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Decisione

35.2011.3

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19 luglio 2011Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I

sanitari hanno, poi, indicato, quale diagnosi, uno stiramento muscolare

all’inserzione sulla scapola destra, nonché un’inabilità lavorativa del 100%

dal 2 al 6 luglio 2009 e, in un secondo tempo, dal 27 luglio al 15 agosto 2009

(cfr. doc. M1).

Il medico curante della

ricorrente, Dott. __________, medico chirurgo di __________, ha certificato, il

7 e il 20 luglio 2009, che RI 1 risultava affetta da contusione alla spalla

destra, che la medesima dichiarava di essere ammalata dal 2 luglio 2009 e che

necessitava di riposo e cure domiciliari (cfr. doc. M1).

Il 12 agosto 2009

l’assicurata è stata visitata dal Dr. med. __________, FMH in chirurgia

ortopedica e medico fiduciario dell’Istituto assicuratore resistente.

Dal relativo rapporto del

24 agosto 2009 emerge quanto segue:

" (…)

VALUTAZIONE

- Sindrome algica emicinto

scapolare destro, disturbi dal carattere piuttosto muscolare, in presenza di

uno stato dopo collisione l’1.7.2009 in qualità di motociclista.

Soggettivamente

disturbi sotto sforzo, ai movimenti della spalla destra e del collo,

concentrati in sede parascapolare destra, senza particolare limitazione

funzionale.

Oggettivamente

funzione delle spalle e del rachide conservata, focalizzazione dei disturbi in

corrispondenza dell’inserzione scapolare dell’elevatore e lungo il margine

mediale della scapola, particolarmente dolente la mobilizzazione passiva della

stessa.

Sul piano terapeutico

condivido la recente prescrizione di fisioterapia, iniziata oggi stesso, con

sforzo principale rivolto alla componente antalgica e al rilassamento con

mobilizzazione della scapola destra.

Per conto proprio la

signora RI 1 è stata invitata ad approfittare dell’effetto rilassante del

calore sotto forma di docce, bagni, impacchi locali.

Dal punto di vista medico

nessuna controindicazione a un soggiorno di vacanza all’estero.

In presenza di un decorso

favorevole con la fisioterapia nel frattempo iniziata, ritengo ragionevole

considerare una ripresa in misura completa dell’attività lavorativa quale

collaboratrice domestica, con impegno complessivo di 12 ore settimanali (3

volte 4 ore) a decorrere dal 7.9.2009.” (Doc. M2)

Il medico curante della

ricorrente nelle certificazioni dei mesi di agosto e settembre 2009 ha ripetuto quanto già espresso nel mese di luglio 2009 (cfr. doc. M3; M6).

Il 7 settembre 2009 il

Dott. __________ ha, inoltre, attestato che:

" Non

ancora risolta la sintomatologia; persistono limitazioni funzionali articolari

in estensione e rotazione con episodi algici anche a riposo. Si sta

sottoponendo tuttora a fkt di riattivazione e antidolorifica. Persistendo la

sintomatologia sarà necessaria indagine RMN.

Prognosi 14 gg.” (Doc. M11)

Il medesimo medico, l’11

gennaio 2010, ha chiesto l’esecuzione di una RMN alla spalla destra. Egli ha

motivato la propria domanda facendo riferimento alla recente contusione alla

spalla destra (cfr. doc. M10).

Il Dott. __________ ha,

poi, nuovamente prescritto alla ricorrente, a causa dei suoi disturbi alla spalla

destra, risposo e cure a domicilio il 17 febbraio e 1° marzo 2010 (cfr. doc. M

10; M13).

Il 2 marzo 2010 è stata

eseguita una RM della spalla destra presso __________ di __________, le cui

conclusioni sono le seguenti:

" Tendinosi

del sovra-spinato con abbassamento del segnale da possibile calcificazione nel

contesto. Lieve tendinosi del sottospinato. Tendinosi del sottoscapolare. Edema

nel ventre muscolare del deltoide nel settore laterale alla testa omerale e

borsite sotto-acromion-deltoidea.” (Doc. A40)

Nei mesi di aprile, maggio

e giugno 2010 il medico curante ha attestato che l’assicurata non risultava

clinicamente guarita e ha richiesto una visita di consulenza ortopedica (cfr. doc.

M15; M16).

La ricorrente è stata

nuovamente esaminata dal Dr. med. __________ il 17 marzo 2010.

Dal rapporto medico del 7

luglio 2010 si evince che:

" (…)

Soggettivamente dolori alla scapola

destra con estensione verso la spalla, non solo sotto sforzo ma pure a riposo.

Movimenti della spalla destra liberi ma dolorosi

sotto carico e in rotazione.

Disturbi simili a quelli già accusati in

precedenza, tuttavia più forti.

Oggettivamente nessun referto

infiammatorio in atto, nessuna ipotrofia muscolare all’insieme del cinto

scapolare e in sede paravertebrale alto-toracale e cervicale. Dolenzia in

corrispondenza dell’inserzione scapolare dell’elevatore, lungo il bordo mediano

della scapola e all’altezza dell’articolazione acromio-clavicolare a destra.

Nessuna insufficienza focale di rilievo della cuffia dei rotatori. Funzione

delle spalle simmetrica al di sopra dell’orizzontale e in rotazione esterna,

lieve deficit funzionale terminale in rotazione interna. Dolenzia palpatoria

marcata della scapola fino alla spalla destra alla palpazione anche

superficiale, non appoggiata.

Funzione del rachide cervicale conservata,

senza zone d’irritazione, senza tensione muscolare segmentale.

Radiologicamente tendinosi del

sovra-spinato con possibile calcificazione, lieve tendinosi del sottospinato e

del sotto-scapolare. Edema del ventre muscolare del deltoide. Lieve edema

all’articolazione acromio-clavicolare e minimo versamento nella borsa

sotto-acromio-deltoidea.

Vengono di riflesso considerate le seguenti

diagnosi:

-

tendinosi diffusa spalla destra, lieve edema articolare acromio-clavicolare

e minimo versamento nella borsa sotto-acromio-deltoidea;

-

stato dopo importante sforzo muscolare per tenere una moto dopo

collisione, senza contusione della spalla destra.

Non solo l’indicazione alla richiesta di un

esame di risonanza magnetica della spalla destra, ma pure praticamente

l’insieme dei certificati e delle prescrizioni redatte dal dr. __________,

fanno stato di un’imprecisione sulla dinamica dell’evento del 1.7.2009: la

signora RI 1 non si è in effetti procurata nessuna contusione della spalla

destra! Essa ha per contro effettuato un improvviso sforzo con il cinto

scapolare per tenere la moto dopo la collisione, riuscendo nell’impresa senza

cadere.

Sul piano terapeutico, malgrado le

considerazioni espresse in uno dei diversi certificati medici datati del

7.9.2009 (fisiokinesiterapia di riattivazione e antidolorifica) il dr. __________

si è regolarmente limitato a prescrivere delle misure passive (vedi

prescrizione del 13.11.2009, 28.10.2009, 5.10.2009,…), rivelatesi

soggettivamente inefficaci malgrado una frequenza di 2 sedute la settimana.

L’esame di risonanza magnetica della spalla

destra effettuato il 2.3.2010, 8 mesi dopo l’evento in parola, mette in

evidenza un quadro diffuso di tendinosi della cuffia dei rotatori, di edema

muscolare del deltoide, di edema dell’articolazione acromio-clavicolare e

minimo versamento nella borsa sotto-scromio-deltoidea. Questi reperti sono

suscettibili di correlare con il carattere dei disturbi segnalati dalla signora

RI 1, in particolare per quanto attiene a una loro accentuazione sotto sforzo.

Sia i reperti radiologici documentati dalla

risonanza magnetica del 2.3.2010, sia l’esame clinico riscontrato, non

giustificano tuttavia nessuna inabilità lavorativa, tanto meno completa, in considerazione

dell’attività svolta (collaboratrice domestica) e dell’impegno complessivo di

12 ore settimanali ripartire di più giorni.

In questo contesto il certificato del dr. __________

del 17.2.2010 non apporta nuovamente nessun elemento di giudizio, contenendo

per contro diverse imprecisioni.

Per quanto attiene all’aspetto

medico-assicurativo, i reperti diffusi di natura non specifica, riscontrati

alla spalla destra, risultano essere con il grado della probabilità

preponderante estranei all’evento del 1.7.2009 con sforzo attivo per tenere la

moto, senza tuttavia caduta o contusione della spalla destra. In questo

contesto, di riflesso, pure l’inabilità lavorativa attestata a decorrere dal

18.2.2010 risulta essere in relazione di causalità tutt’al più possibile con l’evento

in parola.

(…)” (Doc. M17)

Il Dott. __________, nei

mesi di luglio e agosto 2010, ha nuovamente attestato che l’assicurata non

risultava clinicamente guarita (cfr. doc. M18; M19; M20).

2.9. La CO 1 non

ha riconosciuto la propria responsabilità relativamente alla problematica alla

Considerandi

spalla destra annunciata dall’assicurata nel mese di febbraio 2010, poiché,

fondandosi sulle valutazioni del proprio medico fiduciario, Dr. med. __________,

ha ritenuto che i disturbi accusati alla spalla destra a fare tempo dal 17

febbraio 2010 non siano lesioni in relazione di causalità naturale con

l’infortunio del 1° luglio 2009 (cfr. doc. A31; A1).

La

ricorrente, dal canto suo, sostiene, invece, che tra i problemi alla spalla

destra lamentati dal 17 febbraio 2010 e il sinistro del 1° luglio 2009 vi sia

un nesso causale (cfr. doc. I).

In tale

contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,

U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.10

In concreto, attentamente

esaminati gli atti di causa e tutto ben considerato, questa Corte ritiene che l’esistenza di una ricaduta appaia già dubbia per il

fatto che non sembra si possa parlare di un peggioramento dello stato di salute

nel mese di febbraio 2010 (cfr. consid. 2.7.).

Le

dichiarazioni dell’assicurata circa i disturbi accusati e lo stato locale del

mese di agosto 2009 sono, infatti, equivalenti a quelli del mese di marzo 2010,

fatta eccezione per l’impressione dell’insorgente che la sintomatologia nel

marzo 2010 fosse più forte (cfr. doc. M2; M17).

Al

riguardo va precisato che la manifestazione prevedibile di stati dolorosi

recidivanti nell'ambito di una situazione di salute stazionaria non è

sussumibile quale ricaduta (cfr. STF U 34/07 del 4 marzo 2008 consid. 8.1.;

STFA U 244/04 del 20 maggio 2005, consid. 3.2).

Nel caso

di specie è vero, però, che nel mese di marzo 2010 è stata eseguita una RM

della spalla destra della ricorrente che ha posto in luce la presenza di

tendinosi del sovraspinato con abbassamento del segnale da possibile

calcificazione nel contesto, lieve tendinosi del sottospinato, tendinosi del

sottoscapolare, edema nel ventre muscolare del deltoide nel settore laterale

alla testa omerale e borsite sotto-acromion-deltoidea (cfr. doc. A40).

La

questione dell’esistenza o meno di un peggioramento dello stato di salute della

spalla destra dell’assicurata, in casu, può, tuttavia, restare insoluta.

In

effetti, anche volendo considerare che nel febbraio 2010 è subentrato un

peggioramento delle condizioni della spalla destra dell’assicurata, l’esito

della vertenza non muterebbe.

Un nesso

causale naturale tra i disturbi lamentati dal febbraio 2010 e l’infortunio del

1° luglio 2009 deve, in ogni caso, essere negato, come verrà esposto più

dettagliatamente nei considerandi seguenti

2.11

Il TCA, per

quanto attiene alla relazione di causalità, non ha motivi per scostarsi dal

parere espresso dal Dr. med. __________ (cfr. doc. M17), specialista proprio

nella materia che qui interessa (chirurgia ortopedica), con un’ampia esperienza

professionale nel campo della medicina infortunistica e assicurativa, secondo

cui i reperti diffusi di natura non specifica riscontrati alla spalla destra

dell’assicurata risultano essere con il grado della probabilità preponderante

estranei all’evento del 1° luglio 2009.

In

proposito occorre considerare che, per costante giurisprudenza, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. STF 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.; STFA U 239/02 dell'11

dicembre 2003; STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003;

SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; RCC 1986 p. 202

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Questa Corte ritiene che

un significato particolare vada attribuito al fatto che, come sottolineato dal

Dr. med. __________, in occasione del sinistro del 1° luglio 2009 l’assicurata

non è caduta dalla moto e, in particolare, la spalla destra non ha subito

alcuna contusione, bensì soltanto uno sforzo attivo per tenere la moto (cfr.

doc. M1; M2; M17)

Del resto nessun medico

specialista ha sostenuto una tesi contraria a quella formulata dal Dr. med. __________.

In effetti il Dott. __________,

da un lato, è un medico chirurgo, dall’altro, si è limitato a indicare che

l’insorgente non risultava clinicamente guarita senza mai esprimersi in merito

all’eziologia dei disturbi accusati dalla stessa (cfr. consid. 2.8.).

Va, altresì, evidenziato

che l’assicurata non risulta, in ogni caso, essersi rivolta al proprio medico

curante nel periodo da settembre 2009 a gennaio 2010 (cfr. doc. M12; M11; M10).

E’, poi, utile rilevare

che il fatto che l'Istituto assicuratore resistente abbia

assunto il caso iniziale non significa che esso debba, ipso facto,

ammettere la propria responsabilità anche per i disturbi notificati quali

ricaduta.

In

effetti, nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha

precisato che, trattandosi specificatamente di una ricaduta, la responsabilità

dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del

nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale o di

una precedente ricaduta. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni

dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi

disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è

provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere

riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico

dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole

all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità

naturale rimasto indimostrato.

In merito

cfr. pure STFA U 165/05 del 22 settembre 2006 consid. 2.1.

Infine l’obiezione

sollevata dall’assicurata secondo cui avrebbe diritto alle prestazioni LAINF perlomeno

fino al 13 agosto 2010 - data dell’emissione della decisione con cui l’Istituto

assicuratore resistente ha stabilito che i disturbi ancora lamentati dalla

stessa non erano in nesso di causalità naturale con il sinistro del 1° luglio 2009

(cfr. doc. A31; consid. 1.8.) -, in quanto la CO 1 non ha contestato

formalmente le prescrizioni di fisioterapia e i certificati medici inoltratile

(cfr. doc. A32; I), non le è di alcun ausilio.

Al riguardo va osservato

che la ricorrente - tramite il proprio rappresentante - dopo l’inoltro dell’annuncio

di ricaduta nel quale è stato, peraltro, precisato che rimanevano in attesa di

una risposta in merito (cfr. doc. A15; consid. 1.6.) - ben doveva essere

consapevole del fatto che la questione dell’assunzione o meno della ricaduta

del 17 febbraio 2010 doveva ancora essere decisa.

In effetti l’RA 1 ha a più

riprese sollecitato la CO 1 a emanare una decisione al riguardo (cfr. doc. A23;

A24; A25; A27; A29).

Pertanto la mancata

esplicita contestazione in relazione a ogni prescrizione o certificato inviato

all’assicuratore LAINF non poteva essere in alcun caso considerata quale

riconoscimento di responsabilità.

2.12

In esito alle

considerazioni che precedono, il TCA non ritiene dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.

320.

e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), un legame causale tra i problemi

alla spalla destra annunciati all’assicuratore LAINF nel mese di febbraio 2010

e l’infortunio del 1° luglio 2009 assunto dall’assicuratore LAINF.

2.13

Alla luce di

tutto quanto esposto a ragione la CO 1 non ha assunto i disturbi lamentati alla

spalla destra dalla ricorrente e notificatigli nel febbraio 2010.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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