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Decisione

35.2010.66

Incid.della circolaz.Riduz.del 10% delle prest.in contanti. Passare con il rosso trasgressione grave di una regola elem.della circol.strad.Stessa soluz.considerando passata con il rosso per un colpo d

23 febbraio 2011Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

35.2010.66

DC/sc

Lugano

23 febbraio

2011

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2010

di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 16

novembre 2010 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli

infortuni

ritenuto, in

fatto

1.1. Il 29 maggio

2010 RI 1 è incorsa in un incidente della circolazione che le ha procurato la

frattura dello sterno e la contusione del ginocchio sinistro (cfr. doc.1; doc

A3; doc. 4).

L'assicuratore

contro gli infortuni ha assunto il caso.

Con

decisione su opposizione del 16 novembre 2010 la CO 1 ha confermato la propria

precedente decisione (cfr. doc. 9) con la quale ha ridotto del 10% le

prestazioni in contanti sulla base dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, argomentando in

particolare:

"

(…)

Con notifica d'infortunio LAINF di data 7 giugno

2010 il citato datore di lavoro ha informato l'assicuratore infortuni che la

propria dipendente in data 29 maggio 2010 alle ore 23.30 era stata vittima di

un incidente stradale atteso come: "Mentre passa un incrocio in

macchina un probabile colpo di sonno le causa un incidente".

(…)

Dall'esame degli atti dell'incarto si desume da

un lato, che l'assicurata si sia recata presso il dott. __________; dall'altro,

che i Carabinieri sopraggiun­ti sul luogo dell'incidente (__________) hanno

accertato - a seguito di rilievi planimetrici ed in base alle dichiarazioni di

testimoni - un'infrazione al codice della strada cioè il mancato rispetto della

segnalazione semaforica (semaforo rosso) accollando alla signora RI 1 una

contravvenzione di € 200 nonché la decurtazione di 6 punti (patente a punti).

L'Ente assicuratore LAINF ha assunto il caso annunciato.

(…)

Con raccomandata 5 agosto 2010 la signora RI 1 -

tramite il segretariato regionale del RA 1 - ha interposto opposizione fronte

la succitata decisione sollecitando di annul­lare la riduzione del 10%

calcolata sulle indennità giornaliere riconosciute. A sostegno della pro­pria

tesi l'opponente contesta la valutazione dell'Ente assicuratore LAINF

osservando, fra l'altro, che: "ha avuto un incidente in data 29.5.2010

e come dichiarato alla polizia non si ricorda ciò che è avvenuto e quali sono

state le cause che lo hanno causato. Non corrisponde quindi al vero la vostra

affermazione che si sia addormentata e che per questo motivo è passata con il

rosso .... La signora ha a disposizione la relativa documentazione medica che

può essere prodotto in caso di necessità.. ...".

(…)

Oggetto del contendere è, dapprima, determinare o

meno la legittimità dell'applicazione dell'art. 37 cpv. 2 LAINF; poi, in caso

affermativo, la fondatezza dell'ammontare della riduzione (pari al 10%) delle

indennità perdita di guadagno così come effettuato dalla qui resistente.

Orbene, a tutt'oggi, malgrado esplicita richiesta, l'opponente non ha

sostanziato le proprie censure sicché la disamina sarà effettuata sulla base

degli atti a disposizione. In quest'ottica appare fon­damentale evidenziare che

la signora RI 1 non si sia opposta al provvedimento amministrativo (multa di €

200) e neppure dagli atti emergono elementi tali da convincere quest'i­stanza

circa la bontà delle censure esposte in sede di opposizione. Pertanto,

quest'istanza non vede validi motivi per distanziarsi dal contenuto dell'Ente

assicuratore né sul principio, né circa l'entità della penalità atteso come CO

1 abbia applicato la percentuale minima di­sponibile. Dunque, tutto ben

considerato, la decisione formale 22 luglio 2010 dell'Ente assicurato­re merita

d'essere tutelata." (Doc. A1)

1.2. Contro

questa decisione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.

Il suo

patrocinatore chiede di annullare la riduzione, argomentando:

"

(…)

La signora RI 1, come da documentazione allegata

, ha avuto un infortunio in data 29.5.2010. e come dichiarato alla polizia non

si ricorda come ciò sia avvenuto , in modo particolare contesta l'asserzione

della CO 1 in cui l'assicurazione sostiene che la stessa si sia addormentata.

La vera causa dell'avvenuto incidente è dovuta al

tasso di emoglobina molto basso, ciò ha portato all'incidente.

(…)

Non ci sembra quindi di rilevare una colpa grave

per quanto avvenuto a carico della nostra assistita che possa provocare una

decisione di riduzione dell'indennità in base all'articolo 37 capoverso 2 Lainf

applicato alla presente contestata decisione.

Si deve infatti provare con assoluta certezza che

ci si trova dinanzi ad una responsabilità da parte dell'assicurato.

Dalla documentazione medica allegata traspare che

sia avvenuto un improvviso calo dell'emoglobina che ha provocato l'incidente."

(Doc. I)

1.3. Nella sua

risposta del 18 gennaio 2011 la CO 1 propone di respingere il ricorso e

osserva:

"

(…)

In sede di procedura d'emanazione della postulata

decisione su opposizione CO 1 - per ben 2 volte - ha richiesto all'allora

opponente la trasmissione della documentazione medica a sostegno della proprie

allegazione.

Preso atto che NULLA arrivava CO 1 ha deciso

sulla base degli atti a disposizione.

(…)

Con ricorso 10 dicembre 2010 la signora RI 1,

sempre rappresentata da RA 1, __________, riprende l'argomentazione di sempre -

ovviamente dimenticandosi di motivare perché non ha dato tempestivo seguito

alle richieste, rispettivamente, di data 6 settembre 2010 (doc. 11) e di data

20 ottobre 2010 (doc. 12) di CO 1 - specificando che "... La vera

causa dell'avvenuto incidente è dovuta al tasso di emoglobina molto basso

..." ed affermare inoltre che l'affermazione dell'assicurazione

secondo la quale la signora si sia addormentata non può essere condivisa poiché

l'interessata non si ricorda ... Strano perché se la signora RI 1 fosse così

convinta di quanto asserito mai si comprende perché non si sia opposta alla

comminazione di una multa di Euro 200 e la perdita di ben 6 punti!

Ma non solo.

Senza per questo voler infierire sembra che

controparte abbia optato per una condotta processuale piuttosto ardita ...

infatti se l'incidente è avvenuto il 29 maggio 2010 - il signor __________

di RA 1 sarebbe così gentile da spiegarci a cosa servono dei referti di esami

esperiti presso la casa di cura privata __________ il 26 giugno 2010

cioè a un mese di distanza dall'incidente ? Forse a confermare la tesi esposta

nel ricorso e cioè che il tasso di emoglobina era molto basso il 29 maggio 2010

? Ora, ammesso e non concesso, che la situazione fosse stata tale - cioè che da

diverso tempo la signora convive con questo aspetto - per quale motivo la

ricorrente non ha evitato di essere alla guida di un'autovettura alle ore 03.40

? Forse perché prima dell'incidente non ha mai avuto questi problemi ? (cfr.

doc. 8, § 8). Dall'esame attento dell'incarto appare che l'argomentazione più

verosimile consista nell'affermare che la signora RI 1 è stata vittima di un

colpo di sonno come da lei - chiaramente - ammesso ! (cfr. doc. 8, § 1 -

descrizione dettagliata). (…)" (Doc. VII)

1.4. IL 24

gennaio 2011 il patrocinatore dell'assicurata ha inoltrato al TCA uno scritto

nel quale si é così espresso:

"

(…)

La scrivente RA 1 ha avuto difficoltà nel

ricupero della documentazione medica inerente la nostra assistita citata,

signora RI 1. Ci preme tuttavia osservare come nella fattispecie traspare che

l'incidente avuto non è imputabile alla nostra assistita, essendo stato causato

di un improvviso calo della emoglobina che ha portato la signora RI 1 a causare

l'incidente.

Se al momento della nostra opposizione non

eravamo in possesso della documentazione necessaria, questo non è un motivo per

cui si debba respingere il ricorso.

Nel contesto citato la determinazione della colpa

deve avvenire su basi rigorose e provate, in cui viene dimostrato che la colpa

è stata determinata da una manovra errata, dalla non osservanza delle norme

stradali, da uno stato di abuso etilico, se tuttavia la causa è dovuta a un

fattore imprevisto e non prevedibile, la colpa a nostro parere non sussiste. Si

riconferma pertanto che non è corretto procedere ad una deduzione

dell'indennità per il caso in oggetto. (…)" (Doc. IX)

Al

riguardo l'assicuratore contro gli infortuni ha rilevato:

"

(…)

A prescindere dalla circostanza che controparte

non specifica che genere di difficoltà abbia dovuto superare "nel recupero

della documentazione inerente la nostra assistita" va stigmatizzato che -

sempre senza motivo - controparte non abbia nemmeno preso posizione - entro il

congruo termine assegnato - a due distinti scritti (cfr. doc. 11 e doc. 12). Ma

non solo. Controparte non motiva neppure il perché siano stati prodotti dei

referti di esami effettuati il 26 giugno 2010 allorquando l'incidente stradale

ha avuto luogo il 29 maggio 2010.

Tutto ben considerato, a mente di parte

convenuta, la posizione della ricorrente appare poco conseguente sicché,

ragionevolmente, dalle censure sollevate dovrebbe apparire piuttosto

"impegnativo" seguire la formulata richiesta della ricorrente e cioè

"si prega pertanto codesto Lodevole Tribunale ad accettare il ricorso

interposto".

Dal canto suo, CO 1 si riconferma integralmente

nella propria posizione specie perché lo scritto 24 gennaio 2011 di controparte

ha il pregio di attestare - indiscutibilmente - la legittimità della posizione

assunta dalla qui convenuta." (Doc. XI)

1.5. Il 7

febbraio 2011 il rappresentante della ricorrente ha inviato al TCA una lettera

del seguente tenore:

"

(…)

La signora RI 1 ha dovuto sottoporsi ad una

risonanza magnetica in seguito all'infortunio occorsogli al ginocchio.

Purtroppo la tempistica in Italia per gli esami necessita di tempo ed è conosciuta.

Solo dopo questo esame è trasparso che la signora aveva questi problemi di

emoglobina con sospetto di problema alle ossa o leucemia. E' per questo motivo che

gli esami sono stati effettuati solo il 26.6.2010. Si è quindi potuto stabilire

una relazione all'avvenuto incidente con la patologia che soffriva e non era

conosciuta." (Doc. XIII)

Il 15

febbraio 2011 l'CO 1 ha riconfermato la propria posizione (cfr. Doc. XV).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Secondo

l'art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili

all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non

preveda espressamente una deroga alla LPGA.

L’art. 21

cpv. 1 LPGA, prevede che se l'assicurato ha provocato o aggravato l'evento

assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un

delitto, le prestazioni pecuniarie possono essergli temporaneamente o

definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate.

Il cpv. 2

prevede che le prestazioni pecuniarie dovute ai congiunti o ai superstiti

dell'assicurato sono ridotte o rifiutate solo se essi hanno provocato l'evento

assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un

delitto.

L'art. 37

cpv. 2 LAINF recita - in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA - che se l'assicurato

ha causato l'infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere

accordate nel quadro dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali

sono ridotte durante i primi due anni successivi all'infortunio. La riduzione

non può tuttavia superare la metà dell'importo delle prestazioni se

l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di

congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.

Il cpv. 3

sancisce, da parte sua, sempre in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA, che le

prestazioni in contanti possono essere ridotte, o rifiutate in casi

particolarmente gravi, se l'assicurato ha provocato l'infortunio commettendo

senza dolo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se

l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, deve provvedere al sostentamento di

congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per superstiti. Se egli

muore dei postumi dell'infortunio, anche le prestazioni in contanti per i

superstiti possono essere ridotte, in deroga all'art. 21 cpv. 2 LPGA, al

massimo della metà.

Il

criterio della riduzione per colpa trova la sua giustificazione nel principio

della mutualità caratteristico della struttura della legge (Ghélew, Ramelet,

Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.

144ss.): si vuole con ciò evitare che la maggioranza degli assicurati sia

penalizzata dal pagamento di quote elevate destinate a coprire i rischi causati

od aggravati dal comportamento colpevole di alcuni assicurati.

La

riduzione non può, però, costituire per l'assicurato colpito una sanzione a

carattere penale (DTF 97 V 230): pertanto, soltanto può essere sanzionata da

una riduzione delle prestazioni la colpa che ha effettivamente provocato il

danno alla salute o il decesso dell'assicurato (Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit.,

p.

144s.).

Secondo

la giurisprudenza deve esistere un nesso di causalità tra il comportamento

gravemente colpevole e l'infortunio (cfr. STF 8C_87/2009 del 28 giugno 2010 a proposito di un assicurato che aveva denominato "negro" – ("Neger" oder

"Nigger") – la persona che l'ha successivamente aggredito, ciò che ha

provocato la riduzione del 20% della indennità giornaliere.

2.3. Secondo la

giurisprudenza, commette una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2

LAINF, colui che non osserva una o più regole elementari di prudenza che ogni

persona ragionevole, nella stessa situazione e nelle medesime circostanze,

avrebbe rispettato alfine di evitare le conseguenze dannose che potevano essere

previste secondo il corso normale degli eventi (cfr. STFA U 97/05 del 17

novembre 2006; DTF 121 V 45 consid. 3b; RDAT II-1997 p.

228 consid. 2.5.; RDAT II-1996 p. 252 consid. 2.2.; DTF

97 V 210 consid. 2; 105 V 119 consid. 2b; 105 V 213 consid. 1; 106 V 22 consid.

1b; 109 V 150 consid. 1; 111 V 186 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit. p. 147; A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art.

37-39 UVG, Tesi Friborgo 1993, p. 145).

Nel campo della circolazione stradale, perché vi sia negligenza

grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, non è necessario che l'assicurato si

sia reso colpevole di una violazione grave delle regole della circolazione

stradale (art. 90 cifra 2 LCStr).

L'inosservanza

di una regola elementare - ad esempio, non rispetto di un semaforo, violazione

del diritto di priorità (DTF 114 V 315), mancato allacciamento della cintura di

sicurezza (DTF 104 V 38; RAMI 1986 U 9, p. 343ss.) - o di diverse disposizioni

importanti della LCStr costituisce, secondo la giurisprudenza, una negligenza

grave (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148; Ghélew, Ritter, Resumé

et commentaire de jurisprudence cantonale vaudoise, in CGRSS n° 8-1992,

p. 76; A. Bühler, Kürzungspraxis des EVG wegen grober Fahrlässigkeit bei

Verkehrsunfällen, in SZS 1985, p. 174).

Non

sempre è facile, di primo acchito, differenziare la negligenza grave da quella

leggera.

Quest'ultima

può concretizzarsi in un semplice comportamento inadeguato, in un'imprudenza

scusabile o nell'apprezzamento sbagliato di un pericolo.

Tali

comportamenti non possono essere penalizzati: l'infortunato, leggermente

colpevole, ha il diritto alle prestazioni complete (cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 148).

Questi

principi sono stati ribaditi dall'Alta Corte in una sentenza U 97/05 del 17

novembre 2006, nella quale ha rilevato:

"

Secondo la giurisprudenza, la negligenza grave

ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF è, in materia di circolazione stradale, una

nozione meno restrittiva (n.d.r. cfr. DTF 118 V 307 "weiter zu

fassen") di quella ritenuta dalla LCStr, definita come violazione grave

delle regole della circolazione, la quale presuppone un comportamen-to senza

scrupoli e gravemente contrario alle norme. Comunque non tutte le violazioni

della legislazione in materia di circolazione stradale implicano una negligenza

grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF; nell'assicurazione infortuni si

ammette di massima l'esistenza di una negligenza grave nel caso in cui esista

trasgressione grave - causale nella sopravvenienza dell'infortunio - di una

regola elementare o di più regole importanti della circolazione stradale. Si

deve tuttavia tener conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto, e

non fondarsi unicamente sugli elementi costitutivi dell'infrazione commessa (DTF 118 V 307 consid. 2b e

sentenze ivi citate)."

In una sentenza 35.2004.91

del 13 giugno 2005 il TCA ha ammesso la negligenza grave e confermato la

riduzione del 20% delle prestazioni in contanti nel caso di un assicurato

titolare di una licenza per allievo conducente di motoveicoli che ha commesso

un eccesso di velocità.

In quell'occasione questa

Corte ha lasciato aperta la questione di sapere se la riduzione delle

prestazioni non andava invece fondata sull'art. 37 cpv. 3 LAINF visto,

considerato il superamento dei limiti di velocità, si poteva essere in presenza

di una colpa grave, secondo l'art. 90 cifra 2 LCStr. e dunque di un delitto ai

sensi dell'art. 9 cpv. 2 CP.

2.4. La

specificità dell'art. 37 cpv. 3 LAINF risiede invece nel fatto che l'infortunio

è provocato in occasione della commissione di un crimine o di un

delitto. È necessario, da un lato, che sia dato il grado di colpevolezza

prescritto per l'infrazione, pertanto non necessariamente l'intenzione oppure

la negligenza, e, dall'altro, la realizzazione degli elementi costitutivi

oggettivi di un'infrazione (cfr. DTF 119 V 241 consid. 3a; A. Rumo-Jungo, op.

cit., p. 170).

Se i

primi due capoversi dell'art. 37 LAINF regolano la commissione intenzionale,

rispettivamente, per negligenza grave di un infortunio, il capoverso 3 concerne

invece la perpetrazione colpevole di un crimine o di un delitto. L'infortunio,

da parte sua, non deve forzatamente essere stato causato in modo colpevole, è

bensì sufficiente che esso risulti dalla commissione di un crimine o di un

delitto (cfr. RAMI 2000 U 375, p. 178ss.; RAMI 1996 U 263, p. 281ss.; DTF 120 V

224, consid. 2c).

Se ne deduce

che la fattispecie di cui al capoverso 3 costituisce una lex specialis.

Quindi, qualora l'infortunio sia stato simultaneamente causato per negligenza

grave ed in occasione della commissione di un delitto, trova applicazione

soltanto l'art. 37 cpv. 3 LAINF. Per contro, se il comportamento punibile va

qualificato come semplice contravvenzione e l'infortunio è contemporaneamente

causato per negligenza grave, è applicabile l'art. 37 cpv. 2 LAINF (cfr. A.

Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung …, p. 170).

Sono

ritenuti atti delittuosi, quegli atti punibili secondo il diritto penale giusta

l'art. 9 cpv. 1 e 2 CP.

Di

regola, l'atto delittuoso presuppone quindi che l'autore abbia agito con

intenzione o per negligenza (artt. 18, 102, 333 CP). Se, per contro, l'atto

illecito è stato commesso in condizioni d'irresponsabilità non è punibile (art.

10 CP), tranne quando, a norma dell'art. 12 CP, il responsabile si è posto

intenzionalmente o per negligenza in stato di grave alterazione o di turbamento

della coscienza al fine di commettere il reato (cfr. DTF 85 IV 2, 93 IV 42). Va

aggiunto che è punibile ai sensi dell'art. 263 CP chiunque, essendo in stato

d'irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra

intossicazione, commetta un fatto represso come crimine o delitto (cfr. DTF 117

IV 295 consid. 3b, 106 V 113 consid. 1).

Il

comportamento sanzionato all'art. 263 CP costituisce un delitto, perciò le

prestazioni assicurative vanno ridotte o soppresse in applicazione dell'art. 37

cpv. 3 LAINF, malgrado l'irresponsabilità al momento del reato (cfr. DTF 106 V

113 consid. 1).

Una

particolare attenzione la merita la fattispecie disciplinata dall'art. 90 cfr.

Considerandi

2.

LCStr, giacché una sua delimitazione dalla commissione di un infortunio per

negligenza grave, può generare delle difficoltà. A questo proposito, la nostra

Corte federale ricorda che la nozione di "negligenza grave" è più

ampia di quella di "grave violazione delle regole della circolazione

stradale" utilizzata all'art. 90 cfr. 2 LCStr, la quale presuppone che

l'autore abbia avuto un comportamento senza scrupoli oppure gravemente

contrario alle regole, ossia una colpa qualificata (cfr. RAMI 1996 U 263, p.

281.

consid. 1a; DTF 119 V 241 consid. 3d; DTF 118 V 305

consid. 2b; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, ad art. 37 LAINF, p. 200). D'altro canto, una negligenza grave va di principio ammessa soltanto

se vi è stata la trasgressione di una regola elementare oppure una grave

violazione di più regole importanti della circolazione stradale (DTF 102 V 25

consid. 1; RAMI 1987 U 20, p. 324).

Pertanto,

l'art. 37 cpv. 3 LAINF è applicabile ogni volta che la fattispecie di cui

all'art. 90 cfr. 2 LCStr è realizzata. Altrimenti, occorre esaminare se è data

una negligenza grave e, quindi, se l'art. 37 cpv. 2 LAINF è soddisfatto.

Nonostante questa di per sé semplice formula, delle difficoltà possono comunque

sorgere quando, in un caso concreto, si tratta di delimitare, da un lato, una

violazione grave di una regola elementare oppure di più regole importanti della

circolazione stradale e, dall'altro, un comportamento senza scrupoli oppure

gravemente contrario alle regole (cfr. A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung …, p. 172).

Per un

caso d'applicazione dell'art. 37 cpv. 3 LAINF, cfr. U 97/05 del 17 novembre 2006

a proposito della guida in stato d'ebrietà, ciò che ha comportato una

riduzione del 10% delle prestazioni in contanti.

2.5

Per costante

giurisprudenza (cfr. STFA U 97/05 del 17 novembre 2006), l'autorità amministrativa o il giudice non devono considerare un

fatto come provato fintanto che non ne siano convinti (Kummer, Grundriss des

Zivilprozessrechtes, 4a ed., Berna 1984, pag. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 278 n. 5). Nell'ambito delle assicurazioni sociali, il giudice

fonda la sua decisione, salvo disposizioni contrarie della legge, sui fatti

che, non essendo potuti essere stabiliti in maniera inconfutabile, appaiono

come i più verosimili, ossia che presentano un grado di verosimiglianza

preponderante. Non è dunque sufficiente che possano essere considerati solo

come una ipotesi possibile. Tra tutti gli elementi di fatto allegati o

immaginabili, il giudice deve, nel caso di specie, considerare quelli che gli

sembrano i più probabili (DTF 126 V 360 consid.

5b, 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr. pure DTF 130 III 324 seg.

consid. 3.2 e 3.3), atteso che non esiste nel diritto delle assicurazioni

sociali il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono

statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 322 consid.

5a).

2.6

Nella

presente fattispecie dal verbale dei carabinieri risulta che il 29 maggio 2010

alle ore 1:46 l’assicurata ha proseguito la marcia nonostante il divieto

impostole dalla luce rossa del semaforo. L’infrazione è stata accertata a

seguito di rilievi planimetrici e in base alle dichiarazioni dei testimoni.

All’assicurata è stata inflitta una contravvenzione di E 200 di multa e la

decurtazione di 6 punti dalla patente (cfr.doc.3).

RI 1 non ha contestato

queste sanzioni.

L’11 giugno 2010 l’assicurata

ha indicato sul questionario dell’CO 1 che l’incidente è avvenuto

a __________ il 29 maggio 2010 alle ore 1:30 e che è rimasta coinvolta un’altra

vettura. La ricorrente ha così descritto l’evento:

"

Incidente avvenuto nei pressi di un incrocio, io

stavo andando a casa non ricordo cosa è successo, penso di aver avuto un colpo

di sonno e non mi sono accorta di essere passata con il rosso." (Doc. 3)

Anche sulla "Notifica

d'infortunio LAINF" del datore di lavoro dell’8 giugno 2010 figura

l’indicazione secondo cui "mentre passa un incrocio in macchina un

probabile colpo di sonno le causa l’incidente" (cfr. doc. 1 punto 6). Da

notare che, in questo formulario, viene erroneamente indicato l’orario delle

23:30.

Alla luce degli elementi

appena esposti questo Tribunale, chiamato ad apprezzare le prove secondo

l’abituale criterio della probabilità preponderante applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.5), non può che approvare, nel suo principio,

la decisione dell'assicuratore contro gli infortuni che ha concluso che

l'assicurata ha commesso una grave negligenza ed ha applicato l'art. 37 cpv. 2

LAINF.

Il non rispetto del

semaforo rosso costituisce infatti una trasgressione grave di una regola

elementare della circolazione stradale (cfr. DTF 114 V 318 "Denn das

Überfahren eines Rotlichtes ist, mehr noch als die Verletzung des

Vortrittsrechts, ein krasser Verkehrsregelverstoss"). Va peraltro

rilevato che, se sono dati gli elementi oggettivi e soggettivi, questo

comportamento costituisce pure un delitto ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr, ("Chiunque

violando gravemente le norme della circolazione cagioni un serio pericolo per

la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo è punito con una pena

detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria"; cfr. DTF 118 IV 285

= JdT 1993 pag. 760 seg.; A. Rumo-Jungo, op.cit., pag. 174), ciò che

giustificherebbe l'applicazione dell'art. 37 cpv. 3 LAINF. Tale questione può

tuttavia restare aperta nel caso presente.

Alla

stessa soluzione si deve arrivare pure se si volesse considerare che

l’assicurata è passata con il rosso in quanto è stata colpita da un colpo di

sonno. L’essersi messa o l’essere rimasta al volante in condizioni non idonee

alla guida per la stanchezza costituisce infatti un comportamento contrario

alle più elementari regole di prudenza (cfr. l’art. 31 LCStr., secondo cui

"il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da

potersi conformare ai suoi doveri di prudenza" (cpv 1) e "le persone

che, sotto l'influsso di alcol, stupefacenti o medicanti oppure per altri

motivi non hanno le attitudini fisiche o psichiche necessarie per guidare un

veicolo, durante questo periodo non sono ritenute idonee alla guida e non devono

condurre un veicolo" (cpv.2)).

Infine questo Tribunale

non ritiene convicenti le affermazioni del patrocinatore della ricorrente,

secondo cui l'incidente sarebbe da ascrivere ad un malore (abbassamento del

tasso di emoglobina cfr. V/B), già per il fatto che gli esami medici sono stati

effettuati il 26 giugno 2010, più di un mese dopo l’incidente, e che

l’assicurata stessa l’11 giugno 2010 non ha indicato di soffrire di disturbi

particolari prima dell’infortunio (cfr. doc. 3 punti 7 e 8).

Del resto e soprattutto

nessun certificato medico (neppure quello del dottor __________ del 13 giugno

2010, cfr. Doc. 4) attesta esplicitamente un legame tra l'infortunio e lo stato

di salute dell'assicurata a quel momento.

Significativa è peraltro

la circostanza che la ricorrente non ha contestato le sanzioni inflittele dai

carabinieri, ciò che avrebbe certamente fatto se l’incidente fosse stato

provocato da motivi di salute.

Vista l'ora in cui è

avvenuto l'incidente 01:30 è dunque assai verosimile l'ipotesi di una

disattenzione o di un colpo di sonno.

2.7

Per quanto

attiene all'entità della riduzione, va detto che essa non può superare la metà

dell'importo delle prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio,

doveva provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero

diritto a rendite per superstiti (cfr. art. 37 cpv. 2, 2a frase LAINF).

Nel decidere sulla riduzione delle prestazioni,

occorre tenere conto, oltre che della colpa (art. 37 cpv. 2 LAINF), anche della

situazione familiare ed economica dell'infortunato (cfr. RAMI 1989 U 79, p. 368

consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).

In tale apprezzamento, il giudice delle

assicurazioni sociali non è vincolato alla valutazione effettuata in precedenza

dal giudice penale o civile (cfr. DTF 105 V 217; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 147).

Va, comunque, sottolineato che il potere

cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali è limitato al controllo della

compatibilità dell'apprezzamento effettuato dall'amministrazione con i principi

generali del diritto.

Il

giudice non può - senza motivi importanti - sostituire il proprio punto di

vista a quello dell'amministrazione (cfr. STFA del 16 ottobre 2001 nella causa

M, U 301/00; STFA del 22 maggio 2001, nella causa L., U 181/98; RAMI 2000 U 375

p. 178ss.; DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF 126 V 75

consid. 6; RDAT I-1997 p. 242; DTF 114 V 315 consid. 5a;

RAMI 1989 U 63 p. 52ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).

Nei casi

di violazione delle regole della circolazione stradale i riscontri

giurisprudenziali parlano di un tasso di riduzione oscillante tra un minimo del

10% ed un massimo del 30% (cfr. DTF 126 V 354 consid. 5d; RAMI 2000 p. 178ss.;

RDAT I-1997 p. 243; RDAT II-1996 p. 256-257; DTF 121 V 40 consid. 3b; DTF 114 V

315; Ghélew, Ritter, art. cit., p. 76; A. Rumo-Jungo, op.cit., p. 203 seg.).

Nel

caso di specie, l’assicuratore infortuni ha decurtato le prestazioni in

contanti del 10%.

Tale riduzione rientra nel

potere di apprezzamento dell'assicurazione contro gli infortuni e deve pertanto

essere confermata (cfr. sentenza U 349/04 del 20 dicembre 2005; sentenza U

31/02 del 17 marzo 2003; sentenza TCA 35.2003.65 del 7 aprile 2004; sentenza

TCA 35.2003.69 del 2 aprile 2004).

Il TCA si limita a rilevare

che nella già citata sentenza pubblicata in DTF 114 V 315 l’Alta Corte ha

confermato una riduzione del 20% inflitta ad un assicurato che era passato con

il semaforo rosso, pur rilevando che nelle nuove direttive degli assicuratori

per tale infrazione di regola deve essere fissata una riduzione del 10 % (cfr.

DTF 114 V 318).

La decisione su

opposizione del 16 novembre 2011 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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