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Decisione

35.2011.22

Due cadute con, rispettivamente, frattura pollice sx. e frattura caviglia sx. Negata eziologia traumatica ai disturbi lombari. Valutazione del grado d'invalidità. Valutazione entità menomazione all'in

20 marzo 2012Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

i periti giudiziari, i dottori __________ e __________, entrambi Primari presso

la Clinica di chirurgia ortopedica dell'Ospedale universitario di __________,

hanno indicato che solo in casi eccezionali il danno a un arto inferiore

può condurre a un sovraccarico del rachide:

"

Kann der Sachverstädige bestätigen, dass es

eine übliche und geläufige Erscheinung ist. Also als klinisch anerkannte

Tatsache, dass ein körperlicher Schaden an einem unteren Beinteil, wie im Fall

T., im Laufe der Jahre zu degenerativen Pathologien, mit Invaliditätsfolgen, im

Beckenbereich bzw. in der Wirbelsäule führt?

Nein, ein Hinken führt nicht zu einer Überlastung

der Wirbelsäule, solange keine schweren Deformationen vorliegen. Schwere

Deformationen sind Veränderungen mit einer Beinlängendifferenz von > 5 cm oder einer Situation bei Hüftarthrodese, oder einer Muskelschwäche wie sie beispielsweise nach

einer Poliomyelitis zu beobachten ist. Zudem müssen die Veränderungen sehr

lange einwirken bis sie symptomatisch werden. Bei Herr T. ist die

Deformation/Beeinträchtigung des Gangbildes mässig, die Dauer eher kurz und

bildgebend sind keine über die Altersnorm hinausgehende Veränderungen der

Wirbelsäule feststellbar."

(perizia

7.3.2000 della Clinica di chirurgia ortopedica dell' __________, p. 8s.)

Il caso di RI 1 non

rientra fra quelli limite enumerati dai dottori __________.

Da una parte, la

documentazione agli atti dimostra che l'assicurato non presenta alcuna dismetria

degli arti inferiori (cfr. doc. 137, p. 3 - inc. 1: “Nessuna differenza di

lunghezza degli arti inferiori, …”).

D'altra parte, i disturbi

in sede lombare sono apparsi nell’immediato decorso post-infortunistico (cfr.

rapporto relativo all’audizione dell’assicurato del 25 marzo 2009 - doc. 15, p.

2: “Per quanto attiene all’infortunio del mese di febbraio 2009, l’assicurato

conferma di continuare a lamentare dolori nella zona lombo-sacrale e ci informa

che questi dolori erano presenti già al momento della caduta, ma in misura

lieve. Con il passare dei giorni sono gradualmente aumentati”). Al riguardo, va

sottolineato che nella fattispecie di cui alla già citata pronunzia del 4

maggio 2000, la sindrome lombare era insorta circa otto anni dopo

l'evento traumatico che aveva interessato il piede destro. Ciò nonostante i

periti giudiziari avevano valutato tale periodo come troppo breve.

In esito

alle considerazioni che precedono, è quindi a ragione che l’Istituto

assicuratore ha negato la propria responsabilità in relazione ai disturbi

lombari lamentati dall'insorgente.

Pertanto,

l’entità della rendita e dell’IMI dovrà essere valutata facendo astrazione da

tali disturbi.

2.4. Entità

della rendita di invalidità

2.4.1. Giusta l'art.

18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a

seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in

RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente

all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente

art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che

non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della

LPGA.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del

22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non

ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto

dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi

concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono,

dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un

nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

Nell'assi­cura­zione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.4.2. L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I

162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4.3

In occasione

della visita medica di chiusura del 2 settembre 2010, il chirurgo ortopedico

dott. __________ ha così descritto l’esigibilità lavorativa:

"

L’assicurato non ha limitazioni nel sollevare

pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, può spesso sollevare pesi dai 5

ai 10 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado pesi dai 10 ai 25 kg fino all’altezza dei fianchi e mai più pesi superiori ai 25 kg.

L’assicurato non ha limitazioni nel sollevare

pesi fino a 5 kg oltre l’altezza del petto e può spesso sollevare pesi oltre ai

5.

kg oltre l’altezza del petto.

L’assicurato non ha limitazioni nel maneggio di

attrezzi leggeri e di precisione, può spesso maneggiare attrezzi di media

entità e non può più maneggiare attrezzi pesanti o molto pesanti, l’assicurato

non ha limitazioni nella rotazione della mano.

L’assicurato non ha limitazioni nell’effettuare

lavori al di sopra della testa, non ha limitazioni nell’effettuare la rotazione

del tronco, non ha limitazioni nell’assumere la posizione seduta e inclinata in

avanti, egli può talvolta assumere la posizione in piedi e inclinata in avanti,

molto spesso assumere la posizione inginocchiata, talvolta effettuare la

flessione delle ginocchia. L’assicurato non ha limitazione nell’assumere la

posizione seduta e di lunga durata e può spesso assumere la posizione in piedi

e di lunga durata. L’assicurato non ha limitazioni nel camminare fino a 50 m, può spesso camminare oltre i 50 m, di rado camminare per lunghi tragitti, di rado su terreno

accidentato, egli può di rado salire le scale e non può più salire su scale a

pioli.

(…).”

(doc.

148, p. 4 - inc. 1).

Prima di

procedere all’emanazione della decisione di rendita, il medico di __________ ha

ancora precisato che, alla luce dello status oggettivato durante la visita

medica di chiusura, “… per il solo pollice sinistro non ci sono postumi

infortunistici invalidanti suscettibili di modificare la capacità lavorativa.

Se l’assicurato non avesse avuto gli altri problemi sarebbe stato considerato

abile al lavoro al 100%.” (doc. 152 - inc. 1).

In

sostanza, per il medico di fiducia dell’amministrazione, l’assicurato potrebbe

esercitare, senza limitazioni, un’attività professionale alternativa a quella

di falegname, fisicamente leggera per quanto concerne il sollevamento/trasporto

di pesi ed il maneggio di attrezzi, da svolgere in posizione prevalentemente

seduta, eventualmente alternata seduta/eretta.

Questo

Tribunale constata che l’apprezzamento del dott. __________ non é

sostanzialmente inficiato né dal rapporto afferente alla degenza 17 maggio-4

giugno 2010 presso la Clinica __________, elaborato dal dott. __________, spec.

FMH in reumatologia (doc. 128, p. 4 - inc. 1: “In merito all’abilità lavorativa

penso che il paziente é ormai inabile definitivamente al 100% come falegname, é

abile al 100% nell’ambito di un’attività leggera dove possa stare seduto, non

debba salire scale, in particolare a pioli.” - il corsivo é del redattore),

né dalla valutazione delle capacità funzionali (EFL) a cui l’insorgente é stato

sottoposto nel corso dell’estate 2010 presso la __________ (doc. 137, p. 5 -

inc. 1: “lavoro da molto leggero a leggero: tutto il giorno; rendimento

iniziale del 50% (con frequenti pause di recupero tra i diversi momenti di

lavoro); prevalentemente da seduti o dove sia possibile cambiare spesso

posizione di lavoro; reinserimento graduale al lavoro nel primo mese di

lavoro.”).

A

quest’ultimo riguardo, occorre però precisare che nella valutazione delle

capacità funzionali si é tenuto conto anche della problematica interessante il

rachide lombo-sacrale, non di pertinenza dell’assicurazione contro gli

infortuni (cfr. il consid. 2.3.3.). D’altro canto, nello svolgimento dei

test ergonomici la concordanza e la consistenza, nel caso concreto, sono state

insufficienti, visto che il paziente presentava una forte tendenza

all’aggravazione dei sintomi, tanto che la valutazione EFL é

stata giudicata inaffidabile (e ritenuto invece determinante l’apprezzamento

medico-diagnostico). Sulla rilevanza di una valutazione EFL per l’apprezzamento

della capacità lavorativa, si veda la STF 8C_547/2008 del 16

gennaio 2009, consid. 4.2.1, pubblicata in SVR 2009 IV nr. 26.

Dalla perizia 13 settembre

2011.

della dott.ssa D. Santollino, Capo-clinica presso il Servizio di

psichiatria dell’Ospedale Malcantonese di Castelrotto, si evince che

l’assicurato soffre di una depressione reattiva medio-lieve (ICD-10:

F32.01), patologia „di recente insorgenza (se ne ha nozione dal giugno 2010)

…“.

Per la psichiatra

interpellata dall’Ufficio AI, „la situazione osservabile in sede di esame

peritale non soddisfa i criteri di Foester, sia per quanto riguarda la non

esigibilità di uno sforzo di volontà per reinserirsi nel mondo del lavoro, sia

riguardo la presenza di una patologia fisica cronicizzata grave e per la

perdita dell’integrazione sociale. Va annotato che la reazione depressiva

citata in diagnosi e sottolineata dal Medico curante, é di recente insorgenza

(se ne ha nozione dal giugno 2010) e, soprattutto, non ha indotto il Curante a

consigliare un supporto specialistico, né alcuna terapia mirata. Allo stato

attuale non si rintracciano elementi clinici di cronicità dell’affezione

depressiva. Ciò che viene osservato, pertanto, potrebbe beneficiare, anche in

modo significativo, di una farmacoterapia ad hoc e di un supporto psicoterapico

che aiuti l’A a comprendere che il suo titolo di studio non trova sbocchi nel

contesto lavorativo del paese in cui vive.“

La dott.ssa Santollino ha

infine dichiarato Radivoje Simic inabile al lavoro in misura

non superiore al 30% (doc. G - inc. 32.2011.268).

Secondo

il TCA, può rimanere aperta la questione di sapere se l’affezione psichica

appena citata costituisce una conseguenza, naturale e adeguata, degli infortuni

assicurati, questione sulla quale l’INSAI non si é del resto pronunciato. In

effetti, come già statuito nella sentenza 32.2011.268 del 29 febbraio 2012 emanata nella causa parallela in materia di assicurazione per

l’invalidità, tenuto conto delle circostanze che emergono dalla perizia

psichiatrica (l’assenza di una problematica psichica grave, l’assenza di presa

a carico psichiatrica, né farmacologica né sotto forma di supporto

psicoterapico, l’assenza di elementi clinici di cronicità della patologia e la presenza

di fattori stressori estranei all’invalidità, innanzitutto il mancato

riconoscimento in Svizzera del titolo di studio conseguito nel paese di

origine), occorre ritenere, in ossequio alla giurisprudenza federale (cfr. SVR

1/2012 IV 1 p. 1 consid. 3.4.2.2 e riferimenti ivi citati), che il disturbo

psichico in questione non é di natura invalidante.

Per

quanto attiene ai disturbi uditivi, questo Tribunale prende atto come nessuno

pretenda che essi costituiscano una conseguenza degli infortuni assicurati (l’istituto

assicuratore é infatti chiamato a decidere se essi rappresentano una malattia

professionale - cfr. doc. XX), motivo per cui questo aspetto esula dalla presente

procedura ricorsuale.

Tutto ben considerato, in esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere

che, dal punto di vista medico, l’assicurato non è più in grado di esercitare

l’attività di falegname, svolta in precedenza. Nondimeno, sul mercato generale

del lavoro esistono delle attività che egli sarebbe in grado di svolgere a

tempo pieno e con un rendimento completo, nonostante il danno alla salute

infortunistico.

È

peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno

indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al

giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio

2003, consid. 4.7).

2.4.4

Si

tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute

infortunistico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1,

l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2010, qualora non fosse rimasto vittima

degli infortuni assicurati, un importo annuo di fr. 64'301.25 (cfr. doc.

154.

- inc. 1).

Questo

dato, desunto dalle informazioni fornite direttamente dal datore di lavoro

(cfr. doc. 122B - inc. 1), può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

2.4.5

Per quanto riguarda il reddito da invalido, la

giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate

in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso,

nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il

guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario

statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai

sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di

parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,

nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono

giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una

deduzione per circostanze personali e professionali.

2.4.6

Per

determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF

resistente ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso alcune

aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività leggere che

l'assicurato sarebbe in grado di esercitare tenuto conto delle sequele infortunistiche

che interessano l’arto inferiore sinistro, e meglio l’estrusore per stampaggio

a iniezione presso la __________ di __________, il preparatore di cioccolata

presso la ____________________, l’operaio addetto alla fabbricazione di trapani

presso la __________, il raffilatore presso la __________ e l’aiuto stampatore

presso la ____________________, i dipendenti di tali ditte percepivano in

media, nel 2010 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p.

511ss.), un reddito annuo pari a fr. 48'078 (cfr. doc. 154 + allegati - inc.

1).

D’altro canto, sempre in

conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito

informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di

conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario

massimo e minimo, così come sul salario medio.

In

effetti, dallo specchietto che figura sull’allegato al doc. 154 si evince che

sono 41 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e

massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 31’655 e a fr. 67'222, e infine che

quello medio è di fr. 47'930.

Il TCA

constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr.

48'078) è superiore dello 0.38% rispetto alla media dei salari medi (fr.

47'930).

In base

alla giurisprudenza federale, ciò non è però manifestamente sufficiente per

dubitare della rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle

DPL. Basti ricordare che in una sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta

Corte è pervenuta a questa stessa conclusione trattandosi di una differenza

dell’8% circa (cfr., pure, la STCA 35.2005.90 del 22 maggio 2006 consid. 2.9.,

pubblicata in RtiD II 2006 n. 54, in cui questo Tribunale ha deciso di fare

propria la prassi dell’__________ secondo la quale sono di principio tollerati

scostamenti sino al 10%).

In

conclusione - assodato che i cinque posti di lavoro segnalati

dall’amministrazione rispettano le limitazioni funzionali descritte nella

documentazione medica agli atti, aspetto riguardo al quale l’insorgente non ha

d’altronde sollevato specifiche obiezioni (cfr. STF 8C_285/2010 del 6 settembre

2010) -, il reddito da invalido è stato validamente determinato in base

alle DPL.

Esso

ammonta a fr. 48'078.

Decurtazioni

sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare

in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa

modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472 consid. 4.2.3).

2.4.7

Il grado di

invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 48'078 al reddito

che egli avrebbe potuto conseguire se non fossero intervenuti gli infortuni, e

cioè fr. 64'301.25 - risulta quindi essere del 25.23%, arrotondato al 25%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV

Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 nella quale l'Alta Corte ha stabilito

che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato

aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per

difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole

applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si

estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state

emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione).

Visto che

a RI 1 è stata attribuita una rendita di invalidità proprio del 25%, la

decisione su opposizione impugnata merita di essere confermata.

2.5

Entità

della menomazione all’integrità

2.5.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.5.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.5.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute

nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa tabella

- riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.5.4

L’INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.5.5

L’assicuratore

LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico __________ __________,

ha assegnato al ricorrente un’IMI del 10% (cfr. doc. 158, p. 3 - inc. 1).

Questa la

valutazione del dott. __________ contenuta nel referto relativo alla visita

medica di chiusura del 2 settembre 2010:

"

REFERTO

Come esiti importanti e durevoli abbiamo in data

odierna dolore alla tibiotarsica a sinistra in stato da frattura Weber B

trattata conservativamente e con modica residua limitazione della funzionalità.

VALUTAZIONE

IMI 10%

GIUSTIFICAZIONE

I sintomi lamentati dall’assicurato e i reperti oggettivabili

sono al massimo paragonabili a quelli che si possono avere in caso di

un’artrosi della tibiotarsica di entità media.

Secondo la tabella 5.2 un’artrosi della

tibiotarsica di media entità da diritto a un’IMI tra il 5 e il 15%, si prende

il valore intermedio del 10%.

Per quanto attiene alla sindrome post-trombotica

l’assicurato presenta soltanto un lieve edema, appena percettibile a livello

dell’arto inferiore sinistro che sicuramente può essere curato con calza di

compressione, secondo la tabella 16.2 questo tipo di sindrome post-trombotica

non da diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità.

La problematica al pollice sinistro, non da

diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità in quanto l’assicurato ha

una funzione normale del pollice con un’opposizione completa.

I sintomi lamentati sono paragonabili al massimo

a quelli che si possono avere in caso di una lieve artrosi di un dito.

L’artrosi delle dita non da comunque diritto a

un’IMI.

I dolori alla schiena non sono di origine

post-traumatica.”

(doc. 147

- inc. 1)

2.5.6

Chiamato a pronunciarsi, il

TCA sottolinea che l'indennità per menomazione dell'integrità

si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti

quegli assicurati che presentano uno stesso status medico, la

menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in

maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non

dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un

apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a

prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121

consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure,

STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02

del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

Ai

fini della determinazione dell’IMI, occorre perciò fare astrazione dai

disturbi soggettivamente accusati dall’assicurato che non trovano correlazione

sul piano oggettivo. In effetti, se si tenesse conto di disturbi (soltanto)

soggettivamente risentiti, non si giungerebbe più a una valutazione astratta e

egualitaria di una menomazione all’integrità.

Nel caso di specie, questo

Tribunale rileva che, a margine della consultazione specialistica del 23

novembre 2009, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, , aveva sottolineato che le alterazioni evidenziate non erano “…

totalmente correlabili con la sintomatologia dolorosa che il paziente presenta,

…”. Egli aveva peraltro suggerito l’esecuzione di un esame SPEC-TC del piede

sinistro (cfr. doc. 23, p. 3 - inc. 1).

L’accertamento in

questione, effettuato nel corso del 2010 presso l’Ospedale cantonale di __________,

aveva consentito di oggettivare unicamente un’artrosi medio-dorsale lieve,

senza mostrare una massiccia captazione (cfr. doc. 111 - inc. 1).

Un’importante estensione della

sintomatologia é stata del resto segnalata anche nel rapporto relativo alla

valutazione delle capacità funzionali del 2 agosto 2010 (cfr. doc. 137 - inc.

1).

Alla luce di quanto

precede, non appare dunque censurabile in particolare il fatto che il medico __________

abbia comparato la situazione a livello dell’estremità inferiore sinistra a un quadro di artrosi della tibiotarsica di media entità e che, in

applicazione della tabella 5.2 edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI,

abbia quantificato nel 10% l’indennità spettante a RI 1.

La

decisione su opposizione impugnata é quindi da confermare anche nella misura in

cui all’insorgente é stata assegnata un’IMI del 10%.

2.6

Deve essere

ancora verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

2.6.1

Ai sensi

dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA U 114/03

del 3 luglio 2003, consid. 2.1.).

L'art. 61

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.

626).

Le

condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria

rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora

applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF (cfr. STFA U 114/03 del 3 luglio 2003, consid. 2.1.).

Tali

presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia

necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le

sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.

cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993

p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U

234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5

settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF

121.

I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,

consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.

13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;

STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento

e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.

Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20

ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza

giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal

diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le

risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma

dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155,

p. 479 e giurisprudenza ivi citata).

Non è

determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (A.

Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il limite

per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza

giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto

esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo

base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA U

102/04 del 20 settembre 2004).

L’indigenza

processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli

necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996

U 254 p. 209 consid. 2; STFA del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., p. 3).

In una

sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di

assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che

l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione

di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -

indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere

considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in

grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono

essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno

esistenziale.

L’attestato

municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo

(B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156, p. 490).

Nella

commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche

l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. In effetti prima di

poter eventualmente richiedere l’assistenza giudiziaria dallo Stato, la persona

interessata, nel limite dell’esigibile, deve di principio attingere alla

propria sostanza (cfr. STF I 134/06 del 7 maggio 2007).

Secondo

il TFA, si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA

non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e

giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile

al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento

in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF

119.

Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente

dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato

secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid.

4a).

L’assistenza

giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella

misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3,

cfr. anche STCA 31.1998.50 del 12 marzo 2001).

Secondo

la giurisprudenza federale, infine, la decisione di concessione dell’assistenza

giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione

processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato

materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto

retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

2.6.2

Per valutare

se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza,

si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48

consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al minimo

esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA

U 102/04 del 20 settembre 2004).

2.6.3

In concreto, risulta

dagli atti di causa che RI 1, coniugato e con una figlia di 16 anni a carico, é

al beneficio delle prestazioni assistenziali (cfr. la decisione 31 ottobre 2011

dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, acclusa al doc. XVI).

In tali circostanze,

l'indigenza deve essere ammessa.

Visto che

anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono

adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va

accolta riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione

economica dell'assicurata dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f

LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al

gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA

del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15 luglio

2003.

nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa

D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V

301, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. L’istanza

di assistenza giudiziaria è accolta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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