35.2011.6
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17 marzo 2011Italiano31 min
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Numero d'incarto:
35.2011.6
Data decisione, Autorità:
17.03.2011, TCA
Titolo:
Disturbi uditivi assunti dall'assicuratore quale malattia professionale. Caduta con lesioni alla spalla dx. Valutazione del grado dell'invalidità e dell'entità della menomazione all'integrità. Su quest'ultimo aspetto, rinvio atti ad assicuratore per complemento istruttorio
GRADO DI INVALIDITÀ
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
RENDITA D'INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 9 LAINF
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 24 cpv. 1 LAINF
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
art. 36 cpv. 1 OAINF
art. 36 cpv. 2 OAINF
CO 1accomandata
Incarto n.
35.2011.6
mm
Lugano
17 marzo 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15
dicembre 2010 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel corso
del mese di gennaio 2007, la ditta __________, datore di lavoro di RI 1, ha
comunicato all’CO 1 che il proprio dipendente lamentava dei disturbi all’udito
(doc. 1/inc. I).
Accertamenti
eseguiti nel prosieguo hanno messo in evidenza una anacusia a destra con
assenza di qualsiasi risposta e una ipoacusia di tipo percettivo a sinistra più
accentuata sui toni acuti (doc. 21/inc. I).
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità siccome il danno uditivo
è prevalentemente da ricondurre all’attività professionale (cfr. doc. 7/inc.
I).
1.2. In data 24
gennaio 2008, RI 1 è scivolato su una lastra di ghiaccio ed è caduto sulla
parte destra del corpo, riportando, secondo il verbale di PS dell’Ospedale di
Circolo di __________, una contusione all’emitorace e al polso destro (doc. 1 e
3/inc. II). L’esame di RMN del 10 marzo 2008 ha mostrato l’esistenza di edemi a livello delle articolazioni acromio-clavicolare e sterno-clavicolare con lieve
sublussazione verso craniale, come pure un assottigliamento dello spazio
sotto-acromiale con alterazioni del segnale del tendine del sovraspinato con
minimo versamento sotto-acromiale (doc. 18/inc. II).
L’CO 1 ha
assunto anche questo secondo sinistro.
1.3. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 30
settembre 2010, RI 1 è stato posto al beneficio di una rendita di invalidità
del 22% a decorrere dal 1° dicembre 2009, nonché di un’indennità per
menomazione all’integrità del 35% (doc. 141/inc. II).
A seguito
dell’opposizione interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc.
147/inc. II), l’amministrazione, in data 15 dicembre 2010, ha parzialmente riformato la sua prima decisione nel senso che l’IMI è stata aumentata al 45%
(cfr. doc. 95/inc. I).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 26 gennaio 2011, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1,
ha chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscergli una
rendita di invalidità del 50% almeno, oltre ad un’IMI del 60%.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha innanzitutto fatto
valere - per quanto concerne l’entità della rendita di invalidità -, che i
disturbi uditivi gli impedirebbero di svolgere a tempo pieno anche un’attività
leggera adeguata (doc. I, p. 3: “Egli è però del parere che causa la perdita
bilaterale molto pronunciata dell’udito (sordità a destra) egli non è in grado
di svolgere una regolare attività lavorativa, anche leggera, a tempo pieno, ma
soltanto a tempo ridotto, per un orario ancora da determinare. Ciò in quanto
malgrado gli apparecchi acustici non solo la capacità uditiva è molto limitata,
per cui solo a fatica riesce a comunicare sul lavoro, ma che egli inoltre soffre
di marcate vertigini e di un forte senso di insicurezza che gli rendono molto
difficili gli spostamenti. (…).”).
Per
quanto attiene alla menomazione all’integrità, l’assicurato ha fatto valere che
“… il calo della capacità uditiva del 70% ca. a sinistra, rispettivamente del
100% a destra è causato unicamente dall’esposizione ai rumori durante la
carriera professionale nell’industria, …”, motivo per cui la riduzione operata
dal medico di fiducia dell’CO 1 sarebbe ingiustificata (cfr. doc. I, p. 2).
1.5. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è l’entità della rendita di invalidità e dell’IMI spettanti
all’assicurato.
2.3. Entità
della rendita di invalidità.
2.3.1. Giusta l'art.
18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a
seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in
RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente
all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente
art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che
non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della
LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del
22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non
ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto
dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi
da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato
del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella
situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino
(cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un
assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.3.3
Dalle tavole
processuali emerge che RI 1 presenta dei danni alla salute di natura diversa:
da una parte, dei disturbi alla spalla destra, interessata dall’infortunio del
24.
gennaio 2008 e, dall’altra, dei disturbi uditivi, relativamente ai quali
l’amministrazione ha riconosciuto un’eziologia prevalentemente professionale.
A
investigare l’assicurato dal profilo ortopedico, è stato il dott. __________
spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale, in occasione della visita medica
di chiusura del 7 settembre 2009, ha refertato una “… ottima mobilità della
spalla con soltanto lieve deficit in postergazione, test isometrici con forza
ben tenuta ma dolorosa, si nota ancora una certa debolezza al testing del
muscolo bicipite.”.
Queste le
sue considerazioni in merito all’esigibilità lavorativa:
"
L’assicurato non ha limitazioni nel sollevare e
portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, può spesso sollevare e
portare pesi dai 5 ai 10 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado pesi dai 10
ai 25 kg e mai più pesi superiori ai 25 kg.
L’assicurato può molto spesso sollevare pesi fino
ai 5 kg oltre l’altezza del petto e di rado pesi superiori ai 5 kg oltre l’altezza del petto.
L’assicurato non ha limitazioni nel maneggio di
attrezzi leggeri e di precisione, può spesso maneggiare attrezzi di media
entità, di rado attrezzi pesanti e non più attrezzi molto pesanti, l’assicurato
non ha limitazioni nell’effettuare la rotazione della mano.
L’assicurato può di rado effettuare lavori al di
sopra della testa, non ha limitazioni nell’effettuare la rotazione del tronco,
e non ha limitazioni nell’assurgere la posizione seduta o in piedi e inclinata
in avanti, non ha limitazioni nell’assurgere la posizione inginocchiata e non
ha limitazioni nell’effettuare la flessione delle ginocchia.
L’assicurato non ha limitazioni nell’assumere la
posizione seduta o in piedi e di lunga durata, egli non ha limitazioni nel
camminare anche per lunghi tratti, non ha limitazioni nel camminare su terreno
accidentato, non ha limitazioni nel salire le scale e può spesso salire su
scale a pioli.”
(doc.
114, p. 3/inc. II)
In
sostanza, per il medico di __________, l’assicurato potrebbe esercitare, a
tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività alternativa a quella di
operaio di fabbrica, fisicamente leggera per quanto concerne il
sollevamento/trasporto di pesi e in cui non debba svolgere lavori al di sopra
dell’orizzontale.
Si
tratta, a ben vedere, degli stessi impedimenti che si riscontrano, normalmente,
in assicurati che hanno lamentato un danno alle spalle e ai quali i tribunali
(TCA e TF) fanno riferimento regolarmente (cfr., fra le tante, STCA 35.1998.63
del 23 novembre 1998 e STCA 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata dal TFA
con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).
Chiamata
a pronunciarsi, questa Corte non ha quindi motivi per discostarsi
dall’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa espresso dal chirurgo ortopedico
dott. __________, motivi che del resto nemmeno il ricorrente è stato in grado
di individuare (cfr. doc. I).
Per
quanto riguarda invece la problematica all’udito, con rapporto del 9 settembre
2010, il dott. __________, spec. FMH in otorinolaringoiatria, attivo presso la __________
ha ritenuto che l’assicurato sarebbe ancora in grado di svolgere delle attività
leggere in posizione seduta, il cui esercizio non dipenda da informazioni
acustiche (segnali o ordini - cfr. doc. 82/inc. I; in questo senso,si veda pure
il doc. 93/inc. I).
Con la
propria impugnativa, RI 1 sostiene che, a fronte dello stato dell’udito, egli
non sarebbe in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo,
nemmeno un’attività leggera adeguata, poiché “… solo a fatica riesce a
comunicare sul lavoro …”, e che egli “… soffre di marcate vertigini e di un
forte senso di insicurezza che gli rendono difficili gli spostamenti.” (doc. I,
p. 3).
In
proposito, questo Tribunale osserva che il dott. __________ ha ritenuto
esigibili attività leggere da esercitare in posizione seduta, motivo per
cui la pretesa presenza di vertigini e di un senso di insicurezza negli
spostamenti, non può essere considerata rilevante ai fini della valutazione
dell’esigibilità lavorativa. D’altro canto, al TCA appare plausibile che sul
mercato generale del lavoro esistano delle attività semplici e ripetitive, che
l’assicurato, una volta acquisito l’automatismo, potrebbe svolgere in maniera
indipendente, nonostante lo stato di sordità quasi totale in cui versa.
In esito
a quanto precede, questa Corte deve concludere che, dal punto di vista medico,
l’assicurato non è più abile nella professione di operaio di fabbrica,
precedentemente svolta, mentre egli sarebbe in grado di esercitare a tempo
pieno e con un rendimento completo, un’attività leggera dal profilo
dell’impegno fisico, da svolgere in posizione seduta e a livello
dell’orizzontale, e che non dipenda da informazioni acustiche.
2.3.4
Si
tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute
infortunistico.
Per
quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1,
l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2009 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V
174.
= RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fossero insorti i danni alla
salute, un importo annuo di fr. 58'974 (cfr. doc. 128 e 129/inc. II).
Questo
dato, desunto dalle informazioni fornite direttamente dal datore di lavoro
(cfr. nota a piè di pagina del doc. 128 e doc. 129/inc. II) e non contestato
dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.3.5
Per quanto
riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si
fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in
DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In quella
sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque
DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale
dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella
sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha
ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La
questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui
la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il
guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario
statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai
sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le
ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo
parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la
soglia del 5 %. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di
parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,
nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono
giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una
deduzione per circostanze personali e professionali.
2.3.6
Conformemente
alla giurisprudenza federale di cui si è detto al considerando 2.3.5., per la
determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati
statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Utilizzando
questi dati, l’assicurato, svolgendo nel 2008 una professione che presuppone
qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza
delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss.
e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario
mensile lordo pari a fr. 4'806.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web
dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 4'998.24 mensili
oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2009 (cfr. la
relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr.
61'238.40.
L’assicurato,
quale operaio presso la ditta __________, avrebbe guadagnato, nel 2009, fr.
58'974/anno per un’occupazione a tempo pieno.
Tale
reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente
(Tabella TA 1 2008, p.ti 29, 34, 35, livello di qualifica 4: fr. 5’161
riportato su 41.6 ore/settimana = fr. 5'367.44 x 12 mesi = fr. 64'409.28 + adeguamento
2009.
all'indice dei salari nominali = fr. 65’761.87).
Pertanto,
in applicazione della giurisprudenza citata al considerando 2.3.5. in fine,
il reddito statistico da invalido (fr. 61'238.40) va ridotto del 5.32%,
percentuale corrispondente al gap salariale (per la parte
percentuale che supera la soglia del 5%), e si attesta
pertanto a fr. 57'980.51 (risultato intermedio).
2.3.7
In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito,
esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile
al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso,
procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La
riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "…
di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del
lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Dal doc. 137/inc.
II si evince che l’CO 1 ha operato una riduzione del 20% sul reddito
statistico da invalido. Ricordato che la decurtazione massima ammessa dalla
giurisprudenza è del 25%, l’agire dell’assicuratore resistente può essere
tutelato dal TCA. Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che
per costante giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e
6).
Il
reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 20%, ammonta dunque a
fr. 46'384.40 (80% di fr. 57'980.51).
2.3.8
In
conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando
i fr. 46'384.40 al reddito che
egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr.
58'974 (cfr. consid. 2.3.4.) - risulta essere del
21.
%, arrotondato al 21% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130
V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12
p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata,
secondo la quale il risultato aritmeticamente esatto del grado di invalidità va
arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra espressa in
percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica, è applicabile
immediatamente, nel senso che essa si estende a decisioni contestate che, dal
punto di vista temporale, sono state emanate prima della pubblicazione della
sentenza in questione).
A questo punto, ci si può
chiedere se non siano dati gli estremi per una reformatio in pejus del
provvedimento impugnato, visto che l’INSAI ha riconosciuto una rendita di
invalidità del 22%.
Infatti, il TCA può,
in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente,
dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso
attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 20 cpv. 1 Lptca;
art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA; DTF 122 V 166).
Questa Corte, tuttavia, considerata l’esiguità
della differenza, rinuncia a effettuare una reformatio in pejus, visto che si tratta
unicamente di una facoltà (cfr. STFA U 192/02 del 23 giugno 2003, U 334/02 del
22.
aprile 2003, C 119/02 del 2 giugno 2003 e H 313/01 del 17 giugno 2003; DTF
119.
V 249).
Per quanto attiene
all’entità della rendita, la decisione su opposizione merita quindi di essere
confermata.
2.4
Entità della
menomazione all’integrità.
2.4.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.4.3
Giusta l'art.
36.
cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute
nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.4.4
L’INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.4.5
L’assicuratore
LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico fiduciario, ha assegnato
al ricorrente, con la decisione su opposizione del 15 dicembre 2010, un’IMI del
45% (cfr. doc. 96/inc. I).
Questa la
valutazione dell’otorinolaringoiatra dott. , contenuta nel suo referto del 7
dicembre 2010, allestito alla luce della certificazione, datata 21 aprile 2009,
della dott.ssa E. Scotti (doc. 86/inc. I):
"
(…).
Artztbrief von Frau Dr. __________ vom 21.4.2009
(wahrscheinlich falsch datiert) zur Kenntnis genommen. Aus dem Bericht von Frau
Dr. __________ geht hervor, dass der Versicherte seine Schädigung des Gehör
vorwiegend während seiner berufliche Tätigkeit mit Exposition gegenüber
gehörgefährdendem Lärm akquiriert hat. Sicherheitshalber hatte Frau __________ am
3.2.2009
ein Schädel-MRI veranlasst, das sich normal erwiesen hatte. Somit kann
eine retrocochleäre Ursache der vorliegenden Schädigung des Gehörs mit hoher
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Trotzdem ist aus ORL-ärztlicher Sicht
grundsätzlich symmetrisch ist und eine einseitige Taubheit rechts nicht alleine
durch die Berufslärmexposition erklärt werden kann. Was den
berufslärmbedingten, entschädigungspflichtigen Integritätsschaden anbetrifft,
so entspricht die gegenwärtige Schädigung des Gehörs einem Integritätsschaden
von 50%. Da die oben gennante Schädigung des Gehörs wie oben ausgeführt nicht
einer reinen Berufslärmschwerhörigkeit entspricht, so ergibt der
berufslärmbedingte Anteil der vorliegenden Schädigung des Gehörs höchstens
einen entschädigungspflichtigen Integritätsschaden von 45%. Diese Beurteilung
stützt sich auf die Tabelle 12 der Integritätsentschädigungen.”
(doc.
93/inc. I)
Occorre
segnalare che, per quanto riguarda la spalla destra, la menomazione
all’integrità è stata valutata dal chirurgo ortopedico dott. __________ a
margine della visita di chiusura del 7 settembre 2009. In quella sede, egli ha negato il diritto alla relativa indennità (doc. 114/inc. II: “Per
quanto attiene ai postumi infortunistici, la sintomatologia lamentata dall’assicurato
e lo stato locale sono al massimo da mettere in relazione con un’omartrosi di
entità lieve per cui non sussiste diritto ad indennità per menomazione
dell’integrità.”).
Con la
propria impugnativa, l’insorgente ha preteso di avere diritto a un’IMI di
un’entità superiore a quella riconosciutagli dall’Istituto resistente,
contestando che il suo danno uditivo non sarebbe integralmente
imputabile all’esposizione professionale al rumore. RI 1 non ha invece
sollevato alcuna obiezione per quanto concerne il rifiuto di riconoscere un’IMI
per il danno alla spalla destra (cfr. doc. I).
2.4.6
Secondo la
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF
125.
V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per
sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle
conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio
della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto
dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere
in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea
di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.4.7
Preliminarmente
il TCA rileva che, in base alla tabella n. 12 edita dalla Divisione di medicina
assicurativa dell’INSAI, alla perdita totale e bilaterale dell’udito
corrisponde un grado di menomazione all’integrità (lordo) dell’85%.
Nella
concreta evenienza, questo Tribunale non ritiene che l’apprezzamento enunciato
dal dott. __________ adempia a tutti i presupposti richiesti dalla
giurisprudenza affinché a un rapporto medico possa essere riconosciuta piena
forza probatoria.
In
particolare, occorre rilevare che il suo referto del 7 dicembre 2010 fa
riferimento alla certificazione 21 aprile 2009 (recte: 2010) della
dott.ssa Scotti, la quale fa stato della situazione esistente fino al consulto
del 29 marzo 2010 (cfr. doc. 86/inc. I). Con rapporto del 5 ottobre 2010,
afferente alla visita di controllo del 20 settembre 2010, il medico curante
specialista del ricorrente ha riferito di un ulteriore peggioramento del danno
uditivo e, quindi, di una “sostanziale cofosi del paziente” (doc. 87/inc. I),
ovvero di una perdita completa e bilaterale
della funzione uditiva.
Ora,
dalle carte processuali sembrerebbe che quest’ultimo documento sia stato
sottoposto al dott. __________, unitamente a quello datato 21 aprile 2010 (cfr.
il doc. 92/inc. I), dal suo apprezzamento 7 dicembre 2010 non risulta però che
esso sia stato preso in considerazione (cfr. doc. 93/inc. I).
In esito
a quanto precede, la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata
nella misura in cui all’assicurato è stata assegnata un’IMI del 45%. Gli atti
vengono retrocessi all’amministrazione affinché inviti il dott. __________ a
prendere posizione sul contenuto del rapporto 5 ottobre 2010 della dott.ssa __________
e, in seguito, decisa nuovamente circa l’entità della menomazione all’integrità
di cui il ricorrente è portatore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui
all’assicurato è stata riconosciuta un’IMI del 45%.
§§ Gli
atti sono rinviati all’CO 1 affinché proceda ai sensi del considerando
2.4.7. in fine.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1
verserà all’assicurato l’importo di fr. 400 (IVA inclusa) a titolo di indennità
per ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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