromano - non era, per gravità e dinamica, idoneo a causare la
lesione discale diagnosticata nel prosieguo, né a provocare un peggioramento
durevole di uno stato preesistente. La precedente istanza ha pure escluso
l'ipotesi che l'evento del 18 giugno 2005 possa, se non avere provocato,
quantomeno avere reso manifesta l'ernia discale di cui è affetto K, con
conseguente obbligo di assunzione da parte dell'CO 1 della sindrome dolorosa
legata all'incidente, facendo notare che al momento in cui l'interessato è
rimasto vittima dell'infortunio, già era inabile al lavoro in misura completa
proprio a causa di disturbi alla colonna lombo-sacrale.
5.
5.1 Le considerazioni del Tribunale cantonale
sono convincenti e meritano tutela, il ricorrente non facendo valere elementi
di giudizio suscettibili di infirmare la pronunzia di prime cure. Ne segue che,
nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto, la richiesta
assunzione di accertamenti medici completivi non potendo trovare accoglimento,
poiché l'incarto contiene tutte le indicazioni necessarie ai fini decisionali (DTF 122 V 157 consid.
1d pag. 162 con riferimento)."
In una
sentenza U 194/05 del 25 ottobre 2006, il TFA aveva ricordato che:
"
(...).
E ad ogni modo, anche nella denegata ipotesi in
cui si volesse ammettere che l'infortunio in esame avrebbe scatenato l'ernia
discale, l'esisto del gravame non muterebbe nella sua sostanza. In assenza di
attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento
significativo e duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna
vertebrale (RAMI 2000 no. U 363, pag. 46; cfr. pure sentenza inedita del 4
giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c), la contusione lombare avrebbe
infatti comunque, in virtù della dottrina medica recepita da questa Corte,
cessato di produrre i propri effetti qualche mese (di norma sei o nove) dopo
l'insorgenza dell'evento traumatico (cfr. ad es. sentenze del 28 maggio 2004 in re A., U 122/02, consid. 4.2.1, del 9 luglio 2001 in re S., U 483/00, consid. 4c, del 6
giugno 2001 in re A., U 401/00, del 29 dicembre 2000 in re F., U 199/00). Di modo che anche in questa ipotesi, il rifiuto di assegnare prestazioni
assicurative con effetto retroattivo al 1° luglio 2003 (n.d.r.: l'infortunio
era avvenuto il 28 gennaio 2003) avrebbe potuto considerarsi legalmente
corretto. (...)"
Analoghe
considerazioni figurano in una sentenza 8C_412/2008 del 3 novembre 2008 nella
quale l'Alta Corte federale si è così espressa:
"
(...).
5.1.1 Es entspricht einer medizinischen
Erfahrungstatsache im Bereich des Unfallversicherungsrechts, dass praktisch
alle Diskushernien bei Vorliegen degenerativer Bandscheibenveränderungen
entstehen und ein Unfallereignis nur ausnahmsweise, unter besonderen
Voraussetzungen, als eigentliche Ursache in Betracht fällt. Als weitgehend
unfallbedingt kann eine Diskushernie betrachtet werden, wenn das Unfallereignis
von besonderer Schwere und geeignet war, eine Schädigung der Bandscheibe
herbeizuführen, und die Symptome der Diskushernie (vertebrales oder radikuläres
Syndrom) unverzüglich und mit sofortiger Arbeitsunfähigkeit auftreten. In
solchen Fällen hat die Unfallversicherung praxisgemäss auch für Rezidive und
allfällige Operationen aufzukommen (RKUV 2000 Nr. U 379 S. 192 E. 2a, U 138/99,
mit Hinweis auf das nicht veröffentlichte Urteil U 159/95 vom 26. August 1996, E.
1b, und medizinische Literatur; aus jüngster Zeit etwa: Urteile 8C_344/2008 vom
13. Oktober 2008,8C_637/2007 vom 11. August 2008, E. 2.2,8C_239/2007 vom 7.
August 2008, E. 5.3, und 8C_614/2007 vom 10. Juli 2008, E. 4.1.1).
5.1.2 Ist indessen die Diskushernie bei
degenerativem Vorzustand durch den Unfall nur aktiviert, nicht aber verursacht
worden, so hat die Unfallversicherung nur Leistungen für das unmittelbar im
Zusammenhang mit dem Unfall stehende Schmerzsyndrom zu erbringen (a.a.0.).
Solange der Status quo sine vel ante noch nicht wieder erreicht ist, hat der
Unfallversicherer diesfalls gestützt auf Art. 36 Abs. 1 UVG in aller Regel
neben den Taggeldern auch Pflegeleistungen und Kostenvergütungen zu übernehmen,
worunter auch die Heilbehandlungskosten nach Art. 10 UVG fallen. Demnach hat
die versicherte Person auch Anspruch auf eine - operative Eingriffe mit
einschliessende - zweckmässige Behandlung (vgl. Urteile U 351/04 vom 14.
Februar 2006, publ. in: ASS 2006 2 S. 14; U 266/99 vom 14. März 2000).
5.1.3 Nach derzeitigem medizinischen Wissensstand
kann das Erreichen des Status quo sine bei posttraumatischen Lumbalgien und
Lumboischialgien nach drei bis vier Monaten erwartet werden, wogegen eine
allfällige richtunggebende Verschlimmerung röntgenologisch ausgewiesen sein und
sich von der altersüblichen Progression abheben muss; eine traumatische
Verschlimmerung eines klinisch stummen degenerativen Vorzustandes an der
Wirbelsäule ist in der Regel nach sechs bis neun Monaten, spätestens aber nach
einem Jahr als abgeschlossen zu betrachten (Urteil des Eidg.
Versicherungsgerichts U 354/04 vom 11. April 2005, E. 2.2, mit Hinweisen auch
auf die medizinische Literatur).
5.2 Aufgrund der zahlreichen klinischen- und
Akten-Begutachtungen und dem Ereignis an sich steht fest, dass die nach dem
Unfall diagnostizierte Diskushernie L5/S1 von diesem nur ausgelöst und nicht
verursacht wurde. Auch wenn der Beschwerdeführer vor dem 24. Juni 2000 keine
Rückenbeschwerden hatte, wird seine Wirbelsäule als "vorgeschädigt"
und "übermässig verschleissverändert" beschrieben. Es handelt sich
daher um einen klassischen Fall, bei dem der natürliche Kausalzusammenhang
zwischen dem Unfall und den bleibenden Restbeschwerden nur für einen begrenzten
Zeitraum bejaht werden kann. Dem hat die Unfallversicherung Rechnung getragen,
indem sie ihre Leistungspflicht für die Dauer von zwei Jahren nach dem Ereignis
anerkannte. Der Beschwerdeführer wendet ein, die Allianz habe mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit zu beweisen, dass der natürliche Kausalzusammenhang auf
diesen Zeitpunkt weggefallen sei, also der status quo sine eingetreten sei. Wie
in Erwägung 5.1 ausgeführt, hat die Rechtsprechung im Falle traumatisch
ausgelöster Diskushernien den konkreten medizinischen Beleg des natürlichen
Verlaufs durch eine richterliche Vermutung - die sich ihrerseits auf die
medizinische Literatur stützt - ersetzt. Demnach ist eine traumatische
Verschlimmerung eines klinisch stummen degenerativen Vorzustandes an der
Wirbelsäule in der Regel nach sechs bis neun Monaten, spätestens aber nach
einem Jahr, als abgeschlossen zu betrachten (E. 5.1.3 mit Hinweis). Der
Beschwerdeführer bringt nichts vor, was diese Vermutung vorliegend in Zweifel
ziehen würde. Die Beschwerde ist daher abzuweisen.
(...)"
In una sentenza 8C_677/2007
del 4 luglio 2008, pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 1, il Tribunale federale ha
stabilito che non soltanto in caso di aggravazione traumatica di uno stato
degenerativo preesistente non manifesto alla colonna vertebrale (8C_326/2008),
ma pure in caso di alterazioni degenerative della colonna vertebrale
sopraggiunte soltanto dopo l'infortunio occorre ammettere, in via di massima,
che un rapporto di causalità non è più dato dopo un anno.
Ed ha ancora ricordato
che:
" (...).
2.3.2 Nach derzeitigem medizinischen Wissensstand
kann das Erreichen des Status quo sine bei posttraumatischen Lumbalgien und
Lumboischialgien nach drei bis vier Monaten erwartet werden, wogegen eine
allfällige richtunggebende Verschlimmerung röntgenologisch ausgewiesen sein und
sich von der altersüblichen Progression abheben muss; eine traumatische
Verschlimmerung eines klinisch stummen degenerativen Vorzustandes an der
Wirbelsäule ist in der Regel nach sechs bis neun Monaten, spätestens aber nach
einem Jahr als abgeschlossen zu betrachten (statt vieler: zuletzt Urteil
8C_326/2008 vom 25. Juni 2008, E. 3, sowie Urteil U 354/04 vom 11. April 2005,
E. 2.2, mit Hinweisen auch auf die medizinische Literatur).
(...)
6.1 Nicht näher in Erwägung gezogen hat das
kantonale Gericht dagegen die Möglichkeit, dass der Unfall bereits
vorbestandene, degenerativ bedingte Bandscheibenprobleme ausgelöst haben
könnte. Angesichts der unter E. 2.3.2 dargelegten Erfahrungstatsachen zum
Erreichen des Status quo sine bei einer traumatischen Verschlimmerung eines
klinisch stummen degenerativen Vorzustandes an der Wirbelsäule wäre indessen
gegebenenfalls ohnehin von einem zwischenzeitig erfolgten Wegfall einer
Teilursache des Unfalls auszugehen. Abgesehen davon spricht der Umstand, dass
Dr. med. H.________ erst rund eineinhalb Jahre nach dem Ereignis erstmals auf
Auffälligkeiten im Segment L5/S1 gestossen ist, ohnehin für die Annahme einer
erst nach dem Ereignis sich entwickelnden Diskushernie.
6.2 Die von der Beschwerdeführerin in diesem
Zusammenhang ins Zentrum gestellte Frage, ob der Unfall für einen erst nach dem
Ereignis sich entwickelnden degenerativen Prozess eine Teilursache darstelle,
ist ebenfalls zu verneinen. Wenn selbst bei einem erheblichen, vorbestehenden
degenerativen Wirbelsäulenleiden lediglich eine vorübergehende Verschlimmerung
von maximal einem Jahr die Regel ist (E. 2.2.3), ist nicht einzusehen,
inwiefern eine erst später erkannte Degeneration der Wirbelsäule ohne
ausgewiesene strukturelle Läsion noch in einem kausalen Zusammenhang zum Trauma
stehen könnte. Besondere Umstände, die vorliegend dennoch für eine solche
Annahme sprechen, sind keine auszumachen. Ob die Versicherte bereits kurze Zeit
nach dem Unfall neben den damals im Vordergrund gestandenen zervikalen
tatsächlich auch an lumbalen Beschwerden gelitten hat oder nicht, ist ohne
Belang. Soweit die Versicherte sodann das Urteil U 69/03 vom 7. April 2004
anruft, sah sich darin das Gericht auf Grund divergierender, darüber hinaus
unklarer oder auf falschen Annahmen beruhender ärztlicher Aussagen ausser
Considerandi
Stande, abschliessend zu beurteilen, ob rund sechs Jahre nach einem Unfall
anlässlich einer erneuten Exacerbation von Nackenschmerzen erkannte
Diskushernien auf der Höhe C4/5 und C5/6 (ausnahmsweise doch) mit dem Unfall in
Verbindung zu bringen seien und wies deshalb die Angelegenheit für weitere
Abklärungen an die Vorinstanz zurück. Betroffen waren dort - anders als im
vorliegenden Fall - mit C4/5 und C5/6 Bereiche der Wirbelsäule, die nahe dem am
Unfall primär im Mitleidenschaft gezogenen Nacken lagen und es mangelte ebenso
an einer den degenerativen Prozess begünstigenden Konstitution. Dr. med.
O.________ durfte demnach eine Teilursächlichkeit des Unfalls für die rund
sechs Jahre später vorgelegenen Bandscheibenauffälligkeiten ohne nähere Erörterung
ausschliessen. (...)"
2.8
Nella
concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che, nel corso del mese di gennaio
2008, l’assicuratore convenuto ha interpellato il dott. __________,
vice-Primario del Servizio __________ di neurochirurgia, con l’intento di
chiarire l’aspetto eziologico (cfr. doc. 14).
Con
referto del 28 aprile 2008, lo specialista appena citato ha negato che l’evento
infortunistico assicurato possa aver causato (in senso stretto) la lesione
discale in questione:
"
(…).
Abbiamo spiegato al paziente che la correlazione
tra il trauma e la presenza del lussato erniario non sembra a nostro modo di
vedere diretta e pur non essendoci dei precedenti di lombalgie o irradiazione
radicolare non rileviamo questa correlazione poiché non vi sono elementi
indiretti di traumi all’esame RM, in particolare rotture di tipo traumatico
della limitante superiore di S1 e inferiore di L5, né rotture che possano in
qualche modo portare verso un indizio di natura traumatica, ad esempio
contusioni ai tessuti molli.”
(doc. 26
- il corsivo è del redattore)
Con
certificazione del 21 giugno 2008, lo specialista privatamente consultato
dall’insorgente, il neurochirurgo dott. __________, ha riferito di un’ernia
discale a destra “… verosimilmente traumatica …” (doc. 41).
Nel corso
del mese di gennaio 2010, RI 1 è stato periziato dai dottori __________, attivi
presso la Clinica di chirurgia ortopedica dell’Ospedale cantonale di __________,
per conto dell’Istituto assicuratore resistente.
Dopo
avere ricostruito l’anamnesi dell’assicurato (doc. 83, p. 4-8) ed averne
descritto lo status, clinico e radiologico, in particolare a livello della
colonna vertebrale (doc. 83, p. 8-13), i periti hanno diagnosticato delle
lombosciatalgie croniche con/su crualgie a sinistra non deficitarie su
contusione del plesso lombo-sacrale sinistro, stato dopo probabile frattura
minore della vertebra L1 e possibilmente anche della vertebra Th11, morbo di
Scheuermann, morbo di Baastrup, discopatie e uncartrosi lombare plurisegmentarie,
sciatalgie a destra irritative su ernia discale L5-S1 a destra (doc. 83, p.
13).
Quindi,
rispondendo alle domande poste loro dall’assicuratore LAINF, i dottori __________
si sono pronunciati a favore di un’origine squisitamente degenerativa dell’ernia
discale L5-S1:
"
(…).
La hernie droite, décrite fin 2007 n’est
probablement pas une suite de l’accident du 10.09.2007.
La petite taille de la hernie, la présence de discopatie multi-étagéees, plus
prononcée dans le segment concerné mais pas presente isolément à ce niveau, les
signes d’arthrose facettaire et les ostéophytes présents le long de toute la
colonne lombaire, sont tous des arguments qui parlent en faveur d’une éthiologie
dégénérative.”
(doc. 83, p. 16 - il corsivo è del redattore)
D’altro
canto, sempre secondo gli specialisti interpellati dall’amministrazione, è
semplicemente possibile che il sinistro del settembre 2007 abbia reso manifesta
la nota ernia del disco:
"
Les douleurs du membre inférieur droit sont
possiblement déclenchées par l’accident du 10.09.2007.
Le mouvement subi peut être un déclencheur suffisant pour des douleurs sur des
troubles dégénératifs préexistants. Une petite hernie discale peut se
manifester seulement dès qu’un traumatisme mineur cause une réaction inflammatoire,
qui produit un oedème locale et donc une augmentation de volume conduisant à la
compression de la racine nerveuse concernée. La réponse favorable aux
infiltrations de corticostéroïdes démontre d’ailleurs qu’une composante
inflammatoire autour de cette hernie discale participe à la symptomatologie
décrite. Un tel problème peut par contre survenir spontanément comme lors des
mouvements des activités de la vie quotidienne. L’accident du 10.09.2007 ne
peut donc pas être incriminé comme étant le déclencheur avec une forte
probabilité.”
(doc.
83, p. 16s. - il corsivo è del redattore)
Per
finire, i dottori __________ hanno dichiarato che lo stato di aggravamento
presentato posteriormente all’infortunio del settembre 2007, si può considerare
estinto trascorsi sei mesi (doc. 83, p. 17).
Unitamente
alla propria impugnativa, l’assicurato ha prodotto una valutazione medica,
datata 10 novembre 2010, del dott. __________, specialista in ortopedia a __________,
per il quale “… risulta evidente oltre ogni ragionevole dubbio che l’ernia
discale L5-S1 dx sia un fatto post-traumatico. Infatti risulta troppo stretto e
preciso il collegamento temporale tra questi fatti e la mancanza di
sintomatologia precedente per poter negare tale situazione.” (doc. A 2).
2.9
Per determinarsi sull'esistenza rispettivamente sull'estinzione di
un rapporto di causalità naturale, questione di fatto, il giudice deve
ricorrere in ambito medico alle indicazioni del personale sanitario
specializzato (DTF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 406 consid. 4.3.1; 119 V 335
consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 e sentenze ivi citate).
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione
è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;
STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante,
secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è tanto né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (DTF
125.
V 351 consid. 3a pag. 352; 122 V 157 consid. 1c
pag. 160; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in:
Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, p. 266).
Questo
aspetto è stato ricordato dall'Alta Corte in una sentenza I 414/05 del 18
dicembre 2006, nella quale, a proposito dei certificati di medici esteri, si è
così espressa:
"
3.3
Questa Corte non può tuttavia aderire alla
tesi dei giudici commissionali, secondo cui ai rapporti allestiti dal dott.
I.________ non potrebbe a priori venir riconosciuto il necessario valore
probatorio richiesto per vagliare la vertenza, poiché, da una parte, detto
sanitario non disporrebbe delle indispensabili buone conoscenze del diritto
svizzero delle assicurazioni sociali e poiché, dall'altra, le basi di
valutazione all'estero sarebbero spesso diverse da quelle conosciute in Svizzera.
Non va infatti dimenticato che nell'ambito della determinazione
dell'invalidità, che secondo la legislazione sociale svizzera è un concetto
economico e non medico, il compito del medico consiste esclusivamente nel porre
un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro. Contrariamente a quanto sembrano
ritenere i primi giudici, il corretto adempimento di tale compito non
presuppone necessariamente specifiche conoscenze giuridiche. In particolare,
non si vede per quale ragione i criteri, prettamente medici, di valutazione
dell'incapacità lavorativa in una concreta attività professionale debbano
divergere a dipendenza che essi siano formulati da un medico italiano oppure svizzero.
Sia infine ancora aggiunto che, secondo la giurisprudenza, per stabilire se un
rapporto medico ha valore di prova, non è determinante l'origine del mezzo di prova
(DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c;
Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in Aktuelles im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266)."
Nella sentenza pubblicata in VSI 2001 p. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive in relazione alla valutazione di determinate forme di rapporti
e perizie.
Così, in
particolare, i referti affidati dagli organi dell'amministrazione a medici
esterni oppure ad un servizio specializzato indipendente, che fondano le
proprie conclusioni su esami e osservazioni approfondite, dopo aver preso
conoscenza dell'incarto, e che giungono a risultati concludenti, dispongono di
forza probatoria piena, a meno che non vi siano indizi concreti a mettere in
discussione la loro attendibilità (VSI 2001 p. 109 consid. 3b/bb e p. 110
consid. 3c).
Per quel
che riguarda invece le perizie di parte, la giurisprudenza ha precisato che
esse contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad
accertare i fatti da un punto di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo
stesso valore, da un punto di vista probatorio, di una perizia giudiziaria, il
giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in
discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione
(DTF 125 V 351 consid.
3c p. 354; VSI 2001 p. 110 consid. 3c).
In
relazione poi alle attestazioni del medico curante, l’Alta Corte ha già
ripetutamente stabilito che il giudice può ritenere, secondo la generale
esperienza della vita, che, nel dubbio, alla luce del rapporto di fiducia
esistente col paziente, egli tenda ad esprimersi a suo favore (DTF 125 V 351 consid.
3b/cc p. 353; 124 I 170 consid. 4 p.
175; VSI 2001 p. 109 consid. 3b/cc).
Se
infine vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA I 673/00 dell'8 ottobre
2002.
consid. 3.3). Al riguardo, va tuttavia precisato che non si può pretendere
dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga
correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in
cui si evidenziano delle carenze, precisando qual è l'opinione più adeguata
(SVR 2000 UV no. 10 p. 35 consid. 4b).
2.10
Chiamato a
pronunciarsi, attentamente vagliata la documentazione medica agli atti, questo
Tribunale ritiene di poter concludere, con un sufficiente grado di
verosimiglianza, che l’ernia discale non è stata causata (in senso
stretto) dall’infortunio del 10 settembre 2007, né che quest’ultimo ha
aggravato durevolmente lo stato morboso preesistente.
In
effetti, al di là di quanto attestato dal neurochirurgo dott. __________ e dai
sanitari dell’Ospedale cantonale di __________, dalle carte processuali emerge
che, nonostante il trauma subito, RI 1 è stato in grado di svolgere il proprio
lavoro sino al 20 settembre 2007 (cfr. doc. 1 e doc. 6, p. 1).
Ora,
tutto ciò contrasta con quelli che avrebbero dovuto essere gli effetti
immediati di una rottura traumatica del disco intervertebrale, quali sono stati
illustrati dal Prof. dott. __________, Direttore della Clinica di neurochirurgia
dell'Ospedale universitario di Berna, in una perizia del 27 ottobre 1998
allestita su incarico del Tribunale delle assicurazioni del Canton __________.
Esprimendosi
a proposito dell'eziologia delle ernie discali, egli ha affermato, tra le altre
cose, che in caso di lesione traumatica del disco intervertebrale, la capacità
di deambulazione e di mantenere la posizione eretta viene immediatamente
soppressa. La persona infortunata non è neppure più in grado di rialzarsi e
deve essere immediatamente trasportata all'ospedale in posizione sdraiata:
"
(…).
In diesem Zusammenhang kann ebenfalls auf ein vom
angerufenen Gericht in einem früheren Verfahren zur Frage der Unfallkausalität
von Diskushernien eingeholtes Gutachten von Prof. Dr. med. __________ (Neurochirurgische
Klinik des __________) vom 27. Oktober 1998 verwiesen werden. Darin wurden
namentlich folgende allgemeinen Angaben gemacht: Die letzte Gelegenheit, bei
der das Bandscheibengewebe in den Wirbelkanal vorfällt, sei für die Entstehung
des Bandscheibenvorfalls belanglos. Das heisse, dass also ein Unfall bei der
Verursachung und auch bei der Auslösung eines Prolapses oder
Bandscheibenmassen-Vorfalls dem Nullwert gleichkomme. Eine gesunde
Zwischenwirbelscheibe reisse erst dann, wenn sie von einer ganz erheblichen
Gewalteinwirkung getroffen werde, die mindestens so gross ein müsse, dass auch
ein Wirbelbruch hätte entstehen können. In der Tat seien unfallbedingte
Bandscheibenzerreissungen eine ganz extreme Seltenheit. Die Folgen einer
traumatischen Zerreisung einer Zwischenwirbelscheibe seien mindestens genau so
dramatisch wie ein ausgedehnter Wirbelkörper-Kompressionsbruch. Die Geh- und
Stehfähigkeit werde in einem solchen Fall sofort aufgehoben. Die verunfallte
Patient sie nicht mehr in der Lage, sich aufzurichten, und er müsse sofort
liegend ins Krankenhaus transportiert werden. Betroffen seien in solche
seltenen Fällen stets und immer die oberen Lendenetagen, nicht aber die
lumbosakrale Zwischenwirbelscheibe. Ein Bandscheibenvorfall könne nur dann auf
die Folge einer Gewalteinwirkung zurückgeführt werden, wenn ein adäquates
Trauma vorgelegen sei, die Symptomatologie sofort nach dem Ereignis eingesetzt
habe und der Patient vorher völlig beschwerdefrei gewesen sei. (…)."
(sentenza
UV 53890/80/98 e UV 58226/67/00 del 5.2.2001, consid. 3b – il corsivo è del
redattore)
Del
resto, anche il dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia, già Primario
presso il Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale cantonale di __________, in
una perizia da lui eseguita per conto di questa Corte nella causa 35.2004.39 -
concernente un assicurato che era caduto, mentre stava per scendere da un
autocarro, da un’altezza di circa un metro, riportando una contusione al
rachide lombare e uno strappo ai nervi sciatico e femorale -, aveva dichiarato
che un simile sinistro comporta per il rachide un trauma di esigua entità (“eine
geringgradige Traumatisierung“), inadeguato a causare un danno
vertebrale acquisito, come pure a provocare un aggravamento direzionale del
preesistente stato morboso:
"
Zur Unfallkausalität
Der Sturz aus ca. 1 m Höhe auf die Beine und das Gessäs stellt bezüglich Wirbelsäule eine geringgradige
Traumatisierung dar im Sinne eine Kontusion der LWS. Entsprechend bestanden Rückenschmerzen mit schmerzhaft eingeschränkter
Beweglichkeit der LWS und druckdolenter Muskulatur (= Lumbovertebralsyndrom).
Eine Nervenschädigung trat nur vorübergehend ein und verschwand völlig. Eine
solche Kontusion führt normalerweise zu Beschwerden in einem zeitlichen Rahmen
von einem bis zwei Monaten. Bei dem Patienten traf das Trauma nun eine
krankhaft vorgeschädigte Wirbelsäule (lumbale Diskopathien), was sich auf die
Heilungsdauer auswirken kann. Eine solche zeitliche Verzögerung ist
erfahrungsgemäss bis zu ca. sechs Monaten möglich.
(…).
Das Trauma war mit Bestimmtheit nicht
geeignet, eine definitive dauerhafte Schädigung oder eine richtunggebende
Verschlechterung eines krankhaften Vorzustandes zu bewirken. Die heutigen Beschwerden und Befunde lassen sich mit den vorbestehenden
degenerativen Veränderungen (Diskopathien und arthrotisch-rheumatischer
Prozess) allein erklären, neben der erwähnten psychosomatischen Komponente. Es
finden sich keine Hinweise, die ausschliesslich mit einem Unfallereignis
vereinbar wären. Es handelt sich somit um eine vorübergehende
Verschlimmerung eines Grundleidens mit schicksalsmässigem VerIauf, wobei der
Status quo sine im Oktober 2003 als erreicht angenommen werden muss. Da
keine dauerhafte Läsion entstanden ist, kommt der Unfall auch nicht als Teilursache
in Frage.“
Visto quanto precede, occorre concludere che l’infortunio occorso al
ricorrente nel mese di settembre 2007 - l’assicurato, a causa di un sobbalzo
del muletto che stava manovrando, è stato dapprima sbalzato in avanti finendo
con la testa contro il montante della cabina e, in seguito, è ricaduto sul
sedile battendo in tal modo il fondoschiena -, non era idoneo né a causare
la lesione discale che gli é stata diagnosticata nel prosieguo, né, in ossequio
alla giurisprudenza menzionata al considerando 2.6., a provocare un peggioramento
duraturo dello stato patologico preesistente.
Per
queste ragioni, il TCA non può quindi seguire l’apprezzamento enunciato dal
dott. __________ (cfr. il consid. 2.8.).
2.11
Questa Corte constata
che l’amministrazione ha riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni fino al
30.
giugno 2010, dunque per poco meno di tre anni, data a partire dalla
quale ha dichiarato raggiunto lo status quo sine (cfr. doc. 88). Ciò
significa che essa ha pure ammesso che l’evento traumatico del 10 settembre 2007 ha aggravato (temporaneamente) lo stato patologico preesistente a livello del rachide lombare.
Tutto ben
considerato, il TCA non ha motivo per censurare l’agire dell’assicuratore
resistente, ritenuto che esso ha corrisposto le proprie prestazioni per un
periodo ben più lungo di quanto avrebbe dovuto in applicazione della
giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.7.).
In simili
condizioni la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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