35.2011.55
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23 maggio 2013Italiano40 min
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Numero d'incarto:
35.2011.55
Data decisione, Autorità:
23.05.2013, TCA
Titolo:
Tamponamento con trauma da colpo di frusta cervicale. Sintomatologia non oggettivabile e dominata da una problematica psichica. Causalità adeguata dichiarata estinta a distanza di poco meno di 12 anni dall'infortunio. No rimborso spese legate a mancata compazione assicurato a visita peri. amm
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
COLPO DI FRUSTA
DISTURBI PSICHICI
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 45 cpv. 3 LPGA
accomandata
Incarto n.
35.2011.55
mm
Lugano
23 maggio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 agosto
2011 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 4
luglio 1995, RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità
di Produkte-Manager e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni
presso la CO 1 -, al volante della propria autovettura, è stato tamponato
dall’automobile che lo seguiva. A causa di questo sinistro, egli ha lamentato
un trauma in iperestensione della colonna cervicale (doc. ZM 4).
L’assicuratore
LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente
le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione
formale dell’11 maggio 2007, poi confermata in sede d’opposizione (cfr. doc. Z
160), l’assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni a far
tempo, al più tardi, dal 31 marzo 2007, facendo difetto, da tale data,
una relazione di causalità naturale con i sinistri assicurati (doc. Z 141).
1.3. Con sentenza
35.2007.127 del 17 aprile 2008,
questa Corte ha accolto il ricorso di RI 1 e ha rinviato la causa alla CO 1
Assicurazioni affinché interpellasse gli autori della perizia agli atti del Medizinische
Abklärungsstelle Universitätskliniken di __________ (ora Academy of
Swiss Insurance Medicine - asim), sottoponendo loro dei quesiti
complementari atti a chiarire l’eziologia della sintomatologia denunciata dal
ricorrente (doc. Z 170).
La
pronunzia cantonale appena citata é stata confermata dal Tribunale federale con
sentenza 8C_417/2008 del 28 ottobre 2008 (cfr. doc. Z 200).
1.4. Viste le
risposte ai quesiti complementari che erano stati nel frattempo sottoposti all’asim
(cfr. doc. ZM 37), con decisione formale del 3 settembre 2010,
l’amministrazione ha confermato l’estinzione del diritto a prestazioni a
decorrere dal 31 marzo 2007 (cfr. doc. Z 275).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc.
Z 283 e doc. Z 289), in data 2 agosto 2011, la CO 1 Assicurazioni ha confermato
il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. Z 291).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 14 settembre 2011, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA
1, ha chiesto che la CO 1 venga condannata a ordinare una nuova perizia medica
che rispetti le più recenti direttive fissate dalla giurisprudenza
federale, nonché a riconoscergli le prestazioni di legge anche
dopo la data di chiusura del caso.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente sostiene in sostanza
che l’istituto assicuratore sarebbe tenuto a corrispondergli le proprie
prestazioni fintanto che una perizia allestita conformemente alla
giurisprudenza, non dimostrerà l’estinzione della causalità con l’infortunio
assicurato (cfr. doc. I, p. 8: “L’investigazione dello status di salute é compito
dell’assicuratore LAINF; se le prestazioni sono una volta concesse, il peso di
prova, che non sono più debitati, é al lato dell’assicurazione LAINF (DTF 129 V
153 E 2.1). La CO 1 pagava indennità giornaliere LAINF finché il 31 marzo 2007.
Siccome finché oggi non era in grado di fare una perizia giusta, il nesso di
causalità é dato finché oggi. Le prestazioni, una volta concesse, sono da
pagare, finché una perizia dimostra con verosimiglianza preponderante (vedi
anche DTA del 16.8.07 U 104/06, E 4.5 e DTF del 2.2.05 U 411/04 E. 2.3).”).
Per
quanto riguarda l’adeguatezza del nesso causale, l’assicurato fa valere che la
sua valutazione non può prescindere da circostanze di ordine medico, quali la
durata dei disturbi, la qualità e l’intensità dei disturbi, ecc., che
l’assicuratore avrebbe dovuto preliminarmente accertare grazie a una perizia.
Ad ogni modo, in presenza di un evento da classificare nella categoria degli
infortuni di media gravità ma al limite della categoria superiore, il nesso di
causalità adeguata sarebbe comunque da ammettere, posto che “l’incidente era
anche impressionante; una frattura HWK 5 ed una situazione con pericolo di
morte. La lesione era anche in modo specifico: non é lo status normale che dopo
un colpo di frusta risulta anche una frattura vertebrale. Risultano disturbi a
lungo tempo, esattamente fino a oggi (concesso dall’assicurazione AI). Risulta
un difficile processo di guarigione, fino a oggi il ricorrente non é guarito.
Risulta anche un’incapacità di lavoro fino a oggi, anche se il ricorrente ha
tentato di riprendere il lavoro.” (doc. I, p. 8s.).
1.6. L’Istituto
assicuratore, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. IX).
1.7. In replica e
in duplica le parti si sono riconfermate nelle loro allegazioni e conclusioni
(doc. XVII e doc. XXI).
1.8. In corso di
causa, il TCA ha richiamato dall’Ufficio AI l’incarto riguardante l’assicurato
(cfr. doc. XXIV + allegato).
Nel corso
del mese di ottobre 2012, questa Corte ha interpellato il Servizio di
accertamento medico (SAM) di Bellinzona, autore di una perizia
pluridisciplinare nella primavera 2008, il quale é stato invitato a rispondere
ad alcune domande (cfr. doc. XXV).
Il
rapporto del SAM é pervenuto il 26 novembre 2012 (doc. XXVIII).
Le parti hanno
potuto formulare le loro osservazioni sull’incarto AI, rispettivamente sul
referto 22 novembre 2012 del SAM (cfr. doc. XXIX, XXX e XXXIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr.
STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF
9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA
H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00
del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26
ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite é circoscritto alla questione di sapere se, a dipendenza dell’evento
infortunistico del 4 luglio 1995, l’Istituto assicuratore convenuto era
legittimato a porre fine alle proprie prestazioni a contare dal 31 marzo 2007,
oppure no.
Da notare
che l’insorgente non pretende che i disturbi ancora presenti al momento della
chiusura del caso da parte della CO 1 Assicurazioni, fossero imputabili
all’infortunio occorsogli in data 2 luglio 1995, allorquando egli era rimasto
coinvolto in una lite con una terza persona (cfr. doc. I, in cui non vi é alcun
accenno all’evento in questione, nonché la perizia 4 giugno 2008 del dott. __________,
allegato al doc. XXIV 1: “I suoi problemi attuali di salute deriverebbero però
dall’incidente di due giorni più tardi [quello del 4 luglio, n.d.r.]”).
2.3. Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto
non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
Il
diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone
l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il
danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere
che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto
verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,
che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del
danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno
alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406).
2.4. Se un
infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto
anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi
accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente é ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi
subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142
p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il
solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non
basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo
infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V
335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di
principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del
nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di
trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,
senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un
legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di
guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico
tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,
vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo
tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili
certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359
consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V
109 consid. 9 p. 122s.).
2.5. Il diritto
alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità
adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla
salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal
momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid.
5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per
valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi
psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima
classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli
infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata
banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a
tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é
stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale
da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,
occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più
importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in
ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.6. In presenza
di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un
trauma equivalente oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit
funzionale organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati
senza differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò
contrariamente a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a
seguito di un infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti
organici (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27,
consid. 2ss.).
2.7. Nella DTF
134 V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più
punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della
causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e,
specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide
cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In quel
giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a
un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno
comportato tali lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre
stabilito che non vi è ragione di modificare i principi relativi alla
classificazione degli infortuni a seconda del loro grado di gravità e
all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri nell’esame
dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid. 10.1). La
Corte federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova
dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con
l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per
l’adeguatezza (consid. 10).
Per
quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente
ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di
salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei
problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi
perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è
indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza
dei disturbi -, una perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo
neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in
caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure
indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici
specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni.
Relativamente alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di
rilievo, principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in
secondo luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari.
Il relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le circostanze concomitanti
particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica
delle lesioni lamentate;
- la specifica cura medica protratta e
gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la cura medica errata che aggrava
notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute;
- la rilevante incapacità lavorativa
malgrado la dimostrazione degli sforzi compiuti.
Nonostante ciò che precede, la
giurisprudenza citata al considerando 2.5. (DTF 115 V 133 e 403) si applica
anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi
equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti
dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e
indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione
al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma
cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).
2.8. Nella
presente fattispecie, con pronunzia 8C_417/2008 del 28 ottobre 2008 (cfr. doc.
Z 200), il Tribunale federale ha confermato la sentenza 35.2007.127 del 17
aprile 2008 (cfr. doc. Z 170), mediante la quale questa Corte, annullata la
decisione su opposizione impugnata, aveva rinviato la causa all’amministrazione
affinché ponesse ai sanitari dell’asim - autori nel 2005 di una perizia
pluridisciplinare per conto dell’Ufficio AI del Canton __________ - delle
domande supplementari a proposito del nesso di causalità naturale. Il TCA (come
pure il TF) non aveva riconosciuto un sufficiente valore probatorio né alla
perizia 7 marzo 2007 del neurologo dott. __________ né, nella misura in cui vi
era da giudicare la persistenza del legame causale naturale al di là del mese
di marzo 2007, a quelle elaborate
dalla Clinica di reumatologia dell’Ospedale universitario di __________ (del
1998), rispettivamente dal dott. __________ (del 2001 + successivi complementi
del 2002 e 2003).
Riprendendo
l’istruttoria, nel dicembre 2008, la CO 1 ha interpellato l’asim (cfr. doc. Z
203), alle cui dipendenze non vi era però più il dott. __________, estensore
del referto peritale del 22 marzo 2005.
Con
rapporto del 22 gennaio 2009, il dott. __________, Capo-clinica presso l’asim, basandosi
sulle risultanze della perizia pluridisciplinare appena citata, in occasione
della quale lo stato di salute dell’assicurato era stato indagato dal profilo
reumatologico, neurologico, psichiatrico e della medecina del sonno, ha negato
l’eziologia infortunistica alla sindrome dolorosa cronica localizzata
alla regione delle spalle e del collo, al disturbo del sonno, nonché
all’emicrania (cfr. doc. ZM 37, p. 1s.).
Egli ha segnalato che
l’assicurato aveva influenzato, in modo cosciente o incosciente, gli esiti
dell’esame reumatologico. Ad esempio, la limitata mobilità del rachide
cervicale causata dalla tensione muscolare, era scomparsa nel momento in cui
l’assicurato era stato distratto. Il dott. __________ ha affermato di condividere
la valutazione del chirurgo vertebrale dott. __________, il quale, già nel luglio
2001, aveva refertato un importante decondizionamento muscolare e un’estensione
dei sintomi nel quadro di una cronicizzazione, quindi un disturbo funzionale
(doc. ZM 37, p. 2s.).
A suo
avviso, il nesso di causalità naturale é venuto meno, al più tardi, al momento
in cui RI 1 é entrato alle dipendenze della ditta __________ (agosto 1996),
occupazione che egli ha mantenuto per oltre un anno e che ha lui stesso deciso
di abbandonare con lo scopo dichiarato di “fare carriera” (cfr. doc. ZM 37, p. 4).
Lo specialista dell’asim
ha inoltre spiegato che l’assicurato non appare motivato a riprendere un’attività
lavorativa. Egli non ha problemi finanziari, vive in Ticino in una casa in
affitto ed é impegnato a scrivere un romanzo. A suo avviso, le difficoltà relative
al ritmo del sonno, riscontrate in sede peritale, dipendono con grande
verosimiglianza anche dall’assenza del ritmo vita privata/lavoro e dal fatto
che non vi é per lui la necessità di un’attività al di fuori dell’ambito
domestico. In proposito, il disturbo in questione é da ricondurre
principalmente a una carenza d’igiene del sonno, di modo che la riabilitazione
stazionaria proposta per ristabilire il ritmo sonno/veglia avrebbe senz’altro
migliorato la problematica e, quindi, anche la capacità lavorativa
dell’insorgente (doc. ZM 37, p. 3).
Dall’incarto che il TCA ha
richiamato dall’UAI emerge che, nella primavera 2008, RI 1 é
stato sottoposto ad approfonditi accertamenti pluridisciplinari presso il SAM
di Bellinzona. Dal relativo rapporto del 16 giugno 2008 emerge che gli esperti
hanno ricostruito nel dettaglio l’anamnesi del ricorrente (allegato al doc.
XXIV 1, p. 2-13) e ne hanno descritto lo status dal punto di vista
psichiatrico (a cura del dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia),
reumatologico (a cura del dott. __________, spec. FMH in reumatologia e
riabilitazione) e neurologico (a cura del dott. __________, spec. FMH in
neurologia).
Fatti
I
sanitari consultati dall’Ufficio AI del Canton Ticino hanno quindi
diagnosticato una sindrome dolorosa con/su impedimento funzionale importante a
livello della colonna cervicale, pregresso trauma distorsivo della colonna
cervicale, pregressa frattura da impressione del corpo vertebrale C5 con minima
deformazione dell’angolo superiore del corpo vertebrale stesso, un reumatismo
delle parti molli a carattere fibromialgico, una sindrome somatoforme da dolore
persistente, delle alterazioni del ritmo sonno-veglia, strutturazione del sonno
senza chiara eziologia, nonché - diagnosi senza incidenza sulla capacità
lavorativa - un probabile disturbo di personalità immaturo, dipendente
(allegato al doc. XXIV 1, p. 17).
Per
quanto riguarda l’aspetto psichico, il dott. __________, diagnosticata una
sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F45.4), ha segnalato di
aver constatato una chiara tendenza a somatizzare la conflittualità
psicologica, oltre a un’inadeguata gestione dei sentimenti di rabbia e
tristezza. A suo avviso, era inoltre presente una personalità con aspetti
immaturi e dipendenti, “… che sicuramente ha contribuito a cronicizzare il
decorso della sintomatologia somatoforme collocandolo in una posizione passiva,
rassegnata e regressiva davanti alla propria vita lavorativa e sociale”. Lo
psichiatra interpellato dall’UAI ha precisato che il quadro clinico é insorto a
partire dal 1996 e, da allora, l’assicurato presenta un’inabilità
medico-teorica del 20%, determinata dalla “… sintomatologia algica somatizzata
che rende l’assicurato con una maggiore esauribilità, una maggiore affaticabilità,
una minore precisione, resistenta e continuità nell’esecuzione delle mansioni.”.
L’aspetto
reumatologico é stato approfondito dal dott. . In occasione della visita
peritale, questo specialista ha riscontrato l’esistenza di una chiara
discrepanza tra i reperti oggettivabili e la sintomatologia algica denunciata
dal ricorrente: “le alterazioni evidenziabili di tipo post-traumatico al corpo
vertebrale di C5 non sono di entità tale da provocare una limitazione così
importante della mobilità della colonna cervicale. La sintomatologia dolorosa
gioca in questo paziente un ruolo importante per quanto riguarda le limitazioni
funzionali. L’esame clinico permette di evidenziare la presenza di numerosi
tender points necessari per la diagnosi di un reumatismo delle parti molli. In
particolar modo molto dolorosi alla palpazione sono gli epicondili radiali ed
ulnari, nonché il trocantere a sinistra, la zona gluteale e il pes anserinus
bilateralmente. Non vi sono sindrome irritative radicolari né alle estremità
superiori né inferiori. Le limitazioni della mobilità a livello della colonna
lombare sono determinate da dolori che il paziente risente nella zona
cervicale.”.
Da parte
sua, il neurologo dott. __________ ha segnalato che lo stato neurologico da lui
osservato é risultato del tutto nella norma, in particolare senza segni per una
radicolopatia cervicale o lombare oppure per una patologia del sistema nervoso
centrale. Dal profilo neuropsicologico, egli ha refertato dei deficit di
minima-lieve entità - analogamente a quelli riscontrati nel 1999 dal dott. __________
e migliorati rispetto alla valutazione del 2003 del neuropsicologo __________
-, precisando che ciò dimostra che alla loro base “… non vi é un danno organico
ma piuttosto che si tratti di una conseguenza diretta della sintomatologia
algica riferita come pure anche dei disturbi del sonno lamentati.”. A proposito
dei dolori cervico-cefalici, il dott. __________ ne ha relativizzato
l’importanza, segnalando che “… dagli atti medici non sembrerebbe che il paziente,
per i suoi dolori, sia mai stato regolarmente seguito da un medico di base,
anche diverse proposte di riabilitazione strutturate non sono mai state
effettuate. Non si tratta quindi di un atteggiamento tipico per pazienti con
dolori intensi cronici.”. Relativamente ai disturbi del sonno, il neurologo ha rilevato
che essi sono “… una conseguenza dell’inattività professionale del paziente, vi
é da aspettarsi un miglioramento del ritmo sonno veglia, se il paziente dovesse
iniziare con un’attività professionale regolare che lo costringerebbe a
mantenere i ritmi e orari abituali della vita e che stanno alla base di un
regolare ritmo sonno-veglia. È inoltre da aspettarsi un miglioramento della
struttura stessa del sonno con il ripristino di un ritmo sonno-veglia
normale.”.
In corso
di causa, questo Tribunale ha interpellato gli specialisti del SAM, i quali
sono stati invitati a rispondere ad alcuni quesiti afferenti all’eziologia dei
disturbi denunciati da RI 1. È stato loro sottoposto anche il referto 22
gennaio 2009 del dott. __________ (cfr. doc. XXV).
Innanzitutto,
secondo gli esperti del SAM, la sintomatologia in questione non correla con un
danno organico alla salute oggettivabile. In questo senso, essi hanno evidenziato
che il corpo vertebrale C5 presenta soltanto una minima deformazione
dell’angolo superiore.
D’altro
canto, essi hanno negato l’esistenza di un legame causale naturale tra i
disturbi presentati dall’assicurato e l’incidente della circolazione del 4
luglio 2005, il quale non ne costituisce la causa né esclusiva né parziale.
A loro
avviso, al manifestarsi dei disturbi ha contribuito “… con probabilità
preponderante una chiara tendenza a somatizzare la conflittualità psicologica,
oltre ad una inadeguata gestione dei sentimenti di rabbia e tristezza. Il consulente
in psichiatria nota che é presente una personalità con aspetti immaturi e
dipendenti, che sicuramente ha contribuito a cronicizzare il decorso della
sintomatologia somatoforme, collocando l’A. in una posizione passiva, rassegnata
e regressiva davanti alla propria vita lavorativa e sociale.”.
I
sanitari interpellati dal TCA hanno inoltre dichiarato di concordare pienamente
con la valutazione del dott. Schmidts, nella misura in cui quest’ultimo ha
negato l’eziologia traumatica alla sindrome dolorosa cronica, ai disturbi del
sonno e alle emicranie.
In merito
alla problematica psichica - una sindrome somatoforme da dolore persistente, la
cui presenza era peraltro stata refertata anche dai periti __________, nella
forma di una sindrome dolorosa cronica (in questo senso, si veda segnatamente
la perizia reumatologica 11 marzo 2005 dei dottori __________ e __________ -
doc. ZM 32, p. 9: “Zusammen mit einer in den Unterlagen
erwähnten Dekonditionierung und regionärer Symptomausweitung (orthopädische
Beurteilung vom 06.07.2001 durch Dr. __________), auch jetzt festellbar mit
unspezifischen muskulären Schmerzausstrahlungen bis nach lumbosakral, dürften
grosse Reintegrationshindernisse vorliegen. Der Gegensatz zwischen dem Ausmass
von sujektiver Schmerzintensität und Behinderungsgrad und der geringen Menge
von klinischen und radiologischen Auffälligkeiten wird zum Teil auch mit dem
Wirken von extra-muskuloskelettären und nicht medizinischer Faktoren in der
Pathogenese chronischer Schmerzbehinderung zu erklären versucht.“) -, essi
hanno precisato che la stessa é insorta a partire dal 1996 e ha avuto
un’evoluzione cronicizzata (cfr. doc. XXVIII).
2.9. In base alla
valutazione dei sanitari del SAM di Bellinzona (cfr. doc. XXVIII), al più tardi
al momento della chiusura del caso da parte della CO 1 (marzo 2007), la
sintomatologia denunciata dall’assicurato non costituiva dunque più una
naturale conseguenza dell’infortunio del luglio 1995, di modo che, da quel
momento, é venuto meno anche il diritto a prestazioni.
Tale
conclusione é contestata dall’insorgente, per il quale “né il rapporto del
dott. __________, né la risposta del SAM possono negare il fatto di un nesso di
causalità naturale almeno parzialmente dato.” (cfr. doc. XXXIII, p. 7).
Questa
Corte ritiene che la questione relativa all’esistenza del nesso di
causalità naturale possa rimanere aperta (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23,
p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23
ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2), visto che
l’obbligo a prestazioni della CO 1 va comunque negato facendo difetto
l’adeguatezza, così come verrà meglio motivato qui di seguito.
2.10. Secondo
la giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può
avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli
infortuni, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con
interruzione delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una
rendita di invalidità e a un’IMI). Tale momento é dato quando dalla
continuazione della cura medica non vi é più da attendersi dei notevoli
miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione
per l’invalidità si sono conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti). Nel caso di
specie, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo
per cui é determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di salute
dell’insorgente.
Dalle
carte processuali emerge che, terminata la fase iniziale delle cure,
l’assicurato si é regolarmente astenuto dal dar seguito alle proposte
terapeutiche formulate dai sanitari. D’altra parte, nel marzo 2007, egli non si
sottoponeva a particolari terapie, motivo per cui, a quel momento, trascorsi
oltre 11 anni dal sinistro, le sue condizioni di salute potevano essere senz’altro
ritenute stabilizzate.
2.11. Nella
concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che il 4 luglio 1995 RI 1
ha lamentato un trauma d’accelerazione a livello cervicale (cfr. consid. 1.1.).
D’altro
canto, un’attenta valutazione della documentazione medica agli atti consente di
affermare che, nel marzo 2007, la sintomatologia denunciata dal ricorrente non
correlava con un danno infortunistico oggettivabile.
Innanzitutto,
secondo questo Tribunale, la documentazione medica agli atti non consente di
ammettere, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che il reperto
interessante il corpo vertebrale di C5 (una lieve deformazione dell’angolo
superiore) costituisce una conseguenza naturale dell’infortunio assicurato. In
questo senso, si veda il referto 11 dicembre 1995 dell’Ospedale
cantonale di __________ (doc. ZM 8), in cui figura la diagnosi di disturbo di
fusione all’apofisi di C5 (quindi la diagnosi di una patologia morbosa), la
perizia 11 marzo 1998 della Clinica di reumatologia dell’Ospedale universitario
di __________, in cui alla diagnosi di frattura da iperflessione di C5, é stata
accostata - quale diagnosi differenziale - quella di disturbo di fusione
dell’apofisi di C5 (cfr. doc. ZM 14), il rapporto 6 luglio 2001 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia vertebrale (cfr. doc. ZM 18: “Aus
orthopädisch-wirbelsäulensspezifischer Sicht sind keine Befunde
objektivierbar, die direkt als Traumafolgen an der HWS gelten können.“ - il
corsivo é del redattore), nonché quello datato 7 febbraio 2002 del Prof. dott. __________,
Vice-primario della Clinica universitaria di ortopedia di __________ (cfr. doc.
ZM 23, p. 4: „Ob die radiologischen Veränderungen am HWK5 nun
posttraumatisch sind oder nicht, ist unsicher.“ - il corsivo é del
redattore).
Tuttavia,
anche nel caso in cui si volesse - per pura ipotesi di lavoro -, riconoscerne
l’eziologia traumatica, secondo la valutazione del reumatologo
dott. __________, il reperto in questione non era atto a giustificare i
disturbi cervico-cefalici lamentati (cfr. allegato al doc. XXIV 1: “Le alterazioni evidenziabili di tipo post-traumatico al
corpo vertebrale di C5 non sono di entità tale da provocare una limitazione
così importante della mobilità della colonna cervicale.” - il corsivo é del
redattore).
In tale contesto va
inoltre ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili
dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da
indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine
radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (STF
8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF
134 V 109 consid. 9 p. 122).
In questo senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF
ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla
digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide
cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato
organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010
consid. 3.2).
L’Alta
Corte ha, altresì, statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la
prova della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene
esse possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale
delle Cefalee (ICHD-2) della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2
p. 3; STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2).
In una
sentenza U 273/06 del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per
costante giurisprudenza, la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare
l’esistenza di disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un infortunio.
2.12. In
assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella
presente fattispecie (cfr. il consid. 2.11.), occorre procedere a un esame
specifico dell’adeguatezza. Al riguardo, si pone la questione di sapere se
questo esame deve avvenire in base alla prassi sviluppata
nella DTF 117 V 359ss. relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF
134 V 109 oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica
abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).
La
giurisprudenza in materia di disturbi psichici (DTF 115 V 133 e 403), in
particolare con la distinzione tra danni di origine psichica e danni organici,
Considerandi
trova applicazione - anche in caso di trauma del tipo “colpo di frusta” oppure
di trauma analogo -, quando i disturbi psichici apparsi dopo l’infortunio
costituiscono chiaramente un danno alla salute distinto e indipendente dal
quadro clinico consecutivo a un trauma di questo tipo (RAMI 2001 U 412
consid. 2b; si veda pure DTF 134 V 109 consid. 9.5; STF 8C_42/2009 del 1°
ottobre 2009 consid. 2.4,8C_957/2008 del 1° maggio 2009 consid. 4.2,
8C_124/2007 del 20 maggio 2008 consid. 3.2 e 8C_591/2007 del 14 maggio 2008
consid. 3.1). Al riguardo, assumono un’importanza particolare il genere e la
patogenesi del disturbo, la presenza di fattori estranei all'infortunio oppure
il tempo trascorso (RAMI 2001 U 412 consid. 2b; STF U 444/05 del 6 novembre
2006.
consid. 6.1; STFA U 116/04 del 9 agosto 2004).
Conformemente
ai principi giurisprudenziali appena evocati (e contrariamente a quanto fatto
valere dall’insorgente - cfr. doc. XXXIII, p. 2s.), l’Alta Corte ha stabilito che
il disturbo da dolore cronico somatoforme (ICD-10: F45.4) non va
considerato quale sintomo della distorsione cervicale riportata in occasione
dell’infortunio, ma bensì quale danno alla salute indipendente (secondario),
motivo per cui l’esame dell’adeguatezza deve essere fatto secondo i criteri
applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (cfr.
STF U 444/05 succitata consid. 6.2 e riferimenti ivi menzionati; a proposito
della fibromialgia, cfr. STF U 339/06 del 6 marzo 2007 consid. 4.2 e
riferimenti ivi citati).
Il
ricorrente non può dedurre nulla di diverso dalla DTF 136 V 279, citata
nell’allegato d’osservazioni del 20 dicembre 2012 (cfr. doc. XXXIII, p. 7), posto
che, in quella pronunzia, il Tribunale federale ha stabilito che la
giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme persistente si
applica, per analogia, anche ai casi di “colpo di frustra” senza deficit
organici oggettivabili, quando si tratta di giudicare del carattere invalidante
della relativa sintomatologia.
Nella
presente fattispecie, attentamente vagliata la documentazione medica a sua disposizione,
il TCA deve concludere che la sintomatologia denunciata dal ricorrente non
costituisce una conseguenza primaria del sinistro assicurato. Si tratta piuttosto
di un danno alla salute autonomo, secondario.
Dalle
carte processuali, in particolare dalla perizia elaborata dagli specialisti del
SAM e dalle precisazioni da loro fornite in corso di causa, emerge in maniera
sufficientemente chiara che, a seguito del noto incidente della circolazione
stradale, l’assicurato ha sviluppato un disturbo da dolore somatoforme (accompagnato
da un disturbo del sonno, imputabile a una scarsa disciplina nel dormire
da parte del ricorrente e da deficit neuropsicologici di
minima-lieve/lieve entità, legati principalmente alla sintomatologia algica stessa), il cui decorso si é cronicizzato, complice la presenza di un preesistente
disturbo misto di personalità immaturo, dipendente.
In esito
a tutto quanto precede, e in ossequio alla giurisprudenza federale citata,
l'adeguatezza del legame di causalità deve essere valutata in applicazione
della giurisprudenza sviluppata nella DTF 115 V 133ss..
2.13
Nel valutare
l'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla
classificazione dell’infortunio occorso all’assicurato il 4 luglio 1995.
Nel
rapporto 8 luglio 1995 della Polizia del Canton __________ (doc. B) é contenuta
una descrizione fatta dall’assicurato dell’evento in questione:
"
Ich fuhr in einer Fahrzeugkolonne von __________
Richtung __________. Vor dem Rotlicht musste ich anhalten. Bei Grünlicht fuhren
die Fahrzeuge vor mir los und auch ich fuhr Richtung __________ weiter. Nach
wenigen Metern Fahrt bremsten die Fahrzeug vor mir plötzlich wieder und auch
ich musste mein Fahrzeug wieder anhalten. Kaum stand mein Auto still, prallte
der hinter mir nachfolgende Personenwagen gegen das Heck meines Autos.“
Dallo
stesso documento si evince inoltre che il veicolo guidato da RI 1 é stato spinto contro la parte posteriore dell’autovettura che lo
precedeva.
Dalla
cartella clinica (cfr. doc. ZM 4), rispettivamente dal “formulario per
l’accertamento di casi riguardanti danni alla colonna cervicale” compilato dall’Ospedale
cantonale di __________ (cfr. doc. ZM 8), risulta che l’assicurato, che era
stato in grado di raggiungere il Pronto Soccorso con le proprie gambe, accusava
soltanto mal di testa e una limitata mobilità del rachide cervicale, tanto da
essere dimesso la sera stessa (da notare che, secondo la dott.ssa __________,
consultata la prima volta in data 10 luglio 1995, il ricorrente avrebbe invece
presentato, immediatamente dopo l’incidente, vertigini, stordimento, nausea e
vomito, disturbi del sonno e depressione, nonché una colonna cervicale completamente
bloccata - cfr. doc. ZM 2).
Come già
indicato al considerando 2.11. del presente giudizio, non si può ritenere
accertato, con il grado della verosimiglianza preponderante, che l’insorgente
abbia lamentato anche una frattura da iperflessione del corpo vertebrale
di C5.
Nell’ottobre 1995, la
dott.ssa __________ ha fatto stato della persistenza di dolori a livello del
collo e delle spalle con cefalee bioccipitali (cfr. doc. ZM 6). Nell’agosto
1996, la medesima specialista ha riferito di un decorso favorevole e che i
disturbi residuali, circoscritti alla regione del collo e delle spalle, erano imputabili
soprattutto a uno sbilancio muscolare (cfr. doc. ZM 9).
Il ricorrente ha ripreso a
lavorare al 50% dal 12 settembre 1995 e in misura completa dal 9 ottobre 1995
(cfr. doc. ZM 6). Dal curriculum vitae redatto dall’assicurato risulta
che, dopo essere stato licenziato dalla ditta __________, egli
ha lavorato, nell’ordine, per la __________ (1.1.-31.3.1996, società sciolta),
per la __________ (1.4.-31.5.1996, rapporto di lavoro a tempo determinato), per
la __________ (1.6.-31.7.1996, rapporto di lavoro a tempo determinato), per la __________
(1.8.1996-31.1.1999), per la __________ (1.2.-31.10.1999), per la __________
(1.11.1999-31.3.2000), nonché, a contare dal 1° aprile 2000, in proprio (cfr. allegato al doc. XXIV 2).
Da quanto
precede, risulta dunque che l’assicurato é stato in grado, nonostante tutto, di
svolgere un’attività lavorativa per un periodo di circa cinque anni dopo il
sinistro.
Chiamato
ora a classificare tale sinistro, questo Tribunale ritiene che si tratti di un infortunio
di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o
insignificanti, conformemente a un’affermata prassi federale (si veda la
STF 8C_304/2008 del 1° aprile 2009 consid. 5.1: “Das kantonale Gericht
hat den Verkehrsunfall vom 9. November 2003 als mittelschwer
im Grenzbereich zu den leichten Unfällen eingestuft. Diese, im angefochtenen
Entscheid einlässlich begründete, Beurteilung ist nach Lage der Akten und im
Lichte der Rechtsprechung zur Unfallschwere bei einfachen Auffahrkollisionen, einschliesslich
Doppelkollisionen mit primärer Heckkollision und sekundärer Frontkollision
(vgl. SVR 2007 UV Nr. 26 S. 86 E. 5.2, U 339/06; RKUV 2005 Nr. U 549 S. 236 E.
5.1.2
mit Hinweisen, U 380/04; Urteile 8C_687/2007 vom 26. August 2008 E. 5.1,
8C_252/2007 vom 16. Mai 2008 E. 6.2 und 8C_51/2007 vom 20. November 2007 E.
4.3
), nicht zu beanstanden.” - il corsivo é del redattore).
In tale eventualità, il giudice é tenuto a valutare le circostanze
connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e
qui evocati al consid. 2.5.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, é
necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva
oppure l’intervento di più criteri (cfr. consid. 2.5.). In una sentenza
8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p.
100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che si
trovano al limite della categoria di quelli leggeri -, devono essere adempiuti quattro
dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere riconosciuta
l’esistenza del nesso causale adeguato.
Va
preliminarmente osservato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di
causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i
postumi infortunistici di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e
RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti). D’altro canto, nel valutare
l’adeguatezza di conseguenze psichiche di un infortunio, la giurisprudenza
federale considera l’evento traumatico in quanto tale e non il modo in
cui esso é stato vissuto dall’interessato (cfr. DTF 124 V 29 consid. 5c/aa, 115
V 138 consid. 6 con riferimenti).
L’incidente
della circolazione stradale del luglio 1995 non si è svolto secondo circostanze
concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.
A titolo
di esempio, l’Alta Corte non ha ammesso l’adempimento di questo criterio nella
STF 8C_304/2008, precedentemente citata, riguardante il caso di un’assicurata,
passeggera anteriore su un’automobile ferma in colonna a un passaggio pedonale,
che era stata tamponata da un’autovettura VW Sharan e spinta contro la Hyundai
Lantra che la precedeva.
Del
resto, nella DTF 129 V 323 = RAMI 2003 U 481 p. 203, il TFA ha negato il
carattere particolarmente drammatico (nonostante abbia riconosciuto che il
sinistro da un certo punto di vista era stato impressionante) a un incidente in
cui un'automobile, a causa dell'esplosione di un pneumatico a una velocità di
circa 95 km/h, si era capovolta in autostrada ed era rimasta a giacere sul tetto
(per una panoramica dei casi in cui l’Alta Corte ha ammesso, rispettivamente
negato la realizzazione di tale criterio, si veda la STF 8C_398/2012 del 6
novembre 2012 consid. 6.1.1 e 6.1.2).
Secondo
la giurisprudenza, per l’adempimento del criterio della gravità o
particolare caratteristica delle lesioni lamentate, la diagnosi di
distorsione cervicale (oppure di un’altra lesione da trattare allo stesso modo
nell’ambito dell’esame dell’adeguatezza) di per sé non basta. È inoltre
necessaria una particolare gravità dei disturbi rientranti nel quadro clinico
tipico per un infortunio del tipo colpo di frusta oppure la presenza di
circostanze particolari che possono influire su tali disturbi. Queste ultime
possono consistere in una particolare posizione del corpo e nelle complicazioni
che ne sono conseguite (SVR 2007 UV 26 p. 86; RAMI 2003 U 489 p. 357 consid.
4.3
e riferimenti). Anche le eventuali importanti lesioni che la persona
assicurata ha riportato accanto al trauma da colpo di frusta, al trauma equivalente
oppure al trauma cranio-cerebrale, possono avere un significato (cfr. DTF
134.
V 109 consid. 10.2.2 e riferimenti ivi citati).
Nella
concreta evenienza, secondo l’insorgente, tale criterio sarebbe soddisfatto per
il fatto di aver riportato anche una frattura vertebrale (cfr. doc. I, p. 9).
Il TCA deve
innanzitutto ribadire che l’insorgenza di una frattura del corpo vertebrale di
C5, non é accertata con il grado della verosimiglianza preponderante (cfr.
consid. 2.11.).
D’altro
canto, non può essere sostenuto che i disturbi rientranti nel quadro clinico
tipico siano stati particolarmente intensi, se si considera che l’assicurato ha
ritrovato una piena capacità lavorativa a distanza di soli tre mesi dal
sinistro e che le cure prestategli - dapprima una fisioterapia passiva ed
attiva, in seguito una terapia cranio sacrale -, lo sono state soltanto a
livello ambulatoriale (cfr., ad esempio, doc. ZM 14, p. 3).
Inoltre, non
risulta documentato che la posizione assunta al momento dell’evento traumatico
fosse particolare (dal “formulario per l’accertamento di casi riguardanti danni
alla colonna cervicale” prodotto sub doc. ZM 8, emerge infatti che, al
momento dell’urto, la testa era diritta, tutt’al più lievemente girata verso
destra per guardare nello specchietto retrovisore). Oltre a ciò, é irrilevante
che l’assicurato abbia subito una doppia collisione (si veda, in questo senso, la
STF 8C_252/2007 del 16 maggio 2008 consid. 7.2.2).
Infine, accanto
al trauma d’accelerazione cervicale, il ricorrente non ha lamentato altre lesioni
di rilievo.
Tutto ciò
non consente di ritenere che egli abbia riportato delle lesioni gravi o con
caratteristiche particolari (cfr., in questo senso, la SVR 2009 UV 13, p. 52
consid. 7.2.5).
Dalle carte
processuali non risulta - e d’altronde nemmeno viene fatto valere -, che
l'assicurato sia rimasto vittima di una cura medica errata e notevolmente
aggravante degli esiti dell'evento traumatico.
Anche il
criterio del decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute non é
soddisfatto. In merito è utile sottolineare che dalla
cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole
e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze
particolari che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di molti
medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo
criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie,
l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità
lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e
riferimenti).
Nel caso di specie, se le
cure prestate al ricorrente non hanno permesso di migliorare il suo stato di
salute, é perché si é sovrapposta una problematica psichica nella forma di un disturbo da dolore somatoforme persistente, di cui non é però consentito
tener conto nella valutazione dell’adeguatezza.
Posto che
lo stato di salute dell’insorgente é stato ben presto (secondo i periti del
SAM, già a partire dal 1996) determinato dallo sviluppo di una patologia
psichiatrica, non possono essere considerati adempiuti tutti quei criteri di
rilievo che contengono una componente temporale (durata eccezionalmente lunga
della cura medica, i disturbi somatici persistenti, nonché il grado e la durata
dell'incapacità lavorativa), ricordato che, trattandosi di valutare l’esistenza
del nesso di causalità adeguata in applicazione della prassi in materia
d’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio, si deve fare astrazione
proprio dalla componente psichica.
In esito
a tutto quanto precede, si deve concludere che i disturbi denunciati da RI 1
dopo il 31 marzo 2007, non costituivano una conseguenza adeguata dell’evento
infortunistico che l’ha visto vittima il 4 luglio 1995, di modo che
l’amministrazione era legittimata a dichiarare estinto il diritto a prestazioni
da quella stessa data.
2.14
Con la
decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione pretende pure il
pagamento dell’importo di fr. 1'500, corrispondente a quanto le é stato
fatturato dal Medizinische Zentrum __________ (__________) di __________
a causa della mancata comparizione dell’assicurato (cfr. doc. Z 291, p. 13).
Tale
pretesa é contestata dall’insorgente (cfr. doc. I, p. 7s.: “Le spese della
perizia mancata non sono da rimborsare dal ricorrente; aveva ragione di
rifiutarsi al comando della CO 1”).
Giusta
l’art. 45 cpv. 3 LPGA, le spese possono essere addossate alla parte che,
nonostante un’ingiunzione, ha impedito in modo ingiustificato l’inchiesta
oppure l’ha ostacolata.
La
disposizione appena citata presuppone che l’assicurato abbia avuto un agire
ingiustificabile, ciò che va oltre il caso in cui la persona si sottrae oppure
si oppone a un determinato provvedimento. Infatti, é inoltre richiesto un
comportamento palesemente riprovevole e biasimevole (cfr. U. Kieser,
ATSG-Kommentar, 2. ed., n. 25 ad art. 45 p. 583s.).
Nella
concreta evenienza, tutto ben considerato, questo Tribunale non ritiene che
siano adempiute le severe condizioni per ammettere che l’assicurato abbia
impedito in maniera ingiustificata l’esecuzione della perizia presso il __________.
In effetti, se é vero che RI 1 non ha dato seguito alla convocazione, é
altrettanto vero che egli ha motivato il proprio rifiuto con argomenti (legati
alla [contestata] indipendenza dei periti medici) che non potevano essere
qualificati come, già a prima vista, pretestuosi.
Nella misura in cui vi si
pretende il pagamento da parte dell’assicurato di un importo di fr. 1'500, la decisione
su opposizione impugnata deve pertanto essere annullata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata é annullata nella misura in cui
l’assicuratore resistente pretende dall’assicurato il pagamento dell’importo di
fr. 1'500, per il resto é confermata.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
verserà all'assicurato fr. 600 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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