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Decisione

35.2011.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 febbraio 2011Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.3.3

Nella

concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che la decisione

dell’amministrazione di assegnare all’assicurato una rendita di invalidità del

68% trova il proprio fondamento, per quanto attiene all’aspetto medico, nelle

perizie elaborate, rispettivamente, il 15 marzo e il 2 novembre 2010, dai

dottori __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e __________, spec.

FMH in chirurgia ortopedica.

In

effetti, lo psichiatra dott. __________, in occasione della visita peritale del

22.

febbraio 2010, ha diagnosticato una sindrome affettiva persistente (distimia

- ICD10: F34.1), patologia alla quale ha riconosciuto un’eziologia traumatica

(doc. 555, p. 5: “L’attuale disagio psicologico, inquadrabile diagnosticamente

in una distimia, appare quindi determinato da diversi fattori: da un lato c’è

la componente personologica descritta sopra, dall’altra ci sono dei fattori

psicosociali conseguenti all’infortunio e corresponsabili, in misura

preponderante, dell’attuale disagio sopra descritto. (…). In questo senso

sussiste una causalità naturale con l’evento infortunistico.”).

A

proposito dell’esigibilità lavorativa dal profilo psichiatrico, il dott. __________

si è espresso nei seguenti termini:

"

(…).

Per valutare le prestazioni ancora esigibili

malgrado la presenza di eventuali disturbi soggettivi ed oggettivi, le diagnosi

devono essere interpretate in riferimento alle possibili menomazioni e alle

limitazioni funzionali a cui possono portare.

Occorre inoltre valutare lo sforzo

ragionevolmente esigibile e le risorse personali e sociali mobilizzabili da

parte della persona.

Nel caso presente, in mancanza di una

psico-patologia psichiatrica maggiore, da un punto di vista psichiatrico e

terapeutico, sarebbe, teoricamente, indicata ed esigibile, malgrado i disturbi

soggettivamente lamentati, la ripresa di un’attività lavorativa regolare in una

professione ritenuta adatta alle sue limitazioni fisiche, in misura del 70% (da

un punto di vista strettamente medico-psichiatrico).

L’assicurato, oltre ai tratti di personalità

sopradescritti, ha anche delle risorse personali e sociali valide: un’ottima

intelligenza, un livello scolastico superiore, un sostegno famigliare intatto,

delle ottime competenze professionali.

La riduzione dell’abilità lavorativa del 30% è

dovuta essenzialmente alla persistenza della sintomatologia algica e alla

conseguente riduzione dell’efficienza per i disturbi associati (disturbi del

sonno e stanchezza).”

(doc.

555, p. 5)

A

investigare l’assicurato dal profilo ortopedico, è invece stato il dott. __________,

attivo presso la __________. Queste le sue considerazioni in merito

all’esigibilità lavorativa:

"

(…).

Al momento, e molto probabilmente anche al

momento della visita da parte del Dr. __________ il 02.07.2009, il signor RI 1

è ed era del tutto in condizione di realizzare qualcosa di utile. Egli si può

muovere in modo indipendente, senza bastone su un terreno in piano e anche su

per le scale (aiutandosi con la ringhiera). Egli può anche guidare

l’automobile. Il tempo di mantenimento della posizione seduta non è

particolarmente limitato. Egli non deve sopportare dolori particolarmente

intensi. Un costante disturbo del riposo notturno a causa di problemi a diversi

arti è spiegabile e come conseguenza può anche influenzare la concentrazione e

la motivazione. In base alle condizioni odierne l’assicurazione del signor

Sampieri potrebbe certamente esigere che egli eserciti un’occupazione

completamente adattata per circa sei ore al giorno, ciò significa un’attività

prevalentemente o esclusivamente in posizione seduta con la possibilità di

alzarsi con regolarità. La riduzione temporale giornaliera deriva a) dal

maggior impiego di tempo per spostarsi e per compiere le faccende quotidiane

(non professionali) e b) dalla limitazione del sonno a causa delle menomazioni

strutturali e funzionali a tutti gli arti. La mano sinistra non può essere

utilizzata in modo normale sulla tastiera e neppure in un preciso raggio di

azione, soprattutto a causa delle limitazioni della pronazione e

dell’incompleta e debole chiusura del pugno. Le argomentazioni del Dr. __________

a questo proposito sono pertinenti anche oggi, per cui per quanto riguarda la

movimentazione di carichi, da parte dell’assicurazione possono essere esigibili

al massimo pesi di 10-15 kg.”

(doc.

583, p. 4s.)

Con la

decisione su opposizione impugnata - tenuto conto dello stato infortunistico

nel suo insieme -, l’Istituto assicuratore ha dichiarato l’insorgente abile in

misura del 70% in attività adeguate, precisando peraltro che “il fatto che, dal

lato organico, il dott. __________ abbia ritenuto che l’assicurato può lavorare

unicamente 6 ore al giorno non ha alcuna rilevanza pratica visto che già per i

disturbi psichici deve venire operata una riduzione temporale del 30% e quindi

superiore a quella che sarebbe stata praticata se l’assicurato avesse lamentato

unicamente dei postumi infortunistici organici.” (doc. 584, p. 4).

2.3.4

Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.

191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per

sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato

si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

2.3.5

Chiamata a

pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte osserva gli

accertamenti posti in atto dall’amministrazione hanno consentito di assodare

che RI 1 presenta delle patologie di diversa natura in

relazione di causalità con i sinistri assicurati: da una parte, quelle di

natura ortopedica e, dall’altra, quella di natura psichica.

Ora,

secondo il Tribunale federale, per determinare il grado di

inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie si deve

fare capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione

plenaria fra tutti gli esperti interessati. La questione di sapere se i singoli

gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una

problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in

discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT

I-2002 n. 72, p. 485).

In una

recente sentenza 9C_831/2010 del 3 febbraio 2011 consid. 3.3, l’Alta Corte ha ancora ribadito che “Mehrere, auf verschiedenen

Krankheitsfaktoren beruhende Beschwerden können in ihrer Kumulation im Rahmen

einer Gesamtbeurteilung einen höheren, aber auch einen niedrigen Grad an

behinderung ergeben, als dies bei separater Beurteilung (und abschliessender

Addition) zutreffen würde (Urteil I 584/04 vom 28.Dezember 2004 E. 3.4).”.

Nel caso di specie, le affezioni di cui soffre il ricorrente sono

state valutate mediante due perizie indipendenti tra loro, e quindi non nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

In

particolare, la questione riguardante la mancata cumulabilità, almeno parziale,

delle due inabilità lavorative accertate, non ha fatto oggetto di una “ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati”.

La

fattispecie sub judice presenta quindi delle analogie con quella oggetto

della sentenza federale I 606/03 del 19 agosto 2005, riguardante il caso di un

assicurato, sofferente dal profilo reumatologico e psichico, al quale

l’amministrazione, avvalendosi delle risultanze di due

perizie indipendenti tra loro, aveva negato il cumulo delle incapacità

parziali e, pertanto, il riconoscimento di una rendita di invalidità di

maggiore entità.

In quella sede, il TFA

aveva censurato proprio la circostanza che l’apprezzamento del

grado complessivo dell’incapacità lavorativa non aveva avuto luogo nell’ambito

di una perizia pluridisciplinare e, d’altra parte, l’assenza di una qualsiasi

motivazione a supporto della pretesa non cumulabilità delle inabilità

lavorative attestate medicalmente.

La

motivazione fornita dall’amministrazione in sede di decisione su opposizione

(cfr. il consid. 2.3.3. in fine), ovvero che l’incapacità lavorativa

“psichiatrica” (30%) assorbirebbe quella “ortopedica” poiché di entità

superiore, appare troppo semplicistica e non può servire a giustificare la

mancata cumulabilità delle inabilità lavorative.

In esito

alle considerazioni che precedono, alla documentazione medica su cui si è

fondato l’CO 1 per assegnare a RI 1 una rendita del 68%, non può essere

riconosciuto un pieno valore probatorio.

Annullata

la decisione su opposizione del 30 novembre 2010 (perlomeno per quanto riguarda

la rendita di invalidità), la causa va dunque retrocessa all’amministrazione

affinché interpelli i dottori __________ e chieda loro di procedere a una

valutazione concordata del grado complessivo dell’incapacità lavorativa,

dopo di ché essa si pronuncerà nuovamente sul grado di invalidità del

ricorrente.

2.4

Entità della

menomazione all’integrità.

2.4.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.4.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute

nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una tabella

elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988

U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.4.4

L’INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.4.5

L’assicuratore

LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico di __________, ha

assegnato al ricorrente, con la decisione formale del 14 aprile 2010, un’IMI

del 58.4% (cfr. doc. 564).

Questa la

valutazione del dott. __________, spec. FMH in chirurgia, contenuta nel referto

relativo alla visita medica di chiusura del 2 luglio 2009:

"

REFERTO MEDICO

L’assicurato è portatore dei seguenti postumi

infortunistici, importanti e durevoli: frattura biossea del radio e ulna

dell’avambraccio destro e sinistro, frattura pluriframmentaria esposta biossea

della gamba sinistra, frattura dell’emipiatto tibiale destro.

Frattura femorale distale, prossimale nonché del

collo femorale del femore sinistro, frattura della falange prossimale del

pollice sinistro nonché frattura metatarsale III della mano sinistra, lesioni

trattate cruentemente, in parte a varie riprese e a seguito di vari infortuni

fra il 1996 e il 2005.

Reliquati persistenti: artrodesi del pollice

sinistro, ridotta prono-supinazione, segnatamente dell’avambraccio sinistro,

ridotta mobilità del polso sinistro (soppressione dell’estensione e

pronazione), mioatrofia dell’avambraccio sinistro, residuale artrosi

radio-carpica di moderata entità a sinistra (frattura radiale intrarticolare,

dall’infortunio del 2005); accorciamento della gamba sinistra di ben 3,5 cm.

Mioatrofia persistente gamba sinistra con estesi

complessi cicatriziali, limitazione della caviglia/piede sinistro (estensione

fino a 0°), soppressione dell’eversione, tendenza a dita d’artiglio a sinistra;

lieve artrosi femoro-tibiale laterale ginocchio destro; incipiente pre-artrosi

coxo-femorale sinistra.

VALUTAZIONE

58,4%

GIUSTIFICAZIONE

Tabella 2.2, 5.2, 1.2: la riduzione della

prono-supinazione dell’avambraccio destro (limitata a complessivamente 40°) da

diritto ad un’IMI del 15%.

A sinistra, assieme alla perdita di estensione

del polso, risp. artrosi di moderata entità, complessivamente a 25% (10% +

15%).

Accorciamento della gamba sinistra fino a 4 cm:

10%.

Inoltre per la mioatrofia della gamba sinistra e

limitazione funzionale del piede sinistro è giustificato un ulteriore tasso del

10% (tabella 5.2); inoltre un 5% per la pre-artrosi coxo-femorale sinistra.

Per la moderata artrosi femoro-tibiale laterale

del ginocchio destro è giustificato un tasso non più del 5%, mentre per

l’artrodesi del pollice sinistro è giustificato un 2,5%.

Avendo a che fare con tutta una somma di varie

menomazione in varie regioni del corpo, deve essere applicato il sistema

moltiplicatore per la sommazione dei singoli danni fisici, per cui si arriva ad

un tasso complessivo del 58,4% [40% + (0,6 x 25%) + (0,45 x 7,5%) = 58,4%

arrotondato].”

(doc. 529)

Prima di

procedere all’emanazione della decisione su opposizione, RI 1 è stato periziato

dal chirurgo ortopedico dott. __________ per conto dell’amministrazione.

Questa la

valutazione della menomazione all’integrità da lui espressa a margine del

consulto del 25 ottobre 2010:

"

Il Dr. __________, oltre al suo apprezzamento

medico, il 02.07.2009 ha valutato la menomazione dell’integrità. Per

l’avambraccio destro egli, includendo soprattutto la limitazione della

prono-supinazione di 40°, ha stimato un’indennità per menomazione

dell’integrità del 15%. Per l’avambraccio sinistro, comprendendo le limitazioni

di motilità del polso, la debolezza nella chiusura del pugno e la perdita della

pronazione, risulta un’indennità per menomazione dell’integrità del 25%.

L’indennità per menomazione dell’integrità per l’accorciamento della gamba

sinistra è stata valutata al 10%. Un ulteriore 10% è risultato dai problemi

alle parti molli con debolezza muscolare a sinistra e un 5% per una pre-artrosi

dell’anca sinistra. Le alterazioni artrosi che della porzione laterale del

piatto tibiale del ginocchio destro sono state valutate al 5%, mentre

l’artrodesi dell’articolazione terminale del pollice sinistro è stata stimata

al 2,5%. Il totale del 72,5% raggiunto con la somma aritmetica è stato pesato

con una moltiplicazione matematica in una procedura infra-addizionale. Il Dr. __________

non ha effettuato un confronto incrociato con una posizione sulla lista analogamente

definita, cosa che tuttavia non è semplice da realizzare. Con riferimento ai

singoli arti egli è giunto ai valori di 27,5% per il braccio sinistro, 15% per

il destro, 25% per la gamba sinistra e 5% per la gamba destra. Le singole stime

sono sostenute dalle Tabelle pubblicate dalla Suva.

Il 29.10.2001 io ho stimato la menomazione

dell’integrità per gli infortuni del 05.05.1996 e 13.03.1998 al 57%, di cui 46%

per l’infortunio del 05.05.1996 e 11% per quello del 13.03.1998. Da allora si è

aggiunta la lesione dell’avambraccio distale destro, una lieve malposizione in

esiti di frattura del femore sinistro, un peggioramento della situazione a

livello della mano sinistra e una lieve artrosi compartimentale del ginocchio

destro. Valuto queste ultime al 20% (10% per il braccio destro, 5% per il

braccio sinistro e 5% per entrambi gli arti inferiori). Dato che tutte le

lesioni sono a carico dell’apparato locomotore è indicata una certa

ponderazione (infra-addizionale), così che in totale ottengo il 70% di menomazione

dell’integrità.”

(doc. 583,

p. 3s.)

L’assicuratore

LAINF ha fatto proprio l’apprezzamento del dott. __________ e, con la decisione

su opposizione impugnata, ha posto l’assicurato al beneficio di un’indennità

del 70% (cfr. doc. 584).

2.4.6

Con la

propria impugnativa, l’insorgente ha preteso di avere diritto a un’IMI di

un’entità superiore a quella riconosciutagli dall’Istituto resistente, la quale

è stata definita “bassa ed incompleta”. RI 1 ha in sostanza rimproverato all’CO

1.

di aver omesso di considerare l’insieme dei propri disturbi, segnatamente

quelli dovuti alla rottura del bacino, come pure quelli relativi alle vertebre,

alle costole e alla perforazione del polmone sinistro. Egli non ha per contro

sollevato alcuna obiezione riguardo al metodo che il dott. __________ ha

utilizzato per calcolare l’indennità globale (doc. I, p. 8: “Se non si contesta

il metodo di calcolo …”).

Occorre

innanzitutto ricordare che l'indennità per menomazione

dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che

per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status medico, la

menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in

maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non

dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un

apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a

prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121

consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure,

STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02

del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

Ai

fini della determinazione dell’IMI, occorre perciò fare astrazione dai

disturbi soggettivamente accusati dall’assicurato che non trovano correlazione con

un danno alla salute oggettivabile. In effetti, se si tenesse conto di

disturbi (soltanto) soggettivamente risentiti, non si giungerebbe più a una

valutazione astratta e egualitaria di una menomazione all’integrità.

Chiamato a pronunciarsi su

una questione di carattere squisitamente medico, questo Tribunale - considerata

anche l'assenza di pareri medici specialistici divergenti -, ritiene che

l’apprezzamento espresso dal dott. __________, specialista proprio nella

materia che qui interessa e che vanta un’ampia esperienza nell’ambito della

medicina infortunistica e assicurativa, possa validamente costituire da

supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario

esperire ulteriori accertamenti.

In

particolare, il TCA segnala che dalla documentazione medica a sua disposizione

non emerge alcun indizio a favore dell’esistenza di menomazioni importanti e

durevoli a livello vertebrale, costale o del polmone sinistro. Del resto, non

può essere ignorato che l’assicurato stesso non è stato in grado di specificare

in cosa consisterebbero tali menomazioni. Per quanto riguarda invece il bacino,

questa Corte si limita a segnalare che all’insorgente è stata riconosciuta

un’indennità a fronte proprio della presenza di una pre-artrosi coxo-femorale a

sinistra, oggettivata grazie alle indagini radiologiche eseguite nell’aprile

2009.

(cfr. doc. 526 e 530, p. 5).

Per

quanto attiene all’entità dell’IMI, la decisione su opposizione merita quindi

di essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui

all’assicurato è stata riconosciuta una rendita di invalidità del 68%.

§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1 affinché proceda ai sensi del considerando

2.3.5..

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo di

indennità per ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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