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Decisione

35.2011.49

Caduta dalle scale con contusione caviglia sx. Persistenti disturbi al piede sx. non oggettivabili. Negato nesso di causalità naturale con l'infortunio

29 febbraio 2012Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I

sanitari __________ hanno diagnosticato uno stato da dolore cronico di carattere

neuropatico interessante il piede sinistro dopo trauma del 5 ottobre 2008, come

pure un piede piatto valgo bilaterale (doc. 80, p. 8).

Gli

specialisti incaricati dall’amministrazione hanno spiegato che, dal profilo

radiologico e strumentale per immagini, i disturbi denunciati dall’assicurato

non hanno trovato alcuna correlazione. In particolare, essi non sono imputabili

né al diagnosticato ganglioma calcaneare, né alla presenza di un piede piatto

valgo bilaterale. Per i dottori __________ e __________ la sintomatologia non

trova quindi alcuna spiegazione sul piano ortopedico (cfr. doc. 80, p. 9: “Aus

orthopädischer Sicht findet sich also keine Erklärung für die angegebenen

Schmerzen.”).

A loro

avviso, l’insorgente soffrirebbe invece di un dolore neuropatico, e ciò tenuto

conto che soggettivamente sussiste una iposensibilità nel territorio dei nervi

surale, tibiale e peroneo superficiale, ovvero laddove si concentrano i dolori,

e del fatto che il paziente risponde positivamente alla medicazione con il

Lyrica (doc. 80, p. 9: “In der elektrophysiologischen Untersuchung konnte eine

axonale betonte Läsion des N. cutaneus dorsalis intermedius links dokumentiert

werden. Subjektiv besteht eine Hyposensibilität im

Versorgungsgebiet des N. suralis, des N. tibialis und des N. peroneus

superficialis. In diesem Bereich werden auch die ausgeprägten Schmerzen

angegeben. Unseres Erachtens leidet der Patient an einem ausgeprägten

neuropathischen Schmerz im Rahmen des Unfalls vom 05.10.2008.”).

Per quanto qui di interesse, rispondendo ai quesiti delle parti, gli

specialisti in questione hanno ribadito che una parte dei disturbi può essere

spiegata con un dolore neuropatico (doc. 80, risposta al quesito n. 3), che

prima dell’infortunio dell’ottobre 2008, l’assicurato non presentava alcun

dolore o problema al piede sinistro (doc. 80, risposta al quesito n. 4) e,

infine, che i disturbi da lui denunciati sono difficilmente oggettivabili, per

cui essi sono stati costretti a riferirsi alle sue dichiarazioni (anche se la risposta

al Lyrica rafforza il sospetto di disturbi di carattere neuropatico) (doc. 80,

risposta al quesito n. 8: “Die von dem Patienten angegebenen Beschwerden sind

schwierig objektivierbar und wir sind auf die Angaben des Patienten angewiesen.

Die Tatsache, dass er auf die Lyrica angesprochen hat,

verstärkt unsere Verdachtsdiagnose eines neuropathischen Charakters und belegt

auch die Glaubhaftigkeit des Patienten.”).

Con il complemento peritale del 2 novembre 2010 (doc. 82), i dottori

__________ e __________ hanno affermato che il danno alla salute constatato a

livello del piede sinistro costituisce, con verosimiglianza preponderante, una

conseguenza dell’evento traumatico assicurato, posto che, prima

dell’infortunio, RI 1 non lamentava alcun disturbo ed era abile al lavoro al

100% (“Unseres Erachtens sit die von uns festgestellte Gesundheitsschädigung

des linken Fusses mit überwiegender Wahrscheinlichkeit Folge des besagten

Unfalles vom 05.10.2008. Herr RI 1 war vor diesem

Unfall von Seiten des linken Fusses absolut beschwerdefrei und konnte seiner

Tätigkeit zu 100% nachgehen.”). D’altro canto, essi

hanno negato che l’infortunio abbia provocato un peggioramento solo transitorio

dei dolori (“Es kam nicht zu einer vorübergehenden unfallbedingten Verschlimmerung

der Schmerzen. Die Schmerzen sind seit dem Unfall eher zunehmend.”).

In corso

di causa, questa Corte ha interpellato il dott. __________, al quale é stato

chiesto di precisare se e in quale misura i disturbi interessanti il piede

sinistro correlano con il reperto oggettivato grazie all’esame

elettrofisiologico del luglio 2010 (cfr. doc. XIII).

Questo il

tenore della risposta datata 2 febbraio 2012:

"

(…).

Bezugnehmend auf Ihren Brief vom 23.01.2012

möchte ich nochmals verifizieren, dass die Beschwerden des Patienten im Rahmen

eines neuropathischen Schmerzes zu sehen sind. Neurologisch konnte eine axonal

betonte Läsion des N. cutaneus dorsalis intermedius festgestellt werden. Nun

besteht subjektiv eine Hyposensibilität im Versorgungsgebiet des N. suralis,

des N. tibialis und des N. peroneus superficialis. In diesem Bereich werden

auch die ausgeprägten Schmerzen angegeben. Durch die axonal betonte Läsion

des N. cutaneus dorsalis intermedius können diese Beschwerden nicht erklärt

werden.” (doc. XIV - il

corsivo é del redattore)

2.8. Attentamente

esaminata la perizia allestita dal Fusszentrum della Clinica __________

(compreso il complemento peritale del 2 novembre 2010 e la precisazione fornita

al TCA in data 2 febbraio 2012), appare evidente come i disturbi di cui soffre RI

1 al piede sinistro, siano stati approfonditamente indagati, da tutti i profili

possibili.

Non vi é pertanto

da attendersi che ulteriori provvedimenti istruttori mettano in luce nuovi e

rilevanti elementi di valutazione.

Questa

Corte osserva innanzitutto che le conclusioni a cui sono pervenuti gli esperti

zurighesi smentiscono di fatto la valutazione espressa a suo tempo dai chirurgi

Considerandi

ortopedici dottori __________ e __________, i quali avevano entrambi

diagnosticato un’insufficienza del tibiale posteriore (cfr. doc. 51, 56 e 57).

I dottori

__________ e __________ hanno infatti affermato che i disturbi denunciati non

trovano giustificazione sul piano ortopedico (cfr. doc. 80, p. 9).

D’altro

canto, il TCA prende atto che i sanitari della __________ hanno sospettato

(cfr. doc. 80, p. 10: „…, ergibt sich der Verdacht eines neuropathischen

Geschehens.“ - il corsivo é del redattore) la presenza di dolori di carattere

neuropatico, diagnosi formulata in base alle indicazioni fornite

dall’assicurato medesimo (doc. 80, p. 11: „Die von dem Patienten angegebenen

Beschwerden sind schwierig objektivierbar und wir sind auf die Angaben des

Patienten angewiesen.“ - il corsivo é del redattore), in quanto i dolori

non hanno potuto essere oggettivati né neurologicamente né mediante RMN (doc.

80, p. 10: „Die Beschwerden des Patienten sind im Rahmen eines neuropathischen

Schmerzes zu sehen, was neurologisch oder im MRI nicht nachgewiesen werden

kann.“ - il corsivo é del redattore).

Secondo la giurisprudenza

federale, in materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi

risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione soltanto

nella misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente

dimostrabile.

Nei casi

in cui i dolori lamentati non possono trovare una sufficiente correlazione sul

piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole all'interessato.

In effetti, qualora non sia stata individuata, dal profilo medico-scientifico,

l'origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni sociali - a maggior

ragione - non può riconoscere l'esistenza di una relazione di causalità

naturale con l'evento traumatico assicurato (in vedano, in questo senso, la

STCA 35.2002.4 del 22 settembre 2003, 35.2003.26 del 28 luglio 2003, 35.2002.49

del 25 novembre 2002, confermata dal TFA con sentenza U 14/03 del 28 luglio

2004, 35.1999.90 del 13 settembre 2001, confermata dal TFA con sentenza U

347/01 del 9 gennaio 2003, 35.1998.57 del 21 settembre 2000, confermata dal TFA

con giudizio U 429/00 del 13 marzo 2001, 35.1998.61 del 22 febbraio 1999 e 35.1998.10

del 19 febbraio 1999; cfr., inoltre, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 105s.:

“Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen

organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden

und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des

organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall,

trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit

beweisen, entfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne

weiteres” - il corsivo è del redattore).

Ora, il

TF ha precisato che per poter parlare di lesioni traumatiche

oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere

confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o

di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (STF

8C_310/2011 del 5 settembre 2011 consid. 4.1,8C_421/2009 del 2 ottobre 2009

consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

Ad esempio, la Thoracic-outlet-Syndrom

oppure reperti miofasciali, tendinosici, rispettivamente miotendinosici,

non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato organico dei

disturbi.

Nella concreta evenienza,

l’esame elettrofisiologico del 27 luglio 2010 ha sì consentito di oggettivare, a sinistra, una lesione assonale del nervo cutaneo dorsale

intermedio (allegato al doc. 80, p. 2). Interpellati al riguardo, i sanitari

della __________ hanno però dichiarato che non vi é correlazione tra questo

reperto e la sintomatologia presentata da RI 1 (cfr. doc. XIV: “Durch die axonal betonte Läsion des N. cutaneus dorsalis

intermedius können diese Beschwerden nicht erklärt werden.” - il corsivo

é del redattore).

Per il resto, null’altro può essere considerato oggettivato ai

sensi della giurisprudenza appena menzionata. In questo senso, non può

bastare che l’insorgente abbia segnalato la presenza di una zona di ipoestesia

proprio laddove si concentrano i dolori (cfr. doc. 80, p. 7: “Der Fussrücken

und der laterale Fussrand inkl. der Fussohle weisen eine eindeutige

Hyposensibilität auch im Vergleich zum rechten Fuss auf.”), come non può

bastare che lo stesso assicurato abbia riscontrato un miglioramento a seguito

dell’assunzione del farmaco Lyrica (cfr. doc. 80, p. 10: “Aus der Anamnese und

aus dem klinischen Untersuchung und der tatsache, dass der Patient positiv

auf die Medikation mit Lyrica angesprochen hat, …” - il corsivo é del

redattore), visto che la diagnosi del problema viene fatta dipendere da come, a

detta dell’interessato, il dolore è stato influenzato dalla terapia posta

in atto, quindi da un giudizio puramente soggettivo.

In esito

a quanto precede, questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il

criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della

sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter,

op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che l'insorgente, al più tardi a far tempo dalla data

di chiusura del caso da parte della __________ (marzo

2009), non presentava

più alcun postumo organico oggettivabile

dell'infortunio del 5 ottobre 2008.

Va

inoltre segnalato che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002 consid.

2.1

, il TFA ha chiarito che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare

l’esistenza di una causa extra-infortunistica che spieghi i disturbi ancora

accusati dall’interessato. Decisivo è unicamente sapere se le cause traumatiche

abbiano perso il loro significato causale, ovvero se esse siano estinte.

Il TCA non ignora che, in

sede di complemento peritale, i dottori __________ e __________

hanno sostenuto esservi una probabile relazione causale naturale tra i dolori e

il sinistro assicurato (cfr. doc. 82). La loro conclusione si rivela tuttavia

in contrasto con la giurisprudenza secondo la quale, nell’assicurazione contro

gli infortuni, i disturbi sono rilevanti soltanto nella misura in cui correlano

con un danno alla salute oggettivabile (il quale deve essere

conseguenza, naturale e adeguata, dell’infortunio).

Tutto ben

considerato, la decisione su opposizione mediante la quale la CO 1 ha

dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1° marzo 2009,

merita quindi di essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Per quanto

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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