35.2011.18
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10 maggio 2012Italiano58 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2011.18
Data decisione, Autorità:
10.05.2012, TCA
Titolo:
Incidente stradale con politrauma ortopedico. Negata riconsiderazione/revisione processuale decisione amministrativa di riduzione prestazioni. Valutazione grado dell'invalidità, dell'importo del guadagno assicurato e dell'entità della menomazione all'integrità. Ammessa AG
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GRADO DI INVALIDITÀ
GUADAGNO ASSICURATO
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INVALIDO O DI INVALIDITÀ
RENDITA D'INVALIDITÀ
REVISIONE PROCESSUALE
RICONSIDERAZIONE
RIDUZIONE DELLA PRESTAZIONE
art. 15 cpv. 1 LAINF
art. 15 cpv. 2 LAINF
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 19 cpv. 1 LAINF
art. 24 cpv. 1 LAINF
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 53 cpv. 1 LPGA
art. 53 cpv. 2 LPGA
art. 61 let. f LPGA
art. 22 cpv. 4 OAINF
art. 24 cpv. 1 OAINF
art. 36 cpv. 1 OAINF
art. 36 cpv. 2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2011.18
MM
Lugano
10 maggio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 marzo 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 marzo
2011 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 1°
agosto 2006, RI 1 - beneficiario d’indennità di disoccupazione e assicurato
contro gli infortuni presso l’CO 1 -, é rimasto vittima di un incidente della
circolazione stradale in sella alla propria motocicletta. A causa di questo
sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto di uscita 13 ottobre 2006 del
Servizio di chirurgia dell’Ospedale regionale di __________, un politrauma con
frattura scomposta del bacino con esteso ematoma retro peritoneale, pelvico e
scrotale, frattura diafisaria distale del femore destro, amputazione traumatica
della gamba distale a destra e frattura della clavicola destra (doc. 42).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Con
decisione formale del 10 settembre 2008, l’amministrazione ha comunicato
all’assicurato che le prestazioni in contanti sarebbero state ridotte del 30%,
posto che l’incidente stradale era successo mentre circolava sotto l’influsso
di sostanze stupefacenti (cfr. doc. 293).
La
decisione appena citata é cresciuta in giudicato incontestata.
1.3. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 14
agosto 2009, RI 1 é stato posto al beneficio di una rendita di invalidità del
15% a contare dal 1° giugno 2009, nonché di un’indennità per menomazione
all’integrità del 35% (cfr. doc. 379).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc.
380 e 383), l’CO 1 ha parzialmente riformato la sua prima decisione nel senso
che la rendita di invalidità é stata aumentata al 27%, l’IMI al 42.5% (doc.
424).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 29 marzo 2011, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1,
ha chiesto, in via principale, che l’CO 1 venga condannato a versargli
ulteriori prestazioni di corta durata vista la mancata stabilizzazione delle
sue condizioni di salute e, in via subordinata, il riconoscimento di una
rendita di invalidità del 75% e di un’IMI del 70%, senza nessuna riduzione ex
art. 37 cpv. 3 LAINF.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente fa valere, trattandosi
innanzitutto della decurtazione delle prestazioni in contanti, che la
decisione formale del 10 settembre 2008 riguardava in realtà la sola indennità
giornaliera ma non la rendita di invalidità e l’IMI, visto che “… le
prestazioni in contanti possono essere ridotte, in ogni caso, solo dal momento
in cui sono esigibili o comunque dal momento in cui nascono. Prima in effetti
“il fatto non sussiste”. (…). Orbene, in casu l’ammontare della rendita e della
IMI sono state decise unicamente con la decisione formale del 14 agosto 2009,
che é stata oggetto di opposizione (anche relativamente alla questione della
riduzione delle prestazioni in contanti, rendita e IMI in casu).”. Egli precisa
inoltre che, nell’ipotesi in cui la contestazione della riduzione operata sulla
rendita di invalidità e sull’IMI fosse giudicata tempestiva, la riduzione
andrebbe ritenuta ingiustificata “… poiché dalla sentenza della Pretura Penale
di __________ del 29 ottobre 2008 (e che é comunque successiva alla decisione
della CO 1 del settembre 2008), si evince che il signor RI 1 ha comunque
commesso una colpa lieve, tant’é che é andato esente da pena (certo per avere
subito gravi lesioni, ma anche tenuto conto di un grado di colpa limitato, come
ha valutato il Giudice penale, art. 54 CP).”. Sempre in questo contesto, RI 1
afferma pure che il consumo di sostanze stupefacenti non si troverebbe in
relazione di causalità con l’infortunio occorsogli e, d’altro canto, che la
riduzione decisa dall’CO 1 (30%) sarebbe sproporzionata (doc. I, p. 10-12).
In merito
alla pretesa mancata stabilizzazione del suo stato di salute,
l’insorgente evidenzia che “… per mantenere e non peggiorare la situazione
clinica, l’assicurato deve sempre effettuare delle cure mediche, sia dal punto
di vista somatico ma anche dal punto di vista psichico. L’IG e le prestazioni
LAINF del caso devono quindi essere mantenute.” (doc. I, p. 6).
Relativamente
all’entità del grado dell’invalidità, in primo luogo, l’assicurato
rimprovera all’Istituto assicuratore di avere determinato l’esigibilità
lavorativa senza considerare gli impedimenti legati al danno alla salute
psichico, impedimenti che, sulla scorta della perizia di parte dello psichiatra
dott. __________, giustificherebbero in realtà una riduzione della capacità
lavorativa del 30% in qualsiasi professione (doc. I, p. 6-7).
In secondo
luogo, per quanto attiene al danno alla salute somatico, a detta dell’assicurato,
quest’ultimo gli consentirebbe di svolgere un’attività sostitutiva adeguata
soltanto nella misura massima del 50%, così come stabilito dal chirurgo
ortopedico dott. __________ (doc. I, p. 8: “… l’assicurato non solo non riesce
a stare in piedi per oltre un’ora (e poi deve di fatto sdraiarsi, e comunque
non può eseguire nessuna attività, essendo ormai stanco morto), ma accusa
rapidamente crampi anche in posizione seduta, manifesta dolori alla schiena in
posizione eretta (ben prima del trascorrere dell’ora dopo la quale deve
comunque togliere la protesi) ed oltretutto la protesi crea dei punti di
appoggio sul tendine patellare. Fra l’altro il dottor __________ aveva a suo tempo
concluso indicando un tasso di inabilità al lavoro del 100% e precisando pure
che l’assicurato può mantenere la posizione seduta od eretta solo in modo
esiguo (fra l’1% ed il 5%). Del resto, l’assicurato può camminare per poche
decine di metri, dopo di che é spossato, anche a causa dei forti dolori, che di
fatto gli impediscono poi di fare qualsiasi cosa. Inoltre, egli ha forti dolori
alla schiena e, dalla posizione seduta (che può mantenere per breve tempo senza
fare nulla, figuriamoci se deve lavorare), ha forti dolori al bacino. Non solo
ma la gamba “buona”, per forza di cose, presenta spesso dei crampi.”).
A
proposito degli aspetti economici della determinazione del grado dell’invalidità,
RI 1 censura l’entità del reddito di riferimento per stabilire l’eventuale
esistenza di un gap salariale (salario statistico usuale nel
settore) (doc. I, p. 9: “… quanto al salario quale gestore di
una stazione di benzina, si ritiene che detto salario sia superiore all’importo
di fr. 63'574,79 stabilito dalla __________. Si ritiene che, in Svizzera, detto
salario sia almeno di fr. 70'000,00 annui.”) e chiede che sul reddito
statistico da invalido venga operata una deduzione del 20% (anziché del 15%)
per tenere conto “… della grave menomazione dell’assicurato (ha perso più di
mezza gamba, oltre il resto); … del fatto che é inabile al 100% nella
precedente professione, ed é abile (ma solo parzialmente - ipoteticamente
parlando) in attività leggere; … del fatto che é straniero e della sua
formazione professionale limitata; … dell’attuale situazione del mercato del
lavoro.” (doc. I, p. 9).
L’insorgente
contesta pure l’entità del guadagno annuo assicurato ritenuto
dall’Istituto assicuratore per calcolare la rendita di invalidità (fr. 48'478),
definendolo non corretto (doc. I, p. 10).
Infine, in
merito all’entità della menomazione all’integrità, RI 1 ha sollevato le
seguenti obiezioni:
"
(…).
Pure la IMI (42,5%) é manifestamente troppo
esigua, ed é contestata la valutazione del dr. __________ e della Clinica di __________.
In primo luogo, già solo dal punto di vista fisico, si ritiene che l’assicurato
abbia un diritto almeno nella misura del 50%.
In secondo luogo poiché non é stata considerata
la problematica psichica, che é di una certa gravità, che é in nesso di causalità
naturale ed adeguata con l’infortunio e che é tale da giustificare una IMI, di
per se stessa, del 20% almeno.
Una IMI complessiva del 70% é quindi da
calcolare.”
(doc. I,
p. 13)
1.5. L’assicuratore
infortuni, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(doc. III).
1.6. In corso di
causa, il ricorrente ha domandato, e ottenuto, più volte che il termine per la
presentazione di nuovi mezzi di prova venisse prorogato (doc. V, VI, VII, VIII,
IX e X).
A
tutt’oggi, al TCA non é pervenuta ulteriore documentazione.
1.7. In data 8
febbraio 2012, questo Tribunale ha interpellato il dott. __________ per avere
precisazioni riguardo alla sua valutazione della capacità lavorativa
dell’assicurato (doc. XI).
La sua
risposta é datata 20 febbraio 2012 (doc. XII).
Le parti
hanno avuto modo di formulare le loro osservazioni (cfr. doc. XIV e doc. XVII).
in
diritto
2.1. Riduzione
della prestazioni in contanti
2.1.1. Dalle carte
processuali emerge che, con decisione formale del 10 settembre 2008, l’INSAI ha
ridotto del 30% le prestazioni in contanti, posto che “dal rapporto di polizia
e dal successivo decreto d’accusa del Procuratore Pubblico del 18.8.08 risulta
che l’incidente é successo mentre circolava sotto l’influsso di sostanze
stupefacenti. Per tale infrazione é stato condannato ai sensi dell’articolo 91
cpv. 2 della legge sulla circolazione stradale. In simili condizioni il
comportamento e la prontezza di riflessi sono alterati e la guida di qualsiasi
veicolo é pertanto pericolosa. Ne é prova concreta l’incidente in parola.”
(doc. 293).
Il
provvedimento appena citato é cresciuto in giudicato incontestato. In
esecuzione di questa decisione a RI 1 sono state corrisposte indennità
giornaliere ridotte (fr. 64.35/giorno di calendario).
Con la
decisione formale del 14 agosto 2009, all’insorgente é stato riconosciuto il
diritto alla rendita di invalidità e all’IMI. Egli é stato avvertito che queste
prestazioni sarebbero state ridotte del 30% in forza dell’art. 37 cpv. 3 LAINF
con la precisazione che “la riduzione ai sensi dell’articolo 37 LAINF é già
cresciuta in giudicato (decisione del 10.09.2008).” (cfr. doc. 379).
Con la
propria impugnativa, l’insorgente sostiene che la riduzione decisa il 10
settembre 2008 riguardava esclusivamente l’indennità giornaliera, visto che a
quel momento non era ancora nato né il diritto alla rendita di invalidità né
quello all’IMI, il cui ammontare é stato definito soltanto con la decisione
formale del 14 agosto 2009 (che é stata tempestivamente contestata, anche per
quanto riguarda la decurtazione delle prestazioni - cfr. doc. I, p. 10).
Il TCA
non condivide le obiezioni sollevate dall’insorgente.
Nel caso
di specie, con la decisione formale del 10 settembre 2008, l’INSAI ha accertato
che il 1° agosto 2006 RI 1 si trovava alla guida del proprio motoveicolo sotto
l’influsso di sostanze stupefacenti, ciò che ha originato il noto incidente
della circolazione stradale (cfr. doc. 293).
L’assicurato
ha accettato questo stato di fatto, non opponendosi alla decisione in
questione.
Alla base
della riduzione dell’indennità giornaliera, come pure della rendita di
invalidità e dell’IMI, vi é sempre questo medesimo stato di fatto. Ora, seguire
la tesi del ricorrente significherebbe permettergli di rimettere in discussione
quanto é stato accertato con decisione cresciuta in giudicato, in ragione semplicemente
del passaggio dal regime delle prestazioni di corta durata a quello della
prestazioni di lunga durata.
Del
resto, la decisione formale del 10 settembre 2008 fa esplicito riferimento
“alle prestazioni in contanti” e sottolinea che “la riduzione non colpisce le
prestazioni sanitarie (spese di cura)”. Ora, secondo l’art. 15 LPGA, “le
prestazioni pecunarie comprendono in particolare le indennità giornaliere, le
rendite, le prestazioni complementari annue, gli assegni per grandi invalidi e i
loro complementi; …”.
In esito
a quanto precede, occorre concludere che decurtando la rendita di invalidà e l’IMI,
l’amministrazione non ha fatto altro che eseguire quanto già stabilito con la
decisione formale del 10 settembre 2008, nel frattempo cresciuta in giudicato.
In questo senso, alla decisione formale del 14 agosto 2009 non può essere
riconosciuta una portata propria.
Ne
discende che per rimettere in questione lo stato di fatto alla base della
decisione formale del 10 settembre 2008, il ricorrente deve far capo ai rimedi straordinari
di diritto (riconsiderazione o revisione processuale).
2.1.2. Ai sensi
dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se
l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o
nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
D’altro
canto, l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su
opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano
manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (cpv.
2).
Fatti
I
principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati
dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati
all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1; STFA K
147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004
consid. 1.2., I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).
Conformemente
a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,
l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (STFA I 512/05
del 3 maggio 2006, consid. 3 e riferimenti, confermata nella STF I 832/05 del
25 aprile 2007). Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per
il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione
giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto
conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 125 V 383 consid. 3 con
riferimenti).
Mediante
la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione
iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante
dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza
non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF
117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente
errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche
sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non
sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (STF
9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).
Per
motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente le
condizioni poste a fondamento delle prestazioni di lunga durata, l'irregolarità
deve essere manifesta. In particolare, non si può parlare di un'inesattezza
manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di
condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento
riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare
ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono
ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni
per procedere a una riconsiderazione non sono date (STF
9C_457/2008 del 3 febbraio 2009, consid. 4.2.1 con riferimento alla STF
9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1).
Nella
presente fattispecie, in sede di decisione su opposizione 3 marzo 2011 (doc.
424, p. 4), l’Istituto assicuratore si é esplicitamente rifiutato di
entrare nel merito di una eventuale domanda di riconsiderazione ex art. 53 cpv.
2 LPGA.
Ora, per
costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata nè dagli
interessati, nè dai tribunali a effettuare una riconsiderazione (cfr. STFA I
61/04 del 20 settembre 2004, U 17/05 del 27 ottobre 2006, I 206/06 del 13 marzo
2007).
Il TCA
deve pertanto esimersi dall’esaminare questo aspetto.
Non resta,
dunque, che da valutare l'eventualità di una revisione processuale (cfr. art.
53 cpv. 1 LPGA).
2.1.3. L'amministrazione
è tenuta a procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi
elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica
differente (cfr. STFA C 227/03 del 23 marzo 2004, C 349/00 del 12 febbraio 2004, C 19/03 del 17 dicembre 2003, C 81/03 del 21 luglio 2003, C 354/01 del 7 marzo 2003; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi
citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15,
consid. 3b, p. 79 e 80).
Nuove, secondo costante
giurisprudenza federale, vanno considerate quelle circostanze che si sono
realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di
fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente
attenzione, erano sconosciute all’istante (cfr. STFA C 354/01 del 7 marzo 2003;
DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).
Inoltre, i fatti nuovi
devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la base fattuale
della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento
giuridico, a una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293
consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A. Grisel, Traité de droit administratif,
Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U. Kieser, ATSG
Kommentar, 2003, ad art. 53, n. 10).
Relativamente
alle nuove prove, va sottolineato che l'art. 53 cpv. 1 LPGA non fa menzione del
fatto che esse debbano essere rilevanti. Ciò si spiega ponendo mente alla
circostanza che, alla luce dei quesiti fattuali spesso complessi, il criterio
della rilevanza dei mezzi di prova spesso è difficile da chiarire (U. Kieser,
op. cit., ad art. 53, n. 11).
I nuovi mezzi di prova
devono comunque essere tali da provare fatti nuovi importanti che fondano la revisione
o fatti che erano conosciuti nel procedimento precedente, ma che non hanno
potuto essere provati a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono
destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve
dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.
Un mezzo di prova è
considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe condotto
ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto
conoscenza nella procedura amministrativa (STFA del 13 aprile 1993 nella causa
G.P.). In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve
solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141,
consid. 2). Non è pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia
valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove
circostanze, che facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si
fonda la precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che,
successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni
differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che
siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura
principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto
poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non
provati.
2.1.4. Nel caso di specie, secondo l’assicurato,
il “nuovo mezzo di prova” che dovrebbe fondare la revisione della decisione
formale del 10 settembre 2008, sarebbe costituito dalla
sentenza 29 ottobre 2008 del Presidente della Pretura penale (cfr. doc. 327).
Con la
decisione di cui é ora chiesta la revisione, l’Istituto assicuratore,
fondandosi essenzialmente sul decreto di accusa del Procuratore Pubblico __________
del 18 agosto 2008, il quale lo aveva ritenuto colpevole in particolare di
“guida in stato di inattitudine per aver condotto il motoveicolo __________
targato __________ __________ essendo sotto l’influsso di sostanze
stupefacenti, così come emerge dall’analisi tossicologica del 6.10.2006
risultata positiva per la cannabis e per la cocaina; fatti avvenuti a __________
il 1.08.2006; reato previsto dall’art. 91 cpv. 2 LCStr.;” (doc. 280), ha
decurtato del 30% le prestazioni in contanti in applicazione dell’art. 37 cpv.
3 LAINF (cfr. doc. 293).
Con la
sentenza del 29 ottobre 2008, il Presidente della Pretura penale ha dichiarato
il ricorrente “autore colpevole di guida in stato di inattitudine, infrazione
alle norme della circolazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per
i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2985/2008
del 18 agosto 2008, salvo il fatto di aver guidato in stato di inattitudine per
uso di cocaina.”. A proposito della guida in stato di inattitudine, facendo
capo agli esiti dell’analisi tossicologica, il giudice ha constatato che la
cocaina nel sangue non raggiungeva il limite indicato dall’USTRA, mentre che il
livello di THC era ben superiore a detto limite, “limite oltre il quale
l’incapacità alla guida é presunta per legge;” (doc. 327, p. 5 - il corsivo
é del redattore). Tenuto conto che l’assicurato aveva “subito importanti
lesioni personali, che hanno comportato gravi sofferenze con operazioni e
degenze ospedaliere e per concludere l’amputazione della gamba destra al di
sotto del ginocchio; egli non può più esercitare il suo lavoro e al momento non
riesce a trovarne un altro confacente al suo stato; in sostanza l’infortunio,
oltre a lasciare menomazione permanenti, ha modificato radicalmente la sua
vita;”, il giudice lo ha però mandato esente da pena in virtù dell’art. 54 CP
(cfr. doc. 327, p. 6).
Dal
giudizio appena citato risulta quindi che il Presidente della Pretura penale ha
confermato il decreto di accusa del PP per quanto riguarda la guida in
stato di inattitudine (causata dal consumo di cannabis) e, pertanto, l’avvenuta
violazione dell’art. 91 cpv. 2 LCStr. Ora, il fatto di avere commesso una colpa
grave secondo l'art. 90 cpv. 2 LCStr costituisce un delitto ai sensi dell'art.
9 cpv. 2 CP, ciò che giustifica una riduzione delle prestazioni assicurative in
forza dell'art. 37 cpv. 3 LAINF.
Già per
il solo fatto che il giudice della Pretura penale ha confermato l’infrazione
all’art. 90 cpv. 2 LCStr., la sua sentenza non può costituire un nuovo mezzo di
prova ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA. È peraltro ininfluente la circostanza
che RI 1 sia stato mandato esente da pena in forza di una disposizione
specifica del diritto penale.
Alla luce
di quanto precede, può rimanere irrisolta la questione di sapere se la revisione
processuale della decisione formale del 10 settembre 2008 sia stata domandata
tempestivamente (a questo proposito, si veda il doc. 424, p. 4).
Questo
Tribunale deve quindi concludere che non é più possibile rivenire sulla
decisione formale del 10 settembre 2008, nemmeno per la via
della revisione processuale.
2.2. Stato
di salute infortunistico stabilizzato a contare dal mese di giugno 2009?
2.2.1. Con la
propria impugnativa, l’insorgente rimprovera all’amministrazione di avere
chiuso prematuramente il caso, posto che “… per mantenere e non peggiorare la
situazione clinica, l’assicurato deve sempre effettuare delle cure mediche, …”
(cfr. doc. I, p. 6).
2.2.2. Giusta l'art.
10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio
(cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16
LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6
LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art.
19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto
alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un
miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta
Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui
all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto
aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui
quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109
consid. 4.3 e riferimenti).
In una
sentenza 8C_211/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4, il TF si è al riguardo
espresso nei termini seguenti:
"
Poiché l'assicurazione sociale contro gli infortuni si riferisce
a persone che svolgono attività lavorativa (si confronti l'art. 1 [dal 1° gennaio
2003 art. 1a, con testo invariato] e l'art. 4 LAINF), per interpretare il
concetto di "sensibile miglioramento" ("namhafte Besserung"
e "sensible amélioration" nella versione tedesca e francese dell'art.
19 cpv. 1 LAINF) si farà riferimento ad un incremento rispettivamente ad un
recupero dell'abilità lavorativa, nella misura in cui si è deteriorata in
seguito all'infortunio. L'aggettivo "sensibile" illustra inoltre che
il miglioramento dev'essere importante. Progressi trascurabili non bastano,
così come neppure la mera possibilità di un risultato positivo (DTF 134 V 109 consid. 4.3 pag. 115; v. pure sentenze del
Tribunale federale delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388, consid. 2, non pubblicato, e U 412/00 del 5 luglio 2001,
consid. 2a; cfr. inoltre Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
2a ed., Berna 1989, pag. 274). Lo stesso vale per provvedimenti
terapeutici che contribuiscono a lenire i sintomi di un danno alla salute
stazionario per un periodo limitato nel tempo (v. ancora sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388 consid. 1, non pubblicato, e 3).“
2.2.3. Il TCA constata
che, in occasione del consulto del 29 luglio 2009, il dott. __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica, ha esplicitamente dichiarato di non ritenere “…
esservi delle misure medico-ortopediche suscettibili di influenzare
significativamente i disturbi accusati dal signor RI 1 all’arto inferiore
destro.” (doc. 383).
Il
sanitario privatamente consultato dall’insorgente ha quindi riconosciuto che, dal
punto di vista ortopedico, le condizioni di salute dell’assicurato risultavano
stabilizzate, parere che era del resto già stato espresso dal medico __________
__________ dell’CO 1, il chirurgo ortopedico dott. __________, a margine della
visita medica di chiusura del 13 marzo 2009 (cfr. doc. 344, p. 3).
Per
quanto riguarda l’aspetto psichico, dalla specifica documentazione agli atti (cfr.
allegato al doc. 384, doc. 392 e doc. 409) non risulta che, posteriormente al
giugno 2009, sia stato proposto e seguito un particolare piano terapeutico, di
modo che, anche da questo profilo, si può considerare stabilizzato lo stato di
salute del ricorrente.
Tutto ben
considerato, la decisione dell’CO 1 di porre termine alle prestazioni di corta
durata (cura medica e indennità giornaliera) a decorrere dal giugno 2009, deve
essere confermata in questa sede. Del resto, é lo stesso ricorrente a sostenere
di aver ancora bisogno di ulteriori cure mediche a scopo conservativo
(cfr. doc. I, p. 6). Anche se così fosse, ciò non impedirebbe di considerare
adempiute le condizioni poste dal cpv. 1 dell’art. 19 LAINF.
L’amministrazione
era pertanto legittimata a procedere alla definizione del diritto alle
prestazioni di lunga durata (rendita di invalidità e IMI).
2.3. Entità
della rendita di invalidità
2.3.1. Giusta l'art.
18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a
seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in
RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente
all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente
art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che
non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della
LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del
22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non
ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto
dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita
di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile
soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del
lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente
stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un
assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione
futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe
mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa
G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.3.3
Nella
concreta evenienza, con la decisione formale del 14 agosto 2009, l’assicuratore
LAINF ha riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità del 15%,
fondandosi essenzialmente sull’esigibilità lavorativa valutata in occasione
della visita medica di chiusura del 13 marzo 2009 e in applicazione del metodo
ordinario del raffronto dei redditi (cfr. doc. 379).
Nel
quadro della procedura di opposizione, nel corso del mese di febbraio 2010, RI
1.
é stato sottoposto a una valutazione della capacità funzionale (EFL) presso
la Clinica di riabilitazione di __________.
Per
quanto qui di interesse, i sanitari hanno dichiarato l’insorgente in grado di
svolgere un’attività lavorativa leggera sull’arco dell’intera giornata, con
l’introduzione di pause supplementari di una durata complessiva di circa
un’ora/giorno, indicando i seguenti impedimenti funzionali: la posizione
seduta, quella eretta e la deambulazione dovrebbero alternarsi con prevalenza
della stazione seduta, non assumere posizioni forzate come accovacciarsi oppure
inginocchiarsi, non deambulare ripetutamente su terreni sconnessi, non salire
su scale a pioli e non salire ripetutamente le scale (cfr. doc. 397, p. 4/).
Preso
atto degli esiti della valutazione EFL, il medico __________ dell’__________ ha
così ridefinito l’esigibilità lavorativa che egli aveva descritto a margine
della visita medica di chiusura del marzo 2009:
"
(…).
L’assicurato può spesso sollevare e portare pesi
fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta pesi dai 5 ai 10 kg fino all’altezza dei fianchi e mai più pesi superiori ai 10 kg.
L’assicurato può spesso sollevare pesi fino a 5 kg oltre l’altezza del petto e talvolta pesi superiori ai 5 kg.
L’assicurato può spesso maneggiare attrezzi
leggeri, talvolta attrezzi di media entità e mai più attrezzi pesanti o molto
pesanti, la rotazione manuale non é impedita.
L’assicurato può spesso lavorare al di sopra
della testa, può spesso effettuare la rotazione del tronco, egli può talvolta
assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, di rado assumere la
posizione in piedi e inclinata in avanti, egli non può più assumere la
posizione inginocchiata e non può più effettuare la flessione delle ginocchia.
L’assicurato può talvolta assumere la posizione
seduta e di lunga durata, e di rado la posizione in piedi e di lunga durata.
L’assicurato può spesso camminare fino a 50 m, di rado oltre i 50 m e non più per lunghi tragitti.
L’assicurato può di rado salire le scale e non
può più salire scale a pioli.”
(doc.
405)
A fronte
delle censure contenute nell’atto di opposizione, l’CO 1 ha sottoposto il
ricorrente anche a una valutazione psichiatrica a cura del dott. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.
Dal
relativo suo rapporto, datato 20 gennaio 2010, risulta che l’assicurato
soffriva di una sintomatologia ansiosa-depressiva di entità lieve-media, nel
contesto di una sintomatologia algica conseguente ad amputazione della gamba
infra-genicolare a destra. Per quanto riguarda la capacità lavorativa, il dott.
__________ ha sostenuto che “… la lieve-media sintomatologia
ansiosa-depressiva, reattiva principalmente alla sua precaria situazione
socio-esistenziale, comporta, di per sé solo una minima conseguenza sulla
capacità e sul funzionamento lavorativo in un’attività giudicata confacente in
base alle sue condizioni ortopediche. La ripresa di un’attività lavorativa
sarebbe indubbiamente indicata anche dal profilo terapeutico e non
costituirebbe un rischio aggiuntivo per le sue condizioni di salute.” (doc.
392, p. 4s.).
Sempre
per quanto concerne l’aspetto psichiatrico, in materia di assicurazione per
l’invalidità - dando seguito a quanto ordinatogli dal TCA con sentenza di
rinvio 32.2009.124 del 15 febbraio 2010 (allegato al doc. 402) -, l’UAI ha
disposto l’esecuzione di una perizia a cura della dott.ssa __________,
Capoclinica presso il Servizio di psichiatria dell’Ospedale __________.
Dal suo
referto 6 settembre 2010 risulta la diagnosi di pregressa reazione acuta
da stress in disturbo di personalità immatura (ICD 10: F43.0, F60.8). Per la
psichiatra interpellata dall’Ufficio AI, “l’osservazione clinica attuale é in
sintonia con quanto riportato negli elaborati del Dr. __________, Dr. __________,
Dr.ssa __________ e valutazione EFL: il comune denominatore di tali
osservazioni, compiute da persone diverse in tempi diversi, é l’enfatizzazione
della sintomatologia che l’A. pone in essere. L’A. mostra un assetto di
personalità immaturo, che ha avuto influsso nelle relazioni inter- ed
intrapersonali, ma che non gli ha impedito di svolgere attività lavorative. In
una personalità così costruita ogni difficoltà incontrata rappresenta un
ostacolo da aggirare e non un problema da risolvere. L’A., infatti, ha
“cambiato strada” ogni volta che si presentavano problemi. (…). Il fatto che
lamenti l’impossibilità a concentrarsi e studiare non lo induce a riflettere
sulla necessità di cambiare strategia, ma fa sì che egli imputi a ragioni
“altre” quello che si preannuncia come un fallimento. In questo quadro la
menomazione fisica costituisce per l’A un “comodo contenitore”, a
giustificazione del fallimento dei suoi programmi ed in questa chiave é
leggibile la difficoltà, che risulta amplificata, correlata alla limitazione
fisica. L’atteggiamento dell’A é quello di richiedere il maggior vantaggio
secondario possibile dalla menomazione.”
Sulla
capacità lavorativa, essa si é espressa nei seguenti termini:
"
(…).
L’elemento di cronicità rilevabile
all’osservazione peritale attuale é l’assetto immaturo del carattere, che, come
sopra citato, é precedente il disturbo psichiatrico (reazione acuta da stress),
attualmente risolto.
Tale caratteristica non ha impedito all’A di svolgere
attività lavorativa, in passato.
Nell’attualità non é presente una patologia
psichiatrica cronicizzata che giustifichi una diminuzione della CL, mentre
permangono le limitazioni motorie accuratamente descritte nel rapporto EFL.”
(doc.
409, p. 8)
In data 3
marzo 2011 l’CO 1 ha emanato la propria decisione su opposizione, mediante la
quale ha parzialmente accolto l’opposizione interposta contro la decisione
formale del 14 agosto 2009, nel senso che all’assicurato é stata riconosciuta
una rendita di invalidità del 27% (anziché del 15%), tenuto conto tanto del
danno alla salute ortopedico quanto (almeno in parte) di quello psichico.
Dalla
decisione in questione si evince che l’Istituto assicuratore ha decurtato il
reddito statistico da invalido del 17.30% a titolo di gap salariale, del
16% “… per tenere conto, da un lato, delle pause aggiuntive necessarie in
relazione con la protesi (5 ore la settimana su 41.7 ore = 12%) e, d’altro
lato, della leggera diminuzione di rendimento ammessa dal dott. __________
(leggera = al massimo 10% e imputabile essenzialmente ai fattori
socio-economici che non concernono la CO 1 per cui, al massimo, la stessa causa
in relazione con l’infortunio una diminuzione di rendimento del 4%).” e ancora
del 15% in virtù della DTF 126 V 75 (cfr. doc. 424, p. 8s.).
In corso
di causa, questa Corte ha invitato il dott. __________, autore della perizia
psichiatrica del 20 gennaio 2010, a “… quantificare (%) l’eventuale incapacità
lavorativa in relazione di causalità con l’infortunio dell’agosto 2006,
motivando la sua risposta.” (doc. XI).
Questa la
risposta pervenuta il 24 febbraio 2012:
"
(…).
In riferimento al suo scritto del 08.02.2012 in
cui mi chiede di quantificare (%) l’eventuale incapacità lavorativa in
relazione di causalità con l’infortunio dell’agosto 2006, le posso precisare
che la sintomatologia ansiosa-depressiva, reattiva alla precaria situazione
socio-esistenziale e alla sintomatologia algica, comporta una riduzione del
rendimento in un’attività confacente in base alle sue condizioni ortopediche,
al massimo in misura del 10%.
La limitazione del rendimento lavorativo é
essenzialmente dovuta alla sintomatologia algica ma non ad altre patologie
psichiatriche maggiori.
Ricordo che durante la permanenza presso la Clinica
riabilitativa di __________ non erano stati evidenziati dei disturbi psichici
di rilevanza clinica con ripercussione sulla capacità lavorativa.
Anche il medico curante, dott.ssa __________,
aveva attestato una piena capacità lavorativa dal punto di vista psichico.”
(doc. XII
- inc. 35.2011.18)
2.3.4
Chiamato a
pronunciarsi, il TCA considera che, dal punto di vista medico, il caso di
specie sia compiutamente delucidato grazie alla documentazione che figura agli
atti e che non si debba perciò procedere a ulteriori atti istruttori.
L’incidenza
delle patologie somatiche (ortopediche) sulla capacità lavorativa
dell’assicurato é stata analizzata nell’ambito di una valutazione della
capacità funzionale (EFL), effettuata su base stazionaria presso la Clinica di
riabilitazione di __________ (doc. 397).
Da questa
approfondita indagine é emerso che RI 1 sarebbe in grado di svolgere un lavoro
idoneo sull’arco dell’intera giornata, a condizione d’introdurre delle pause
aggiuntive di circa un’ora/giorno. Adeguata sarebbe un’attività leggera dal
profilo del sollevamento/trasporto di pesi e del maneggio di attrezzi, da
esercitare in posizione alternata seduta, eretta e deambulando (con prevalenza
della posizione seduta), in cui l’assicurato non debba assumere posizioni
forzate (accovacciata oppure inginocchiata), né camminare ripetutamente su
terreni sconnessi, né salire le scale a pioli, rispettivamente le scale in
maniera ripetuta.
Questa
Corte non ha motivo di dubitare della correttezza dell’apprezzamento espresso
dai sanitari di __________. Del resto, non può essere ignorato che il dott. __________,
dopo aver sollevato dei dubbi circa la fondatezza del rapporto 13 marzo 2009
del medico di circondario dell’CO 1, aveva auspicato proprio l’esecuzione di
una valutazione EFL per chiarire l’esigibilità lavorativa (cfr. doc. 178, p. 5:
“Ritengo opportuno prevedere un esame EFL in sede stazionaria, idealmente
presso la Clinica di __________, …”), auspicio che il TCA aveva fatto proprio
nella pronunzia di rinvio emanata in materia di assicurazione per l’invalidità
(cfr. allegato al doc. 402, p. 28: “Il TCA concorda con queste considerazioni
del dr. ____________________ e invita quindi l’UAI a predisporre un
accertamento specialistico della capacità lavorativa dell’assicurato e dei suoi
limiti funzionali, anche tramite una valutazione EFL, da svolgere presso un
centro specializzato.”).
Tenuto
conto delle indicazioni contenute nel referto di __________, l’assicuratore
LAINF ha considerato che, dal profilo ortopedico, l’insorgente potrebbe
esercitare un’attività lavorativa adeguata in misura del 88%. Esso ha in
effetti ritenuto che alla necessità di introdurre delle pause supplementari di
circa un’ora al giorno, corrisponde una riduzione della capacità lavorativa del
12% - cfr. doc. 424, p. 9: “5 ore la settimana su 41.7 ore = 12%”).
Il TCA
condivide questo modo di procedere (per un caso analogo, si veda ad esempio la
STFA U 76/05 del 26 agosto 2005 consid. 3.3).
Per
quanto concerne l’aspetto psichiatrico, agli atti figurano, da un lato,
la perizia 20 gennaio 2010 del dott. __________ per il quale il ricorrente
soffre di una sintomatologia ansiosa depressiva di lieve-media entità, reattiva
principalmente alla sua precaria situazione socio-esistenziale, responsabile di
una minima riduzione della capacità lavorativa (al massimo del 10% - cfr. doc.
392, p. 4 e doc. XII) e, dall’altro, la perizia 6 settembre 2010 della dott.ssa
__________, la quale ha negato la presenza di una qualsiasi patologia
psichiatrica invalidante (doc. 409, p. 8).
Tutto ben
considerato, questa Corte ritiene di poter seguire il parere della specialista
consultata dall’UAI, in quanto le sue conclusioni - assenza di una patologia
psichiatrica invalidante - trovano conferma nella rimanente documentazione, e
meglio nella certificazione 19 ottobre 2006 del Servizio di psichiatria __________
(doc. 41: “Non rilevando più alcun disturbo d’ordine psichiatrico ho disposto
la sospensione della terapia psicofarmacologica (Nozinan), senza che si
assistesse ad una recrudescenza del disturbo.”), nel rapporto di uscita del 5
maggio 2008 della __________ (doc. 242, p. 3: “In der psychosomatischen
Abklärung fand sich keine Störung mit Krankheitswert.”), nella perizia di parte
del 29 luglio 2009 del dott. __________, il quale fa riferimento a un referto del
9.
luglio 2009 della dott.ssa __________, spec. FMH in medicina generale, medicina psicosomatica e
psicosociale (doc. 383, p. 2: “Il 9.7.2009 referto dr.ssa __________: abilità
lavorativa piena dal punto di vista psichico.”) e - così come verrà precisato
qui di seguito -, nella relazione medico-psicologica 12 ottobre 2009 del
Laboratorio di psicopatologia del lavoro (cfr. allegato al doc. 384).
Con la
propria impugnativa, RI 1 contesta le conclusioni a cui sono pervenuti gli
psichiatri consultati, rispettivamente, da CO 1 e UAI, postulando che il TCA
fondi il proprio giudizio sulla perizia di parte 12 ottobre 2009 del Laboratorio
di psicopatologia del lavoro, in base alla quale, trascorsi due anni dal sinistro,
egli soffrirebbe di una distimia (ICD-10: F34.1), causa di un’incapacità del
30% in qualsiasi attività (cfr. allegato al doc. 384).
In
proposito, questa Corte non ritiene che il rapporto allestito dallo psichiatra
dott. __________ e dalla psicologa __________ possa validamente fondare il
riconoscimento di un’incapacità lavorativa del 30%. In effetti, così come era
già stato segnalato nel giudizio di rinvio (cfr. allegato al doc. 402, p. 33),
se di distimia si tratta, allora, secondo una costante giurisprudenza federale,
questa diagnosi non è di per sé invalidante (cfr. STF
I 649/06 del 13 marzo 2007, nella quale il Tribunale federale ha sottolineato
di avere già evidenziato, a più riprese, che la diagnosi di distimia – che corrisponde a una depressione cronica del tono dell'umore, che
non è sufficientemente grave da giustificare una diagnosi di sindrome
depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve - pur potendo dare
luogo a una diminuzione del rendimento, non è, in quanto tale, invalidante).
L’Alta
Corte ha ribadito tale principio in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009,
nella quale, a proposito della distimia, ha precisato quanto segue:
"
(...)
4.3
Secondo il sistema di classificazione ICD-10
convenzionalmente utilizzato, la distimia configura una depressione cronica
dell'umore che non è sufficientemente grave o nella quale i singoli episodi non
sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome
depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve (cifra F34.1). A tal
riguardo il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha già avuto modo di
affermare a diverse riprese che una distimia non esplica di principio - a
seconda delle circostanze - effetti invalidanti (sentenze 1938/05 del 24 agosto
2006, consid. 4.1 e 5; 1834/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.1; 1488/04 del 31
gennaio 2006, consid. 3.3). Tale conclusione, che si fonda su osservazioni
medico-empiriche e che pertanto costituisce una questione giuridica, non ha
però valore assoluto. Un disturbo distimico può nel singolo caso pregiudicare
notevolmente la capacità lavorativa se è associato ad altre diagnosi, come ad
esempio a un disturbo serio della personalità (sentenza 1653/04 del 19 aprile
2006, consid. 3). Se per contro lo stato psichico evidenzia "unicamente"
una distimia, ciò può anche comportare una riduzione dell'attitudine al lavoro,
ma non determina, in quanto tale, un danno alla salute ai sensi di legge (SVR
2008.
IV no. 8 pag. 23, consid. 3.3.1 [I 649/06]). (...)"
Ora,
dalle diverse valutazioni agli atti non emerge che RI 1 presenterebbe
un’affezione psichiatrica concomitante ai sensi della giurisprudenza testé
menzionata.
2.3.5
Si
tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute.
Per
quanto concerne il reddito da valido, secondo l’Istituto
assicuratore, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2009, qualora non fosse
insorto il danno alla salute, un importo annuo di fr. 49’400 (cfr. doc.
374).
Questo
valore, non contestato dall’insorgente, può senz’altro essere fatto proprio dal
TCA.
2.3.6
Per quanto
riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si
fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in
DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi
sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In quella
sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque
DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale
dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza
del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7
del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in
RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella
sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha
ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La
questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui
la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il
guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario
statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai
sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le
ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo
parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la
soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di
parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,
nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono
giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una
deduzione per circostanze personali e professionali.
2.3.7
Conformemente
alla giurisprudenza federale di cui si è detto al considerando 2.3.6., per la
determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati
statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Pertanto,
il ricorrente, esercitando nel 2008 una professione che presuppone qualifiche
inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR
2002.
UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile
lordo pari a fr. 4'806.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web
dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 4'998.24 mensili
oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2009 (cfr. la
relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 61'238.43.
L’assicurato,
quale gerente di una stazione di servizio, avrebbe guadagnato, nel 2009, fr. 49’400/anno
per un’occupazione a tempo pieno.
Tale
reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente
(Tabella TA 1 2008, p.to 52, livello di qualifica 3: fr. 4’983 riportato su
41.7
ore/settimana = fr. 5'194.77 x 12 mesi = fr. 62'337.24 + adeguamento
2009.
all'indice dei salari nominali = fr. 63'646.32). Pertanto, in
applicazione della giurisprudenza citata al considerando 2.3.6. in fine,
il reddito statistico da invalido (fr. 61'238.43) va ridotto del 17.38%,
percentuale corrispondente al gap salariale (per la parte
percentuale che supera la soglia del 5%), e si attesta
pertanto a fr. 50'595.19.
A
proposito dell’entità del reddito di riferimento per determinare il gap
salariale, l’insorgente pretende che “… in Svizzera, detto salario sia almeno
di fr. 70'000,00 annui.” (doc. I, p. 9).
Questo
Tribunale non vede alcuna valida ragione per distanziarsi dall’importo di fr.
63'646.32 (calcolato tenendo conto in particolare di un livello di qualifica 3,
considerato che l’assicurato é titolare di un attestato federale di capacità
quale venditore), anche perché non é dato sapere da dove sia stata dedotta la
cifra di fr. 70’000.
Visto che
la capacità lavorativa di RI 1 in un’attività sostitutiva adeguata risulta
ridotta del 12% in ragione del danno ortopedico, il reddito statistico da
invalido di fr. 50'595.19 va decurtato in proporzione, motivo per cui esso
ammonta a fr. 44'523.76 (risultato intermedio).
2.3.8
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Secondo
l’amministrazione, sul reddito statistico da invalido andrebbe operata una
decurtazione del 15% (cfr. doc. 424, p. 9).
Da parte
sua, l’insorgente pretende invece una riduzione del 20% (cfr. doc. I, p. 9).
Posto che
il tasso di riduzione rileva dal potere di apprezzamento dell’amministrazione e
che può essere rivisto dal giudice solo con riserbo (cfr. DTF 132 V 393 consid.
3.
), secondo il TCA, la decurtazione del 15% applicata dall’CO 1 tiene adeguatamente
conto dei diversi fattori che possono influenzare il reddito da attività
lucrativa, ovvero gli impedimenti funzionali, la nazionalità (__________) e il
grado di occupazione (88%), ancora sfruttabile su un mercato del lavoro
equilibrato.
A titolo
di confronto, in una sentenza 9C_1047/2008 del 7 ottobre 2009 consid. 3.4, il
TF ha applicato una riduzione del 10% trattandosi di un’assicurata di 49 anni,
di nazionalità straniera, che presentava un rendimento del 60% in attività
leggere idonee con le seguenti limitazioni funzionali: posizione eretta di 30
minuti al massimo due o tre volte al giorno, evitare frequenti flessioni
anteriori del tronco, il trasporto di pesi superiori a 5-6 kg, la posizione inginocchiata, gli spostamenti di più di 500 metri nonché il salire/scendere le scale.
Il
reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta dunque a
fr. 37'845.19 (85% di fr. 44'523.76).
In
conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando
i fr. 37'845.19 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 49’400 - risulta essere del 23.39%,
arrotondato al 23% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121,
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato
aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per
difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole
applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si
estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state
emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione).
L’Istituto
assicuratore ha posto il ricorrente al beneficio di una rendita di invalidità
del 27% (cfr. doc. 424). Pertanto, vi sarebbero gli estremi per procedere a una
reformatio in pejus della decisione su opposizione impugnata. Il TCA può
infatti, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del
ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e
averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 61
lett. d LPGA; DTF 122 V 166).
Questa
Corte, tuttavia, considerata l’esigua differenza, rinuncia a effettuare una reformatio
in pejus, visto che si tratta unicamente di una facoltà (cfr. STFA U 16/05
del 21 settembre 2005; STFA U 192/02 del 23 giugno 2003; STFA U 334/02 del 22
aprile 2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; DTF 119 V 249).
Anche
nella misura in cui é stata riconosciuta una rendita di invalidità del 27%, la
decisione su opposizione del 3 marzo 2011 merita conferma.
2.4
Entità
del guadagno annuo assicurato
2.4.1
A
norma dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono
calcolate in base al guadagno assicurato.
Il
cpv. 2 recita, da parte sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere é
considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio;
per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente
l’infortunio.
Il
medesimo art. 15 al cpv. 3 permette, peraltro, al Consiglio federale di emanare
disposizioni particolari.
Per
guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate
all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un
lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali
somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una
relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito
derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il
lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si
trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in
cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni
legali espresse (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 83 e giurisprudenza
ivi menzionata).
Di
regola, é considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi
degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).
L'art.
22.
cpv. 4 OAINF prevede, nuovamente, che le rendite sono calcolate in base al
salario pagato all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso
dell'anno precedente l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non
ancora versati che gli sono dovuti. Se il rapporto non è durato un anno intero,
il salario ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo.
Nel caso di un’attività temporanea la conversione è limitata alla durata
prevista.
Derogando
al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 in fine LAINF e 22 OAINF, l'art. 24 OAINF definisce il salario determinante in alcuni casi speciali.
Per
quanto qui di interesse, il cpv. 1 recita così che se nel corso dell'anno
precedente l'infortunio, il salario dell'assicurato è stato ridotto a causa di
servizio militare, servizio di protezione civile, infortunio, malattia
maternità, disoccupazione o lavoro ridotto, il guadagno assicurato è quello che
l'assicurato avrebbe conseguito senza queste circostanze.
2.4.2
Nel caso di
specie, l’CO 1 ha quantificato in fr. 48'478 il guadagno realizzato da RI 1
durante il periodo 1° agosto 2005-31 luglio 2006 (fr. 18'500 per il periodo 1°
agosto-31 dicembre 2005 e fr. 26'250 per quello successivo, più l’8.33% di
tredicesima mensilità; cfr. doc. 374).
Dalle
tavole processuali emerge che per ricostruire il salario conseguito durante
l’anno precedente l’infortunio ai sensi degli artt. 15 cpv. 2 LAINF e 22 cpv. 4
OAINF, l’amministrazione ha fatto capo ai dati forniti direttamente dall’ex
datore di lavoro del ricorrente (in particolare, per stabilire quale sarebbe
stato il suo salario qualora non fosse stato licenziato con effetto a far tempo
dal 1° ottobre 2005, in ossequio all’art. 24 cpv. 1 OAINF - cfr. doc. 369 e
allegati).
Il TCA
ritiene che il guadagno assicurato sia stato correttamente calcolato dall’CO 1,
motivo per cui esso può essere senz’altro confermato. Del resto, l’insorgente
ha sì genericamente contestato l’importo ritenuto dall’assicuratore infortuni,
senza però sollevare alcuna concreta censura (cfr. doc. I, p. 10).
2.5
Entità
dell’indennità per menomazione all’integrità
2.5.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.5.2
L'art. 36 cpv.
1.
OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art.
24.
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.5.3
Giusta l'art.
36.
cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute
nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.5.4
L’INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.5.5
Dalle tavole
processuali si evince che il chirurgo ortopedico dott. __________, dopo la
degenza presso la Clinica di __________ del febbraio 2010, ha proceduto a rivalutare l’IMI stabilita a margine della visita medica di chiusura del mese di
marzo 2009.
Questo il
tenore del suo apprezzamento 31 maggio 2010:
"
(…).
REFERTO
Come esiti importanti e durevoli abbiamo uno
stato da amputazione sotto-genicolare a destra e stato da frattura open book
del bacino operata con chiusura della sinfisi e placca sulla sinfisi come pure
bloccaggio tramite vite dell’articolazione sacro-iliaca.
L’assicurato lamenta dolori stando seduto a lungo
o camminando a lungo e in parte anche a riposo, la scala del dolore é quindi
++.
VALUTAZIONE
IMI 42.5%.
GIUSTIFICAZIONE
Secondo la tabella 4.4 figura 13 un’amputazione
sotto-genicolare dà diritto a un’IMI del 35%.
Secondo la tabella 7.2 i dolori a livello della
sacro-iliaca dopo frattura open-book vengono paragonati a quelli che si possono
avere in caso di una sindrome dell’articolazione sacro-iliaca con la scala dei
dolori ++, l’IMI in questo caso é del 7.5% (valore mediano tra il 5% e il 10%).
L’IMI totale risulta quindi essere del 42.5%.”
(doc. 404)
In sede
di ricorso, RI 1 pretende di aver diritto a un’indennità complessiva del 70%:
50% per il danno ortopedico e 20% per il danno psichico, non considerato dall’CO
1.
(cfr. doc. I, p. 13).
Chiamato
a pronunciarsi su una questione squisitamente medica - vista anche l’assenza di
pareri specialistici divergenti -, questo Tribunale ritiene di poter
validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione del medico __________,
il quale ha quantificato l’indennità relativa alla menomazione fisica nel
42.
%.
Sul piano
psichico, le perizie gli atti escludono la presenza di una menomazione
all’integrità psichica importante. In effetti, da esse emerge che
l’insorgente non soffre di alcuna affezione psichica (cfr. referto della
dott.ssa __________) oppure, nell’ipotesi a lui “più favorevole”, di patologie
psichiche minori, addirittura prive di carattere invalidante (cfr. i rapporti
del Laboratorio di psicopatologia del lavoro e del dott. __________). Da questo
punto di vista, non esiste pertanto un diritto all’IMI.
2.6
Deve essere
ancora verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
In
concreto, risulta dagli atti di causa che RI 1 beneficia delle prestazioni
assistenziali (cfr. la documentazione acclusa al doc. IX - inc. 32.2011.104).
In tali
circostanze, l'indigenza deve essere ammessa.
Visto che
anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono
adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va
accolta riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione
economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f
LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al
gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;
STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15
luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella
causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF
124.
V 301, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L’istanza
di assistenza giudiziaria è accolta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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