35.2010.66
Incid.della circolaz.Riduz.del 10% delle prest.in contanti. Passare con il rosso trasgressione grave di una regola elem.della circol.strad.Stessa soluz.considerando passata con il rosso per un colpo d
23 febbraio 2011Italiano25 min
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Numero d'incarto:
35.2010.66
Data decisione, Autorità:
23.02.2011, TCA
Titolo:
Incid.della circolaz.Riduz.del 10% delle prest.in contanti. Passare con il rosso trasgressione grave di una regola elem.della circol.strad.Stessa soluz.considerando passata con il rosso per un colpo di sonno (condiz.non idonee alla guida).Affermaz.del rappres.-incid.ascrivibile a malore-non convince
RIDUZIONE DELLA PRESTAZIONE
art. 37 cpv. 2 LAINF
art. 21 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
Fatti
35.2010.66
DC/sc
Lugano
23 febbraio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16
novembre 2010 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 29 maggio
2010 RI 1 è incorsa in un incidente della circolazione che le ha procurato la
frattura dello sterno e la contusione del ginocchio sinistro (cfr. doc.1; doc
A3; doc. 4).
L'assicuratore
contro gli infortuni ha assunto il caso.
Con
decisione su opposizione del 16 novembre 2010 la CO 1 ha confermato la propria
precedente decisione (cfr. doc. 9) con la quale ha ridotto del 10% le
prestazioni in contanti sulla base dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, argomentando in
particolare:
"
(…)
Con notifica d'infortunio LAINF di data 7 giugno
2010 il citato datore di lavoro ha informato l'assicuratore infortuni che la
propria dipendente in data 29 maggio 2010 alle ore 23.30 era stata vittima di
un incidente stradale atteso come: "Mentre passa un incrocio in
macchina un probabile colpo di sonno le causa un incidente".
(…)
Dall'esame degli atti dell'incarto si desume da
un lato, che l'assicurata si sia recata presso il dott. __________; dall'altro,
che i Carabinieri sopraggiunti sul luogo dell'incidente (__________) hanno
accertato - a seguito di rilievi planimetrici ed in base alle dichiarazioni di
testimoni - un'infrazione al codice della strada cioè il mancato rispetto della
segnalazione semaforica (semaforo rosso) accollando alla signora RI 1 una
contravvenzione di € 200 nonché la decurtazione di 6 punti (patente a punti).
L'Ente assicuratore LAINF ha assunto il caso annunciato.
(…)
Con raccomandata 5 agosto 2010 la signora RI 1 -
tramite il segretariato regionale del RA 1 - ha interposto opposizione fronte
la succitata decisione sollecitando di annullare la riduzione del 10%
calcolata sulle indennità giornaliere riconosciute. A sostegno della propria
tesi l'opponente contesta la valutazione dell'Ente assicuratore LAINF
osservando, fra l'altro, che: "ha avuto un incidente in data 29.5.2010
e come dichiarato alla polizia non si ricorda ciò che è avvenuto e quali sono
state le cause che lo hanno causato. Non corrisponde quindi al vero la vostra
affermazione che si sia addormentata e che per questo motivo è passata con il
rosso .... La signora ha a disposizione la relativa documentazione medica che
può essere prodotto in caso di necessità.. ...".
(…)
Oggetto del contendere è, dapprima, determinare o
meno la legittimità dell'applicazione dell'art. 37 cpv. 2 LAINF; poi, in caso
affermativo, la fondatezza dell'ammontare della riduzione (pari al 10%) delle
indennità perdita di guadagno così come effettuato dalla qui resistente.
Orbene, a tutt'oggi, malgrado esplicita richiesta, l'opponente non ha
sostanziato le proprie censure sicché la disamina sarà effettuata sulla base
degli atti a disposizione. In quest'ottica appare fondamentale evidenziare che
la signora RI 1 non si sia opposta al provvedimento amministrativo (multa di €
200) e neppure dagli atti emergono elementi tali da convincere quest'istanza
circa la bontà delle censure esposte in sede di opposizione. Pertanto,
quest'istanza non vede validi motivi per distanziarsi dal contenuto dell'Ente
assicuratore né sul principio, né circa l'entità della penalità atteso come CO
1 abbia applicato la percentuale minima disponibile. Dunque, tutto ben
considerato, la decisione formale 22 luglio 2010 dell'Ente assicuratore merita
d'essere tutelata." (Doc. A1)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo
patrocinatore chiede di annullare la riduzione, argomentando:
"
(…)
La signora RI 1, come da documentazione allegata
, ha avuto un infortunio in data 29.5.2010. e come dichiarato alla polizia non
si ricorda come ciò sia avvenuto , in modo particolare contesta l'asserzione
della CO 1 in cui l'assicurazione sostiene che la stessa si sia addormentata.
La vera causa dell'avvenuto incidente è dovuta al
tasso di emoglobina molto basso, ciò ha portato all'incidente.
(…)
Non ci sembra quindi di rilevare una colpa grave
per quanto avvenuto a carico della nostra assistita che possa provocare una
decisione di riduzione dell'indennità in base all'articolo 37 capoverso 2 Lainf
applicato alla presente contestata decisione.
Si deve infatti provare con assoluta certezza che
ci si trova dinanzi ad una responsabilità da parte dell'assicurato.
Dalla documentazione medica allegata traspare che
sia avvenuto un improvviso calo dell'emoglobina che ha provocato l'incidente."
(Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 18 gennaio 2011 la CO 1 propone di respingere il ricorso e
osserva:
"
(…)
In sede di procedura d'emanazione della postulata
decisione su opposizione CO 1 - per ben 2 volte - ha richiesto all'allora
opponente la trasmissione della documentazione medica a sostegno della proprie
allegazione.
Preso atto che NULLA arrivava CO 1 ha deciso
sulla base degli atti a disposizione.
(…)
Con ricorso 10 dicembre 2010 la signora RI 1,
sempre rappresentata da RA 1, __________, riprende l'argomentazione di sempre -
ovviamente dimenticandosi di motivare perché non ha dato tempestivo seguito
alle richieste, rispettivamente, di data 6 settembre 2010 (doc. 11) e di data
20 ottobre 2010 (doc. 12) di CO 1 - specificando che "... La vera
causa dell'avvenuto incidente è dovuta al tasso di emoglobina molto basso
..." ed affermare inoltre che l'affermazione dell'assicurazione
secondo la quale la signora si sia addormentata non può essere condivisa poiché
l'interessata non si ricorda ... Strano perché se la signora RI 1 fosse così
convinta di quanto asserito mai si comprende perché non si sia opposta alla
comminazione di una multa di Euro 200 e la perdita di ben 6 punti!
Ma non solo.
Senza per questo voler infierire sembra che
controparte abbia optato per una condotta processuale piuttosto ardita ...
infatti se l'incidente è avvenuto il 29 maggio 2010 - il signor __________
di RA 1 sarebbe così gentile da spiegarci a cosa servono dei referti di esami
esperiti presso la casa di cura privata __________ il 26 giugno 2010
cioè a un mese di distanza dall'incidente ? Forse a confermare la tesi esposta
nel ricorso e cioè che il tasso di emoglobina era molto basso il 29 maggio 2010
? Ora, ammesso e non concesso, che la situazione fosse stata tale - cioè che da
diverso tempo la signora convive con questo aspetto - per quale motivo la
ricorrente non ha evitato di essere alla guida di un'autovettura alle ore 03.40
? Forse perché prima dell'incidente non ha mai avuto questi problemi ? (cfr.
doc. 8, § 8). Dall'esame attento dell'incarto appare che l'argomentazione più
verosimile consista nell'affermare che la signora RI 1 è stata vittima di un
colpo di sonno come da lei - chiaramente - ammesso ! (cfr. doc. 8, § 1 -
descrizione dettagliata). (…)" (Doc. VII)
1.4. IL 24
gennaio 2011 il patrocinatore dell'assicurata ha inoltrato al TCA uno scritto
nel quale si é così espresso:
"
(…)
La scrivente RA 1 ha avuto difficoltà nel
ricupero della documentazione medica inerente la nostra assistita citata,
signora RI 1. Ci preme tuttavia osservare come nella fattispecie traspare che
l'incidente avuto non è imputabile alla nostra assistita, essendo stato causato
di un improvviso calo della emoglobina che ha portato la signora RI 1 a causare
l'incidente.
Se al momento della nostra opposizione non
eravamo in possesso della documentazione necessaria, questo non è un motivo per
cui si debba respingere il ricorso.
Nel contesto citato la determinazione della colpa
deve avvenire su basi rigorose e provate, in cui viene dimostrato che la colpa
è stata determinata da una manovra errata, dalla non osservanza delle norme
stradali, da uno stato di abuso etilico, se tuttavia la causa è dovuta a un
fattore imprevisto e non prevedibile, la colpa a nostro parere non sussiste. Si
riconferma pertanto che non è corretto procedere ad una deduzione
dell'indennità per il caso in oggetto. (…)" (Doc. IX)
Al
riguardo l'assicuratore contro gli infortuni ha rilevato:
"
(…)
A prescindere dalla circostanza che controparte
non specifica che genere di difficoltà abbia dovuto superare "nel recupero
della documentazione inerente la nostra assistita" va stigmatizzato che -
sempre senza motivo - controparte non abbia nemmeno preso posizione - entro il
congruo termine assegnato - a due distinti scritti (cfr. doc. 11 e doc. 12). Ma
non solo. Controparte non motiva neppure il perché siano stati prodotti dei
referti di esami effettuati il 26 giugno 2010 allorquando l'incidente stradale
ha avuto luogo il 29 maggio 2010.
Tutto ben considerato, a mente di parte
convenuta, la posizione della ricorrente appare poco conseguente sicché,
ragionevolmente, dalle censure sollevate dovrebbe apparire piuttosto
"impegnativo" seguire la formulata richiesta della ricorrente e cioè
"si prega pertanto codesto Lodevole Tribunale ad accettare il ricorso
interposto".
Dal canto suo, CO 1 si riconferma integralmente
nella propria posizione specie perché lo scritto 24 gennaio 2011 di controparte
ha il pregio di attestare - indiscutibilmente - la legittimità della posizione
assunta dalla qui convenuta." (Doc. XI)
1.5. Il 7
febbraio 2011 il rappresentante della ricorrente ha inviato al TCA una lettera
del seguente tenore:
"
(…)
La signora RI 1 ha dovuto sottoporsi ad una
risonanza magnetica in seguito all'infortunio occorsogli al ginocchio.
Purtroppo la tempistica in Italia per gli esami necessita di tempo ed è conosciuta.
Solo dopo questo esame è trasparso che la signora aveva questi problemi di
emoglobina con sospetto di problema alle ossa o leucemia. E' per questo motivo che
gli esami sono stati effettuati solo il 26.6.2010. Si è quindi potuto stabilire
una relazione all'avvenuto incidente con la patologia che soffriva e non era
conosciuta." (Doc. XIII)
Il 15
febbraio 2011 l'CO 1 ha riconfermato la propria posizione (cfr. Doc. XV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Secondo
l'art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga alla LPGA.
L’art. 21
cpv. 1 LPGA, prevede che se l'assicurato ha provocato o aggravato l'evento
assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un
delitto, le prestazioni pecuniarie possono essergli temporaneamente o
definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate.
Il cpv. 2
prevede che le prestazioni pecuniarie dovute ai congiunti o ai superstiti
dell'assicurato sono ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l'evento
assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un
delitto.
L'art. 37
cpv. 2 LAINF recita - in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA - che se l'assicurato
ha causato l'infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere
accordate nel quadro dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali
sono ridotte durante i primi due anni successivi all'infortunio. La riduzione
non può tuttavia superare la metà dell'importo delle prestazioni se
l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di
congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.
Il cpv. 3
sancisce, da parte sua, sempre in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA, che le
prestazioni in contanti possono essere ridotte, o rifiutate in casi
particolarmente gravi, se l'assicurato ha provocato l'infortunio commettendo
senza dolo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se
l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di
congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti. Se egli
muore dei postumi dell'infortunio, anche le prestazioni in contanti per i
superstiti possono essere ridotte, in deroga all'art. 21 cpv. 2 LPGA, al
massimo della metà.
Il
criterio della riduzione per colpa trova la sua giustificazione nel principio
della mutualità caratteristico della struttura della legge (Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
144ss.): si vuole con ciò evitare che la maggioranza degli assicurati sia
penalizzata dal pagamento di quote elevate destinate a coprire i rischi causati
od aggravati dal comportamento colpevole di alcuni assicurati.
La
riduzione non può, però, costituire per l'assicurato colpito una sanzione a
carattere penale (DTF 97 V 230): pertanto, soltanto può essere sanzionata da
una riduzione delle prestazioni la colpa che ha effettivamente provocato il
danno alla salute o il decesso dell'assicurato (Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit.,
p.
144s.).
Secondo
la giurisprudenza deve esistere un nesso di causalità tra il comportamento
gravemente colpevole e l'infortunio (cfr. STF 8C_87/2009 del 28 giugno 2010 a proposito di un assicurato che aveva denominato "negro" – ("Neger" oder
"Nigger") – la persona che l'ha successivamente aggredito, ciò che ha
provocato la riduzione del 20% della indennità giornaliere.
2.3. Secondo la
giurisprudenza, commette una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2
LAINF, colui che non osserva una o più regole elementari di prudenza che ogni
persona ragionevole, nella stessa situazione e nelle medesime circostanze,
avrebbe rispettato alfine di evitare le conseguenze dannose che potevano essere
previste secondo il corso normale degli eventi (cfr. STFA U 97/05 del 17
novembre 2006; DTF 121 V 45 consid. 3b; RDAT II-1997 p.
228 consid. 2.5.; RDAT II-1996 p. 252 consid. 2.2.; DTF
97 V 210 consid. 2; 105 V 119 consid. 2b; 105 V 213 consid. 1; 106 V 22 consid.
1b; 109 V 150 consid. 1; 111 V 186 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit. p. 147; A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art.
37-39 UVG, Tesi Friborgo 1993, p. 145).
Nel campo della circolazione stradale, perché vi sia negligenza
grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, non è necessario che l'assicurato si
sia reso colpevole di una violazione grave delle regole della circolazione
stradale (art. 90 cifra 2 LCStr).
L'inosservanza
di una regola elementare - ad esempio, non rispetto di un semaforo, violazione
del diritto di priorità (DTF 114 V 315), mancato allacciamento della cintura di
sicurezza (DTF 104 V 38; RAMI 1986 U 9, p. 343ss.) - o di diverse disposizioni
importanti della LCStr costituisce, secondo la giurisprudenza, una negligenza
grave (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148; Ghélew, Ritter, Resumé
et commentaire de jurisprudence cantonale vaudoise, in CGRSS n° 8-1992,
p. 76; A. Bühler, Kürzungspraxis des EVG wegen grober Fahrlässigkeit bei
Verkehrsunfällen, in SZS 1985, p. 174).
Non
sempre è facile, di primo acchito, differenziare la negligenza grave da quella
leggera.
Quest'ultima
può concretizzarsi in un semplice comportamento inadeguato, in un'imprudenza
scusabile o nell'apprezzamento sbagliato di un pericolo.
Tali
comportamenti non possono essere penalizzati: l'infortunato, leggermente
colpevole, ha il diritto alle prestazioni complete (cfr. Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148).
Questi
principi sono stati ribaditi dall'Alta Corte in una sentenza U 97/05 del 17
novembre 2006, nella quale ha rilevato:
"
Secondo la giurisprudenza, la negligenza grave
ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF è, in materia di circolazione stradale, una
nozione meno restrittiva (n.d.r. cfr. DTF 118 V 307 "weiter zu
fassen") di quella ritenuta dalla LCStr, definita come violazione grave
delle regole della circolazione, la quale presuppone un comportamen-to senza
scrupoli e gravemente contrario alle norme. Comunque non tutte le violazioni
della legislazione in materia di circolazione stradale implicano una negligenza
grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF; nell'assicurazione infortuni si
ammette di massima l'esistenza di una negligenza grave nel caso in cui esista
trasgressione grave - causale nella sopravvenienza dell'infortunio - di una
regola elementare o di più regole importanti della circolazione stradale. Si
deve tuttavia tener conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto, e
non fondarsi unicamente sugli elementi costitutivi dell'infrazione commessa (DTF 118 V 307 consid. 2b e
sentenze ivi citate)."
In una sentenza 35.2004.91
del 13 giugno 2005 il TCA ha ammesso la negligenza grave e confermato la
riduzione del 20% delle prestazioni in contanti nel caso di un assicurato
titolare di una licenza per allievo conducente di motoveicoli che ha commesso
un eccesso di velocità.
In quell'occasione questa
Corte ha lasciato aperta la questione di sapere se la riduzione delle
prestazioni non andava invece fondata sull'art. 37 cpv. 3 LAINF visto,
considerato il superamento dei limiti di velocità, si poteva essere in presenza
di una colpa grave, secondo l'art. 90 cifra 2 LCStr. e dunque di un delitto ai
sensi dell'art. 9 cpv. 2 CP.
2.4. La
specificità dell'art. 37 cpv. 3 LAINF risiede invece nel fatto che l'infortunio
è provocato in occasione della commissione di un crimine o di un
delitto. È necessario, da un lato, che sia dato il grado di colpevolezza
prescritto per l'infrazione, pertanto non necessariamente l'intenzione oppure
la negligenza, e, dall'altro, la realizzazione degli elementi costitutivi
oggettivi di un'infrazione (cfr. DTF 119 V 241 consid. 3a; A. Rumo-Jungo, op.
cit., p. 170).
Se i
primi due capoversi dell'art. 37 LAINF regolano la commissione intenzionale,
rispettivamente, per negligenza grave di un infortunio, il capoverso 3 concerne
invece la perpetrazione colpevole di un crimine o di un delitto. L'infortunio,
da parte sua, non deve forzatamente essere stato causato in modo colpevole, è
bensì sufficiente che esso risulti dalla commissione di un crimine o di un
delitto (cfr. RAMI 2000 U 375, p. 178ss.; RAMI 1996 U 263, p. 281ss.; DTF 120 V
224, consid. 2c).
Se ne deduce
che la fattispecie di cui al capoverso 3 costituisce una lex specialis.
Quindi, qualora l'infortunio sia stato simultaneamente causato per negligenza
grave ed in occasione della commissione di un delitto, trova applicazione
soltanto l'art. 37 cpv. 3 LAINF. Per contro, se il comportamento punibile va
qualificato come semplice contravvenzione e l'infortunio è contemporaneamente
causato per negligenza grave, è applicabile l'art. 37 cpv. 2 LAINF (cfr. A.
Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung …, p. 170).
Sono
ritenuti atti delittuosi, quegli atti punibili secondo il diritto penale giusta
l'art. 9 cpv. 1 e 2 CP.
Di
regola, l'atto delittuoso presuppone quindi che l'autore abbia agito con
intenzione o per negligenza (artt. 18, 102, 333 CP). Se, per contro, l'atto
illecito è stato commesso in condizioni d'irresponsabilità non è punibile (art.
10 CP), tranne quando, a norma dell'art. 12 CP, il responsabile si è posto
intenzionalmente o per negligenza in stato di grave alterazione o di turbamento
della coscienza al fine di commettere il reato (cfr. DTF 85 IV 2, 93 IV 42). Va
aggiunto che è punibile ai sensi dell'art. 263 CP chiunque, essendo in stato
d'irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra
intossicazione, commetta un fatto represso come crimine o delitto (cfr. DTF 117
IV 295 consid. 3b, 106 V 113 consid. 1).
Il
comportamento sanzionato all'art. 263 CP costituisce un delitto, perciò le
prestazioni assicurative vanno ridotte o soppresse in applicazione dell'art. 37
cpv. 3 LAINF, malgrado l'irresponsabilità al momento del reato (cfr. DTF 106 V
113 consid. 1).
Una
particolare attenzione la merita la fattispecie disciplinata dall'art. 90 cfr.
Considerandi
2.
LCStr, giacché una sua delimitazione dalla commissione di un infortunio per
negligenza grave, può generare delle difficoltà. A questo proposito, la nostra
Corte federale ricorda che la nozione di "negligenza grave" è più
ampia di quella di "grave violazione delle regole della circolazione
stradale" utilizzata all'art. 90 cfr. 2 LCStr, la quale presuppone che
l'autore abbia avuto un comportamento senza scrupoli oppure gravemente
contrario alle regole, ossia una colpa qualificata (cfr. RAMI 1996 U 263, p.
281.
consid. 1a; DTF 119 V 241 consid. 3d; DTF 118 V 305
consid. 2b; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, ad art. 37 LAINF, p. 200). D'altro canto, una negligenza grave va di principio ammessa soltanto
se vi è stata la trasgressione di una regola elementare oppure una grave
violazione di più regole importanti della circolazione stradale (DTF 102 V 25
consid. 1; RAMI 1987 U 20, p. 324).
Pertanto,
l'art. 37 cpv. 3 LAINF è applicabile ogni volta che la fattispecie di cui
all'art. 90 cfr. 2 LCStr è realizzata. Altrimenti, occorre esaminare se è data
una negligenza grave e, quindi, se l'art. 37 cpv. 2 LAINF è soddisfatto.
Nonostante questa di per sé semplice formula, delle difficoltà possono comunque
sorgere quando, in un caso concreto, si tratta di delimitare, da un lato, una
violazione grave di una regola elementare oppure di più regole importanti della
circolazione stradale e, dall'altro, un comportamento senza scrupoli oppure
gravemente contrario alle regole (cfr. A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung …, p. 172).
Per un
caso d'applicazione dell'art. 37 cpv. 3 LAINF, cfr. U 97/05 del 17 novembre 2006
a proposito della guida in stato d'ebrietà, ciò che ha comportato una
riduzione del 10% delle prestazioni in contanti.
2.5
Per costante
giurisprudenza (cfr. STFA U 97/05 del 17 novembre 2006), l'autorità amministrativa o il giudice non devono considerare un
fatto come provato fintanto che non ne siano convinti (Kummer, Grundriss des
Zivilprozessrechtes, 4a ed., Berna 1984, pag. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 278 n. 5). Nell'ambito delle assicurazioni sociali, il giudice
fonda la sua decisione, salvo disposizioni contrarie della legge, sui fatti
che, non essendo potuti essere stabiliti in maniera inconfutabile, appaiono
come i più verosimili, ossia che presentano un grado di verosimiglianza
preponderante. Non è dunque sufficiente che possano essere considerati solo
come una ipotesi possibile. Tra tutti gli elementi di fatto allegati o
immaginabili, il giudice deve, nel caso di specie, considerare quelli che gli
sembrano i più probabili (DTF 126 V 360 consid.
5b, 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr. pure DTF 130 III 324 seg.
consid. 3.2 e 3.3), atteso che non esiste nel diritto delle assicurazioni
sociali il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono
statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 322 consid.
5a).
2.6
Nella
presente fattispecie dal verbale dei carabinieri risulta che il 29 maggio 2010
alle ore 1:46 l’assicurata ha proseguito la marcia nonostante il divieto
impostole dalla luce rossa del semaforo. L’infrazione è stata accertata a
seguito di rilievi planimetrici e in base alle dichiarazioni dei testimoni.
All’assicurata è stata inflitta una contravvenzione di E 200 di multa e la
decurtazione di 6 punti dalla patente (cfr.doc.3).
RI 1 non ha contestato
queste sanzioni.
L’11 giugno 2010 l’assicurata
ha indicato sul questionario dell’CO 1 che l’incidente è avvenuto
a __________ il 29 maggio 2010 alle ore 1:30 e che è rimasta coinvolta un’altra
vettura. La ricorrente ha così descritto l’evento:
"
Incidente avvenuto nei pressi di un incrocio, io
stavo andando a casa non ricordo cosa è successo, penso di aver avuto un colpo
di sonno e non mi sono accorta di essere passata con il rosso." (Doc. 3)
Anche sulla "Notifica
d'infortunio LAINF" del datore di lavoro dell’8 giugno 2010 figura
l’indicazione secondo cui "mentre passa un incrocio in macchina un
probabile colpo di sonno le causa l’incidente" (cfr. doc. 1 punto 6). Da
notare che, in questo formulario, viene erroneamente indicato l’orario delle
23:30.
Alla luce degli elementi
appena esposti questo Tribunale, chiamato ad apprezzare le prove secondo
l’abituale criterio della probabilità preponderante applicato nel settore delle
assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.5), non può che approvare, nel suo principio,
la decisione dell'assicuratore contro gli infortuni che ha concluso che
l'assicurata ha commesso una grave negligenza ed ha applicato l'art. 37 cpv. 2
LAINF.
Il non rispetto del
semaforo rosso costituisce infatti una trasgressione grave di una regola
elementare della circolazione stradale (cfr. DTF 114 V 318 "Denn das
Überfahren eines Rotlichtes ist, mehr noch als die Verletzung des
Vortrittsrechts, ein krasser Verkehrsregelverstoss"). Va peraltro
rilevato che, se sono dati gli elementi oggettivi e soggettivi, questo
comportamento costituisce pure un delitto ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr, ("Chiunque
violando gravemente le norme della circolazione cagioni un serio pericolo per
la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo è punito con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria"; cfr. DTF 118 IV 285
= JdT 1993 pag. 760 seg.; A. Rumo-Jungo, op.cit., pag. 174), ciò che
giustificherebbe l'applicazione dell'art. 37 cpv. 3 LAINF. Tale questione può
tuttavia restare aperta nel caso presente.
Alla
stessa soluzione si deve arrivare pure se si volesse considerare che
l’assicurata è passata con il rosso in quanto è stata colpita da un colpo di
sonno. L’essersi messa o l’essere rimasta al volante in condizioni non idonee
alla guida per la stanchezza costituisce infatti un comportamento contrario
alle più elementari regole di prudenza (cfr. l’art. 31 LCStr., secondo cui
"il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da
potersi conformare ai suoi doveri di prudenza" (cpv 1) e "le persone
che, sotto l'influsso di alcol, stupefacenti o medicanti oppure per altri
motivi non hanno le attitudini fisiche o psichiche necessarie per guidare un
veicolo, durante questo periodo non sono ritenute idonee alla guida e non devono
condurre un veicolo" (cpv.2)).
Infine questo Tribunale
non ritiene convicenti le affermazioni del patrocinatore della ricorrente,
secondo cui l'incidente sarebbe da ascrivere ad un malore (abbassamento del
tasso di emoglobina cfr. V/B), già per il fatto che gli esami medici sono stati
effettuati il 26 giugno 2010, più di un mese dopo l’incidente, e che
l’assicurata stessa l’11 giugno 2010 non ha indicato di soffrire di disturbi
particolari prima dell’infortunio (cfr. doc. 3 punti 7 e 8).
Del resto e soprattutto
nessun certificato medico (neppure quello del dottor __________ del 13 giugno
2010, cfr. Doc. 4) attesta esplicitamente un legame tra l'infortunio e lo stato
di salute dell'assicurata a quel momento.
Significativa è peraltro
la circostanza che la ricorrente non ha contestato le sanzioni inflittele dai
carabinieri, ciò che avrebbe certamente fatto se l’incidente fosse stato
provocato da motivi di salute.
Vista l'ora in cui è
avvenuto l'incidente 01:30 è dunque assai verosimile l'ipotesi di una
disattenzione o di un colpo di sonno.
2.7
Per quanto
attiene all'entità della riduzione, va detto che essa non può superare la metà
dell'importo delle prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio,
doveva provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero
diritto a rendite per superstiti (cfr. art. 37 cpv. 2, 2a frase LAINF).
Nel decidere sulla riduzione delle prestazioni,
occorre tenere conto, oltre che della colpa (art. 37 cpv. 2 LAINF), anche della
situazione familiare ed economica dell'infortunato (cfr. RAMI 1989 U 79, p. 368
consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).
In tale apprezzamento, il giudice delle
assicurazioni sociali non è vincolato alla valutazione effettuata in precedenza
dal giudice penale o civile (cfr. DTF 105 V 217; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 147).
Va, comunque, sottolineato che il potere
cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali è limitato al controllo della
compatibilità dell'apprezzamento effettuato dall'amministrazione con i principi
generali del diritto.
Il
giudice non può - senza motivi importanti - sostituire il proprio punto di
vista a quello dell'amministrazione (cfr. STFA del 16 ottobre 2001 nella causa
M, U 301/00; STFA del 22 maggio 2001, nella causa L., U 181/98; RAMI 2000 U 375
p. 178ss.; DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF 126 V 75
consid. 6; RDAT I-1997 p. 242; DTF 114 V 315 consid. 5a;
RAMI 1989 U 63 p. 52ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).
Nei casi
di violazione delle regole della circolazione stradale i riscontri
giurisprudenziali parlano di un tasso di riduzione oscillante tra un minimo del
10% ed un massimo del 30% (cfr. DTF 126 V 354 consid. 5d; RAMI 2000 p. 178ss.;
RDAT I-1997 p. 243; RDAT II-1996 p. 256-257; DTF 121 V 40 consid. 3b; DTF 114 V
315; Ghélew, Ritter, art. cit., p. 76; A. Rumo-Jungo, op.cit., p. 203 seg.).
Nel
caso di specie, l’assicuratore infortuni ha decurtato le prestazioni in
contanti del 10%.
Tale riduzione rientra nel
potere di apprezzamento dell'assicurazione contro gli infortuni e deve pertanto
essere confermata (cfr. sentenza U 349/04 del 20 dicembre 2005; sentenza U
31/02 del 17 marzo 2003; sentenza TCA 35.2003.65 del 7 aprile 2004; sentenza
TCA 35.2003.69 del 2 aprile 2004).
Il TCA si limita a rilevare
che nella già citata sentenza pubblicata in DTF 114 V 315 l’Alta Corte ha
confermato una riduzione del 20% inflitta ad un assicurato che era passato con
il semaforo rosso, pur rilevando che nelle nuove direttive degli assicuratori
per tale infrazione di regola deve essere fissata una riduzione del 10 % (cfr.
DTF 114 V 318).
La decisione su
opposizione del 16 novembre 2011 deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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