35.2011.45
Assic.LAINF a ragione ha chiesto alla vedova di un ass.la restituz.della rend.d'inv.versata per 7/11.Infatti diritto alla rend.si estingue con la morte dell'ass.In casu decesso avvenuto a fine 6/11,pe
23 gennaio 2012Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2011.45
Data decisione, Autorità:
23.01.2012, TCA
Titolo:
Assic.LAINF a ragione ha chiesto alla vedova di un ass.la restituz.della rend.d'inv.versata per 7/11.Infatti diritto alla rend.si estingue con la morte dell'ass.In casu decesso avvenuto a fine 6/11,per cui per 7/11 non diritto alla rendita di inv.Ass.LAINF si è impegnato a esaminare rich. di condono
RENDITA D'INVALIDITÀ
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 19 LAINF
art. 25 LPGA
art. 62 OAINF
art. 2 cpv. 1 OPGA
art. 4 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2011.45
DC/sc
Lugano
23 gennaio 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 30 agosto 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 agosto
2011 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 12 agosto 2011 l'CO 1 ha confermato la precedente decisione del 22 luglio 2011 con la quale ha chiesto a RI 1, vedova ed erede di __________,
la restituzione di fr. 2'2403.85, corrispondente alla rendita d'invalidità
versata per il periodo 1° luglio – 31 luglio 2011.
Al
riguardo l'amministrazione si è così espressa:
"
(…)
Giusta l'art. 19 cpv. 2 LAINF il diritto alla
rendita si estingue, fra l'altro, alla morte dell'assicurato. La rendita
d'invalidità viene comunque corrisposta fino alla fine del mese del decesso. In
concreto dall'atto di morte risulta che l'assicurato è deceduto il 29.6.2011
alle ore 17.45 e non la notte fra il 29 e il 30.6.2011 così come enunciato
nell'opposizione. Delle ulteriori delucidazioni su tale punto non si impongono
in quanto anche se il decesso fosse avvenuto il 30.6.2011 e non il 29.6.2011 il
diritto alla rendita è ugualmente venuto a decadere con il 30.6.2011. Il fatto
che il funerale abbia avuto luogo il 2.7.2011 e che la mensilità di luglio sia
stata versata o molto probabilmente sia stata ricevuta posteriormente alle esequie
è irrilevante.
Per il rimanente deve essere rilevato che la CO 1
ha indirizzato la propria domanda a una delle persone tenuta alla restituzione
delle prestazioni ex art. 2 cpv. 2 litt. a OPGA nel rispetto dei termini
previsti all'art. 25 cpv. 2 LPGA.
La domanda di restituzione è pertanto fondata e
deve essere confermata e l'opposizione respinta.
Quando la decisione su opposizione sarà cresciuta
in giudicato la CO 1 esaminerà se le premesse per condonare il debito sono o
meno adempiute e, in caso di risposta negativa, rilascerà una nuova decisione
suscettibile di opposizione." (Doc. A1)
1.2. Contro questa
decisione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede
l'annullamento dell'obbligo di rimborso ed il versamento di un importo di fr.
91'346.30, argomentando in particolare:
"
(…)
Entrando ora nel merito dei fatti esposti nel
Doc. 1 preciso:
ad. a: con questa precisazione la CO 1
si "rovina" da sola in quanto, vergognosamente, ammette e precisa che
l'indennizzo di invalidità di fr. 2'403.85 è stato concesso solo dopo un "lungo
letargo" (non ammissibile!) di ben 3 anni e 2 mesi con una perdita
da parte del mio defunto marito di ben fr. 91'346.30!! (fr. 2'403.85 x 38
mesi) ed ora hanno il coraggio, che invece dovrebbe essere solo vergogna, di
chiedermi un rimborso di fr. 2'403.85.
Anzi,
è la sottoscritta, che nel frattempo si è un po' evoluta e ha 2 figli che oltre
ad aiutarla la illuminano a chiedere il versamento integrale del suddetto
importo + interessi al 5% composti.
Chiedo
che codesto lod.le Tribunale, se esiste una vera giustizia uguale per tutti,
esamini quanto sopra e decida nel merito.
Ad.b: è si deceduto il 29.06.11 ma i funerali / esequie sono
avvenute il 02.07.11.
Per
ovvi motivi di sensibilità e umanità perfettamente inutile la precisazione
susseguente a meno che altro ben si intende!!
Ad. c: e il condono della richiesta è stato formulato con risposta
"NIET".
Allora:
a) innanzitutto
richiamo e richiedo quanto esposto al pto. Ad 4 e chiedo il pagamento del
giusto dovuto di fr. 91'346.30
b) come
già precisato nella mia opposizione parte dei soldi a me versati son stati
utilizzati per il pagamento del costo delle onoranze funebri che sommano a
totali fr. 8'635.65 allegati Doc. 4-5-6-7 e 8) e la rimanenza di ben fr.
6'231.80 (8'635.65 – 2'403.85) dal contributo dei miei figli!!
Fatti
Mi
chiedo solo se simile richiesta è stata formulata a tutti quanti hanno ricevuto
un simile importo e se questo è stato poi confermato e rimborsato o se come i
vari casi, venuti a conoscenza dai cittadini dalla pubblica stampa la CO 1
"corre ancora oggi!!" (vedi caso della cittadina __________ che ha
incassato ben fr. 260'000.- !!!).
O questa è una prassi di giustizia solo
verso i cittadini svizzeri !!! (…)" (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta
del 27 settembre 2011 l'CO 1 propone di respingere il ricorso rinviando alle
considerazioni contenute nella decisione su opposizione.
L'amministrazione
precisa inoltre che la domanda di condono sarà esaminata segnatamente non
appena la decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato (cfr. art. 4
cpv. 4 OPGA).
Infine l'CO
1 sottolinea che la pretesa di fr. 91'346.30 esula dalla presente vertenza e al
riguardo rileva che:
"
(…)
Per quanto attiene alla richiesta di un importo
di CHF 91'346.30 che sembrerebbe corrispondere al versamento della rendita
d'invalidità a far tempo dall'infortunio del 1988 e non a partire dal 1°
settembre 1991, la convenuta a titolo abbondanziale rileva brevemente che il
diritto ad una rendita invalidità nasce qualora dalla cura medica non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato e siano
conclusi eventuali provvedimenti dell'AI (art. 19 cpv. 1 LPGA). Prima di
allora, vi è il diritto ad indennità giornaliere nel caso in cui un assicurato
è totalmente o parzialmente incapace al lavoro (art. 16 LPGA). Nel caso in
rassegna sono state versate indennità giornaliere fino al 31.8.1991 per un
importo totale di CHF 80'499.15 (cfr. conteggio allegato) e far tempo dal
1.9.91 una rendita invalidità del 75% (cfr. doc. 93). In ogni modo l'CO 1, agenzia
di __________, rimane a disposizione della signora RI 1 per ogni ulteriore
domanda. (…)" (Doc. III)
1.4. Il 15
ottobre 2011 RI 1 ha inoltrato uno scritto al TCA nel quale chiede informazioni
a proposito dell'importo di fr. 91'346.30 e ritiene che le spettino ancora fr.
10'847.15 che compensano ampiamente la pretesa di restituzione di fr. 2'403.85
(cfr. Doc. V).
Il 26
ottobre 2011 l'CO 1 ha comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni
rispetto alla decisione oggetto della presente vertenza e che per il resto
rimane a disposizione della ricorrente per dissipare ogni dubbio in merito
(Doc. VI).
Il 5
gennaio 2012 la figlia della ricorrente ha chiesto al Tribunale di decidere
sulla base delle prove in suo possesso (cfr. Doc. IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
Considerandi
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2
L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite.
Secondo
l'art. 2 cpv. 1 lett. a OPGA sono tenuti alla restituzione il beneficiario
della prestazione indebitamente concessa o i suoi eredi.
La
restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
L'art. 4
OPGA stabilisce che il condono è concesso su domanda scritta. La domanda,
motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro
30.
giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato.
Sul
condono è pronunciata una decisione (art. 4 cpv. 5 LPGA)
Per
costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di
condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di
restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito
definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008
dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
2.3
La costante
giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che
costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388,
DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è
stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 138/06 del 21
maggio 2007; STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125
V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
2.4
L'art. 19
LAINF stabilisce che il diritto alla rendita di invalidità si estingue con
l'assegnazione di un'indennità unica complessiva, con il riscatto della rendita
o con la morte dell'assicurato.
L'art. 62
OAINF stabilisce che gli ordini di pagamento per le rendite e gli assegni per
grandi invalidi sono trasmessi al più tardi il primo giorno feriale del mese
per il quale è dovuta la prestazione.
2.5
Nella
presente fattispecie risulta dagli atti che __________ è deceduto alla fine del
mese di giugno 2011 (cfr. Doc. 115 e Doc. 116 "ammesso che il nostro caro
defunto è passato a miglior vita nella notte fra il 29 e 30.6.2011").
Da quel
momento non sussisteva più il diritto alla rendita di invalidità (cfr. art. 19
LAINF), la quale è dunque stata indebitamente versata per il mese di luglio
2011.
A ragione
l'amministrazione ha pertanto chiesto alla vedova ed erede dell'assicurato la
restituzione di fr. 2'403.85 (cfr. Doc. 115).
L'amministrazione
si è già impegnata ad esaminare la richiesta di condono, non appena la
decisione relativa alla restituzione sarà cresciuta in giudicato (cfr. consid.
2.2
e Doc. III pag. 2).
La
questione relativa alla pretesa di fr. 91'346.30 esula invece dalla presente
vertenza, in quanto non esiste su tale aspetto nessuna decisione su opposizione
(cfr. consid. 2.3).
Questo
Tribunale, senza entrare nel merito degli importi, si limita a rilevare al
riguardo che l'indicazione fornita dall'CO 1, secondo cui il diritto alla rendita
d'invalidità non sorge immediatamente dopo l'infortunio ma soltanto quando
dalla cura medica non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute
dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF) e che in precedenza vengono versate
indennità giornaliere (cfr. art. 16 LAINF), nel suo principio è corretta.
In
conclusione la decisione su opposizione del 12 agosto 2011 deve essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Per quanto
ricevibile il ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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