35.2011.33
Incidente stradale con commotio cerebri e contusioni polso dx e ginocchio sx. In un secondo tempo, diagnosticata spondilolistesi con lisi arco post. a livello L5/S1. Negato, in particolare, peggiorame
18 gennaio 2012Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.2011.33
Data decisione, Autorità:
18.01.2012, TCA
Titolo:
Incidente stradale con commotio cerebri e contusioni polso dx e ginocchio sx. In un secondo tempo, diagnosticata spondilolistesi con lisi arco post. a livello L5/S1. Negato, in particolare, peggioramento direzionale rachide lombo-sacrale. Confermata estinzione causalità dopo oltre 8 mesi dall'inf
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
art. 6 cpv. 1 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2011.33
mm
Lugano
18 gennaio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 giugno 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 maggio
2011 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 26
marzo 2010, RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità
d’impiegato e, perciò assicurato contro gli infortuni presso CO 1 -, é rimasto
coinvolto in un incidente della circolazione stradale in sella al proprio
motoveicolo (cfr. doc. 15).
A causa
di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto di uscita 29 marzo
2010 del Servizio di chirurgia dell’Ospedale regionale di __________, una
commozione cerebrale e contusioni al polso destro e al ginocchio sinistro (cfr.
doc. 1).
L’assicurato
é poi stato ricoverato una seconda volta in ragione della persistenza dei
disturbi, in particolare a livello lombare con irradiazione al rachide in toto.
In quella sede, é stata diagnosticata una spondilolistesi di grado III con lisi
dell’arco posteriore a livello di L5/S1 (cfr. doc. 10).
L’assicuratore
LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente
le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 23
novembre 2010, l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a
prestazioni a far tempo dal 1° dicembre 2010, ritenuto che, da quella data in poi,
Fatti
i disturbi lamentati dall’assicurato non si sarebbero più trovati in una
relazione di causalità naturale con il sinistro del marzo 2010 (cfr. doc. 16).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 19 e
28), in data 30 maggio 2011, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto
della sua prima decisione (cfr. doc. 32).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 30 giugno 2011, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA
1, ha chiesto, in via principale, che il TCA accerti la persistenza di
un nesso causale naturale tra l’infortunio del marzo 2010 e la sintomatologia
lombovertebrale e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’Istituto
assicuratore per un complemento d’istruttoria.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha sviluppato in
particolare le considerazioni seguenti:
"
(…).
Detto in parole povere ci troviamo dinanzi a due
distinte prese di posizione. L’una del fiduciario dell’assicurazione
infortunio, l’altro della __________ ove era stato inviato per una serie di
puntuali indicazioni da parte del curante.
Non riteniamo che le conclusioni del dr. __________
abbiano maggior pregnanza di quelle esposte ed univoche della __________.
Presso quest’ultima il signor RI 1 é stato visto a più riprese; mentre che il
dr. __________ ha avuto in osservazione l’assicurato in una sola circostanza.
Le motivazioni del medico fiduciario sono sostanzialmente da ricondurre alla
circostanza che non si sono palesate fratture ossee, né ematomi in quella sede
e neppure che in quell’occasione sono stati fatti presente dei dolori in epoca
immediatamente successiva al sinistro.
In realtà i dati anamnestici sono stati valutati
pure dalla __________, ma non hanno condotto a siffatta valutazione. Peraltro
la __________ non giunge ad affermare che non sussistono delle preesistenze,
anzi, le afferma, così come le fa proprie il dr. __________. Quest’ultima però
motiva in termini chiari il sussistere di una chiara traumatizzazione, che nei
fatti ha coinvolto il loco affetto dalle preesistenze, accelerandone la
manifestazione sintomatica e quindi l’incapacità al lavoro.
… Le affermazioni del dr. __________ negano a
priori la traumatizzazione e quindi l’accelerazione della manifestazione della
sintomatologia. Ma non lo rende in alcun modo chiaro. Non si comprende per
quale motivo pare ammettere comunque la compartecipazione del trauma
all’invalidità iniziale, per poi negarlo in seguito. Perché la manifestazione
dolorosa sia stata quasi contestuale al sinistro non é in alcun modo valutata,
circostanza che peraltro la __________ ritiene poco ipotizzabile allo stato nel
quale si trovava, ritenendo che al più l’affezione preesistente si sarebbe
manifestata entro anni, ma non già su di un ragazzo di vent’anni.
La causalità adeguata non é stata valutata dal
dr. __________. Egli pare negare puramente e semplicemente quella naturale sin
da subito, contraddicendo anche la presa a carico iniziale da parte della CO 1.
Non valuta in alcun modo la circostanza che é poco probabile anche alla luce della
giurisprudenza il non riconoscere neppure un breve lasso di tempo alla
manifestazione invalidante di una caduta comunque potenzialmente grave.” (doc. I)
1.4. La CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Nel corso
del mese di novembre 2011, questa Corte ha interpellato la __________ per una
presa di posizione sulla valutazione espressa dal medico fiduciario
dell’amministrazione (cfr. doc. VII).
La
risposta del dott. __________, Primario di chirurgia della colonna vertebrale,
é pervenuta il 12 dicembre 2011 (doc. VIII).
La CO 1
si é espressa in proposito il 23 dicembre 2011 (doc. X + allegato), mentre
l’assicurato é rimasto silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite é circoscritto alla questione di sapere se i disturbi denunciati da RI
1 costituivano una conseguenza, naturale e adeguata, dell’infortunio del 26
marzo 2010, anche dopo il 30 novembre 2010.
2.3. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio
sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Dagli
atti processuali si evince che, in data 26 marzo 2010, RI 1 é
rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre si trovava in sella alla
propria motocicletta (cfr. il rapporto di polizia 7 maggio 2010, prodotto sub
doc. 15).
Trasportato
presso l’Ospedale regionale di __________, i sanitari hanno diagnosticato una commotio
cerebri e delle contusioni a livello del polso destro e del ginocchio
sinistro. Dal rapporto di uscita 29 marzo 2010 risulta - per quanto qui di
interesse -, che la colonna vertebrale si presentava “indolente in toto”, senza
deficit senso-motorio o di forza. L’assicurato, terminata l’osservazione
neurologica, é stato dimesso al proprio domicilio (cfr. doc. 1).
L’insorgente
é stato di nuovo ospedalizzato dal 22 al 23 aprile 2010.
Dal
relativo referto si apprende che, a causa della persistenza di cefalea,
capogiri, transitori episodi di offuscamento del visus, RI 1 é stato sottoposto
a una TAC cervicale, risultata nella norma, e a un esame radiologico del
rachide lombare, il quale ha evidenziato la presenza di una “spondilolistesi di
grado III con spondilosi a livello L5/S1”.
Proprio
per approfondire quest’ultimo reperto, é quindi stato disposto il suo ricovero
presso il Servizio di neurochirurgia dell’__________.
In data
Considerandi
21.
aprile 2010, in occasione di una prima consultazione ambulatoriale, l’assicurato
ha riferito che “la problematica principale (…) era costituita da dolori
lombari che s’irradiavano al rachide in toto, presenti anche in
clinostatismo.”. Durante i due successivi giorni di degenza, é stata eseguita
una RMN del rachide lombo-sacrale, esame che ha mostrato “… a causa della
spondilolistesi, una riduzione dei forami di coniugazione L5 bil. ed una protrusione
del disco, tuttavia in assenza di gravi compressioni del sacco durale in un
contesto di canale vertebrale decisamente ampio.”. Al riguardo, il dott. __________,
Capo-clinica, ha precisato che risultava “… difficile datare la spondilolistesi
o comunque risalire a un suo peggioramento non disponendo di esami recenti di
confronto; all’RX tuttavia si rilevano dei segni di verosimile problematica
pregressa.” (doc. 10 - il corsivo é del redattore).
Nel corso
del mese di maggio 2010, l’assicurato ha privatamente consultato la __________,
allo scopo di ottenere una seconda opinione sull’indicazione chirurgica posta
dai medici dell’ORL.
Dopo
avere diagnosticato una lomboischialgia in presenza di una sospetta
spondilolistesi L5/S1 di grado II/III secondo Meyerding traumatizzata, il dott.
__________, Primario di chirurgia della colonna vertebrale, ha spiegato che,
dal profilo radiologico, la spondilolistesi appariva preesistente e che
era possibile che essa fosse stata fortemente traumatizzata in occasione
dell’incidente stradale, a giustificazione dei disturbi denunciati
dall’insorgente (“Als radiologischen aspektmässig erscheint die
Spondylolisthesis vorbestehend und möglicherweise durch den Unfall zusätzlich
stark traumatisiert, was die Beschwerden durchaus erklären kann.”). (doc. 13).
A margine
della visita del 16 giugno 2010, il dott. __________ - presa visione delle
risultanze di una TAC lombare eseguita nel frattempo (il 31 maggio 2010 - cfr.
doc. 14) -, ha ribadito che a suo avviso i dolori erano imputabili a una
traumatizzazione del preesistente stato morboso (doc. 12: “Aufgrund der CT
Aufnahmen gehe ich weiterhin von einem Trauma auf einen krankhaften Vorzustand
aus und habe dies dem Patienten heute noch einmal erläutert, die Beschwerden
sind meines Erachtens ausreichend erklärt, vor dem Unfall der Patient war
relativ gut kompensiert und weitergehend beschwerdefrei sowie voll
arbeitsfähig, ob er diesen Zustand durch die konservative Therapie mit
Analgetika und Physiotherapie wieder erreicht, ist noch nicht abzuschätzen.”).
Il 1° luglio 2010 ha avuto luogo una consultazione in urgenza. Il
relativo referto non contiene tuttavia alcuna utile indicazione riguardante l’origine
dei disturbi (cfr. doc. 11).
Con
rapporto del 16 novembre 2010, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, fondandosi su quanto da lui stesso refertato in occasione della
visita di controllo del 20 luglio 2010 e sull’analisi della documentazione
radiologica a sua disposizione, si é così espresso in merito all’aspetto
eziologico:
"
L’attenta analisi della documentazione radiologica
prodotta permette non solo di escludere la presenza di alterazioni strutturali
ossee potenzialmente riconducibili all’evento del 26.3.2010 ma pure e in
particolare di escludere la presenza di alterazioni delle parti molli
peri-vertebrali potenzialmente suscettibili di correlare con i postumi di una
contusione locale.
Questo dato di fatto correla peraltro bene con
l’assenza di dolori della colonna vertebrale in toto durante i 2 giorni di
degenza presso il Reparto di chirurgia dell’Ospedale regionale di __________,
sede __________, così come testualmente ritenuto nel rapporto del 29.3.2010.
Trova quindi nuovamente conferma l’assenza di un
nesso di causalità per lo meno probabile tra l’evento puntuale del 26.3.2010 e
l’indicazione operatoria posta di stabilizzazione segmentale lombo-sacrale.
Assenza pure di un nesso di causalità per lo meno
probabile tra l’evento del 26.3.2010 e l’episodio di incontinenza che ha
portato alla degenza stazionaria presso il Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale
Regionale di __________, sede __________.”
(doc. 2)
Un nuovo
consulto specialistico presso la __________ é avvenuto il 7 gennaio 2011. Per la
dott.ssa __________, é verosimile che RI 1 soffrisse di una esacerbazione
dolorosa causata dal trauma, rispettivamente che le strutture connettive si
siano allentate. Ciò può aver provocato una progressione della olistesi, donde
l’esistenza di una relazione di causalità tra i dolori e il sinistro del marzo
2010.
(doc. 27, p. 2: “Bezüglich Ihrer Frage über die Diagnose ist dies eine
lytische Spondylolisthesis Meyerding Grad II-III mir Schmerzexazerbation bei
Trauma. Es ist durchaus glaubhaft und erklärbar, dass
durch das Trauma eine Exazerbation besteht bzw. dass die Bindegewebestruktur
sich durch den Unfall gelockert haben und dadurch eine Zunahme der Olisthese
entstanden sein kann. Aus diesem Grund besteht schon ein Kausalzusammenhang mit
den bestehenden Schmerzen vom Unfall vom 26.03.2010 und es handelt sich um eine
traumatisierte lytische Spondylolisthese L5/S1.”).
Rispondendo alle domande sottopostele dal rappresentante del
ricorrente (cfr. doc. 25), la dott.ssa __________ ha precisato che i disturbi
alla schiena sarebbero comunque insorti nel corso degli anni anche senza il
trauma subito, tuttavia non così acuti (cfr. doc. 26).
Le
conclusioni della dott.ssa __________ sono state criticamente commentate dal
dott. __________. A suo avviso, la tesi della sanitaria della __________ non
sarebbe condivisibile poiché in contrasto con i seguenti dati di fatto:
"
(…).
- l’assenza di disturbi all’esame mirato del rachide durante i
giorni di ospedalizzazione dopo l’evento infortunistico;
- l’assenza di lesioni/reazioni non solo ossee ma pure delle parti
molli (versamenti articolari, muscolatura, strutture legamentarie, …) all’esame
di risonanza magnetica del 22.4.2010;
- l’assenza di spostamento/scivolamento del corpo vertebrale L5
alle misurazioni effettuate all’esame funzionale del 21.4.2010.
L’accentuazione di una spondilolistesi per causa
traumatica potenzialmente riconducibile a un evento puntuale non é
ragionevolmente compatibile con l’assenza di disturbi iniziali, così come con
l’assenza di reazioni strutturali sia osteo-articolari, sia delle parti molli
muscolo-legamentarie.”
(doc. 31)
In corso
di causa, questa Corte ha interpellato il dott. __________, al quale é stato
chiesto in sostanza di prendere posizione in merito al contenuto del rapporto
19.
maggio 2011 del fiduciario dell’amministrazione (cfr. doc. VII).
Questo il
tenore della sua risposta datata 8 dicembre 2011:
"
(…).
Die von mir getätigte Bemerkung vom 25.05.2010
und die von Frau Dr. __________ mit Befund vom 07.01.2011 tätige Aussage, dass
es durchaus glaubhaft und erklärbar, dass durch das Trauma eine Exazerbation
besteht, steht in keine Wiederspruch zu einander. Es ist für mich nach wie vor
anamnestisch möglich, dass ein vorbestehender krankhafter Zustand durch das
Trauma akzentuiert und damit schmerzhafter wurde. Beim Vergleich der MRI
Aufnahmen vom 10.11.2011 mit den MRI Aufnahmen vom 22.04.2010 findet sich rein
radiologisch im MRI keine Zunahme der Olisthese. Auch in den
Nativröntgenaufnahmen vom 25.10.2011 im Vergleich zu den Nativröntgenaufnahmen
vom 21.04.2010 zeigt sich keine klare Zunahme des Gleitgrades. Somit hat
radiologisch die Olisthese nicht zugenommen. Für eine Verstärkung der Schmerzen
ist dies jedoch nicht unbedingt notwendig. Das heisst, Schmerzen können durch
ein Trauma durchaus zunehmen in einer solchen Situation mit dieser
Wirbelsäulenpathologie, ohne dass der Gleitgrad (Olisthese) zunimmt.”
(doc. VII)
Chiamato
da CO 1 ad esprimersi sul contenuto del rapporto del dott. __________, il dott.
__________ si é riconfermato nelle proprie conclusioni (allegato al doc. X).
2.6
Conformemente
alla dottrina medica dominante, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla
colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi
ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico (3-4 mesi in caso di trauma alla regione lombare e 6-9
mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti alterazioni degenerative,
cfr. STFA U 250/06 del 17 luglio 2007, consid. 4.2),
come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes
vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss.,
contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione
della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali; si veda pure E. Morscher, Schäden des
Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in
Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).
Questa
tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Quindi, secondo
il Tribunale federale, un aggravamento post-traumatico (senza lesione
strutturale associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna
vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai
nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011
consid. 5.1,8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29
novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).
Un
aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa
preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato
soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione
improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni
successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46; cfr. pure STFA U
193/98 del 4 giugno 1999 consid. 3c).
Al
riguardo, è inoltre utile segnalare che, in una sentenza U 60/02 del 18
settembre 2002 consid. n. 2.2, il TFA ha precisato che,
nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della
verosimiglianza preponderante, possono essere presi in considerazione dei
principi basati sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano
l'opinione dominante.
Sempre
secondo l’Alta Corte, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del
raggiungimento dello status quo sine:
"
Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können
durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der
herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr.
U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo
sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt,
welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei
der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht
einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine
Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."
2.7
Nel
caso di specie, dalla documentazione medica a disposizione emerge in modo
chiaro che il reperto oggettivato - la spondilolistesi L5/S1 -,
é verosimilmente preesistente all’evento infortunistico del marzo 2010
e, in quanto tale, ha un’eziologia morbosa (cfr. doc. 10: “… all’RX tuttavia si
rilevano dei segni di verosimile problematica pregressa.”, doc.
13: “Als radiologischen aspektmässig erscheint die Spondylolisthesis
vorbestehend …”, doc. 12: “Aufgrund der CT Aufnahmen gehe ich weiterhin von
einem Trauma auf einen krankhaften Vorzustand aus …” e doc. VII: “Es ist für mich nach wie vor anamnestisch möglich, dass ein
vorbestehender krankhafter Zustand …” - il corsivo é del redattore).
D’altro canto, secondo questo Tribunale, gli accertamenti
radiologici a cui é stato sottoposto RI 1 successivamente al sinistro, non provano
l’intervento di un aggravamento significativo e duraturo della preesistente
spondilolistesi L5/S1. Ciò é stato esplicitamente negato dal chirurgo
ortopedico dott. __________, sulla base di un’analisi delle immagini afferenti
all’esame radiologico funzionale del 21 aprile 2010 (cfr. doc. 2, p. 2 e doc. 31).
Da parte sua, il neurochirurgo dott. __________, in sede di rapporto di uscita
27.
aprile 2010, ha sottolineato proprio la difficoltà a “… datare la
spondilolistesi o comunque risalire a un suo peggioramento non
disponendo di esami recenti di confronto; …” (doc. 10, p. 2 - il corsivo é del
redattore). Il dott. __________, nelle sue certificazioni, fa stato di una
possibile traumatizzazione dello stato preesistente, senza però pretendere che
l’infortunio abbia morfologicamente peggiorato la spondilolistesi (cfr. doc.
13: “Als radiologischen aspektmässig erscheint die Spondylolisthesis
vorbestehend und möglicherweise durch den Unfall zusätzlich stark
traumatisiert, …”, doc. 12, p. 1: “Der Patient bringt ebenfalls
Voraufnahmen mit von 2005 welche bereits eine Spondylolisthesis Grad 2-3 L5/S1
zeigen. (…). Aufgrund der CT Aufnahmen gehe ich
weiterhin von einem Trauma auf einen krankhaften Vorzustand aus …” - il
corsivo é del redattore). Il TCA non ignora che
dott.ssa __________, nel suo rapporto afferente alla consultazione del 7
gennaio 2011, ha ritenuto plausibile che il trauma subito abbia provocato un
incremento della olistesi (cfr. doc. 27, p. 2), tale progressione non risulta
tuttavia radiologicamente dimostrata. Del resto,
appositamente interpellato su questo aspetto (cfr. doc. VII: “… mit Bezugnahme auf die Behauptungen Ihrer Kollegin Pract. Med. __________
- zu präzisieren, ob die vermutliche Verschlimmerung der Spondylolisthesis tatsächlich
mittels diagnostischer Geräte oder eines radiologischen Bildes objektiviert wurde oder nicht.“), il
dott. __________ non ha confermato la tesi della dott.ssa __________, limitandosi ad affermare che un peggioramento dei dolori a seguito
di un trauma può intervenire anche senza un aumento della olistesi (doc. VIII: “Das heisst, Schmerzen können durch ein Trauma durchaus
zunehmen in einer solchen Situation mit dieser Wirbelsäulenpathologie, ohne
dass der Gleitgrad (Olisthese) zunimmt.”).
Da
quanto precede occorre dunque concludere che le alterazioni oggettivate non possono essere state né causate (donde la loro preesistenza),
né peggiorate in modo duraturo dall’evento traumatico in questione.
Ne
consegue che quest’ultimo può avere tutt’al più aggravato transitoriamente
il preesistente stato (morboso) del
rachide.
Secondo
la dottrina medica e la giurisprudenza citate al considerando 2.6. di questo
giudizio, le conseguenze di un trauma che ha interessato la regione lombare si
estinguono trascorsi 3-4 mesi, rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un anno, in
presenza di preesistenti alterazioni degenerative.
In concreto, CO 1 ha
riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni fino al 30
novembre 2010, dunque per oltre otto mesi, ciò che appare conforme ai
principi appena citati.
In
esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene quindi dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,
caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2
e riferimenti; cfr., pure,
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343), che il preesistente stato del rachide lombare é stato soltanto transitoriamente
aggravato dall’infortunio del 26 marzo 2010 e che - trascorsi oltre otto mesi da
quest’ultimo -, i
relativi disturbi non ne costituivano più una conseguenza naturale.
In
conclusione, la decisione su opposizione del 30 maggio 2011 deve essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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