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Decisione

35.2011.69

Non assunto ricaduta di una mal.prof.(nel 2000 ass.dich.idoneo quale cuoco a cond.non contatto con crostacei.Ind.di transiz.ma non ind.xcamb.d'occ.).Dal lato organico non ricaduta:allergie nulla hanno

11 giugno 2012Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i vari dolori addominali crampi formi acuti recidivanti, il rapido aumento del

volume addominale, siano di origine allergica alimentare (crostacei).

Come del resto è evidente che il sorgere della

patologia psichica sia causata dal persistere della patologie sopraindicate

che, con il passare del tempo, hanno portato a un'incapacità di guadagno.

La causa dell'evento è inoltre adeguata in quanto

la realizzazione del danno appare in linea generale propiziata

dall'avvenimento: inverosimile infatti presumere che l'attuale precario stato

di salute dell'assicurato sarebbe intervenuto prima o poi anche senza la

malattia professionale, secondo l'evoluzione ordinaria delle circostanze."

(Doc. I)

1.3. Nella sua

risposta del 7 febbraio 2011 il patrocinatore della CO 1 propone di respingere

il ricorso (cfr. Doc. V).

1.4. Il 14

febbraio 2012 il rappresentante dell'assicurato ha prodotto della

documentazione medica (cfr. Doc. VII, B1-B4), sulla quale il patrocinatore

della convenuta ha preso posizione il 23 febbraio 2012 (cfr. Doc. IX).

in

diritto

2.1. Secondo

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio, segnatamente alla cura ambulatoria da parte del medico, del

dentista o, previa loro prescrizione, del personale paramedico, nonché, in

seguito, del chiropratico (lett. a), ai medicamenti e alle analisi ordinati dal

medico o dal dentista (lett. b), alla cura, al vitto e alloggio in sala comune

ospedaliera (lett. c), alle cure complementari e a quelle prescritte dal medico

(lett. d) e, infine, ai mezzi ed agli apparecchi occorrenti per la sua

guarigione (doc. e).

Ad

esempio cfr. STF 8C_584/2009 del 2 luglio 2010.

In

applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente

incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto

all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art.

19 cpv. 1 LAINF).

Lo stato

di salute dell'assicurato deve dunque essere considerato stabile dal profilo

medico (cfr. Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents

obligatoire, in : SBVR, 2ème éd., no 153 p. 895; Alfred Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, 1985, p. 274 et 372).

Nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta

Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di

cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto

aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui

quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109

consid. 4.3 e riferimenti).

In una

sentenza 8C_211/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4, il TF si è al riguardo

espresso nei termini seguenti:

"

Poiché l'assicurazione sociale contro gli infortuni si riferisce

a persone che svolgono attività lavorativa (si confronti l'art. 1 [dal 1°

gennaio 2003 art. 1a, con testo invariato] e l'art. 4 LAINF), per interpretare

il concetto di "sensibile miglioramento" ("namhafte

Besserung" e "sensible amélioration" nella versione tedesca e

francese dell'art. 19 cpv. 1 LAINF) si farà riferimento ad un incremento

rispettivamente ad un recupero dell'abilità lavorativa, nella misura in cui si

è deteriorata in seguito all'infortunio. L'aggettivo "sensibile"

illustra inoltre che il miglioramento dev'essere importante. Progressi

trascurabili non bastano, così come neppure la mera possibilità di un risultato

positivo (DTF 134 V 109 consid. 4.3 pag. 115; v. pure

sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388, consid. 2, non pubblicato, e U 412/00 del 5 luglio 2001,

consid. 2a; cfr. inoltre Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, 2a ed., Berna 1989, pag. 274). Lo stesso vale

per provvedimenti terapeutici che contribuiscono a lenire i sintomi di un danno

alla salute stazionario per un periodo limitato nel tempo (v. ancora sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388 consid. 1, non pubblicato, e 3).“

Sul tema

cfr. STCA 35.2009.77 del 1° dicembre 2009 confermata dal Tribunale federale

nella sentenza 8C_14/2010 del 4 agosto 2010.

2.2. In virtù

dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione

delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze

tardive.

Né la

LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la

pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze

tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio

assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,

l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di

un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

Secondo

la giurisprudenza, si è in presenza di una ricaduta quando un danno alla

salute, che si presumeva guarito, si riacutizza, di modo che esso necessita di

cura medica e causa incapacità lavorativa.

Per

contro, si parla di postumi tardivi quando un danno alla salute

apparentemente guarito produce, nel corso di un periodo di tempo prolungato,

delle modificazioni organiche o psichiche, comportanti sovente uno stato

patologico differente (cfr. DTF 118 V 296 consid. 2c e riferimenti, 105

V 35 consid. 1c e riferimenti; STCA 35.2009.25 del 25 maggio 2009; STCA

35.2009.5-6 del 6 aprile 2009).

Al

riguardo in una sentenza 8C_1023/2008 del 1° dicembre 2009 il Tribunale

federale si è così espresso:

"

5.3 En cas de rechute ou de séquelle tardive,

l'assuré peut à nouveau prétendre la prise en charge du traitement médical et,

en cas d'incapacité de travail, le paiement d'indemnités journalières (art. 11

OLAA; pour les titulaires d'une rente de l'assurance-accidents : art. 21 LAA).

On parle de rechute ou de séquelle tardive lorsqu'une atteinte à la santé était

guérie en apparence, mais non dans les faits. En cas de rechute, la même

affection se manifeste à nouveau. Une séquelle tardive survient, en revanche,

lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps

prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à

un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a

p. 138; 118 V 293 consid. 2c

p. 296)."

2.3. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

Considerandi

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119.

V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1

e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Il

diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382.

consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in

presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.4

Nella presente fattispecie RI

1, a seguito di una malattia professionale (diagnosi di rinite ed asma

bronchiale di grado moderato dovuta a ipersensibilità con i crostacei), con

decisione del 3 luglio 2000 è stato dichiarato dall'__________ idoneo

all'attività di cuoco a condizione di non entrare in contatto con crostacei.

Dopo avere assunto le cure

mediche ed attribuito all'assicurato l'indennità di transizione, con decisione

su opposizione del 2 ottobre 2007, confermata dal TCA con sentenza 35.2007.111

dell'8 settembre 2008 e dal Tribunale federale con sentenza 8C_823/2008 del 16

gennaio 2009, la CO 1 ha negato a RI 1 il diritto all'indennità per cambiamento

d'occupazione.

Il 4 ottobre 2011 il

rappresentante dell'assicurato ha chiesto la riapertura del caso a seguito di

ricaduta, allegando due rapporti medici (cfr. Doc. A6).

Con la decisione su

opposizione qui impugnata la CO 1 ha rifiutato di assumere il caso a titolo di

ricaduta, ritenendo che non esiste un nesso di causalità naturale tra i

disturbi di cui soffre attualmente RI 1 e la malattia professionale sfociata

nel 2000 nella decisione di idoneità condizionale per la professione di cuoco.

Nel rapporto del 16 marzo

2011.

del dottor __________, specialista FMH in Allergologia e Immunologia

clinica e specialista FMH in Medicina interna, Medico Aggiunto presso

l'Ospedale Regionale di __________, ha posto le seguenti diagnosi:

" 1. Stato

dopo reazioni di stadio II (dolori addominali crampiformi

Acuti recidivanti e diarrea a

carattere post-prandiale) e di stadio III (crisi acute di iperreattività

bronchiale), di origine allergica alimentare.

2.

Ipersensibilità agli allergeni alimentari seguenti:

- crostacei,

frutti esotici (kiwi, ananas) e carne (agnello, capretto, vedi il capitolo

"Discussione e proposte").

3.

Sintomi

compatibili con iperreattività bronchiale e congiuntivite, di origine

allergica, a carattere perenne, nel quadro di un'ipersensibilità agli acari

della polvere.

4.

Ipersensibilità

ai pollini di Oleacee (frassino), priva di traduzione clinica significativa sul

piano respiratorio.

5.

Intolleranza ai derivati pirazolonici, con:

- stato dopo

reazione d'ipersensibilità in seguito alla somministrazione di Optalidon® e

Caffettin® nel corso degli anni '90.

6.

Tabagismo cronico (30 pack/years). (…)" (Doc. A14, pag.

1)

Questo specialista ha poi

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

Nel 2000, fu posta la diagnosi di asma bronchiale, rinite e

orticaria da contatto di origine professionale (crostacei), ciò che condusse

all'abbandono del mestiere di cuoco.

Tuttavia, il motivo del consulto attuale è rappresentato dal

sospetto di insorgenza di nuove forme di allergie alimentari causa

intensi disturbi intestinali quali dolori addominali crampi formi acuti

d'intensità massima valutata a 10/10, rapido aumento del volume addominale e

diarrea. In effetti, sulla base dei dati anamnestici, degli accertamenti

allergologici effettuati e dell'evoluzione favorevole grazie all'introduzione

di un regime alimentare appropriato, è stato possibile identificare un'ipersensibilità

ai frutti esotici (in particolare, kiwi e ananas).

Inoltre, il paziente si dice certo di essere allergico alla carne

di agnello e capretto, con moderati dubbi per quanto concerne altri tipi di

carne. Tanto la determinazione delle IgE specifiche per la carne di agnello che

tests prick-to-prick effettuati con la carne di agnello ed ulteriori 7

generi di carne si sono rivelati negativi.

Il signor RI 1 afferma di essere certo delle reazioni di

ipersensibilità specifiche. Per questo motivo ritengo possano considerare come

falsi negativi gli esami paraclinici effettuati, il che non è del tutto

sorprendente se si considera la debole sensibilità e specificità dei tests

allergologici per quanto concerne all'allergia alla carne. Di comune accordo

con il paziente, abbiamo rinunciato ad effettuare un test di provocazione orale

a dosi crescenti presso l'Ospedale diurno.

I tests cutanei hanno peraltro confermato la persistenza di

un'ipersensibilità ai crostacei (test positivi per gamberetti ed astice).

Un passaporto d'allergia è stato consegnato e, quale kit

d'emergenza, ho prescritto Xyzal® compresse 5 mg, Prednisone® compresse 50 mg

ed un autoiniettore di adrenalina 0.3 mg di tipo Anapen®.

Per quanto concerne le allergie respiratorie, i sintomi a

carattere perenne, sebbene di intensità fluttuante, compatibili con

iperattività bronchiale (e, in minor misura congiuntivite), traggono a propria

origine da un'ipersensibilità agli acari della polvere. Nel caso specifico,

potrebbe trattarsi della nota sindrome allergica crociata denominata

acari/crostacei/lumache (il cui allergene comune sarebbe la tropo miosina) e,

pertanto, non è affatto escluso che il paziente possa reagire pure al consumo

di lumache.

Per contro, l'ipersensibilità ai pollini di Oleacee (frassino) non

si è mai tradotta in modo significativo sul piano clinico nel corso degli

ultimi anni.

Sul piano terapeutico, sarà pertanto dapprima fondamentale

effettuare in modo completo e scrupoloso le misure anti-acari abituali, per le

quali il paziente ê stato informato in dettaglio.

In caso di evoluzione sfavorevole, si potrà discutere

dell'eventuale indicazione ad un'immunoterapia specifica diretta contro gli

acari della polvere, ma unicamente nel caso in cui il paziente dovesse nel

frattempo diminuire ed interrompere il proprio importante tabagismo cronico

(30 pack/years, attualmente attivo a 1 pacchetto di sigarette al giorno). Vi è

in effetti certamente un'importante margine di miglioramento nel caso in cui il

paziente dovesse riuscire ad interrompere il proprio tabagismo cronico.

Soltanto qualora i disturbi dovessero persistere in modo importante malgrado

l'interruzione del fumo, si potrebbe valutare l'eventuale indicazione ad

un'immunoterapia specifica.

Ricordo infine che, per valutare dell'efficacia o meno delle

misure anti-acari, si deve attendere un periodo da 3 a 6 mesi.

Per quanto concerne le allergie a farmaci, la nozione

anamnestica di intolleranza ai derivati pirazolonici è confermata dal rapporto

datato 10.4.2000 del Dr. med. __________. Da parte mia, ho consegnato al

paziente una lista di farmaci da evitare, appartenenti a tale classe

terapeutica." (Doc. A14, pag. 3-4)

Dal canto suo la

dottoressa __________, specialista FMH in Medicina generale, in un certificato

del 26 novembre 20120 si è così espressa:

" (…)

Le espongo il mio parere a proposito del paziente sopracitato.

L'ho visto il 05 e il 16.11.10. Prevale una sindrome somatoforme

con lombalgie periartralgie al cinto scapolare, tinnito, disestesia alle gambe,

dolori alle ginocchia e alle mani. Inoltre presenta una spiccata sindrome

ansiosa e depressiva con mancamento di fiato, attacchi di panico in

supermercati e ristoranti ma anche a domicilio con segni chiari per un'iperventilazione.

Anche i disturbi digestivi possono essere della famiglia somatoforme (diarrea,

mal di stomaco).

In questi suoi ormai 10 anni d'inabilità lavorativa si è

probabilmente sviluppata questa rigidità di pensiero e poca flessibilità

nell'immaginarsi solo un altro lavoro che non sia quello di cuoco (anche se fa

in modo efficace il custode al 30%). Effettivamente questo può anche spiegare

la sua difficoltà di concentrazione e la stanchezza presente più al mattino che

al pomeriggio. Il sonno è pure disturbato ma abbastanza adeguato.

Sono pure presenti disturbi nella sfera sessuale.

Valutazione:

Dal mio punto di vista vale la pena riaprire il caso e porre la

domanda di un AI parziale dal lato psichico-psicosomatico." (Doc. A13)

Chiamato ora a pronunciarsi,

questo Tribunale non può confermare la decisione su opposizione del 24 novembre

2011.

Infatti se, per quel che

concerne gli aspetti organici, non siamo in presenza di una ricaduta (cfr.

consid. 2.3) visto che dal certificato del dottor __________ emerge che

l'assicurato soffre di una serie di allergie che nulla hanno a che vedere con

la malattia professionale, altrettanto non si può dire degli aspetti

somatoformi e, quindi, a carattere psichico attestati dalla dottoressa __________

(su quest'ultimo aspetto cfr. la valutazione del Centro peritale per le

assicurazioni sociali del 15 maggio 2008, Doc. A9).

Tale questione deve pertanto

essere approfondita dall'amministrazione (cfr. art. 43 LPGA), che dovrà poi

pronunciarsi sulle prestazioni richieste (rendita e menomazione

dell'integrità), alla luce dei criteri posti dalla giurisprudenza (cfr. STCA

35.2005.4

del 13 ottobre 2005 confermata dall'Alta Corte con sentenza U 448/05

del 24 novembre 2006, nella quale è stato negato il nesso di causalità adeguato

tra una malattia professionale – tendinite di Quervain – e una successiva

patologia psichica).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 24

novembre 2011 è annullata.

2. Gli atti

sono rinviati alla CO 1 per nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.4 in fine.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all'assicurato l'importo di

fr.

1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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