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Decisione

35.2010.64

Urto del fondoschiena contro il sedile di un muletto con, in seguito, diagnosi di ernia discale L5-S1. Negato che l'infortunio abbia causato (in senso stretto) l'ernia oppure abbia provocato un peggio

27 gennaio 2011Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I criteri

appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo

(direzionale) di uno stato morboso preesistente (cfr. STFA U 218/04 del 3 marzo

2005, consid. 6.1).

In

particolare, è necessario che vi siano, citiamo: "… attendibili reperti

radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e

duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI

2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STFA U 194/05 del 28 ottobre 2006, già citata).

Qualora

un’ernia del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i

disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di

tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale

dell’evento in questione.

Nella più

volte evocata pronunzia U 194/05 del 28 ottobre 2006, il TFA si è al riguardo

così espresso:

"

3.3.4 Quanto poi

alla possibilità che l'infortunio del 28 gennaio 2003 possa, se non proprio

avere provocato, quantomeno avere reso mani­festa l'ernia discale, con

conseguente obbligo di assunzione, a carico dell'assicuratore infortuni, della

sindrome dolorosa legata all'incidente (RAMI 2000 no. U 378 pag. 191; cfr. pure

sentenza del 14 marzo 2000 in re P., U 266/99, consid. 2), tale ipotesi non

trova riscontro sufficien­te nelle tavole processuali. La precedente istanza ha

giustamente osservato che affinché si possa ammettere che l'infortunio abbia

reso manifesta un'ernia discale preesistente, i disturbi così scatenati devo­no

essere insorti entro un breve

lasso di tempo, la giurisprudenza tol­lerando a tal riguardo un periodo di latenza massimo di 8-10 giorni

dall'infortunio (sentenza del 3 marzo 2005 in re W., U 218/04, con­sid. 6.1). Ora, il primo (in ordine di tempo) accenno alla presenza di siffatti disturbi è,

quantomeno indirettamente, desumibile dalla prenotazione, avvenuta il 17

febbraio 2003, dell'esame radiologico lombo­sacrale poi messo in atto il 6

marzo 2003. In tali condizioni, considerato il periodo di latenza di circa tre settimane, la Corte cantonale

poteva effettivamente ritenere non avere l'infortunio del 28 gennaio 2003

neppure scatenato l'ernia discale di cui è affetto L.”

Occorre

precisare che, secondo la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza

varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide

lombare/toracale oppure cervicale):

"

Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den

Unfall lediglich manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb

einer kurzen Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des

fraglichen Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereich wird

eine Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M.

Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S.

55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das

beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O.

S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“

(STFA U 218/04 del 3 marzo

2005, consid. 6.1)

In tale

ipotesi (ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente

scatenante), l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento

traumatico.

Le

conseguenze di una eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se

esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di continuità tra

l'evento infortunistico e la ricaduta (cfr. STFA U 170/00 del 29 dicembre 2000

e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate; STFA U 149/99 del 7

febbraio 2000, parzialmente pubblicata in RAMI 2000 U 378, p. 190).

2.7. In una

sentenza 8C_290/2008 del 17 marzo 2009 il Tribunale federale ha confermato una

precedente sentenza del TCA (35.2007.84 del 4 marzo 2008) ed ha rilevato:

"

(...).

La Corte cantonale ha negato l'esistenza del

necessario nesso causale tra le affezioni lamentate dall'insorgente al rachide

lombo-sacrale, oggetto dell'intervento chirurgico del 15 gennaio 2007, e

l'evento infortunistico del 18 giugno 2005 fondandosi sostanzialmente sulle

valutazioni del dott. O, specialista FMH in chirurgia ortopedica e medico di __________

dell'CO 1, e del dott. I, anch'egli specialista in chirurgia ortopedica, attivo

presso la divisione infortuni dell'istituto assicuratore a __________.

Richiamando la giurisprudenza federale, il primo giudice ha ricordato che solo

eccezionalmente un infortunio può costituire la causa di un'ernia discale,

quest'ultima inserendosi praticamente sempre in un contesto di alterazione dei

dischi intervertebrali di origine degenerativa. Egli ha quindi correttamente

esposto che un'ernia discale può essere considerata di natura traumatica

unicamente se - cumulativamente - l'evento infortunistico era di particolare

gravità, se era di per sé idoneo a danneggiare il disco e se i sintomi dell'ernia

discale (sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa incapacità

lavorativa, sono insorti immediatamente, soggiungendo che gli stessi criteri

valgono di principio anche nel caso di aggravamento significativo e duraturo di

un'affezione degenerativa preesistente. Ciò implica, come rettamente precisato

dal giudice cantonale, che l'esistenza di un nesso di causalità con

l'infortunio può entrare in linea di conto soltanto se quest'ultimo sarebbe

stato idoneo anche a danneggiare un disco intervertebrale integro.

Seguendo il parere dei succitati specialisti, il

giudice cantonale è giunto alla conclusione che l'infortunio in oggetto - un

incidente della circolazione in occasione del quale lo spigolo anteriore

sinistro dell'autovettura condotta dall'insorgente è stato urtato dallo spigolo

anteriore sinistro di un veicolo proveniente in senso opposto, che aveva invaso

la corsia di contromano - non era, per gravità e dinamica, idoneo a causare la

lesione discale diagnosticata nel prosieguo, né a provocare un peggioramento

durevole di uno stato preesistente. La precedente istanza ha pure escluso

l'ipotesi che l'evento del 18 giugno 2005 possa, se non avere provocato,

quantomeno avere reso manifesta l'ernia discale di cui è affetto K, con

conseguente obbligo di assunzione da parte dell'CO 1 della sindrome dolorosa

legata all'incidente, facendo notare che al momento in cui l'interessato è

rimasto vittima dell'infortunio, già era inabile al lavoro in misura completa

proprio a causa di disturbi alla colonna lombo-sacrale.

5.

5.1 Le considerazioni del Tribunale cantonale

sono convincenti e meritano tutela, il ricorrente non facendo valere elementi

di giudizio suscettibili di infirmare la pronunzia di prime cure. Ne segue che,

nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto, la richiesta

assunzione di accertamenti medici completivi non potendo trovare accoglimento,

poiché l'incarto contiene tutte le indicazioni necessarie ai fini decisionali (DTF 122 V 157 consid.

1d pag. 162 con riferimento)."

In una

sentenza U 194/05 del 25 ottobre 2006, il TFA aveva ricordato che:

"

(...).

E ad ogni modo, anche nella denegata ipotesi in

cui si volesse ammettere che l'infortunio in esame avrebbe scatenato l'ernia

discale, l'esisto del gravame non muterebbe nella sua sostanza. In assenza di

attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento

significativo e duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna

vertebrale (RAMI 2000 no. U 363, pag. 46; cfr. pure sentenza inedita del 4

giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c), la contusione lombare avrebbe

infatti comunque, in virtù della dottrina medica recepita da questa Corte,

cessato di produrre i propri effetti qualche mese (di norma sei o nove) dopo

l'insorgenza dell'evento traumatico (cfr. ad es. sentenze del 28 maggio 2004 in re A., U 122/02, consid. 4.2.1, del 9 luglio 2001 in re S., U 483/00, consid. 4c, del 6

giugno 2001 in re A., U 401/00, del 29 dicembre 2000 in re F., U 199/00). Di modo che anche in questa ipotesi, il rifiuto di assegnare prestazioni

assicurative con effetto retroattivo al 1° luglio 2003 (n.d.r.: l'infortunio

era avvenuto il 28 gennaio 2003) avrebbe potuto considerarsi legalmente

corretto. (...)"

Analoghe

considerazioni figurano in una sentenza 8C_412/2008 del 3 novembre 2008 nella

quale l'Alta Corte federale si è così espressa:

"

(...).

5.1.1 Es entspricht einer medizinischen

Erfahrungstatsache im Bereich des Unfallversicherungsrechts, dass praktisch

alle Diskushernien bei Vorliegen degenerativer Bandscheibenveränderungen

entstehen und ein Unfallereignis nur ausnahmsweise, unter besonderen

Voraussetzungen, als eigentliche Ursache in Betracht fällt. Als weitgehend

unfallbedingt kann eine Diskushernie betrachtet werden, wenn das Unfallereignis

von besonderer Schwere und geeignet war, eine Schädigung der Bandscheibe

herbeizuführen, und die Symptome der Diskushernie (vertebrales oder radikuläres

Syndrom) unverzüglich und mit sofortiger Arbeitsunfähigkeit auftreten. In

solchen Fällen hat die Unfallversicherung praxisgemäss auch für Rezidive und

allfällige Operationen aufzukommen (RKUV 2000 Nr. U 379 S. 192 E. 2a, U 138/99,

mit Hinweis auf das nicht veröffentlichte Urteil U 159/95 vom 26. August 1996, E.

1b, und medizinische Literatur; aus jüngster Zeit etwa: Urteile 8C_344/2008 vom

13. Oktober 2008,8C_637/2007 vom 11. August 2008, E. 2.2,8C_239/2007 vom 7.

August 2008, E. 5.3, und 8C_614/2007 vom 10. Juli 2008, E. 4.1.1).

5.1.2 Ist indessen die Diskushernie bei

degenerativem Vorzustand durch den Unfall nur aktiviert, nicht aber verursacht

worden, so hat die Unfallversicherung nur Leistungen für das unmittelbar im

Zusammenhang mit dem Unfall stehende Schmerzsyndrom zu erbringen (a.a.0.).

Solange der Status quo sine vel ante noch nicht wieder erreicht ist, hat der

Unfallversicherer diesfalls gestützt auf Art. 36 Abs. 1 UVG in aller Regel

neben den Taggeldern auch Pflegeleistungen und Kostenvergütungen zu übernehmen,

worunter auch die Heilbehandlungskosten nach Art. 10 UVG fallen. Demnach hat

die versicherte Person auch Anspruch auf eine - operative Eingriffe mit

einschliessende - zweckmässige Behandlung (vgl. Urteile U 351/04 vom 14.

Februar 2006, publ. in: ASS 2006 2 S. 14; U 266/99 vom 14. März 2000).

5.1.3 Nach derzeitigem medizinischen Wissensstand

kann das Erreichen des Status quo sine bei posttraumatischen Lumbalgien und

Lumboischialgien nach drei bis vier Monaten erwartet werden, wogegen eine

allfällige richtunggebende Verschlimmerung röntgenologisch ausgewiesen sein und

sich von der altersüblichen Progression abheben muss; eine traumatische

Verschlimmerung eines klinisch stummen degenerativen Vorzustandes an der

Wirbelsäule ist in der Regel nach sechs bis neun Monaten, spätestens aber nach

einem Jahr als abgeschlossen zu betrachten (Urteil des Eidg.

Versicherungsgerichts U 354/04 vom 11. April 2005, E. 2.2, mit Hinweisen auch

auf die medizinische Literatur).

5.2 Aufgrund der zahlreichen klinischen- und

Akten-Begutachtungen und dem Ereignis an sich steht fest, dass die nach dem

Unfall diagnostizierte Diskushernie L5/S1 von diesem nur ausgelöst und nicht

verursacht wurde. Auch wenn der Beschwerdeführer vor dem 24. Juni 2000 keine

Rückenbeschwerden hatte, wird seine Wirbelsäule als "vorgeschädigt"

und "übermässig verschleissverändert" beschrieben. Es handelt sich

daher um einen klassischen Fall, bei dem der natürliche Kausalzusammenhang

zwischen dem Unfall und den bleibenden Restbeschwerden nur für einen begrenzten

Zeitraum bejaht werden kann. Dem hat die Unfallversicherung Rechnung getragen,

indem sie ihre Leistungspflicht für die Dauer von zwei Jahren nach dem Ereignis

anerkannte. Der Beschwerdeführer wendet ein, die Allianz habe mit überwiegender

Wahrscheinlichkeit zu beweisen, dass der natürliche Kausalzusammenhang auf

diesen Zeitpunkt weggefallen sei, also der status quo sine eingetreten sei. Wie

in Erwägung 5.1 ausgeführt, hat die Rechtsprechung im Falle traumatisch

ausgelöster Diskushernien den konkreten medizinischen Beleg des natürlichen

Verlaufs durch eine richterliche Vermutung - die sich ihrerseits auf die

medizinische Literatur stützt - ersetzt. Demnach ist eine traumatische

Verschlimmerung eines klinisch stummen degenerativen Vorzustandes an der

Wirbelsäule in der Regel nach sechs bis neun Monaten, spätestens aber nach

einem Jahr, als abgeschlossen zu betrachten (E. 5.1.3 mit Hinweis). Der

Beschwerdeführer bringt nichts vor, was diese Vermutung vorliegend in Zweifel

ziehen würde. Die Beschwerde ist daher abzuweisen.

(...)"

In una sentenza 8C_677/2007

del 4 luglio 2008, pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 1, il Tribunale federale ha

stabilito che non soltanto in caso di aggravazione traumatica di uno stato

degenerativo preesistente non manifesto alla colonna vertebrale (8C_326/2008),

ma pure in caso di alterazioni degenerative della colonna vertebrale

sopraggiunte soltanto dopo l'infortunio occorre ammettere, in via di massima,

che un rapporto di causalità non è più dato dopo un anno.

Ed ha ancora ricordato

che:

" (...).

2.3.2 Nach derzeitigem medizinischen Wissensstand

kann das Erreichen des Status quo sine bei posttraumatischen Lumbalgien und

Lumboischialgien nach drei bis vier Monaten erwartet werden, wogegen eine

allfällige richtunggebende Verschlimmerung röntgenologisch ausgewiesen sein und

sich von der altersüblichen Progression abheben muss; eine traumatische

Verschlimmerung eines klinisch stummen degenerativen Vorzustandes an der

Wirbelsäule ist in der Regel nach sechs bis neun Monaten, spätestens aber nach

einem Jahr als abgeschlossen zu betrachten (statt vieler: zuletzt Urteil

8C_326/2008 vom 25. Juni 2008, E. 3, sowie Urteil U 354/04 vom 11. April 2005,

E. 2.2, mit Hinweisen auch auf die medizinische Literatur).

(...)

6.1 Nicht näher in Erwägung gezogen hat das

kantonale Gericht dagegen die Möglichkeit, dass der Unfall bereits

vorbestandene, degenerativ bedingte Bandscheibenprobleme ausgelöst haben

könnte. Angesichts der unter E. 2.3.2 dargelegten Erfahrungstatsachen zum

Erreichen des Status quo sine bei einer traumatischen Verschlimmerung eines

klinisch stummen degenerativen Vorzustandes an der Wirbelsäule wäre indessen

gegebenenfalls ohnehin von einem zwischenzeitig erfolgten Wegfall einer

Teilursache des Unfalls auszugehen. Abgesehen davon spricht der Umstand, dass

Dr. med. H.________ erst rund eineinhalb Jahre nach dem Ereignis erstmals auf

Auffälligkeiten im Segment L5/S1 gestossen ist, ohnehin für die Annahme einer

erst nach dem Ereignis sich entwickelnden Diskushernie.

6.2 Die von der Beschwerdeführerin in diesem

Zusammenhang ins Zentrum gestellte Frage, ob der Unfall für einen erst nach dem

Ereignis sich entwickelnden degenerativen Prozess eine Teilursache darstelle,

ist ebenfalls zu verneinen. Wenn selbst bei einem erheblichen, vorbestehenden

degenerativen Wirbelsäulenleiden lediglich eine vorübergehende Verschlimmerung

von maximal einem Jahr die Regel ist (E. 2.2.3), ist nicht einzusehen,

inwiefern eine erst später erkannte Degeneration der Wirbelsäule ohne

ausgewiesene strukturelle Läsion noch in einem kausalen Zusammenhang zum Trauma

stehen könnte. Besondere Umstände, die vorliegend dennoch für eine solche

Annahme sprechen, sind keine auszumachen. Ob die Versicherte bereits kurze Zeit

nach dem Unfall neben den damals im Vordergrund gestandenen zervikalen

tatsächlich auch an lumbalen Beschwerden gelitten hat oder nicht, ist ohne

Belang. Soweit die Versicherte sodann das Urteil U 69/03 vom 7. April 2004

anruft, sah sich darin das Gericht auf Grund divergierender, darüber hinaus

unklarer oder auf falschen Annahmen beruhender ärztlicher Aussagen ausser

Considerandi

Stande, abschliessend zu beurteilen, ob rund sechs Jahre nach einem Unfall

anlässlich einer erneuten Exacerbation von Nackenschmerzen erkannte

Diskushernien auf der Höhe C4/5 und C5/6 (ausnahmsweise doch) mit dem Unfall in

Verbindung zu bringen seien und wies deshalb die Angelegenheit für weitere

Abklärungen an die Vorinstanz zurück. Betroffen waren dort - anders als im

vorliegenden Fall - mit C4/5 und C5/6 Bereiche der Wirbelsäule, die nahe dem am

Unfall primär im Mitleidenschaft gezogenen Nacken lagen und es mangelte ebenso

an einer den degenerativen Prozess begünstigenden Konstitution. Dr. med.

O.________ durfte demnach eine Teilursächlichkeit des Unfalls für die rund

sechs Jahre später vorgelegenen Bandscheibenauffälligkeiten ohne nähere Erörterung

ausschliessen. (...)"

2.8

Nella

concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che, nel corso del mese di gennaio

2008, l’assicuratore convenuto ha interpellato il dott. __________,

vice-Primario del Servizio __________ di neurochirurgia, con l’intento di

chiarire l’aspetto eziologico (cfr. doc. 14).

Con

referto del 28 aprile 2008, lo specialista appena citato ha negato che l’evento

infortunistico assicurato possa aver causato (in senso stretto) la lesione

discale in questione:

"

(…).

Abbiamo spiegato al paziente che la correlazione

tra il trauma e la presenza del lussato erniario non sembra a nostro modo di

vedere diretta e pur non essendoci dei precedenti di lombalgie o irradiazione

radicolare non rileviamo questa correlazione poiché non vi sono elementi

indiretti di traumi all’esame RM, in particolare rotture di tipo traumatico

della limitante superiore di S1 e inferiore di L5, né rotture che possano in

qualche modo portare verso un indizio di natura traumatica, ad esempio

contusioni ai tessuti molli.”

(doc. 26

- il corsivo è del redattore)

Con

certificazione del 21 giugno 2008, lo specialista privatamente consultato

dall’insorgente, il neurochirurgo dott. __________, ha riferito di un’ernia

discale a destra “… verosimilmente traumatica …” (doc. 41).

Nel corso

del mese di gennaio 2010, RI 1 è stato periziato dai dottori __________, attivi

presso la Clinica di chirurgia ortopedica dell’Ospedale cantonale di __________,

per conto dell’Istituto assicuratore resistente.

Dopo

avere ricostruito l’anamnesi dell’assicurato (doc. 83, p. 4-8) ed averne

descritto lo status, clinico e radiologico, in particolare a livello della

colonna vertebrale (doc. 83, p. 8-13), i periti hanno diagnosticato delle

lombosciatalgie croniche con/su crualgie a sinistra non deficitarie su

contusione del plesso lombo-sacrale sinistro, stato dopo probabile frattura

minore della vertebra L1 e possibilmente anche della vertebra Th11, morbo di

Scheuermann, morbo di Baastrup, discopatie e uncartrosi lombare plurisegmentarie,

sciatalgie a destra irritative su ernia discale L5-S1 a destra (doc. 83, p.

13).

Quindi,

rispondendo alle domande poste loro dall’assicuratore LAINF, i dottori __________

si sono pronunciati a favore di un’origine squisitamente degenerativa dell’ernia

discale L5-S1:

"

(…).

La hernie droite, décrite fin 2007 n’est

probablement pas une suite de l’accident du 10.09.2007.

La petite taille de la hernie, la présence de discopatie multi-étagéees, plus

prononcée dans le segment concerné mais pas presente isolément à ce niveau, les

signes d’arthrose facettaire et les ostéophytes présents le long de toute la

colonne lombaire, sont tous des arguments qui parlent en faveur d’une éthiologie

dégénérative.”

(doc. 83, p. 16 - il corsivo è del redattore)

D’altro

canto, sempre secondo gli specialisti interpellati dall’amministrazione, è

semplicemente possibile che il sinistro del settembre 2007 abbia reso manifesta

la nota ernia del disco:

"

Les douleurs du membre inférieur droit sont

possiblement déclenchées par l’accident du 10.09.2007.

Le mouvement subi peut être un déclencheur suffisant pour des douleurs sur des

troubles dégénératifs préexistants. Une petite hernie discale peut se

manifester seulement dès qu’un traumatisme mineur cause une réaction inflammatoire,

qui produit un oedème locale et donc une augmentation de volume conduisant à la

compression de la racine nerveuse concernée. La réponse favorable aux

infiltrations de corticostéroïdes démontre d’ailleurs qu’une composante

inflammatoire autour de cette hernie discale participe à la symptomatologie

décrite. Un tel problème peut par contre survenir spontanément comme lors des

mouvements des activités de la vie quotidienne. L’accident du 10.09.2007 ne

peut donc pas être incriminé comme étant le déclencheur avec une forte

probabilité.”

(doc.

83, p. 16s. - il corsivo è del redattore)

Per

finire, i dottori __________ hanno dichiarato che lo stato di aggravamento

presentato posteriormente all’infortunio del settembre 2007, si può considerare

estinto trascorsi sei mesi (doc. 83, p. 17).

Unitamente

alla propria impugnativa, l’assicurato ha prodotto una valutazione medica,

datata 10 novembre 2010, del dott. __________, specialista in ortopedia a __________,

per il quale “… risulta evidente oltre ogni ragionevole dubbio che l’ernia

discale L5-S1 dx sia un fatto post-traumatico. Infatti risulta troppo stretto e

preciso il collegamento temporale tra questi fatti e la mancanza di

sintomatologia precedente per poter negare tale situazione.” (doc. A 2).

2.9

Per determinarsi sull'esistenza rispettivamente sull'estinzione di

un rapporto di causalità naturale, questione di fatto, il giudice deve

ricorrere in ambito medico alle indicazioni del personale sanitario

specializzato (DTF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 406 consid. 4.3.1; 119 V 335

consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 e sentenze ivi citate).

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione

è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;

STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante,

secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è tanto né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (DTF

125.

V 351 consid. 3a pag. 352; 122 V 157 consid. 1c

pag. 160; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in:

Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, p. 266).

Questo

aspetto è stato ricordato dall'Alta Corte in una sentenza I 414/05 del 18

dicembre 2006, nella quale, a proposito dei certificati di medici esteri, si è

così espressa:

"

3.3

Questa Corte non può tuttavia aderire alla

tesi dei giudici commissionali, secondo cui ai rapporti allestiti dal dott.

I.________ non potrebbe a priori venir riconosciuto il necessario valore

probatorio richiesto per vagliare la vertenza, poiché, da una parte, detto

sanitario non disporrebbe delle indispensabili buone conoscenze del diritto

svizzero delle assicurazioni sociali e poiché, dall'altra, le basi di

valutazione all'estero sarebbero spesso diverse da quelle conosciute in Svizzera.

Non va infatti dimenticato che nell'ambito della determinazione

dell'invalidità, che secondo la legislazione sociale svizzera è un concetto

economico e non medico, il compito del medico consiste esclusivamente nel porre

un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro. Contrariamente a quanto sembrano

ritenere i primi giudici, il corretto adempimento di tale compito non

presuppone necessariamente specifiche conoscenze giuridiche. In particolare,

non si vede per quale ragione i criteri, prettamente medici, di valutazione

dell'incapacità lavorativa in una concreta attività professionale debbano

divergere a dipendenza che essi siano formulati da un medico italiano oppure svizzero.

Sia infine ancora aggiunto che, secondo la giurisprudenza, per stabilire se un

rapporto medico ha valore di prova, non è determinante l'origine del mezzo di prova

(DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c;

Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in Aktuelles im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag. 266)."

Nella sentenza pubblicata in VSI 2001 p. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive in relazione alla valutazione di determinate forme di rapporti

e perizie.

Così, in

particolare, i referti affidati dagli organi dell'amministrazione a medici

esterni oppure ad un servizio specializzato indipendente, che fondano le

proprie conclusioni su esami e osservazioni approfondite, dopo aver preso

conoscenza dell'incarto, e che giungono a risultati concludenti, dispongono di

forza probatoria piena, a meno che non vi siano indizi concreti a mettere in

discussione la loro attendibilità (VSI 2001 p. 109 consid. 3b/bb e p. 110

consid. 3c).

Per quel

che riguarda invece le perizie di parte, la giurisprudenza ha precisato che

esse contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad

accertare i fatti da un punto di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo

stesso valore, da un punto di vista probatorio, di una perizia giudiziaria, il

giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in

discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione

(DTF 125 V 351 consid.

3c p. 354; VSI 2001 p. 110 consid. 3c).

In

relazione poi alle attestazioni del medico curante, l’Alta Corte ha già

ripetutamente stabilito che il giudice può ritenere, secondo la generale

esperienza della vita, che, nel dubbio, alla luce del rapporto di fiducia

esistente col paziente, egli tenda ad esprimersi a suo favore (DTF 125 V 351 consid.

3b/cc p. 353; 124 I 170 consid. 4 p.

175; VSI 2001 p. 109 consid. 3b/cc).

Se

infine vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA I 673/00 dell'8 ottobre

2002.

consid. 3.3). Al riguardo, va tuttavia precisato che non si può pretendere

dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga

correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in

cui si evidenziano delle carenze, precisando qual è l'opinione più adeguata

(SVR 2000 UV no. 10 p. 35 consid. 4b).

2.10

Chiamato a

pronunciarsi, attentamente vagliata la documentazione medica agli atti, questo

Tribunale ritiene di poter concludere, con un sufficiente grado di

verosimiglianza, che l’ernia discale non è stata causata (in senso

stretto) dall’infortunio del 10 settembre 2007, né che quest’ultimo ha

aggravato durevolmente lo stato morboso preesistente.

In

effetti, al di là di quanto attestato dal neurochirurgo dott. __________ e dai

sanitari dell’Ospedale cantonale di __________, dalle carte processuali emerge

che, nonostante il trauma subito, RI 1 è stato in grado di svolgere il proprio

lavoro sino al 20 settembre 2007 (cfr. doc. 1 e doc. 6, p. 1).

Ora,

tutto ciò contrasta con quelli che avrebbero dovuto essere gli effetti

immediati di una rottura traumatica del disco intervertebrale, quali sono stati

illustrati dal Prof. dott. __________, Direttore della Clinica di neurochirurgia

dell'Ospedale universitario di Berna, in una perizia del 27 ottobre 1998

allestita su incarico del Tribunale delle assicurazioni del Canton __________.

Esprimendosi

a proposito dell'eziologia delle ernie discali, egli ha affermato, tra le altre

cose, che in caso di lesione traumatica del disco intervertebrale, la capacità

di deambulazione e di mantenere la posizione eretta viene immediatamente

soppressa. La persona infortunata non è neppure più in grado di rialzarsi e

deve essere immediatamente trasportata all'ospedale in posizione sdraiata:

"

(…).

In diesem Zusammenhang kann ebenfalls auf ein vom

angerufenen Gericht in einem früheren Verfahren zur Frage der Unfallkausalität

von Diskushernien eingeholtes Gutachten von Prof. Dr. med. __________ (Neurochirurgische

Klinik des __________) vom 27. Oktober 1998 verwiesen werden. Darin wurden

namentlich folgende allgemeinen Angaben gemacht: Die letzte Gelegenheit, bei

der das Bandscheibengewebe in den Wirbelkanal vorfällt, sei für die Entstehung

des Bandscheibenvorfalls belanglos. Das heisse, dass also ein Unfall bei der

Verursachung und auch bei der Auslösung eines Prolapses oder

Bandscheibenmassen-Vorfalls dem Nullwert gleichkomme. Eine gesunde

Zwischenwirbelscheibe reisse erst dann, wenn sie von einer ganz erheblichen

Gewalteinwirkung getroffen werde, die mindestens so gross ein müsse, dass auch

ein Wirbelbruch hätte entstehen können. In der Tat seien unfallbedingte

Bandscheibenzerreissungen eine ganz extreme Seltenheit. Die Folgen einer

traumatischen Zerreisung einer Zwischenwirbelscheibe seien mindestens genau so

dramatisch wie ein ausgedehnter Wirbelkörper-Kompressionsbruch. Die Geh- und

Stehfähigkeit werde in einem solchen Fall sofort aufgehoben. Die verunfallte

Patient sie nicht mehr in der Lage, sich aufzurichten, und er müsse sofort

liegend ins Krankenhaus transportiert werden. Betroffen seien in solche

seltenen Fällen stets und immer die oberen Lendenetagen, nicht aber die

lumbosakrale Zwischenwirbelscheibe. Ein Bandscheibenvorfall könne nur dann auf

die Folge einer Gewalteinwirkung zurückgeführt werden, wenn ein adäquates

Trauma vorgelegen sei, die Symptomatologie sofort nach dem Ereignis eingesetzt

habe und der Patient vorher völlig beschwerdefrei gewesen sei. (…)."

(sentenza

UV 53890/80/98 e UV 58226/67/00 del 5.2.2001, consid. 3b – il corsivo è del

redattore)

Del

resto, anche il dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia, già Primario

presso il Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale cantonale di __________, in

una perizia da lui eseguita per conto di questa Corte nella causa 35.2004.39 -

concernente un assicurato che era caduto, mentre stava per scendere da un

autocarro, da un’altezza di circa un metro, riportando una contusione al

rachide lombare e uno strappo ai nervi sciatico e femorale -, aveva dichiarato

che un simile sinistro comporta per il rachide un trauma di esigua entità (“eine

geringgradige Traumatisierung“), inadeguato a causare un danno

vertebrale acquisito, come pure a provocare un aggravamento direzionale del

preesistente stato morboso:

"

Zur Unfallkausalität

Der Sturz aus ca. 1 m Höhe auf die Beine und das Gessäs stellt bezüglich Wirbelsäule eine geringgradige

Traumatisierung dar im Sinne eine Kontusion der LWS. Entsprechend bestanden Rückenschmerzen mit schmerzhaft eingeschränkter

Be­weglichkeit der LWS und druckdolenter Muskulatur (= Lumbovertebralsyndrom).

Eine Nerven­schädigung trat nur vorübergehend ein und verschwand völlig. Eine

solche Kontusion führt normalerweise zu Beschwerden in einem zeitlichen Rahmen

von einem bis zwei Monaten. Bei dem Patienten traf das Trauma nun eine

krankhaft vorgeschädigte Wirbelsäule (lumbale Dis­kopathien), was sich auf die

Heilungsdauer auswirken kann. Eine solche zeitliche Verzögerung ist

erfahrungsgemäss bis zu ca. sechs Monaten möglich.

(…).

Das Trauma war mit Bestimmtheit nicht

geeignet, eine definitive dauerhafte Schädigung oder eine richtunggebende

Verschlechterung eines krankhaften Vorzustandes zu bewirken. Die heutigen Beschwerden und Befunde lassen sich mit den vorbestehenden

degenerativen Veränderungen (Diskopathien und arthrotisch-rheumatischer

Prozess) allein erklären, neben der erwähnten psychosomatischen Komponente. Es

finden sich keine Hinweise, die aus­schliesslich mit einem Unfallereignis

vereinbar wären. Es handelt sich somit um eine vor­übergehende

Verschlimmerung eines Grundleidens mit schicksalsmässigem Ver­Iauf, wobei der

Status quo sine im Oktober 2003 als erreicht angenommen werden muss. Da

keine dauerhafte Läsion entstanden ist, kommt der Unfall auch nicht als Teilursa­che

in Frage.“

Visto quanto precede, occorre concludere che l’infortunio occorso al

ricorrente nel mese di settembre 2007 - l’assicurato, a causa di un sobbalzo

del muletto che stava manovrando, è stato dapprima sbalzato in avanti finendo

con la testa contro il montante della cabina e, in seguito, è ricaduto sul

sedile battendo in tal modo il fondoschiena -, non era idoneo né a causare

la lesione discale che gli é stata diagnosticata nel prosieguo, né, in ossequio

alla giurisprudenza menzionata al considerando 2.6., a provocare un peggioramento

duraturo dello stato patologico preesistente.

Per

queste ragioni, il TCA non può quindi seguire l’apprezzamento enunciato dal

dott. __________ (cfr. il consid. 2.8.).

2.11

Questa Corte constata

che l’amministrazione ha riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni fino al

30.

giugno 2010, dunque per poco meno di tre anni, data a partire dalla

quale ha dichiarato raggiunto lo status quo sine (cfr. doc. 88). Ciò

significa che essa ha pure ammesso che l’evento traumatico del 10 settembre 2007 ha aggravato (temporaneamente) lo stato patologico preesistente a livello del rachide lombare.

Tutto ben

considerato, il TCA non ha motivo per censurare l’agire dell’assicuratore

resistente, ritenuto che esso ha corrisposto le proprie prestazioni per un

periodo ben più lungo di quanto avrebbe dovuto in applicazione della

giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.7.).

In simili

condizioni la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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