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Decisione

35.2011.45

Assic.LAINF a ragione ha chiesto alla vedova di un ass.la restituz.della rend.d'inv.versata per 7/11.Infatti diritto alla rend.si estingue con la morte dell'ass.In casu decesso avvenuto a fine 6/11,pe

23 gennaio 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

Mi

chiedo solo se simile richiesta è stata formulata a tutti quanti hanno ricevuto

un simile importo e se questo è stato poi confermato e rimborsato o se come i

vari casi, venuti a conoscenza dai cittadini dalla pubblica stampa la CO 1

"corre ancora oggi!!" (vedi caso della cittadina __________ che ha

incassato ben fr. 260'000.- !!!).

O questa è una prassi di giustizia solo

verso i cittadini svizzeri !!! (…)" (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta

del 27 settembre 2011 l'CO 1 propone di respingere il ricorso rinviando alle

considerazioni contenute nella decisione su opposizione.

L'amministrazione

precisa inoltre che la domanda di condono sarà esaminata segnatamente non

appena la decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato (cfr. art. 4

cpv. 4 OPGA).

Infine l'CO

1 sottolinea che la pretesa di fr. 91'346.30 esula dalla presente vertenza e al

riguardo rileva che:

"

(…)

Per quanto attiene alla richiesta di un importo

di CHF 91'346.30 che sembrerebbe corrispondere al versamento della rendita

d'invalidità a far tempo dall'infortunio del 1988 e non a partire dal 1°

settembre 1991, la convenuta a titolo abbondanziale rileva brevemente che il

diritto ad una rendita invalidità nasce qualora dalla cura medica non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato e siano

conclusi eventuali provvedimenti dell'AI (art. 19 cpv. 1 LPGA). Prima di

allora, vi è il diritto ad indennità giornaliere nel caso in cui un assicurato

è totalmente o parzialmente incapace al lavoro (art. 16 LPGA). Nel caso in

rassegna sono state versate indennità giornaliere fino al 31.8.1991 per un

importo totale di CHF 80'499.15 (cfr. conteggio allegato) e far tempo dal

1.9.91 una rendita invalidità del 75% (cfr. doc. 93). In ogni modo l'CO 1, agenzia

di __________, rimane a disposizione della signora RI 1 per ogni ulteriore

domanda. (…)" (Doc. III)

1.4. Il 15

ottobre 2011 RI 1 ha inoltrato uno scritto al TCA nel quale chiede informazioni

a proposito dell'importo di fr. 91'346.30 e ritiene che le spettino ancora fr.

10'847.15 che compensano ampiamente la pretesa di restituzione di fr. 2'403.85

(cfr. Doc. V).

Il 26

ottobre 2011 l'CO 1 ha comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni

rispetto alla decisione oggetto della presente vertenza e che per il resto

rimane a disposizione della ricorrente per dissipare ogni dubbio in merito

(Doc. VI).

Il 5

gennaio 2012 la figlia della ricorrente ha chiesto al Tribunale di decidere

sulla base delle prove in suo possesso (cfr. Doc. IX).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio

2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

Considerandi

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2

L'art. 25

cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite.

Secondo

l'art. 2 cpv. 1 lett. a OPGA sono tenuti alla restituzione il beneficiario

della prestazione indebitamente concessa o i suoi eredi.

La

restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

L'art. 4

OPGA stabilisce che il condono è concesso su domanda scritta. La domanda,

motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro

30.

giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato.

Sul

condono è pronunciata una decisione (art. 4 cpv. 5 LPGA)

Per

costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di

condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di

restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito

definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008

dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

2.3

La costante

giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che

costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (cfr. DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388,

DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se non è

stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può

dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 138/06 del 21

maggio 2007; STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125

V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

2.4

L'art. 19

LAINF stabilisce che il diritto alla rendita di invalidità si estingue con

l'assegnazione di un'indennità unica complessiva, con il riscatto della rendita

o con la morte dell'assicurato.

L'art. 62

OAINF stabilisce che gli ordini di pagamento per le rendite e gli assegni per

grandi invalidi sono trasmessi al più tardi il primo giorno feriale del mese

per il quale è dovuta la prestazione.

2.5

Nella

presente fattispecie risulta dagli atti che __________ è deceduto alla fine del

mese di giugno 2011 (cfr. Doc. 115 e Doc. 116 "ammesso che il nostro caro

defunto è passato a miglior vita nella notte fra il 29 e 30.6.2011").

Da quel

momento non sussisteva più il diritto alla rendita di invalidità (cfr. art. 19

LAINF), la quale è dunque stata indebitamente versata per il mese di luglio

2011.

A ragione

l'amministrazione ha pertanto chiesto alla vedova ed erede dell'assicurato la

restituzione di fr. 2'403.85 (cfr. Doc. 115).

L'amministrazione

si è già impegnata ad esaminare la richiesta di condono, non appena la

decisione relativa alla restituzione sarà cresciuta in giudicato (cfr. consid.

2.2

e Doc. III pag. 2).

La

questione relativa alla pretesa di fr. 91'346.30 esula invece dalla presente

vertenza, in quanto non esiste su tale aspetto nessuna decisione su opposizione

(cfr. consid. 2.3).

Questo

Tribunale, senza entrare nel merito degli importi, si limita a rilevare al

riguardo che l'indicazione fornita dall'CO 1, secondo cui il diritto alla rendita

d'invalidità non sorge immediatamente dopo l'infortunio ma soltanto quando

dalla cura medica non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute

dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF) e che in precedenza vengono versate

indennità giornaliere (cfr. art. 16 LAINF), nel suo principio è corretta.

In

conclusione la decisione su opposizione del 12 agosto 2011 deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Per quanto

ricevibile il ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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