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Decisione

35.2011.33

Incidente stradale con commotio cerebri e contusioni polso dx e ginocchio sx. In un secondo tempo, diagnosticata spondilolistesi con lisi arco post. a livello L5/S1. Negato, in particolare, peggiorame

18 gennaio 2012Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi lamentati dall’assicurato non si sarebbero più trovati in una

relazione di causalità naturale con il sinistro del marzo 2010 (cfr. doc. 16).

A seguito

dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 19 e

28), in data 30 maggio 2011, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto

della sua prima decisione (cfr. doc. 32).

1.3. Con

tempestivo ricorso del 30 giugno 2011, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA

1, ha chiesto, in via principale, che il TCA accerti la persistenza di

un nesso causale naturale tra l’infortunio del marzo 2010 e la sintomatologia

lombovertebrale e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’Istituto

assicuratore per un complemento d’istruttoria.

A

sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha sviluppato in

particolare le considerazioni seguenti:

"

(…).

Detto in parole povere ci troviamo dinanzi a due

distinte prese di posizione. L’una del fiduciario dell’assicurazione

infortunio, l’altro della __________ ove era stato inviato per una serie di

puntuali indicazioni da parte del curante.

Non riteniamo che le conclusioni del dr. __________

abbiano maggior pregnanza di quelle esposte ed univoche della __________.

Presso quest’ultima il signor RI 1 é stato visto a più riprese; mentre che il

dr. __________ ha avuto in osservazione l’assicurato in una sola circostanza.

Le motivazioni del medico fiduciario sono sostanzialmente da ricondurre alla

circostanza che non si sono palesate fratture ossee, né ematomi in quella sede

e neppure che in quell’occasione sono stati fatti presente dei dolori in epoca

immediatamente successiva al sinistro.

In realtà i dati anamnestici sono stati valutati

pure dalla __________, ma non hanno condotto a siffatta valutazione. Peraltro

la __________ non giunge ad affermare che non sussistono delle preesistenze,

anzi, le afferma, così come le fa proprie il dr. __________. Quest’ultima però

motiva in termini chiari il sussistere di una chiara traumatizzazione, che nei

fatti ha coinvolto il loco affetto dalle preesistenze, accelerandone la

manifestazione sintomatica e quindi l’incapacità al lavoro.

… Le affermazioni del dr. __________ negano a

priori la traumatizzazione e quindi l’accelerazione della manifestazione della

sintomatologia. Ma non lo rende in alcun modo chiaro. Non si comprende per

quale motivo pare ammettere comunque la compartecipazione del trauma

all’invalidità iniziale, per poi negarlo in seguito. Perché la manifestazione

dolorosa sia stata quasi contestuale al sinistro non é in alcun modo valutata,

circostanza che peraltro la __________ ritiene poco ipotizzabile allo stato nel

quale si trovava, ritenendo che al più l’affezione preesistente si sarebbe

manifestata entro anni, ma non già su di un ragazzo di vent’anni.

La causalità adeguata non é stata valutata dal

dr. __________. Egli pare negare puramente e semplicemente quella naturale sin

da subito, contraddicendo anche la presa a carico iniziale da parte della CO 1.

Non valuta in alcun modo la circostanza che é poco probabile anche alla luce della

giurisprudenza il non riconoscere neppure un breve lasso di tempo alla

manifestazione invalidante di una caduta comunque potenzialmente grave.” (doc. I)

1.4. La CO 1, in

risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. Nel corso

del mese di novembre 2011, questa Corte ha interpellato la __________ per una

presa di posizione sulla valutazione espressa dal medico fiduciario

dell’amministrazione (cfr. doc. VII).

La

risposta del dott. __________, Primario di chirurgia della colonna vertebrale,

é pervenuta il 12 dicembre 2011 (doc. VIII).

La CO 1

si é espressa in proposito il 23 dicembre 2011 (doc. X + allegato), mentre

l’assicurato é rimasto silente.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio

2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. L’oggetto

della lite é circoscritto alla questione di sapere se i disturbi denunciati da RI

1 costituivano una conseguenza, naturale e adeguata, dell’infortunio del 26

marzo 2010, anche dopo il 30 novembre 2010.

2.3. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio

sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.4. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5. Dagli

atti processuali si evince che, in data 26 marzo 2010, RI 1 é

rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre si trovava in sella alla

propria motocicletta (cfr. il rapporto di polizia 7 maggio 2010, prodotto sub

doc. 15).

Trasportato

presso l’Ospedale regionale di __________, i sanitari hanno diagnosticato una commotio

cerebri e delle contusioni a livello del polso destro e del ginocchio

sinistro. Dal rapporto di uscita 29 marzo 2010 risulta - per quanto qui di

interesse -, che la colonna vertebrale si presentava “indolente in toto”, senza

deficit senso-motorio o di forza. L’assicurato, terminata l’osservazione

neurologica, é stato dimesso al proprio domicilio (cfr. doc. 1).

L’insorgente

é stato di nuovo ospedalizzato dal 22 al 23 aprile 2010.

Dal

relativo referto si apprende che, a causa della persistenza di cefalea,

capogiri, transitori episodi di offuscamento del visus, RI 1 é stato sottoposto

a una TAC cervicale, risultata nella norma, e a un esame radiologico del

rachide lombare, il quale ha evidenziato la presenza di una “spondilolistesi di

grado III con spondilosi a livello L5/S1”.

Proprio

per approfondire quest’ultimo reperto, é quindi stato disposto il suo ricovero

presso il Servizio di neurochirurgia dell’__________.

In data

Considerandi

21.

aprile 2010, in occasione di una prima consultazione ambulatoriale, l’assicurato

ha riferito che “la problematica principale (…) era costituita da dolori

lombari che s’irradiavano al rachide in toto, presenti anche in

clinostatismo.”. Durante i due successivi giorni di degenza, é stata eseguita

una RMN del rachide lombo-sacrale, esame che ha mostrato “… a causa della

spondilolistesi, una riduzione dei forami di coniugazione L5 bil. ed una protrusione

del disco, tuttavia in assenza di gravi compressioni del sacco durale in un

contesto di canale vertebrale decisamente ampio.”. Al riguardo, il dott. __________,

Capo-clinica, ha precisato che risultava “… difficile datare la spondilolistesi

o comunque risalire a un suo peggioramento non disponendo di esami recenti di

confronto; all’RX tuttavia si rilevano dei segni di verosimile problematica

pregressa.” (doc. 10 - il corsivo é del redattore).

Nel corso

del mese di maggio 2010, l’assicurato ha privatamente consultato la __________,

allo scopo di ottenere una seconda opinione sull’indicazione chirurgica posta

dai medici dell’ORL.

Dopo

avere diagnosticato una lomboischialgia in presenza di una sospetta

spondilolistesi L5/S1 di grado II/III secondo Meyerding traumatizzata, il dott.

__________, Primario di chirurgia della colonna vertebrale, ha spiegato che,

dal profilo radiologico, la spondilolistesi appariva preesistente e che

era possibile che essa fosse stata fortemente traumatizzata in occasione

dell’incidente stradale, a giustificazione dei disturbi denunciati

dall’insorgente (“Als radiologischen aspektmässig erscheint die

Spondylolisthesis vorbestehend und möglicherweise durch den Unfall zusätzlich

stark traumatisiert, was die Beschwerden durchaus erklären kann.”). (doc. 13).

A margine

della visita del 16 giugno 2010, il dott. __________ - presa visione delle

risultanze di una TAC lombare eseguita nel frattempo (il 31 maggio 2010 - cfr.

doc. 14) -, ha ribadito che a suo avviso i dolori erano imputabili a una

traumatizzazione del preesistente stato morboso (doc. 12: “Aufgrund der CT

Aufnahmen gehe ich weiterhin von einem Trauma auf einen krankhaften Vorzustand

aus und habe dies dem Patienten heute noch einmal erläutert, die Beschwerden

sind meines Erachtens ausreichend erklärt, vor dem Unfall der Patient war

relativ gut kompensiert und weitergehend beschwerdefrei sowie voll

arbeitsfähig, ob er diesen Zustand durch die konservative Therapie mit

Analgetika und Physiotherapie wieder erreicht, ist noch nicht abzuschätzen.”).

Il 1° luglio 2010 ha avuto luogo una consultazione in urgenza. Il

relativo referto non contiene tuttavia alcuna utile indicazione riguardante l’origine

dei disturbi (cfr. doc. 11).

Con

rapporto del 16 novembre 2010, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, fondandosi su quanto da lui stesso refertato in occasione della

visita di controllo del 20 luglio 2010 e sull’analisi della documentazione

radiologica a sua disposizione, si é così espresso in merito all’aspetto

eziologico:

"

L’attenta analisi della documentazione radiologica

prodotta permette non solo di escludere la presenza di alterazioni strutturali

ossee potenzialmente riconducibili all’evento del 26.3.2010 ma pure e in

particolare di escludere la presenza di alterazioni delle parti molli

peri-vertebrali potenzialmente suscettibili di correlare con i postumi di una

contusione locale.

Questo dato di fatto correla peraltro bene con

l’assenza di dolori della colonna vertebrale in toto durante i 2 giorni di

degenza presso il Reparto di chirurgia dell’Ospedale regionale di __________,

sede __________, così come testualmente ritenuto nel rapporto del 29.3.2010.

Trova quindi nuovamente conferma l’assenza di un

nesso di causalità per lo meno probabile tra l’evento puntuale del 26.3.2010 e

l’indicazione operatoria posta di stabilizzazione segmentale lombo-sacrale.

Assenza pure di un nesso di causalità per lo meno

probabile tra l’evento del 26.3.2010 e l’episodio di incontinenza che ha

portato alla degenza stazionaria presso il Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale

Regionale di __________, sede __________.”

(doc. 2)

Un nuovo

consulto specialistico presso la __________ é avvenuto il 7 gennaio 2011. Per la

dott.ssa __________, é verosimile che RI 1 soffrisse di una esacerbazione

dolorosa causata dal trauma, rispettivamente che le strutture connettive si

siano allentate. Ciò può aver provocato una progressione della olistesi, donde

l’esistenza di una relazione di causalità tra i dolori e il sinistro del marzo

2010.

(doc. 27, p. 2: “Bezüglich Ihrer Frage über die Diagnose ist dies eine

lytische Spondylolisthesis Meyerding Grad II-III mir Schmerzexazerbation bei

Trauma. Es ist durchaus glaubhaft und erklärbar, dass

durch das Trauma eine Exazerbation besteht bzw. dass die Bindegewebestruktur

sich durch den Unfall gelockert haben und dadurch eine Zunahme der Olisthese

entstanden sein kann. Aus diesem Grund besteht schon ein Kausalzusammenhang mit

den bestehenden Schmerzen vom Unfall vom 26.03.2010 und es handelt sich um eine

traumatisierte lytische Spondylolisthese L5/S1.”).

Rispondendo alle domande sottopostele dal rappresentante del

ricorrente (cfr. doc. 25), la dott.ssa __________ ha precisato che i disturbi

alla schiena sarebbero comunque insorti nel corso degli anni anche senza il

trauma subito, tuttavia non così acuti (cfr. doc. 26).

Le

conclusioni della dott.ssa __________ sono state criticamente commentate dal

dott. __________. A suo avviso, la tesi della sanitaria della __________ non

sarebbe condivisibile poiché in contrasto con i seguenti dati di fatto:

"

(…).

- l’assenza di disturbi all’esame mirato del rachide durante i

giorni di ospedalizzazione dopo l’evento infortunistico;

- l’assenza di lesioni/reazioni non solo ossee ma pure delle parti

molli (versamenti articolari, muscolatura, strutture legamentarie, …) all’esame

di risonanza magnetica del 22.4.2010;

- l’assenza di spostamento/scivolamento del corpo vertebrale L5

alle misurazioni effettuate all’esame funzionale del 21.4.2010.

L’accentuazione di una spondilolistesi per causa

traumatica potenzialmente riconducibile a un evento puntuale non é

ragionevolmente compatibile con l’assenza di disturbi iniziali, così come con

l’assenza di reazioni strutturali sia osteo-articolari, sia delle parti molli

muscolo-legamentarie.”

(doc. 31)

In corso

di causa, questa Corte ha interpellato il dott. __________, al quale é stato

chiesto in sostanza di prendere posizione in merito al contenuto del rapporto

19.

maggio 2011 del fiduciario dell’amministrazione (cfr. doc. VII).

Questo il

tenore della sua risposta datata 8 dicembre 2011:

"

(…).

Die von mir getätigte Bemerkung vom 25.05.2010

und die von Frau Dr. __________ mit Befund vom 07.01.2011 tätige Aussage, dass

es durchaus glaubhaft und erklärbar, dass durch das Trauma eine Exazerbation

besteht, steht in keine Wiederspruch zu einander. Es ist für mich nach wie vor

anamnestisch möglich, dass ein vorbestehender krankhafter Zustand durch das

Trauma akzentuiert und damit schmerzhafter wurde. Beim Vergleich der MRI

Aufnahmen vom 10.11.2011 mit den MRI Aufnahmen vom 22.04.2010 findet sich rein

radiologisch im MRI keine Zunahme der Olisthese. Auch in den

Nativröntgenaufnahmen vom 25.10.2011 im Vergleich zu den Nativröntgenaufnahmen

vom 21.04.2010 zeigt sich keine klare Zunahme des Gleitgrades. Somit hat

radiologisch die Olisthese nicht zugenommen. Für eine Verstärkung der Schmerzen

ist dies jedoch nicht unbedingt notwendig. Das heisst, Schmerzen können durch

ein Trauma durchaus zunehmen in einer solchen Situation mit dieser

Wirbelsäulenpathologie, ohne dass der Gleitgrad (Olisthese) zunimmt.”

(doc. VII)

Chiamato

da CO 1 ad esprimersi sul contenuto del rapporto del dott. __________, il dott.

__________ si é riconfermato nelle proprie conclusioni (allegato al doc. X).

2.6

Conformemente

alla dottrina medica dominante, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla

colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi

ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico (3-4 mesi in caso di trauma alla regione lombare e 6-9

mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti alterazioni degenerative,

cfr. STFA U 250/06 del 17 luglio 2007, consid. 4.2),

come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes

vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss.,

contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione

della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali; si veda pure E. Morscher, Schäden des

Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in

Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

Questa

tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Quindi, secondo

il Tribunale federale, un aggravamento post-traumatico (senza lesione

strutturale associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna

vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai

nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011

consid. 5.1,8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29

novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).

Un

aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa

preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato

soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione

improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni

successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46; cfr. pure STFA U

193/98 del 4 giugno 1999 consid. 3c).

Al

riguardo, è inoltre utile segnalare che, in una sentenza U 60/02 del 18

settembre 2002 consid. n. 2.2, il TFA ha precisato che,

nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della

verosimiglianza preponderante, possono essere presi in considerazione dei

principi basati sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano

l'opinione dominante.

Sempre

secondo l’Alta Corte, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del

raggiungimento dello status quo sine:

"

Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können

durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der

herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr.

U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo

sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt,

welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei

der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht

einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine

Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."

2.7

Nel

caso di specie, dalla documentazione medica a disposizione emerge in modo

chiaro che il reperto oggettivato - la spondilolistesi L5/S1 -,

é verosimilmente preesistente all’evento infortunistico del marzo 2010

e, in quanto tale, ha un’eziologia morbosa (cfr. doc. 10: “… all’RX tuttavia si

rilevano dei segni di verosimile problematica pregressa.”, doc.

13: “Als radiologischen aspektmässig erscheint die Spondylolisthesis

vorbestehend …”, doc. 12: “Aufgrund der CT Aufnahmen gehe ich weiterhin von

einem Trauma auf einen krankhaften Vorzustand aus …” e doc. VII: “Es ist für mich nach wie vor anamnestisch möglich, dass ein

vorbestehender krankhafter Zustand …” - il corsivo é del redattore).

D’altro canto, secondo questo Tribunale, gli accertamenti

radiologici a cui é stato sottoposto RI 1 successivamente al sinistro, non provano

l’intervento di un aggravamento significativo e duraturo della preesistente

spondilolistesi L5/S1. Ciò é stato esplicitamente negato dal chirurgo

ortopedico dott. __________, sulla base di un’analisi delle immagini afferenti

all’esame radiologico funzionale del 21 aprile 2010 (cfr. doc. 2, p. 2 e doc. 31).

Da parte sua, il neurochirurgo dott. __________, in sede di rapporto di uscita

27.

aprile 2010, ha sottolineato proprio la difficoltà a “… datare la

spondilolistesi o comunque risalire a un suo peggioramento non

disponendo di esami recenti di confronto; …” (doc. 10, p. 2 - il corsivo é del

redattore). Il dott. __________, nelle sue certificazioni, fa stato di una

possibile traumatizzazione dello stato preesistente, senza però pretendere che

l’infortunio abbia morfologicamente peggiorato la spondilolistesi (cfr. doc.

13: “Als radiologischen aspektmässig erscheint die Spondylolisthesis

vorbestehend und möglicherweise durch den Unfall zusätzlich stark

traumatisiert, …”, doc. 12, p. 1: “Der Patient bringt ebenfalls

Voraufnahmen mit von 2005 welche bereits eine Spondylolisthesis Grad 2-3 L5/S1

zeigen. (…). Aufgrund der CT Aufnahmen gehe ich

weiterhin von einem Trauma auf einen krankhaften Vorzustand aus …” - il

corsivo é del redattore). Il TCA non ignora che

dott.ssa __________, nel suo rapporto afferente alla consultazione del 7

gennaio 2011, ha ritenuto plausibile che il trauma subito abbia provocato un

incremento della olistesi (cfr. doc. 27, p. 2), tale progressione non risulta

tuttavia radiologicamente dimostrata. Del resto,

appositamente interpellato su questo aspetto (cfr. doc. VII: “… mit Bezugnahme auf die Behauptungen Ihrer Kollegin Pract. Med. __________

- zu präzisieren, ob die vermutliche Verschlimmerung der Spondylolisthesis tatsächlich

mittels diagnostischer Geräte oder eines radiologischen Bildes objektiviert wurde oder nicht.“), il

dott. __________ non ha confermato la tesi della dott.ssa __________, limitandosi ad affermare che un peggioramento dei dolori a seguito

di un trauma può intervenire anche senza un aumento della olistesi (doc. VIII: “Das heisst, Schmerzen können durch ein Trauma durchaus

zunehmen in einer solchen Situation mit dieser Wirbelsäulenpathologie, ohne

dass der Gleitgrad (Olisthese) zunimmt.”).

Da

quanto precede occorre dunque concludere che le alterazioni oggettivate non possono essere state né causate (donde la loro preesistenza),

né peggiorate in modo duraturo dall’evento traumatico in questione.

Ne

consegue che quest’ultimo può avere tutt’al più aggravato transitoriamente

il preesistente stato (morboso) del

rachide.

Secondo

la dottrina medica e la giurisprudenza citate al considerando 2.6. di questo

giudizio, le conseguenze di un trauma che ha interessato la regione lombare si

estinguono trascorsi 3-4 mesi, rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un anno, in

presenza di preesistenti alterazioni degenerative.

In concreto, CO 1 ha

riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni fino al 30

novembre 2010, dunque per oltre otto mesi, ciò che appare conforme ai

principi appena citati.

In

esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene quindi dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2

e riferimenti; cfr., pure,

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che il preesistente stato del rachide lombare é stato soltanto transitoriamente

aggravato dall’infortunio del 26 marzo 2010 e che - trascorsi oltre otto mesi da

quest’ultimo -, i

relativi disturbi non ne costituivano più una conseguenza naturale.

In

conclusione, la decisione su opposizione del 30 maggio 2011 deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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