35.2011.2
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
28 febbraio 2011Italiano30 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2011.2
Data decisione, Autorità:
28.02.2011, TCA
Titolo:
Assicurato vittima di diversi infortuni con politrauma ortopedico. Valutazione dell'entità dell'invalidità e della menomazione all'integrità. Rinvio atti all'amministrazione per verificare cumulabilità (o meno) delle inabilità lav. (ortopedica e psichica)
DISTURBI PSICHICI
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
RENDITA D'INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 24 cpv. 1 LAINF
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
art. 36 cpv. 1 OAINF
art. 36 cpv. 2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2011.2
mm/DC
Lugano
28 febbraio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30
novembre 2010 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Dalle carte
processuali emerge che, durante gli anni tra il 1996 e il 2005, RI 1 - dipendente
della __________ in qualità di Capo del reparto manutenzione e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’__________ -, è rimasto
vittima di diversi infortuni a causa dei quali ha riportato, in particolare, la
frattura pluriframmentaria biossea esposta di III° alla gamba sinistra, la
frattura pluriframmentaria esposta a deux étages dell’ulna e del radio
sinistri, la frattura pluriframmentaria della falange del pollice sinistro,
nonché la frattura base metacarpea III a sinistra (sinistro del 5 maggio 1996),
la contusione del ginocchio sinistro con contusioni intra-ossee al condilo
femorale mediale a sinistra, nonché la frattura del pollice sinistro (sinistro
del 2 febbraio 1998), la frattura del collo femorale sinistro (sinistro del 13
marzo 1998), la frattura biossea distale dell’avambraccio sinistro, la frattura
biossea diafisaria dell’avambraccio destro, la frattura del III° distale del
femore sinistro, nonché la frattura dell’emipiatto tibiale laterale a destra
(sinistro del 15 maggio 2005).
L’Istituto
assicuratore ha sempre riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla
chiusura del caso, con decisione formale del 14 aprile 2010, all’assicurato è
stata riconosciuta una rendita di invalidità del 63% a decorrere dal 1° ottobre
2009, come pure un’indennità per menomazione all’integrità del 58.4% (doc.
564).
RI 1 ha
interposto opposizione contro la decisione appena citata.
1.3. Con
decisione su opposizione del 30 novembre 2010, l’amministrazione ha riformato
la sua prima decisione nel senso che la rendita di invalidità è stata aumentata
al 68% e l’IMI al 70% (cfr. doc. 584).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 13 gennaio 2011, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1,
ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, venga ordinata
una “… perizia pluridisciplinare ad un medico indipendente dalla CO 1 dalla
quale verrà calcolato il nuovo grado d’invalidità (non inferiore al 70%) nonché
il danno relativo all’integrità.”.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha innanzitutto fatto
valere che i referti allestiti dai sanitari consultati dall’amministrazione,
non rispetterebbero i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché a un
rapporto medico possa essere riconosciuto pieno valore probatorio (doc. I, p.
6s.: “In buona sostanza, tenuto conto delle varie problematiche fisiche
accertate in funzione degli infortuni presi in considerazione, e di quelle che
andrebbero ulteriormente affrontate, non v’è chi non veda come i rapporti
medici con cui la CO 1 è arrivata alle proprie conclusioni non siano
sufficienti. Probabilmente, se esaminati in maniera approfondita, gli stessi
rapporti non adempirebbero alle esigenze minime imposte dalla CO 1 ed editate
nella scheda “Expertise sans lacunes: CHECK-LIST” (qui allegato quale Doc. E) a
cura della dott.ssa __________, della dott.ssa __________ e dell’avv. __________.
(…). Ancora una volta si evince come i rapporti medici non abbiano esaminato la
totalità delle problematiche lamentate dal sig. RI 1, ma si siano limitati
unicamente ad un esame sommario senza ritenere in maniera più che approfondita
le problematiche sopra menzionate; ciò ha causato l’assegnazione da parte di CO
1 del grado d’invalidità solo al 68%.”).
Per
quanto riguarda l’aspetto economico, il ricorrente non contesta come tale il
reddito da invalido stabilito dall’assicuratore LAINF ma ritiene che esso debba
essere rivisto tenuto conto dell’esigibilità lavorativa che risulterà dalla
richiesta perizia pluridisciplinare (doc. I, p. 8).
In merito
all’IMI, l’assicurato ha sostenuto che “… la determinazione di menomazione
fisica al 70% risulta bassa ed incompleta e ciò in relazione a quanto sopra
descritto. Ancora una volta, l’allestimento di una perizia pluridisciplinare di
un medico indipendente non potrà far altro che delucidare maggiormente la
situazione dando la possibilità di attribuire una percentuale più confacente al
caso di specie.” (doc. I, p. 8).
1.5. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr.
STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre
2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è l’entità della rendita di invalidità e dell’IMI spettanti
all’assicurato.
2.3. Entità
della rendita di invalidità.
2.3.1. Giusta l'art.
18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a
seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in
RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente
all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente
art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che
non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della
LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del
22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non
ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto
dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un
assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.3.3
Nella
concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che la decisione
dell’amministrazione di assegnare all’assicurato una rendita di invalidità del
68% trova il proprio fondamento, per quanto attiene all’aspetto medico, nelle
perizie elaborate, rispettivamente, il 15 marzo e il 2 novembre 2010, dai
dottori __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica.
In
effetti, lo psichiatra dott. __________, in occasione della visita peritale del
22.
febbraio 2010, ha diagnosticato una sindrome affettiva persistente (distimia
- ICD10: F34.1), patologia alla quale ha riconosciuto un’eziologia traumatica
(doc. 555, p. 5: “L’attuale disagio psicologico, inquadrabile diagnosticamente
in una distimia, appare quindi determinato da diversi fattori: da un lato c’è
la componente personologica descritta sopra, dall’altra ci sono dei fattori
psicosociali conseguenti all’infortunio e corresponsabili, in misura
preponderante, dell’attuale disagio sopra descritto. (…). In questo senso
sussiste una causalità naturale con l’evento infortunistico.”).
A
proposito dell’esigibilità lavorativa dal profilo psichiatrico, il dott. __________
si è espresso nei seguenti termini:
"
(…).
Per valutare le prestazioni ancora esigibili
malgrado la presenza di eventuali disturbi soggettivi ed oggettivi, le diagnosi
devono essere interpretate in riferimento alle possibili menomazioni e alle
limitazioni funzionali a cui possono portare.
Occorre inoltre valutare lo sforzo
ragionevolmente esigibile e le risorse personali e sociali mobilizzabili da
parte della persona.
Nel caso presente, in mancanza di una
psico-patologia psichiatrica maggiore, da un punto di vista psichiatrico e
terapeutico, sarebbe, teoricamente, indicata ed esigibile, malgrado i disturbi
soggettivamente lamentati, la ripresa di un’attività lavorativa regolare in una
professione ritenuta adatta alle sue limitazioni fisiche, in misura del 70% (da
un punto di vista strettamente medico-psichiatrico).
L’assicurato, oltre ai tratti di personalità
sopradescritti, ha anche delle risorse personali e sociali valide: un’ottima
intelligenza, un livello scolastico superiore, un sostegno famigliare intatto,
delle ottime competenze professionali.
La riduzione dell’abilità lavorativa del 30% è
dovuta essenzialmente alla persistenza della sintomatologia algica e alla
conseguente riduzione dell’efficienza per i disturbi associati (disturbi del
sonno e stanchezza).”
(doc.
555, p. 5)
A
investigare l’assicurato dal profilo ortopedico, è invece stato il dott. __________,
attivo presso la __________. Queste le sue considerazioni in merito
all’esigibilità lavorativa:
"
(…).
Al momento, e molto probabilmente anche al
momento della visita da parte del Dr. __________ il 02.07.2009, il signor RI 1
è ed era del tutto in condizione di realizzare qualcosa di utile. Egli si può
muovere in modo indipendente, senza bastone su un terreno in piano e anche su
per le scale (aiutandosi con la ringhiera). Egli può anche guidare
l’automobile. Il tempo di mantenimento della posizione seduta non è
particolarmente limitato. Egli non deve sopportare dolori particolarmente
intensi. Un costante disturbo del riposo notturno a causa di problemi a diversi
arti è spiegabile e come conseguenza può anche influenzare la concentrazione e
la motivazione. In base alle condizioni odierne l’assicurazione del signor
Sampieri potrebbe certamente esigere che egli eserciti un’occupazione
completamente adattata per circa sei ore al giorno, ciò significa un’attività
prevalentemente o esclusivamente in posizione seduta con la possibilità di
alzarsi con regolarità. La riduzione temporale giornaliera deriva a) dal
maggior impiego di tempo per spostarsi e per compiere le faccende quotidiane
(non professionali) e b) dalla limitazione del sonno a causa delle menomazioni
strutturali e funzionali a tutti gli arti. La mano sinistra non può essere
utilizzata in modo normale sulla tastiera e neppure in un preciso raggio di
azione, soprattutto a causa delle limitazioni della pronazione e
dell’incompleta e debole chiusura del pugno. Le argomentazioni del Dr. __________
a questo proposito sono pertinenti anche oggi, per cui per quanto riguarda la
movimentazione di carichi, da parte dell’assicurazione possono essere esigibili
al massimo pesi di 10-15 kg.”
(doc.
583, p. 4s.)
Con la
decisione su opposizione impugnata - tenuto conto dello stato infortunistico
nel suo insieme -, l’Istituto assicuratore ha dichiarato l’insorgente abile in
misura del 70% in attività adeguate, precisando peraltro che “il fatto che, dal
lato organico, il dott. __________ abbia ritenuto che l’assicurato può lavorare
unicamente 6 ore al giorno non ha alcuna rilevanza pratica visto che già per i
disturbi psichici deve venire operata una riduzione temporale del 30% e quindi
superiore a quella che sarebbe stata praticata se l’assicurato avesse lamentato
unicamente dei postumi infortunistici organici.” (doc. 584, p. 4).
2.3.4
Secondo la
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.
191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF
125.
V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per
sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato
si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle
conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a
mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
2.3.5
Chiamata a
pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte osserva gli
accertamenti posti in atto dall’amministrazione hanno consentito di assodare
che RI 1 presenta delle patologie di diversa natura in
relazione di causalità con i sinistri assicurati: da una parte, quelle di
natura ortopedica e, dall’altra, quella di natura psichica.
Ora,
secondo il Tribunale federale, per determinare il grado di
inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie si deve
fare capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione
plenaria fra tutti gli esperti interessati. La questione di sapere se i singoli
gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una
problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in
discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT
I-2002 n. 72, p. 485).
In una
recente sentenza 9C_831/2010 del 3 febbraio 2011 consid. 3.3, l’Alta Corte ha ancora ribadito che “Mehrere, auf verschiedenen
Krankheitsfaktoren beruhende Beschwerden können in ihrer Kumulation im Rahmen
einer Gesamtbeurteilung einen höheren, aber auch einen niedrigen Grad an
behinderung ergeben, als dies bei separater Beurteilung (und abschliessender
Addition) zutreffen würde (Urteil I 584/04 vom 28.Dezember 2004 E. 3.4).”.
Nel caso di specie, le affezioni di cui soffre il ricorrente sono
state valutate mediante due perizie indipendenti tra loro, e quindi non nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.
In
particolare, la questione riguardante la mancata cumulabilità, almeno parziale,
delle due inabilità lavorative accertate, non ha fatto oggetto di una “ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati”.
La
fattispecie sub judice presenta quindi delle analogie con quella oggetto
della sentenza federale I 606/03 del 19 agosto 2005, riguardante il caso di un
assicurato, sofferente dal profilo reumatologico e psichico, al quale
l’amministrazione, avvalendosi delle risultanze di due
perizie indipendenti tra loro, aveva negato il cumulo delle incapacità
parziali e, pertanto, il riconoscimento di una rendita di invalidità di
maggiore entità.
In quella sede, il TFA
aveva censurato proprio la circostanza che l’apprezzamento del
grado complessivo dell’incapacità lavorativa non aveva avuto luogo nell’ambito
di una perizia pluridisciplinare e, d’altra parte, l’assenza di una qualsiasi
motivazione a supporto della pretesa non cumulabilità delle inabilità
lavorative attestate medicalmente.
La
motivazione fornita dall’amministrazione in sede di decisione su opposizione
(cfr. il consid. 2.3.3. in fine), ovvero che l’incapacità lavorativa
“psichiatrica” (30%) assorbirebbe quella “ortopedica” poiché di entità
superiore, appare troppo semplicistica e non può servire a giustificare la
mancata cumulabilità delle inabilità lavorative.
In esito
alle considerazioni che precedono, alla documentazione medica su cui si è
fondato l’CO 1 per assegnare a RI 1 una rendita del 68%, non può essere
riconosciuto un pieno valore probatorio.
Annullata
la decisione su opposizione del 30 novembre 2010 (perlomeno per quanto riguarda
la rendita di invalidità), la causa va dunque retrocessa all’amministrazione
affinché interpelli i dottori __________ e chieda loro di procedere a una
valutazione concordata del grado complessivo dell’incapacità lavorativa,
dopo di ché essa si pronuncerà nuovamente sul grado di invalidità del
ricorrente.
2.4
Entità della
menomazione all’integrità.
2.4.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.4.3
Giusta l'art.
36.
cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute
nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella
elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988
U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.4.4
L’INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.4.5
L’assicuratore
LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico di __________, ha
assegnato al ricorrente, con la decisione formale del 14 aprile 2010, un’IMI
del 58.4% (cfr. doc. 564).
Questa la
valutazione del dott. __________, spec. FMH in chirurgia, contenuta nel referto
relativo alla visita medica di chiusura del 2 luglio 2009:
"
REFERTO MEDICO
L’assicurato è portatore dei seguenti postumi
infortunistici, importanti e durevoli: frattura biossea del radio e ulna
dell’avambraccio destro e sinistro, frattura pluriframmentaria esposta biossea
della gamba sinistra, frattura dell’emipiatto tibiale destro.
Frattura femorale distale, prossimale nonché del
collo femorale del femore sinistro, frattura della falange prossimale del
pollice sinistro nonché frattura metatarsale III della mano sinistra, lesioni
trattate cruentemente, in parte a varie riprese e a seguito di vari infortuni
fra il 1996 e il 2005.
Reliquati persistenti: artrodesi del pollice
sinistro, ridotta prono-supinazione, segnatamente dell’avambraccio sinistro,
ridotta mobilità del polso sinistro (soppressione dell’estensione e
pronazione), mioatrofia dell’avambraccio sinistro, residuale artrosi
radio-carpica di moderata entità a sinistra (frattura radiale intrarticolare,
dall’infortunio del 2005); accorciamento della gamba sinistra di ben 3,5 cm.
Mioatrofia persistente gamba sinistra con estesi
complessi cicatriziali, limitazione della caviglia/piede sinistro (estensione
fino a 0°), soppressione dell’eversione, tendenza a dita d’artiglio a sinistra;
lieve artrosi femoro-tibiale laterale ginocchio destro; incipiente pre-artrosi
coxo-femorale sinistra.
VALUTAZIONE
58,4%
GIUSTIFICAZIONE
Tabella 2.2, 5.2, 1.2: la riduzione della
prono-supinazione dell’avambraccio destro (limitata a complessivamente 40°) da
diritto ad un’IMI del 15%.
A sinistra, assieme alla perdita di estensione
del polso, risp. artrosi di moderata entità, complessivamente a 25% (10% +
15%).
Accorciamento della gamba sinistra fino a 4 cm:
10%.
Inoltre per la mioatrofia della gamba sinistra e
limitazione funzionale del piede sinistro è giustificato un ulteriore tasso del
10% (tabella 5.2); inoltre un 5% per la pre-artrosi coxo-femorale sinistra.
Per la moderata artrosi femoro-tibiale laterale
del ginocchio destro è giustificato un tasso non più del 5%, mentre per
l’artrodesi del pollice sinistro è giustificato un 2,5%.
Avendo a che fare con tutta una somma di varie
menomazione in varie regioni del corpo, deve essere applicato il sistema
moltiplicatore per la sommazione dei singoli danni fisici, per cui si arriva ad
un tasso complessivo del 58,4% [40% + (0,6 x 25%) + (0,45 x 7,5%) = 58,4%
arrotondato].”
(doc. 529)
Prima di
procedere all’emanazione della decisione su opposizione, RI 1 è stato periziato
dal chirurgo ortopedico dott. __________ per conto dell’amministrazione.
Questa la
valutazione della menomazione all’integrità da lui espressa a margine del
consulto del 25 ottobre 2010:
"
Il Dr. __________, oltre al suo apprezzamento
medico, il 02.07.2009 ha valutato la menomazione dell’integrità. Per
l’avambraccio destro egli, includendo soprattutto la limitazione della
prono-supinazione di 40°, ha stimato un’indennità per menomazione
dell’integrità del 15%. Per l’avambraccio sinistro, comprendendo le limitazioni
di motilità del polso, la debolezza nella chiusura del pugno e la perdita della
pronazione, risulta un’indennità per menomazione dell’integrità del 25%.
L’indennità per menomazione dell’integrità per l’accorciamento della gamba
sinistra è stata valutata al 10%. Un ulteriore 10% è risultato dai problemi
alle parti molli con debolezza muscolare a sinistra e un 5% per una pre-artrosi
dell’anca sinistra. Le alterazioni artrosi che della porzione laterale del
piatto tibiale del ginocchio destro sono state valutate al 5%, mentre
l’artrodesi dell’articolazione terminale del pollice sinistro è stata stimata
al 2,5%. Il totale del 72,5% raggiunto con la somma aritmetica è stato pesato
con una moltiplicazione matematica in una procedura infra-addizionale. Il Dr. __________
non ha effettuato un confronto incrociato con una posizione sulla lista analogamente
definita, cosa che tuttavia non è semplice da realizzare. Con riferimento ai
singoli arti egli è giunto ai valori di 27,5% per il braccio sinistro, 15% per
il destro, 25% per la gamba sinistra e 5% per la gamba destra. Le singole stime
sono sostenute dalle Tabelle pubblicate dalla Suva.
Il 29.10.2001 io ho stimato la menomazione
dell’integrità per gli infortuni del 05.05.1996 e 13.03.1998 al 57%, di cui 46%
per l’infortunio del 05.05.1996 e 11% per quello del 13.03.1998. Da allora si è
aggiunta la lesione dell’avambraccio distale destro, una lieve malposizione in
esiti di frattura del femore sinistro, un peggioramento della situazione a
livello della mano sinistra e una lieve artrosi compartimentale del ginocchio
destro. Valuto queste ultime al 20% (10% per il braccio destro, 5% per il
braccio sinistro e 5% per entrambi gli arti inferiori). Dato che tutte le
lesioni sono a carico dell’apparato locomotore è indicata una certa
ponderazione (infra-addizionale), così che in totale ottengo il 70% di menomazione
dell’integrità.”
(doc. 583,
p. 3s.)
L’assicuratore
LAINF ha fatto proprio l’apprezzamento del dott. __________ e, con la decisione
su opposizione impugnata, ha posto l’assicurato al beneficio di un’indennità
del 70% (cfr. doc. 584).
2.4.6
Con la
propria impugnativa, l’insorgente ha preteso di avere diritto a un’IMI di
un’entità superiore a quella riconosciutagli dall’Istituto resistente, la quale
è stata definita “bassa ed incompleta”. RI 1 ha in sostanza rimproverato all’CO
1.
di aver omesso di considerare l’insieme dei propri disturbi, segnatamente
quelli dovuti alla rottura del bacino, come pure quelli relativi alle vertebre,
alle costole e alla perforazione del polmone sinistro. Egli non ha per contro
sollevato alcuna obiezione riguardo al metodo che il dott. __________ ha
utilizzato per calcolare l’indennità globale (doc. I, p. 8: “Se non si contesta
il metodo di calcolo …”).
Occorre
innanzitutto ricordare che l'indennità per menomazione
dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che
per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status medico, la
menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in
maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non
dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un
apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a
prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121
consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure,
STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02
del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).
Ai
fini della determinazione dell’IMI, occorre perciò fare astrazione dai
disturbi soggettivamente accusati dall’assicurato che non trovano correlazione con
un danno alla salute oggettivabile. In effetti, se si tenesse conto di
disturbi (soltanto) soggettivamente risentiti, non si giungerebbe più a una
valutazione astratta e egualitaria di una menomazione all’integrità.
Chiamato a pronunciarsi su
una questione di carattere squisitamente medico, questo Tribunale - considerata
anche l'assenza di pareri medici specialistici divergenti -, ritiene che
l’apprezzamento espresso dal dott. __________, specialista proprio nella
materia che qui interessa e che vanta un’ampia esperienza nell’ambito della
medicina infortunistica e assicurativa, possa validamente costituire da
supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario
esperire ulteriori accertamenti.
In
particolare, il TCA segnala che dalla documentazione medica a sua disposizione
non emerge alcun indizio a favore dell’esistenza di menomazioni importanti e
durevoli a livello vertebrale, costale o del polmone sinistro. Del resto, non
può essere ignorato che l’assicurato stesso non è stato in grado di specificare
in cosa consisterebbero tali menomazioni. Per quanto riguarda invece il bacino,
questa Corte si limita a segnalare che all’insorgente è stata riconosciuta
un’indennità a fronte proprio della presenza di una pre-artrosi coxo-femorale a
sinistra, oggettivata grazie alle indagini radiologiche eseguite nell’aprile
2009.
(cfr. doc. 526 e 530, p. 5).
Per
quanto attiene all’entità dell’IMI, la decisione su opposizione merita quindi
di essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui
all’assicurato è stata riconosciuta una rendita di invalidità del 68%.
§§ Gli
atti sono rinviati all’CO 1 affinché proceda ai sensi del considerando
2.3.5..
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1
verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo di
indennità per ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster