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Decisione

35.2011.18

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10 maggio 2012Italiano58 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati

dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati

all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004

consid. 1.2., I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).

Conformemente

a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (STFA I 512/05

del 3 maggio 2006, consid. 3 e riferimenti, confermata nella STF I 832/05 del

25 aprile 2007). Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per

il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione

giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto

conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 125 V 383 consid. 3 con

riferimenti).

Mediante

la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione

iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante

dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza

non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF

117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente

errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche

sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non

sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (STF

9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).

Per

motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente le

condizioni poste a fondamento delle prestazioni di lunga durata, l'irregolarità

deve essere manifesta. In particolare, non si può parlare di un'inesattezza

manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di

condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento

riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare

ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono

ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni

per procedere a una riconsiderazione non sono date (STF

9C_457/2008 del 3 febbraio 2009, consid. 4.2.1 con riferimento alla STF

9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1).

Nella

presente fattispecie, in sede di decisione su opposizione 3 marzo 2011 (doc.

424, p. 4), l’Istituto assicuratore si é esplicitamente rifiutato di

entrare nel merito di una eventuale domanda di riconsiderazione ex art. 53 cpv.

2 LPGA.

Ora, per

costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata nè dagli

interessati, nè dai tribunali a effettuare una riconsiderazione (cfr. STFA I

61/04 del 20 settembre 2004, U 17/05 del 27 ottobre 2006, I 206/06 del 13 marzo

2007).

Il TCA

deve pertanto esimersi dall’esaminare questo aspetto.

Non resta,

dunque, che da valutare l'eventualità di una revisione processuale (cfr. art.

53 cpv. 1 LPGA).

2.1.3. L'amministrazione

è tenuta a procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi

elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica

differente (cfr. STFA C 227/03 del 23 marzo 2004, C 349/00 del 12 febbraio 2004, C 19/03 del 17 dicembre 2003, C 81/03 del 21 luglio 2003, C 354/01 del 7 marzo 2003; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi

citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15,

consid. 3b, p. 79 e 80).

Nuove, secondo costante

giurisprudenza federale, vanno considerate quelle circostanze che si sono

realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di

fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente

attenzione, erano sconosciute all’istante (cfr. STFA C 354/01 del 7 marzo 2003;

DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).

Inoltre, i fatti nuovi

devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la base fattuale

della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento

giuridico, a una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293

consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A. Grisel, Traité de droit administratif,

Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U. Kieser, ATSG

Kommentar, 2003, ad art. 53, n. 10).

Relativamente

alle nuove prove, va sottolineato che l'art. 53 cpv. 1 LPGA non fa menzione del

fatto che esse debbano essere rilevanti. Ciò si spiega ponendo mente alla

circostanza che, alla luce dei quesiti fattuali spesso complessi, il criterio

della rilevanza dei mezzi di prova spesso è difficile da chiarire (U. Kieser,

op. cit., ad art. 53, n. 11).

I nuovi mezzi di prova

devono comunque essere tali da provare fatti nuovi importanti che fondano la revisione

o fatti che erano conosciuti nel procedimento precedente, ma che non hanno

potuto essere provati a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono

destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve

dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.

Un mezzo di prova è

considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe condotto

ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto

conoscenza nella procedura amministrativa (STFA del 13 aprile 1993 nella causa

G.P.). In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve

solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141,

consid. 2). Non è pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia

valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove

circostanze, che facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si

fonda la precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che,

successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni

differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che

siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura

principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto

poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non

provati.

2.1.4. Nel caso di specie, secondo l’assicurato,

il “nuovo mezzo di prova” che dovrebbe fondare la revisione della decisione

formale del 10 settembre 2008, sarebbe costituito dalla

sentenza 29 ottobre 2008 del Presidente della Pretura penale (cfr. doc. 327).

Con la

decisione di cui é ora chiesta la revisione, l’Istituto assicuratore,

fondandosi essenzialmente sul decreto di accusa del Procuratore Pubblico __________

del 18 agosto 2008, il quale lo aveva ritenuto colpevole in particolare di

“guida in stato di inattitudine per aver condotto il motoveicolo __________

targato __________ __________ essendo sotto l’influsso di sostanze

stupefacenti, così come emerge dall’analisi tossicologica del 6.10.2006

risultata positiva per la cannabis e per la cocaina; fatti avvenuti a __________

il 1.08.2006; reato previsto dall’art. 91 cpv. 2 LCStr.;” (doc. 280), ha

decurtato del 30% le prestazioni in contanti in applicazione dell’art. 37 cpv.

3 LAINF (cfr. doc. 293).

Con la

sentenza del 29 ottobre 2008, il Presidente della Pretura penale ha dichiarato

il ricorrente “autore colpevole di guida in stato di inattitudine, infrazione

alle norme della circolazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per

i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2985/2008

del 18 agosto 2008, salvo il fatto di aver guidato in stato di inattitudine per

uso di cocaina.”. A proposito della guida in stato di inattitudine, facendo

capo agli esiti dell’analisi tossicologica, il giudice ha constatato che la

cocaina nel sangue non raggiungeva il limite indicato dall’USTRA, mentre che il

livello di THC era ben superiore a detto limite, “limite oltre il quale

l’incapacità alla guida é presunta per legge;” (doc. 327, p. 5 - il corsivo

é del redattore). Tenuto conto che l’assicurato aveva “subito importanti

lesioni personali, che hanno comportato gravi sofferenze con operazioni e

degenze ospedaliere e per concludere l’amputazione della gamba destra al di

sotto del ginocchio; egli non può più esercitare il suo lavoro e al momento non

riesce a trovarne un altro confacente al suo stato; in sostanza l’infortunio,

oltre a lasciare menomazione permanenti, ha modificato radicalmente la sua

vita;”, il giudice lo ha però mandato esente da pena in virtù dell’art. 54 CP

(cfr. doc. 327, p. 6).

Dal

giudizio appena citato risulta quindi che il Presidente della Pretura penale ha

confermato il decreto di accusa del PP per quanto riguarda la guida in

stato di inattitudine (causata dal consumo di cannabis) e, pertanto, l’avvenuta

violazione dell’art. 91 cpv. 2 LCStr. Ora, il fatto di avere commesso una colpa

grave secondo l'art. 90 cpv. 2 LCStr costituisce un delitto ai sensi dell'art.

9 cpv. 2 CP, ciò che giustifica una riduzione delle prestazioni assicurative in

forza dell'art. 37 cpv. 3 LAINF.

Già per

il solo fatto che il giudice della Pretura penale ha confermato l’infrazione

all’art. 90 cpv. 2 LCStr., la sua sentenza non può costituire un nuovo mezzo di

prova ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA. È peraltro ininfluente la circostanza

che RI 1 sia stato mandato esente da pena in forza di una disposizione

specifica del diritto penale.

Alla luce

di quanto precede, può rimanere irrisolta la questione di sapere se la revisione

processuale della decisione formale del 10 settembre 2008 sia stata domandata

tempestivamente (a questo proposito, si veda il doc. 424, p. 4).

Questo

Tribunale deve quindi concludere che non é più possibile rivenire sulla

decisione formale del 10 settembre 2008, nemmeno per la via

della revisione processuale.

2.2. Stato

di salute infortunistico stabilizzato a contare dal mese di giugno 2009?

2.2.1. Con la

propria impugnativa, l’insorgente rimprovera all’amministrazione di avere

chiuso prematuramente il caso, posto che “… per mantenere e non peggiorare la

situazione clinica, l’assicurato deve sempre effettuare delle cure mediche, …”

(cfr. doc. I, p. 6).

2.2.2. Giusta l'art.

10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio

(cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16

LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6

LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art.

19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto

alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un

miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta

Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui

all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto

aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui

quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109

consid. 4.3 e riferimenti).

In una

sentenza 8C_211/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4, il TF si è al riguardo

espresso nei termini seguenti:

"

Poiché l'assicurazione sociale contro gli infortuni si riferisce

a persone che svolgono attività lavorativa (si confronti l'art. 1 [dal 1° gennaio

2003 art. 1a, con testo invariato] e l'art. 4 LAINF), per interpretare il

concetto di "sensibile miglioramento" ("namhafte Besserung"

e "sensible amélioration" nella versione tedesca e francese dell'art.

19 cpv. 1 LAINF) si farà riferimento ad un incremento rispettivamente ad un

recupero dell'abilità lavorativa, nella misura in cui si è deteriorata in

seguito all'infortunio. L'aggettivo "sensibile" illustra inoltre che

il miglioramento dev'essere importante. Progressi trascurabili non bastano,

così come neppure la mera possibilità di un risultato positivo (DTF 134 V 109 consid. 4.3 pag. 115; v. pure sentenze del

Tribunale federale delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388, consid. 2, non pubblicato, e U 412/00 del 5 luglio 2001,

consid. 2a; cfr. inoltre Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,

2a ed., Berna 1989, pag. 274). Lo stesso vale per provvedimenti

terapeutici che contribuiscono a lenire i sintomi di un danno alla salute

stazionario per un periodo limitato nel tempo (v. ancora sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388 consid. 1, non pubblicato, e 3).“

2.2.3. Il TCA constata

che, in occasione del consulto del 29 luglio 2009, il dott. __________, spec.

FMH in chirurgia ortopedica, ha esplicitamente dichiarato di non ritenere “…

esservi delle misure medico-ortopediche suscettibili di influenzare

significativamente i disturbi accusati dal signor RI 1 all’arto inferiore

destro.” (doc. 383).

Il

sanitario privatamente consultato dall’insorgente ha quindi riconosciuto che, dal

punto di vista ortopedico, le condizioni di salute dell’assicurato risultavano

stabilizzate, parere che era del resto già stato espresso dal medico __________

__________ dell’CO 1, il chirurgo ortopedico dott. __________, a margine della

visita medica di chiusura del 13 marzo 2009 (cfr. doc. 344, p. 3).

Per

quanto riguarda l’aspetto psichico, dalla specifica documentazione agli atti (cfr.

allegato al doc. 384, doc. 392 e doc. 409) non risulta che, posteriormente al

giugno 2009, sia stato proposto e seguito un particolare piano terapeutico, di

modo che, anche da questo profilo, si può considerare stabilizzato lo stato di

salute del ricorrente.

Tutto ben

considerato, la decisione dell’CO 1 di porre termine alle prestazioni di corta

durata (cura medica e indennità giornaliera) a decorrere dal giugno 2009, deve

essere confermata in questa sede. Del resto, é lo stesso ricorrente a sostenere

di aver ancora bisogno di ulteriori cure mediche a scopo conservativo

(cfr. doc. I, p. 6). Anche se così fosse, ciò non impedirebbe di considerare

adempiute le condizioni poste dal cpv. 1 dell’art. 19 LAINF.

L’amministrazione

era pertanto legittimata a procedere alla definizione del diritto alle

prestazioni di lunga durata (rendita di invalidità e IMI).

2.3. Entità

della rendita di invalidità

2.3.1. Giusta l'art.

18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a

seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in

RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente

all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente

art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che

non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della

LPGA.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del

22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non

ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto

dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi

concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono,

dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un

nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

Nell'assi­cura­zione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.3.2. L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I

162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita

di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile

soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del

lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente

stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione

futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe

mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa

G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per

modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se

partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.3.3

Nella

concreta evenienza, con la decisione formale del 14 agosto 2009, l’assicuratore

LAINF ha riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità del 15%,

fondandosi essenzialmente sull’esigibilità lavorativa valutata in occasione

della visita medica di chiusura del 13 marzo 2009 e in applicazione del metodo

ordinario del raffronto dei redditi (cfr. doc. 379).

Nel

quadro della procedura di opposizione, nel corso del mese di febbraio 2010, RI

1.

é stato sottoposto a una valutazione della capacità funzionale (EFL) presso

la Clinica di riabilitazione di __________.

Per

quanto qui di interesse, i sanitari hanno dichiarato l’insorgente in grado di

svolgere un’attività lavorativa leggera sull’arco dell’intera giornata, con

l’introduzione di pause supplementari di una durata complessiva di circa

un’ora/giorno, indicando i seguenti impedimenti funzionali: la posizione

seduta, quella eretta e la deambulazione dovrebbero alternarsi con prevalenza

della stazione seduta, non assumere posizioni forzate come accovacciarsi oppure

inginocchiarsi, non deambulare ripetutamente su terreni sconnessi, non salire

su scale a pioli e non salire ripetutamente le scale (cfr. doc. 397, p. 4/).

Preso

atto degli esiti della valutazione EFL, il medico __________ dell’__________ ha

così ridefinito l’esigibilità lavorativa che egli aveva descritto a margine

della visita medica di chiusura del marzo 2009:

"

(…).

L’assicurato può spesso sollevare e portare pesi

fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta pesi dai 5 ai 10 kg fino all’altezza dei fianchi e mai più pesi superiori ai 10 kg.

L’assicurato può spesso sollevare pesi fino a 5 kg oltre l’altezza del petto e talvolta pesi superiori ai 5 kg.

L’assicurato può spesso maneggiare attrezzi

leggeri, talvolta attrezzi di media entità e mai più attrezzi pesanti o molto

pesanti, la rotazione manuale non é impedita.

L’assicurato può spesso lavorare al di sopra

della testa, può spesso effettuare la rotazione del tronco, egli può talvolta

assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, di rado assumere la

posizione in piedi e inclinata in avanti, egli non può più assumere la

posizione inginocchiata e non può più effettuare la flessione delle ginocchia.

L’assicurato può talvolta assumere la posizione

seduta e di lunga durata, e di rado la posizione in piedi e di lunga durata.

L’assicurato può spesso camminare fino a 50 m, di rado oltre i 50 m e non più per lunghi tragitti.

L’assicurato può di rado salire le scale e non

può più salire scale a pioli.”

(doc.

405)

A fronte

delle censure contenute nell’atto di opposizione, l’CO 1 ha sottoposto il

ricorrente anche a una valutazione psichiatrica a cura del dott. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

Dal

relativo suo rapporto, datato 20 gennaio 2010, risulta che l’assicurato

soffriva di una sintomatologia ansiosa-depressiva di entità lieve-media, nel

contesto di una sintomatologia algica conseguente ad amputazione della gamba

infra-genicolare a destra. Per quanto riguarda la capacità lavorativa, il dott.

__________ ha sostenuto che “… la lieve-media sintomatologia

ansiosa-depressiva, reattiva principalmente alla sua precaria situazione

socio-esistenziale, comporta, di per sé solo una minima conseguenza sulla

capacità e sul funzionamento lavorativo in un’attività giudicata confacente in

base alle sue condizioni ortopediche. La ripresa di un’attività lavorativa

sarebbe indubbiamente indicata anche dal profilo terapeutico e non

costituirebbe un rischio aggiuntivo per le sue condizioni di salute.” (doc.

392, p. 4s.).

Sempre

per quanto concerne l’aspetto psichiatrico, in materia di assicurazione per

l’invalidità - dando seguito a quanto ordinatogli dal TCA con sentenza di

rinvio 32.2009.124 del 15 febbraio 2010 (allegato al doc. 402) -, l’UAI ha

disposto l’esecuzione di una perizia a cura della dott.ssa __________,

Capoclinica presso il Servizio di psichiatria dell’Ospedale __________.

Dal suo

referto 6 settembre 2010 risulta la diagnosi di pregressa reazione acuta

da stress in disturbo di personalità immatura (ICD 10: F43.0, F60.8). Per la

psichiatra interpellata dall’Ufficio AI, “l’osservazione clinica attuale é in

sintonia con quanto riportato negli elaborati del Dr. __________, Dr. __________,

Dr.ssa __________ e valutazione EFL: il comune denominatore di tali

osservazioni, compiute da persone diverse in tempi diversi, é l’enfatizzazione

della sintomatologia che l’A. pone in essere. L’A. mostra un assetto di

personalità immaturo, che ha avuto influsso nelle relazioni inter- ed

intrapersonali, ma che non gli ha impedito di svolgere attività lavorative. In

una personalità così costruita ogni difficoltà incontrata rappresenta un

ostacolo da aggirare e non un problema da risolvere. L’A., infatti, ha

“cambiato strada” ogni volta che si presentavano problemi. (…). Il fatto che

lamenti l’impossibilità a concentrarsi e studiare non lo induce a riflettere

sulla necessità di cambiare strategia, ma fa sì che egli imputi a ragioni

“altre” quello che si preannuncia come un fallimento. In questo quadro la

menomazione fisica costituisce per l’A un “comodo contenitore”, a

giustificazione del fallimento dei suoi programmi ed in questa chiave é

leggibile la difficoltà, che risulta amplificata, correlata alla limitazione

fisica. L’atteggiamento dell’A é quello di richiedere il maggior vantaggio

secondario possibile dalla menomazione.”

Sulla

capacità lavorativa, essa si é espressa nei seguenti termini:

"

(…).

L’elemento di cronicità rilevabile

all’osservazione peritale attuale é l’assetto immaturo del carattere, che, come

sopra citato, é precedente il disturbo psichiatrico (reazione acuta da stress),

attualmente risolto.

Tale caratteristica non ha impedito all’A di svolgere

attività lavorativa, in passato.

Nell’attualità non é presente una patologia

psichiatrica cronicizzata che giustifichi una diminuzione della CL, mentre

permangono le limitazioni motorie accuratamente descritte nel rapporto EFL.”

(doc.

409, p. 8)

In data 3

marzo 2011 l’CO 1 ha emanato la propria decisione su opposizione, mediante la

quale ha parzialmente accolto l’opposizione interposta contro la decisione

formale del 14 agosto 2009, nel senso che all’assicurato é stata riconosciuta

una rendita di invalidità del 27% (anziché del 15%), tenuto conto tanto del

danno alla salute ortopedico quanto (almeno in parte) di quello psichico.

Dalla

decisione in questione si evince che l’Istituto assicuratore ha decurtato il

reddito statistico da invalido del 17.30% a titolo di gap salariale, del

16% “… per tenere conto, da un lato, delle pause aggiuntive necessarie in

relazione con la protesi (5 ore la settimana su 41.7 ore = 12%) e, d’altro

lato, della leggera diminuzione di rendimento ammessa dal dott. __________

(leggera = al massimo 10% e imputabile essenzialmente ai fattori

socio-economici che non concernono la CO 1 per cui, al massimo, la stessa causa

in relazione con l’infortunio una diminuzione di rendimento del 4%).” e ancora

del 15% in virtù della DTF 126 V 75 (cfr. doc. 424, p. 8s.).

In corso

di causa, questa Corte ha invitato il dott. __________, autore della perizia

psichiatrica del 20 gennaio 2010, a “… quantificare (%) l’eventuale incapacità

lavorativa in relazione di causalità con l’infortunio dell’agosto 2006,

motivando la sua risposta.” (doc. XI).

Questa la

risposta pervenuta il 24 febbraio 2012:

"

(…).

In riferimento al suo scritto del 08.02.2012 in

cui mi chiede di quantificare (%) l’eventuale incapacità lavorativa in

relazione di causalità con l’infortunio dell’agosto 2006, le posso precisare

che la sintomatologia ansiosa-depressiva, reattiva alla precaria situazione

socio-esistenziale e alla sintomatologia algica, comporta una riduzione del

rendimento in un’attività confacente in base alle sue condizioni ortopediche,

al massimo in misura del 10%.

La limitazione del rendimento lavorativo é

essenzialmente dovuta alla sintomatologia algica ma non ad altre patologie

psichiatriche maggiori.

Ricordo che durante la permanenza presso la Clinica

riabilitativa di __________ non erano stati evidenziati dei disturbi psichici

di rilevanza clinica con ripercussione sulla capacità lavorativa.

Anche il medico curante, dott.ssa __________,

aveva attestato una piena capacità lavorativa dal punto di vista psichico.”

(doc. XII

- inc. 35.2011.18)

2.3.4

Chiamato a

pronunciarsi, il TCA considera che, dal punto di vista medico, il caso di

specie sia compiutamente delucidato grazie alla documentazione che figura agli

atti e che non si debba perciò procedere a ulteriori atti istruttori.

L’incidenza

delle patologie somatiche (ortopediche) sulla capacità lavorativa

dell’assicurato é stata analizzata nell’ambito di una valutazione della

capacità funzionale (EFL), effettuata su base stazionaria presso la Clinica di

riabilitazione di __________ (doc. 397).

Da questa

approfondita indagine é emerso che RI 1 sarebbe in grado di svolgere un lavoro

idoneo sull’arco dell’intera giornata, a condizione d’introdurre delle pause

aggiuntive di circa un’ora/giorno. Adeguata sarebbe un’attività leggera dal

profilo del sollevamento/trasporto di pesi e del maneggio di attrezzi, da

esercitare in posizione alternata seduta, eretta e deambulando (con prevalenza

della posizione seduta), in cui l’assicurato non debba assumere posizioni

forzate (accovacciata oppure inginocchiata), né camminare ripetutamente su

terreni sconnessi, né salire le scale a pioli, rispettivamente le scale in

maniera ripetuta.

Questa

Corte non ha motivo di dubitare della correttezza dell’apprezzamento espresso

dai sanitari di __________. Del resto, non può essere ignorato che il dott. __________,

dopo aver sollevato dei dubbi circa la fondatezza del rapporto 13 marzo 2009

del medico di circondario dell’CO 1, aveva auspicato proprio l’esecuzione di

una valutazione EFL per chiarire l’esigibilità lavorativa (cfr. doc. 178, p. 5:

“Ritengo opportuno prevedere un esame EFL in sede stazionaria, idealmente

presso la Clinica di __________, …”), auspicio che il TCA aveva fatto proprio

nella pronunzia di rinvio emanata in materia di assicurazione per l’invalidità

(cfr. allegato al doc. 402, p. 28: “Il TCA concorda con queste considerazioni

del dr. ____________________ e invita quindi l’UAI a predisporre un

accertamento specialistico della capacità lavorativa dell’assicurato e dei suoi

limiti funzionali, anche tramite una valutazione EFL, da svolgere presso un

centro specializzato.”).

Tenuto

conto delle indicazioni contenute nel referto di __________, l’assicuratore

LAINF ha considerato che, dal profilo ortopedico, l’insorgente potrebbe

esercitare un’attività lavorativa adeguata in misura del 88%. Esso ha in

effetti ritenuto che alla necessità di introdurre delle pause supplementari di

circa un’ora al giorno, corrisponde una riduzione della capacità lavorativa del

12% - cfr. doc. 424, p. 9: “5 ore la settimana su 41.7 ore = 12%”).

Il TCA

condivide questo modo di procedere (per un caso analogo, si veda ad esempio la

STFA U 76/05 del 26 agosto 2005 consid. 3.3).

Per

quanto concerne l’aspetto psichiatrico, agli atti figurano, da un lato,

la perizia 20 gennaio 2010 del dott. __________ per il quale il ricorrente

soffre di una sintomatologia ansiosa depressiva di lieve-media entità, reattiva

principalmente alla sua precaria situazione socio-esistenziale, responsabile di

una minima riduzione della capacità lavorativa (al massimo del 10% - cfr. doc.

392, p. 4 e doc. XII) e, dall’altro, la perizia 6 settembre 2010 della dott.ssa

__________, la quale ha negato la presenza di una qualsiasi patologia

psichiatrica invalidante (doc. 409, p. 8).

Tutto ben

considerato, questa Corte ritiene di poter seguire il parere della specialista

consultata dall’UAI, in quanto le sue conclusioni - assenza di una patologia

psichiatrica invalidante - trovano conferma nella rimanente documentazione, e

meglio nella certificazione 19 ottobre 2006 del Servizio di psichiatria __________

(doc. 41: “Non rilevando più alcun disturbo d’ordine psichiatrico ho disposto

la sospensione della terapia psicofarmacologica (Nozinan), senza che si

assistesse ad una recrudescenza del disturbo.”), nel rapporto di uscita del 5

maggio 2008 della __________ (doc. 242, p. 3: “In der psychosomatischen

Abklärung fand sich keine Störung mit Krankheitswert.”), nella perizia di parte

del 29 luglio 2009 del dott. __________, il quale fa riferimento a un referto del

9.

luglio 2009 della dott.ssa __________, spec. FMH in medicina generale, medicina psicosomatica e

psicosociale (doc. 383, p. 2: “Il 9.7.2009 referto dr.ssa __________: abilità

lavorativa piena dal punto di vista psichico.”) e - così come verrà precisato

qui di seguito -, nella relazione medico-psicologica 12 ottobre 2009 del

Laboratorio di psicopatologia del lavoro (cfr. allegato al doc. 384).

Con la

propria impugnativa, RI 1 contesta le conclusioni a cui sono pervenuti gli

psichiatri consultati, rispettivamente, da CO 1 e UAI, postulando che il TCA

fondi il proprio giudizio sulla perizia di parte 12 ottobre 2009 del Laboratorio

di psicopatologia del lavoro, in base alla quale, trascorsi due anni dal sinistro,

egli soffrirebbe di una distimia (ICD-10: F34.1), causa di un’incapacità del

30% in qualsiasi attività (cfr. allegato al doc. 384).

In

proposito, questa Corte non ritiene che il rapporto allestito dallo psichiatra

dott. __________ e dalla psicologa __________ possa validamente fondare il

riconoscimento di un’incapacità lavorativa del 30%. In effetti, così come era

già stato segnalato nel giudizio di rinvio (cfr. allegato al doc. 402, p. 33),

se di distimia si tratta, allora, secondo una costante giurisprudenza federale,

questa diagnosi non è di per sé invalidante (cfr. STF

I 649/06 del 13 marzo 2007, nella quale il Tribunale federale ha sottolineato

di avere già evidenziato, a più riprese, che la diagnosi di distimia – che corrisponde a una depressione cronica del tono dell'umore, che

non è sufficientemente grave da giustificare una diagnosi di sindrome

depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve - pur potendo dare

luogo a una diminuzione del rendimento, non è, in quanto tale, invalidante).

L’Alta

Corte ha ribadito tale principio in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009,

nella quale, a proposito della distimia, ha precisato quanto segue:

"

(...)

4.3

Secondo il sistema di classificazione ICD-10

convenzionalmente utilizzato, la distimia configura una depressione cronica

dell'umore che non è sufficientemente grave o nella quale i singoli episodi non

sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome

depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve (cifra F34.1). A tal

riguardo il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha già avuto modo di

affermare a diverse riprese che una distimia non esplica di principio - a

seconda delle circostanze - effetti invalidanti (sentenze 1938/05 del 24 agosto

2006, consid. 4.1 e 5; 1834/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.1; 1488/04 del 31

gennaio 2006, consid. 3.3). Tale conclusione, che si fonda su osservazioni

medico-empiriche e che pertanto costituisce una questione giuridica, non ha

però valore assoluto. Un disturbo distimico può nel singolo caso pregiudicare

notevolmente la capacità lavorativa se è associato ad altre diagnosi, come ad

esempio a un disturbo serio della personalità (sentenza 1653/04 del 19 aprile

2006, consid. 3). Se per contro lo stato psichico evidenzia "unicamente"

una distimia, ciò può anche comportare una riduzione dell'attitudine al lavoro,

ma non determina, in quanto tale, un danno alla salute ai sensi di legge (SVR

2008.

IV no. 8 pag. 23, consid. 3.3.1 [I 649/06]). (...)"

Ora,

dalle diverse valutazioni agli atti non emerge che RI 1 presenterebbe

un’affezione psichiatrica concomitante ai sensi della giurisprudenza testé

menzionata.

2.3.5

Si

tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute.

Per

quanto concerne il reddito da valido, secondo l’Istituto

assicuratore, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2009, qualora non fosse

insorto il danno alla salute, un importo annuo di fr. 49’400 (cfr. doc.

374).

Questo

valore, non contestato dall’insorgente, può senz’altro essere fatto proprio dal

TCA.

2.3.6

Per quanto

riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si

fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in

DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza

del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7

del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in

RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il

guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario

statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai

sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di

parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,

nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono

giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una

deduzione per circostanze personali e professionali.

2.3.7

Conformemente

alla giurisprudenza federale di cui si è detto al considerando 2.3.6., per la

determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

Pertanto,

il ricorrente, esercitando nel 2008 una professione che presuppone qualifiche

inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR

2002.

UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile

lordo pari a fr. 4'806.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web

dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 4'998.24 mensili

oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2009 (cfr. la

relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 61'238.43.

L’assicurato,

quale gerente di una stazione di servizio, avrebbe guadagnato, nel 2009, fr. 49’400/anno

per un’occupazione a tempo pieno.

Tale

reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente

(Tabella TA 1 2008, p.to 52, livello di qualifica 3: fr. 4’983 riportato su

41.7

ore/settimana = fr. 5'194.77 x 12 mesi = fr. 62'337.24 + adeguamento

2009.

all'indice dei salari nominali = fr. 63'646.32). Pertanto, in

applicazione della giurisprudenza citata al considerando 2.3.6. in fine,

il reddito statistico da invalido (fr. 61'238.43) va ridotto del 17.38%,

percentuale corrispondente al gap salariale (per la parte

percentuale che supera la soglia del 5%), e si attesta

pertanto a fr. 50'595.19.

A

proposito dell’entità del reddito di riferimento per determinare il gap

salariale, l’insorgente pretende che “… in Svizzera, detto salario sia almeno

di fr. 70'000,00 annui.” (doc. I, p. 9).

Questo

Tribunale non vede alcuna valida ragione per distanziarsi dall’importo di fr.

63'646.32 (calcolato tenendo conto in particolare di un livello di qualifica 3,

considerato che l’assicurato é titolare di un attestato federale di capacità

quale venditore), anche perché non é dato sapere da dove sia stata dedotta la

cifra di fr. 70’000.

Visto che

la capacità lavorativa di RI 1 in un’attività sostitutiva adeguata risulta

ridotta del 12% in ragione del danno ortopedico, il reddito statistico da

invalido di fr. 50'595.19 va decurtato in proporzione, motivo per cui esso

ammonta a fr. 44'523.76 (risultato intermedio).

2.3.8

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Secondo

l’amministrazione, sul reddito statistico da invalido andrebbe operata una

decurtazione del 15% (cfr. doc. 424, p. 9).

Da parte

sua, l’insorgente pretende invece una riduzione del 20% (cfr. doc. I, p. 9).

Posto che

il tasso di riduzione rileva dal potere di apprezzamento dell’amministrazione e

che può essere rivisto dal giudice solo con riserbo (cfr. DTF 132 V 393 consid.

3.

), secondo il TCA, la decurtazione del 15% applicata dall’CO 1 tiene adeguatamente

conto dei diversi fattori che possono influenzare il reddito da attività

lucrativa, ovvero gli impedimenti funzionali, la nazionalità (__________) e il

grado di occupazione (88%), ancora sfruttabile su un mercato del lavoro

equilibrato.

A titolo

di confronto, in una sentenza 9C_1047/2008 del 7 ottobre 2009 consid. 3.4, il

TF ha applicato una riduzione del 10% trattandosi di un’assicurata di 49 anni,

di nazionalità straniera, che presentava un rendimento del 60% in attività

leggere idonee con le seguenti limitazioni funzionali: posizione eretta di 30

minuti al massimo due o tre volte al giorno, evitare frequenti flessioni

anteriori del tronco, il trasporto di pesi superiori a 5-6 kg, la posizione inginocchiata, gli spostamenti di più di 500 metri nonché il salire/scendere le scale.

Il

reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta dunque a

fr. 37'845.19 (85% di fr. 44'523.76).

In

conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando

i fr. 37'845.19 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 49’400 - risulta essere del 23.39%,

arrotondato al 23% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121,

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato

aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per

difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole

applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si

estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state

emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione).

L’Istituto

assicuratore ha posto il ricorrente al beneficio di una rendita di invalidità

del 27% (cfr. doc. 424). Pertanto, vi sarebbero gli estremi per procedere a una

reformatio in pejus della decisione su opposizione impugnata. Il TCA può

infatti, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del

ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e

averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 61

lett. d LPGA; DTF 122 V 166).

Questa

Corte, tuttavia, considerata l’esigua differenza, rinuncia a effettuare una reformatio

in pejus, visto che si tratta unicamente di una facoltà (cfr. STFA U 16/05

del 21 settembre 2005; STFA U 192/02 del 23 giugno 2003; STFA U 334/02 del 22

aprile 2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; DTF 119 V 249).

Anche

nella misura in cui é stata riconosciuta una rendita di invalidità del 27%, la

decisione su opposizione del 3 marzo 2011 merita conferma.

2.4

Entità

del guadagno annuo assicurato

2.4.1

A

norma dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono

calcolate in base al guadagno assicurato.

Il

cpv. 2 recita, da parte sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere é

considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio;

per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente

l’infortunio.

Il

medesimo art. 15 al cpv. 3 permette, peraltro, al Consiglio federale di emanare

disposizioni particolari.

Per

guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate

all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un

lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali

somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una

relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito

derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il

lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si

trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in

cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni

legali espresse (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 83 e giurisprudenza

ivi menzionata).

Di

regola, é considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi

degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).

L'art.

22.

cpv. 4 OAINF prevede, nuovamente, che le rendite sono calcolate in base al

salario pagato all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso

dell'anno precedente l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non

ancora versati che gli sono dovuti. Se il rapporto non è durato un anno intero,

il salario ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo.

Nel caso di un’attività temporanea la conversione è limitata alla durata

prevista.

Derogando

al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 in fine LAINF e 22 OAINF, l'art. 24 OAINF definisce il salario determinante in alcuni casi speciali.

Per

quanto qui di interesse, il cpv. 1 recita così che se nel corso dell'anno

precedente l'infortunio, il salario dell'assicurato è stato ridotto a causa di

servizio militare, servizio di protezione civile, infortunio, malattia

maternità, disoccupazione o lavoro ridotto, il guadagno assicurato è quello che

l'assicurato avrebbe conseguito senza queste circostanze.

2.4.2

Nel caso di

specie, l’CO 1 ha quantificato in fr. 48'478 il guadagno realizzato da RI 1

durante il periodo 1° agosto 2005-31 luglio 2006 (fr. 18'500 per il periodo 1°

agosto-31 dicembre 2005 e fr. 26'250 per quello successivo, più l’8.33% di

tredicesima mensilità; cfr. doc. 374).

Dalle

tavole processuali emerge che per ricostruire il salario conseguito durante

l’anno precedente l’infortunio ai sensi degli artt. 15 cpv. 2 LAINF e 22 cpv. 4

OAINF, l’amministrazione ha fatto capo ai dati forniti direttamente dall’ex

datore di lavoro del ricorrente (in particolare, per stabilire quale sarebbe

stato il suo salario qualora non fosse stato licenziato con effetto a far tempo

dal 1° ottobre 2005, in ossequio all’art. 24 cpv. 1 OAINF - cfr. doc. 369 e

allegati).

Il TCA

ritiene che il guadagno assicurato sia stato correttamente calcolato dall’CO 1,

motivo per cui esso può essere senz’altro confermato. Del resto, l’insorgente

ha sì genericamente contestato l’importo ritenuto dall’assicuratore infortuni,

senza però sollevare alcuna concreta censura (cfr. doc. I, p. 10).

2.5

Entità

dell’indennità per menomazione all’integrità

2.5.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.5.2

L'art. 36 cpv.

1.

OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art.

24.

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.5.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute

nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.5.4

L’INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.5.5

Dalle tavole

processuali si evince che il chirurgo ortopedico dott. __________, dopo la

degenza presso la Clinica di __________ del febbraio 2010, ha proceduto a rivalutare l’IMI stabilita a margine della visita medica di chiusura del mese di

marzo 2009.

Questo il

tenore del suo apprezzamento 31 maggio 2010:

"

(…).

REFERTO

Come esiti importanti e durevoli abbiamo uno

stato da amputazione sotto-genicolare a destra e stato da frattura open book

del bacino operata con chiusura della sinfisi e placca sulla sinfisi come pure

bloccaggio tramite vite dell’articolazione sacro-iliaca.

L’assicurato lamenta dolori stando seduto a lungo

o camminando a lungo e in parte anche a riposo, la scala del dolore é quindi

++.

VALUTAZIONE

IMI 42.5%.

GIUSTIFICAZIONE

Secondo la tabella 4.4 figura 13 un’amputazione

sotto-genicolare dà diritto a un’IMI del 35%.

Secondo la tabella 7.2 i dolori a livello della

sacro-iliaca dopo frattura open-book vengono paragonati a quelli che si possono

avere in caso di una sindrome dell’articolazione sacro-iliaca con la scala dei

dolori ++, l’IMI in questo caso é del 7.5% (valore mediano tra il 5% e il 10%).

L’IMI totale risulta quindi essere del 42.5%.”

(doc. 404)

In sede

di ricorso, RI 1 pretende di aver diritto a un’indennità complessiva del 70%:

50% per il danno ortopedico e 20% per il danno psichico, non considerato dall’CO

1.

(cfr. doc. I, p. 13).

Chiamato

a pronunciarsi su una questione squisitamente medica - vista anche l’assenza di

pareri specialistici divergenti -, questo Tribunale ritiene di poter

validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione del medico __________,

il quale ha quantificato l’indennità relativa alla menomazione fisica nel

42.

%.

Sul piano

psichico, le perizie gli atti escludono la presenza di una menomazione

all’integrità psichica importante. In effetti, da esse emerge che

l’insorgente non soffre di alcuna affezione psichica (cfr. referto della

dott.ssa __________) oppure, nell’ipotesi a lui “più favorevole”, di patologie

psichiche minori, addirittura prive di carattere invalidante (cfr. i rapporti

del Laboratorio di psicopatologia del lavoro e del dott. __________). Da questo

punto di vista, non esiste pertanto un diritto all’IMI.

2.6

Deve essere

ancora verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

In

concreto, risulta dagli atti di causa che RI 1 beneficia delle prestazioni

assistenziali (cfr. la documentazione acclusa al doc. IX - inc. 32.2011.104).

In tali

circostanze, l'indigenza deve essere ammessa.

Visto che

anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono

adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va

accolta riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione

economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f

LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al

gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;

STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15

luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella

causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF

124.

V 301, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L’istanza

di assistenza giudiziaria è accolta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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