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Decisione

35.2011.68

I disturbi al rachide lombare e cervicale dopo il 1° luglio 2011 non costituiscono più una conseguenza adeguata dell'evento infortunistico. L'assicuratore ha rettamente negato il versamento di ulterio

25 ottobre 2012Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi al rachide lombare e cervicale dopo il 1° luglio 2011 non costituiscono più una conseguenza adeguata dell'evento infortunistico. L'assicuratore ha rettamente negato il versamento di ulteriori prestazioni dal 1° luglio 2011

CAUSALITÀ ADEGUATA

CAUSALITÀ NATURALE

ERNIA DISCALE

RIFIUTO DI PRESTAZIONI

art. 10 LAINF

art. 16 LAINF

art. 6 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

35.2011.68

LG/sc

Lugano

25 ottobre

2012

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 7 novembre 2011

di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 6 ottobre

2011 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli

infortuni

ritenuto, in

fatto

1.1. In data 1°

giugno 2010, RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità

di operaio e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -,

si trovava alla guida del furgone aziendale quando è stato tamponato da

un’autovettura a __________ procurandosi un trauma contusivo diretto alla colonna

lombare (doc. 1, 12).

A causa

di questo evento egli ha riportato, secondo il certificato medico del 28 giugno

2010 un’anterolistesi traumatica di L4 su L5, un trauma da accelerazione cranio

cervicale e una distorsione al polso sinistro (doc. 11, 28).

L’Istituto

assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto

regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli

accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 27

giugno 2011 l’CO 1 ha dichiarato estinto il diritto a prestazioni a far tempo

dal 1° luglio 2011, ritenuto che i disturbi lamentati dall’assicurato non

possono essere messi in relazione causale naturale con il sinistro del 1°

giugno 2010 (doc. 91).

A seguito

dell’opposizione interposta __________ per conto dell’assicurato (doc. 94), in

data 6 ottobre 2011 l’CO 1 ha ribadito il contenuto della sua prima decisione

(doc. 102).

1.3. Con

tempestivo ricorso del 7 novembre 2011 RI 1, patrocinato dallo Studio legale RA

1, ha postulato il riconoscimento con effetto al 1° luglio 2011 delle

prestazioni assicurative sospese con la decisione impugnata (doc. I).

A

sostegno delle proprie pretese l’insorgente ha, in particolare sostenuto quanto

segue:

"

(…)

Tardivo intervento di CO 1

E. La

situazione il giorno dell'incidente è la seguente: il paziente accusa dolore in

sede lombare e presenta una spondilo lisi L4 bilaterale e una protrusione

discale senza con­flitto (doc. I). Significa che il paziente presenta

un'interruzione nell'istmo, ovvero la parte posteriore delle vertebre lombari;

che in questo caso é di tipo traumatico e, se non adeguatamente curata, porta

all'evoluzione in spondilolistesi, cioè lo scivolamento del­le vertebre. CO 1

ha già degli indizi importanti sulla situazione, infatti risale al 10 ago­sto

il "Formulario per l'accertamento di casi riguardanti danni alla

colonna cervica­le" nel quale a pag. 3 il paziente dice che ha subito

l'urto alla colonna lombare e a pag. 4 si dice "La colonna lombo-sacrale è

sempre parecchio dolente" (doc. O). Cionono­stante CO 1 attende.

F.

Probabilmente CO 1 avendo pensato che fosse un semplice problema post­-tamponamento

non ha preso sul serio la situazione dell'assicurato. Infatti oltre due me­si

dopo il sig. RI 1 è stato visitato dal dott. __________ (doc. Q). Visita che ha

avuto un seguito, perché il 30 novembre il sig. __________ si è recato all'Ospedale

__________ per fare delle iniezioni peridurali, che hanno portato a un

miglioramento solo temporaneo, perché il problema non era di tipo muscolare ma

di tipo scheletrico nella zona lombare. Solo a fine gennaio CO 1 per il tramite

del dott. __________ fa una diagnosi completa e si rende conto che ci sono le

indicazioni per un intervento chirurgico (doc. Q). Ben sette mesi son passati

dall'incidente e la situazione dell'assicurato in questo lasso di tempo non era

cambiata di una virgola.

G.

A inizio 2011 CO 1 probabilmente si rende conto della situazione e chiede una

perizia biomeccanica (triage) (doc. U) redatta il 14.4.2011 a dieci mesi

dall'incidente. A pag. 6 del triage si dice che "il triage va eseguito il

più presto possibile (obbiettivo: 4 settima­ne dopo l'incidente)".

Valutazione biomeccanica, che si basa esclusivamente su docu­menti e non

sull'autofurgone (che tutt'ora esiste e non è stato modificato). Per questo

motivo questa valutazione puramente teorica è incompleta perché non prende in consi­derazione

la variante del cric idraulico, che è la discriminate tra una situazione

classica di tamponamento e la situazione con cui siamo oggi confrontati. Tutta

la relazione biomeccanica analizza il problema del rachide cervicale. Perché

nel caso classico di un tamponamento il problema è il cosiddetto colpo di

frusta al rachide cervicale, cioè la parte superiore della colonna vertebrale.

Però come si evince dalle perizie e dai rappor­ti medici (si parla delle

vertebre L4-L5, che sono in posizione esattamente opposta ri­spetto alle

vertebre cervicali, e subiscono tutt'altro tipo di sollecitazioni in caso

d'urto da sinistro), il problema nella nostra fattispecie si trova si nella

colonna vertebrale, ma nella zona lombare! Infatti i problemi del sig. non

sono dovuti a un classi­co colpo di frusta ma al movimento del cric idraulico

nella schiena. Appare dunque chiaro, che secondo questa valutazione i problemi

di salute del paziente non siano spiegabili con l'effetto della collisione

(pag. 4 doc. U), ma non potevano arrivare a conclusione più giusta partendo

dalle loro (errate) premesse. A pag. 7 in fine doc. U "D'altra parte, non spiegabile dal punto di vista biomeccanico significa che con gli

strumenti della biomeccanica, rispettivamente con le conoscenze

dell'esaminatore [come visto nel caso concreto molto lacunose!], non è

possibile trovare una spiegazio­ne ai disturbi in virtù dell'evento in

questione. Questo non vuol dire però che una cau­salità sia assolutamente

esclusa [...]".

(…)

J.

CO 1 si attacca all'ipotesi di una causa pregressa che però non trova nessun

riscontro oggettivabile. Corrisponde la vero che il sig. RI 1 è caduto in

doccia nel novem­bre 2009, sei mesi prima del tamponamento. A seguito di

quell'evento, il sig. RI 1 si è recato il 10 novembre 2009 a fare delle radiografie che come dimostra il doc. H, non hanno messo in mostra nessun tipo di

lesione alla colonna vertebrale.

Il sig. RI 1 ha

dichiarato che non aveva mai avuto male alla schiena, e con il la­voro che fa

si sarebbe senza dubbio accorto e sarebbe andato a fare delle ulteriori anali­si.

Inoltre, se si ipotizzasse una possibile causa degenerativa per il problema di

salute del sig. RI 1, è di tutta evidenza che la situazione avrebbe già dovuto

venire evi­denziata dalle radiografie del novembre 2009, e di sicuro avrebbe

portato ad un'impossibilità a svolgere l'attività lavorativa da parte del RI 1,

considerando inoltre che nell'immediatezza del sinistro i sanitari evidenziano

uno spostamento delle vertebre di ben 1 cm.

Ricercare oggi una

causa pregressa in quell'evento è qualcosa di assurdo e visto il comportamento

negligente della CO 1 nel cercare di chiarire fin da subito la fattispecie,

quest'ipotesi rasenta l'abuso di diritto.

(…)

M. In

concreto, non ci si può affidare al triage (doc. U) per quanto detto sopra e da

quanto detto del triage stesso a pag. 6 "Un triage non è una base

sufficientemente sicura per una discussione giuridica sulla causalità. Non si

basa né su una completa analisi tec­nica dell'incidente con relativi programmi

di calcolo, né fornisce motivazioni biomec­caniche dettagliate". Il

rapporto medico chiesto da CO 1 (doc. BB) non è attendibile perché parte da premesse fattuali

sbagliate, infatti non prende in considerazione l'urto nella zona lombare fatto

dal cric idraulico.

N.

CO 1 non riuscendo a capire e a ricostruire la causa dice che il nesso

causale è interrot­to. Questo suo modo di agire non è accettabile, in quanto è

una prova al contrario che non è sufficiente per affermare la rottura del nesso

causale tra causa ed effetto. Pren­dendo in considerazione il reale svolgimento

dei fatti, e cioè anche il fattore cric idrau­lico, si può quindi affermare che

il danno alla salute è la conseguenza dell'infortunio.

O.

Dispiace constatare che CO 1 ha mandato al sig. RI 1 la relazione biomeccanica

solo dopo avergli recapitato la decisione 27.06.2011 e su sua esplicita

richiesta effet­tuata da parte di __________ (doc. Z). Ci si chiede come il

sig. RI 1 avesse potuto e­sprimersi correttamente con l'opposizione senza aver

avuto neanche il documento che CO 1 deteneva da oltre due mesi!

P.

In conclusione la CO 1, nella sua decisione, ha espresso concetti e premesse

teoriche, senza verificarne la

concretizzazione nella fattispecie in esame.

Si

chiede rispettosamente che venga assunta quale mezzo di prova una nuova valuta­zione

biomeccanica che prenda in considerazione l'urto alla zona lombare causato dal

cric durante il tamponamento.

E inoltre si chiede

rispettivamente che il Tribunale faccia allestire una nuova perizia medica alla

luce del fatto che il paziente ha subito un considerevole urto in zona lom­bare

al momento del tamponamento del 1.6.2010 e attesti il grado d'invalidità che

pre­senta il sig. RI 1." (Doc. I, pag. 6-10)

1.4. L’CO 1, in

risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

1.5. In data 12

gennaio 2012 il patrocinatore dell’assicurato ha presentato nuova

documentazione, postulato l’audizione testimoniale di due testi, l’espletamento

di una perizia giudiziaria e l’interrogatorio di RI 1 (doc. VII).

Il doc.

VII e gli allegati sono stati inviati al rappresentante dell’CO 1 per

osservazioni (doc. VIII).

1.6. L’avv. RA 2,

per conto dell’CO 1, ha prodotto in data 19 febbraio 2012, il parere medico del

Dr. __________, postulando altresì la conferma della decisione impugnata (doc.

X+1).

I doc. X

e l’allegato sono stati trasmessi allo Studio RA 1 per osservazioni (doc. XI).

1.7. Con scritto

dell’8 marzo 2012 l’insorgente ha prodotto nuova documentazione medica, in

particolare un referto del Dr. __________ (doc. LL) e postulato l’espletamento

di una perizia giudiziaria volta a chiarire la presunta contraddizione, tra

quanto sostenuto dall’amministrazione e quanto invece affermato dal medico

curante, in merito alla sussistenza del nesso di causalità tra evento

infortunistico e danno alla colonna lombare (doc. XII, XIV).

La

documentazione allegata dal rappresentante dell’assicurato è stata inviata

all’avv. RA 2 per osservazioni (doc. XIII, XV).

1.8. L’CO 1, il

29 marzo 2012, ha prodotto il rapporto medico del Dr. __________ a sostegno

della decisione impugnata (doc. XVI+bis)

I doc.

XIII, XV, XVI+ bis sono stati inviati all’assicurato per osservazioni (doc.

XVII).

1.9. Il legale

dell’insorgente ha prodotto – in data 16 aprile 2012 – ulteriore documentazione

a sostegno delle proprie argomentazioni (doc. XVIII+WW, XX).

I doc.

XVII, XVIII, WW e XX sono stati trasmessi all’avv. RA 2 per osservazioni (doc.

XIX).

1.10. L’avv. RA 2

ha preso posizione sulla nuova documentazione prodotta in data 26 aprile 2012

(doc. XXI).

1.11. Il 18 luglio

2012 il patrocinatore di RI 1 ha trasmesso a questa Corte il parere

specialistico del 28 maggio 2012 Dr. __________ (doc. XXVII) e quello dell’11

luglio 2012 del Dr. __________ (doc. XXVII2).

I doc.

XXVII+1-2 sono stati trasmessi all’CO 1 per osservazioni (doc. XXVIII).

1.12. L’avv. RA 2

ha prodotto – in data 31 luglio 2012 – il parere medico del Dr. __________

(doc. XXIX+bis).

I doc.

XXVIII e XXIX sono stati trasmessi all’assicurato per osservazioni (doc. XXX).

1.13. L’insorgente

ha preso posizione in data 17 settembre 2012 (doc. XXXIII).

I doc.

XXXIII e allegati sono stati inviati per conoscenza all’CO 1 (doc. XXXXIV).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF

H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. L’oggetto

della lite é circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a

porre fine al proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1° luglio 2011,

oppure no.

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità

giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti

dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da

questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents

(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino

dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio

non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.5. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Nell’evenienza

concreta, il 1° giugno 2010 RI 1, alla guida del furgone aziendale, marca __________

è stato tamponato in territorio di __________, presso lo svincolo autostradale

uscita A2 __________, da un veicolo che lo seguiva mentre egli si trovava fermo

in colonna (doc. 1, 8,18).

Secondo

il rapporto del 1° giugno 2010 del Pronto Soccorso dell’__________ al paziente

è stata diagnosticata un “Anterolistesi traumatica di L4 su L5. Trauma da accelerazione cranio cervicale. Distorsione polso sinistro“ (doc. 28). Il paziente è poi stato sottoposto – il medesimo giorno

– a TAC lombare presso l’Ospedale Regionale di __________, la quale “non

mostra lesioni di nuova origine ma una spondililisi L4 bilaterale e una

protrusione discale senza conflitto“ (doc. 12).

L’assicurato

è stato quindi sottoposto ad una visita specialistica da parte del Dr. __________

del Servizio di Neurochirurgia dell’Ospedale Regionale di __________, il quale

in data 9 settembre 2010 ha rilevato che dalla RM eseguita emerge “una

degenerazione completa del disco interosmatico L4/L5 (black disc) e una HIZ

suggestiva per una rottura anulare interna. Non vi sono per contro compressioni

selettive delle emergenze radicolari, segnatamente in L4, L5 ed S1”.

Secondo lo specialista “il quadro clinico è quello di un’insufficienza segmentaria

latente che è stata scompensata dall’evento traumatico con rottura annulare

interna, generando un quadro di instabilità con coinvolgimento pseudoradicolare

dell’arto inferiore sin.” (doc. 37). Il paziente è quindi stato

sottoposto il 30 novembre 2010, presso l’Ospedale Regionale di __________, ad

un’istillazione peridurale a discendere in L4 (doc. 51).

Dal rapporto della visita

medica circondariale del 25 febbraio 2011 il Dr. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica, dopo aver riassunto gli atti, le dichiarazioni

dell’assicurato e lo stato locale ha posto la seguente diagnosi e valutazione:

" (…)

DIAGNOSI

- Osteocondrosi e spondilolistesi L4/L5 con

spondilolisi bilaterale L4.

- Trauma contusivo e distorsivo della colonna cervicale, della colonna

lombare e del polso sini­stro (1.6.2010).

VALUTAZIONE

Decorso regolare dopo distorsione traumatica del

polso sinistro con regressione completa della sin­tomatologia algica senza

residuo disturbo funzionale.

Persiste una lieve cervicalgia movimento-dipendente

a livello della colonna cervicale inferiore a destra durante i movimenti di

reclinazione, altrimenti anche le cervicalgie sono regredite notevolmente dopo

il trauma distorsivo dell'1.6.2010.

Riferita disestesia a livello delle dita IV e V

della mano dominante destra in estensione della colonna cervicale, di origine

non chiara. Occorre l'esecuzione di una RM della colonna cervicale per una valu­tazione

di eventuali postumi infortunistici.

L'infortunio dell'1.6.2010 ha reso manifesta una

osteocondrosi e spodilolistesi L4/L5 probabilmente su pre-esistente

spondilolisi bilaterale di L4. La RM non evidenzia nessuna lesione traumatica

della co­lonna lombare. Non abbiamo elementi che parlano a favore di un

peggioramento in modo direzionale della pre-esistente patologia degenerativa

del segmento L4/L5 della colonna lombare tramite il trau­ma contusivo ed

eventualmente distorsivo del rachide lombare avvenuto l'1.6.2010. In assenza di

postumi traumatici oggettivabili non si può più ammettere un nesso causale

almeno probabile tra gli attuali sintomi a livello della colonna lombare e

l'infortunio del 1.6.2010 e quindi la causalità è da ritenere estinta.

L'intervento previsto e indicato di decompressione e fusione L4/L5 per le

alterazioni degenerative non è in relazione causale almeno possibile con

l'infortunio dell'1.6.2010 e le sue con­seguenze.

Procedere

In accordo con l'assicurato prevediamo una RM

della colonna cervicale a scopo delucidativo. Per le sole conseguenze

infortunistiche ulteriori accertamenti o terapie non sono attualmente indicati.

L'intervento previsto di spondilodesi L4/L5 per le alterazioni degenerative non

infortunistiche andrà a carico della Cassa Malati.

Attualmente l'assicurato rimane inabile al lavoro

nella misura del 100%." (doc. 69)

Il caso

dell’assicurato è stato quindi sottoposto ad un’ulteriore valutazione da parte

del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr. Doc. 99).

2.7. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione

è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282;

DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la

nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a

condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di

per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi

che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.8. Chiamato ora

a pronunciarsi, il TCA osserva innanzitutto che RI 1 presenta una problematica cervicale,

ovvero un’ernia discale C5-C6 con compressione mielo-radicolare leggermente

prevalente verso sinistra (cfr. referto MRI del 30 marzo 2011 dell’__________,

doc. 80 e rapporto Dr. __________ del 3 ottobre 2010, doc. 99) e una

problematica lombare, un’osteocondrosi e

spondilolistesi L4/L5 con spondilosi bilaterale L4 (rapporto Dr. __________ del

25 febbraio 2011).

2.8.1. L’ernia

Considerandi

discale C5-C6

Il TFA ha

già avuto modo, in più di un'occasione, di esprimersi in merito all'eziologia

delle ernie discali e, specificatamente, di quelle cervicali.

Secondo

la giurisprudenza dell’Alta Corte, la maggior parte delle ernie discali ha una

causa degenerativa e un infortunio può solo eccezionalmente essere all'origine

di una tale patologia (cfr. STFA del 25 ottobre 2006 nella causa L., U 194/05;

RAMI 2000 U 378, p. 190, U 379, p. 192).

In una

sentenza del 4 giugno 1999 nella causa S., U 193/98 (cfr., pure, la STFA del 5

settembre 2001 nella causa C., U 94/01, consid. 2c), riguardante un assicurato,

vittima di una caduta, affetto da un'ernia discale C6-C7, il TFA ha

esplicitamente fatto propria l'opinione manifestata dalla dottrina medica

dominante in materia di ernie discali cervicali.

Quest'ultima

subordina il riconoscimento della causalità tra un evento traumatico e

l'apparizione dei sintomi dolorosi di un'ernia discale (e cioè di un’ernia

discale causata dall’infortunio), ai quattro seguenti criteri cumulativi:

il trauma dev'essere stato causato da un infortunio, il cui meccanismo è

suscettibile di avere provocato la protrusione del disco; i dolori devono

apparire immediatamente dopo il trauma e avere un tipico carattere radicolare

(cervico-brachialgie); il paziente non deve, inoltre, aver già presentato tale

sintomatologia e il frammento interessato deve apparire intatto sulle lastre

eseguite anteriormente, poiché la più parte delle ernie cervicali rimangono a

lungo asintomatiche (cfr. J. Krämer, Bandscheibenbedingte Erkrankungen, 3a ed.,

1994, p. 354ss.).

Nella

sentenza del 25 ottobre 2006 nella causa L., già menzionata in precedenza, il

TFA ha in proposito ribadito che:

"

(…).

3.3.2

Richiamando

la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, la Corte

cantonale ha ricordato che solo eccezionalmente un infortunio può costituire la

causa di un'ernia discale, quest'ultima inserendosi praticamente sempre in un

contesto di alterazione dei dischi intervertebrali di origine degenerativa

(RAMI 2000 no. U 378 pag. 190). Essa ha quindi correttamente esposto che

un'ernia discale può essere considerata di natura traumatica unicamente se -

cumulativamente - l'evento infortunistico era di particolare gravità, se era di

per sè idoneo a danneggiare il disco e se i sintomi dell'ernia discale (sindrome

vertebrale o radicolare), così come la relativa incapacità lavorativa, sono

insorti immediatamente (RAMI 2000 no. U 378 pag. 190 e no. U 379 pag. 192).

3.3.3

Ora,

giustamente i primi giudici, che peraltro, ai fini della loro pronuncia, si

sono pure fondati sulle conclusioni di una perizia resa in altra vertenza dal

prof. Seiler, direttore della Clinica di neurochirurgia dell'Ospedale

universitario di Berna, secondo il quale in caso di lesione traumatica del

disco intervertebrale la capacità di deambulazione e di mantenere la posizione

eretta viene immediatamente soppressa, hanno rilevato come già solo il fattore

temporale dell'insorgenza immediata della sintomatologia vertebrale o

radicolare farebbe difetto nel caso di specie. Infatti, nè da verbale di pronto

soccorso del 28 gennaio 2003, nè dal certificato rilasciato tre giorni dopo dal

dott. X, nè tantomeno dal rapporto 3 febbraio 2003 dell'Azienda ospedaliera di

Y risulta il benché minimo accenno a disturbi nella regione lombare."

I criteri

appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo

(direzionale) di uno stato morboso preesistente (cfr. STFA del 3 marzo 2005

nella causa W., U 218/04, consid. 6.1).

In

particolare, è necessario che vi siano, citiamo: "… attendibili reperti

radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e

duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI

2000.

No. U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STFA del 28 ottobre 2006 nella causa L., già citata).

Qualora

un’ernia del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i

disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di

tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale

dell’evento in questione.

Nella più

volte evocata pronunzia del 25 ottobre 2006 nella causa L., il TFA si è al

proposito così espresso:

"

3.3.4

Quanto poi

alla possibilità che l'infortunio del 28 gennaio 2003 possa, se non proprio

avere provocato, quantomeno avere reso mani­festa l'ernia discale, con

conseguente obbligo di assunzione, a carico dell'assicuratore infortuni, della

sindrome dolorosa legata all'incidente (RAMI 2000 no. U 378 pag. 191; cfr. pure

sentenza del 14 marzo 2000 in re P., U 266/99, consid. 2), tale ipotesi non

trova riscontro sufficien­te nelle tavole processuali. La precedente istanza ha

giustamente osservato che affinché si possa ammettere che l'infortunio abbia

reso manifesta un'ernia discale preesistente, i disturbi così scatenati devo­no

essere insorti entro un breve

lasso di tempo, la giurisprudenza tol­lerando a tal riguardo un periodo di latenza massimo di 8-10 giorni

dall'infortunio (sentenza del 3 marzo 2005 in re W., U 218/04, con­sid. 6.1). Ora, il primo (in ordine di tempo) accenno alla presenza di siffatti disturbi è,

quantomeno indirettamente, desumibile dalla prenotazione, avvenuta il 17

febbraio 2003, dell'esame radiologico lombo­sacrale poi messo in atto il 6

marzo 2003. In tali condizioni, considerato il periodo di latenza di circa tre settimane, la Corte cantonale

poteva effettivamente ritenere non avere l'infortunio del 28 gennaio 2003

neppure scatenato l'ernia discale di cui è affetto L.”

Occorre

precisare che, secondo la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza

varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide

lombare/toracale oppure cervicale):

"

Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den

Unfall lediglich manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb

einer kurzen Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des

fraglichen Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereichwird

eine Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M. Debrunner/Erich

W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S. 55). Bei einer

vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das beschwerdefreie

Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O. S. 355; nicht

veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“

(STFA del 3 marzo 2005

nella causa W., U 218/04, consid. 6.1)

In tale

ipotesi (ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente

scatenante), l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento

traumatico.

Le

conseguenze di una eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se

esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di continuità tra

l'evento infortunistico e la ricaduta (cfr. STFA del 29 dicembre 2000 nella

causa S., U 170/00 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate; STFA

del 7 febbraio 2000 nella causa N., U 149/99, parzialmente pubblicata in RAMI

2000.

U 378, p. 190).

Sempre

con la medesima sentenza del 25 ottobre 2006 nella causa L., l’Alta Corte federale

ha sviluppato una quarta ipotesi per il caso in cui l’infortunio ha comportato

un trauma delle parti molli della colonna vertebrale:

"

E ad ogni modo, anche nella denegata ipotesi in

cui si volesse ammettere che l'infortunio in esame avrebbe scatenato l'ernia

discale, l'esito del gravame non muterebbe nella sua sostanza.

(...), la contusione lombare avrebbe infatti comunque, in virtù della dottrina

medica rece­pita da questa Corte, cessato di produrre i propri effetti qualche

mese (di norma sei o nove) dopo l'insorgenza dell'evento traumatico (cfr.

ad es. sentenze del 28 maggio 2004 in re A., U 122/02, consid. 4.2.1, del 9 luglio 2001 in re S., U 483/00, consid. 4c, del 6

giugno 2001 in re A., U 401/00, del 29 dicembre 2000 in re F., U 199/00). Di modo che anche in questa

ipotesi, il rifiuto di assegnare prestazioni assicurative con effetto

retroattivo al 1° luglio 2003 avrebbe potuto considerarsi legalmente corretto."

Il TCA

nota che, in realtà, contrariamente a quanto sembra affermare il TFA nel

passaggio appena citato, se l’ernia discale è stata scatenata dall’infortunio,

l’assicuratore LAINF è tenuto ad assumere la sintomatologia dolorosa che ne è

scaturita, se del caso, anche al di là dei sei o nove mesi.

Nella

presente fattispecie, attentamente vagliata la documentazione medica all’inserto,

questo Tribunale ritiene che almeno due condizioni cumulative poste dalla

dottrina medica e dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8.1.), facciano

chiaramento difetto.

__________

è stato sottoposto ad una MRI alla colonna cervicale presso l’__________ in

data 30 marzo 2011. Il Dr. __________, nel referto radiologico di medesima data,

ha diagnosticato un “ernia discale C5-C6 con compressione mielo-radicolare

leggermente prevalente verso sinistra. Iniziali alterazioni del segnale midollare”

(doc. 80).

In

primis va evidenziato come l’evento infortunistico del 1° giugno 2010 non

abbia certamente messo in gioco delle importanti forze sul rachide cervicale

dell’assicurato.

Nella valutazione biomeccanica della __________ del 14 aprile 2011 è stato accertato che la variazione della

velocità del veicolo __________, dovuta alla prima collisione, era al di sotto

o appena inclusa nell’intervallo di 10-15 km/h e dunque rientra nel caso “normale”. Per quanto concerne i disturbi al rachide cervicale

l’ing.

__________ ha rilevato che “i disturbi e reperti clinici di origine del

rachide cervicale riscontrati sul signor RI 1 sono piuttosto non-spiegabili

con i effetti della collisione in questo caso normale (doc. 81, pag. 3/4).

Questa

situazione si distingue, in modo chiaro, da quegli avvenimenti atti a provocare

l'insorgere di un'ernia del disco, forniti dalla dottrina medica a titolo

d'esempio (salto da un'altezza di 10 metri, caduta con trasporto di pesi, tamponamento a velocità elevata, …).

Questa

Corte, in una sentenza 35.2000.61 del 21 gennaio 2001, ha negato ad un assicurato vittima di un incidente della circolazione (collisione frontale a

bassa velocità) l’origine traumatica di un’ernia discale C5/C6, non avendo

l’evento infortunistico messo in gioco importanti forze sul rachide cervicale.

Risulta,

in secondo luogo, che quasi tutte le (rare) ernie discali del rachide cervicale

d'origine traumatica sono accompagnate da lesioni ossee (quali lussazioni delle

articolazioni oppure una frattura della colonna), ciò che non è qui

manifestamente il caso.

Già nel

referto radiologico del 10 novembre 2009 del __________ dalla RX al rachide

cervicale non si rilevavano lesioni osteo-articolari traumatiche (doc. 21).

Il Dr. __________,

nell’annotazione del 3 maggio 2011, ha indicato che la RM della colonna

cervicale del 30 marzo 2011 evidenzia un’ernia discale C5/C6 prevalentemente a

sinistra con compressione mieloradicolare, ma in assenza di lesioni traumatiche

non vi è nesso di causalità con l’incidente del 1° giugno 2010 (doc. 82, 84).

Il Dr. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, nell’apprezzamento medico del 3 ottobre 2011 ha fatto riferimento al referto radiologico del 30 marzo 2011 dell’ __________ che ha, in

particolare, evidenziato un’ernia discale C5-C6 con compressione

mielo-radicolare leggermente prevalente verso sinistra (doc. 80), tuttavia lo

specialista ha ritenuto che molto probabilmente l’ernia non è stata provocata

dall’evento infortunistico del 1° giugno 2010: “Mit

an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit stammt die Hernie nicht vom Unfall

vom 01.06.2010 (…) Der Kreisartz Dr. __________ hat deshalb vom 14.04.2011 zu Recht

die Diskushernie als nicht im Zusammenhang mit dem Unfallereignis eingestuft (doc. 99, pag. 4/5, la sottolineatura è del redattore).

Inoltre,

se è vero che i dolori alla colonna cervicale lamentati da RI 1 sono insorti

immediatamente dopo l’infortunio (cfr. doc. 3) è altrettanto vero che questi

disturbi non presentavano il tipo carattere radicolare.

Dal

referto del pronto soccorso dell’Ospedale Regionale di __________ del 1° giugno

2010.

non emerge nessuna irradiazione dei dolori alle braccia, bensì dolori in

sede lombare (doc. 24)

In simili

circostanze si deve concludere che l’ernia discale diagnosticata all’insorgente

non è di origine traumatica.

Accertata

la preesistenza di un’ernia discale C5/C6 (cfr. doc. 80), resa manifesta

dall’infortunio del 1° giugno 2010, questa Corte deve comunque concludere che

l’CO 1 ne ha tenuto conto in maniera adeguata.

Secondo

il Tribunale federale infatti, un aggravamento post-traumatico (senza lesione

strutturale associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna

vertebrale, preceden-temente asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai

nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011

consid. 5.1,8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29

novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).

Nella

fattispecie l’CO 1 ha erogato le prestazioni assicurative per l’infortunio del

1° giugno 2010 per oltre un anno, ovvero sino al 1° luglio 2011.

2.8.2

L’osteocondrosi

e spondilolistesi L4/L5 con spondilosi bilaterale L4

Per

quanto riguarda l’aspetto lombare il Dr. __________,

in data 25 febbraio 2011, ha diagnosticato un’”Osteocondrosi e

spondilolistesi L4/L5 con spondilolisi bilaterale L4” oltre a un “Trauma

contusivo e distorsivo della colonna cervicale, della colonna lombare e del

polso sini­stro (1.6.2010)” rilevando che l’evento infortunistico ha

evidenziato un’osteocondrosi e spodilolistesi L4/L5 probabilmente su

pre-esistente spondilolisi bilaterale di L4 (doc. 69, pag. 3).

Il

referto radiologico non ha tuttavia mostrato una lesione traumatica della co­lonna

lombare, né tantomeno un peggioramento in modo direzionale della pre-esistente

patologia degenerativa del segmento L4/L5 della colonna lombare. Il Dr. __________

ha quindi negato un nesso di causalità con l’infortunio (doc. 69, pag. 3).

Va

innanzitutto chiarito che la spondilolistesi è una patologia della colonna

vertebrale caratterizzata dallo scivolamento di una vertebra sull'altra. La maggior parte delle spondilolistesi sono in realtà delle

anterolistesi che colpiscono più frequentemente la quarta e la quinta vertebra

lombare. In ogni caso la spondilolistesi si associa quasi sempre ad una

spondilolisi (rottura dell'istmo vertebrale).

La

letteratura medica riconduce l’insorgere di questa patologia piuttosto a

processi degenerativi che a traumi:

“Nach Taillard kann sich die Spondylolisthesis

spontan entwickeln, sia kann aber auch im Anschluss an einer erhebliche

Veränderung der Statik der Wirbelsäule, z.B.nach Spondylodesen und nach

schweren Traumen auftreten. In der Annahme eines Traumas ist aber ganz besodere

Vorsicht am Platze, da bis heute nur ganz vereinzelte Fälle in der Literatur

auch als solche beschrieben und bewiesen worden sind. Diese

Vorsicht ist um so mehr am Platze als auch schwere Rückentraumen bei

bestehender Spondylolyse selten eine Olisthesis auslösen oder verstärken. Es

sind Fälle schwerster Wirbelverletzungen mit Frakturen und Luxationen bekannt,

ohne dass sich am Grad einer vorbestandenen Spondylolisthesi etwas geändert

hätte” (Baur/Nigst, Versicherungsmedizin, pag. 184).

A mente

di questa Corte la conclusione a cui è pervenuto lo specialista interpellato

dall’assicuratore resistente é del resto conforme alla dottrina medica dominante,

secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla colonna

vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi

ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se

l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes

vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss.,

contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione

della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali; si veda pure E. Morscher, Schäden des

Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in

Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

Questa

tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Come già

indicato al consid. 2.8.1. secondo il Tribunale federale, un aggravamento

post-traumatico (senza lesione strutturale associata) di uno stato degenerativo

anteriore della colonna vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di produrre i propri effetti

trascorsi dai sei ai nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1; STF

8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1,8C_314/2011 del 12 luglio 2011

consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del

10.

novembre 2010 consid. 3.3).

Un

aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa

preesistente alla colonna vertebrale in seguito a un infortunio è dimostrato

soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione improvvisa

delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni successivamente

a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).

In una sentenza

8C_677/2007 del 4 luglio 2008 - pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 1 -, il TF ha precisato che non soltanto in caso di aggravazione

traumatica di uno stato degenerativo preesistente non manifesto alla colonna

vertebrale (STF 8C_326/2008), ma pure in caso di alterazioni degenerative della

colonna vertebrale sopraggiunte soltanto dopo l'infortunio, occorre ammettere,

in via di massima, che un rapporto di causalità non è più dato dopo un anno.

È inoltre

utile segnalare che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002, il TFA ha

precisato che, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio

della verosimiglianza preponderante, possono essere presi in considerazione dei

principi basati sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano

l'opinione dominante.

Sempre

secondo l’Alta Corte, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del

raggiungimento dello status quo sine:

"

Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können

durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der

herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr.

U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo

sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt,

welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei

der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht

einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine

Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."

(cfr.

STFA citata, consid. n. 2.2)

Il citato

rapporto del Dr. __________ (doc. 69, pag. 3) è corroborato dalle conclusioni

del 6 ottobre 2010 del Dr. __________ quando ha confermato la pre-esistenza

della patologia: “Mit Sicherheit hat die

Spondylolyse und an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch die Spondylolisthesis

vor dem Unfallereignis vom 01.06.2010 vorbestanden“

(doc. 99, pag. 6) e ricondotto i dolori dell’assicurato alle alterazioni

segmentali degenerative: “Die

Bandscheibendegenera­tion ist eine plausible Erklärung für mechanische

Rückenschmerzen”. Non viene, per contro, rilevata

alcuna lesione del segmento L4/L5. Lo specialista a questo proposito fa anche

riferimento alla valutazione biomeccanica: “Für eine Verletzung dieses Segmentes gibt es keine bildgebenden

Nachweise. Das Unfallereignis war biomechanisch auch nicht in der Lage die

Lumbalwirbelsäule namhaft zu schädigen” (doc. 99, pag. 7).

Da quanto precede occorre

dunque concludere che le alterazioni oggettivate non possono

essere state né causate (donde la loro preesistenza), né peggiorate in modo

duraturo dall’evento traumatico in questione.

Ne

consegue che quest’ultimo può avere tutt’al più aggravato transitoriamente

il preesistente stato (morboso) del

rachide.

Secondo

la dottrina medica e la giurisprudenza citate al considerando 2.8.2. di questo

giudizio, le conseguenze di un trauma che ha interessato la regione lombare si

estinguono trascorsi 3-4 mesi, rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un anno, in

presenza di preesistenti alterazioni degenerative.

Conclusioni che – in

considerazione della giurisprudenza federale citata – trovano applicazione nel

presente caso.

Vedi su

questo tema anche la recente sentenza dell’Alta Corte 8C_69/2012 del 18

settembre 2012, dove per una discopatia preesistente, aggravata da un evento

infortunistico, l’istituto assicuratore ha versato le prestazioni per un anno.

2.8.3

La

rottura anulare interna del disco L4/L5

Il TCA è

quindi chiamato a valutare la presunta rottura anulare interna del disco

L4/L5 evidenziata dal Dr. __________ del Servizio

di Neurochirurgia dell’Ospedale Regionale di __________, nel suo referto del 9

settembre 2010 (doc. 37).

Lo specialista ha rilevato

dalla RM “una degenerazione completa del disco interosmatico L4/L5 (black

disc) e una HIZ suggestiva per una rottura anulare interna. Non vi sono per

contro compressioni selettive delle emergenze radicolari, segnatamente in L4,

L5 ed S1”. Secondo lo specialista “il quadro clinico è quello di

un’insufficienza segmentaria latente che è stata scompensata dall’evento

traumatico con rottura annulare interna, generando un quadro di instabilità con

coinvolgimento pseudoradicolare dell’arto inferiore sin.” (doc. 37).

Va

precisato che il disco intervertebrale è composto da due principali

compartimenti: il nucleo polposo centralmente e l’anulus fibroso all’esterno. A

sua volta l’anulus comprende due porzioni che sono l’anulus fibroso interno e

quello esterno (www.drbensi.it/patologiadegenerativa).

In

casu, il Dr. __________ ritiene che oltre alla spondilolistesi

L4/L5 con spondilosi bilaterale L4 l’evento infortunistico avrebbe causato la

rottura anulare interna (l’anulus fibroso interno) del disco intersomatico L4/L5, ciò che avrebbe aggravato nel

complesso il quadro clinico.

Nel caso

di specie, il Dr. __________, esaminata la documentazione radiologica a sua

disposizione, ha ritenuto non adempiuti i criteri

diagnostici per una Internal Disc Disruption (IDD) a livello L4/L5, in assenza

di un confronto con una discografia di provocazione. Il

medico dell’CO 1 – sempre riferendosi al referto del Dr. __________ – ha quindi

escluso una rottura anulare interna ritenendo la problematica piuttosto una

zona di alta intensità (high intensity zone) (HIZ) (doc. 99, pag, 6).

Il Dr. __________

ha, in particolare rilevato che “Prof. __________

hat einen Anulusriss L4/L5 beschrieben. Der Radiologe, welcher das Kernspinto­mogramm

beurteilt hat, hat keine solche Veränderung geschrieben. Ich gehe davon aus,

dass Prof. __________ eine Hochintensitätszone (HIZ) als Riss interpretiert

hat (la sottolineatura è del redattore”.

Lo

specialista è giunto alla seguente conclusione indicando che “Hochintensitätszonen auf T2-gewichteten

MRI-Serien könnten Anulusrisse gemäss radiologischer Definition sein. Es

besteht eine gewisse Korrelation zwischen schmerzhafter Bandscheibe und

Hochintensitätszone, auch wenn es viele Leute gibt, die trotz HIZ symptomlos

sind” (doc. 99, pag. 6).

A questo proposito va rilevato che questa Corte, in una sentenza

35.2005.42

del 30 aprile 2007, aveva affrontato la questione del test di

provocazione (citato dal Dr. __________ nell’ambito di una problematica

discogena.

In quel

caso la discografia cervicale eseguita non aveva fornito una prova irrefutabile

al riguardo:

"

Etant donné qu'il subsistait une composante

douloureuse importante suite au traitement articulaire, j'ai également

entrepris en mai 2006 une démarche diagnostique au niveau des disques cervicaux

C5-C6 et C6­C7. Seul le disque C5-C6 était abordable pour des raisons anatomo­technniques.

Il est clair que la discographie cervicale est une technique beaucoup moins

bien validée scientifiquement que les interventions diagnostiques au niveau des

articulations facettaires cervicales et en comparaison avec la discoqraphie

lombaire. Environ 1/3 des patients testés avec discographie et blocs

facettaires au même niveau présentent des réponses positives aux deux tests. La

discographie est un test de provocation consistant à augmenter la pression dans

le disque par infection d'un produit de contraste radioloqique. Si les

douleurs habituelles exactes sont provoquées par cette injection mais avec une

intensité supérieure, on considère qu'il existe une probabilité élevée que le

disque constitue la cause de la douleur habituelle. Cette conclusion est

uniquement valable si les disques voisins sont indolores à l'examen.

Malheureusement, ie n'ai pas pu contrôler cela. Dans le contexte d'un disque

endommagé, seule une discectomie avec fusion du segment symptomatique pourrait

enlever les douleurs. Il est néanmoins hors de question d'effectuer ce tvpe

d'intervention sans démontrer que les autres disques cervicaux sont

asymptomatiques."

Alla luce di quanto qui sopra

esposto non vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione del Dr. __________,

in quanto non risulta oggettivata una rottura anulare interna del disco L4/L5.

Per quanto riguarda il

test di provocazione, a cui fa riferimento il Dr. __________ nel suo rapporto

medico, non lo si può considerare il metodo adatto per diagnosticare delle

problematiche discogene.

Va a tal proposito

rilevato che l’efficacia di un test di provocazione, in ultima

analisi, anche la diagnosi del problema, dipende da come essa è stata avvertita

dall’assicurato.

Circostanza

sottolineata anche dal Dr. __________: “Die

diagnostischen Kriterien waren unterschiedlich. Als Minimum-Anforderungen an

die Di­agnose wurde das Muster des Schmerzes und die Bandscheibenform bei der

Diskographie fest­gestellt. Obwohl das Schmerzmuster wesentlich sei für eine

korrekte Diagnose, hänge es von den subjektiven Angaben des Patienten ab.

Somit sei die Diagnose diejenige des Patienten und der Untersucher allein könne

die Diagnose stellen. Somit folgerten die Autoren, dass die IDD nicht eine

reale, sondern eine hypothetische Erkrankung sei“.

Ora,

nella misura in cui la diagnosi del problema viene fatta dipendere direttamente

da come, secondo l’interessato medesimo, il dolore è stato influenzato dalla

terapia posta in atto, quindi da un giudizio puramente soggettivo, non si può

ritenere che la causa dei disturbi sia stata sufficientemente oggettivata.

In questo

contesto, il TCA sottolinea che è notorio che sono diversi i fattori che

condizionano la percezione del dolore, non da ultimo quelli legati alla personalità

dell'assicurato.

Si può

dunque concludere che tale procedere diagnostico non è atto a fornire

informazioni utili da un profilo eziologico.

2.8.4

La documentazione medica

presentata dal ricorrente non permette a questa Corte una diversa valutazione

della fattispecie.

Il Dr. __________, medico

chirurgo, spec. in chirurgia plastica e ricostruttiva, nel parere medico-legale

del 10 gennaio 2012 ha riferito di un aggravamento significativo e duraturo

delle alterazioni degenerative della colonna (spondilolistesi L4-L5, ernia

discale L4-L5) “e comparsa di duratura sintomatologia radicolare acuta, con

diretto e comprovato nesso causale col trauma del 1° giugno 2010; aggravamento

significativo e duraturo di patologia degenerativa rachide cervicale con rilevazione

di ernia discale C5-C6 con compressione mielo-radicolare; distorsione al polso

sx” (doc. FF).

Mentre il Dr. __________,

medico chirurgo, spec. in neurochirurgia dell’Istituto __________ – in data 22

novembre 2011 – ha unicamente riferito dell’intervento di fissazione vertebrale

L4-L5 a cui è stato sottoposto l’assicurato senza cenno alcuno alla questione

della causalità (doc. DD).

Nell’apprezzamento medico

del 13 febbraio 2012 il Dr. __________ dell’CO 1 ha criticato la valutazione

del Dr. __________, laddove questi sostiene che non vi erano disturbi

invalidanti al rachide prima dell’infortunio e gli stessi sarebbero comparsi

invece subito dopo l’incidente (doc. X1, doc. FF).

In effetti la regola “post

hoc ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha

valenza scientifica.

La giurisprudenza del TFA

ha, infatti, stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo

l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua

conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re

V. inedita; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art.

24.

und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30,

nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

1995, p. 41).

Va,

comunque, sottolineato che tale circostanza può, in ogni caso, costituire un

indizio in tal senso (cfr. STFA U 166/06 del 21 dicembre 2006 consid. 1.3.).

Il Dr. __________ ha

quindi rilevato che la modalità e il tipo di sintomatologia post-traumatica non

sono un argomento a sostegno della causalità tra i disturbi dell’assicurato e

l’evento infortunistico in quanto “il decorso clinico documentato non è assolutamente

tipico per una distorsione, rispettivamente contusione della colonna vertebrale”

(doc. X1)

A proposito del cric

idraulico che – a mente del ricorrente – essendo posizionato dietro il sedile

del conducente, al momento dell’impatto avrebbe esercitato una pressione sulla

parte bassa dello schienale corrispondente alla zona lombare del guidatore

(doc. I, pag. 5), il medico dell’CO 1 non ha evidenziato alterazioni

strutturali di cicatrizzazione dei tessuti molli o segni di ferite a livello

lombare sulla contusione diretta dal corpo di metallo, “ma invece importanti

alterazioni in profondità a livello della colonna lombare di origine

degenerativa” (doc. X1).

Lo specialista ha quindi

concluso escludendo – in base all’esame obiettivo – una lesione strutturale

traumatica provocata dall’infortunio in questione e rilevando che l’intervento

di spondilodesi L4/L5 subìto dall’assicurato nell’aprile del 2011 non è stato

eseguito per una lesione traumatica, bensì per una lesione strutturale

degenerativa (doc. X1).

Per quanto riguarda

l’ernia discale C5/C6 va detto che il Dr. __________ nel

rapporto medico del 3 ottobre 2011 e il Dr. __________ il 3 maggio 2011 avevano

già ritenuto poco probabile che l’ernia sia stata provocata dall’infortunio (cfr.

consid. 2.8.1., doc. 84, 88, 99, pag. 5).

Con scritto del 3 marzo

2012.

il Dr. __________ ha preso posizione sulle osservazioni del Dr. __________

contestando la valutazione biomeccanica che non avrebbe considerato la presenza

del cric idraulico e sollevando una presunta contraddizione tra il referto del

Dr. __________ e le conclusioni del perito dell’CO 1 sull’intervento di

spondilodesi L4/L5 eseguito – secondo il Dr. __________ per una lesione

strutturale di origine degenerativa e non – come sostiene il Dr. __________ –

per una lesione traumatica (doc. LL).

Argomentazioni riprese

anche nel successivo scritto – non firmato – prodotto dal legale del ricorrente

il 16 aprile 2012 (doc. XX, XVII).

Il 28 marzo 2012 il Dr. __________

– facendo riferimento alla documentazione agli atti – ha ribadito che il

decorso clinico dell’assicurato non è tipico per una sintomatologia

post-traumatica e che non vi sono segni di lesioni strutturali

post-traumatiche. Il trauma provocato dal cric idraulico non ha lasciato tracce

permanenti (alterazioni cicatriziali o segni strutturali). Viene quindi

nuovamente negato il nesso di causalità tra i disturbi dell’assicurato e

l’infortunio (doc. XVI bis).

Neppure le successive

certificazioni del Dr. __________ __________, spec. in neurochirurgia e del Dr.

__________, medico chirurgo, permettono una diversa valutazione della

fattispecie.

Il Dr. __________, nel

parere del 28 maggio 2012, dopo aver ripreso la ben nota diagnosi di spondilosi

bilaterale e di discopatia, ha ricondotto il quadro a livello rachideo e agli

arti inferiori all’evento infortunistico rilevando che prima dell’infortunio la

spondilosi era asintomatica (doc. XXVII).

Da parte sua, il Dr. __________,

medico chirurgo, riprende l’anamnesi del paziente e le conclusioni del Dr. __________

indicando non più esigibili dall’assicurato attività lavorative pesanti. Il

medico si è quindi espresso su capacità lavorativa residua e menomazione

all’integrità (doc. XXVII2).

Anche su questi referti ha

preso posizione l’CO 1 in modo convincente, tramite il Dr. __________, spec. FMH

in chirurgia ortopedica. Il medico di __________ ha ripreso il principio “post

hoc ergo propter hoc” e contestato l’affermazione del Dr. __________ quando

ha asserito che la grave discopatia è dovuta all’infortunio in quanto sono

assenti alterazioni che possono evocare una discopatia pregressa. Secondo lo

specialista dellCO 1 “una discopatia per insorgere ha bisogno di anni,

inoltre è tipico che la spondilosi L4 provoca l’instabilità del segmento L4-L5

e quindi provoca una degenerazione del disco L4-L5”. Egli ha quindi

aggiunto che la discopatia è l’espressione della spondilosi e non l’espressione

dell’infortunio (doc. XXIX bis).

2.9

Alla luce di

quanto precede il TCA non ritiene necessario procedere ad ulteriori

accertamenti come postulato dall’assicurato (cfr. doc. I, VII, XXXIII).

Al

riguardo giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U

349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa

R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo

2003.

nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio

2002.

nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26

novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa

P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo

1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo

1998, p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

D’altro

canto, il TFA ha stabilito che quando, nell'ambito della procedura

amministrativa, una perizia ordinata ad un medico indipendente è eseguita da

uno specialista riconosciuto, sulla base di investigazioni approfondite e

complete, nonché in piena conoscenza dell'incarto, e che l'esperto perviene a

delle conclusioni convincenti, il Tribunale non deve scostarsene se non vi è

alcun indizio concreto che consenta di dubitare della loro fondatezza (cfr.,

pure, STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02, consid. 3.2.2 e del 19

aprile 2000 nella causa S., U 264/99, consid. 3b).

2.10

In esito alle considerazioni

che precedono, si deve concludere che i disturbi denunciati da RI 1 al rachide

lombare e cervicale dopo il 1° luglio 2011 non costituivano più una conseguenza

adeguata dell’evento infortunistico che l’ha visto vittima il 1° giugno 2010.

Se ne deduce quindi che l’assicuratore resistente era legittimato a negare il

versamento di ulteriori prestazioni assicurative a far tempo dal 1° luglio

2011.

La decisione su

opposizione del 6 ottobre 2011 impugnata deve, pertanto, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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