35.2011.46
Incidente stradale (tamponamento) con distorsione cervicale. Assicurato dichiarato totalmente abile al lavoro trascorsi circa tre mesi. Rinvio atti all'amministrazione per perizia volta ad accertare t
6 febbraio 2012Italiano23 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2011.46
Data decisione, Autorità:
06.02.2012, TCA
Titolo:
Incidente stradale (tamponamento) con distorsione cervicale. Assicurato dichiarato totalmente abile al lavoro trascorsi circa tre mesi. Rinvio atti all'amministrazione per perizia volta ad accertare tempi e modi di recupero della capacità lavorativa
COLPO DI FRUSTA
INDENNITÀ GIORNALIERA
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 16 LAINF
art. 6 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2011.46
mm
Lugano
6 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 settembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 luglio
2011 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 20
febbraio 2011, RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in
qualità di pizzaiolo ausiliario e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni presso CO 1 -, é rimasto coinvolto in un incidente della circolazione
stradale (tamponamento).
A causa
di questo sinistro, l’assicurato, che si trovava a bordo dell’autovettura
tamponata, ha riportato una contusione/distorsione del rachide cervicale e lombare
(doc. 6, p. 5).
L’assicuratore
ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con la
decisione formale del 14 giugno 2011, l’amministrazione ha dichiarato RI 1
abile al lavoro al 50% dal 18 aprile e al 100% dal 16 maggio 2011 (cfr. doc.
4).
A seguito
dell’opposizione interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato, in data 19
luglio 2011, CO 1 ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc.
5).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 7 settembre 2011 (erroneamente denominato “petizione”), RI
1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che l’assicuratore resistente
venga condannato a riconoscergli indennità giornaliere corrispondenti a
un’incapacità lavorativa completa durante il periodo 18 aprile-31 luglio 2011,
e ciò con particolare riferimento a quanto certificato dal Prof. dott. __________
nel suo rapporto del 20 aprile 2011 (doc. I).
1.4. CO 1, in
risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. Nel corso
del mese di novembre 2011, questa Corte ha interpellato il Prof. __________, al
quale é stato chiesto di pronunciarsi sulle considerazioni contenute nel
referto 18 maggio 2011 del dott. __________ (doc. V).
La sua
risposta é pervenuta in data 30 novembre 2011 (doc. VI).
L’Istituto
assicuratore convenuto ha preso posizione in proposito il 27 dicembre 2011
(doc. X), mentre l’assicurato é rimasto silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite é circoscritto alla questione di sapere se CO 1 era legittimata a
dichiarare l’assicurato abile al lavoro al 50% dal 18 aprile e al 100% dal 16
maggio 2011, oppure no.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. DTF 133 V 57 consid. 6.6.2, 128 V 169 consid. 1b e
riferimenti, 116 V 41 consid. 2c; STF U 394/06 del 19 febbraio 2008, consid. 4.1; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile
miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione
dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità
lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele
infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. È già stato
indicato che, secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente
incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha
diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo
d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
Nella RAMI 2004 U 529, p.
572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al
lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute
nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione
contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente
risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia
a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti
da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità
lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe
esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà
risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987
p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit.,
p. 91).
2.5. Dalle
carte processuali emerge che il giorno seguente quello dell’infortunio l’assicurato
ha consultato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, in quanto denunciava
un formicolio alle estremità delle dita, cefalea e rigidità cervicale. Il
curante ha instaurato una terapia con analgesici e antinfiammatori e attestato
una completa incapacità lavorativa (cfr. doc. 6, p. 2).
Il dott. __________ ha
certificato un’ulteriore inabilità lavorativa in data 28 febbraio e 9 marzo
2011 (allegati al doc. 9).
Nel corso del mese di
marzo 2011, RI 1 é stato sottoposto a una RMN della colonna
cervicale, esame che ha mostrato la scomparsa della lordosi fisiologica tra C4
e C7, una protrusione o iniziale ernia centrale paramediana sinistra e fissura
dell’anello fibroso a livello di C5-C6, nonché delle piccole protrusioni a
carico delle radici intraforaminali di C5 e di C6, senza compressione diretta
ma con una possibile irritazione (doc. 10).
In data 8
aprile 2011 ha avuto luogo una visita di controllo a cura del dott. __________,
spec. FMH in chirurgia. Dopo avere diagnosticato una sindrome cervicale e
lombovertebrale cronica, averne riconosciuto l’eziologia infortunistica e
prescritto l’esecuzione di fisioterapia, il medico fiduciario appena menzionato
ha dichiarato l’assicurato in grado di riprendere la sua precedente attività di
pizzaiolo in misura del 50% dal 18 aprile 2011 e in misura completa dal 16
maggio 2011. Egli ha peraltro precisato che in un’attività alternativa, quale
il venditore, il cassiere, il benzinaio oppure l’aiuto in un ufficio, il
ricorrente andava considerato totalmente abile già a far tempo dal 1° maggio
2011 (doc. 6, p. 6).
Il 18
aprile 2011 l’insorgente ha privatamente consultato il Prof. dott. __________,
Primario del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale regionale di __________.
In quella sede, lo specialista ha riscontrato un netto raddrizzamento della
lordosi fisiologica con tendenza a mantenere il capo in leggera
anteroflessione, nonché una netta diminuzione dei movimenti di rotazione/inclinazione
da entrambi i lati.
Queste le
sue conclusioni:
"
(…).
Il quadro clinico attuale non ha subito mutamenti
dal momento dell’infortunio, non da ultimo poiché egli non é stato preso a
carico in ambito reumatologico fisiatrico, come suggerito dai protocolli
internazionali.
Di conseguenza, le conclusioni del Collega __________
e cioè una ripresa lavorativa nella misura del 50% a breve, non sono
realistiche e la decisione sulla capacità lavorativa deve essere procrastinata al
termine della cura, che potrà prendere facilmente ancora 2-3 mesi.
Nel caso in cui venisse a sovrapporsi un problema
articolare posteriore, converrebbe aggiungere anche un approfondimento
diagnostico con test sui rami articolari mediali, ad esempio presso il Centro
anti-dolore, __________.
Tenuto conto del contesto, abbiamo informato
l’Assicurazione CO 1 per l’ulteriore presa a carico delle cure.”
(doc. 11)
Il 13
maggio 2011 RI 1 é stato di nuovo visitato dal dott. __________. Per quanto qui
d’interesse, il fiduciario ha ribadito che l’assicurato sarebbe stato in grado
di riprendere l’esercizio a tempo pieno dell’attività di pizzaiolo a contare
dal 16 maggio 2011. Egli si é quindi così espresso a proposito della
valutazione del Prof. __________:
"
(…).
Per quel che concerne il rapporto del Prof. __________
del 20.04.2011, questo non porta nuovi reperti oggettivabili, rispettivamente
nessuna nuova evidenza sulla scala di evidenza da I fino a VI.
Per quel che concerne il giudizio sulla capacità
lavorativa, questo esprime un’opinione personale del Prof. __________ che non
possiamo condividere in nessun modo, basandoci sul nostro esame e sui reperti
oggettivabili.”
(doc. 7,
p. 3)
In data
21 giugno 2011, il dott. __________ ha certificato di aver prolungato l’inabilità
lavorativa “… in base alla visita del Prof. __________ effettuata in data
18.04.11, il quale consiglia un prolungo dell’inabilità lavorativa di 2-3 mesi
fino al termine delle cure antinfiammatorie e fisioterapiche.” (doc. C).
Terminate
le cure fisioterapiche, l’assicurato é stato dichiarato abile al lavoro in
misura completa a contare dal 1° agosto 2011 (cfr. doc. D).
In corso
di causa, il TCA ha chiesto al Prof. Renella di pronunciarsi sulle obiezioni
rivoltegli dal dott. __________ (cfr. doc. V).
Questo in
particolare il tenore della sua risposta 28 novembre 2011:
"
(…).
… in occasione della nostra valutazione
specialistica unica del 18.04.2011, rilevavamo che il signor RI 1 non era stato
preso a carico in ambito reumatologico/fisiatrico secondo i criteri suggeriti
dai protocolli internazionali, da una parte; dall’altra lo studio di risonanza non
poteva essere considerato normale, poiché evidenziava un netto raddrizzamento
della lordosi fisiologica, come si vede abitualmente nelle sindromi algiche del
segmento cervicale, dovuta ad un’irritazione articolare o ad un problema
discale.
Per questa ragione suggerivamo di approfondirlo
ulteriormente con un test diagnostico, ad esempio presso il Centro per la
terapia del dolore, __________, per oggettivare la probabile sindrome
articolare posteriore e se del caso istituire provvedimenti terapeutici specifici.
In assenza di un procedimento diagnostico
completo (che potrebbe naturalmente anche escludere un disturbo oggettivo nel
segmento cervicale) e in presenza di un caso nel quale non sono stati adottati
Fatti
i protocolli diagnostici terapeutici previsti a livello internazionale, non
pensiamo che ci si possa esprimere adeguatamente sulla capacità lavorativa di
una vittima di incidente. Né é legittimo ritenere, senza uno studio mirato, che
i disturbi descritti da un paziente, siano puramente soggettivi o che ci si
trovi in presenza di un caso di simulazione.
È in tal senso che devono essere interpretate le
nostre considerazioni nella relazione del 20.04.2011.”
(doc. VI)
Il 27
dicembre 2011 la patrocinatrice de CO 1, dopo avere conferito con il dott. __________,
ha comunicato al TCA che “… in assenza di lesioni dei dischi, delle vertebre e
delle articolazioni e di nessuna patologia neurologica, come confermato dallo
stesso Dr. __________, risulta essere assolutamente contrario ai principi
dell’economicità della procedura rivolgersi nuovamente ad un medico. Notasi che
in caso di colpo di frusta alla cervicale QTF1 risp. 2 la situazione si risolve
in poche settimane. Nel “Reintegrationsleitfaden Unfall 2010” (ASA risp. SVV pag. 37) l’incapacità lavorativa per un lavoro fisico risp. intellettuale é
nella media di 1 settimana per i casi QTF1 e di due per un lavoro fisico risp.
intellettuale per i casi QTF2. La CO 1 ha riconosciuto al ricorrente
un’incapacità lavorativa di ben 3 mesi, pertanto ritiene di aver ampiamente
adempiuto ai suoi obblighi assicurativi.” (doc. X).
2.6. Secondo la
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per
sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle
conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a
mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
2.7. Chiamato a
pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale ritiene di non
potersi senz’altro fondare sull’opinione del medico interpellato
da CO 1. In effetti, già
alla lettura dei suoi rapporti emergono degli importanti dubbi ai sensi della giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465,
tali perplessità sono ulteriormente avvalorate da elementi di
valutazione che risultano dalla restante documentazione medica agli
atti.
Innanzitutto,
nella misura in cui giustifica la propria valutazione della capacità lavorativa
con la mancata oggettivazione di lesioni morfologiche a livello del rachide
cervicale (cfr. doc. 7: “Per quel che concerne il giudizio sulla capacità
lavorativa, questo esprime un’opinione personale del Prof. __________ che non
possiamo condividere in nessun modo, basandoci sul nostro esame e sui
reperti oggettivabili.” - il corsivo é del redattore), il dott. __________ sembra
misconoscere il fatto che, in presenza di un trauma distorsivo alla colonna
cervicale (ciò che è il caso nella presente fattispecie, così come da lui
stesso ammesso), è tipico che i disturbi soggettivamente accusati
dall'assicurato non trovino sufficiente riscontro sul piano oggettivo.
L'assenza di correlazione, secondo una giurisprudenza federale inaugurata nel
1991, non basta a negarne ogni rilevanza nell'ambito dell'assicurazione contro
gli infortuni (cfr. DTF 127 V 103 consid. 5b/bb, 117 V 378 consid. 3d, 369
consid. 3f).
In questo
contesto, non può neppure essere ignorato che il Prof. __________, nel suo
rapporto 28 novembre 2011 all’attenzione del Tribunale, ha sottolineato che “… lo
studio di risonanza non poteva essere considerato normale, poiché evidenziava
un netto raddrizzamento della lordosi fisiologica, come si vede abitualmente
nelle sindromi algiche del segmento cervicale, …” (doc. VI - il corsivo é del
redattore).
D’altro
canto, il TCA osserva che se é vero che, in base allo studio della Québec
Task Force (QTF), una gran parte delle vittime di un trauma d’accelerazione
cervicale, é in grado di riprendere il proprio lavoro entro le quattro
settimane dall’infortunio (cfr. H.M. Strebel e altri, Diagnostisches und
therapeutisches Vorgehen in der Akutphase nach kranio-zervikalem
Beschleunigungstrauma (sog. Schleudertrauma), Empfehlungen einer
schweizerischen Arbeitsgruppe, Schw. Medizin-Forum 2002, p. 1119), é
altrettanto vero che esse devono beneficiare di trattamenti adeguati,
segnatamente di natura fisioterapica (cfr. H.R. Stöckli e altri, Diagnostisches und therapeutisches Vorgehen in der
chronischen Phase nach kraniozervikalem Beschleunigungstrauma (cKZBT, sog. Schleudertrauma) (ohne Commotio cerebri/mild
traumatic brain injury), Pragmatische
Empfehlungen der multidisziplinären Konsensusgruppe Olten vom 13.01.2005, Schw. Medizin-Forum 2005, p. 1182ss., in particolare p.
1185).
Nella
concreta evenienza, dagli atti si evince che RI 1 é stato
inizialmente curato con una terapia farmacologica, analgesica e
antinfiammatoria. È soltanto dopo la consultazione specialistica presso il
Prof. __________ (aprile 2011) - il quale aveva evidenziato in quella sede
Considerandi
proprio l’assenza di una presa a carico in ambito reumatologico-fisiatrico
(cfr. doc. 11: “Il quadro clinico attuale non ha subito mutamenti dal momento
dell’infortunio, non da ultimo poiché egli non é stato preso a carico in
ambito reumatologico fisiatrico, come suggerito dai protocolli internazionali.”
- il corsivo é del redattore) -, che l’assicurato é stato sottoposto a misure
fisioterapiche (cfr. doc. D).
Per
quanto riguarda le affermazioni contenute nello scritto 27 dicembre 2011
dell’avv. RA 2 (cfr. doc. X), questa Corte ritiene che la capacità lavorativa
debba essere valutata individualmente e non facendo capo a delle
direttive fondate su rilevamenti statistici (in questo senso, si veda H. Isler,
Kopfschmerzen und Arbeitsfähigkeit, in: Mürner/Ettlin: HWS-Distorsion (Schleudertrauma)
& Leichte Traumatische Hirnverletzung. Invalidität und berufliche
Reintegration, Basilea 2009, p. 199-204). In questo ordine di idee, é utile
segnalare che B.P. Radanov e altri hanno osservato che - a due anni di distanza
dal sinistro -, ancora il 18% di tutti gli infortunati soffriva di
significativi disturbi residuali e che il 4% era parzialmente o totalmente
incapace al lavoro (studio citato in Strebel e altri, art. cit., p. 1119).
Questa
Corte non può fondare il proprio giudizio nemmeno sulle certificazioni agli
atti del Prof. __________, e ciò già per la sola ragione che da esse non é
possibile dedurre alcunché di preciso circa la data in cui l’insorgente ha
ritrovato la piena capacità lavorativa.
2.8
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha
pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente
una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio.
Il TF ha,
al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.
151.
E. 3.5,9C_85/2009)”.
(DTF
137.
V 263-265)
In una
sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
"
Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht
entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den
Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art.
44.
ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
(STF 8C_59/2011 consid. 5.2)
L’Alta
Corte é giunta alla stessa conclusione in una sentenza ancor più recente,8C_943/2010
del 9 novembre 2011, concernente una fattispecie in cui l’aspetto della residua
capacità lavorativa era stato oggetto di valutazioni discordanti tra il medico
fiduciario dell’assicuratore infortuni ed i sanitari della clinica di
riabilitazione dove l’assicurato aveva soggiornato tempo prima. In quella
pronunzia, il TF ha rinviato la causa all’amministrazione affinché disponesse
un complemento istruttorio da parte di un medico indipendente ossequiando la
procedura di cui all’art. 44 LPGA.
Nel
caso di specie, é vero che la questione relativa alla capacità lavorativa
dell’assicurato, non necessita semplicemente di una precisazione o di un
chiarimento. Va però rilevato che CO 1 ha fondato la sua decisione sul solo
parere di un proprio medico fiduciario.
Per il TCA sono pertanto
realizzati i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. la
giurisprudenza appena citata).
Per
le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.7., si giustifica
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata. L’assicuratore LAINF
resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà ordinare una
perizia specialistica volta ad accertare i tempi e i modi di recupero della
capacità lavorativa da parte di RI 1 e, sulla base
delle relative risultanze, decidere di nuovo in merito al
diritto alle prestazioni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione del 19 luglio 2011 è annullata.
§§ Gli
atti sono retrocessi a CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
CO 1
verserà all’assicurato l’importo di fr. 500 (IVA inclusa) a titolo di indennità
per ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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