Lexipedia

Decisione

35.2011.55

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 maggio 2013Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I

sanitari consultati dall’Ufficio AI del Canton Ticino hanno quindi

diagnosticato una sindrome dolorosa con/su impedimento funzionale importante a

livello della colonna cervicale, pregresso trauma distorsivo della colonna

cervicale, pregressa frattura da impressione del corpo vertebrale C5 con minima

deformazione dell’angolo superiore del corpo vertebrale stesso, un reumatismo

delle parti molli a carattere fibromialgico, una sindrome somatoforme da dolore

persistente, delle alterazioni del ritmo sonno-veglia, strutturazione del sonno

senza chiara eziologia, nonché - diagnosi senza incidenza sulla capacità

lavorativa - un probabile disturbo di personalità immaturo, dipendente

(allegato al doc. XXIV 1, p. 17).

Per

quanto riguarda l’aspetto psichico, il dott. __________, diagnosticata una

sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F45.4), ha segnalato di

aver constatato una chiara tendenza a somatizzare la conflittualità

psicologica, oltre a un’inadeguata gestione dei sentimenti di rabbia e

tristezza. A suo avviso, era inoltre presente una personalità con aspetti

immaturi e dipendenti, “… che sicuramente ha contribuito a cronicizzare il

decorso della sintomatologia somatoforme collocandolo in una posizione passiva,

rassegnata e regressiva davanti alla propria vita lavorativa e sociale”. Lo

psichiatra interpellato dall’UAI ha precisato che il quadro clinico é insorto a

partire dal 1996 e, da allora, l’assicurato presenta un’inabilità

medico-teorica del 20%, determinata dalla “… sintomatologia algica somatizzata

che rende l’assicurato con una maggiore esauribilità, una maggiore affaticabilità,

una minore precisione, resistenta e continuità nell’esecuzione delle mansioni.”.

L’aspetto

reumatologico é stato approfondito dal dott. . In occasione della visita

peritale, questo specialista ha riscontrato l’esistenza di una chiara

discrepanza tra i reperti oggettivabili e la sintomatologia algica denunciata

dal ricorrente: “le alterazioni evidenziabili di tipo post-traumatico al corpo

vertebrale di C5 non sono di entità tale da provocare una limitazione così

importante della mobilità della colonna cervicale. La sintomatologia dolorosa

gioca in questo paziente un ruolo importante per quanto riguarda le limitazioni

funzionali. L’esame clinico permette di evidenziare la presenza di numerosi

tender points necessari per la diagnosi di un reumatismo delle parti molli. In

particolar modo molto dolorosi alla palpazione sono gli epicondili radiali ed

ulnari, nonché il trocantere a sinistra, la zona gluteale e il pes anserinus

bilateralmente. Non vi sono sindrome irritative radicolari né alle estremità

superiori né inferiori. Le limitazioni della mobilità a livello della colonna

lombare sono determinate da dolori che il paziente risente nella zona

cervicale.”.

Da parte

sua, il neurologo dott. __________ ha segnalato che lo stato neurologico da lui

osservato é risultato del tutto nella norma, in particolare senza segni per una

radicolopatia cervicale o lombare oppure per una patologia del sistema nervoso

centrale. Dal profilo neuropsicologico, egli ha refertato dei deficit di

minima-lieve entità - analogamente a quelli riscontrati nel 1999 dal dott. __________

e migliorati rispetto alla valutazione del 2003 del neuropsicologo __________

-, precisando che ciò dimostra che alla loro base “… non vi é un danno organico

ma piuttosto che si tratti di una conseguenza diretta della sintomatologia

algica riferita come pure anche dei disturbi del sonno lamentati.”. A proposito

dei dolori cervico-cefalici, il dott. __________ ne ha relativizzato

l’importanza, segnalando che “… dagli atti medici non sembrerebbe che il paziente,

per i suoi dolori, sia mai stato regolarmente seguito da un medico di base,

anche diverse proposte di riabilitazione strutturate non sono mai state

effettuate. Non si tratta quindi di un atteggiamento tipico per pazienti con

dolori intensi cronici.”. Relativamente ai disturbi del sonno, il neurologo ha rilevato

che essi sono “… una conseguenza dell’inattività professionale del paziente, vi

é da aspettarsi un miglioramento del ritmo sonno veglia, se il paziente dovesse

iniziare con un’attività professionale regolare che lo costringerebbe a

mantenere i ritmi e orari abituali della vita e che stanno alla base di un

regolare ritmo sonno-veglia. È inoltre da aspettarsi un miglioramento della

struttura stessa del sonno con il ripristino di un ritmo sonno-veglia

normale.”.

In corso

di causa, questo Tribunale ha interpellato gli specialisti del SAM, i quali

sono stati invitati a rispondere ad alcuni quesiti afferenti all’eziologia dei

disturbi denunciati da RI 1. È stato loro sottoposto anche il referto 22

gennaio 2009 del dott. __________ (cfr. doc. XXV).

Innanzitutto,

secondo gli esperti del SAM, la sintomatologia in questione non correla con un

danno organico alla salute oggettivabile. In questo senso, essi hanno evidenziato

che il corpo vertebrale C5 presenta soltanto una minima deformazione

dell’angolo superiore.

D’altro

canto, essi hanno negato l’esistenza di un legame causale naturale tra i

disturbi presentati dall’assicurato e l’incidente della circolazione del 4

luglio 2005, il quale non ne costituisce la causa né esclusiva né parziale.

A loro

avviso, al manifestarsi dei disturbi ha contribuito “… con probabilità

preponderante una chiara tendenza a somatizzare la conflittualità psicologica,

oltre ad una inadeguata gestione dei sentimenti di rabbia e tristezza. Il consulente

in psichiatria nota che é presente una personalità con aspetti immaturi e

dipendenti, che sicuramente ha contribuito a cronicizzare il decorso della

sintomatologia somatoforme, collocando l’A. in una posizione passiva, rassegnata

e regressiva davanti alla propria vita lavorativa e sociale.”.

I

sanitari interpellati dal TCA hanno inoltre dichiarato di concordare pienamente

con la valutazione del dott. Schmidts, nella misura in cui quest’ultimo ha

negato l’eziologia traumatica alla sindrome dolorosa cronica, ai disturbi del

sonno e alle emicranie.

In merito

alla problematica psichica - una sindrome somatoforme da dolore persistente, la

cui presenza era peraltro stata refertata anche dai periti __________, nella

forma di una sindrome dolorosa cronica (in questo senso, si veda segnatamente

la perizia reumatologica 11 marzo 2005 dei dottori __________ e __________ -

doc. ZM 32, p. 9: “Zusammen mit einer in den Unterlagen

erwähnten Dekonditionierung und regionärer Symptomausweitung (orthopädische

Beurteilung vom 06.07.2001 durch Dr. __________), auch jetzt festellbar mit

unspezifischen muskulären Schmerzausstrahlungen bis nach lumbosakral, dürften

grosse Reintegrationshindernisse vorliegen. Der Gegensatz zwischen dem Ausmass

von sujektiver Schmerzintensität und Behinderungsgrad und der geringen Menge

von klinischen und radiologischen Auffälligkeiten wird zum Teil auch mit dem

Wirken von extra-muskuloskelettären und nicht medizinischer Faktoren in der

Pathogenese chronischer Schmerzbehinderung zu erklären versucht.“) -, essi

hanno precisato che la stessa é insorta a partire dal 1996 e ha avuto

un’evoluzione cronicizzata (cfr. doc. XXVIII).

2.9. In base alla

valutazione dei sanitari del SAM di Bellinzona (cfr. doc. XXVIII), al più tardi

al momento della chiusura del caso da parte della CO 1 (marzo 2007), la

sintomatologia denunciata dall’assicurato non costituiva dunque più una

naturale conseguenza dell’infortunio del luglio 1995, di modo che, da quel

momento, é venuto meno anche il diritto a prestazioni.

Tale

conclusione é contestata dall’insorgente, per il quale “né il rapporto del

dott. __________, né la risposta del SAM possono negare il fatto di un nesso di

causalità naturale almeno parzialmente dato.” (cfr. doc. XXXIII, p. 7).

Questa

Corte ritiene che la questione relativa all’esistenza del nesso di

causalità naturale possa rimanere aperta (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23,

p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23

ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2), visto che

l’obbligo a prestazioni della CO 1 va comunque negato facendo difetto

l’adeguatezza, così come verrà meglio motivato qui di seguito.

2.10. Secondo

la giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può

avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli

infortuni, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con

interruzione delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una

rendita di invalidità e a un’IMI). Tale momento é dato quando dalla

continuazione della cura medica non vi é più da attendersi dei notevoli

miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione

per l’invalidità si sono conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti). Nel caso di

specie, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo

per cui é determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di salute

dell’insorgente.

Dalle

carte processuali emerge che, terminata la fase iniziale delle cure,

l’assicurato si é regolarmente astenuto dal dar seguito alle proposte

terapeutiche formulate dai sanitari. D’altra parte, nel marzo 2007, egli non si

sottoponeva a particolari terapie, motivo per cui, a quel momento, trascorsi

oltre 11 anni dal sinistro, le sue condizioni di salute potevano essere senz’altro

ritenute stabilizzate.

2.11. Nella

concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che il 4 luglio 1995 RI 1

ha lamentato un trauma d’accelerazione a livello cervicale (cfr. consid. 1.1.).

D’altro

canto, un’attenta valutazione della documentazione medica agli atti consente di

affermare che, nel marzo 2007, la sintomatologia denunciata dal ricorrente non

correlava con un danno infortunistico oggettivabile.

Innanzitutto,

secondo questo Tribunale, la documentazione medica agli atti non consente di

ammettere, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che il reperto

interessante il corpo vertebrale di C5 (una lieve deformazione dell’angolo

superiore) costituisce una conseguenza naturale dell’infortunio assicurato. In

questo senso, si veda il referto 11 dicembre 1995 dell’Ospedale

cantonale di __________ (doc. ZM 8), in cui figura la diagnosi di disturbo di

fusione all’apofisi di C5 (quindi la diagnosi di una patologia morbosa), la

perizia 11 marzo 1998 della Clinica di reumatologia dell’Ospedale universitario

di __________, in cui alla diagnosi di frattura da iperflessione di C5, é stata

accostata - quale diagnosi differenziale - quella di disturbo di fusione

dell’apofisi di C5 (cfr. doc. ZM 14), il rapporto 6 luglio 2001 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia vertebrale (cfr. doc. ZM 18: “Aus

orthopädisch-wirbelsäulensspezifischer Sicht sind keine Befunde

objektivierbar, die direkt als Traumafolgen an der HWS gelten können.“ - il

corsivo é del redattore), nonché quello datato 7 febbraio 2002 del Prof. dott. __________,

Vice-primario della Clinica universitaria di ortopedia di __________ (cfr. doc.

ZM 23, p. 4: „Ob die radiologischen Veränderungen am HWK5 nun

posttraumatisch sind oder nicht, ist unsicher.“ - il corsivo é del

redattore).

Tuttavia,

anche nel caso in cui si volesse - per pura ipotesi di lavoro -, riconoscerne

l’eziologia traumatica, secondo la valutazione del reumatologo

dott. __________, il reperto in questione non era atto a giustificare i

disturbi cervico-cefalici lamentati (cfr. allegato al doc. XXIV 1: “Le alterazioni evidenziabili di tipo post-traumatico al

corpo vertebrale di C5 non sono di entità tale da provocare una limitazione

così importante della mobilità della colonna cervicale.” - il corsivo é del

redattore).

In tale contesto va

inoltre ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili

dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da

indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine

radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (STF

8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF

134 V 109 consid. 9 p. 122).

In questo senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF

ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla

digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide

cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato

organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010

consid. 3.2).

L’Alta

Corte ha, altresì, statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la

prova della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene

esse possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale

delle Cefalee (ICHD-2) della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2

p. 3; STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2).

In una

sentenza U 273/06 del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per

costante giurisprudenza, la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare

l’esistenza di disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un infortunio.

2.12. In

assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella

presente fattispecie (cfr. il consid. 2.11.), occorre procedere a un esame

specifico dell’adeguatezza. Al riguardo, si pone la questione di sapere se

questo esame deve avvenire in base alla prassi sviluppata

nella DTF 117 V 359ss. relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF

134 V 109 oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica

abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).

La

giurisprudenza in materia di disturbi psichici (DTF 115 V 133 e 403), in

particolare con la distinzione tra danni di origine psichica e danni organici,

Considerandi

trova applicazione - anche in caso di trauma del tipo “colpo di frusta” oppure

di trauma analogo -, quando i disturbi psichici apparsi dopo l’infortunio

costituiscono chiaramente un danno alla salute distinto e indipendente dal

quadro clinico consecutivo a un trauma di questo tipo (RAMI 2001 U 412

consid. 2b; si veda pure DTF 134 V 109 consid. 9.5; STF 8C_42/2009 del 1°

ottobre 2009 consid. 2.4,8C_957/2008 del 1° maggio 2009 consid. 4.2,

8C_124/2007 del 20 maggio 2008 consid. 3.2 e 8C_591/2007 del 14 maggio 2008

consid. 3.1). Al riguardo, assumono un’importanza particolare il genere e la

patogenesi del disturbo, la presenza di fattori estranei all'infortunio oppure

il tempo trascorso (RAMI 2001 U 412 consid. 2b; STF U 444/05 del 6 novembre

2006.

consid. 6.1; STFA U 116/04 del 9 agosto 2004).

Conformemente

ai principi giurisprudenziali appena evocati (e contrariamente a quanto fatto

valere dall’insorgente - cfr. doc. XXXIII, p. 2s.), l’Alta Corte ha stabilito che

il disturbo da dolore cronico somatoforme (ICD-10: F45.4) non va

considerato quale sintomo della distorsione cervicale riportata in occasione

dell’infortunio, ma bensì quale danno alla salute indipendente (secondario),

motivo per cui l’esame dell’adeguatezza deve essere fatto secondo i criteri

applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (cfr.

STF U 444/05 succitata consid. 6.2 e riferimenti ivi menzionati; a proposito

della fibromialgia, cfr. STF U 339/06 del 6 marzo 2007 consid. 4.2 e

riferimenti ivi citati).

Il

ricorrente non può dedurre nulla di diverso dalla DTF 136 V 279, citata

nell’allegato d’osservazioni del 20 dicembre 2012 (cfr. doc. XXXIII, p. 7), posto

che, in quella pronunzia, il Tribunale federale ha stabilito che la

giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme persistente si

applica, per analogia, anche ai casi di “colpo di frustra” senza deficit

organici oggettivabili, quando si tratta di giudicare del carattere invalidante

della relativa sintomatologia.

Nella

presente fattispecie, attentamente vagliata la documentazione medica a sua disposizione,

il TCA deve concludere che la sintomatologia denunciata dal ricorrente non

costituisce una conseguenza primaria del sinistro assicurato. Si tratta piuttosto

di un danno alla salute autonomo, secondario.

Dalle

carte processuali, in particolare dalla perizia elaborata dagli specialisti del

SAM e dalle precisazioni da loro fornite in corso di causa, emerge in maniera

sufficientemente chiara che, a seguito del noto incidente della circolazione

stradale, l’assicurato ha sviluppato un disturbo da dolore somatoforme (accompagnato

da un disturbo del sonno, imputabile a una scarsa disciplina nel dormire

da parte del ricorrente e da deficit neuropsicologici di

minima-lieve/lieve entità, legati principalmente alla sintomatologia algica stessa), il cui decorso si é cronicizzato, complice la presenza di un preesistente

disturbo misto di personalità immaturo, dipendente.

In esito

a tutto quanto precede, e in ossequio alla giurisprudenza federale citata,

l'adeguatezza del legame di causalità deve essere valutata in applicazione

della giurisprudenza sviluppata nella DTF 115 V 133ss..

2.13

Nel valutare

l'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla

classificazione dell’infortunio occorso all’assicurato il 4 luglio 1995.

Nel

rapporto 8 luglio 1995 della Polizia del Canton __________ (doc. B) é contenuta

una descrizione fatta dall’assicurato dell’evento in questione:

"

Ich fuhr in einer Fahrzeugkolonne von __________

Richtung __________. Vor dem Rotlicht musste ich anhalten. Bei Grünlicht fuhren

die Fahrzeuge vor mir los und auch ich fuhr Richtung __________ weiter. Nach

wenigen Metern Fahrt bremsten die Fahrzeug vor mir plötzlich wieder und auch

ich musste mein Fahrzeug wieder anhalten. Kaum stand mein Auto still, prallte

der hinter mir nachfolgende Personenwagen gegen das Heck meines Autos.“

Dallo

stesso documento si evince inoltre che il veicolo guidato da RI 1 é stato spinto contro la parte posteriore dell’autovettura che lo

precedeva.

Dalla

cartella clinica (cfr. doc. ZM 4), rispettivamente dal “formulario per

l’accertamento di casi riguardanti danni alla colonna cervicale” compilato dall’Ospedale

cantonale di __________ (cfr. doc. ZM 8), risulta che l’assicurato, che era

stato in grado di raggiungere il Pronto Soccorso con le proprie gambe, accusava

soltanto mal di testa e una limitata mobilità del rachide cervicale, tanto da

essere dimesso la sera stessa (da notare che, secondo la dott.ssa __________,

consultata la prima volta in data 10 luglio 1995, il ricorrente avrebbe invece

presentato, immediatamente dopo l’incidente, vertigini, stordimento, nausea e

vomito, disturbi del sonno e depressione, nonché una colonna cervicale completamente

bloccata - cfr. doc. ZM 2).

Come già

indicato al considerando 2.11. del presente giudizio, non si può ritenere

accertato, con il grado della verosimiglianza preponderante, che l’insorgente

abbia lamentato anche una frattura da iperflessione del corpo vertebrale

di C5.

Nell’ottobre 1995, la

dott.ssa __________ ha fatto stato della persistenza di dolori a livello del

collo e delle spalle con cefalee bioccipitali (cfr. doc. ZM 6). Nell’agosto

1996, la medesima specialista ha riferito di un decorso favorevole e che i

disturbi residuali, circoscritti alla regione del collo e delle spalle, erano imputabili

soprattutto a uno sbilancio muscolare (cfr. doc. ZM 9).

Il ricorrente ha ripreso a

lavorare al 50% dal 12 settembre 1995 e in misura completa dal 9 ottobre 1995

(cfr. doc. ZM 6). Dal curriculum vitae redatto dall’assicurato risulta

che, dopo essere stato licenziato dalla ditta __________, egli

ha lavorato, nell’ordine, per la __________ (1.1.-31.3.1996, società sciolta),

per la __________ (1.4.-31.5.1996, rapporto di lavoro a tempo determinato), per

la __________ (1.6.-31.7.1996, rapporto di lavoro a tempo determinato), per la __________

(1.8.1996-31.1.1999), per la __________ (1.2.-31.10.1999), per la __________

(1.11.1999-31.3.2000), nonché, a contare dal 1° aprile 2000, in proprio (cfr. allegato al doc. XXIV 2).

Da quanto

precede, risulta dunque che l’assicurato é stato in grado, nonostante tutto, di

svolgere un’attività lavorativa per un periodo di circa cinque anni dopo il

sinistro.

Chiamato

ora a classificare tale sinistro, questo Tribunale ritiene che si tratti di un infortunio

di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o

insignificanti, conformemente a un’affermata prassi federale (si veda la

STF 8C_304/2008 del 1° aprile 2009 consid. 5.1: “Das kantonale Gericht

hat den Verkehrsunfall vom 9. November 2003 als mittelschwer

im Grenzbereich zu den leichten Unfällen eingestuft. Diese, im angefochtenen

Entscheid einlässlich begründete, Beurteilung ist nach Lage der Akten und im

Lichte der Rechtsprechung zur Unfallschwere bei einfachen Auffahrkollisionen, einschliesslich

Doppelkollisionen mit primärer Heckkollision und sekundärer Frontkollision

(vgl. SVR 2007 UV Nr. 26 S. 86 E. 5.2, U 339/06; RKUV 2005 Nr. U 549 S. 236 E.

5.1.2

mit Hinweisen, U 380/04; Urteile 8C_687/2007 vom 26. August 2008 E. 5.1,

8C_252/2007 vom 16. Mai 2008 E. 6.2 und 8C_51/2007 vom 20. November 2007 E.

4.3

), nicht zu beanstanden.” - il corsivo é del redattore).

In tale eventualità, il giudice é tenuto a valutare le circostanze

connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e

qui evocati al consid. 2.5.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, é

necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva

oppure l’intervento di più criteri (cfr. consid. 2.5.). In una sentenza

8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p.

100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che si

trovano al limite della categoria di quelli leggeri -, devono essere adempiuti quattro

dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere riconosciuta

l’esistenza del nesso causale adeguato.

Va

preliminarmente osservato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di

causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i

postumi infortunistici di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e

RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti). D’altro canto, nel valutare

l’adeguatezza di conseguenze psichiche di un infortunio, la giurisprudenza

federale considera l’evento traumatico in quanto tale e non il modo in

cui esso é stato vissuto dall’interessato (cfr. DTF 124 V 29 consid. 5c/aa, 115

V 138 consid. 6 con riferimenti).

L’incidente

della circolazione stradale del luglio 1995 non si è svolto secondo circostanze

concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.

A titolo

di esempio, l’Alta Corte non ha ammesso l’adempimento di questo criterio nella

STF 8C_304/2008, precedentemente citata, riguardante il caso di un’assicurata,

passeggera anteriore su un’automobile ferma in colonna a un passaggio pedonale,

che era stata tamponata da un’autovettura VW Sharan e spinta contro la Hyundai

Lantra che la precedeva.

Del

resto, nella DTF 129 V 323 = RAMI 2003 U 481 p. 203, il TFA ha negato il

carattere particolarmente drammatico (nonostante abbia riconosciuto che il

sinistro da un certo punto di vista era stato impressionante) a un incidente in

cui un'automobile, a causa dell'esplosione di un pneumatico a una velocità di

circa 95 km/h, si era capovolta in autostrada ed era rimasta a giacere sul tetto

(per una panoramica dei casi in cui l’Alta Corte ha ammesso, rispettivamente

negato la realizzazione di tale criterio, si veda la STF 8C_398/2012 del 6

novembre 2012 consid. 6.1.1 e 6.1.2).

Secondo

la giurisprudenza, per l’adempimento del criterio della gravità o

particolare caratteristica delle lesioni lamentate, la diagnosi di

distorsione cervicale (oppure di un’altra lesione da trattare allo stesso modo

nell’ambito dell’esame dell’adeguatezza) di per sé non basta. È inoltre

necessaria una particolare gravità dei disturbi rientranti nel quadro clinico

tipico per un infortunio del tipo colpo di frusta oppure la presenza di

circostanze particolari che possono influire su tali disturbi. Queste ultime

possono consistere in una particolare posizione del corpo e nelle complicazioni

che ne sono conseguite (SVR 2007 UV 26 p. 86; RAMI 2003 U 489 p. 357 consid.

4.3

e riferimenti). Anche le eventuali importanti lesioni che la persona

assicurata ha riportato accanto al trauma da colpo di frusta, al trauma equivalente

oppure al trauma cranio-cerebrale, possono avere un significato (cfr. DTF

134.

V 109 consid. 10.2.2 e riferimenti ivi citati).

Nella

concreta evenienza, secondo l’insorgente, tale criterio sarebbe soddisfatto per

il fatto di aver riportato anche una frattura vertebrale (cfr. doc. I, p. 9).

Il TCA deve

innanzitutto ribadire che l’insorgenza di una frattura del corpo vertebrale di

C5, non é accertata con il grado della verosimiglianza preponderante (cfr.

consid. 2.11.).

D’altro

canto, non può essere sostenuto che i disturbi rientranti nel quadro clinico

tipico siano stati particolarmente intensi, se si considera che l’assicurato ha

ritrovato una piena capacità lavorativa a distanza di soli tre mesi dal

sinistro e che le cure prestategli - dapprima una fisioterapia passiva ed

attiva, in seguito una terapia cranio sacrale -, lo sono state soltanto a

livello ambulatoriale (cfr., ad esempio, doc. ZM 14, p. 3).

Inoltre, non

risulta documentato che la posizione assunta al momento dell’evento traumatico

fosse particolare (dal “formulario per l’accertamento di casi riguardanti danni

alla colonna cervicale” prodotto sub doc. ZM 8, emerge infatti che, al

momento dell’urto, la testa era diritta, tutt’al più lievemente girata verso

destra per guardare nello specchietto retrovisore). Oltre a ciò, é irrilevante

che l’assicurato abbia subito una doppia collisione (si veda, in questo senso, la

STF 8C_252/2007 del 16 maggio 2008 consid. 7.2.2).

Infine, accanto

al trauma d’accelerazione cervicale, il ricorrente non ha lamentato altre lesioni

di rilievo.

Tutto ciò

non consente di ritenere che egli abbia riportato delle lesioni gravi o con

caratteristiche particolari (cfr., in questo senso, la SVR 2009 UV 13, p. 52

consid. 7.2.5).

Dalle carte

processuali non risulta - e d’altronde nemmeno viene fatto valere -, che

l'assicurato sia rimasto vittima di una cura medica errata e notevolmente

aggravante degli esiti dell'evento traumatico.

Anche il

criterio del decorso sfavorevole della cura e le

complicazioni rilevanti intervenute non é

soddisfatto. In merito è utile sottolineare che dalla

cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole

e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze

particolari che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di molti

medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo

criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie,

l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità

lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e

riferimenti).

Nel caso di specie, se le

cure prestate al ricorrente non hanno permesso di migliorare il suo stato di

salute, é perché si é sovrapposta una problematica psichica nella forma di un disturbo da dolore somatoforme persistente, di cui non é però consentito

tener conto nella valutazione dell’adeguatezza.

Posto che

lo stato di salute dell’insorgente é stato ben presto (secondo i periti del

SAM, già a partire dal 1996) determinato dallo sviluppo di una patologia

psichiatrica, non possono essere considerati adempiuti tutti quei criteri di

rilievo che contengono una componente temporale (durata eccezionalmente lunga

della cura medica, i disturbi somatici persistenti, nonché il grado e la durata

dell'incapacità lavorativa), ricordato che, trattandosi di valutare l’esistenza

del nesso di causalità adeguata in applicazione della prassi in materia

d’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio, si deve fare astrazione

proprio dalla componente psichica.

In esito

a tutto quanto precede, si deve concludere che i disturbi denunciati da RI 1

dopo il 31 marzo 2007, non costituivano una conseguenza adeguata dell’evento

infortunistico che l’ha visto vittima il 4 luglio 1995, di modo che

l’amministrazione era legittimata a dichiarare estinto il diritto a prestazioni

da quella stessa data.

2.14

Con la

decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione pretende pure il

pagamento dell’importo di fr. 1'500, corrispondente a quanto le é stato

fatturato dal Medizinische Zentrum __________ (__________) di __________

a causa della mancata comparizione dell’assicurato (cfr. doc. Z 291, p. 13).

Tale

pretesa é contestata dall’insorgente (cfr. doc. I, p. 7s.: “Le spese della

perizia mancata non sono da rimborsare dal ricorrente; aveva ragione di

rifiutarsi al comando della CO 1”).

Giusta

l’art. 45 cpv. 3 LPGA, le spese possono essere addossate alla parte che,

nonostante un’ingiunzione, ha impedito in modo ingiustificato l’inchiesta

oppure l’ha ostacolata.

La

disposizione appena citata presuppone che l’assicurato abbia avuto un agire

ingiustificabile, ciò che va oltre il caso in cui la persona si sottrae oppure

si oppone a un determinato provvedimento. Infatti, é inoltre richiesto un

comportamento palesemente riprovevole e biasimevole (cfr. U. Kieser,

ATSG-Kommentar, 2. ed., n. 25 ad art. 45 p. 583s.).

Nella

concreta evenienza, tutto ben considerato, questo Tribunale non ritiene che

siano adempiute le severe condizioni per ammettere che l’assicurato abbia

impedito in maniera ingiustificata l’esecuzione della perizia presso il __________.

In effetti, se é vero che RI 1 non ha dato seguito alla convocazione, é

altrettanto vero che egli ha motivato il proprio rifiuto con argomenti (legati

alla [contestata] indipendenza dei periti medici) che non potevano essere

qualificati come, già a prima vista, pretestuosi.

Nella misura in cui vi si

pretende il pagamento da parte dell’assicurato di un importo di fr. 1'500, la decisione

su opposizione impugnata deve pertanto essere annullata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata é annullata nella misura in cui

l’assicuratore resistente pretende dall’assicurato il pagamento dell’importo di

fr. 1'500, per il resto é confermata.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La

verserà all'assicurato fr. 600 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster