35.2011.67
Caduta con contusione lombo-sacrale. Causalità naturale dichiarata estinta dopo oltre otto mesi dall'infortunio, in quanto quest'ultimo ha causato un peggioramento transitorio del preesistente stato d
12 marzo 2012Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2011.67
Data decisione, Autorità:
12.03.2012, TCA
Titolo:
Caduta con contusione lombo-sacrale. Causalità naturale dichiarata estinta dopo oltre otto mesi dall'infortunio, in quanto quest'ultimo ha causato un peggioramento transitorio del preesistente stato degenerativo (morboso) del rachide
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
TRAUMA VERTEBRALE
art. 6 cpv. 1 LAINF
RA 1accomandata
Incarto n.
35.2011.67
mm
Lugano
12 marzo 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 novembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 ottobre
2011 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 24
luglio 2010, RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità
di venditore/magazziniere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni
presso la CO 1 -, é caduto da una scala a pioli - e ha battuto a terra il capo
e la colonna lombo-sacrale (doc. 1).
L’assicuratore
LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale dell’8 marzo
2011, la CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a far
tempo dal 1° aprile 2011, ritenuto che, da quella data in poi, i disturbi
lamentati dall’assicurato non si sarebbero più trovati in una relazione di
causalità naturale con il sinistro del luglio 2010 (cfr. doc. 45).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avvRA 1 per conto dell’assicurato (doc. 55),
in data 4 ottobre 2011, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della
sua prima decisione (cfr. doc. 70).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 7 novembre 2011, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA
1, ha chiesto che l’amministrazione venga condannata a versare le prestazioni
di legge anche dopo il 31 marzo 2011.
A sostegno
delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha sviluppato in particolare le
considerazioni seguenti:
"
(…).
Il signor RI 1 si é infortunato il 24 luglio 2010
scivolando da una scala a pioli procurandosi dolori lombari e cervicali.
In seguito a questo trauma é stato ed é tuttora
in cura presso il dr. RA 1, medico generalista, __________ e presso la dr. __________,
medicina fisica e riabilitazione, __________o.
…
Il ricorrente era effettivamente portatore di
anterolistesi L5-S1 già accertata in occasione di precedenti esami radiologici
eseguiti in seguito a eventi traumatici avvenuti nel 1992.
Ciononostante tali affezioni non hanno per nulla
ridotto la capacità lavorativa dell’interessato, il quale ha sempre lavorato
senza interruzioni dal 1992 al 2010, sino a quando é capitato l’evento qui in
disamina.
…
La caduta del 2010 ha costituito l’elemento scatenante che ha fatto insorgere i dolori lombari e che hanno condotto
ad una totale inabilità lavorativa la quale perdura tuttora nonostante le cure ricevute.
Inizialmente l’interessato é stato visitato dal
dr. __________ e dal 31 agosto 2010 dal dr. __________.
È stato trattato con analgesia, antinfiammatori e
rilassanti muscolari.
…
Unica questione di fatto da risolvere é
l’esistenza del nesso di causalità tra l’evento del 2010 ed i disturbi di cui
l’interessato é attualmente portatore e che gli precludono l’esercizio di
un’attività lavorativa.
La CO 1 adduce infatti che le cure che lo stato
di salute richiede sono da porre in relazione esclusivamente con la patologia
strutturale della cerniera lombosacrale di natura morbosa con alterazioni
degenerative secondarie.
L’assicurazione nega pertanto la sussistenza di
un nesso di causalità naturale con il trauma del 2010.
…
Il ricorrente ritiene invece il contrario, vale a
dire che la relazione di causalità esista e che non vi sono concause che hanno
determinato l’attuale stato invalidante.
(…).”
(doc. I)
1.4. L’assicuratore
convenuto, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.
V).
Fatti
1.5. In data 2
gennaio 2012, l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica e ha
chiesto che il TCA ordini una perizia medica specialistica (doc. VII + allegati).
La CO 1
si é pronunciata al riguardo l’11 gennaio 2012 (doc. IX).
1.6. Nel corso
del mese di febbraio 2012, RI 1 ha versato agli atti due nuovi rapporti medici,
l’uno del dott. __________, l’altro della Clinica di riabilitazione di __________
(doc. XI + allegati).
Le
osservazioni dell’amministrazione sono datate 2 marzo 2012 (doc. XIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite é circoscritto alla questione di sapere se i disturbi denunciati da RI
1 al rachide lombo-sacrale costituivano una conseguenza, naturale e adeguata,
dell’infortunio del 24 luglio 2010, anche dopo il 31 marzo 2011.
2.3. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque
provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a
dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio
sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.4. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Dagli
atti processuali si evince che, in data 24 luglio 2010, RI 1 é
caduto da una scala a pioli, riportando contusioni a livello del capo e della
colonna lombo-sacrale. L’esame radiologico eseguito il giorno stesso presso
l’Ospedale regionale di __________ non ha mostrato fratture ma una lisi a
livello del corpo vertebrale di L5 bilateralmente con listesi di L5 su S1 (cfr.
doc. 6). Dal rapporto 4 febbraio 2011 del dott. __________ si apprende che, con
certificazione del 10 agosto 2010, il medico curante dott. __________ aveva
diagnosticato un trauma contusivo della colonna cervicale e lombosacrale (doc.
44, p. 2).
Con
referto del 5 ottobre 2010, il dott. __________ ha riferito che l’ultima
consultazione aveva avuto luogo il 13 settembre 2010 e che, in quell’occasione,
persistevano disturbi al rachide lombo-sacrale su contusione in paziente con
nota spondilolistesi L5-S1 (doc. 10, p. 3).
Nel prosieguo,
l’assicurato é entrato in cura presso il dott. __________, spec. FMH in
medicina generale, rispettivamente presso la dott.ssa __________, spec. FMH in
medicina fisica e riabilitazione.
In data 9
settembre 2010, egli é stato sottoposto a una RMN della colonna lombare, esame
che ha evidenziato la presenza di una spondilolisi di L5 con anterolistesi
L5-S1 e bulging diffuso e contatto con L5 bilaterale, nonché di una leggera
osteocondrosi multisegmentale da L2 a S1 con bulging diffuso e senza conflitti
radicolari (doc. 12).
Con
Considerandi
rapporto del 15 novembre 2010, la dott.ssa __________ ha diagnosticato degli
esiti da trauma da caduta con ematoma paravertebrale L3-S1 a sinistra con edema
percepibile sottocutaneo. Per quanto riguarda la causalità, essa ha precisato
che “la compresenza dell’anterolistesi ha solo potuto aggravare il quadro
clinico.” (doc. 25).
Nel corso
del mese di dicembre 2010, il ricorrente ha privatamente consultato il dott. __________,
Viceprimario del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale regionale di __________.
Dal relativo referto risulta segnatamente che “dal 1992 il signor Berhe
presenta delle lombalgie con irradiazione dolorosa nell’arto inferiore sin con
una discopatia ed un restringimento su un anterolistesi L5/S1 con spondilolisi.
(…). L’evoluzione clinica é stata caratterizzata dal persistere della
sintomatologia dolorosa lombare, tuttavia ben controllata negli anni, ma
scompensata tre mesi fa in seguito ad una caduta da una scala.” (doc. 31).
In data 2
febbraio 2011, l’assicurato é stato periziato dal dott. __________, spec. FMH
in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, per conto dell’assicuratore
resistente.
Per
quanto qui di interesse, lo specialista appena citato ha diagnosticato una
sindrome lombospondilogena cronica a sinistra in/con lisi vera di L5 con
olistesi di I° du S1, alterazioni degenerative plurisegmentali, più nette in
L5/S1 (osteocondrosi e protusione discale) con possibile instabilità segmentale
(doc. 44, p. 4).
Questa la
sua valutazione dell’aspetto eziologico:
"
(…).
Il paziente é portatore di una patologia
strutturale della cerniera lombosacrale di natura morbosa con alterazioni
degenerative secondarie (per lo meno nel segmento L5/S1). L’evento traumatico
subito in luglio del 2010 é all’origine di un’esacerbazione temporanea della
sofferenza senza che la dinamica del trauma abbia modificato in maniera
direzionale lo stato quo ante. A distanza di più di 6 mesi dall’evento del
24.07.2010
lo stato quo sine può essere considerato raggiunto.
La sintomatologia attuale e le cure che essa
richiederà in futuro sono in relazione alla patologia morbosa preesistente.”
(doc. 44,
p. 6 - il corsivo é del redattore)
Con la
decisione formale dell’8 marzo 2011, la CO 1 ha fatto proprie le conclusioni del
dott. __________ e ha pertanto dichiarato estinto il nesso di causalità
naturale tra i dolori lombo-sacrali e l’infortunio assicurato, a far tempo dal
1° aprile 2011 (cfr. doc. 45).
Nell’ambito
della procedura di opposizione, l’insorgente ha prodotto una certificazione,
datata 15 marzo 2011, della dott.ssa __________, secondo la quale egli é “…
portatore di anterolistesi L5-S1 aggravatasi recentemente dopo un trauma da
caduta 24.07.2010. Tale anterolistesi era già nota da precedenti esami
radiologici eseguiti in occasione di precedenti eventi traumatici nel 1992.
L’osservazione e la misurazione delle immagini radiografiche (confrontando le
immagini del 1992 e le immagini del 2010) evidenziano un aggravamento del
quadro iconografico, l’anterolistesi L5-S1 é progredita, si può ipotizzare
che il trauma nel quale é intercorso il paziente nel mese di luglio 2010 abbia
aggravato questo quadro.” (doc. 51 - il corsivo é del redattore).
Da parte
sua, con rapporto del 20 ottobre 2011, il dott. __________ ha dichiarato di non
volersi pronunciare “… in merito alla questione della causalità in quanto non
sono in grado di giudicare se si tratta di un caso di infortunio o di malattia.
Al momento é anche in valutazione dal Dottor __________ (specialista medicina del
Dolore all’__________) e non appena riceverò una sua lettera ve la inoltrerò
per rinforzare la mia valutazione di Malattia.” (doc. 73).
In corso
di causa, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica,
specificatamente i rapporti dei dottori __________, Viceprimario presso il
Centro per la terapia del dolore __________ (doc. B4 e B2), __________, spec.
FMH in neurochirurgia (doc. B1 e C2) e della Clinica di riabilitazione di __________
(doc. C1).
Attentamente
esaminati, questi documenti non contengono elementi utili per decidere in
merito alla persistenza di un nesso di causalità naturale al di là del 31 marzo
2011.
2.6
Conformemente
alla dottrina medica dominante, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla
colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi
ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico (3-4 mesi in caso di trauma alla regione lombare e 6-9
mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti alterazioni degenerative,
cfr. STFA U 250/06 del 17 luglio 2007, consid. 4.2),
come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes
vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss.,
contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione
della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali; si veda pure E. Morscher/G. Chapchal,
Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in
Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).
Questa
tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Quindi, secondo
il Tribunale federale, un aggravamento post-traumatico (senza lesione
strutturale associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna
vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai
nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011
consid. 5.1,8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29
novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).
Un
aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa
preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato
soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione
improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni
successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46; cfr. pure STFA U
193/98 del 4 giugno 1999 consid. 3c).
Al
riguardo, è inoltre utile segnalare che, in una sentenza U 60/02 del 18
settembre 2002 consid. n. 2.2, il TFA ha precisato che,
nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della
verosimiglianza preponderante, possono essere presi in considerazione dei
principi basati sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano
l'opinione dominante.
Sempre
secondo l’Alta Corte, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del
raggiungimento dello status quo sine:
"
Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können
durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der
herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr.
U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo
sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt,
welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei
der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht einer
Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine
Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."
2.7
Nel
caso di specie, dalla documentazione medica a disposizione emerge in modo
chiaro che il reperto oggettivato - la anterolistesi L5/S1 e
le alterazioni degenerative plurisegmentali (cfr. referto RMN lombare del 9
settembre 2010, doc. 12) -, é verosimilmente preesistente all’evento
infortunistico del luglio 2010 e, in quanto tale, ha un’eziologia morbosa (cfr.
doc. 10: “… in pz. con nota spondilolistesi L5-S1, doc. 25, doc. 31: “Dal
1992.
il signor RI 1 presenta delle lombalgie con irradiazione dolorosa
nell’arto inferiore sin con una discopatia ed un restringimento su un
anterolistesi L5/S1 con spondilolisi.”, doc. 44, p. 5: “Il paziente é portatore
di una patologia strutturale della cerniera lombosacrale di natura morbosa con
alterazioni degenerative secondarie (per lo meno nel segmento L5/S1).” e doc.
51: “Tale anterolistesi era già nota da precedenti esami radiologici
eseguiti in occasione di precedenti eventi traumatici nel 1992.” - il
corsivo é del redattore).
Per quanto concerne
l’eventuale intervento di un aggravamento significativo e
duraturo del preesistente stato morboso, questo Tribunale prende atto che la
dott.ssa __________, confrontando le immagini radiografiche del 1996 con quelle
del 2010, ha riscontrato una progressione della anterolistesi L5/S1, affermando
che “… si può ipotizzare che il trauma nel quale é incorso il paziente nel mese
di luglio 2010 abbia aggravato questo quadro.” (doc. 51).
Ora,
ammesso che la progressione della olistesi sia stata effettivamente accertata,
ciò che non é dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza é che essa
sia stata causata dal sinistro, relazione che per la specialista curante stessa
può soltanto essere ipotizzata (ciò che equivale ad affermare che essa é
semplicemente possibile). D’altro canto, non é nemmeno dimostrato che l’esacerbazione
della sintomatologia correli con la progressione della olistesi. In
questo senso, il TCA segnala che, secondo la dottrina medica, quando i dolori
vengono scatenati da un trauma, questi ultimi non sono praticamente mai
l’espressione di una progressione del processo di scivolamento (olistesi),
ma bensì la conseguenza di uno scompenso, a livello del segmento interessato
oppure ad altri livelli della colonna vertebrale (cfr. Morscher/Chapchal, op. cit., p. 184).
Da
quanto precede occorre dunque concludere che le alterazioni oggettivate non possono essere state né causate (donde la loro preesistenza),
né peggiorate in modo duraturo dall’evento traumatico in questione.
Ne
consegue che quest’ultimo può avere tutt’al più scompensato transitoriamente
il preesistente stato (morboso) del
rachide, come ha del resto sostenuto l’assicurato in sede di ricorso
(cfr. doc. I, p. 2: “La caduta del 2010 ha costituito l’elemento scatenante che ha fatto insorgere i dolori lombari e che hanno condotto ad una
totale inabilità lavorativa, …” - il corsivo é del redattore).
Secondo
la dottrina medica e la giurisprudenza citate al considerando 2.6. di questo
giudizio, le conseguenze di un trauma che ha interessato la regione lombare si
estinguono trascorsi 3-4 mesi, rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un anno, in
presenza di preesistenti alterazioni degenerative.
In concreto, la CO 1 ha riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni fino
al 31 marzo 2011, dunque per oltre otto mesi, ciò che
appare conforme ai principi appena citati.
In
esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene quindi dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,
caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2
e riferimenti; cfr., pure,
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343), che il preesistente stato del rachide lombare é stato soltanto transitoriamente
aggravato dall’infortunio del 24 luglio 2010 e che - trascorsi oltre otto mesi da
quest’ultimo -, i
relativi disturbi non ne costituivano più una conseguenza naturale.
In
conclusione, la decisione su opposizione del 4 ottobre 2011 deve essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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