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Decisione

35.2011.46

Incidente stradale (tamponamento) con distorsione cervicale. Assicurato dichiarato totalmente abile al lavoro trascorsi circa tre mesi. Rinvio atti all'amministrazione per perizia volta ad accertare t

6 febbraio 2012Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i protocolli diagnostici terapeutici previsti a livello internazionale, non

pensiamo che ci si possa esprimere adeguatamente sulla capacità lavorativa di

una vittima di incidente. Né é legittimo ritenere, senza uno studio mirato, che

i disturbi descritti da un paziente, siano puramente soggettivi o che ci si

trovi in presenza di un caso di simulazione.

È in tal senso che devono essere interpretate le

nostre considerazioni nella relazione del 20.04.2011.”

(doc. VI)

Il 27

dicembre 2011 la patrocinatrice de CO 1, dopo avere conferito con il dott. __________,

ha comunicato al TCA che “… in assenza di lesioni dei dischi, delle vertebre e

delle articolazioni e di nessuna patologia neurologica, come confermato dallo

stesso Dr. __________, risulta essere assolutamente contrario ai principi

dell’economicità della procedura rivolgersi nuovamente ad un medico. Notasi che

in caso di colpo di frusta alla cervicale QTF1 risp. 2 la situazione si risolve

in poche settimane. Nel “Reintegrationsleitfaden Unfall 2010” (ASA risp. SVV pag. 37) l’incapacità lavorativa per un lavoro fisico risp. intellettuale é

nella media di 1 settimana per i casi QTF1 e di due per un lavoro fisico risp.

intellettuale per i casi QTF2. La CO 1 ha riconosciuto al ricorrente

un’incapacità lavorativa di ben 3 mesi, pertanto ritiene di aver ampiamente

adempiuto ai suoi obblighi assicurativi.” (doc. X).

2.6. Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF

125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per

sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

2.7. Chiamato a

pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale ritiene di non

potersi senz’altro fondare sull’opinione del medico interpellato

da CO 1. In effetti, già

alla lettura dei suoi rapporti emergono degli importanti dubbi ai sensi della giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465,

tali perplessità sono ulteriormente avvalorate da elementi di

valutazione che risultano dalla restante documentazione medica agli

atti.

Innanzitutto,

nella misura in cui giustifica la propria valutazione della capacità lavorativa

con la mancata oggettivazione di lesioni morfologiche a livello del rachide

cervicale (cfr. doc. 7: “Per quel che concerne il giudizio sulla capacità

lavorativa, questo esprime un’opinione personale del Prof. __________ che non

possiamo condividere in nessun modo, basandoci sul nostro esame e sui

reperti oggettivabili.” - il corsivo é del redattore), il dott. __________ sembra

misconoscere il fatto che, in presenza di un trauma distorsivo alla colonna

cervicale (ciò che è il caso nella presente fattispecie, così come da lui

stesso ammesso), è tipico che i disturbi soggettivamente accusati

dall'assicurato non trovino sufficiente riscontro sul piano oggettivo.

L'assenza di correlazione, secondo una giurisprudenza federale inaugurata nel

1991, non basta a negarne ogni rilevanza nell'ambito dell'assicurazione contro

gli infortuni (cfr. DTF 127 V 103 consid. 5b/bb, 117 V 378 consid. 3d, 369

consid. 3f).

In questo

contesto, non può neppure essere ignorato che il Prof. __________, nel suo

rapporto 28 novembre 2011 all’attenzione del Tribunale, ha sottolineato che “… lo

studio di risonanza non poteva essere considerato normale, poiché evidenziava

un netto raddrizzamento della lordosi fisiologica, come si vede abitualmente

nelle sindromi algiche del segmento cervicale, …” (doc. VI - il corsivo é del

redattore).

D’altro

canto, il TCA osserva che se é vero che, in base allo studio della Québec

Task Force (QTF), una gran parte delle vittime di un trauma d’accelerazione

cervicale, é in grado di riprendere il proprio lavoro entro le quattro

settimane dall’infortunio (cfr. H.M. Strebel e altri, Diagnostisches und

therapeutisches Vorgehen in der Akutphase nach kranio-zervikalem

Beschleunigungstrauma (sog. Schleudertrauma), Empfehlungen einer

schweizerischen Arbeitsgruppe, Schw. Medizin-Forum 2002, p. 1119), é

altrettanto vero che esse devono beneficiare di trattamenti adeguati,

segnatamente di natura fisioterapica (cfr. H.R. Stöckli e altri, Diagnostisches und therapeutisches Vorgehen in der

chronischen Phase nach kraniozervikalem Beschleunigungstrauma (cKZBT, sog. Schleudertrauma) (ohne Commotio cerebri/mild

traumatic brain injury), Pragmatische

Empfehlungen der multidisziplinären Konsensusgruppe Olten vom 13.01.2005, Schw. Medizin-Forum 2005, p. 1182ss., in particolare p.

1185).

Nella

concreta evenienza, dagli atti si evince che RI 1 é stato

inizialmente curato con una terapia farmacologica, analgesica e

antinfiammatoria. È soltanto dopo la consultazione specialistica presso il

Prof. __________ (aprile 2011) - il quale aveva evidenziato in quella sede

Considerandi

proprio l’assenza di una presa a carico in ambito reumatologico-fisiatrico

(cfr. doc. 11: “Il quadro clinico attuale non ha subito mutamenti dal momento

dell’infortunio, non da ultimo poiché egli non é stato preso a carico in

ambito reumatologico fisiatrico, come suggerito dai protocolli internazionali.”

- il corsivo é del redattore) -, che l’assicurato é stato sottoposto a misure

fisioterapiche (cfr. doc. D).

Per

quanto riguarda le affermazioni contenute nello scritto 27 dicembre 2011

dell’avv. RA 2 (cfr. doc. X), questa Corte ritiene che la capacità lavorativa

debba essere valutata individualmente e non facendo capo a delle

direttive fondate su rilevamenti statistici (in questo senso, si veda H. Isler,

Kopfschmerzen und Arbeitsfähigkeit, in: Mürner/Ettlin: HWS-Distorsion (Schleudertrauma)

& Leichte Traumatische Hirnverletzung. Invalidität und berufliche

Reintegration, Basilea 2009, p. 199-204). In questo ordine di idee, é utile

segnalare che B.P. Radanov e altri hanno osservato che - a due anni di distanza

dal sinistro -, ancora il 18% di tutti gli infortunati soffriva di

significativi disturbi residuali e che il 4% era parzialmente o totalmente

incapace al lavoro (studio citato in Strebel e altri, art. cit., p. 1119).

Questa

Corte non può fondare il proprio giudizio nemmeno sulle certificazioni agli

atti del Prof. __________, e ciò già per la sola ragione che da esse non é

possibile dedurre alcunché di preciso circa la data in cui l’insorgente ha

ritrovato la piena capacità lavorativa.

2.8

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha

pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio.

Il TF ha,

al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009)”.

(DTF

137.

V 263-265)

In una

sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

"

Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht

entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den

Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art.

44.

ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

(STF 8C_59/2011 consid. 5.2)

L’Alta

Corte é giunta alla stessa conclusione in una sentenza ancor più recente,8C_943/2010

del 9 novembre 2011, concernente una fattispecie in cui l’aspetto della residua

capacità lavorativa era stato oggetto di valutazioni discordanti tra il medico

fiduciario dell’assicuratore infortuni ed i sanitari della clinica di

riabilitazione dove l’assicurato aveva soggiornato tempo prima. In quella

pronunzia, il TF ha rinviato la causa all’amministrazione affinché disponesse

un complemento istruttorio da parte di un medico indipendente ossequiando la

procedura di cui all’art. 44 LPGA.

Nel

caso di specie, é vero che la questione relativa alla capacità lavorativa

dell’assicurato, non necessita semplicemente di una precisazione o di un

chiarimento. Va però rilevato che CO 1 ha fondato la sua decisione sul solo

parere di un proprio medico fiduciario.

Per il TCA sono pertanto

realizzati i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. la

giurisprudenza appena citata).

Per

le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.7., si giustifica

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata. L’assicuratore LAINF

resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà ordinare una

perizia specialistica volta ad accertare i tempi e i modi di recupero della

capacità lavorativa da parte di RI 1 e, sulla base

delle relative risultanze, decidere di nuovo in merito al

diritto alle prestazioni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione del 19 luglio 2011 è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi a CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 500 (IVA inclusa) a titolo di indennità

per ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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