Lexipedia

Decisione

35.2010.8

A giusta ragione l'assicuratore non ha assunto i disturbi al gomito destro accusati dal ricorrente non essendo dimostrato un legame causale con gli infortuni. Confermata rendita d'invalidità al 33% e

15 luglio 2010Italiano69 min

Source ti.ch

Fatti

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò

costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.

2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In

effetti il parere medico del 9 giugno 2008 stilato dal Dr. __________ (cfr.

doc. 130, primo fascicolo) non contiene contraddizioni e presenta tutti i

requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un

apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare, il sanitario ha

espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver

proceduto allo studio approfondito del caso dell’assicurato.

Del resto

anche il medico curante Dr. __________ nella perizia del 29 maggio 2008 ha rilevato che il nesso di causalità tra le alterazioni strutturali

riscontrate al gomito destro, in particolare all'altezza dell'inserzione

distale del muscolo tricipite e gli eventi infortunistici di pertinenza CO 1 è incerto

e non valutabile con sufficiente attendibilità sulla base degli elementi a

disposizione. Secondo il Dr. __________ infatti “una

lesione acuta di un'inserzione muscolare avrebbe in effetti ragionevolmente

dovuto comportare un deficit funzionale iniziale rilevante del gomito, non

riportato oppure, se del caso, non di entità corrispondente negli atti a

disposizione” (doc. 127, pto. 3, primo fascicolo).

Il medico

ha poi rilevato la mancanza di immagini radiologiche iniziali di riferimento

per valutare il decorso dei reperti ritrovati attualmente. Egli ha tuttavia

ritenuto non necessario procedere con ulteriori indagini dal profilo somatico (doc.

127, pto. 8, primo fascicolo).

Quindi nel

rapporto del 5 novembre 2009 il Dr. __________ ha confermato che “Per quanto

attiene all’aspetto della causalità e la quantificazione della IMI, il dr. __________

conferma le considerazioni espresse da parte mia nel rapporto medico del

29.5.2008” (doc. 177, secondo fascicolo).

Nel

rapporto del 1° giugno 2010 il medico di __________ Dr. __________, spec. FMH

in chirurgia ortopedica, ha confermato la valutazione dell’CO 1 ed evidenziato

come il gomito destro sia stato indagato in modo adeguato e corretto sia clinicamente

che radiologicamente (doc. X bis).

In esito

alle considerazioni che precedono, il TCA non ritiene dimostrato, secondo il

grado della verosimiglianza preponderante caratteristico del settore della

sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), un legame causale tra i

dolori lamentati dall’assicurato al gomito destro e gli infortuni del 21 agosto

2003 e del 4 dicembre 2005 assunti dall’assicuratore infortuni.

A

ragione, pertanto, l’CO 1 non ha assunto i disturbi al gomito destro accusati

dal ricorrente.

2.4. Rendita

di invalidità

Si tratta

ora di valutare il grado d’invalidità e dell’IMI spettanti a RI 1 tenuto conto

dei soli danni alla salute in relazione di causalità con gli eventi del 21

agosto 2003 e del 4 dicembre 2005.

2.4.1. Secondo

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529,

citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le

modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai

previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso

che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità

lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua

validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Due sono,

dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso

causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno

alla salute e l'infortunio.

2.4.2. L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I

162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Il grado

di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

2.4.3

Nella

concreta fattispecie, assodato che RI 1, a causa del danno alla salute

infortunistico, non è più in grado di svolgere la sua abituale professione di

meccanico di macchine edili / fabbro, oggetto del contendere è la questione di

sapere in quale misura egli potrebbe mettere a frutto la sua capacità

lavorativa residua in attività alternative adeguate.

Dalle

tavole processuali emerge che l’assicuratore infortuni resistente – facendo

capo all’apprezzamento espresso dal medico fiduciario Dr. __________ in data 9

giugno 2008 – ha dichiarato che l’assicurato, tenuto conto delle affezioni alla

spalla destra è ancora in grado di esercitare con tale arto unicamente dei

lavori leggeri (e cioè che non comportano il porto/sollevamento di pesi oltre i

5.

kg) al di sotto dell’orizzontale senza colpi né vibrazioni.

Il

Dr. __________ ha, in particolare, rilevato quanto segue:

"

Es geht um die Folgen der Unfälle vom 21.08.2003 und 04.12.2005.

Bezüglich der Radikulopathie C6 rechts bei degenerativen Veränderungen der HWS ist eine UnfaIIkausalität ausgeschlossen. Dieser Körperteil wurde gar nicht verletzt. Das

Gleiche gilt auch für das

Karpaltunnel-Syndrom rechts.

Bezüglich Ellbogen rechts ist eine Unfallkausalität der heutigen Beschwerden nur möglich. Das MRI vom 18.06.2007 hat keine eindeutige traumatische Läsion gezeigt. Auch klinisch liegt ge­mäss dem Befund des Orthopäden Dr. __________ kein relevanter Befund

vor. Auswirkungen auf die Zumutbarkeit wären so oder so

marginal. Die Schulter rechts steht im Vordergrund.

Bezüglich Schulter rechts

teilen wir die Kausalitätsbeurteilung des Orthopäden Dr. __________ im

Untersuchungsbericht vom 29.05.2008. Die irreparable Rotatorenmanschettenruptur ist eine wahrscheinliche Folge des

ersten Unfalles mit richtunggebender Verschlimmerung durch den zweiten. Der

Vorzustand kann also nie mehr

erreicht werden. Der Integritätsschaden

beträgt 20% brutto und 15%

netto. Die Kürzung um ¼ erfolgt, da aufgrund der radiologischen

Verän­derungen an der

unverletzten Iinken Schulter auch rechts ein gewisser degenerativer Vorzustand

angenommen werden muss.

Der Fallabschluss per 01.05.2007 war prinzipiell

korrekt, da von weiteren Behandlungen keine wesentliche Besserung mehr erwartet

werden kann, insbesondere nicht durch eine Operation. Physiotherapie und

Schmerzmittel bei Bedarf können

aber weiterhin als Erhaltungsmassnahme übernommen werden.

Die Zumutbarkeit wegen der erheblichen Residuen

an der Schulter rechts würden

wir wie folgt definieren: Nur noch Ieichte Arbeiten (bis 5 kg) mit dem Arm unterhalb der Horizontalen ohne Stösse

oder Vibrationen. Unter Abstraktion von der unfallfremden Zervikobrachialgie

und der psychogenen Überlagerung

lasst sich dabei aber keine weitere Einschränkung rechtfertigen, speziell nicht zeitlich." (doc. 130, primo

fascicolo)

Da parte

sua il ricorrente ha prodotto il rapporto medico del 29 maggio 2008 del Dr. __________,

il quale dopo avere effettuato un’approfondita valutazione ha così risposto

alle domande a lui poste dall’avv. RA 1:

"

(…)

2.

Diagnosi

- Estesa rottura della cuffia dei

rotatori spalla destra, stadio non più operabile.

- Cervico-brachialgia destra

compatibile con una radicolopatia C6 in presenza di alterazioni degenerative

pluri-segmentali.

- Sindrome del

tunnel carpale destro di medio-grave entità.

- Alterazioni

periartropatiche spalla sinistra.

3.

I disturbi attualmente lamentati dal signor RI 1 sono in nesso

di causalità naturale (con grado di probabilità preponderante) con gli eventi

infortunistici del 21.8.2003 e 4.12.2005?

Il quadro clinico presentato dal signor RI 1 alla

spalla destra risulta situarsi in un nesso di causalità con grado di

probabilità preponderante con gli eventi infortunistici del 21.8.2003 e del

4.12.2005

Nesso di causalità per contro tutt'al più

possibile con la radicolopatia C6 destra in presenza di alterazioni

degenerative pluri-segmentali e con la sindrome del tunnel carpale destro di

medio-grave­entità.

Nesso di causalità incerto (non valutabile con

sufficiente attendibilità sulla base degli elementi a disposizione) tra le

alterazioni strutturali riscontrate al gomito destro, in particolare

all'altezza dell'inserzione distale del muscolo tricipite e gli eventi

infortunistici di pertinenza CO 1.

Una lesione acuta di un'inserzione muscolare

avrebbe in effetti ragionevolmente dovuto comportare un deficit funzionale

iniziale rilevante del gomito, non riportato oppure, se del caso, non di entità

corrispondente negli atti a disposizione. Mancano inoltre delle immagini

radiologiche iniziali di riferimento per valutare il decorso dei reperti

ritrovati attualmente.

4.

Dica se ritiene necessaria, attualmente o eventualmente in

futuro, una cura medica oppure speciali terapie. In caso affermativo, quali?

Quali spese si devono calcolare?

In relazione con il quadro clinico riscontrato

alla spalla destra, ritengo ragionevole considerare l'indicazione a ulteriori

misure fisioterapiche o medicamentose con scopo primariamente antalgico, così

come a medio termine l'indicazione all'impianto di una protesi inversa.

5.

Dica se lo status quo ante (ossia lo stato che era quello del

signor RI 1 prima dei due infortuni), rispettivamente lo status quo sine (ossia

lo stato che sarebbe quello del signor RI 1 senza i due infortuni) sono stati

raggiunti.

No, tenuto conto della natura delle lesioni

riportate dal signor RI 1 in occasione degli eventi infortunistici del

21.8.2003

e 4.12.2005 ritengo escluso il ripristino di

uno status quo sine vel ante.

6.

Dica qual è la capacità lavorativa del signor RI 1 nell'ambito

della sua precedente attività, rispettivamente in attività più leggere; dica in

cosa consistono gli impedimenti, cosa causano e perché.

In qualità di fabbro meccanico, ma pure

ausiliario di pulizia, il signor RI 1 risulta essere inabile al lavoro in

misura completa.

L'arto superiore destro risulta essere de facto

ingaggiabile tutt'al più come arto ausiliario nello svolgimento di attività

lavorative leggere, senza necessità di movimenti ad ampio raggio anche al di

sotto dell'orizzontale, senza uso di strumenti vibranti o contundenti.

Nello svolgimento di tali attività esigibili il

signor RI 1 potrebbe raggiungere una capacità lavorativa nell'ordine di

grandezza del 50%.

7.

Dica se condivide i rapporti del dr. __________ del 7.3.2007 e

del dr. __________ del 16.4.2007. Motivi la risposta, specificando in cosa

sussiste detto disaccordo.

Concordo personalmente con il tenore del rapporto

del dr. __________ del 7.3.2007,

il quadro clinico riscontrato all'esame attuale non fornendo elementi di

giudizio che possano condurre a delle considerazioni diverse in presenza

peraltro di disturbi soggettivi meno marcati.

Non concordo per contro con le considerazioni

espresse dal dr. __________ nel rapporto del 16.4.2007. Le affermazioni

sostenute non trovano in effetti conferma negli atti a disposizione e neppure a

un esame clinico mirato.

8.

Sono necessarie altre perizie in altri ambiti medici, oltre a

quelle effettuate?

Per quanto attiene all'aspetto somatico non

ritengo esservi necessità a ulteriori valutazioni peritali. Una valutazione

psichiatrica potrebbe entrare in linea di conto nel caso in cui venissero

soddisfatti i presupposti per il riconoscimento di un nesso di causalità

adeguato.

9.

Dica se siamo in presenza di un danno permanente, e ne

specifichi la natura.

Si, il quadro clinico riscontrato alla spalla

destra rappresenta un postumo permanente degli eventi infortunistici del

21.8.2003

e 4.12.2005.

Trattasi di un'importante limitazione funzionale

su rottura estesa della cuffia dei rotatori in equivalenza a un'omartrosi di

grave entità.

10.

Dica se è giustificata la posizione della CO 1, la quale ha

ritenuto che non esistono gli estremi per concedere una IMI.

In caso negativo a quanto ammonta la

IMI, e perché?

No, la posizione della CO 1 di non riconoscere

nessuna IMI non è giustificata.

Con riferimento alla tabella 5 e alla tabella 1

estratto LAINF edizione Suva 2000 ritengo giustificato il riconoscimento di una

IMI lorda del 20% in equivalenza a un'omartrosi di grave entità. Questo tenuto

conto anche dell'ulteriore ragionevole decorso.

Il valore massimo del 25% non risulta per contro

essere appropriato poiché riferito a un'artrodesi.

Ponderazione della componente degenerativa

preesistente nella misura di ¼.

IMI

netta 15%.

11.

Ha

ulteriori osservazioni da aggiungere?

Dal punto di vista medico no.

In generale, ho personalmente l'impressione che

l'attitudine dimostrata dal medico di __________ nella trattazione della

pratica sia suscettibile di portare un pregiudizio (eventualmente anche grave)

alla nozione di imparzialità giustamente riconosciuta dal Tribunale Federale ai

medici di __________ della CO 1." (doc. 127, pag.

8-10, primo fascicolo)

In data 5

novembre 2009 il Dr. __________ ha preso posizione in merito al rapporto del 9

giugno 2008 del Dr. __________, rilevando quanto segue:

"

(…)

1.

Cosa

pensa del rapporto del dr. __________ del 9 giugno 2008 ?

Per

quanto attiene all’aspetto della causalità e la quantificazione della IMI, il

dr. __________ conferma le considerazioni espresse da parte mia nel rapporto

medico del 29.5.2008.

Esso

conferma pure il carattere delle limitazioni funzionali presentate a causa

della spalla destra.

2.

Ribadisce che l’assicurato è abile per lavori leggeri al 50% e

non al 100%? Per quali motivi?

La

limitazione nell’ingaggio effettivo dell’arto superiore destro con funzione

ausiliaria anche nelle attività leggere, riduce in maniera significativa la

scelta delle professioni ipotetiche effettivamente esigibili, così come il

grado della capacità lavorativa nelle professioni che implicano l’ingaggio

attivo continuato/prolungato di ambedue gli arti superiori anche al di sotto

dell’orizzontale.

Non

sono in grado di valutare fino a che punto le attività considerate alla TA1,

categoria 4, comportino delle mansioni che possano effettivamente venir svolte

nella misura considerata da parte della CO 1.

3.

Il

caso è stabilizzato ?

Sì,

per quanto attiene agli eventi infortunistici in parola ritengo che il caso

risulti essere stabilizzato.

Condivido

in questo senso le considerazioni espresse dal dr. __________ nel rapporto del

9.6.2008

4.

In cosa non concorda con la valutazione del dr. __________ del

9.

giugno 2009 (2008)? (Sia nell’ambito del nesso di causalità che nell’ambito

dell’esigibilità lavorativa).

Vedi

sopra.

5.

Osservazioni

Non

sono in grado di valutare se il calcolo della rendita tiene conto della nuova

prassi introdotta dal TFA.” (doc. 177, secondo fascicolo).

2.4.4

Per costante

giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è

parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;

STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meier-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Pertanto i referti

ordinati ed eseguiti in adempimento di questo compito non possono essere

considerati di parte (cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572),

l'Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

L’Alta

Corte ha, peraltro, precisato che i pareri redatti dai medici dell'__________

hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente

in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.

STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996

nella causa A., U 49/95).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’

infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice

che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un

punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano

delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA del 31 gennaio 2005

nella causa M., I 811/03, consid. 5 in fine; STFA dell’8 ottobre 2002 nella

causa C., I 673/00; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.4.5

Chiamato a

pronunciarsi, nel caso concreto, il TCA ritiene che la valutazione del Dr. __________,

specialista che vanta una vasta esperienza nel campo della medicina

assicurativa e, in special modo, per quanto concerne la valutazione

dell’esigibilità lavorativa, secondo cui l’assicurato è in grado di esercitare dei

lavori leggeri a tempo pieno, possa validamente costituire da supporto

probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere ad

ulteriori atti istruttori.

Il

medico fiduciario Dr. __________ nel referto del 9 giugno 2008 ha definito l’esigibilità lavorativa dell’assicurato in attività adeguate indicando che: “Die Zumutbarkeit wegen der erheblichen Residuen an der Schulter

rechts würden wir wie

folgt definieren: Nur noch Ieichte Arbeiten (bis 5 kg) mit dem Arm unterhalb der Horizontalen ohne Stösse oder Vibrationen. Unter Abstraktion von der unfallfremden

Zervikobrachialgie und der psychogenen Überlagerung lasst sich dabei aber keine

weitere Einschränkung rechtfertigen, speziell nicht zeitlich." (doc. 130, primo fascicolo).

Impedimenti

che corrispondono, del resto, a quelli che si riscontrano normalmente in

assicurati che hanno lamentato una rottura della cuffia dei rotatori (cfr., fra

le tante, STCA 35.1998.63 del 23 novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio

1999, tutelata dal TFA con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).

Riguardo

alla possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata alle sue

condizioni di salute, è utile ricordare quanto il TFA e il TCA hanno giudicato

in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati anch'essi con problematiche

agli arti superiori.

In una

sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio,

ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità

lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato

cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in

particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più

possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo

che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio

adominante.

In una

sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA

con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, il TCA ha riconosciuto come

reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei

medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile,

ad eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

Il TFA è

pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001,

parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un

assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità

superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto

leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, ed il

sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco

di una mano):

"

(…).

Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in

der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als

Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt -

nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann

ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen

rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu

2.

kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei

auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im

Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a.

Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen

Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als

Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt

werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich

vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent

ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer

hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht

erfolgreich beendet hat.

Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen

Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen

Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe

Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen

verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und

Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321

Erw. 3b am Ende)."

(STFA

succitata, consid. 3b)

In

un’altra pronunzia U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003, l'Alta Corte federale ha pure giudicato reintegrabile professionalmente, un'assicurata, vittima

di un grave politrauma, che, secondo l'avviso dei medici, poteva ancora

esercitare un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta e non

comportante il sollevare, rispettivamente il trasportare pesi anche solo

relativamente importanti, così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in

mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale:

"

(…).

La tesi cantonale, in quanto conforme alla

giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a

quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi

con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro

sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.

2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;

si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in

re W., I 401/01, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale

aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag.

331.

consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in

particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità

di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale

ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con

conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione

(cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata

del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità

di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno

poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto

il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296

consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli

inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa

dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né

inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle

assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto

può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo

possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297

consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52

consid. 3d e 114 V 285

consid. 3)." (STFA succitata, consid. 4.7)

In una

sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente

abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in

prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un,

citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto

scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito

flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità

nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del

nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato al tronco, così

come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,

macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il

braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della

vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA

succitata, consid. 2.6.).

È pure

stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la

mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a

svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che

soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome

dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una

lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi

dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a

destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi

dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi

dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA

35.2004.38

del 3 marzo 2005).

È stato

giudicato completamente abile in attività leggere, da svolgere all’altezza del

banco e che implicano unicamente la manipolazione di oggetti leggeri, un

assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome da attrito

sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le operazioni

eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori, acromioplastica a

livello della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005, consid. 2.2 e 3.1).

Infine,

con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha

considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di

sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco

nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un

assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra

con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei

rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e

infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del

tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di

una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:

spalla congelata post-traumatica).

I

numerosi precedenti giurisprudenziali appena illustrati confermano la

fondatezza della valutazione del medico fiduciario Dr. __________.

Anche le

certificazioni agli atti del 29 maggio 2008 e del 5 novembre 2009 del Dr. __________

(doc. 127, primo fascicolo, doc. 177, secondo fascicolo) medico curante, non

appaiono suscettibili di mettere in discussione la fondatezza

dell’apprezzamento espresso dal Dr. __________.

Il Dr. __________

concorda infatti con il medico fiduciario sia per quanto riguarda l’aspetto

della causalità e la quantificazione dell’IMI e le limitazioni funzionali alla

spalla destra del ricorrente. Per contro, lo specialista ha indicato che il

signor RI 1 risulta essere inabile al lavoro in misura completa essendo l'arto

superiore destro “de facto ingaggiabile tutt'al più come arto ausiliario

nello svolgimento di attività lavorative leggere, senza

necessità di movimenti ad ampio raggio anche al di sotto dell'orizzontale,

senza uso di strumenti vibranti o contundenti. Nello svolgimento di tali

attività esigibili il signor RI 1 potrebbe raggiungere una capacità lavorativa nell'ordine di grandezza del 50%”.

Come

rettamente evidenziato dall’amministrazione tale divergenza, per quanto

riguarda le attività leggere, viene relativizzata nel complemento peritale del

5.

novembre 2009, laddove il Dr. __________ ha riferito che “La limitazione

nell’ingaggio effettivo dell’arto superiore destro con funzione ausiliaria

anche nelle attività leggere, riduce in maniera significativa la scelta delle

professioni ipotetiche effettivamente esigibili, così come il grado della

capacità lavorativa nelle professioni che implicano l’ingaggio attivo

continuato/prolungato di ambedue gli arti superiori anche al di sotto

dell’orizzontale”.

Le

conclusioni del medico curante seppur parzialmente divergenti per quanto

riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato in attività

leggere non apportano nuovi elementi oggettivi ignorati dai referti medici

dell’CO 1 e vanno quindi intese nel senso di una diversa valutazione delle

conseguenze che le patologie dell’interessato hanno sulla sua capacità di

lavoro.

2.5

Si tratta

ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, calcolato dall’CO 1 sulla

base delle indicazioni del datore di lavoro (cfr. doc. 67, terzo fascicolo,

doc. 140, primo fascicolo, doc. 155, secondo fascicolo) emerge che esso

ammonta, nel 2007 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467,

p. 511ss.), a fr. 75'865.94.

Questo

dato può essere fatto proprio dal TCA.

Il

ricorrente, da parte sua, prende in considerazione per il calcolo del salario

da valido l’importo di fr. 77'264.75, aggiornato al 2007 (cfr. doc. I, pag. 5),

pari invece al guadagno assicurato (cfr. doc. 153).

Tale

procedere non può essere condiviso.

Al

riguardo è utile sottolineare che le regole e i principi posti alla base

della fissazione del guadagno assicurato per calcolare la rendita non

corrispondono a quelli attinenti alla determinazione del reddito da valido.

Infatti,

per fissare il guadagno assicurato si considera, di principio, ciò che è stato

effettivamente percepito prima del sinistro (cfr. art. 15 LAINF; 22 OAINF; DTFA

1963.

pag. 93 segg.; STF 8C_290/2007 del 7 luglio 2008), mentre invece per

determinare il reddito da valido si considera un reddito ipotetico.

In una

sentenza U 308/04 del 16 gennaio 2006 il TFA ha, al proposito, indicato che:

"

(…)

3.3

Quant à la différence de plus de 9'000 fr. entre le revenu sans

invalidité retenu par l'office AI ( 59'824 fr.) et le gain annuel assuré par la

CNA (50'903 fr.), elle n'est pas pertinente et relève d'une confusion entre la

notion de gain assuré - seul déterminant en matière de rente - qui se fonde sur

la situation réelle de l'assuré avant l'accident et celle de revenu sans

invalidité par quoi il faut entendre le gain hypothétique que l'assuré

réaliserait sans invalidité, ce qui ne correspond pas forcément au gain

effectivement obtenu avant la survenance de l'éventualité assurée (gain assuré;

ATF 122 V 316 consid. 2a et les

références).”

In simili condizioni,

occorre concludere che la censura sollevata dal ricorrente in relazione

all’importo del reddito da valido è dunque infondata.

2.6

Per quanto

riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda

sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129

V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici

debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e

professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la

quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

"

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora

pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la

propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente

conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico

riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato

considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in

caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei

redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però

soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante

del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta

nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

2.7

Utilizzando

i dati forniti dalla succitata tabella TA 1, l’assicurato, svolgendo nel 2006

una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato

svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe

potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'732.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 9-2008, p. 98), esso ammonta a fr. 4'933.11

mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2007 (cfr. tab.

B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 9-2008, p. 99), un reddito

annuo di fr. 60'226.07.

L’assicurato,

quale fabbro-meccanico, avrebbe guadagnato nel 2007 fr. 75'865.94 / anno per

un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.5.). Tale reddito si situa sopra

la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 62'587.53 ;

cfr. Tabella TA1 p.to 15-37 “Attività manifatturiere”, livello di

qualifica 4, fr. 5’003.-- X 12 mesi = 60’036.-- riportato su 41.7).

Nel caso

in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito

statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U

8/07 del 20 febbraio 2008.

2.8

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella

sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto a una

riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere

un’attività adeguata in misura del 60%.

L'Alta

Corte ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter

Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind

keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug

abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht

bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente

führt."

(STFA

succitata).

In

un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un

assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,

totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno

fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem

Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine

schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher

ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von

der CO 1 verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können,

als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt

ist, angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito

alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la

riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha

applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e

ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et

des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del

redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23

febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata

confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)."

(STCA

succitata, consid. 2.11.)

Il

ricorrente ha postulato una riduzione del reddito da invalido del 20% (doc. I).

Tuttavia, la percentuale del 15% stabilita dall’CO 1, per tener conto del danno

alla salute, può essere confermata dal TCA in quanto né fattori di età

(l’assicurato è del 1955), né linguistici, di formazione o di nazionalità

entrano in considerazione.

Il TCA è

dell’avviso dunque che con una riduzione del 15% si tenga conto

convenientemente delle peculiarità del caso di specie.

Il

reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta quindi a

fr. 51'192.16 (85% di fr. 60'226.07).

Il grado

di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 51'192.16 al

reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto

l’infortunio, e cioè fr. 75'865.94 - è quindi del 32,5%, arrotondato al 33%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV

Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato

aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per

difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole

applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si

estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state

emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione).

Nella

misura in cui l’Istituto assicuratore resistente ha posto RI 1 al beneficio di

una rendita di invalidità del 33%, la decisione su opposizione dell’11 gennaio

2010.

merita di essere confermata.

2.9

Indennità per

menomazione all’integrità

2.9.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.9.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.9.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute

nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.9.4

L’CO 1 ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.9.5

Nel caso di

specie, l’assicuratore __________ convenuto, sentito il parere del Dr. __________,

ha assegnato al ricorrente un’IMI del 15% (cfr. doc. 130, primo fascicolo).

Questa la

sua valutazione contenuta nel referto del 9 giugno 2008:

“(…)

Bezüglich Schulter rechts teilen wir die Kausalitätsbeurteilung

des Orthopäden Dr. __________ im Untersuchungsbericht vom 29.05.2008. Die

irreparable Rotatorenmanschettenruptur ist eine wahrscheinliche Folge des

ersten Unfalles mit richtunggebender Verschlimmerung durch den zweiten. Der

Vorzustand kann also nie mehr erreicht werden. Der Integritätsschaden beträgt

20% brutto und 15% netto. Die Kürzung um ¼ erfolgt, da aufgrund der

radiologischen Verän­derungen an der unverletzten Iinken Schulter auch rechts

ein gewisser degenerativer Vorzustand angenommen werden muss (doc. 130).

Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale, considerata anche l'assenza di pareri specialistici

divergenti, non vede motivi che gli impongano di scostarsi dall’apprezzamento

espresso dal medico di __________ dell’assicuratore resistente.

In particolare, il Dr. __________

nel proprio referto del 29 maggio 2008 ha rilevato quanto segue:

“(…)

Con riferimento alla tabella 5 e alla tabella 1

estratto LAINF edizione Suva 2000 ritengo giustificato il riconoscimento di una

IMI lorda del 20% in equivalenza a un'omartrosi di grave entità. Questo tenuto

conto anche dell'ulteriore ragionevole decorso.

Il valore massimo del 25% non risulta per contro

essere appropriato poiché riferito a un'artrodesi.

Ponderazione della componente degenerativa

preesistente nella misura di ¼.

IMI

netta 15%.” (doc. 127, primo fascicolo)

In data 5 novembre 2009 il

Dr. __________ ha quindi confermato che “Per quanto attiene all’aspetto

della causalità e la quantificazione della IMI, il dr. __________ conferma le

considerazioni espresse da parte mia nel rapporto medico del 29.5.2008”

(doc. 177, secondo fascicolo).

All’insorgente va

rammentato che, in caso di peggioramento non prevedibile della menomazione

all’integrità, l’art. 36 cpv. 4 OAINF contempla la possibilità di chiedere la revisione

dell’indennità.

Nella misura in cui

all’assicurato è stata riconosciuta un’IMI del 15%, la decisione su opposizione

del 11 gennaio 2010 merita di essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster