35.2011.37
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10 dicembre 2012Italiano55 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2011.37
35.2011.38
mm/DC/sc
Lugano
10 dicembre 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 giugno 2011 emanata da
CO 1
e sul ricorso di uguale data di
RI 1,
rappr. da: avv. RA 1
contro
la decisione incidentale del 21 giugno 2011 emanata da
CO 1
in materia di
assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 23 giugno 2008, RI 1
- direttore dell’omonima fiduciaria con sede a __________ e assicurato contro
gli infortuni presso la CO 1 -, è rimasto vittima di un infortunio allorquando
si trovava in sella alla propria bicicletta.
A causa di questo
sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto di uscita 30 giugno 2008
dell’Ospedale regionale di __________, una frattura-lussazione del gomito
destro, trattata con un intervento di osteosintesi dell’ulna prossimale e una
protesi del capitello radiale (cfr. doc. ZM 5).
L’assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Il decorso post-operatorio si
è rivelato difficoltoso, con in particolare la scoperta di una lesione del
nervo radiale destro limitata al ramo profondo motorio (doc. ZM 7).
Nel corso del mese di
marzo 2009, il PD dott. __________ ha sottoposto l’assicurato a un’operazione
di revisione del gomito destro con osteoplastica anteriore, neurolisi del nervo
ulnare e rimozione del materiale di osteosintesi (doc. ZM 40).
Il 16 aprile 2009 RI 1 ha accusato una frattura a livello del passaggio terzo medio-terzo prossimale dell’ulna destra, al
semplice atto di preparare il biberon alla sua figlioletta (cfr. doc. ZM 44).
1.3. Con decisione formale del 10
dicembre 2009 - poi confermata in sede di opposizione (cfr. doc. Z 229) -,
l’amministrazione ha dichiarato l’assicurato abile al lavoro in misura del 75%
a contare dal 10 agosto 2009 (doc. Z 199).
1.4. Con sentenza 35.2010.29+42
del 6 settembre 2010, questa Corte ha accolto il ricorso nel frattempo presentato
dall’assicurato e ha rinviato gli atti alla CO 1 affinché disponesse “… - una
volta chiarito quali mansioni concrete incombono a RI 1 quale titolare dell’omonima
fiduciaria -, degli accertamenti medici più approfonditi in merito alla sua
capacità lavorativa a decorrere dal 10 agosto 2009.” (cfr. doc. Z 273, p. 16).
1.5. Dopo aver compiuto gli
approfondimenti ordinati dal TCA, in data 9 marzo 2011, l’Istituto assicuratore
ha emesso una decisione formale mediante la quale ha confermato l’incapacità
lavorativa del 25% a partire dal 10 agosto 2009 (cfr. doc. Z 302).
Il ricorso inoltrato da RI
1 contro la decisione formale appena citata, é stato dichiarato irricevibile
dal TCA con pronunzia 35.2011.21 del 23 maggio 2011 (cfr. doc. Z 315).
1.6. Con decisione su opposizione
del 21 giugno 2011, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 319).
Sempre in data 21 giugno
2011, l’assicuratore LAINF ha emanato una decisione incidentale mediante la
quale ha respinto la domanda di ricusazione del proprio personale e di
trasmissione della pratica all’__________ (cfr. doc. 320).
1.7. Con tempestivo ricorso del 16
agosto 2011, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha impugnato tanto la decisione su opposizione del 21 giugno 2011 quanto la decisione incidentale
di uguale data. Egli ha chiesto, in via principale, che la CO 1 venga
condannata a riconoscergli indennità giornaliere corrispondenti a un’inabilità
lavorativa del 50% almeno a far tempo dal 10 agosto 2009, in via subordinata, la retrocessione degli atti all’autorità di vigilanza per
statuire sulla domanda di ricusazione e, in via ancor più subordinata,
che gli atti vengano trasmessi all’__________ per istruzione e nuova decisione.
In merito alla domanda
di ricusazione del personale della CO 1 Assicurazioni, l’insorgente fa
valere innanzitutto che la relativa decisione incidentale, come pure quella su
opposizione riguardante il merito della lite, andrebbero annullate poiché “…
l’assicuratore non poteva statuire nel merito, ma doveva trasmettere la domanda
- per decisione - all’Autorità di vigilanza, se del caso all’Ufficio federale
(art. 36 cpv. 2 LPGA).” (doc. I, p. 49).
D’altro canto, egli
sostiene che, a fronte della “commistione non disinteressata fra LAINF e RC”,
dei “rapporti personali poco cortesi”, nonché dei “vincoli di parentela fra le
procedure”, “… l’intero personale di CO 1 abbia lasciato soddisfare, (…), il
requisito dell’apparenza di parzialità di cui all’art. 36 LPGA.” (doc. I, p.
51).
Infine, posto che “per
stessa ammissione del Dir. __________ all’infuori di lui non ci sarebbe più
stato alcun collaboratore disponibile per trattare la pratica.”, il ricorrente chiede
che la causa venga “… rinviata ad un altro assicuratore, in via sostitutiva,
segnatamente __________, che in altre occasioni, secondo l’esperienza del
patrocinatore che scrive, ha dimostrato di saper trattare compiutamente i
dossier. La scelta di __________ si impone alla luce del fatto che tale ente
funge in un certo senso da istituto collettore nell’ambito dell’assicurazione
infortuni.” (doc. I, p. 51s.).
Dal profilo formale, RI 1
ritiene di essere rimasto vittima di una violazione del diritto di essere
sentito, segnatamente poiché “… non si é data esplicitamente la possibilità
di porre domande previe (tale decisione ordinatoria può essere contestata nel
quadro della decisione finale). Ora, tale facoltà, intesa nell’ambito
dell’economia processuale, va, salvo casi estremi, accolta (tant’é che __________
é solita procedere in tal senso). Qui invece si é posto il medico di fronte
alle tavole processuali, ma senza circostanziare i punti in questione. Infatti
ne é scaturito un referto generico. Importante su questo punto precisare che,
nel frattempo, il Tribunale federale ha sancito che all’assicurato deve essere
garantito il diritto di esprimersi preliminarmente sulle domande peritali
(Sentenza TF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, consid. 3.4.2.9).” (doc. I, p.
39s.).
Nel merito, secondo il
ricorrente, l’Istituto assicuratore avrebbe fondato la propria decisione su
accertamenti “parziali e incompleti” e, al riguardo, egli ha sviluppato le
seguenti considerazioni:
" (…).
CO 1, avallando tale referto (quello elaborato dal dott. __________,
n.d.r.), ha dimenticato il punto più importante. In un contesto di
attività indipendente con alcuni aspetti dirigenziali ogni minima operazione é
importante. L’apparente maggior lentezza nell’uso del mouse del computer, per
esempio, cumulato sull’arco di una giornata porta via un determinato tempo
rispetto a una persona normale. Il fatto di non poter portare pesi comporta la
necessità di chiedere a una segretaria di dover chiedere aiuto. Essa forse é
occupata in altro e quindi ne deriva un tempo morto. Cumulati questi tempi
morti sull’arco di una settimana si arriva senz’altro a tempo considerevole. E
questi sono due esempi. Ma ve ne sarebbero innumerevoli che l’assicurazione
nemmeno si é degnata di vagliare.
… Nel caso specifico, l’assicuratore si é confrontato solo in
maniera generale e astratta con le risultanze concrete del caso. Si é limitato
ad assumere, con valore quasi peritale, il colloquio informale negli studi di __________,
andando poi a descrivere per sommi capi le occupazioni del ricorrente. Ma tale
incontro aveva uno scopo meramente ordinatorio. Ossia quello di preparare il
perito alla sua attività di esame, la quale avrebbe poi dovuto essere compiuta!
(…).
… In sintesi, l’assicuratore, tramite il perito, non può fare
astrazione da una simulazione dell’attività giornaliera. Se per uno specialista
é facile, forse, riconoscere l’attività e i relativi deficit di un muratore,
diversamente lo é per un fiduciario con mansioni miste dirigenziali-lavorative
come il ricorrente, il quale per esempio afferma di essere ostacolato
nell’esercizio dell’attività lavorativa, come pure nell’espletamento di
semplici attività giornaliere, le quali sono fonte di ritardi sull’attività
lavorativa.
Si sarebbe dovuto - e dovrà essere fatto - seguire la seguente
metodologia:
1) sopralluogo
informale negli studi __________ per individuare i problemi;
2) incaricare un
perito;
3) dare la
possibilità di porre domande previe all’assicurato;
4) monitorare la
situazione (ad esempio mediante video, o altre misure)
5) dare
possibilità all’assicurato di prendere atto dei rilievi;
6) dare la
possibilità all’assicurato di porre nuove domande;
7) quindi
stilare il referto peritale;
Solo in questo modo l’assicurazione avrebbe potuto concludere alla
pertinenza del referto. In caso contrario tutto é solo generico e parziale.
… A ciò si aggiunga, come si é già visto, che eventuali turbe
psichiche non sono state minimamente considerate. Il signor RI 1 soffre per
quanto é successo e, nonostante abbia chiesto alla CO 1 LAINF di procedere a un
esame psichiatrico della situazione, la stessa non ha ritenuto di dover darvi
seguito. Le procedure in corso, i presunti errori medici, i ritardi nella
definizione del caso, e l’atteggiamento ostruzionista di CO 1 hanno
un’influenza negativa e costante sullo stato psicologico del paziente. Tale
situazione si ripercuote sul rendimento e le prestazioni del signor RI 1, sia
perché lo stesso é disturbato nel sonno, sia perché é distratto dalle
preoccupazioni costanti e logoranti.
(…).
Considerate le reali funzioni di RI 1 all’interno della __________
lo stesso si ritiene incapace al lavoro nella misura di almeno il 50%. Una più
approfondita istruttoria non potrà che confermare tale circostanza.”
(doc. I, p. 46ss.)
RI 1 ha infine chiesto che il TCA proceda alla sua audizione, rispettivamente a indire un pubblico
dibattimento (doc. I, p. 52).
1.8. In data 12 settembre 2011,
l’amministrazione ha domandato che la domanda di ricusazione venga respinta
(cfr. doc. V - inc. 35.2011.38).
1.9. Nel corso del mese di ottobre
2011, relativamente alla richiesta di ricusazione, l’insorgente ha precisato
quanto segue:
" (…).
La questione topica - tutt’altro che marginale - riguarda la
posizione non chiara all’interno dell’assicurazione del signor __________, le
cui competenze professionali, indipendentemente dalla richiesta di ricusa, non
sono in gni caso in discussione. In quest’ottica, contrariamente a quanto
addotto dall’assicurazione, appare pure tutt’altro che marginale la posizione
del figlio del signor __________, il quale é alle dipendenze dello studio
legale, che rappresenta il settore RC dell’assicurazione.
(…).
Ciò premesso, si chiede a codesto lodevole Tribunale di procedere
nell’istruttoria e assumere le necessarie prove, fra le quali l’audizione del
signor __________, alfine di esaminare la richiesta di ricusazione.”
(doc. VII - inc.
35.2011.38)
1.10. La CO 1, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V - inc. 35.2011.37).
1.11. Il 17 novembre 2011,
l’assicurato ha chiesto che questa Corte abbia a chiarire le mansioni concrete
che gli competono quale titolare della nota fiduciaria e a disporre accertamenti
medici più approfonditi in merito alla sua capacità lavorativa (doc. VII - inc.
35.2011.37).
1.12. In data 19 novembre 2012 ha avuto luogo il pubblico dibattimento, nell’ambito del quale il Presidente del TCA ha
proceduto all’audizione testimoniale del dott. __________, alla presenza
dell’assicurato e dei suoi patrocinatori (avv.ti __________ e __________),
nonché dell’avv. __________e del signor __________ in rappresentanza della __________
(doc. XII).
1.13. Il 29 novembre 2012, la __________
ha trasmesso a questa Corte copia dello scritto mediante il quale l’avv. __________
ha chiesto l’emanazione di una nuova decisione sull’incapacità lavorativa alla
luce del rapporto 28 settembre 2012 del dott. __________ e delle considerazioni
espresse in proposito dal dott. __________ (doc. XIII + allegato).
2.1. Secondo l’art. 51 Lpamm -
disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui
all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità
più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può
segnatamente ordinare la congiunzione delle istruttorie e decidere i ricorsi
con una sola decisione.
Nella concreta evenienza,
visto che le impugnative presentate da RI 1 sono dirette contro il medesimo
assicuratore e hanno lo stesso fondamento di fatto, è accertata la connessione
tra loro. Per economia processuale, le procedure ricorsuali sono dunque decise
con un'unica sentenza.
2.2. Ricorso contro la
decisione incidentale del 21 giugno 2011
2.2.1. L’assicurato ha chiesto l’annullamento
della decisione incidentale emanata dalla CO 1 (e della pedissequa decisione su
opposizione), siccome “… l’assicuratore non poteva statuire nel merito, ma
doveva trasmettere la domanda - per decisione - all’Autorità di vigilanza, se
del caso all’Ufficio federale (36 cpv. 2 LPGA).” (doc. I, p. 49).
Il ricorrente fa pertanto valere
che nel trattare la sua domanda di ricusazione, l’amministrazione avrebbe
seguito una procedura contraria a quella prevista dall’art. 36 LPGA.
Giusta il capoverso 2
dell’art. 36 LPGA, se la ricusazione é contestata, decide l’autorità di
vigilanza. Se si tratta della ricusazione del membro di un collegio, decide il
collegio in assenza dell’interessato.
La problematica sollevata
dall’insorgente è stata già affrontata e risolta dalla Corte federale in una
sentenza U 302/05 del 30 agosto 2006, concernente una domanda di ricusazione
presentata dalla persona assicurata nei confronti del collaboratore
responsabile del suo dossier. In quella sede, il TFA ha stabilito che per
“autorità di vigilanza” ai sensi dell’art. 36 cpv. 2 LPGA, bisogna intendere
l’istanza gerarchicamente superiore al collaboratore di cui è chiesta la
ricusazione, all’interno della stessa autorità amministrativa, e non l’autorità
di vigilanza giusta l’art. 76 LPGA:
" 3.2 Die Auffassung des Obergerichts scheint sich auf den ersten Blick
aus dem Wortlaut von Art. 36 Abs. 2 Satz 1 ATSG zu ergeben, entspricht aber
nicht dem wahren Ziel dieser Bestimmung. Art. 36 Abs. 2 ATSG ist Art. 10 Abs. 2
VwVG nachgebildet (Kieser, ATSG-Kommentar, N 1 zu Art. 36). Sinn und Zweck
liegt zunächst darin, dass niemand selber über ein gegen ihn gerichtetes
Ausstandsgesuch entscheiden soll. Besteht eine Behörde, gegen die sich das
Ausstandsbegehren richtet, nur aus einer einzigen Person (z.B. dem Vorsteher
eines Departements in der Bundesverwaltung), kann sie daher nicht selber
darüber befinden. Auf diesen Fall ist die Regel zugeschnitten, wonach die
Aufsichtsbehörde über den Ausstand entscheidet. Besteht die Behörde hingegen
aus mehreren Personen, kann sie unter Ausschluss des betreffenden Mitglieds
entscheiden (Art. 10 Abs. 2 zweiter Satzteil VwVG; Art. 36 Abs. 2 Satz 2 ATSG).
In einer Verwaltung sind in der Regel mehrere Personen mit der Sachbearbeitung
eines bestimmten Falles befasst. Nach der Ratio legis besteht kein Grund, in
jedem Fall, in welchem gegen einzelne dieser Personen ein Ausstandsbegehren
gestellt wird, an die der Behörde übergeordnete Aufsichtsbehörde zu gelangen.
Vielmehr ist unter Aufsichtsbehörde im Sinne dieser Bestimmung die innerhalb
der Behörde dem Sachbearbeiter hierarchisch vorgesetzte Stelle zu verstehen
(Urteil R. vom 8. Mai 1995,2A.7/1994). Der Entscheid über die Ausstandspflicht
ist ein Entscheid der betreffenden Verwaltungsbehörde und kann mit den
ordentlichen Rechtsmitteln angefochten werden (Art. 45 Abs. 2 lit. b VwVG; AHI
1998 S. 125 Erw. 1; Urteil R. vom 6. November 1997,2A.346/1997). Dasselbe
gilt im Rahmen von Art. 36 Abs. 2 ATSG (Urteil Ö. vom 14. März 2005,
K 178/04). Unter "Aufsichtsbehörde" ist somit die übergeordnete
Stelle innerhalb eines Versicherungsträgers zu verstehen, nicht die
Aufsichtsbehörde im Sinne von Art. 76 ATSG (ebenso Kieser, a.a.O., N 12 zu Art.
36, Hans-Jakob Mosimann, Entwicklungen im Verfahrensbereich, in:
Schaffhauser/Kieser [Hrsg.], Praktische Anwendungsfragen des ATSG, St. Gallen
2004, S. 111 ff., S. 139). Soweit die Eingabe des Versicherten vom 17. Juni
2005 als Ausstandsbegehren gegen einzelne Mitarbeiter der Zürich zu verstehen
ist, hat somit die diesen Mitarbeitern vorgesetzte Stelle innerhalb der Zürich
zu Recht über die Ausstandspflicht entschieden.“
L’Alta
Corte ha pure precisato che la competenza dell’autorità di vigilanza potrebbe
essere data qualora la richiesta di ricusazione fosse diretta contro tutti
Fatti
i membri di un’autorità poiché, in tal caso, nessuno all’interno di
quest’ultima potrebbe decidere sulla domanda in questione. Ciò presuppone però
che nei confronti di ogni singolo membro, siano stati fatti valere degli
specifici motivi di ricusazione, che vadano oltre la censura (di per sé
improponibile) secondo cui l’autorità in quanto tale sarebbe prevenuta:
" (…).
4.6 Zulässig sind hingegen Ausstandsbegehren gegen
sämtliche Mitglieder einer Behörde (um einen solchen Fall ging es in BGE 116 Ia 19, der von Kölz/Häner, a.a.O.,
fälschlicherweise als Beispiel für ein Ausstandsgesuch gegen eine Behörde als
solche dargestellt wird). In einem solchen Fall könnte die vom Obergericht
angenommene Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde gegeben sein, weil innerhalb der
Behörde niemand über das Ausstandsgesuch entscheiden könnte. Dies setzt
freilich voraus, dass gegen jedes einzelne Mitglied spezifische Ausstandsgründe
geltend gemacht werden, die über die (nach dem soeben Gesagten unzulässige)
Kritik hinausgehen, die Behörde als solche sei befangen (BGE
114 Ia 279, 105 Ib 304). Vorliegend hat der
Beschwerdegegner in seiner Eingabe vom 17. Mai 2005 beantragt, der Schadenfall
sei an einen anderen UVG-Versicherer zur Regulierung abzutreten und dies
einerseits generell mit der Verflechtung von Arbeits- und
Versicherungsverhältnis begründet, andererseits damit, dass die bisher in den
Fall involvierten Schadenmitarbeiter der Zürich Gefangene ihrer eigenen
vorgefassten Meinung seien. Die erste Begründung war nach dem Gesagten
unzulässig. Spezifische Ausstandsgründe gegen sämtliche Mitarbeiter der
Beschwerdeführerin wurden keine geltend gemacht. Es ist unter diesen Umständen
nicht zu beanstanden, dass die Beschwerdeführerin die Eingabe - soweit
überhaupt zulässig - als Ausstandsgesuch gegen die mit dem konkreten Fall
befassten Sachbearbeiter interpretiert und behandelt hat.“
Nella concreta evenienza, in ossequio ai principi giurisprudenziali
appena citati, nella misura in cui la domanda di ricusazione era diretta contro
singoli collaboratori della CO 1 - e specificatamente contro il responsabile
del Centro di competenza danni corporali della Sede regionale per il Ticino, __________
-, il Servizio giuridico centrale della CO 1 era dunque legittimato a decidere
(per un caso analogo, si veda la STCA 35.2006.102 del 31 maggio 2007 consid.
2.4).
D’altro
canto, RI 1 non ha ricusato tutti
i funzionari della CO 1 (cosicché all’interno di questa autorità non vi
sarebbe stato più nessuno in misura di evadere la relativa domanda). In
effetti, non risulta che egli abbia fatto valere dei motivi di ricusazione nei
confronti dei membri del Servizio giuridico centrale.
Infine,
nella misura in cui - a fronte della circostanza che la convenuta é pure
assicuratrice RC dell’Ente __________ e del PD dott. __________, contro i quali
é pendente una causa civile di risarcimento per presunti errori medici -, il
ricorrente sostiene esservi una commistione di interessi fra CO 1 e __________
RC (considerando in questo senso prevenuto l’intero personale di CO 1), occorre
ritenere che la domanda di ricusazione sia in realtà diretta contro la CO 1 in quanto tale (come lo dimostra del resto il fatto che l’assicurato ha chiesto che
la sua pratica venga trasmessa a un altro assicuratore, segnatamente alla __________).
Ora, secondo un’affermata
giurisprudenza federale, una simile richiesta é inammissibile, in quanto
i motivi di ricusazione devono essere diretti contro i membri di un’autorità, e
non contro l’autorità in quanto tale (cfr. STF 8C_102/2011 del 27 aprile 2011
consid. 2.2 e riferimenti ivi citati). A questo proposito, l’Alta Corte ha
precisato che é nella natura delle cose che un assicuratore privato abbia un
proprio interesse economico a non corrispondere eccessive prestazioni.
Nonostante ciò, la legge prevede esplicitamente che tali istituti
d’assicurazione possano praticare l’assicurazione contro gli infortuni secondo
la LAINF (art. 68 cpv. 1 lett. a LAINF), procedere alla liquidazione dei danni
(art. 45ss. LAINF), nonché emanare a tale scopo delle decisioni (art. 1 LAINF
in relazione con l’art. 49 LPGA; art. 124 OAINF). La legge tiene in conto il
fatto che una persona morale di diritto privato abbia i propri interessi
economici, malgrado sia dotata di potere pubblico. Ciò é previsto dalla legge e
non può dunque costituire un motivo di ricusazione (cfr. STFA U 302/05
succitata consid. 4.3).
In esito a tutto quanto
precede, questo Tribunale ritiene che la decisione mediante la quale il Servizio giuridico centrale della CO 1 ha respinto la domanda di ricusazione presentata da RI 1, sia proceduralmente corretta.
2.2.2. Con la propria
impugnativa, l’assicurato ha elencato una serie di circostanze che, nelle sue
intenzioni, dovrebbero dimostrare la prevenzione nei suoi confronti da parte
del personale della CO 1 (cfr. doc. I, p. 50s.).
L’art. 36 cpv. 1 LPGA
recita che le persone che devono prendere o preparare decisioni su diritti o
obblighi devono ricusarsi se hanno un interesse personale nella questione o se,
per altri motivi, potrebbero avere una prevenzione.
Questa Corte rileva innanzitutto
che, nella misura in cui la domanda di ricusazione é diretta contro il direttor
__________ poiché proverrebbe “… da CO 1, settore RC, di cui era stato responsabile.”
(cfr. doc. I, p. 50), essa é in realtà rivolta contro l’autorità in quanto tale
ed é pertanto da ritenere inammissibile (cfr. la giurisprudenza federale
citata al consid. 2.2.1). In effetti, il fatto che il collaboratore in
questione avrebbe lavorato anche per il settore RC della CO 1, é direttamente
conseguente alla circostanza che la CO 1 stessa pratica contemporaneamente i
due rami d’assicurazione.
D’altra parte, il TCA
osserva che i motivi di ricusazione fatti valere dall’assicurato non vengono
imputati all’uno o all’altro dei collaboratori dell’assicuratore resistente
(fatta eccezione per quello interessante il direttor __________, di cui si é
detto in precedenza), ma genericamente rivolti contro il personale della CO 1. In ossequio alla giurisprudenza citata al consid. 2.2.1, questo modo di procedere non può essere
trattato alla stregua di una domanda di ricusazione contro tutti i
funzionari della CO 1, poiché ciò presupporrebbe che l’assicurato abbia fatto
valere degli specifici motivi contro ognuno di essi.
In queste condizioni,
l’istanza presentata da RI 1 può essere interpretata quale domanda di
ricusazione contro i collaboratori della CO 1 che hanno trattato la sua pratica
(in questo senso, si veda la STFA U 302/05 consid. 4.6, succitata), specificatamente
contro __________ (il quale ha assunto in prima persona la gestione del caso,
al più tardi, già a partire dai primi mesi del 2010).
Conformemente alla
giurisprudenza, un motivo di ricusazione deve essere invocato non
appena possibile, al più tardi però quando si ha conoscenza dell’identità
della persona obbligata a ricusarsi. Se ciò non avviene, alla
corrispondente eccezione può essere opposto il principio della buona fede (cfr.
U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess 2009, ad art. 36, n.
15, p. 492s.; in questo senso, cfr. pure STF I 907/06 del 7 maggio 2007 consid.
2.2; STFA I 450/03 del 25 novembre 2004 consid. 2.3, STFA U 222/03 del
19 luglio 2004 consid. 3, STFA I 724/01 del 23 maggio 2002; STFA I 382/01 del
30 aprile 2002; DTF 128 V 83).
Nel caso di specie, questo Tribunale constata che i motivi di ricusazione fatti valere
dall’insorgente concernono circostanze riferite al periodo precedente l’emanazione
della sentenza di rinvio del 6 settembre 2010 e, in ogni caso, precedente al
rilascio della decisione formale del 9 marzo 2011 (cfr.
doc. I, p. 50s.).
Il
ricorrente ha chiesto la ricusazione di __________, per la prima volta, solo in
sede di opposizione (doc. Z 304), quindi dopo avere ricevuto la decisione mediante
la quale é stato confermato il grado d’inabilità del 25%, malgrado egli fosse
già da tempo al corrente della sua identità (del resto, la ricusazione
dell’ispettore __________, autore del rapporto ispettivo del 25 novembre 2009, era
stata chiesta [e, in seguito, tacitamente accolta dalla __________] già nel
settembre 2010 - cfr. doc. Z 279). In questo contesto, é utile evidenziare che,
ancora nel mese di settembre 2010, era stato proprio RI 1 a chiedere che a occuparsi del prosieguo della sua pratica fosse il direttor __________ (cfr. doc.
Z 279: “L’ispezione potrà essere da lei condotta e assistita da un altro valido
collaboratore.”).
Tutto ben considerato, il
TCA ritiene che la censura di prevenzione sia stata presentata tardivamente,
quindi in violazione delle regole della buona fede, di modo che essa va
senz’altro respinta, senza che si riveli necessario valutare la fondatezza,
comunque a prima vista dubbia, dei motivi invocati a suo sostegno dall’insorgente.
Per quanto riguarda specificatamente
il fatto che il figlio del direttor __________, __________, svolge la pratica
presso lo stesso studio legale che patrocina il dott. __________ nella causa di
responsabilità civile che lo vede opposto ad __________ (cfr. doc. I, p. 51),
secondo il TCA, ciò non può validamente motivare la ricusazione del funzionario
in questione. In effetti, se é vero che il dott. __________ é rappresentato da
uno degli avvocati dello Studio __________ di __________ (avv. __________ -
cfr. doc. Z 218), occorre considerare che nessuno pretende che il lic. iur. __________
sia stato in qualche modo coinvolto nella difesa degli interessi del sanitario
appena citato e che comunque, in quanto praticante (ruolo che viene peraltro
assunto per un periodo limitato di tempo), egli non ha alcuna responsabilità
personale sugli incarti assegnatigli dal maître de stage (in proposito,
si veda l’art. 7 cpv. 1 del Regolamento sull'avvocatura del 28 ottobre 2002). Pertanto,
dopo valutazione oggettiva di tutte le circostanze, questa Corte ritiene che il
motivo invocato dall’assicurato non possa dare adito a dubbi circa
l’imparzialità di __________.
2.3. Ricorso contro la
decisione su opposizione del 21 giugno 2011
2.3.1. Sul piano formale, l’insorgente
ritiene che l’Istituto assicuratore abbia violato il suo diritto di essere
sentito, in primo luogo poiché gli sarebbe stato negata la facoltà di
sottoporre al dott. __________ dei propri quesiti peritali (cfr. doc. I, p.
39).
2.3.2. L'art. 29 cpv. 2
Cost. e l'art. 42 LPGA garantiscono alle parti il diritto d’essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto d’essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF
129 II 497 consid. 2.2 con
riferimenti; 126 V 130 consid. 2b con
riferimenti).
Il diritto
di essere sentito é una garanzia costituzionale di carattere formale, la cui
violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere
delle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa,
126 V 132 consid. 2b e i riferimenti ivi citati).
Secondo la
giurisprudenza, la violazione del diritto di essere sentito - a condizione che
non sia di una particolare gravità - é sanata se la parte lesa ha la
possibilità di esprimersi dinanzi a un’autorità di ricorso che gode di un pieno
potere cognitivo. La riparazione di un eventuale vizio
deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).
Circa il diritto della
persona assicurata di esprimersi preventivamente sui quesiti che
l’amministrazione intende sottoporre al perito, in una sentenza 9C_243/2010 del
28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210, il TF ha modificato la sua
precedente giurisprudenza (cfr. DTF 133 V 446 consid. 7.4) e ha stabilito che gli
Uffici AI, con la decisione incidentale mediante la quale ordinano la perizia,
dovrebbero in futuro sottoporre alla persona assicurata anche l’elenco dei
quesiti peritali, per una sua presa di posizione (cfr. consid. 3.4.2.9.).
Sempre in quella sede,
l’Alta Corte ha inoltre precisato che anche questa modifica giurisprudenziale,
di principio, non priva di valore probatorio quelle perizie che sono state
ordinate in ossequio ai precedenti canoni (cfr. consid. 6).
In questo senso, in una
sentenza 9C_231/2012 del 24 agosto 2012 consid. 2.2, il TF ha respinto la
censura fondata su una pretesa incompatibilità della decisione impugnata con la
nuova prassi in materia di diritti di partecipazione. Queste le considerazioni
espresse al riguardo:
" (…).
A prescindere dalla novità della contestazione,
l'ipotesi che l'operato dell'amministrazione non sia (ex post) conforme alle
più recenti direttive fissate dalla DTF 137 V 210 non significa ancora che il
giudizio impugnato debba per questo motivo essere annullato. In virtù della
prassi vigente all'epoca in cui il referto del Servizio X.________ era stato
allestito, l'assicurato non doveva infatti potere preventivamente prendere
posizione sulle domande peritali né tantomeno doveva necessariamente avere la
facoltà di sottoporre quesiti supplementari, come invece pretende ora la DTF
137 V 210 consid. 3.4.2.6 pag. 256. Per il resto, la pronuncia impugnata è
formalmente conforme alla giurisprudenza. L'esame complessivo degli aspetti
determinanti e la presa in considerazione delle censure ricorsuali dimostra che
il giudizio cantonale, nel basarsi sugli elementi probatori esistenti, e in
particolare sulla perizia del Servizio X.________ raccolta in conformità agli
standard precedenti, non è contraria al diritto federale (cfr. ad esempio
sentenza 9C_575/2011 del 12 ottobre 2011 consid. 4.2).“
2.3.3. Nel caso concreto, dalle carte
processuali si evince che, in data 29 ottobre 2010, la CO 1 ha comunicato all’avv. RA 1 l’identità del medico incaricato di eseguire la perizia (cfr. doc. Z
284).
Il 2 novembre 2010, il
patrocinatore appena citato ha dichiarato di non avere nulla da obiettare in
merito all’incarico affidato al dott. __________ e ha postulato di poter
formulare i propri quesiti al perito (cfr. doc. Z 286).
Con e-mail del 5 novembre
2010, l’amministrazione ha negato all’assicurato la facoltà di porre domande al
perito e lo ha informato che, alla luce dei considerandi della sentenza di
rinvio, il dott. __________ sarebbe stato chiamato a “… esprimersi sulla capacità
lavorativa a decorrere dal 10 agosto 2009 basandosi sulle mansioni concrete del
signor RA 1 da noi raccolte in occasione dell’incontro del 27 ottobre 2010.” (doc. Z 287).
Sempre in data 5 novembre 2010,
il rappresentante di RI 1, dopo aver preso atto delle intenzioni
dell’assicuratore ed espresso rammarico al riguardo, si é riservato il diritto
di chiedere complementi dopo la consegna del referto (cfr. doc. Z 288).
Con scritto del 9 novembre
2010, inviato in copia all’assicurato e al suo rappresentante, la CO 1 ha quindi conferito il mandato peritale al dott. __________ e lo ha invitato a “… procedere
all’accertamento medico e a pronunciarsi sulla sua capacità lavorativa a
partire dal 10.08.2009.” (doc. Z 289).
Nel corso del mese di
dicembre 2010, l’amministrazione ha trasmesso all’avv. RA 1 copia del referto
peritale elaborato dal dott. __________, concedendogli il diritto di esprimersi
sul suo contenuto e di formulare delle domande supplementari (cfr. doc. Z 295).
In data 13 gennaio 2011,
il ricorrente ha presentato un allegato d’osservazioni di 7 pagine, mediante il
quale ha censurato in più punti la perizia amministrativa e ha postulato che al
dott. __________ venissero sottoposti sei quesiti complementari (cfr. doc. Z 297, in particolare p. 5ss.).
Il 19 gennaio 2011, l’Istituto
assicuratore ha risposto alle obiezioni sollevate dall’assicurato e lo ha
informato che “… non vi é alcuna necessità di sottoporre nuovamente al citato
medico la questione di definire il grado dell’incapacità lavorativa a partire
dal 10 agosto 2009, ponendo le sue domande aggiuntive, le quali, alla luce di
quanto sopra esposto, non risultano pertinenti al caso concreto.” (doc. Z 298, in particolare p. 4).
In data 9 marzo 2011, la CO
1 ha rilasciato la decisione formale (doc. Z 302).
È dunque vero che
all’insorgente é stato impedito di esprimersi preventivamente sui quesiti da
sottoporre all’esperto incaricato dalla CO 1 (cfr. doc. Z 287), peraltro in
ossequio alla giurisprudenza in vigore a quel momento.
La questione di sapere se
ciò é costitutivo di una violazione del diritto di essere sentito non deve
essere ulteriormente approfondita in quanto, accordando al patrocinatore di RI
1 la facoltà di porre delle domande al dott. __________ in occasione del pubblico
dibattimento del 19 novembre 2012 (cfr. doc. XII, p. 3), questo Tribunale -
autorità di ricorso che gode di piena cognizione -, ha sanato
un’eventuale violazione.
D’altro canto, il fatto
che l’amministrazione si sia finalmente rifiutata di sottoporre al perito i
quesiti complementari, riguarda il valore probatorio della perizia e non il
diritto di essere sentito (cfr. STF 9C_509/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 4.4.1: “Le recourant invoque également une
violation de son droit d'être entendu, en tant que l'office AI a rendu sa
décision sans donner suite à sa requête du 18 août 2008 qui visait à poser deux
questions complémentaires aux experts de l'Hôpital X.________. (…). La
violation invoquée par le recourant, qui concerne en réalité la valeur probante
de l'expertise, n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une
mauvaise appréciation des preuves (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p.
429).”).
2.3.4. Il ricorrente ravvede una
violazione del diritto di essere sentito anche nel fatto che l’amministrazione
avrebbe omesso di prendere posizione sulla sua richiesta di essere sottoposto a
una perizia psichiatrica (cfr. doc. I, p. 41s.).
Questa censura é priva di
fondamento. In effetti, già in sede di decisione formale 9 marzo 2011, la CO 1 si
era esplicitamente rifiutata di disporre un accertamento psichiatrico e, al
riguardo, aveva fornito le proprie motivazioni, prima fra tutte quella secondo
cui nella documentazione medica a disposizione non vi era alcun accenno
all’esistenza di una problematica psichica (cfr. doc. Z 302).
Anche da questo punto di
vista, non vi é dunque stata violazione del diritto di essere sentito. Diversa
é la questione di sapere se l’assicuratore ha correttamente negato la perizia
psichiatrica, questione che interessa il merito della vertenza.
2.3.5. Sempre secondo RI 1, il suo
diritto di essere sentito sarebbe inoltre stato leso in quanto
l’amministrazione non avrebbe “minimamente risposto” a una serie di domande
quali, ad esempio, “perché non si é allestita una perizia conformemente alla
prassi più recente …”, “perché non sono stati compiuti “degli accertamenti
medici più approfonditi” alla luce della prassi attuale in materia di
perizie mediche …”, “perché il dr. __________ non ha sottoposto RI 1 a un esame concreto e diretto, ma si é limitato, contrariamente alle direttive del TCA, a una
considerazione più che generica …” e “perché si fa dell’ostruzionismo e non si
vuole risolvere il “problema” di RI 1, valutando e collaborando alla
possibilità di un nuovo intervento …” (doc. I, p. 39s.).
Gli aspetti toccati
dall’assicurato riguardano la questione di sapere quale valore probatorio
riconoscere al rapporto peritale del dott. __________ e, pertanto, vanno
esaminati con il merito della lite (la questione dell’ulteriore procedere
terapeutico esula comunque dall’oggetto litigioso; al riguardo, si veda il
consid. 2.3.11. in fine del presente giudizio).
D’altro canto, con la
decisione formale (cfr. doc. Z 302), e ancor più con la decisione su
opposizione del 21 giugno 2011 (cfr. doc. Z 319, p. 4s.), l’amministrazione ha
diffusamente motivato il perché ha considerato affidabile la perizia
amministrativa.
Del resto, secondo la
giurisprudenza federale, il fatto che l’autorità non abbia risposto
esaustivamente a tutte le censure delle parti non implica necessariamente una
violazione del diritto di essere sentito; essa può infatti limitarsi alle
questioni decisive (cfr. STF 9C_610/2011 del 31 gennaio 2012 consid. 3.3.2).
Il TCA ritiene quindi che
la CO 1 abbia motivato a sufficienza le proprie decisioni, di modo che non può
esserle imputata una violazione del diritto di essere sentito.
2.3.6. Dal profilo materiale, questa
Corte é chiamata a esaminare se la CO 1 era legittimata a dichiarare RI 1 abile
al lavoro in misura del 75% a decorrere dal 10 agosto 2009, oppure no.
2.3.7. Secondo l'art.
16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito
d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta
l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,
totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o
nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di
lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili
in un’altra professione o campo d’attività.
Nella RAMI
2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di
incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità
contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi
dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione
di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura
giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata
sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante
ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque
l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro
che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2,
U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79
consid. 2).
L'assicurato
che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto
i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di
volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;
1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire
de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
2.3.8. Con la
sentenza 35.2010.29+42 del 6 settembre 2010, accertato che alla documentazione
medica agli atti, segnatamente alle certificazioni dei dottori __________ e __________,
non poteva essere riconosciuto un valore probatorio sufficiente, il TCA ha retrocesso
gli atti all’assicuratore resistente affinché disponesse “… - una volta
chiarito quali mansioni concrete incombono a RI 1 quale titolare dell’omonima
fiduciaria -, degli accertamenti medici più approfonditi in merito alla sua
capacità lavorativa a decorrere dal 10 agosto 2009 …” (doc. Z 273, p. 14ss.).
Dando seguito a quanto
ordinatole dal Tribunale, l’amministrazione ha dapprima organizzato un
sopralluogo presso la __________, a cui hanno preso parte, oltre ai funzionari
Considerandi
della CO 1, l’assicurato e il proprio patrocinatore.
In quell’occasione, é
stato stilato un rapporto, sottoscritto da tutti i partecipanti.
Questo, in particolare, il
contenuto del documento in questione:
" (…).
4.
Descrizione di una giornata tipo
07.
-07.45 - ritiro posta presso ufficio postale __________ (300 m)
07.
-08.15 - apertura e smistamento della corrispondenza
08.
-08.30 - incasso affitto tramite banking (accesso alle varie
banche tramite internet), espletate le formalità di accesso, si scaricano i
file, in seguito ci si sconnette dalle varie banche e si accede al programma
immobiliare per contabilizzare gli incassi.
08.
-12.00 registrazioni contabili (riordino documentazione
consegnata dal cliente, controllo dei saldi dei conti, allestimento del
bilancio, tutto ciò comporta classificazione nei vari classificatori),
chiusure, allestimento dichiarazioni imposte (tutte attività svolte tramite
supporto informatico), telefonate in entrata e in uscita per ca 30 minuti,
contatto con i clienti ca 30 minuti.
13.
-18.00 oltre alle attività già svolte alla mattina si
aggiungono queste attività amministrative: colloqui, rapporti, discussioni con
il personale (ca 1 ora al giorno), sottoscrizione corrispondenza. Consegna
corrispondenza presso ufficio postale.
Svuotatura cestini e ordine sulle scrivanie.
5.
Attività straordinarie che non rientrano nella giornata
tipo
Partecipazione alle assemblee condominiali (ca 30 all’anno per una
durata di ca 1,5 ore cadauna), pulizia autorimesse, sopralluoghi per
sfratti-traslochi (ca 2-3 all’anno = ca 4-5 gg lavorativi), partecipazione ad
inviti (ca 1 volta al mese).
6.
Utilizzo giornaliero di strumenti di lavoro
Il computer resta acceso tutta la giornata ma lo utilizzo
mediamente durante ca 5-6 ore.
Preciso che nell’allestimento dell’attività d’ufficio (vedi sopra)
mi é indispensabile l’uso in continuazione della tastiera e del mouse.
Calcolatrice, telefono, affrancatrice, bucatrice, stampante,
fotocopiatrice, macchina fotografica, evidenziatori, penne, righe, macchina del
caffè, cartella, uso del veicolo - cambio automatico.”
(doc. Z 283)
La CO 1 ha quindi disposto l’allestimento di una perizia medica, affidandone l’incarico al dott. __________,
spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica (cfr. doc. Z 289).
La visita peritale ha
avuto luogo in data 23 novembre 2010 (doc. ZM 80, p. 1).
Il dott. __________ ha
diagnosticato degli esiti di frattura-osteosintesi con lussazione del gomito
destro e impianto di protesi del capitello radiale, degli esiti dopo
asportazione del materiale di osteosintesi ed artrolisi, degli esiti da
trattamento da frattura da stress dell’ulna trattata conservativamente, come
pure un’artrofibrosi del gomito destro con importante limitazione funzionale
(doc. ZM 80, p. 3).
In merito al grado di
capacità lavorativa a contare dal 10 agosto 2009, lo specialista consultato dall’amministrazione,
presa conoscenza delle risultanze del sopralluogo del 27 ottobre 2010, si é
espresso nei termini seguenti:
" (…).
In particolare alla domanda sulla capacità lavorativa dal
10-8-2009 il paziente con certificato del Dr. __________ del 19.6.2009 era
stato giudicato abile al 50% dal 23.6.2009. Con certificato sempre del Dr. __________
del 9.7.2009 il paziente era stato giudicato abile al 75% dal 10.8.2009.
Il paziente sogg. mi riferisce che la situazione da tale data non
é cambiata sostanzialmente dal punto di vista algico e dal punto di vista della
funzionalità del gomito.
Le numerose fisioterapie non hanno portato a nessun miglioramento
ma non viene annoverato neppure un sostanziale peggioramento.
In occasione delle visite specialistiche alla Clinica __________ e
all’Ospedale di __________ e ultimamente da parte del Dr. __________ non viene
apportata nessun modifica a questa capacità lavorativa. Penso quindi che la
capacità lavorativa del 75% possa essere sostanzialmente confermata fino alla
data odierna.
Per valutare l’ulteriore capacità lavorativa l’assicurazione __________
mi ha sottoposto un dettagliato mansionario concernente l’attività lavorativa
del Signor __________ in qualità di fiduciario-contabile presso la ditta
fiduciaria __________ - __________ - __________ di cui il signor __________ é
azionista unico.
Da tale mansionario risulta che (…).
Ora, dopo aver valutato tutte queste mansioni specificate in modo
ben dettagliato si può dire che non vi sia nessuna di queste attività che il
signor RI 1 non possa svolgere in misura normale.
È evidente tuttavia che queste attività vengono svolte con una
maggiore lentezza, eventualmente delle pause, la necessità di correggere degli
errori scritti al computer come da lui stesso specificato, ciò che comporta
quindi una perdita di tempo ed una diminuzione della produttività che
abbondanzialmente si può valutare nel 25%.
Ritengo quindi, rispondendo alla vostra domanda, che il signor RI
1.
risulti inabile al lavoro nella misura del 25% dal 10.8.2009 fino alla data
odierna per le motivazioni sopracitate e che tale inabilità lavorativa
rimanga invariata fino alla data del probabile intervento a cui il paziente
esprime il desiderio di sottoporsi per migliorare la sua situazione fisica.”
(doc. ZM 80, p. 4 - il
corsivo é del redattore)
2.3.9
In data 19 novembre 2012, il
dott. __________ é stato sentito quale teste dal Presidente del TCA.
In quella sede, il dott. __________
ha innanzitutto ricordato di “… essere stato medico circondariale della __________
al 100% negli anni 1980-‘81 e di esserlo tuttora al 40%. È inoltre perito per
l’AI, quindi effettua diverse perizie in questo ambito.” Su domanda del
rappresentante dell’assicurato, egli ha inoltre chiarito di avere effettuato in
tutta la sua carriera solo alcune perizie - “5 o 6, probabilmente” - per conto
dell’assicurazione RC CO 1, evidenziando di non essere un perito di
quest’ultima (doc. XII, p. 1 e 3).
Il teste ha quindi dichiarato
di aver elaborato il proprio referto avendo a disposizione il rapporto
allestito in occasione del sopralluogo del 27 ottobre 2010, documento da lui ritenuto
contenere sufficienti elementi per valutare con cognizione di causa la capacità
lavorativa (“Il presidente del TCA chiede al dr. __________ se ha redatto la
sua valutazione, per quel che concerne gli aspetti dell’attività lavorativa
concreta, soltanto sulla base del mansionario che aveva ricevuto
dall’assicuratore o se ha discusso di ogni elemento con il sig. RI 1. Il dr. __________
risponde di non ricordare questo aspetto, ma che comunque disponeva di
elementi sufficienti per arrivare a questa conclusione senza bisogno di porre
delle domande.” - il corsivo é del redattore) e, d’altra parte, dopo
lettura di alcuni estratti della sua perizia, ne ha confermato le conclusioni (doc.
XII, p. 2).
Rispondendo al Presidente
del TCA, il quale gli ha chiesto se la conclusione “penso quindi che la
capacità lavorativa del 75% possa essere sostanzialmente confermata fino alla
data odierna” fosse “… strettamente collegata al fatto che il dr. __________
aveva accertato una capacità lavorativa del 75% dal 10.8.2009.”, il dott. __________
ha affermato che “… oltre al dr. __________ anche il dr. __________ era
arrivato a questa conclusione e che né i medici della Clinica __________ né
quelli dell’Ospedale di __________ hanno modificato questo risultato, per cui
non ha ritenuto di discostarsi da tale valutazione per quel che riguarda il
passato. Il dr. __________ rileva che a questa conclusione é giunto anche per
il fatto che durante la visita l’assicurato ha sostenuto che la situazione da
allora non era cambiata.” (doc. XII, p. 2).
Chiamato a spiegare in che
modo é giunto a sostenere che il ricorrente sarebbe in grado di svolgere la
propria professione di fiduciario, con un discapito di rendimento del 25% in
ragione di una minore velocità di esecuzione, lo specialista interpellato dalla
__________, dopo consultazione dei propri appunti, ha indicato di avere
considerato mansioni senza riduzione di rendimento, la posta, i rapporti e i
colloqui con la clientela nonché le telefonate. Per contro, egli ha ammesso una
riduzione del 25% in relazione all’utilizzo del computer, la quale, debitamente
ponderata, corrisponde a una riduzione del 15/20%. Tenendo conto inoltre che
l’assicurato svolge anche altre attività (ad esempio, le assemblee condominiali
con necessità di redigere un verbale), il dott. __________ ha concluso per
un’incapacità lavorativa del 25%, “calcolata in modo abbondanziale” (doc. XII,
p. 2).
In corso d’udienza, il
patrocinatore dell’assicurato ha prodotto un rapporto del dott. __________,
spec. FMH in chirurgia della mano e in chirurgia ortopedica e traumatologica,
dal quale emerge in particolare che, a margine della consultazione del 28
settembre 2012, era stata misurata, a livello del gomito destro, una flessione
di 0-25-80° e una pro-supinazione di 75-0-75° (cfr. doc. XII 1).
Interpellato al riguardo,
il dott. __________ ha precisato che “… uno dei due aspetti é ininfluente, nel
senso che un deficit di pro-supinazione di 5 gradi é ininfluente (io avevo
fissato tale grado all’80 mentre il dr. __________ lo fissa al 75). Invece
sembra che vi sia un peggioramento per quel che riguarda il deficit della
flessione che da me era stata valutata in 100°, mentre il dr. __________ la
valuta a 80 gradi.” (doc. XII, p. 3).
2.3.10
Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U
259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356,
p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da
medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore
probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).
Per
quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni
all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore
probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare
della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,
consid. 3b/bb).
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
2.3.11
Chiamato a pronunciarsi nella
concreta evenienza, questo Tribunale osserva che, in base al tenore della
sentenza di rinvio del 6 settembre 2010, l’amministrazione era chiamata, dapprima,
ad accertare il mansionario di RI 1 presso l’omonima fiduciaria, in seguito, a
disporre un approfondimento specialistico e, infine, a decidere di nuovo
sull’entità dell’inabilità lavorativa a partire dal 10 agosto 2009.
Per quanto riguarda il
primo aspetto, il TCA aveva stabilito che - trovandosi ancora in regime di
prestazioni di corta durata -, l’entità dell’incapacità lavorativa avrebbe
dovuto essere “… valutata considerando le mansioni che l’assicurato é concretamente
chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale professione … “ (doc.
Z 273, p. 15).
Al riguardo il TCA
constata che il rapporto del 27 ottobre 2010 é il risultato di un sopralluogo
sul posto di lavoro dell’insorgente, effettuato in contradditorio, vista la
presenza dell’assicurato stesso e del suo patrocinatore. Esso é stato
sottoscritto da tutti i partecipanti, compresi RI 1 e l’avv. RA 1, i quali ne hanno
in tal modo condiviso il contenuto (cfr. doc. Z 283).
Secondo questa Corte, il
documento in questione, nella misura in cui vi sono descritte in maniera
puntuale le mansioni che incombono concretamente all’assicurato e la loro
rispettiva durata sull’arco della giornata lavorativa, costituisce una valida
base per la valutazione della capacità lavorativa da parte dello specialista
incaricato dalla CO 1. Ciò é stato d’altronde esplicitamente confermato anche
dallo stesso perito in occasione della sua audizione del 19 novembre 2012 (cfr.
doc. XII, p. 2). Inoltre, va segnalato che, allorquando l’assicuratore ha
comunicato al rappresentante dell’insorgente la propria intenzione di affidare
il mandato peritale al dott. __________, precisandogli che a quest’ultimo
avrebbe sottoposto “… oltre agli incarti medico e amministrativo, il
rapporto inerente le mansioni dell’assicurato raccolte il 27 ottobre 2010.” (doc. Z 284 - il
corsivo é del redattore), l’avv. RA 1 non aveva sollevato obiezioni di sorta
(cfr. doc. Z 286).
In merito al secondo
aspetto, con la pronunzia di rinvio, il TCA aveva ritenuto di non poter
decidere la vertenza facendo capo alla documentazione medica a sua
disposizione. Da una parte, il chirurgo ortopedico dott. __________ si era
pronunciato sul grado di abilità lavorativa a partire dal 10 agosto 2009, sulla
base di una mera previsione. Dall’altra, né lo stesso dott. __________ né il
medico fiduciario dell’assicuratore avevano tenuto conto di quanto emerso, dal
profilo diagnostico, in occasione delle consultazioni presso la Clinica __________
e la Clinica di chirurgia ortopedica dell’Ospedale cantonale di __________ (cfr.
doc. Z 273, p. 14s.).
Attentamente esaminato il
referto peritale 16 dicembre 2010 del dott. __________ (doc. ZM 80), va osservato
che quest’ultimo ha ricostruito l’anamnesi dell’assicurato (considerando anche
gli esiti delle consultazioni eseguite a __________, __________ e presso il
dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano e in chirurgia ortopedica e
traumatologia), ha raccolto le sue dichiarazioni a proposito dei dolori risentiti
e delle limitazioni riscontrate nell’espletamento delle mansioni professionali,
rispettivamente nella quotidianità, ha descritto lo status a livello
degli arti superiori, procedendo alle usuali misurazioni per valutarne la
funzionalità (da sottolineare che l’esperto non ha riscontrato “… alcun segno
di risparmio dell’arto superiore destro, anzi, in confronto alle misurazioni
fatte dal dr. __________ in data 1.9.2009, si nota che le circonferenze del
braccio destro sono aumentate risultando ora praticamente simmetriche.”), ha formulato
la propria diagnosi (che coincide con quella posta dagli altri specialisti) e,
infine, tenuto conto del mansionario descritto in occasione del sopralluogo del
27.
ottobre 2010, ha concluso che RI 1 era ed é in grado di svolgere la propria
professione di fiduciario, però con un discapito di rendimento del 25% in
ragione di una minore velocità di esecuzione.
In sede di udienza 19
novembre 2012, il dott. __________ ha confermato - sotto la comminatoria di cui
all’art. 307 CPS - le conclusioni contenute nel proprio referto peritale,
fornendo pure convincenti precisazioni a proposito delle modalità con le quali
é stato quantificato il discapito di rendimento derivante dal danno alla salute
infortunistico (cfr. doc. XII, p. 2).
Con la propria impugnativa,
l’assicurato ha sollevato alcune obiezioni, con l’intenzione di sminuire il
valore probatorio della perizia amministrativa (cfr. doc. I, p. 45ss.).
In primo luogo, a
proposito dell’affermazione secondo cui il dott. __________ avrebbe preso per
buona la precedente analisi del dott. __________, sebbene nel frattempo invalidata
(cfr. doc. I, p. 45), il TCA rileva che, in occasione della sua audizione
testimoniale, il chirurgo ortopedico interpellato dalla CO 1 ha effettivamente riconosciuto - trattandosi del periodo precedente la visita peritale -, di aver
fatto capo alle valutazioni dei dottori __________ e __________. Egli ha però pure
precisato che tali valutazioni non erano state messe in discussione né dai
sanitari della __________ né da quelli dell’Ospedale __________ di __________ e,
soprattutto, che era stato il ricorrente stesso a dichiarare che, rispetto alla
situazione refertata dal dott. __________, le sue condizioni di salute erano
rimaste stabili (cfr. doc. XII, p. 2 e doc. ZM 80, p. 3: “Il paziente sogg.
mi riferisce che la situazione da tale data non é cambiata sostanzialmente
dal punto di vista algico e dal punto di vista della funzionalità del gomito.
Le numerose fisioterapie non hanno portato a nessun miglioramento ma non viene
annoverato neppure un sostanziale peggioramento.” - il corsivo é del
redattore).
Ora, visto che la
situazione a livello dell’arto superiore destro, per ammissione dello stesso
assicurato, non era migliorata rispetto a quella refertata dai dottori __________
e __________, il dott. __________ poteva senz’altro ritenere che il discapito
di rendimento da lui stabilito a margine della visita peritale del novembre
2010.
per il periodo successivo, fosse applicabile anche al passato (e, dunque,
avallare le pregresse valutazioni).
L’insorgente non può
essere seguito nemmeno quando pretende che il rapporto relativo al sopralluogo
esperito sul posto di lavoro, non costituirebbe una base di valutazione
sufficientemente affidabile. A suo avviso, il perito non avrebbe dovuto
prescindere da una “simulazione dell’attività giornaliera”, siccome “se per uno
specialista é facile, forse, riconoscere l’attività e i relativi deficit di un
muratore, diversamente lo é per un fiduciario con mansioni miste
dirigenziali-lavorative come il ricorrente, …” (doc. I, p. 46s.).
Innanzitutto, come già rilevato
in precedenza, in sede di udienza il dott. __________ ha confermato che gli
elementi contenuti nel rapporto afferente al sopralluogo erano sufficienti,
tanto che egli non ha avuto necessità di porre delle ulteriori domande all’assicurato
(cfr. doc. XII, p. 2). Del resto, il documento in questione - redatto in
contradditorio e sottoscritto da RI 1 e dal suo avvocato -, descrive nel
dettaglio una giornata di lavoro tipo, come pure quelle attività che si
presentano sporadicamente. In queste condizioni, il TCA non vede il motivo per
cui tali informazioni non dovrebbero bastare per valutare l’abilità lavorativa
dell’assicurato, né quello per cui uno specialista in ortopedia e in chirurgia
ortopedica con una grande esperienza nella medicina assicurativa (e quindi
anche nella valutazione dell’esigibilità lavorativa - si veda, in proposito,
quanto da lui stesso precisato in udienza, cfr. doc. XII, p. 1), qual é il
dott. __________, dovrebbe incontrare delle difficoltà a immaginare il genere
di mansioni che é chiamato a svolgere un fiduciario (tanto più che, nel caso di
specie, il sanitario consultato dalla CO 1 aveva a sua disposizione un’accurata
descrizione dell’attività lavorativa di RI 1) e a individuare i relativi
impedimenti risultanti dal danno infortunistico.
Tenuto conto di quanto
precede, questa Corte ritiene che gli accertamenti compiuti dalla CO 1 siano
stati sufficienti per consentire un’affidabile valutazione della capacità lavorativa
dell’insorgente.
Inoltre, quando il
ricorrente fa presente che “l’apparente maggior lentezza nell’uso del mouse del
computer, per esempio, cumulato sull’arco di una giornata porta via un
determinato tempo rispetto a una persona normale. (…). Cumulati questi tempi
morti sull’arco di una settimana si arriva senz’altro a un tempo
considerevole.” (doc. I, p. 46), egli pare dimenticare che il dott. __________
ha riconosciuto l’esistenza di un’incapacità lavorativa del 25%, proprio per
tenere conto del discapito di rendimento da lui fatto valere (in effetti, così
come da lui stesso spiegato in occasione della sua audizione testimoniale, per
le difficoltà incontrate nell’utilizzo del computer, egli ha ritenuto un
discapito di rendimento del 25% - cfr. doc. XII, p. 2).
Per quanto riguarda il
rimprovero secondo cui l’assicuratore resistente ha omesso di approfondire le
condizioni di salute psichica dell’assicurato, nonostante egli avesse
sollecitato l’esecuzione di una perizia (cfr. doc. I, p. 47s.), a mente del
TCA, la CO 1 non aveva motivo di procedere a un simile atto istruttorio, visto
che non risulta che l’assicurato abbia mai prodotto una certificazione
specialistica attestante l’esistenza di disturbi anche a quel livello. Dalla
documentazione prodotta nella causa parallela in materia di assicurazione per
l’invalidità (inc. n. 32.2011.311), si evince soltanto che RI 1 ha consultato lo psichiatra dott. __________ in due occasioni nel corso del 2009, che l’ultimo
appuntamento (fissato per il dicembre 2009) era stato disdetto da lui e che da
allora lo specialista in questione non lo ha più né visto né sentito (cfr. doc.
18).
Per quanto concerne i
quesiti che l’assicurato avrebbe voluto che fossero sottoposti al dott. __________
(cfr. doc. Z 297, p. 5ss.), questa Corte condivide il parere della CO 1 secondo
cui essi o non risultano pertinenti a dipendenza dell’oggetto litigioso, o
riguardano aspetti che già trovano risposta nel rapporto del 16 dicembre 2010 (cfr.
doc. Z 319, p. 4). Del resto, é utile segnalare che, sebbene gli sia stata espressamente
concessa la possibilità di interrogare il dott. __________, il patrocinatore
dell’insorgente si é di fatto limitato a chiedere una sua presa di posizione
sul contenuto del rapporto 28 settembre 2012 del dott. __________. In
particolare, l’avv. RA 1 ha rinunciato a porre al perito delle domande relative
al referto del dott. __________ __________ (cfr. allegato al doc. Z 297),
precisando al riguardo che “… quel documento era in relazione al tema degli
errori medici e non era relativo alla capacità lavorativa.”, rispettivamente
che “… questo aspetto é oggi superato viste le conclusioni che figurano nel
rapporto del dr. __________ del 28 settembre 2012.” (doc. XII, p. 3).
Alla luce di tutto quanto
precede, il rapporto del dott. __________, specialista proprio nella materia
che qui interessa, presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza
affinché a un apprezzamento medico possa essere riconosciuta piena forza
probatoria (cfr. RJJ 1995 p. 44; RAMI 1991 U 133 p. 311ss. consid. 1b). Ne
discende che - vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti (il
dott. __________, autore di una perizia di parte prodotta nell’ambito della
causa civile di risarcimento, non si é pronunciato sul grado di capacità lavorativa
dell’assicurato) -, non vi é alcuna valida ragione per cui questo Tribunale
debba scostarsi dalle conclusioni dell’esperto.
Il TCA rileva inoltre che
la valutazione espressa dal dott. __________ di un’incapacità lavorativa del
25% nell’abituale attività lavorativa dell’insorgente, risulta plausibile anche
alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito,
riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell’utilizzo degli arti
superiori.
Ad esempio, in una
sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto
realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa
in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -
a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla
destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più
possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo
che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio
adominante.
In una sentenza 35.1997.23
dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00
dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in
attività sostitutive confacenti, specificatamente in
professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse
funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava
una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per
delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA é pervenuto alla
medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente
pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di
professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali
all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo
pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con
la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88
del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività
leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti
di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante
deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro.
Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna
solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del
deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo
ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così
come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,
macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio
pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita,
tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata
consid. 2.6.).
In un giudizio I 27/06 e U
18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di
svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di
controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo
della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva
di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di
un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa
del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine
sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi
dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del
braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
Infine, ma non da ultimo,
va sottolineato che, allorquando il Presidente del TCA gli ha chiesto, per due
volte, se attualmente lavorasse in misura del 50%, RI 1 si é limitato a
descrivere i disturbi da lui ancora accusati e a sostenere che vi sono
effettivamente “… delle attività che non gli conviene più fare, ad esempio le
dichiarazioni d’imposta che effettuava il sabato o la domenica e che fatturava
ai clienti in modo molto basso (CHF 120.-) e che avevano un senso quando poteva
fare tutto lui stesso.” (doc. XII, p. 5).
In conclusione, il TCA ritiene quindi dimostrato, perlomeno secondo il criterio
della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.
320.
e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1 ha ritrovato una capacità lavorativa del 75% a contare dal 10 agosto 2009. La CO 1 era
pertanto legittimata, da quella data, a versare delle indennità giornaliere
corrispondenti a un’inabilità del 25%.
Posto che la data di
emanazione della decisione su opposizione impugnata (in casu, il 21 giugno
2011) segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), esula dalla presente
vertenza la questione di sapere se il peggioramento attestato dal dott. __________
in occasione del consulto del settembre 2012, abbia o meno un’incidenza sul
grado d’incapacità lavorativa dell’assicurato, così come quella di sapere se dal
noto intervento operatorio vi sia da attendersi un sostanziale miglioramento delle
sue condizioni di salute (con conseguente miglioramento della sua abilità
lavorativa) (al riguardo, si veda il doc. XII, p. 3s.: “I rappresentanti
dell’assicurazione chiedono di porre al teste una domanda in relazione agli
effetti sulla capacità lavorativa di un eventuale intervento chirurgico. Il
presidente del TCA rileva al riguardo che la presente vertenza è limitata
alla situazione esistente al momento in cui è stata emessa la decisione su
opposizione e per quel che riguarda l’evoluzione futura, in particolare alla
luce del rapporto del 28 settembre 2012 del dr. __________ il perito dovrà
essere interpellato in altra sede.” - il corsivo é del redattore). RI 1 ha
del resto già chiesto all’amministrazione di pronunciarsi, mediante l’emissione
di una nuova decisione formale, sul preteso aggravamento delle sue condizioni
di salute (cfr. allegato al doc. XIII).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso contro la
decisione su opposizione del 21 giugno 2011 é respinto.
2. Il ricorso contro la
decisione incidentale del 21 giugno 2011 é respinto.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti