35.2011.63
Valutazione diritto alla rendita d'invalidità. Caso di applicazione dell'art. 28 cpv. 4 OAINF, in quanto assicurato in età avanzata al momento della nascita del diritto alla rendita
13 agosto 2012Italiano32 min
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Numero d'incarto:
35.2011.63
Data decisione, Autorità:
13.08.2012, TCA
Titolo:
Valutazione diritto alla rendita d'invalidità. Caso di applicazione dell'art. 28 cpv. 4 OAINF, in quanto assicurato in età avanzata al momento della nascita del diritto alla rendita
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INVALIDO O DI INVALIDITÀ
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
art. 28 cpv. 4 OAINF
CO 1accomandata
Incarto n.
35.2011.63
mm
Lugano
13 agosto
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 settembre
2011 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 14
giugno 2008, RI 1o - dipendente della ditta __________ in qualità di tecnico
satellitare con un pensum del 50% e, perciò, assicurato d’obbligo contro
gli infortuni presso la CO 1 -, é scivolato mentre stava camminando per strada
ed é caduto sopra il braccio sinistro.
A seguito
di questo evento, egli ha riportato, secondo il rapporto 19 agosto 2008 del
dott. __________, la frattura di radio e ulna sinistra distale intra-articolare
scomposta (cfr. doc. 7).
L’assicuratore
LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 14 luglio
2011, la CO 1 ha negato a RI 1 il diritto a una rendita di invalidità (doc.
61).
A seguito
dell’opposizione interposta personalmente dall’assicurato (cfr. doc. 62), in
data 20 settembre 2011, l’Istituto assicuratore ha confermato il contenuto
della sua prima decisione (doc. 63).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 24 ottobre 2011, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
chiesto che la CO 1 venga condannata a riconoscergli una rendita di invalidità
corrispondente a una completa incapacità lucrativa, argomentando in particolare
quanto segue:
"
(…).
… la CO 1 dimentica tuttavia completamente che il
medico curante certifica senza ombra di dubbio che il signor RI 1 prima
dell’incidente poteva svolgere normalmente la propria attività di tecnico satellitare
mentre la riduzione delle funzioni del polso della mano a seguito
dell’incidente limitano indiscutibilmente la possibilità di continuare la
regolazione delle parabole arrampicandosi su tralicci.
Prosegue testualmente il dott. __________ nel certificato
del 29.9.2011:
“queste limitazioni non sarebbero state presenti
se il paziente non avesse avuto l’incidente del giugno 2008”.
… Il signor RI 1 deve pertanto ribadire in questa
sede l’argomentazione già espressa nella propria contestazione/opposizione del
09.08.2011 che ha trovato conferma in toto nel certificato medico già sopra
citato del dott. __________ datato 20.09.2011.
Data l’importanza dell’argomento é importante
riportare letteralmente la considerazione del dott. __________: “il signor RI 1
a seguito dell’incidente e non a seguito dell’evoluzione naturale del suo stato
di salute ha pertanto subito una notevole limitazione dell’abilità lavorativa
che ha costituito una vera e propria rottura del suo percorso professionale”.
… Poiché la situazione deve necessariamente
essere valutata anzitutto in base alle considerazioni mediche, alle quali
verranno applicate le norme legali del caso, si deve necessariamente concludere
che la decisione della CO 1 é stata presa in modo sommario, non considerando
sufficientemente da un lato la specificità dell’attività lavorativa del signor RI
1 (che non trova facili riscontri di paragone) e dall’altro le chiare risultanze
mediche.
… Considerando quanto sopra si deve
necessariamente concludere (art. 16 LPGA) che il signor RI 1 senza l’incidente
avrebbe potuto conseguito il reddito che effettivamente conseguiva per il suo
specifico tipo di attività, mentre ora, a 63 anni e con una ben specifica e
molto particolare qualifica professionale il possibile reddito é praticamente
nullo.
L’Assicurazione, pur facendone usuale
riferimento, non tiene assolutamente conto della situazione contingente, ossia
l’età (63 anni), gli anni di servizio, la specificità della professione svolta,
ecc.
Contrariamente a quanto asserito al punto 9 in fine, l’Assicurazione non ha adeguatamente valutato l’insieme delle circostanze personali e
professionali del caso concreto.
… Poiché l’art. 8 LPGA considera invalidità l’incapacità
di guadagno permanente e l’art. 7 LPGA definisce l’incapacità di guadagno la
perdita della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro, appare evidente
che nel caso in esame occorre considerare una impossibilità effettiva almeno
del 75% sullo specifico campo di lavoro (che avrebbe ripreso al 100% terminato l’iter
adottivo ed avendo già un accordo con il corrispondente datore di lavoro) e
praticamente del 100% su un altro genere di attività per il quale l’età, lo
stato di salute e la mancanza di adeguata formazione, di fatto precludono.”
(doc. I)
1.4. L’amministrazione,
in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In corso di
causa, il TCA ha richiamato dall’Ufficio AI l’incarto riguardante l’insorgente
(doc. VIII + allegato).
Alle
parti é stato concesso di formulare osservazioni al riguardo (doc. IX).
La CO 1
si é espressa in data 21 marzo 2012 (doc. X), mentre l’assicurato é rimasto
silente.
in
diritto
2.1. Oggetto
della lite é la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare
all’assicurato il diritto alla rendita di invalidità, oppure no.
2.2. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in
RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente
all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente
art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che
non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della
LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del
22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non
ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto
dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un
assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione
futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe
mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa
G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4
Nella
concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che l’esigibilità
lavorativa, dal profilo medico, é stata valutata dal dott. __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica.
In
occasione della consultazione del 19 aprile 2011, lo specialista in questione,
che in precedenza aveva già più volte visitato RI 1, sempre per conto della CO
1, ha diagnosticato un deficit funzionale pluri-direzionale al polso sinistro
con diminuzione della forza, rispettivamente della resistenza agli sforzi, una
neuropatia di lieve entità del nervo mediano solo a carattere sensitivo lungo
il tunnel carpale a sinistra, nonché una periartropatia omero-scapolare alla
spalla sinistra, e si é così espresso in merito alla capacità, rispettivamente
all’esigibilità lavorativa:
"
(…).
In ambito ortopedico le limitazioni presentate
dal signor RI 1 all’arto superiore sinistro precludono il raggiungimento di un
rendimento completo durante 4 ore lavorative in qualità di tecnico satellitare,
con in particolare necessità di salire su pali, …
Con riferimento a un accenno da parte del prof. __________
nel rapporto del 15.2.2011, la salita su pali sarebbe risultata già limitata
prima dell’evento infortunistico del 14.6.2008: “salire sui pali con iperpeso,
lieve diabete”.
Le limitazioni riconducibili all’evento del
14.6.2008
comportano delle limitazioni aggiuntive.
b) Quali attività ragionevolmente esigibili potrebbe eventualmente
esercitare la persona assicurata nella sua attività attuale di tecnico
satellitare (descrizione dettagliata)?
Attività di manutenzione degli strumenti al banco
di lavoro oppure a terra (senza salire su pali), altre attività che non
comportano delle sollecitazioni sotto carico oppure dei movimenti ripetitivi
dell’arto superiore, in particolare dell’avambraccio, del polso e della mano a
sinistra, lato non dominante.
c) Se non la propria attività, quali attività ragionevolmente
esigibili potrebbe eventualmente esercitare la persona assicurata in un’altra
attività adeguata (descrizione dettagliata)?
Oltre alla manutenzione degli impianti di
trasmissione satellitare, il signor RI 1 svolgeva pure delle mansioni di
pianificazione, di progettazione, di calcolazione di reti di trasmissione, …
attività medicalmente esigibili in misura completa.
Con riferimento agli scopi della società di cui
era socio e dipendente, come da estratto del registro di commercio, risultano
essere medicalmente adeguate le attività di acquisto, realizzazione,
pianificazione e vendita di spazi radiotelevisivi e multimediali, gestione e
pianificazione di servizi e programmi satellitari, ideazione, realizzazione e
vendita di programmi di intrattenimento multimediali, consulenza artistica e
(per lo meno parzialmente) tecnica radio-televisiva e multimediale,
commercializzazione di hardware e software,…
Nell’ambito del mercato equilibrato del lavoro
risultano essere medicalmente adeguate altre attività simili che non comportano
un particolare carico sull’arto inferiore [recte: superiore, n.d.r.]
sinistro, non dominante.
d) Nel caso di una capacità lavorativa parziale in attività
adeguata, quantificare il rendimento: ipotesi su 4 o 8 ore giornaliere
Nello svolgimento di un’attività adeguata, senza
particolare carico dell’arto superiore sinistro, come da risposta alla domanda
12c, il signor RI 1 risulta essere abile al lavoro in misura completa sia su 4,
sia su 8 ore giornaliere.”
(doc. 58,
p. 8s.)
Con la
decisione formale del 14 luglio 2011, l’Istituto assicuratore ha fatto proprio
l’apprezzamento del medico fiduciario e ha perciò ritenuto che l’assicurato
potrebbe meglio valorizzare la propria capacità lavorativa residua in
un’attività sostitutiva adeguata. Quindi, eseguito il raffronto dei redditi, esso
ha stabilito che la perdita di guadagno é inferiore alla soglia minima del 10%
fissata dall’art. 18 cpv. 1 LAINF, motivo per cui ha negato il diritto alla
rendita (cfr. doc. 61).
2.5
Chiamata a
pronunciarsi nel caso di specie, questa Corte può esimersi dall’esaminare se e
in quale misura, nonostante il danno alla salute infortunistico interessante l’arto
superiore sinistro, RI 1 avrebbe potuto riprendere la propria attività alle
dipendenze della società __________, e ciò già solo per il fatto che dal
Registro di commercio si apprende che quest’ultima é stata sciolta nel mese di
dicembre 2010 e si trova in liquidazione.
Visto quanto
precede, occorre quindi far capo al mercato generale del lavoro e, per quanto
concerne l’esigibilità lavorativa, il TCA ritiene che - vista anche l’assenza
di pareri specialistici divergenti (tanto il Prof. dott. __________ quanto il
dott. __________ si sono infatti pronunciati esclusivamente in merito alla
capacità lavorativa nella precedente professione - cfr. doc. 55, doc. 57
e doc. C) -, la valutazione del dott. __________, per il quale l’assicurato
sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,
un’attività lavorativa che gli consenta di risparmiare il braccio sinistro non
dominante (cfr. doc. 58, p. 9), possa validamente costituire da base al
giudizio che é ora chiamato a rendere.
Al
proposito, va rilevato che quanto sostenuto dal medico di fiducia
dell’amministrazione trova conforto nei precedenti giurisprudenziali riportati
qui di seguito.
In una
sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio,
ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità
lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato
cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in
particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più
possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo
che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio
adominante.
In una
sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con
sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha riconosciuto come
reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei
medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile,
fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA é
pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001,
parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un
assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità
superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto
leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il
sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco
di una mano):
"
(…).
Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in
der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als
Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt -
nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann
ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen
rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu
2.
kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei
auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im
Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a.
Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen
Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als
Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt
werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich
vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent
ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer
hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht
erfolgreich beendet hat.
Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen
Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen
Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe
Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen
verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und
Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321
Erw. 3b am Ende)."
(STFA
succitata, consid. 3b)
In una
sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente
abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in
prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un,
citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto
scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito
flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità
nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del
nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così
come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,
macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il
braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della
vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA
succitata consid. 2.6.).
Infine,
con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha
considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di
sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco
nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un
assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra
con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei
rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato,
rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del
bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una
persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla
congelata post-traumatica).
Alla luce
di quanto precede, il TCA ritiene che il ricorrente - dal profilo medico
- sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,
un’attività lavorativa nel cui esercizio l’arto superiore sinistro non debba
essere sottoposto a carichi particolari.
È
peraltro utile aggiungere che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno
indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al
giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio
2003, consid. 4.7).
2.6
Con la
propria impugnativa, RI 1 fa valere che il danno alla salute e l’età, gli
precluderebbero di fatto il ritrovamento di un’attività adeguata sul mercato
generale del lavoro (cfr. doc. I).
Secondo
il TCA, le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute
infortunistico non rendono irrealistica la possibilità per l’assicurato di reperire,
sul mercato generale del lavoro, delle opportunità di impiego.
Va infatti
osservato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro
equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte,
un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un
mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).
Del resto, in una sentenza
8C_94/2012 del 29 marzo 2012 consid. 3.2, il Tribunale federale ha confermato
che anche per gli assicurati che possono utilizzare un solo braccio,
esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio:
" Die Gerichtspraxis geht davon aus, dass der
ausgeglichene Arbeitsmarkt für Personen, welche funktionell als Einarmige zu
betrachten sind und überdies nur noch leichte Arbeiten verrichten können, genügend
realistische Betätigungsmöglichkeiten bietet. Zu denken ist etwa an
einfache Überwachungs-, Prüf- und Kontrolltätigkeiten sowie an die Bedienung
und Überwachung von (halb-) automatischen Maschinen oder Produktionseinheiten,
die nicht den Einsatz beider Arme und beider Hände voraussetzen (vgl. Urteile
8C_207/2009 vom 8. September 2009 E. 3.2 und 8C_635/2007 vom 27. August 2008 E.
4.2
mit Hinweisen). Solche Arbeitsstellen bestehen auch in produktionsnahen
Betrieben, weshalb sich eine Einschränkung des in Betracht zu ziehenden Arbeitsmarktes
auf den Dienstleistungssektor nicht aufdrängt.“
(il corsivo é del
redattore)
Ciò é tanto più vero se si
considera che il mercato del lavoro che entra in linea di conto per
l’assicurato - tenuto conto della sua formazione e delle sue esperienze
professionali -, é il settore delle prestazioni di servizio.
Per
quanto riguarda invece il fattore “età”, questo Tribunale rileva che la
LAINF - a differenza della LAI -, prevede una norma specifica, l’art. 28 cpv. 4
OAINF, secondo la quale se a causa
della sua età l’assicurato non riprende più un’attività lucrativa dopo
l’infortunio (variante I) o se la diminuzione della capacità di guadagno
è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata (variante II), sono
determinanti per valutare il grado d’invalidità i redditi che potrebbe
conseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della
stessa gravità.
Mediante
questa disposizione, da una parte, si tiene conto del fatto che accanto
all’invalidità dipendente dall’infortunio, che di principio é la sola ad essere
assicurata, anche l’età avanzata costituisce causa di disoccupazione,
rispettivamente di incapacità al guadagno. Dall’altra, si considera che le
rendite di invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni vengono
corrisposte sino alla morte degli assicurati (art. 19 cpv. 2 LAINF), e - in
deroga all’art. 17 cpv. 1 LPGA - non possono più essere rivedute dal momento in
cui l’avente diritto raggiunge l’età di pensionamento secondo l’art. 21 LAVS
(art. 22 LAINF). L’art. 28 cpv. 4 OAINF persegue perciò lo scopo di evitare
l’attribuzione di rendite durevoli comportanti anche una componente di rendita
di vecchiaia (DTF 122 V 418 consid. 3a e riferimenti ivi citati).
Secondo
la giurisprudenza l’età é avanzata se l’assicurato ha all’incirca sessant’anni
al momento della nascita del diritto alla rendita. L’età media si situa invece
intorno ai 42 o tra i 40 e i 45 anni (DTF 122 V 418 consid. 1b, 426 consid. 2).
In virtù
della norma in questione, si deve fare astrazione dal fattore età non soltanto
per la fissazione del reddito da invalido, ma anche per stabilire il reddito da
valido (DTF 114 V 310 consid. 2; consid. 7b/aa non pubblicato della sentenza
DTF 122 V 426).
Nel caso
concreto, al momento della decorrenza dell’eventuale rendita (cfr. STF 8C_164/2010 del 30 giugno 2010 consid. 5.2 e riferimenti
ivi citati), e meglio il 1° agosto 2011, RI 1 si
trovava in età avanzata, ai sensi della succitata giurisprudenza, in quanto
aveva compiuto 63 anni. Il presupposto personale per l’applicazione
dell’art. 28 cpv. 4 OAINF é pertanto adempiuto (cfr. RAMI 1990 U 115 p. 389
consid. 4c-e).
D’altro
canto, visto che, in base alla documentazione medica, l’assicurato potrebbe
ancora svolgere un’attività adeguata a tempo pieno (cfr. il consid. 2.5.) e che
il suo precedente posto di lavoro di fatto non esiste più, essendo stata nel
frattempo sciolta la società, egli dovrebbe reperire un’occupazione sul mercato
generale del lavoro. In questo contesto, l’età di 63 anni potrebbe in effetti essergli
d’ostacolo. Per contro, considerando un’età media, l’insorgente potrebbe
trovare un posto di lavoro idoneo. Nel caso di specie, occorre perciò procedere
ai sensi dell’art. 28 cpv. 4 OAINF, cosicché il grado di invalidità
dell’insorgente deve essere determinato mediante i redditi (da valido e da
invalido) che avrebbe percepito un assicurato di mezza età, intorno ai 42 anni.
2.7
Si
tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute
infortunistico.
Secondo l’assicuratore
infortuni resistente, senza il danno alla salute, RI 1, nel 2011, qualora
avesse continuato a svolgere l’attività di tecnico satellitare,
avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo pari a fr. 60'000 (corrispondente al
reddito lordo percepito nel 2008 presso la __________, riportato su un tempo
pieno - cfr. doc. III, p. 7).
Al
riguardo, il TCA osserva quanto segue.
In
ossequio alla DTF 128 V 174 consid. 4a, per la valutazione del grado
d’invalidità fanno stato i redditi riferiti all’anno in cui sarebbe insorto l’eventuale
diritto alla rendita di invalidità (in casu, i redditi del 2011).
Secondo
una costante giurisprudenza, nell’ambito dell’assicurazione contro gli
infortuni, il reddito da valido deve essere determinato indipendentemente dal
fatto che prima del sinistro l’assicurato svolgesse un’attività lavorativa a
tempo parziale oppure a tempo pieno. Per stabilire tanto il reddito da invalido
quanto quello da valido, occorre dunque riferirsi a una persona occupata a tempo
pieno (cfr. DTF 135 V 287 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Nella già
citata sentenza U 220/95 del 18 novembre 1996, parzialmente pubblicata in DTF
122.
V 426 - riguardante un assicurato di professione architetto dipendente, il
quale, al momento della nascita del diritto alla rendita, aveva ampiamente
superato il limite dei sessant’anni di cui all’art. 28 cpv. 4 OAINF -, il TFA
ha precisato che per stabilire il reddito da valido, e dunque il reddito
conseguibile senza l’infortunio da una persona di media età con le medesime
capacità professionali e personali dell’assicurato, non ci si poteva
semplicemente fondare sull’ultimo reddito da lui realizzato, adeguandolo al
rincaro e all’aumento dei salari reali. In effetti, secondo l’Alta Corte,
procedendo in tal senso si misconosceva il fatto che l’assicurato, dopo aver
concluso un apprendistato quale disegnatore edile, si era perfezionato quale
assistente tecnico. Egli disponeva pertanto di una formazione professionale
completa, ciò che avrebbe consentito a un assicurato di media età con una
corrispondente formazione di reperire dei posti di lavoro qualificati (e forse meglio
retribuiti) nel settore della costruzione. Sempre secondo il TFA, questa
circostanza andava quindi presa in considerazione nell’ambito dell’art. 28 cpv.
4.
OAINF, anche se l’assicurato negli ultimi anni non aveva voluto svolgere l’attività
di assistente tecnico.
Nel caso
di specie, dal curriculum vitae che figura negli atti AI risulta che,
dopo aver ottenuto il diploma liceale (nel 1968), Massimo Caracciolo ha conseguito
un baccalauréat in chimica presso il Centro
comune di ricerca di Ispra (nel 1977) e, successivamente, un master in
telecomunicazioni radiotelevisive (nel 1981) e uno in gestione AF/BF (nel
1987). Per quanto riguarda i suoi trascorsi professionali, sempre dal curriculum vitae si apprende che
l’assicurato é stato direttore artistico per Telelombardia S.r.l. (dal 1979 al
1988), direttore (consulente editoriale, responsabile tecnico e direzione
commerciale) per Reteotto S.r.l. (dal 1989 al 1996), direttore delle vendite
per Bordoni SA (dal 1996 al 2001) e, infine, tecnico per MC Multimedia Planing
(dal 2002 in poi).
In
applicazione dei principi giurisprudenziali appena citati, questo Tribunale
deve ritenere che un assicurato di mezza età che dispone della stessa formazione
professionale dell’insorgente, avrebbe potuto reperire un’occupazione qualificata
nel settore delle telecomunicazioni e realizzare in media, nel 2010, un salario
mensile lordo pari a fr. 8'646 (per un’occupazione a tempo pieno - cfr. tabella
TA 1, p.to 61, livello di qualifica 3).
Riportando
questo dato su 40.1 ore, esso ammonta a fr. 8'667.61 mensili oppure a
fr. 104'011.32 per l'intero anno (fr. 8'667.61 x 12).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2011 (cfr. la
relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 104'843.41,
importo che corrisponde al reddito da valido.
2.8
Per quanto
riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si
fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in
DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta
dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni
economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere
ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se
e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere
ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del
caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte
ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi
sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In quella
sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque
DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale
dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella
sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha
ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La
questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui
la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il
guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario
statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai
sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le
ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo
si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5 %.
Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per
circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i
medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare
contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per
circostanze personali e professionali.
2.9
Dalle tavole processuali
risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 59'980 il reddito da
invalido, applicando (per quanto é dato di capire) la tabella TA 1 2008,
settore dei servizi, livello di qualifica 3, e operando una decurtazione sul
reddito statistico del 15% per “fattori personali” (cfr. doc. III,
p. 7).
Secondo
il TCA, da un assicurato di media età con le medesime capacità professionali e
personali del ricorrente, sarebbe esigibile l’esercizio di un lavoro
comportante esclusivamente delle mansioni di tipo amministrativo, sempre nel
settore delle telecomunicazioni e, quindi, la realizzazione, nel 2011, di un
reddito annuo lordo di fr. 104'843.41 (cfr. il consid. 2.7. in fine).
2.10
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita
ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie
particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V
80.
consid. 5b/cc).
Dalla
risposta di causa si evince che l’Istituto assicuratore ha decurtato del 15% il
reddito statistico da invalido (cfr. doc. III, p. 7).
Secondo
questa Corte, una riduzione del 15% consente di tenere conto delle specifiche
circostanze del caso concreto. In effetti, fatta eccezione per quella relativa
al danno alla salute, le peculiarità del caso di specie non giustificano alcuna
ulteriore riduzione del reddito statistico da invalido.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante
giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione
senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).
Operata
la riduzione, il reddito da invalido ammonta dunque a fr. 89'116.89 (85%
di fr. 104'843.41).
2.11
In
conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando
i fr. 89'116.89 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno
alla salute, e cioè fr. 104'843.41 - risulta essere del 15%.
La
decisione su opposizione impugnata deve dunque essere annullata e la CO 1
condannata a versare all’assicurato una rendita di invalidità del 15% a
decorrere dal 1° agosto 2011.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata é annullata.
§§ La
CO 1 é condannata a versare all’assicurato una rendita di invalidità del 15% a
contare dal 1° agosto 2011.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo di
indennità per ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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