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Decisione

35.2011.67

Caduta con contusione lombo-sacrale. Causalità naturale dichiarata estinta dopo oltre otto mesi dall'infortunio, in quanto quest'ultimo ha causato un peggioramento transitorio del preesistente stato d

12 marzo 2012Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. In data 2

gennaio 2012, l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica e ha

chiesto che il TCA ordini una perizia medica specialistica (doc. VII + allegati).

La CO 1

si é pronunciata al riguardo l’11 gennaio 2012 (doc. IX).

1.6. Nel corso

del mese di febbraio 2012, RI 1 ha versato agli atti due nuovi rapporti medici,

l’uno del dott. __________, l’altro della Clinica di riabilitazione di __________

(doc. XI + allegati).

Le

osservazioni dell’amministrazione sono datate 2 marzo 2012 (doc. XIII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio

2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. L’oggetto

della lite é circoscritto alla questione di sapere se i disturbi denunciati da RI

1 al rachide lombo-sacrale costituivano una conseguenza, naturale e adeguata,

dell’infortunio del 24 luglio 2010, anche dopo il 31 marzo 2011.

2.3. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque

provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a

dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio

sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.4. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5. Dagli

atti processuali si evince che, in data 24 luglio 2010, RI 1 é

caduto da una scala a pioli, riportando contusioni a livello del capo e della

colonna lombo-sacrale. L’esame radiologico eseguito il giorno stesso presso

l’Ospedale regionale di __________ non ha mostrato fratture ma una lisi a

livello del corpo vertebrale di L5 bilateralmente con listesi di L5 su S1 (cfr.

doc. 6). Dal rapporto 4 febbraio 2011 del dott. __________ si apprende che, con

certificazione del 10 agosto 2010, il medico curante dott. __________ aveva

diagnosticato un trauma contusivo della colonna cervicale e lombosacrale (doc.

44, p. 2).

Con

referto del 5 ottobre 2010, il dott. __________ ha riferito che l’ultima

consultazione aveva avuto luogo il 13 settembre 2010 e che, in quell’occasione,

persistevano disturbi al rachide lombo-sacrale su contusione in paziente con

nota spondilolistesi L5-S1 (doc. 10, p. 3).

Nel prosieguo,

l’assicurato é entrato in cura presso il dott. __________, spec. FMH in

medicina generale, rispettivamente presso la dott.ssa __________, spec. FMH in

medicina fisica e riabilitazione.

In data 9

settembre 2010, egli é stato sottoposto a una RMN della colonna lombare, esame

che ha evidenziato la presenza di una spondilolisi di L5 con anterolistesi

L5-S1 e bulging diffuso e contatto con L5 bilaterale, nonché di una leggera

osteocondrosi multisegmentale da L2 a S1 con bulging diffuso e senza conflitti

radicolari (doc. 12).

Con

Considerandi

rapporto del 15 novembre 2010, la dott.ssa __________ ha diagnosticato degli

esiti da trauma da caduta con ematoma paravertebrale L3-S1 a sinistra con edema

percepibile sottocutaneo. Per quanto riguarda la causalità, essa ha precisato

che “la compresenza dell’anterolistesi ha solo potuto aggravare il quadro

clinico.” (doc. 25).

Nel corso

del mese di dicembre 2010, il ricorrente ha privatamente consultato il dott. __________,

Viceprimario del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale regionale di __________.

Dal relativo referto risulta segnatamente che “dal 1992 il signor Berhe

presenta delle lombalgie con irradiazione dolorosa nell’arto inferiore sin con

una discopatia ed un restringimento su un anterolistesi L5/S1 con spondilolisi.

(…). L’evoluzione clinica é stata caratterizzata dal persistere della

sintomatologia dolorosa lombare, tuttavia ben controllata negli anni, ma

scompensata tre mesi fa in seguito ad una caduta da una scala.” (doc. 31).

In data 2

febbraio 2011, l’assicurato é stato periziato dal dott. __________, spec. FMH

in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, per conto dell’assicuratore

resistente.

Per

quanto qui di interesse, lo specialista appena citato ha diagnosticato una

sindrome lombospondilogena cronica a sinistra in/con lisi vera di L5 con

olistesi di I° du S1, alterazioni degenerative plurisegmentali, più nette in

L5/S1 (osteocondrosi e protusione discale) con possibile instabilità segmentale

(doc. 44, p. 4).

Questa la

sua valutazione dell’aspetto eziologico:

"

(…).

Il paziente é portatore di una patologia

strutturale della cerniera lombosacrale di natura morbosa con alterazioni

degenerative secondarie (per lo meno nel segmento L5/S1). L’evento traumatico

subito in luglio del 2010 é all’origine di un’esacerbazione temporanea della

sofferenza senza che la dinamica del trauma abbia modificato in maniera

direzionale lo stato quo ante. A distanza di più di 6 mesi dall’evento del

24.07.2010

lo stato quo sine può essere considerato raggiunto.

La sintomatologia attuale e le cure che essa

richiederà in futuro sono in relazione alla patologia morbosa preesistente.”

(doc. 44,

p. 6 - il corsivo é del redattore)

Con la

decisione formale dell’8 marzo 2011, la CO 1 ha fatto proprie le conclusioni del

dott. __________ e ha pertanto dichiarato estinto il nesso di causalità

naturale tra i dolori lombo-sacrali e l’infortunio assicurato, a far tempo dal

1° aprile 2011 (cfr. doc. 45).

Nell’ambito

della procedura di opposizione, l’insorgente ha prodotto una certificazione,

datata 15 marzo 2011, della dott.ssa __________, secondo la quale egli é “…

portatore di anterolistesi L5-S1 aggravatasi recentemente dopo un trauma da

caduta 24.07.2010. Tale anterolistesi era già nota da precedenti esami

radiologici eseguiti in occasione di precedenti eventi traumatici nel 1992.

L’osservazione e la misurazione delle immagini radiografiche (confrontando le

immagini del 1992 e le immagini del 2010) evidenziano un aggravamento del

quadro iconografico, l’anterolistesi L5-S1 é progredita, si può ipotizzare

che il trauma nel quale é intercorso il paziente nel mese di luglio 2010 abbia

aggravato questo quadro.” (doc. 51 - il corsivo é del redattore).

Da parte

sua, con rapporto del 20 ottobre 2011, il dott. __________ ha dichiarato di non

volersi pronunciare “… in merito alla questione della causalità in quanto non

sono in grado di giudicare se si tratta di un caso di infortunio o di malattia.

Al momento é anche in valutazione dal Dottor __________ (specialista medicina del

Dolore all’__________) e non appena riceverò una sua lettera ve la inoltrerò

per rinforzare la mia valutazione di Malattia.” (doc. 73).

In corso

di causa, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica,

specificatamente i rapporti dei dottori __________, Viceprimario presso il

Centro per la terapia del dolore __________ (doc. B4 e B2), __________, spec.

FMH in neurochirurgia (doc. B1 e C2) e della Clinica di riabilitazione di __________

(doc. C1).

Attentamente

esaminati, questi documenti non contengono elementi utili per decidere in

merito alla persistenza di un nesso di causalità naturale al di là del 31 marzo

2011.

2.6

Conformemente

alla dottrina medica dominante, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla

colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi

ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico (3-4 mesi in caso di trauma alla regione lombare e 6-9

mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti alterazioni degenerative,

cfr. STFA U 250/06 del 17 luglio 2007, consid. 4.2),

come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes

vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss.,

contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione

della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali; si veda pure E. Morscher/G. Chapchal,

Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in

Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

Questa

tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Quindi, secondo

il Tribunale federale, un aggravamento post-traumatico (senza lesione

strutturale associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna

vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai

nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011

consid. 5.1,8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29

novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).

Un

aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa

preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato

soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione

improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni

successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46; cfr. pure STFA U

193/98 del 4 giugno 1999 consid. 3c).

Al

riguardo, è inoltre utile segnalare che, in una sentenza U 60/02 del 18

settembre 2002 consid. n. 2.2, il TFA ha precisato che,

nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della

verosimiglianza preponderante, possono essere presi in considerazione dei

principi basati sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano

l'opinione dominante.

Sempre

secondo l’Alta Corte, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del

raggiungimento dello status quo sine:

"

Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können

durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der

herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr.

U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo

sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt,

welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei

der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht einer

Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine

Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."

2.7

Nel

caso di specie, dalla documentazione medica a disposizione emerge in modo

chiaro che il reperto oggettivato - la anterolistesi L5/S1 e

le alterazioni degenerative plurisegmentali (cfr. referto RMN lombare del 9

settembre 2010, doc. 12) -, é verosimilmente preesistente all’evento

infortunistico del luglio 2010 e, in quanto tale, ha un’eziologia morbosa (cfr.

doc. 10: “… in pz. con nota spondilolistesi L5-S1, doc. 25, doc. 31: “Dal

1992.

il signor RI 1 presenta delle lombalgie con irradiazione dolorosa

nell’arto inferiore sin con una discopatia ed un restringimento su un

anterolistesi L5/S1 con spondilolisi.”, doc. 44, p. 5: “Il paziente é portatore

di una patologia strutturale della cerniera lombosacrale di natura morbosa con

alterazioni degenerative secondarie (per lo meno nel segmento L5/S1).” e doc.

51: “Tale anterolistesi era già nota da precedenti esami radiologici

eseguiti in occasione di precedenti eventi traumatici nel 1992.” - il

corsivo é del redattore).

Per quanto concerne

l’eventuale intervento di un aggravamento significativo e

duraturo del preesistente stato morboso, questo Tribunale prende atto che la

dott.ssa __________, confrontando le immagini radiografiche del 1996 con quelle

del 2010, ha riscontrato una progressione della anterolistesi L5/S1, affermando

che “… si può ipotizzare che il trauma nel quale é incorso il paziente nel mese

di luglio 2010 abbia aggravato questo quadro.” (doc. 51).

Ora,

ammesso che la progressione della olistesi sia stata effettivamente accertata,

ciò che non é dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza é che essa

sia stata causata dal sinistro, relazione che per la specialista curante stessa

può soltanto essere ipotizzata (ciò che equivale ad affermare che essa é

semplicemente possibile). D’altro canto, non é nemmeno dimostrato che l’esacerbazione

della sintomatologia correli con la progressione della olistesi. In

questo senso, il TCA segnala che, secondo la dottrina medica, quando i dolori

vengono scatenati da un trauma, questi ultimi non sono praticamente mai

l’espressione di una progressione del processo di scivolamento (olistesi),

ma bensì la conseguenza di uno scompenso, a livello del segmento interessato

oppure ad altri livelli della colonna vertebrale (cfr. Morscher/Chapchal, op. cit., p. 184).

Da

quanto precede occorre dunque concludere che le alterazioni oggettivate non possono essere state né causate (donde la loro preesistenza),

né peggiorate in modo duraturo dall’evento traumatico in questione.

Ne

consegue che quest’ultimo può avere tutt’al più scompensato transitoriamente

il preesistente stato (morboso) del

rachide, come ha del resto sostenuto l’assicurato in sede di ricorso

(cfr. doc. I, p. 2: “La caduta del 2010 ha costituito l’elemento scatenante che ha fatto insorgere i dolori lombari e che hanno condotto ad una

totale inabilità lavorativa, …” - il corsivo é del redattore).

Secondo

la dottrina medica e la giurisprudenza citate al considerando 2.6. di questo

giudizio, le conseguenze di un trauma che ha interessato la regione lombare si

estinguono trascorsi 3-4 mesi, rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un anno, in

presenza di preesistenti alterazioni degenerative.

In concreto, la CO 1 ha riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni fino

al 31 marzo 2011, dunque per oltre otto mesi, ciò che

appare conforme ai principi appena citati.

In

esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene quindi dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2

e riferimenti; cfr., pure,

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che il preesistente stato del rachide lombare é stato soltanto transitoriamente

aggravato dall’infortunio del 24 luglio 2010 e che - trascorsi oltre otto mesi da

quest’ultimo -, i

relativi disturbi non ne costituivano più una conseguenza naturale.

In

conclusione, la decisione su opposizione del 4 ottobre 2011 deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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