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Decisione

35.2011.63

Valutazione diritto alla rendita d'invalidità. Caso di applicazione dell'art. 28 cpv. 4 OAINF, in quanto assicurato in età avanzata al momento della nascita del diritto alla rendita

13 agosto 2012Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione

futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe

mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa

G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per

modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se

partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4

Nella

concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che l’esigibilità

lavorativa, dal profilo medico, é stata valutata dal dott. __________, spec.

FMH in chirurgia ortopedica.

In

occasione della consultazione del 19 aprile 2011, lo specialista in questione,

che in precedenza aveva già più volte visitato RI 1, sempre per conto della CO

1, ha diagnosticato un deficit funzionale pluri-direzionale al polso sinistro

con diminuzione della forza, rispettivamente della resistenza agli sforzi, una

neuropatia di lieve entità del nervo mediano solo a carattere sensitivo lungo

il tunnel carpale a sinistra, nonché una periartropatia omero-scapolare alla

spalla sinistra, e si é così espresso in merito alla capacità, rispettivamente

all’esigibilità lavorativa:

"

(…).

In ambito ortopedico le limitazioni presentate

dal signor RI 1 all’arto superiore sinistro precludono il raggiungimento di un

rendimento completo durante 4 ore lavorative in qualità di tecnico satellitare,

con in particolare necessità di salire su pali, …

Con riferimento a un accenno da parte del prof. __________

nel rapporto del 15.2.2011, la salita su pali sarebbe risultata già limitata

prima dell’evento infortunistico del 14.6.2008: “salire sui pali con iperpeso,

lieve diabete”.

Le limitazioni riconducibili all’evento del

14.6.2008

comportano delle limitazioni aggiuntive.

b) Quali attività ragionevolmente esigibili potrebbe eventualmente

esercitare la persona assicurata nella sua attività attuale di tecnico

satellitare (descrizione dettagliata)?

Attività di manutenzione degli strumenti al banco

di lavoro oppure a terra (senza salire su pali), altre attività che non

comportano delle sollecitazioni sotto carico oppure dei movimenti ripetitivi

dell’arto superiore, in particolare dell’avambraccio, del polso e della mano a

sinistra, lato non dominante.

c) Se non la propria attività, quali attività ragionevolmente

esigibili potrebbe eventualmente esercitare la persona assicurata in un’altra

attività adeguata (descrizione dettagliata)?

Oltre alla manutenzione degli impianti di

trasmissione satellitare, il signor RI 1 svolgeva pure delle mansioni di

pianificazione, di progettazione, di calcolazione di reti di trasmissione, …

attività medicalmente esigibili in misura completa.

Con riferimento agli scopi della società di cui

era socio e dipendente, come da estratto del registro di commercio, risultano

essere medicalmente adeguate le attività di acquisto, realizzazione,

pianificazione e vendita di spazi radiotelevisivi e multimediali, gestione e

pianificazione di servizi e programmi satellitari, ideazione, realizzazione e

vendita di programmi di intrattenimento multimediali, consulenza artistica e

(per lo meno parzialmente) tecnica radio-televisiva e multimediale,

commercializzazione di hardware e software,…

Nell’ambito del mercato equilibrato del lavoro

risultano essere medicalmente adeguate altre attività simili che non comportano

un particolare carico sull’arto inferiore [recte: superiore, n.d.r.]

sinistro, non dominante.

d) Nel caso di una capacità lavorativa parziale in attività

adeguata, quantificare il rendimento: ipotesi su 4 o 8 ore giornaliere

Nello svolgimento di un’attività adeguata, senza

particolare carico dell’arto superiore sinistro, come da risposta alla domanda

12c, il signor RI 1 risulta essere abile al lavoro in misura completa sia su 4,

sia su 8 ore giornaliere.”

(doc. 58,

p. 8s.)

Con la

decisione formale del 14 luglio 2011, l’Istituto assicuratore ha fatto proprio

l’apprezzamento del medico fiduciario e ha perciò ritenuto che l’assicurato

potrebbe meglio valorizzare la propria capacità lavorativa residua in

un’attività sostitutiva adeguata. Quindi, eseguito il raffronto dei redditi, esso

ha stabilito che la perdita di guadagno é inferiore alla soglia minima del 10%

fissata dall’art. 18 cpv. 1 LAINF, motivo per cui ha negato il diritto alla

rendita (cfr. doc. 61).

2.5

Chiamata a

pronunciarsi nel caso di specie, questa Corte può esimersi dall’esaminare se e

in quale misura, nonostante il danno alla salute infortunistico interessante l’arto

superiore sinistro, RI 1 avrebbe potuto riprendere la propria attività alle

dipendenze della società __________, e ciò già solo per il fatto che dal

Registro di commercio si apprende che quest’ultima é stata sciolta nel mese di

dicembre 2010 e si trova in liquidazione.

Visto quanto

precede, occorre quindi far capo al mercato generale del lavoro e, per quanto

concerne l’esigibilità lavorativa, il TCA ritiene che - vista anche l’assenza

di pareri specialistici divergenti (tanto il Prof. dott. __________ quanto il

dott. __________ si sono infatti pronunciati esclusivamente in merito alla

capacità lavorativa nella precedente professione - cfr. doc. 55, doc. 57

e doc. C) -, la valutazione del dott. __________, per il quale l’assicurato

sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,

un’attività lavorativa che gli consenta di risparmiare il braccio sinistro non

dominante (cfr. doc. 58, p. 9), possa validamente costituire da base al

giudizio che é ora chiamato a rendere.

Al

proposito, va rilevato che quanto sostenuto dal medico di fiducia

dell’amministrazione trova conforto nei precedenti giurisprudenziali riportati

qui di seguito.

In una

sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio,

ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità

lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato

cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in

particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più

possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo

che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio

adominante.

In una

sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con

sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha riconosciuto come

reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei

medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile,

fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

Il TFA é

pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001,

parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un

assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità

superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto

leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il

sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco

di una mano):

"

(…).

Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in

der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als

Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt -

nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann

ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen

rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu

2.

kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei

auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im

Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a.

Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen

Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als

Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt

werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich

vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent

ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer

hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht

erfolgreich beendet hat.

Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen

Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen

Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe

Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen

verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und

Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321

Erw. 3b am Ende)."

(STFA

succitata, consid. 3b)

In una

sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente

abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in

prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un,

citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto

scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito

flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità

nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del

nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così

come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,

macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il

braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della

vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA

succitata consid. 2.6.).

Infine,

con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha

considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di

sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco

nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un

assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra

con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei

rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato,

rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del

bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una

persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla

congelata post-traumatica).

Alla luce

di quanto precede, il TCA ritiene che il ricorrente - dal profilo medico

- sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,

un’attività lavorativa nel cui esercizio l’arto superiore sinistro non debba

essere sottoposto a carichi particolari.

È

peraltro utile aggiungere che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno

indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al

giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio

2003, consid. 4.7).

2.6

Con la

propria impugnativa, RI 1 fa valere che il danno alla salute e l’età, gli

precluderebbero di fatto il ritrovamento di un’attività adeguata sul mercato

generale del lavoro (cfr. doc. I).

Secondo

il TCA, le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute

infortunistico non rendono irrealistica la possibilità per l’assicurato di reperire,

sul mercato generale del lavoro, delle opportunità di impiego.

Va infatti

osservato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro

equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte,

un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un

mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice

Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).

Del resto, in una sentenza

8C_94/2012 del 29 marzo 2012 consid. 3.2, il Tribunale federale ha confermato

che anche per gli assicurati che possono utilizzare un solo braccio,

esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio:

" Die Gerichtspraxis geht davon aus, dass der

ausgeglichene Arbeitsmarkt für Personen, welche funktionell als Einarmige zu

betrachten sind und überdies nur noch leichte Arbeiten verrichten können, genügend

realistische Betätigungsmöglichkeiten bietet. Zu denken ist etwa an

einfache Überwachungs-, Prüf- und Kontrolltätigkeiten sowie an die Bedienung

und Überwachung von (halb-) automatischen Maschinen oder Produktionseinheiten,

die nicht den Einsatz beider Arme und beider Hände voraussetzen (vgl. Urteile

8C_207/2009 vom 8. September 2009 E. 3.2 und 8C_635/2007 vom 27. August 2008 E.

4.2

mit Hinweisen). Solche Arbeitsstellen bestehen auch in produktionsnahen

Betrieben, weshalb sich eine Einschränkung des in Betracht zu ziehenden Arbeitsmarktes

auf den Dienstleistungssektor nicht aufdrängt.“

(il corsivo é del

redattore)

Ciò é tanto più vero se si

considera che il mercato del lavoro che entra in linea di conto per

l’assicurato - tenuto conto della sua formazione e delle sue esperienze

professionali -, é il settore delle prestazioni di servizio.

Per

quanto riguarda invece il fattore “età”, questo Tribunale rileva che la

LAINF - a differenza della LAI -, prevede una norma specifica, l’art. 28 cpv. 4

OAINF, secondo la quale se a causa

della sua età l’assicurato non riprende più un’attività lucrativa dopo

l’infortunio (variante I) o se la diminuzione della capacità di guadagno

è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata (variante II), sono

determinanti per valutare il grado d’invalidità i redditi che potrebbe

conseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della

stessa gravità.

Mediante

questa disposizione, da una parte, si tiene conto del fatto che accanto

all’invalidità dipendente dall’infortunio, che di principio é la sola ad essere

assicurata, anche l’età avanzata costituisce causa di disoccupazione,

rispettivamente di incapacità al guadagno. Dall’altra, si considera che le

rendite di invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni vengono

corrisposte sino alla morte degli assicurati (art. 19 cpv. 2 LAINF), e - in

deroga all’art. 17 cpv. 1 LPGA - non possono più essere rivedute dal momento in

cui l’avente diritto raggiunge l’età di pensionamento secondo l’art. 21 LAVS

(art. 22 LAINF). L’art. 28 cpv. 4 OAINF persegue perciò lo scopo di evitare

l’attribuzione di rendite durevoli comportanti anche una componente di rendita

di vecchiaia (DTF 122 V 418 consid. 3a e riferimenti ivi citati).

Secondo

la giurisprudenza l’età é avanzata se l’assicurato ha all’incirca sessant’anni

al momento della nascita del diritto alla rendita. L’età media si situa invece

intorno ai 42 o tra i 40 e i 45 anni (DTF 122 V 418 consid. 1b, 426 consid. 2).

In virtù

della norma in questione, si deve fare astrazione dal fattore età non soltanto

per la fissazione del reddito da invalido, ma anche per stabilire il reddito da

valido (DTF 114 V 310 consid. 2; consid. 7b/aa non pubblicato della sentenza

DTF 122 V 426).

Nel caso

concreto, al momento della decorrenza dell’eventuale rendita (cfr. STF 8C_164/2010 del 30 giugno 2010 consid. 5.2 e riferimenti

ivi citati), e meglio il 1° agosto 2011, RI 1 si

trovava in età avanzata, ai sensi della succitata giurisprudenza, in quanto

aveva compiuto 63 anni. Il presupposto personale per l’applicazione

dell’art. 28 cpv. 4 OAINF é pertanto adempiuto (cfr. RAMI 1990 U 115 p. 389

consid. 4c-e).

D’altro

canto, visto che, in base alla documentazione medica, l’assicurato potrebbe

ancora svolgere un’attività adeguata a tempo pieno (cfr. il consid. 2.5.) e che

il suo precedente posto di lavoro di fatto non esiste più, essendo stata nel

frattempo sciolta la società, egli dovrebbe reperire un’occupazione sul mercato

generale del lavoro. In questo contesto, l’età di 63 anni potrebbe in effetti essergli

d’ostacolo. Per contro, considerando un’età media, l’insorgente potrebbe

trovare un posto di lavoro idoneo. Nel caso di specie, occorre perciò procedere

ai sensi dell’art. 28 cpv. 4 OAINF, cosicché il grado di invalidità

dell’insorgente deve essere determinato mediante i redditi (da valido e da

invalido) che avrebbe percepito un assicurato di mezza età, intorno ai 42 anni.

2.7

Si

tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute

infortunistico.

Secondo l’assicuratore

infortuni resistente, senza il danno alla salute, RI 1, nel 2011, qualora

avesse continuato a svolgere l’attività di tecnico satellitare,

avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo pari a fr. 60'000 (corrispondente al

reddito lordo percepito nel 2008 presso la __________, riportato su un tempo

pieno - cfr. doc. III, p. 7).

Al

riguardo, il TCA osserva quanto segue.

In

ossequio alla DTF 128 V 174 consid. 4a, per la valutazione del grado

d’invalidità fanno stato i redditi riferiti all’anno in cui sarebbe insorto l’eventuale

diritto alla rendita di invalidità (in casu, i redditi del 2011).

Secondo

una costante giurisprudenza, nell’ambito dell’assicurazione contro gli

infortuni, il reddito da valido deve essere determinato indipendentemente dal

fatto che prima del sinistro l’assicurato svolgesse un’attività lavorativa a

tempo parziale oppure a tempo pieno. Per stabilire tanto il reddito da invalido

quanto quello da valido, occorre dunque riferirsi a una persona occupata a tempo

pieno (cfr. DTF 135 V 287 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Nella già

citata sentenza U 220/95 del 18 novembre 1996, parzialmente pubblicata in DTF

122.

V 426 - riguardante un assicurato di professione architetto dipendente, il

quale, al momento della nascita del diritto alla rendita, aveva ampiamente

superato il limite dei sessant’anni di cui all’art. 28 cpv. 4 OAINF -, il TFA

ha precisato che per stabilire il reddito da valido, e dunque il reddito

conseguibile senza l’infortunio da una persona di media età con le medesime

capacità professionali e personali dell’assicurato, non ci si poteva

semplicemente fondare sull’ultimo reddito da lui realizzato, adeguandolo al

rincaro e all’aumento dei salari reali. In effetti, secondo l’Alta Corte,

procedendo in tal senso si misconosceva il fatto che l’assicurato, dopo aver

concluso un apprendistato quale disegnatore edile, si era perfezionato quale

assistente tecnico. Egli disponeva pertanto di una formazione professionale

completa, ciò che avrebbe consentito a un assicurato di media età con una

corrispondente formazione di reperire dei posti di lavoro qualificati (e forse meglio

retribuiti) nel settore della costruzione. Sempre secondo il TFA, questa

circostanza andava quindi presa in considerazione nell’ambito dell’art. 28 cpv.

4.

OAINF, anche se l’assicurato negli ultimi anni non aveva voluto svolgere l’attività

di assistente tecnico.

Nel caso

di specie, dal curriculum vitae che figura negli atti AI risulta che,

dopo aver ottenuto il diploma liceale (nel 1968), Massimo Caracciolo ha conseguito

un baccalauréat in chimica presso il Centro

comune di ricerca di Ispra (nel 1977) e, successivamente, un master in

telecomunicazioni radiotelevisive (nel 1981) e uno in gestione AF/BF (nel

1987). Per quanto riguarda i suoi trascorsi professionali, sempre dal curriculum vitae si apprende che

l’assicurato é stato direttore artistico per Telelombardia S.r.l. (dal 1979 al

1988), direttore (consulente editoriale, responsabile tecnico e direzione

commerciale) per Reteotto S.r.l. (dal 1989 al 1996), direttore delle vendite

per Bordoni SA (dal 1996 al 2001) e, infine, tecnico per MC Multimedia Planing

(dal 2002 in poi).

In

applicazione dei principi giurisprudenziali appena citati, questo Tribunale

deve ritenere che un assicurato di mezza età che dispone della stessa formazione

professionale dell’insorgente, avrebbe potuto reperire un’occupazione qualificata

nel settore delle telecomunicazioni e realizzare in media, nel 2010, un salario

mensile lordo pari a fr. 8'646 (per un’occupazione a tempo pieno - cfr. tabella

TA 1, p.to 61, livello di qualifica 3).

Riportando

questo dato su 40.1 ore, esso ammonta a fr. 8'667.61 mensili oppure a

fr. 104'011.32 per l'intero anno (fr. 8'667.61 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2011 (cfr. la

relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 104'843.41,

importo che corrisponde al reddito da valido.

2.8

Per quanto

riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si

fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in

DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta

dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere

ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se

e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere

ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del

caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte

ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il

guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario

statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai

sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo

si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5 %.

Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per

circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i

medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare

contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per

circostanze personali e professionali.

2.9

Dalle tavole processuali

risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 59'980 il reddito da

invalido, applicando (per quanto é dato di capire) la tabella TA 1 2008,

settore dei servizi, livello di qualifica 3, e operando una decurtazione sul

reddito statistico del 15% per “fattori personali” (cfr. doc. III,

p. 7).

Secondo

il TCA, da un assicurato di media età con le medesime capacità professionali e

personali del ricorrente, sarebbe esigibile l’esercizio di un lavoro

comportante esclusivamente delle mansioni di tipo amministrativo, sempre nel

settore delle telecomunicazioni e, quindi, la realizzazione, nel 2011, di un

reddito annuo lordo di fr. 104'843.41 (cfr. il consid. 2.7. in fine).

2.10

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita

ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie

particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V

80.

consid. 5b/cc).

Dalla

risposta di causa si evince che l’Istituto assicuratore ha decurtato del 15% il

reddito statistico da invalido (cfr. doc. III, p. 7).

Secondo

questa Corte, una riduzione del 15% consente di tenere conto delle specifiche

circostanze del caso concreto. In effetti, fatta eccezione per quella relativa

al danno alla salute, le peculiarità del caso di specie non giustificano alcuna

ulteriore riduzione del reddito statistico da invalido.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante

giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione

senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).

Operata

la riduzione, il reddito da invalido ammonta dunque a fr. 89'116.89 (85%

di fr. 104'843.41).

2.11

In

conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando

i fr. 89'116.89 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno

alla salute, e cioè fr. 104'843.41 - risulta essere del 15%.

La

decisione su opposizione impugnata deve dunque essere annullata e la CO 1

condannata a versare all’assicurato una rendita di invalidità del 15% a

decorrere dal 1° agosto 2011.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata é annullata.

§§ La

CO 1 é condannata a versare all’assicurato una rendita di invalidità del 15% a

contare dal 1° agosto 2011.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo di

indennità per ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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