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Decisione

35.2010.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 maggio 2012Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo

di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati

riconosciuti scientificamente (STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e

sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

In questo senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF

ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla

digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide

cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato

organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010

consid. 3.2).

L’Alta

Corte ha inoltre statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova

della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse

possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-2)

della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF

8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2).

Infine, in una sentenza U 273/06 del 9 agosto

2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza, la

neuropsicologia non é di per sé suscettibile di dimostrare l’esistenza di

disfunzioni cerebrali organi derivanti da un infortunio.

Nella

concreta evenienza, un’attenta valutazione della documentazione medica agli

atti, consente di affermare che nessun sanitario é riuscito a oggettivare delle

lesioni morfologiche di natura post-traumatica, suscettibili di spiegare

la sintomatologia accusata da RI 1. Tale circostanza ha trovato un’ulteriore

conferma nella perizia giudiziaria elaborata dal dott. __________ (cfr. doc. XII, p. 11: “Le status neurologique de la patiente est

normal. Cliniquement, on met en évidence une discrète myélogélose cervicale et

dorsale. Une IRM cervicale pratiquée antérieurement et l’IRM cérébrale demandée

ne montrent pas de lésions d’origine post-traumatique ou de dysfonctionnement

d’autre étiologie ou origine. L’hyperintensité de la substance blanche en

“FLAIR” à droite se voit habituellement chez les migraineux.”). Nella sentenza di rinvio 8C_480/2009, il TF ha del resto

sottolineato che “… in concreto non é contestato che sin dall’inizio non vi

era alcun substrato organico oggettivabile giustificante un nesso di causalità

naturale, le presunte microlesioni citate dallo __________ non essendo ancora

considerate accertabili tramite metodi scientificamente riconosciuti (se vedano

in proposito le considerazioni pubblicate in DTF 134 V 109 consid. 7.2 pag.

119), rispettivamente che esso era presente in misura molto limitata, …” (doc.

I, p. 13 - il corsivo é del redattore).

2.13. Con la

giurisprudenza inaugurata con la nota sentenza S. (cfr. consid. 2.6.), il TFA

si è scostato dal principio secondo il quale, in materia di assicurazione

contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato vengono presi in

considerazione soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute

oggettivamente dimostrabile, quando si é in presenza di un trauma

d'accelerazione alla colonna cervicale (idem per quel che riguarda i traumi

equivalenti - cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2). Il fatto che in molti casi

i disturbi tipici del “colpo di frusta” non siano oggettivabili mediante gli

attuali mezzi tecnici, non deve spingere a qualificarli di puri disturbi

soggettivi e, pertanto, a negare ogni loro rilevanza nell’ambito

dell’assicurazione contro gli infortuni.

Per poter

applicare i principi elaborati dall’Alta Corte in questo specifico ambito, é

però necessario che sia stato diagnosticato un trauma d'accelerazione al

rachide cervicale (o un trauma equivalente) e che l'interessato

abbia presentato il quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da una loro

accumulazione (cfr. DTF 117 V 360 consid. 4b: diffusi mal di testa, vomito, vertigini,

disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi

visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della

personalità, ecc.).

Con

una sentenza U 215/05 del 30 gennaio 2007 consid. 5, massimata in RtiD II-2007

N. 35 p. 151, il TF ha chiarito che la necessità di apparizione entro le prime

72 ore concerne soltanto i disturbi a livello della nuca e/o del rachide

cervicale, e non anche altri disturbi rientranti nel quadro tipico del “colpo

di frusta”.

Ad ogni modo, é

indispensabile che l’esistenza di un tale trauma, così come delle sue

conseguenze, sia attestata da certificazioni medico-specialistiche attendibili

(DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b).

Nel caso di specie, non é

contestato il fatto che l’assicurata sia rimasta vittima di un trauma

distorsivo al rachide cervicale. Da parte sua, l’esperto designato dal TCA

parla di un “traumatisme cervical indirect” (cfr. doc. XII, p. 11).

In sede di perizia 22

novembre 2010, rispettivamente di complemento peritale 28 novembre 2011, il

dott. __________ ha riconosciuto l’esistenza di un nesso di causalità naturale,

seppur parziale e/o indiretto, tra il sinistro del 9 marzo

2005 e la sintomatologia denunciata dalla ricorrente, sintomatologia che, a suo

avviso, corrisponde in parte al quadro clinico tipico definito dalla

giurisprudenza federale (nel senso che si é manifestata soltanto una parte dei

disturbi, ovvero “maux de tête diffus, vertiges, douleurs cervicales, troubles

de la concentration et de la mémoire, nausées, faticabilité, labilité

affective; …” - cfr. doc. XXVII, p. 11).

Egli ha

inoltre precisato che, al momento del consulto peritale dell’agosto 2010 (e,

quindi, a maggior ragione al momento del rilascio della decisione su opposizione

impugnata del 15 gennaio 2009, momento che segna il limite temporale del potere

cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali), l’insorgente non aveva

ancora raggiunto lo status quo sine vel ante a margine del sinistro

assicurato (cfr. doc. XII, p. 23: “L’état de santé de

l’assurée serait-il aujourd’hui identique également sans l’accident du 9.3.2005

selon une probabilité dominante? Vraisemblablement

non aujourd’hui (2010).” - il corsivo é del

redattore).

Posto, da un lato, che la

giurisprudenza federale non esige che debbano essere costantemente presenti tutte

le componenti del quadro clinico tipico (cfr. STF 8C_477/2008 del 19 dicembre

2008 consid. 5.3 e riferimenti ivi menzionati) e, dall’altro, che per riconoscere un nesso di causalità non è necessario che

l’infortunio rappresenti la causa unica o immediata del danno ma è sufficiente

che il sinistro, associato eventualmente ad altri fattori, abbia provocato il

danno - fisico o psichico - alla salute, ovvero che si presenti come la conditio

sine qua non di quest’ultimo (cfr. STF 8C_380/2011 del 20 ottobre 2011

consid. 4.1; DTF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1), tenuto conto

delle conclusioni a cui é pervenuto l’esperto giudiziario, da cui non vi é

alcuna valida ragione per discostarsi, questa Corte ritiene dato

il quadro caratteristico dei disturbi conseguente a un trauma d’accelerazione

cervicale o a un trauma equivalente (del resto, si veda la sentenza federale di

rinvio, p. 13: “Al riguardo va rilevato che tutti i medici che hanno esaminato,

anche in maniera particolarmente approfondita, l’assicurata hanno diagnosticato

un trauma da accelerazione della colonna cervicale e attestato i vari

sintomi rientranti nel quadro clinico tipico …” - il corsivo é del

redattore), disturbi che costituiscono una (seppur parziale e/o indiretta) conseguenza naturale dell’infortunio

del 9 marzo 2005, anche al di là della data di chiusura decisa dalla CO 1 (20

aprile 2005).

2.14. Nella

sentenza di rinvio 8C_480/2009, l’Alta Corte ha rimproverato all’amministrazione

di avere prematuramente chiuso la pratica (aprile 2005), “… essendo nei

primi mesi successivi all’infortunio ancora possibile un sensibile

miglioramento della salute dell’assicurata …” (doc. I, p. 13).

Secondo

la DTF 134 V 109, non ci si deve chiedere in quale momento poteva essere

effettuato l’esame dell’adeguatezza, ma piuttosto quando l’assicuratore contro

gli infortuni, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso

(con interruzione delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a

una rendita di invalidità e a un’IMI). Tale momento é dato quando dalla

continuazione della cura medica non vi é più da attendersi dei notevoli

miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione

per l’invalidità si sono conclusi.

Nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto a ulteriori prestazioni di

corta durata, se dal trattamento non si può sperare un miglioramento sensibile

dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 41ss.).

Nel caso

di specie, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo

per cui é determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di salute

dell’insorgente.

Per

sapere se ci si può ancora attendere un sostanziale miglioramento della salute,

si deve fare riferimento a un incremento rispettivamente a un recupero

della capacità lavorativa, nella misura in cui si è deteriorata in seguito

all'infortunio. L'aggettivo "sensibile" evidenzia che il

miglioramento dev'essere importante. Progressi trascurabili non bastano (DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).

Attentamente esaminata la

documentazione all’inserto, il TCA ritiene che la salute di RI 1 poteva essere considerata stabilizzata, al più tardi, terminato

il soggiorno presso il __________ di __________ (dicembre 2006).

Infatti,

già al momento della sua dimissione, il dott. Zanoni le aveva suggerito di

seguire dei trattamenti di natura prettamente conservativa, quali la

frequentazione dei bagni termali di __________, massaggi rilassanti con l’applicazione

di pietre calde, un programma di fitness per il miglioramento della postura e il

rafforzamento della muscolatura (cfr. doc. 43, p. 6).

In

seguito, la terapia é consistita essenzialmente nell’esecuzione di fisioterapia

ambulatoriale e di autotraining, come pure nell’assunzione di medicamenti (cfr.

doc. 35, doc. 65, p. 9: “Die Versicherte werde regelmässig von ihrem Hausarzt,

Dr. med. W. Rohrer, Allgemeinmedizin, Windisch,

betreut. Dieser verschreibe auch di Medikamente und stelle die AUF-Atteste aus.

Folgende Medikamente kommen zur Zeit zum Einsatz: (…). Psychiatrische (PB)

und/oder psychotherapeutische (PT) Behandlung: Während des

Reha-Aufenthaltes in der Klinik Zurzach habe man ihr wieder Antidepressiva

verordnen wollen, wogegen sie sich aber wehrte, weil sie “keine Depressionen,

sondern Schmerzen” habe. Auch die Gruppen- und Einzelgespräche hätten “nichts

gebracht”. Sie möchte auch nicht ständig mit leidenden (depressiven) Menschen

sprechen müssen. Andere Behandlungen: Zurzeit werde sie über die

Krankenkasse wegen Heuschnupfen mit “Bio-Resonanz” behandelt. Diese Behandlung

habe keine Effekte für die Kopfschmerzen. Ein Behandlungsversucht mit

Akupunktur sei fehlgeschlagen: Die Behandlung sei ausgesprochen unangenehm

gewesen, und sie sei “anschliessend 3 Tage wie gelähmt” gewesen.” e doc. XII, p. 6).

A

proposito della somministrazione di medicamenti antalgici, in una sentenza

35.2010.26 del 29 febbraio 2012 consid. 2.11., il TCA ha riconosciuto il

carattere conservativo a una terapia a base di derivati dalla morfina, poiché

Considerandi

essa aveva lo scopo precipuo di controllare (o, nella migliore delle ipotesi,

di migliorare solo transitoriamente) i dolori.

È vero

che, nella sua perizia, il dott. __________ ha sostenuto che é probabile che un

ulteriore trattamento farmacologico possa ancora migliorare sensibilmente la

salute dell’assicurata (cfr. doc. XII, p. 24). Occorre però precisare che lo

stesso perito giudiziario, rispondendo ai quesiti n. 10 b) e c) di parte

convenuta, ha affermato di non essere in grado di formulare una prognosi al

riguardo, rispettivamente di non poter escludere che lo stato di salute rimanga

quello da lui refertato (cfr. doc. XII, p. 18).

Del resto,

secondo questa Corte, alla luce delle affezioni di cui soffre l’assicurata, trascorsi

oltre cinque anni dal sinistro, occorre concludere che non ci si possano

ancora attendere dei sostanziali miglioramenti della salute grazie alla cura

medica.

In esito

a quando precede, la CO 1 avrebbe dunque dovuto chiudere il caso soltanto al 31

dicembre 2006, con interruzione delle prestazioni di corta durata (cura medica

e indennità giornaliera), e quindi esaminare il diritto a una rendita di

invalidità e/o a un’IMI.

2.15

L’esistenza

di un nesso di causalità naturale (cfr. consid. 2.13) non é sufficiente per

ammettere l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore contro gli infortuni. È

inoltre necessario che la relazione causale con l’infortunio assicurato sia

pure adeguata (cfr. il consid. 2.4.). Quest’ultima questione va risolta in

applicazione della prassi sviluppata nella DTF 117 V 359 relativamente ai

“colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V 109 (cfr. il consid. 2.9.).

In questo

contesto, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell'infortunio

occorso all’insorgente.

In data 9

marzo 2005, l’assicurata, a bordo della propria autovettura, é rimasta vittima

di uno scontro fronto-laterale con un’automobile proveniente da una strada a

destra senza diritto di precedenza (cfr. il rapporto del 6 aprile 2005 della

Polizia del Canton __________ - doc. 12, p. 4).

Sulla

scorta della dinamica del sinistro e delle lesioni riportate - un trauma

d’accelerazione cranio-cervicale e una contusione al ginocchio sinistro (cfr.

doc. 2) -, l'infortunio occorso a RI 1 non può essere classificato né fra

quelli leggeri ma neppure fra quelli gravi. Secondo il TCA, si tratta di un infortunio

di grado medio, al limite però della categoria degli infortuni leggeri o

insignificanti.

A

mero titolo di raffronto, é utile segnalare che l’Alta Corte

ha valutato allo stesso modo un incidente della circolazione stradale in cui

l’automobile guidata da un’assicurata, che transitava a una velocità dichiarata

di 45/50 km/h, è entrata in collisione con una vettura proveniente da destra. A

seguito dell'urto, la prima vettura si è girata di 90° a destra, terminando la

propria corsa sul marciapiede, non senza avere urtato di striscio un passante

(cfr. STFA U 371/01 del 17 ottobre 2002).

Anche questo

Tribunale ha proceduto a un’identica classificazione trattandosi di un

incidente stradale in cui la parte laterale destra del veicolo su cui viaggiava

l'assicurato è entrata in collisione con la parte anteriore di una vettura il

cui conducente non aveva ossequiato il segnale di "stop". A seguito

dell'urto, l'auto dell'assicurato si è girata su sé stessa, terminando la

propria corsa contro un muro di recinzione (cfr. STCA 35.1999.97

del 4 settembre 2000).

In tale

eventualità, il giudice é tenuto a valutare le circostanze connesse con

l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati

al consid. 2.9.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, é necessario

che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure

l’intervento di più criteri (cfr. consid. 2.5.4.). In una sentenza 8C_897/2009

del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p. 100ss., il

TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che si trovano al

limite della categoria di quelli leggeri -, devono essere adempiuti quattro dei

sette criteri di rilievo, affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del

nesso causale adeguato.

Al

riguardo, va osservato che nell'apprezzamento dell'adeguatezza della causalità

in materia di infortuni del tipo "colpo di frusta" non deve essere

operata alcuna distinzione fra la componente organica e quella psichica (cfr.

consid. 2.8.).

L’incidente

della circolazione stradale del marzo 2005 non si è svolto secondo

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.

In

proposito, occorre evidenziare che nella DTF 129 V 323 (= RAMI 2003 p. 203), il

TFA nel caso di un infortunio in cui un'automobile, a causa dell'esplosione di

un pneumatico a una velocità di circa 95 km/h, si era capovolta in autostrada ed era rimasta a giacere sul tetto, nonostante abbia riconosciuto che il sinistro

da un certo punto di vista era stato impressionante, ha negato il carattere

particolarmente drammatico dal profilo oggettivo.

In

casu, il fatto che l’assicurata abbia temuto (a torto) che l’auto potesse

incendiarsi (cfr. doc. I, p. 14) é di per sé irrilevante, posto che, secondo la

giurisprudenza federale, il criterio in questione va valutato oggettivamente

e non in base alle sensazione soggettive, rispettivamente ai sentimenti di

paura della persona assicurata (cfr. RAMI 1999 U 335 consid. 3b/cc; STF U 56/07

del 25 gennaio 2008 consid. 6.1).

Secondo

la giurisprudenza, per l’adempimento del criterio della gravità o

particolare caratteristica delle lesioni lamentate, la diagnosi di

distorsione cervicale (oppure di un’altra lesione da trattare allo stesso modo

nell’ambito dell’esame dell’adeguatezza) di per sé non basta. È inoltre

necessaria una particolare gravità dei disturbi rientranti nel quadro clinico

tipico per un infortunio del tipo colpo di frusta oppure la presenza di

circostanze particolari che possono influire su tali disturbi. Queste ultime

possono consistere in una particolare posizione del corpo e nelle complicazioni

che ne sono conseguite (SVR 2007 UV 26 p. 86; RAMI 2003 U 489 p. 357 consid.

4.3

e riferimenti). Anche le eventuali importanti lesioni che la persona

assicurata ha riportato accanto al trauma da colpo di frusta, al trauma equivalente

oppure al trauma cranio-cerebrale, possono avere un significato (cfr. DTF

134.

V 109 consid. 10.2.2 e riferimenti ivi citati).

Nella

concreta evenienza, il TCA osserva, da un lato, che non risulta documentato che

la posizione assunta al momento dell’evento traumatico fosse particolare e,

dall’altro, che all’assicurata é stata diagnosticata una distorsione cervicale (oltre

a una contusione al ginocchio sinistro, guarita senza reliquati) con

insorgenza, nel prosieguo, della classica sintomatologia post “colpo di frusta”.

Tutto ciò non consente di ritenere che RI 1 abbia riportato delle lesioni gravi

o con caratteristiche particolari (cfr., in questo senso, la SVR 2009 UV 13, p.

52.

consid. 7.2.5).

Insoddisfatto

appare pure il criterio della specifica cura medica protratta e gravosa.

L’assicurata ha beneficiato di trattamenti medicamentosi (antidolorifici,

antinfiammatori, antidepressivi e, più di recente, antiepilettici [Lyrica]), è

stata degente presso la __________ di __________ dal 26 luglio al 23 agosto

2005.

(cfr. doc. 10) e presso il __________ di __________ dal 18

novembre fino al 18 dicembre 2006 a fini riabilitativi (cfr.

doc. 43) e si é sottoposta a cicli di fisioterapia ambulatoriale (cfr. doc. 43,

p. 2).

Conformemente

alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr.

STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la

somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18

ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica

ai sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la

fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale,

l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono

essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del

19.

novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4

e riferimenti).

Il TF ha

del resto deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre

2009.

consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo

cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa,

di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in

seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza

8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato,

vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e contusione del

rachide lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli

presso il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto

che nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008,

la seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20

luglio al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio,

precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica

protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.

Dalle

carte processuali non emerge neppure che l'assicurata sia rimasta vittima di

una cura medica errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento

traumatico, così come ha esplicitamente riconosciuto la ricorrente stessa

(cfr. doc. I, p. 16 - inc. 35.2009.26). Del resto, secondo la giurisprudenza,

questo criterio non può già essere considerato realizzato quando un determinato

provvedimento medico non si rivela finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p.

142.

consid. 5.6.1).

Anche il

criterio del decorso sfavorevole della cura e le

complicazioni rilevanti intervenute non é adempiuto. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai

notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle

complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari

che hanno pregiudicato la guarigione, in casu inesistenti. L’assunzione

di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere

questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato

lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa

(cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).

I

principi giurisprudenziali appena citati dimostrano l’inconsistenza degli

argomenti sviluppati dall’assicurata in sede di ricorso (cfr. doc. I, p. 15:

“La ricorrente non é guarita finché oggi, nonostante le cure riabilitative e il

fatto che aveva ridotto il pensum di lavoro al 30%. La ricorrente non aggrava e

non simula.”).

Del

resto, non può essere ignorato che RI 1 è stata in grado di riprendere

l'esercizio della propria attività professionale presso la __________, che

prima del sinistro svolgeva al 90% (cfr. consid. 1.1.), in misura del 30% a

partire dal 10 ottobre 2005 (cfr. doc. 16, p. 1). Inoltre, dalla fine del mese

di agosto 2005, essa si è preparata per gli esami finali inerenti alla post-formazione

in economia di impresa, riuscendo a conseguire il relativo diploma (cfr. doc.

10, p. 2 e doc. 65, p. 20).

In queste

condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei notevoli

disturbi e quello dell’importante incapacità lavorativa, malgrado i

documentati sforzi intrapresi, poiché questi criteri da soli - in presenza

di un infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri

o insignificanti -, non potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del nesso

di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS

2001.

p. 431, U 187/95).

Si deve

quindi concludere che i disturbi denunciati da RI 1 dopo il 31 dicembre 2006,

non costituivano una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico che l’ha

vista vittima il 9 marzo 2005.

2.16

In esito a

quanto precede, la decisione su opposizione del 15 gennaio 2009 deve quindi

essere annullata nella misura in cui l’Istituto assicuratore ha posto termine

alle prestazioni di corta durata già dal 20 aprile 2005, le quali avrebbero

invece dovuto essere corrisposte sino al 31 dicembre 2006, momento in cui lo

stato di salute di RI 1 si é stabilizzato.

Con

riferimento a quanto la Generali ha fatto valere con le osservazioni del 14

dicembre 2010 (cfr. doc. XIV) e del 20 dicembre 2011 (cfr. doc. XXIX), il TCA

segnala che, nella DTF 137 V 199 consid. 2, l’Alta Corte ha chiarito che nell'esaminare il diritto alla cura medica e all'indennità

giornaliera secondo la LAINF (e

con questo il momento della definizione del caso) non è applicabile la

giurisprudenza pubblicata in DTF 130 V 352.

Ciò vale, nonostante la DTF 136 V 279, anche per

i traumi distorsivi della colonna cervicale (colpi di frusta) non presentanti

deficit funzionali organici oggettivabili.

Posto che

dopo il 31 dicembre 2006 i disturbi denunciati dall’assicurata non

costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico (cfr. consid.

2.15

), essa non ha più diritto a prestazioni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 15 gennaio 2009 é annullata nella misura in cui la

CO 1 ha posto termine alle prestazioni di corta durata a decorrere dal 20

aprile 2005.

§§ La

CO 1 é condannata a riconoscere all’insorgente le prestazioni di corta durata

sino al 31 dicembre 2006.

§§§ È accertata l’assenza

di un nesso di causalità adeguata tra i disturbi denunciati dall’insorgente e l’infortunio

assicurato al di là del 31 dicembre 2006 e, pertanto, l’estinzione del diritto

a prestazioni.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all’assicurata l’importo di fr. 2'500.-- (IVA inclusa) a titolo di

indennità per ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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