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Decisione

35.2011.30

Assic.LAINF,dopo aver compiuto ult.accert.,come ordinato dal TCA in una STCA di rinvio,ha inoltrato un'ist.di revisione della STCA.Modo di procedere errato.Assic.avrebbe dovuto emettere nuova dec.form

19 settembre 2011Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza:

"

3.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi

si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una

decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio

cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata

sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid.

4.2 con riferimento).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i

fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano

stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i

fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in

cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere

addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda

di revisione (DTF 121 IV 317 consid.

2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5

pag. 204; 110 V 138 consid. 2

pag. 141; 108 V 170 consid. 1

pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter

Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e

Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B

I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire

devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della

sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un

apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova,

gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la

revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che

tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid.

5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in

precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di

invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente

quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in

modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È

decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente

all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già rilevato

dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice

fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti

all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può

determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi

del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la

conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti

essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid.

5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2

pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1

pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid.

5 pag. 205)."

2.3. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).

Ai sensi

dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono

essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha

notificate.

La

procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,

ad eccezione della previdenza professionale.

L'art. 52

cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro

un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai

rimedi giuridici.

Inoltre,

secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di

regola non sono accordate ripetibili.

Per

costante giurisprudenza federale, quando un tribunale annulla una decisione su

opposizione e rinvia gli atti all’amministrazione per prendere una nuova

decisione, tutta la procedura riparte dall’inizio. In particolare

l’annullamento della decisione su opposizione non ha l’effetto di fare

rinascere la decisione iniziale, per cui l’amministrazione potrebbe limitarsi

ad emettere una nuova decisione su opposizione.

Al

riguardo, in una sentenza 9C_236/2010 del 10 gennaio 2011, l’ Alta Corte ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

"

3.1En s'opposant à la décision du 19 mai 2003, l'assurée a manifesté son désaccord avec la solution de l'administration et exprimé sa volonté

de voir son droit réexaminé dans le cadre d'un acte administratif sujet à

recours. Son opposition a eu comme effet d'empêcher l'entrée en force de chose

décidée de la décision mentionnée (ATF 126 V 23 consid. 4b p. 24 sv.). Au terme de la procédure d'opposition, l'office

recourant a rendu une nouvelle décision le 30 août 2004. Celle-ci a remplacé la

décision initiale, est devenu l'objet de la contestation de la procédure

Considerandi

judiciaire subséquente (arrêt U 3/04 du 8 juin 2005 consid. 2.2, in RAMA 2005 n° U 560 p. 398; Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd.,

2009, n° 39 ad art. 52 LPGA; Ulrich Meyer-Blaser, Der Streitgegenstand im

Streit - Erläuterungen zu BGE 125 V 413, in Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, 2001, n° 17 p. 19; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en

procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 435

ss; Hansjörg Seiler, Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der

Sozialversicherung [Art. 52 ATSG], in Sozialversicherungsrechtstagung 2007, n°

10.5

p. 99 sv.) et a fixé la limite de l'état de fait déterminant du point du

vue temporel (ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243; arrêt 9C_1015/2009 du 20

mai 2010 consid. 3.1). La décision sur opposition du 30 août 2004 a finalement été entièrement annulée par l'autorité de recours (cf. ch. II du dispositif du

jugement du 7 février 2006) dans la mesure où les incertitudes diagnostiques

ressortant des informations médicales recueillies ne permettaient pas de

statuer en toute connaissance de cause, raison pour laquelle il fallait

procéder à un complément d'instruction. L'annulation de ladite décision et le

renvoi du dossier à l'administration n'ont pas fait renaître la décision

initiale mais ont consacré la mise à néant de la procédure administrative qui

devait repartir du début (arrêts 9C_6/2010 et 9C-134/2010 du 2 juillet 2010

consid.4) dans le cadre toutefois des mesures d’instruction requises."

Nella sentenza 9C_6/2010 il Tribunale federale aveva rilevato che:

"

4.

En l'occurrence, l'assurée s'est opposée en temps

utile et dans les formes à la décision du 29 avril 2003. Elle a donc

valablement manifesté son désaccord avec la solution de l'office recourant et

exprimé sa volonté de voir ses droits réexaminés dans un acte administratif

susceptible de recours empêchant de la sorte l'entrée en force de chose décidée

de la décision mentionnée (ATF 126 V 23 consid. 4b p. 24 sv. et les références). Une fois la procédure

d'opposition diligentée, l'administration a rendu une nouvelle décision le 17

février 2004. Celle-ci a remplacé la décision initiale, est devenue l'objet de

la contestation de la procédure judiciaire subséquente (arrêt U 3/04 du 8 juin

2005.

consid. 2.2, in RAMA 2005 n° U 560 p. 398; KIESER,

ATSG-Kommentar, 2e éd., 2009, n° 39 ad art. 52 LPGA; ULRICH MEYER-BLASER, Der

Streitgegenstand im Streit - Erläuterungen zu BGE 125 V 413, in Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, 2001, n° 17 p. 19; Meyer/von Zwehl, L'objet

du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor,

2005, p. 435 ss; HANSJÖRG SEILER, Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der

Sozialversicherung [Art. 52 ATSG], in Sozialversicherungsrechtstagung 2007, n°

10.5

p. 99 sv.) et a fixé la limite temporelle de l'état de fait déterminant (ATF 131 V 242 consid. 1 p. 243; arrêt 9C_1015/2009 du 20 mai

2010.

consid. 3.1). Il ressort donc de ce qui précède que le renvoi de la cause

à l'office recourant par le Tribunal fédéral des assurances n'a pas fait

renaître la décision initiale mais a mis à néant l'entier de la première

procédure administrative, de sorte que la seconde devait repartir du début en

utilisant les règles de procédure en vigueur, applicables immédiatement (ATF 132 V 93 consid. 2.2 p. 96, 130 V 1 consid. 3.2 p. 4, 215 consid. 3.2 p. 220

sv., 129 V 113 consid. 2.2 p. 115 et les références). Et sur ce point, la

modification de la LAI du 16 décembre 2005 supprimant la procédure d'opposition

devant les offices AI et les dispositions transitoires l'accompagnant, entrées

en vigueur au 1er juillet 2006, ne légitiment pas une autre analyse. C'est en

définitive ce que l'administration a fait en rendant le projet de décision du

30.

novembre 2007 puis la décision du 22 avril 2008. Le renvoi à l'office

recourant pour qu'il donne à l'intimée la possibilité de retirer son opposition

viole donc le droit fédéral. Par conséquent, il convient d'annuler le jugement

entrepris et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle

tranche le litige sur le fond, la Cour de céans n'ayant pas la possibilité

d'aller au-delà des conclusions des parties depuis le 1er janvier 2007 au

contraire de ce qui est toujours possible dans le cadre de l'art. 61 let. d LPGA."

Sul tema

cfr. anche la STCA 35. 2011.21 del 23 maggio 2011.

2.4

Nella

presente fattispecie dopo avere compiuto ulteriori accertamenti, come ordinato

dal TCA nella precedente sentenza (cfr. consid. 1.1), ma senza tuttavia rispettare

pienamente il diritto di essere sentito dell’assicurata, l’assicuratore contro

gli infortuni ha inoltrato un’istanza di revisione della sentenza 35.2011.1 del

23.

marzo 2011.

Tale modo

di procedere è errato. La RI 1 avrebbe invece dovuto emettere una nuova

decisione formale impugnabile (cfr. consid. 2.3).

Tale

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, nella precedente

sentenza, questo Tribunale non ha riconosciuto a CO 1 il diritto alle prestazioni

LAINF per l’evento annunciato nel luglio del 2010 dal suo datore di lavoro. Gli

atti sono stati invece rinviati all’assicuratore al quale è stato ordinato di

effettuare nuove indagini, confrontando le affermazioni delle diverse parti

coinvolte, al fine di verificare se si è trattato oppure no di un infortunio o

di una lesione parificata (cfr. consid. 2.7 della sentenza del 23 marzo 2011: “non

sia possibile escludere l’eventualità”; “l’eventualità (…) deve comunque ancora

essere verificata mediante l’audizione testimoniale della collega indicata

dalla ricorrente”).

Non siamo

dunque in presenza di fatti nuovi o nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 24 lett.

b Lptca.

Inoltre,

allo stato attuale, non è per nulla dimostrato che l’assicurata, firmando il verbale

del 17 marzo 2011 (cfr. doc. VI inc. 35.2011.1) si sia resa colpevole di una

falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CPS o eventualmente di altri reati,

ad esempio quello di dichiarazione falsa di una parte in giudizio ai sensi

dell’art. 306 - in relazione con l’art. 309 lett. a CPS - ragione per cui non è

neppure dato il motivo di revisione della precedente sentenza, ai sensi

dell’art. 24 lett. b Lptca.

In simili

condizioni l’istanza di revisione deve essere respinta.

L’assicuratore

contro gli infortuni, dopo avere garantito all’assicurata il diritto di essere

sentita tenendo anche conto di quanto già sottolineato al riguardo dal TCA

nella precedente sentenza (cfr. consid.1.1), emetterà una nuova decisione

formale.

2.5

L’assicurata, vincente in

causa, rappresentata da un avvocato ha diritto al versamento da parte della RI 1 di CHF 1’800.-- a titolo di ripetibili.

La

costante giurisprudenza federale ha stabilito che l’assegnazione di ripetibili

rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA U 164/02 del

9.

aprile 2003, e STFA del 18 agosto

1999.

nella causa E.T.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’istanza

di revisione è respinta.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La RI 1

verserà all’assicurata CHF 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò

che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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