35.2011.30
Assic.LAINF,dopo aver compiuto ult.accert.,come ordinato dal TCA in una STCA di rinvio,ha inoltrato un'ist.di revisione della STCA.Modo di procedere errato.Assic.avrebbe dovuto emettere nuova dec.form
19 settembre 2011Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.2011.30
Data decisione, Autorità:
19.09.2011, TCA
Titolo:
Assic.LAINF,dopo aver compiuto ult.accert.,come ordinato dal TCA in una STCA di rinvio,ha inoltrato un'ist.di revisione della STCA.Modo di procedere errato.Assic.avrebbe dovuto emettere nuova dec.form.impugnab.Non dati motivi di revis.(né fatti/prove nuovi, né allo st.attuale dimostrato reato pen.)
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
REVISIONE DELLA SENTENZA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
art. 52 LPGA
art. 61 cpv. 1 let. i LPGA
art. 24 LPTCA
art. 25 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2011.30
DC/sc
Lugano
19 settembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sull’istanza del 16 giugno 2011 di
RI 1
chiedente la revisione della sentenza
emessa il 23 marzo 2011 questo Tribunale (inc. n. 35.2011.1) nella causa
promossa con ricorso del 10 gennaio 2011 da
CO 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25
novembre 2010
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Con sentenza
del 23 marzo 2011 questo Tribunale ha annullato una decisione su opposizione
del 25 novembre 2010 della RI 1 ed ha rinviato gli atti all’amministrazione per
nuovi accertamenti, con le seguenti motivazioni:
"
(…)
Alla luce delle
indicazioni che l’assicurata ha fornito in occasione dell’udienza del 17 marzo
2011 e degli elementi che già emergevano dalla documentazione prodotta in
causa, questa Corte ritiene che non sia possibile escludere l’eventualità che -
antecedentemente all’episodio dello stiracchiarsi, dunque durante la giornata
del
13 luglio 2010 -, a RI 1
sia occorso un evento assicurato, nella forma di un infortunio giusta l’art. 4
LPGA, subordinatamente, di una lesione
parificata ad infortunio ex art. 9 cpv. 2 OAINF (a quest’ultimo riguardo, va
rilevato che è la CO 1 stessa ad aver riconosciuto che l’assicurata soffriva di
una lesione del legamento gleno-omerale medio che, come tale, cade sotto la
lett. g dell’art. 9 cpv. 2 OAINF - cfr. doc. 22, p. 4).
Sui danni alla salute insorti a seguito di sforzi
compiuti da personale sanitario, esiste peraltro un'abbondante giurisprudenza
(cfr. ad esempio STFA U 166/04 del 18 aprile 2005; STCA 35.2008.21 del 7 agosto
2008, STCA 35.2007.99 del 23 gennaio 2008, STCA 35.2006.78 del 24 gennaio 2007,
STCA 35.2005.98 dell’8 marzo 2006).
In particolare, questo Tribunale segnala che in
una recente sentenza 8C_403/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 4.1, il TF ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
Il
Tribunale federale (delle assicurazioni) ha ad esempio negato l'esistenza di un
fattore esterno straordinario nel caso di un aiuto infermiere - 36enne, di
buona costituzione fisica - che aveva riportato una sindrome vertebrale dorsale
in seguito allo spostamento, dal tavolo operatorio al letto, di un paziente del
peso di 100-120 kg. Esso respinse la richiesta dell'interessato soprattutto in
considerazione del fatto che l'azione incriminata rientrava nelle mansioni
quotidiane della sua professione e che comunque il paziente non era stato
propriamente sollevato (DTF 116 V 136 consid. 3c pag. 139).
Per
contro, in una sentenza successiva pubblicata in RAMI 1994 no. U 185 pag. 79 (U
67/93), la Corte ha riconosciuto - per l'intervento di un evento fuori
programma - il carattere infortunistico all'infermiera che, per evitare una
caduta imprevista di un paziente corpulento durante il suo trasferimento dal
letto alla carrozzella, era riuscita ad adagiarlo nella carrozzella adiacente
solo grazie ad uno sforzo violento riportando un trauma da lussazione. Nello
stesso senso la Corte ha deciso anche nella sentenza U 166/04 del 18 aprile
2005, pubblicata in RtiD 2005 II no. 56 pag. 265 e concernente il caso di una
stagista fisioterapista (57 kg) attiva in una casa per anziani che, per evitare
l'improvvisa caduta di un paziente (84 kg), non aveva avuto scelta se non quella di intervenire con uno sforzo violento e repentino. Quest'ultima sentenza
rinvia ad altre sentenze giudicate nello stesso modo. Per esempio alla sentenza
pubblicata in RAMI 1994 no. U 180 pag. 37 (U 109/92), nella quale il Tribunale
federale (delle assicurazioni) ebbe modo di precisare che, per accertare se si
è in presenza di un infortunio conseguente ad uno sforzo straordinario, occorre
tenere conto di tutti gli aspetti del processo lavorativo concreto sicché anche
il sollevamento di un peso, rientrante, in quanto tale, nell'attività abituale
dell'assicurato, può risultare straordinario se lo stesso peso si rivela essere
inaspettatamente superiore al solito e se il lavoro dev'essere ad es. eseguito
in posizione piegata e affrettata.“
Secondo il TCA, tale eventualità non può in ogni
caso essere negata nel caso concreto appellandosi al principio della priorità
della dichiarazione della prima ora, secondo il quale, in presenza di due
diverse versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che
l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze
giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le
prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR
2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143
consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella
causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Tale principio non è applicabile se
dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr.
RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U
430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata
versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da
altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto
grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid.
2a, 208 consid. 6b).
In effetti, nel caso di specie, già in un primo
tempo l’insorgente aveva riferito di uno sforzo compiuto nell’ambito della
propria attività professionale, antecedente all’episodio dello stiracchiarsi
(al riguardo, si veda il rapporto 26 luglio 2010 dell’__________ relativo alla
consultazione del 14 luglio 2010 - doc. 7: “Ieri sul lavoro (aiuto infermiera)
alza una pz. e avverte un dolore alla spalla dx.” nonché la risposta fornita
alla domanda n. 1 contenuta nel questionario della CO 1 - doc. 12: “Questo
probabilmente a causa di uno sforzo sostenuto in precedenza.” - il corsivo è
del redattore), motivo per cui quanto da lei affermato in udienza non
contraddice ma precisa o meglio completa le sue precedenti dichiarazioni.
L’eventualità in discussione, proprio perché di
eventualità si tratta, deve comunque ancora essere verificata mediante
l’audizione testimoniale della collega indicata dalla ricorrente, signora __________,
attualmente attiva presso la sede di __________ della Casa per anziani
Fondazione __________. A tale scopo, gli atti vengono quindi retrocessi alla RI
1, la quale avrà cura di concedere all’assicurata e alla sua rappresentante, la
possibilità di prendere parte all’audizione (su quest’ultimo aspetto, cfr. la
STCA 35.2006.102 del 31 maggio 2007, confermata dal TF con pronunzia
8C_360/2007 del 3 settembre 2008).
Nell’ipotesi in cui, a seguito dell’accertamento
che l’assicuratore LAINF è chiamato a compiere, dovesse essere accertato che a RI
1 è effettivamente occorso un evento assicurato (nella forma di un infortunio
oppure di una lesione parificata ad infortunio), occorrerà ancora verificare se
tra quest’ultimo e il danno alla salute all’origine dell’incapacità lavorativa
e della necessità di sottoporsi all’intervento del 24 settembre 2010, esiste
una relazione di causalità naturale oppure no.
In effetti, presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze
(danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto
qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla
salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello
stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o
immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso
unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità
corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio
sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento
infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su
detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio
della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura
possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle
prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR
2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4
luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P.,
U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99;
STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46). Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra
infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il
diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato
(DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e
sentenze ivi citate).
Spetterà dunque, se del caso, all’assicuratore
resistente pronunciarsi a proposito dell’eziologia, traumatica oppure morbosa,
del danno alla salute riportato dalla ricorrente, dopo avere sottoposto la
questione a uno specialista di sua fiducia.
In questo contesto, occorrerà considerare che se
è vero che è l’assicurata stessa ad avere imputato la lussazione della spalla
destra all’atto di stiracchiarsi (cfr. doc. VI, p. 2: “La sera, dopo avere
spento la televisione e prima di addormentarmi, ho alzato le braccia e a quel
punto l’osso è fuoriuscito. Ho chiamato mia sorella e insieme l’abbiamo fatto
rientrare ma non totalmente.” - il corsivo è del redattore), è altrettanto vero
che, sempre secondo l’insorgente, i primi disturbi alla spalla destra (“una
fitta molto intensa”) sono apparsi durante l’operazione di trasferimento del
paziente dal letto alla carrozzina e che proprio per alleviare tali disturbi a
mezzogiorno essa era stata costretta ad assumere un antidolorifico (cfr. doc.
VI, p. 2).
Infine, non potrà neppure essere ignorato che, in
base alla certificazione 21 dicembre 2010 del dott. __________, “il tipo di
lesione intraoperatoria riscontrato in ALPSA Lesion è per definizione una lesione
traumatica …” (doc. F).”
1.2. L’assicuratore
contro gli infortuni ha successivamente sentito __________ il 9 maggio 2011
(cfr. doc. B) ed ha preso atto di uno scritto di __________ del 10 maggio 2011,
nel quale il Direttore della Fondazione __________ si è espresso su quanto
dichiarato dall’assicurata in sede di udienza (cfr. doc. C), allegando pure
diversi documenti.
1.3. Con istanza
del 16 giugno 2011 la RI 1 ha chiesto la revisione della sentenza del TCA del
23 marzo 2001, rilevando:
"
(…)
Nella misura in cui la sig.ra CO 1 ha dichiarato,
in occasione dell'udienza del 17.03.2011, fatti che si sono rivelati totalmente
inesatti e che ha firmato il relativo verbale d'udienza, la stessa si è resa
colpevole di un delitto ai sensi dell'art. 251 CP. Questo fatto giustifica la
richiesta di revisione conformemente all'art. 24 lettera b) Lptca.
A titolo sussidiario e in base ai fatti accertati
successivamente alla sentenza, la RI 1 inoltra inoltre una domanda di revisione
secondo l'art. 24 lettera a) Lptca." (Doc. I)
1.4. Nella sua
risposta del 12 luglio 2011 la patrocinatrice dell’assicurata ha chiesto di
respingere l’istanza di revisione e ha sottolineato che l’amministrazione
avrebbe dovuto effettuare gli accertamenti ordinati dal TCA ed emettere una nuova
decisione.
La
rappresentante dell’assicurata ha poi preso dettagliatamente posizione sulla
documentazione raccolta dalla RI 1.
In
conclusione la patrocinatrice di CO 1 ha chiesto di porre l’assicurata al
beneficio dell’assistenza giudiziaria (cfr. Doc. V).
1.5. Il 22 agosto
2011 la RI 1 ha inoltrato al TCA uno scritto, trasmesso per conoscenza alla
patrocinatrice dell’assicurata (cfr. doc. X), del seguente tenore:
"
(…)
La RI 1 rileva che dopo la lettura degli atti
trasmessi a sostegno della domanda di revisione, l'assicurata CO 1 ha
nuovamente modificato la cronologia degli eventi in modo d'adattarla ai fatti
accertati dalla documentazione. Sostiene d'avere una certa difficoltà nel
ricordarsi le date e a indicarle correttamente. Le sue dichiarazioni sono
chiaramente contraddittorie con i primi elementi riferiti nella denuncia di
sinistro (doc. 2) e con le sua risposte del 10.08.2010 al questionario (doc.
12). Non e più possibile, a questo punto, conferire una qualsiasi credibilità
alle sue successive spiegazioni.
Nel caso in cui questa Corte ritenesse che
sussistono incoerenze o che esistono elementi di fatto ancora da dimostrare, la
RI 1 è senz'altro d'accordo che le parti in causa siano nuovamente sentite.
Per il resto, ci permettiamo rinviare al nostro
precedente scritto confermando inoltre le conclusioni già espresse." (Doc.
IX)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a
revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il
giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.
L'art. 24
Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle
assicurazioni è ammessa la revisione:
a) se
sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un
crimine o un delitto ha influito sul giudizio.
Secondo
l'art. 25 cpv. 1 Lptca la domanda di revisione, con l'indicazione dei motivi e
dei mezzi di prova, deve essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni
dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle
lett. a) e b) dell'art. 24; nel caso dell'art. 24 lett. a) la domanda di
revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione
della sentenza.
L'art. 25
cpv. 2 Lptca stabilisce che la forma è quella stabilita dall'art. 3; si applica
la procedura prescritta dalla presente legge.
In una
sentenza C 223/06 del 16 gennaio 2008 il Tribunale federale ha così illustrato
Fatti
i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza:
"
3.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi
si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una
decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio
cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata
sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid.
4.2 con riferimento).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i
fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano
stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i
fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in
cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere
addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda
di revisione (DTF 121 IV 317 consid.
2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5
pag. 204; 110 V 138 consid. 2
pag. 141; 108 V 170 consid. 1
pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter
Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e
Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B
I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire
devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della
sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un
apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova,
gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la
revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che
tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid.
5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in
precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di
invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente
quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in
modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È
decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente
all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già rilevato
dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice
fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti
all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può
determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi
del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la
conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti
essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid.
5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2
pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1
pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid.
5 pag. 205)."
2.3. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).
Ai sensi
dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono
essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha
notificate.
La
procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale.
L'art. 52
cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro
un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai
rimedi giuridici.
Inoltre,
secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di
regola non sono accordate ripetibili.
Per
costante giurisprudenza federale, quando un tribunale annulla una decisione su
opposizione e rinvia gli atti all’amministrazione per prendere una nuova
decisione, tutta la procedura riparte dall’inizio. In particolare
l’annullamento della decisione su opposizione non ha l’effetto di fare
rinascere la decisione iniziale, per cui l’amministrazione potrebbe limitarsi
ad emettere una nuova decisione su opposizione.
Al
riguardo, in una sentenza 9C_236/2010 del 10 gennaio 2011, l’ Alta Corte ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
"
3.1En s'opposant à la décision du 19 mai 2003, l'assurée a manifesté son désaccord avec la solution de l'administration et exprimé sa volonté
de voir son droit réexaminé dans le cadre d'un acte administratif sujet à
recours. Son opposition a eu comme effet d'empêcher l'entrée en force de chose
décidée de la décision mentionnée (ATF 126 V 23 consid. 4b p. 24 sv.). Au terme de la procédure d'opposition, l'office
recourant a rendu une nouvelle décision le 30 août 2004. Celle-ci a remplacé la
décision initiale, est devenu l'objet de la contestation de la procédure
Considerandi
judiciaire subséquente (arrêt U 3/04 du 8 juin 2005 consid. 2.2, in RAMA 2005 n° U 560 p. 398; Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd.,
2009, n° 39 ad art. 52 LPGA; Ulrich Meyer-Blaser, Der Streitgegenstand im
Streit - Erläuterungen zu BGE 125 V 413, in Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, 2001, n° 17 p. 19; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 435
ss; Hansjörg Seiler, Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der
Sozialversicherung [Art. 52 ATSG], in Sozialversicherungsrechtstagung 2007, n°
10.5
p. 99 sv.) et a fixé la limite de l'état de fait déterminant du point du
vue temporel (ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243; arrêt 9C_1015/2009 du 20
mai 2010 consid. 3.1). La décision sur opposition du 30 août 2004 a finalement été entièrement annulée par l'autorité de recours (cf. ch. II du dispositif du
jugement du 7 février 2006) dans la mesure où les incertitudes diagnostiques
ressortant des informations médicales recueillies ne permettaient pas de
statuer en toute connaissance de cause, raison pour laquelle il fallait
procéder à un complément d'instruction. L'annulation de ladite décision et le
renvoi du dossier à l'administration n'ont pas fait renaître la décision
initiale mais ont consacré la mise à néant de la procédure administrative qui
devait repartir du début (arrêts 9C_6/2010 et 9C-134/2010 du 2 juillet 2010
consid.4) dans le cadre toutefois des mesures d’instruction requises."
Nella sentenza 9C_6/2010 il Tribunale federale aveva rilevato che:
"
4.
En l'occurrence, l'assurée s'est opposée en temps
utile et dans les formes à la décision du 29 avril 2003. Elle a donc
valablement manifesté son désaccord avec la solution de l'office recourant et
exprimé sa volonté de voir ses droits réexaminés dans un acte administratif
susceptible de recours empêchant de la sorte l'entrée en force de chose décidée
de la décision mentionnée (ATF 126 V 23 consid. 4b p. 24 sv. et les références). Une fois la procédure
d'opposition diligentée, l'administration a rendu une nouvelle décision le 17
février 2004. Celle-ci a remplacé la décision initiale, est devenue l'objet de
la contestation de la procédure judiciaire subséquente (arrêt U 3/04 du 8 juin
2005.
consid. 2.2, in RAMA 2005 n° U 560 p. 398; KIESER,
ATSG-Kommentar, 2e éd., 2009, n° 39 ad art. 52 LPGA; ULRICH MEYER-BLASER, Der
Streitgegenstand im Streit - Erläuterungen zu BGE 125 V 413, in Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, 2001, n° 17 p. 19; Meyer/von Zwehl, L'objet
du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor,
2005, p. 435 ss; HANSJÖRG SEILER, Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der
Sozialversicherung [Art. 52 ATSG], in Sozialversicherungsrechtstagung 2007, n°
10.5
p. 99 sv.) et a fixé la limite temporelle de l'état de fait déterminant (ATF 131 V 242 consid. 1 p. 243; arrêt 9C_1015/2009 du 20 mai
2010.
consid. 3.1). Il ressort donc de ce qui précède que le renvoi de la cause
à l'office recourant par le Tribunal fédéral des assurances n'a pas fait
renaître la décision initiale mais a mis à néant l'entier de la première
procédure administrative, de sorte que la seconde devait repartir du début en
utilisant les règles de procédure en vigueur, applicables immédiatement (ATF 132 V 93 consid. 2.2 p. 96, 130 V 1 consid. 3.2 p. 4, 215 consid. 3.2 p. 220
sv., 129 V 113 consid. 2.2 p. 115 et les références). Et sur ce point, la
modification de la LAI du 16 décembre 2005 supprimant la procédure d'opposition
devant les offices AI et les dispositions transitoires l'accompagnant, entrées
en vigueur au 1er juillet 2006, ne légitiment pas une autre analyse. C'est en
définitive ce que l'administration a fait en rendant le projet de décision du
30.
novembre 2007 puis la décision du 22 avril 2008. Le renvoi à l'office
recourant pour qu'il donne à l'intimée la possibilité de retirer son opposition
viole donc le droit fédéral. Par conséquent, il convient d'annuler le jugement
entrepris et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle
tranche le litige sur le fond, la Cour de céans n'ayant pas la possibilité
d'aller au-delà des conclusions des parties depuis le 1er janvier 2007 au
contraire de ce qui est toujours possible dans le cadre de l'art. 61 let. d LPGA."
Sul tema
cfr. anche la STCA 35. 2011.21 del 23 maggio 2011.
2.4
Nella
presente fattispecie dopo avere compiuto ulteriori accertamenti, come ordinato
dal TCA nella precedente sentenza (cfr. consid. 1.1), ma senza tuttavia rispettare
pienamente il diritto di essere sentito dell’assicurata, l’assicuratore contro
gli infortuni ha inoltrato un’istanza di revisione della sentenza 35.2011.1 del
23.
marzo 2011.
Tale modo
di procedere è errato. La RI 1 avrebbe invece dovuto emettere una nuova
decisione formale impugnabile (cfr. consid. 2.3).
Tale
soluzione si giustifica tanto più se si considera che, nella precedente
sentenza, questo Tribunale non ha riconosciuto a CO 1 il diritto alle prestazioni
LAINF per l’evento annunciato nel luglio del 2010 dal suo datore di lavoro. Gli
atti sono stati invece rinviati all’assicuratore al quale è stato ordinato di
effettuare nuove indagini, confrontando le affermazioni delle diverse parti
coinvolte, al fine di verificare se si è trattato oppure no di un infortunio o
di una lesione parificata (cfr. consid. 2.7 della sentenza del 23 marzo 2011: “non
sia possibile escludere l’eventualità”; “l’eventualità (…) deve comunque ancora
essere verificata mediante l’audizione testimoniale della collega indicata
dalla ricorrente”).
Non siamo
dunque in presenza di fatti nuovi o nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 24 lett.
b Lptca.
Inoltre,
allo stato attuale, non è per nulla dimostrato che l’assicurata, firmando il verbale
del 17 marzo 2011 (cfr. doc. VI inc. 35.2011.1) si sia resa colpevole di una
falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CPS o eventualmente di altri reati,
ad esempio quello di dichiarazione falsa di una parte in giudizio ai sensi
dell’art. 306 - in relazione con l’art. 309 lett. a CPS - ragione per cui non è
neppure dato il motivo di revisione della precedente sentenza, ai sensi
dell’art. 24 lett. b Lptca.
In simili
condizioni l’istanza di revisione deve essere respinta.
L’assicuratore
contro gli infortuni, dopo avere garantito all’assicurata il diritto di essere
sentita tenendo anche conto di quanto già sottolineato al riguardo dal TCA
nella precedente sentenza (cfr. consid.1.1), emetterà una nuova decisione
formale.
2.5
L’assicurata, vincente in
causa, rappresentata da un avvocato ha diritto al versamento da parte della RI 1 di CHF 1’800.-- a titolo di ripetibili.
La
costante giurisprudenza federale ha stabilito che l’assegnazione di ripetibili
rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA U 164/02 del
9.
aprile 2003, e STFA del 18 agosto
1999.
nella causa E.T.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L’istanza
di revisione è respinta.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La RI 1
verserà all’assicurata CHF 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò
che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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