35.2011.35
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28 settembre 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
35.2011.35
Data decisione, Autorità:
28.09.2011, TCA
Titolo:
Ricorso al TCA irricevibile in quanto tardivo.Dec.su opp.del 24.5.2011 inviata per raccom.lo stesso giorno e ritirata il 31.5.2011.Term.di 30gg per ricorrere scaduto il 30.6.2011.Ricorso,però,consegnato alla Posta solo il 18.7.2011.Non emerge poi alcun motivo che giustifichi la restit.del termine
IRRICEVIBILITÀ
RESTITUZIONE DEI TERMINI
RICORSO
TEMPESTIVITÀ
art. 38 LPGA
art. 39 LPGA
art. 40 LPGA
art. 41 LPGA
art. 60 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2011.35
DC/sc
Lugano
28 settembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 10 luglio 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24 maggio
2011 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 24 maggio 2011 la CO 1 ha negato a RI 1 il diritto alle prestazioni LAIF in quanto il 2 marzo 2011 non è avvenuto né un
infortunio né una lesione parificabile ai postumi d’infortunio (cfr. Doc. III
1).
1.2. Il
20 luglio 2011 l’assicuratore contro gli infortuni ha trasmesso al TCA (cfr.
doc. II) uno scritto con il quale RI 1 ha contestato la decisione su opposizione (cfr. doc I).
1.3. Il
25 luglio 2011 CO 1 ha chiesto al TCA di dichiarare irricevibile il ricorso,
argomentando:
"(…)
La decisione su
opposizione è stata inviata al Signor RI 1 in data 24 maggio 2011 (prova: doc. A) e ritirata allo sportello della posta il 31 maggio 2011 (prova:
doc. B). Il termine di 30 giorni per un ricorso è dunque iniziato a decorrere
il 1° giugno ed è scaduto il
30 giugno 2011. Il
ricorso del ricorrente del 10 luglio 2011 invece è stato interposto solo in
data 17 luglio 2011 (prova: busta, in possesso di codesto
Tribunale) 2011.
Anche nel caso in cui
il ricorso fosse stato interposto il 10 luglio 2011, il presente ricorso non
sarebbe tempestivo." (Doc. VI)
Il
27 luglio 2011 il TCA ha assegnato al ricorrente un termine di 10 giorni per
formulare osservazioni scritte (cfr. doc. VII).
in
diritto
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Questa
Corte deve verificare la tempestività del ricorso inoltrato dal ricorrente.
Secondo
l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa.
Secondo
il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
Giusta
l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.
Secondo
l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine.
Se
la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine
è stato rispettato (cpv. 2).
L'art.
38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
Se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo
riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno
feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o
sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
Fatti
I
termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono
dal settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla
pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2
gennaio incluso (cpv. 4).
Dopo
l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in
relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della
decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo
giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del
2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische
Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).
Se
il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110
V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr.
9, p. 479).
2.3. Nella
concreta evenienza la decisione su opposizione impugnata del 24 maggio 2011 è
stata inviata per raccomandata il medesimo giorno (cfr. doc. VI/1) ed è stata
ritirata il 31 maggio 2011 (cfr. doc. VI/2).
Il
termine di 30 giorni ha iniziato a decorrere il 1° giugno ed é giunto a
scadenza il giovedì 30 giugno 2011.
Entro
quella data, dunque, l'assicurato avrebbe dovuto consegnare l’impugnativa a
questo Tribunale o a un ufficio postale svizzero (cfr. STF 9C_448/2009 del 28
agosto 2009).
Consegnato
alla Posta, per contro, solo il 19 luglio 2011 esso è pervenuto il 20 luglio
2011 all’amministrazione, che l’ha prontamente inviato al TCA, (cfr. Doc. II;
Doc. I e busta allegata).
2.4. Occorre
ora esaminare se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.
Ai
sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato
impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è
restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30
giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.
Prima
dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la
restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria
volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare
sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa
(cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13,
consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag.
128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da
circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono
comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve
potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;
U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, n. 151).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in
intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide
profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento
dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA del 2 luglio
2003 nella causa D., K 34/03).
Il TCA constata che, dallo scritto dell'assicurato, datato 10 luglio
2011, non emerge alcun motivo che possa giustificare la restituzione del
termine di ricorso.
Il
ricorso è pertanto irricevibile, in quanto tardivo.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
Considerandi
2.
Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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