Lexipedia

Decisione

35.2011.34

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 gennaio 2012Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

I dottori

__________ e __________ si sono riconfermati nelle loro rispettive conclusioni

con rapporti datati 15 novembre (cfr. allegato al doc. XI), 30 novembre (cfr.

allegato al doc. XIII) e 22 dicembre 2011 (cfr. allegato al doc. XVII).

2.12. Per

poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico,

i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo

di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati

riconosciuti scientificamente (STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e

sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

In questo senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF

ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla

digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide

cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato

organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010

consid. 3.2).

L’Alta

Corte ha inoltre statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova

della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse

possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-2)

della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF

8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2).

Infine, in una sentenza U 273/06 del 9 agosto

2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza, la

neuropsicologia non é di per sé suscettibile di dimostrare l’esistenza di

disfunzioni cerebrali organi derivanti da un infortunio.

Nella concreta

evenienza, un’attenta valutazione della documentazione medica agli atti,

riassunta in precedenza, consente di affermare che nessun sanitario é riuscito

a oggettivare delle lesioni morfologiche di natura post-traumatica,

suscettibili di spiegare la sintomatologia accusata da RI 1. Occorre dunque

attenersi alla constatazione contenuta nella perizia 28 marzo 2011 del dott. __________

per il quale l’assicurata “… riferisce una serie di sintomi esclusivamente

soggettivi, non verificabili in modo oggettivo.” (doc. 3, p. 8 - il

corsivo é del redattore). Del resto, non può neppure sfuggire che, nel rispondere

ai quesiti sottopostigli dall’avv. __________, il neurologo curante

dell’assicurata ha negato esplicitamente la necessità di sottoporla a ulteriori

misure diagnostiche (cfr. allegato al doc. IX, p. 8).

Questa

Corte ritiene pertanto dimostrato, secondo il consueto criterio della

verosimiglianza preponderante, che la ricorrente, in coincidenza con la chiusura del caso da parte

de CO 1, non presentava più alcuna sequela

infortunistica oggettivabile.

2.13. Vista l'assenza di un sostrato

organico oggettivabile (cfr. consid. 2.12.), non deve essere approfondita la

questione del nesso di causalità naturale tra il sinistro del febbraio

2010 e i disturbi denunciati dall’insorgente, nella misura in cui, nella

presente fattispecie come vedremo in seguito (cfr. consid. 2.14), fa comunque

difetto l’adeguatezza del legame causale dalla cui esistenza dipende

l’ulteriore obbligo a prestazioni dell’amministrazione.

Si pone ora la questione

di sapere se l’esame dell’adeguatezza debba avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359ss. relativamente ai “colpi di

frusta” (lesione equivalente della colonna cervicale o traumatismo

cranio-cerebrale) e precisata nella DTF 134 V 109 oppure

secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme

conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).

In

presenza di disturbi psichici insorti dopo un infortunio, i criteri della

causalità adeguata si esaminano escludendo gli aspetti psichici (DTF 115 V 133

consid. 6c/aa e 403 consid. 5c/aa), allorché in presenza di un trauma del tipo

“colpo di frusta” cervicale (DTF 117 V 359 consid. 6a) oppure di un trauma

analogo (SVR 1995 UV 23 consid. 2), si rinuncia a operare una distinzione tra

elementi somatici ed elementi psichici (DTF 127 V 102 consid. 5b/bb e SVR 2007

UV 8 consid. 2ss. e riferimenti ivi menzionati).

In una

sentenza 8C_476/2007 del 4 agosto 2008 consid. 4.1.3, il TF ha ribadito che la prassi elaborata in materia di traumi d'accelerazione al

rachide cervicale torna applicabile soltanto se il caso in questione si situa

perlomeno fra la commotio cerebri e la contusio cerebri. Un lieve trauma cerebrale non è invece sufficiente: “Aufgrund der

geschilderten Aktenlage kann mit der Vorinstanz zuverlässig gesagt werden, dass

ein allfälliges Schädel-Hirntrauma höchstens den Schweregrad einer Commotio

cerebri nicht im Grenzbereich zu einer Contusio cerebri erreichte. Dies

genügt grundsätzlich nicht für die Anwendung der Schleudertrauma-Praxis

(Urteile U 588/06 vom 11.Dezember 2007, E. 4.2.2, U 419/05 vom 24.März 2006, E.

4.1, U 276/04 vom 13. Juni 2005, E. 2.2 und U 6/03 vom 6. Mai 2003, E. 3.2).”

(il corsivo è del redattore; in questo stesso senso si veda pure la STF

8C_267/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 5.2).

Nel caso di specie, dalla

documentazione medica agli atti risulta in modo chiaro che la ricorrente ha

riportato, tutt’al più, un trauma cranico minore (si vedano in questo

senso le certificazioni agli atti del neurologo dott. __________). Ciò implica l’inapplicabilità della prassi elaborata in materia di traumi del

tipo “colpo di frusta” e, d’altra parte, l’applicabilità di principio

dei criteri sviluppati in materia di evoluzione psichica abnorme conseguente a

infortunio (DTF 134 V 109 consid. 2.1; cfr. pure la STF 8C_584/2011 del 1°

dicembre 2011, in cui l’Alta Corte ha negato l’applicabilità della

giurisprudenza sul “colpo di frusta”, trattandosi di un assicurato vittima di

una commozione cerebrale con perdita di conoscenza).

2.14. Nel valutare

l'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla

classificazione dell’infortunio occorso ad RI 1 il 24 febbraio 2010.

Essa ha

fornito questa descrizione dell’evento:

"

Sono uscita in balcone per svuotare l’assetto

Considerandi

del pane dalle briciole. Nel rientrare in camera ho picchiato violentemente la

testa (sopra) contro le rolladen in metallo (laminato grande). Con il

contraccolpo subito ho perso l’equilibrio e sono caduta all’indietro per terra.”

(doc. XX

1)

In

occasione della visita peritale del 24 marzo 2011, l’assicurata ha peraltro precisato

che, dopo aver perso l’equilibrio, é atterrata sul fondoschiena, senza però aver

nuovamente battuto il capo (cfr. doc. 3, p. 2).

Rientrata

al proprio domicilio in Ticino, in data 1° marzo 2010 RI 1 ha consultato il

neurologo dott. __________, il quale, diagnosticato uno stato dopo trauma

cranico minore con contusione al vertex ed esacerbazione di una sindrome

cervicale, le ha prescritto degli analgesici e della fisioterapia (cfr. doc. XX

3). Dalla documentazione agli atti si evince che nel prosieguo le misure

terapeutiche sono consistite essenzialmente in sedute di fisioterapia e di

agopuntura svolte a livello ambulatoriale, nonché nell’assunzione di farmaci

antidolorifici al bisogno (cfr. doc. 10).

Chiamato

a qualificare questo sinistro, il TCA ritiene che esso possa essere

classificato nella categoria degli infortuni insignificanti o leggeri

(per delle fattispecie analoghe in cui il l’Alta Corte si è pronunciata in

questo stesso senso, cfr. STF 8C_344/2008 del 13 ottobre 2008 consid. 3 e STFA

U 158/04 del 6 dicembre 2004 consid. 2.4).

Conformemente

alla costante giurisprudenza del TFA, in questo caso, l'adeguatezza del nesso

di causalità può essere negata a priori (cfr. DTF 117 V 383).

Tuttavia,

l’esito della presente vertenza non sarebbe diverso nemmeno se, per ipotesi di

lavoro, si volesse classificare l’evento del 24 febbraio 2010 tra gli infortuni

di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o

insignificanti (in questo senso, si vedano le STF 8C_664/2008 del 29

dicembre 2008 consid. 2.3.1 e 8C_209/2007 del 7 marzo 2008 consid. 4).

In tale

eventualità, il giudice é tenuto a valutare le circostanze connesse con

l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid.

2.6.2

. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, é necessario che un

fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento

di più criteri (cfr. consid. 2.6.3.).

In una

sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 10/2010

UV 25 p. 100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità

ma che si trovano al limite della categoria di quelli leggeri -, devono essere

adempiuti quattro dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere

riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

Preliminarmente,

va osservato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in

materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di

natura organica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e

adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI

1993.

U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

D’altro

canto, nel valutare l’adeguatezza di conseguenze psichiche di un infortunio, la

giurisprudenza federale considera l’evento traumatico in quanto tale e

non il modo in cui esso é stato vissuto dall’interessato (cfr. DTF 124 V 29

consid. 5c/aa, 115 V 138 consid. 6 con riferimenti).

L’evento

occorso all’insorgente non risulta particolarmente drammatico, né spettacolare.

A titolo di confronto, l’Alta Corte non ha ammesso la realizzazione di questo

criterio in una sentenza del 7 agosto 1996 nella causa H., inedita, riguardante

un incidente stradale in cui l’autovettura guidata dal marito dell’assicurata

uscì di strada, salì su di una scarpata e si rovesciò, per cui l’assicurata

riportò un trauma cranio-cerebrale e delle contusioni cervicali, toraciche e

lombari, e neppure nella STF U 128/03 del 23 settembre 2004 (cfr. consid. 5.2.2: “Bien que l’accident du 3 janvier 1998, (…), ait entraîné un

traumatisme crânien simple et de nombreuses fractures, il ne présente pas un

caractère particulièrement impressionant ou dramatique au sens de la

jurisprudence.” - il corsivo é del redattore).

D’altro

canto, questa Corte non ritiene che quelle riportate dalla

ricorrente - (tutt’al più) un trauma cranico semplice senza perdita di coscienza

-, costituiscano delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a

provocare un'elaborazione psichica abnorme (del resto, in questo stesso senso,

si veda ad esempio la STF 8C_52/2008 del 5 settembre 2008 consid. 8.2

riguardante un assicurato che, caduto dopo essere stato urtato da

un’autovettura, aveva accusato una commotio cerebri, una contusione

toracica a destra con una serie di fratture costali, nonché alcune ferite

lacero-contuse alla parte sinistra del volto).

Nessun

elemento all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la

presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti

dell’infortunio.

Il

decorso della cura non può essere qualificato come sfavorevole e, d'altra

parte, non sono nemmeno intervenute rilevanti complicazioni. Del resto, secondo

la giurisprudenza, non si può concludere alla realizzazione di tale criterio

già solo alla luce della durata della cura medica e dei disturbi lamentati.

Oltre a ciò vi devono essere particolari motivi che hanno pregiudicato la

guarigione (in casu assenti; cfr. SVR 2007 UV 25 p. 81ss. consid. 8.5).

Per ammettere la realizzazione del criterio in questione, non é sufficiente

che, nonostante regolari terapie, non si sia potuto ottenere né la sparizione

dei disturbi né una completa abilità lavorativa nella precedente professione

(cfr. STFA U 503/06 del 7 novembre 2007 consid. 7.6).

Questo

Tribunale ritiene che non si possa nemmeno sostenere che la cura medica

dipendente dall'evento infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.

Per

ammettere l’adempimento di questo criterio, sarebbe infatti necessaria una cura

medica continua che presenti una certa conformità a un piano mirante a

migliorare lo stato di salute (RAMI 2005 U 549 consid. 5.2.4 e riferimenti). In

questo senso, un trattamento che serve unicamente a conservare le

condizioni di salute già esistenti, non ha di principio rilevanza nel quadro

dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03 dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s.

e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 7.3).

In queste

condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei dolori

somatici persistenti e quello del grado e durata dell'incapacità

lavorativa, poiché questi criteri da soli non potrebbe

comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT

2003.

II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).

In esito

a quanto precede, si deve concludere che i disturbi denunciati da RI 1 dopo il

31.

marzo 2011 non costituivano più una conseguenza adeguata dell’evento

infortunistico che l’ha vista vittima il 24 febbraio 2010. Se ne deduce quindi

che l’assicuratore resistente era legittimato a negare il versamento di

ulteriori prestazioni assicurative a far tempo dal 1° aprile 2011. In conclusione, la decisione su opposizione del 22 giugno 2011 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster