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Decisione

35.2011.6

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 marzo 2011Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi

da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato

del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella

situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino

(cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

2.3.3

Dalle tavole

processuali emerge che RI 1 presenta dei danni alla salute di natura diversa:

da una parte, dei disturbi alla spalla destra, interessata dall’infortunio del

24.

gennaio 2008 e, dall’altra, dei disturbi uditivi, relativamente ai quali

l’amministrazione ha riconosciuto un’eziologia prevalentemente professionale.

A

investigare l’assicurato dal profilo ortopedico, è stato il dott. __________

spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale, in occasione della visita medica

di chiusura del 7 settembre 2009, ha refertato una “… ottima mobilità della

spalla con soltanto lieve deficit in postergazione, test isometrici con forza

ben tenuta ma dolorosa, si nota ancora una certa debolezza al testing del

muscolo bicipite.”.

Queste le

sue considerazioni in merito all’esigibilità lavorativa:

"

L’assicurato non ha limitazioni nel sollevare e

portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, può spesso sollevare e

portare pesi dai 5 ai 10 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado pesi dai 10

ai 25 kg e mai più pesi superiori ai 25 kg.

L’assicurato può molto spesso sollevare pesi fino

ai 5 kg oltre l’altezza del petto e di rado pesi superiori ai 5 kg oltre l’altezza del petto.

L’assicurato non ha limitazioni nel maneggio di

attrezzi leggeri e di precisione, può spesso maneggiare attrezzi di media

entità, di rado attrezzi pesanti e non più attrezzi molto pesanti, l’assicurato

non ha limitazioni nell’effettuare la rotazione della mano.

L’assicurato può di rado effettuare lavori al di

sopra della testa, non ha limitazioni nell’effettuare la rotazione del tronco,

e non ha limitazioni nell’assurgere la posizione seduta o in piedi e inclinata

in avanti, non ha limitazioni nell’assurgere la posizione inginocchiata e non

ha limitazioni nell’effettuare la flessione delle ginocchia.

L’assicurato non ha limitazioni nell’assumere la

posizione seduta o in piedi e di lunga durata, egli non ha limitazioni nel

camminare anche per lunghi tratti, non ha limitazioni nel camminare su terreno

accidentato, non ha limitazioni nel salire le scale e può spesso salire su

scale a pioli.”

(doc.

114, p. 3/inc. II)

In

sostanza, per il medico di __________, l’assicurato potrebbe esercitare, a

tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività alternativa a quella di

operaio di fabbrica, fisicamente leggera per quanto concerne il

sollevamento/trasporto di pesi e in cui non debba svolgere lavori al di sopra

dell’orizzontale.

Si

tratta, a ben vedere, degli stessi impedimenti che si riscontrano, normalmente,

in assicurati che hanno lamentato un danno alle spalle e ai quali i tribunali

(TCA e TF) fanno riferimento regolarmente (cfr., fra le tante, STCA 35.1998.63

del 23 novembre 1998 e STCA 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata dal TFA

con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).

Chiamata

a pronunciarsi, questa Corte non ha quindi motivi per discostarsi

dall’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa espresso dal chirurgo ortopedico

dott. __________, motivi che del resto nemmeno il ricorrente è stato in grado

di individuare (cfr. doc. I).

Per

quanto riguarda invece la problematica all’udito, con rapporto del 9 settembre

2010, il dott. __________, spec. FMH in otorinolaringoiatria, attivo presso la __________

ha ritenuto che l’assicurato sarebbe ancora in grado di svolgere delle attività

leggere in posizione seduta, il cui esercizio non dipenda da informazioni

acustiche (segnali o ordini - cfr. doc. 82/inc. I; in questo senso,si veda pure

il doc. 93/inc. I).

Con la

propria impugnativa, RI 1 sostiene che, a fronte dello stato dell’udito, egli

non sarebbe in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo,

nemmeno un’attività leggera adeguata, poiché “… solo a fatica riesce a

comunicare sul lavoro …”, e che egli “… soffre di marcate vertigini e di un

forte senso di insicurezza che gli rendono difficili gli spostamenti.” (doc. I,

p. 3).

In

proposito, questo Tribunale osserva che il dott. __________ ha ritenuto

esigibili attività leggere da esercitare in posizione seduta, motivo per

cui la pretesa presenza di vertigini e di un senso di insicurezza negli

spostamenti, non può essere considerata rilevante ai fini della valutazione

dell’esigibilità lavorativa. D’altro canto, al TCA appare plausibile che sul

mercato generale del lavoro esistano delle attività semplici e ripetitive, che

l’assicurato, una volta acquisito l’automatismo, potrebbe svolgere in maniera

indipendente, nonostante lo stato di sordità quasi totale in cui versa.

In esito

a quanto precede, questa Corte deve concludere che, dal punto di vista medico,

l’assicurato non è più abile nella professione di operaio di fabbrica,

precedentemente svolta, mentre egli sarebbe in grado di esercitare a tempo

pieno e con un rendimento completo, un’attività leggera dal profilo

dell’impegno fisico, da svolgere in posizione seduta e a livello

dell’orizzontale, e che non dipenda da informazioni acustiche.

2.3.4

Si

tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute

infortunistico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1,

l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2009 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V

174.

= RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fossero insorti i danni alla

salute, un importo annuo di fr. 58'974 (cfr. doc. 128 e 129/inc. II).

Questo

dato, desunto dalle informazioni fornite direttamente dal datore di lavoro

(cfr. nota a piè di pagina del doc. 128 e doc. 129/inc. II) e non contestato

dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

2.3.5

Per quanto

riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si

fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in

DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il

guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario

statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai

sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5 %. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di

parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,

nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono

giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una

deduzione per circostanze personali e professionali.

2.3.6

Conformemente

alla giurisprudenza federale di cui si è detto al considerando 2.3.5., per la

determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

Utilizzando

questi dati, l’assicurato, svolgendo nel 2008 una professione che presuppone

qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss.

e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario

mensile lordo pari a fr. 4'806.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web

dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 4'998.24 mensili

oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2009 (cfr. la

relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr.

61'238.40.

L’assicurato,

quale operaio presso la ditta __________, avrebbe guadagnato, nel 2009, fr.

58'974/anno per un’occupazione a tempo pieno.

Tale

reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente

(Tabella TA 1 2008, p.ti 29, 34, 35, livello di qualifica 4: fr. 5’161

riportato su 41.6 ore/settimana = fr. 5'367.44 x 12 mesi = fr. 64'409.28 + adeguamento

2009.

all'indice dei salari nominali = fr. 65’761.87).

Pertanto,

in applicazione della giurisprudenza citata al considerando 2.3.5. in fine,

il reddito statistico da invalido (fr. 61'238.40) va ridotto del 5.32%,

percentuale corrispondente al gap salariale (per la parte

percentuale che supera la soglia del 5%), e si attesta

pertanto a fr. 57'980.51 (risultato intermedio).

2.3.7

In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito,

esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile

al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso,

procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La

riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "…

di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del

lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Dal doc. 137/inc.

II si evince che l’CO 1 ha operato una riduzione del 20% sul reddito

statistico da invalido. Ricordato che la decurtazione massima ammessa dalla

giurisprudenza è del 25%, l’agire dell’assicuratore resistente può essere

tutelato dal TCA. Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che

per costante giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e

6).

Il

reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 20%, ammonta dunque a

fr. 46'384.40 (80% di fr. 57'980.51).

2.3.8

In

conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando

i fr. 46'384.40 al reddito che

egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr.

58'974 (cfr. consid. 2.3.4.) - risulta essere del

21.

%, arrotondato al 21% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130

V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12

p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata,

secondo la quale il risultato aritmeticamente esatto del grado di invalidità va

arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra espressa in

percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica, è applicabile

immediatamente, nel senso che essa si estende a decisioni contestate che, dal

punto di vista temporale, sono state emanate prima della pubblicazione della

sentenza in questione).

A questo punto, ci si può

chiedere se non siano dati gli estremi per una reformatio in pejus del

provvedimento impugnato, visto che l’INSAI ha riconosciuto una rendita di

invalidità del 22%.

Infatti, il TCA può,

in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente,

dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso

attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 20 cpv. 1 Lptca;

art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA; DTF 122 V 166).

Questa Corte, tuttavia, considerata l’esiguità

della differenza, rinuncia a effettuare una reformatio in pejus, visto che si tratta

unicamente di una facoltà (cfr. STFA U 192/02 del 23 giugno 2003, U 334/02 del

22.

aprile 2003, C 119/02 del 2 giugno 2003 e H 313/01 del 17 giugno 2003; DTF

119.

V 249).

Per quanto attiene

all’entità della rendita, la decisione su opposizione merita quindi di essere

confermata.

2.4

Entità della

menomazione all’integrità.

2.4.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.4.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute

nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.4.4

L’INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.4.5

L’assicuratore

LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico fiduciario, ha assegnato

al ricorrente, con la decisione su opposizione del 15 dicembre 2010, un’IMI del

45% (cfr. doc. 96/inc. I).

Questa la

valutazione dell’otorinolaringoiatra dott. , contenuta nel suo referto del 7

dicembre 2010, allestito alla luce della certificazione, datata 21 aprile 2009,

della dott.ssa E. Scotti (doc. 86/inc. I):

"

(…).

Artztbrief von Frau Dr. __________ vom 21.4.2009

(wahrscheinlich falsch datiert) zur Kenntnis genommen. Aus dem Bericht von Frau

Dr. __________ geht hervor, dass der Versicherte seine Schädigung des Gehör

vorwiegend während seiner berufliche Tätigkeit mit Exposition gegenüber

gehörgefährdendem Lärm akquiriert hat. Sicherheitshalber hatte Frau __________ am

3.2.2009

ein Schädel-MRI veranlasst, das sich normal erwiesen hatte. Somit kann

eine retrocochleäre Ursache der vorliegenden Schädigung des Gehörs mit hoher

Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Trotzdem ist aus ORL-ärztlicher Sicht

grundsätzlich symmetrisch ist und eine einseitige Taubheit rechts nicht alleine

durch die Berufslärmexposition erklärt werden kann. Was den

berufslärmbedingten, entschädigungspflichtigen Integritätsschaden anbetrifft,

so entspricht die gegenwärtige Schädigung des Gehörs einem Integritätsschaden

von 50%. Da die oben gennante Schädigung des Gehörs wie oben ausgeführt nicht

einer reinen Berufslärmschwerhörigkeit entspricht, so ergibt der

berufslärmbedingte Anteil der vorliegenden Schädigung des Gehörs höchstens

einen entschädigungspflichtigen Integritätsschaden von 45%. Diese Beurteilung

stützt sich auf die Tabelle 12 der Integritätsentschädigungen.”

(doc.

93/inc. I)

Occorre

segnalare che, per quanto riguarda la spalla destra, la menomazione

all’integrità è stata valutata dal chirurgo ortopedico dott. __________ a

margine della visita di chiusura del 7 settembre 2009. In quella sede, egli ha negato il diritto alla relativa indennità (doc. 114/inc. II: “Per

quanto attiene ai postumi infortunistici, la sintomatologia lamentata dall’assicurato

e lo stato locale sono al massimo da mettere in relazione con un’omartrosi di

entità lieve per cui non sussiste diritto ad indennità per menomazione

dell’integrità.”).

Con la

propria impugnativa, l’insorgente ha preteso di avere diritto a un’IMI di

un’entità superiore a quella riconosciutagli dall’Istituto resistente,

contestando che il suo danno uditivo non sarebbe integralmente

imputabile all’esposizione professionale al rumore. RI 1 non ha invece

sollevato alcuna obiezione per quanto concerne il rifiuto di riconoscere un’IMI

per il danno alla spalla destra (cfr. doc. I).

2.4.6

Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per

sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio

della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto

dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

2.4.7

Preliminarmente

il TCA rileva che, in base alla tabella n. 12 edita dalla Divisione di medicina

assicurativa dell’INSAI, alla perdita totale e bilaterale dell’udito

corrisponde un grado di menomazione all’integrità (lordo) dell’85%.

Nella

concreta evenienza, questo Tribunale non ritiene che l’apprezzamento enunciato

dal dott. __________ adempia a tutti i presupposti richiesti dalla

giurisprudenza affinché a un rapporto medico possa essere riconosciuta piena

forza probatoria.

In

particolare, occorre rilevare che il suo referto del 7 dicembre 2010 fa

riferimento alla certificazione 21 aprile 2009 (recte: 2010) della

dott.ssa Scotti, la quale fa stato della situazione esistente fino al consulto

del 29 marzo 2010 (cfr. doc. 86/inc. I). Con rapporto del 5 ottobre 2010,

afferente alla visita di controllo del 20 settembre 2010, il medico curante

specialista del ricorrente ha riferito di un ulteriore peggioramento del danno

uditivo e, quindi, di una “sostanziale cofosi del paziente” (doc. 87/inc. I),

ovvero di una perdita completa e bilaterale

della funzione uditiva.

Ora,

dalle carte processuali sembrerebbe che quest’ultimo documento sia stato

sottoposto al dott. __________, unitamente a quello datato 21 aprile 2010 (cfr.

il doc. 92/inc. I), dal suo apprezzamento 7 dicembre 2010 non risulta però che

esso sia stato preso in considerazione (cfr. doc. 93/inc. I).

In esito

a quanto precede, la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata

nella misura in cui all’assicurato è stata assegnata un’IMI del 45%. Gli atti

vengono retrocessi all’amministrazione affinché inviti il dott. __________ a

prendere posizione sul contenuto del rapporto 5 ottobre 2010 della dott.ssa __________

e, in seguito, decisa nuovamente circa l’entità della menomazione all’integrità

di cui il ricorrente è portatore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui

all’assicurato è stata riconosciuta un’IMI del 45%.

§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1 affinché proceda ai sensi del considerando

2.4.7. in fine.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 400 (IVA inclusa) a titolo di indennità

per ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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