35.2011.69
Non assunto ricaduta di una mal.prof.(nel 2000 ass.dich.idoneo quale cuoco a cond.non contatto con crostacei.Ind.di transiz.ma non ind.xcamb.d'occ.).Dal lato organico non ricaduta:allergie nulla hanno
11 giugno 2012Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.2011.69
Data decisione, Autorità:
11.06.2012, TCA
Titolo:
Non assunto ricaduta di una mal.prof.(nel 2000 ass.dich.idoneo quale cuoco a cond.non contatto con crostacei.Ind.di transiz.ma non ind.xcamb.d'occ.).Dal lato organico non ricaduta:allergie nulla hanno a che vedere con malattia prof.Dal lato somatoforme,a carattere psich.,necss.ult.accert.Rinvio atti
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
DISTURBI PSICHICI
MALATTIA PROFESSIONALE
RICADUTA O CONSEGUENZE TARDIVE
art. 10 LAINF
art. 16 LAINF
art. 11 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2011.69
DC/sc
Lugano
11 giugno
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24
novembre 2011 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 17 novembre 2011 la CO 1 ha rifiutato di accordare delle
prestazioni LAINF a RI 1 a titolo di ricaduta di una malattia professionale
insorta nel marzo 2000.
Al
riguardo l'amministrazione ha sottolineato che, fra tutte le affezioni di cui
soffre attualmente l'assicurato, la sola diagnosi relativa alla malattia
professionale è la reazione allergica ai crostacei, che si era tuttavia risolta
senza sequele dopo l'abbandono dell'attività di cuoco nel lontano 2000, l'assicurato non avendola mai più esercitata nonostante la sua idoneità condizionale.
L'assicuratore
contro gli infortuni ritiene invece che le altre diagnosi parlano a favore di
un quadro clinico degenerativo completamente estraneo all'attività
professionale originaria di "cuoco" e non sono in rapporto di
causalità con la malattia professionale assicurata a suo tempo dalla CO 1,
ragione per cui non torna applicabile l'art. 11 OAINF (cfr. Doc. A2).
Questa
conclusione è stata confermata nella decisione su opposizione del 24 novembre
2011 (cfr. Doc. A1).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso
al TCA.
Il suo
patrocinatore chiede, a titolo principale, che l'assicurato venga posto al
beneficio di una rendita totale d'invalidità e di un'indennità totale per
menomazione dell'integrità e, in via subordinata, di ordinare alla CO 1 di
effettuare gli accertamenti atti a valutare lo stato di salute dell'assicurato
che giustifichi la riapertura del caso Lainf.
Al
riguardo egli si è così espresso:
"
(…)
La giurisprudenza prevede un nesso di causalità
naturale ed adeguata anche solo parziale.
Non occorre che l'evento (nella fattispecie la
malattia professionale) sia stato la sola o la diretta causa del danno alla
salute. È sufficiente che l'evento abbia provocato un danno alla salute e ne
costituisca, in questo senso, una semplice concausa.
Nel specifico caso siamo confrontati ad un
aggravarsi della patologia sorta con la malattia professionale. Innegabile che
Fatti
i vari dolori addominali crampi formi acuti recidivanti, il rapido aumento del
volume addominale, siano di origine allergica alimentare (crostacei).
Come del resto è evidente che il sorgere della
patologia psichica sia causata dal persistere della patologie sopraindicate
che, con il passare del tempo, hanno portato a un'incapacità di guadagno.
La causa dell'evento è inoltre adeguata in quanto
la realizzazione del danno appare in linea generale propiziata
dall'avvenimento: inverosimile infatti presumere che l'attuale precario stato
di salute dell'assicurato sarebbe intervenuto prima o poi anche senza la
malattia professionale, secondo l'evoluzione ordinaria delle circostanze."
(Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 7 febbraio 2011 il patrocinatore della CO 1 propone di respingere
il ricorso (cfr. Doc. V).
1.4. Il 14
febbraio 2012 il rappresentante dell'assicurato ha prodotto della
documentazione medica (cfr. Doc. VII, B1-B4), sulla quale il patrocinatore
della convenuta ha preso posizione il 23 febbraio 2012 (cfr. Doc. IX).
in
diritto
2.1. Secondo
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio, segnatamente alla cura ambulatoria da parte del medico, del
dentista o, previa loro prescrizione, del personale paramedico, nonché, in
seguito, del chiropratico (lett. a), ai medicamenti e alle analisi ordinati dal
medico o dal dentista (lett. b), alla cura, al vitto e alloggio in sala comune
ospedaliera (lett. c), alle cure complementari e a quelle prescritte dal medico
(lett. d) e, infine, ai mezzi ed agli apparecchi occorrenti per la sua
guarigione (doc. e).
Ad
esempio cfr. STF 8C_584/2009 del 2 luglio 2010.
In
applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente
incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto
all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art.
19 cpv. 1 LAINF).
Lo stato
di salute dell'assicurato deve dunque essere considerato stabile dal profilo
medico (cfr. Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents
obligatoire, in : SBVR, 2ème éd., no 153 p. 895; Alfred Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, 1985, p. 274 et 372).
Nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta
Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di
cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto
aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui
quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109
consid. 4.3 e riferimenti).
In una
sentenza 8C_211/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4, il TF si è al riguardo
espresso nei termini seguenti:
"
Poiché l'assicurazione sociale contro gli infortuni si riferisce
a persone che svolgono attività lavorativa (si confronti l'art. 1 [dal 1°
gennaio 2003 art. 1a, con testo invariato] e l'art. 4 LAINF), per interpretare
il concetto di "sensibile miglioramento" ("namhafte
Besserung" e "sensible amélioration" nella versione tedesca e
francese dell'art. 19 cpv. 1 LAINF) si farà riferimento ad un incremento
rispettivamente ad un recupero dell'abilità lavorativa, nella misura in cui si
è deteriorata in seguito all'infortunio. L'aggettivo "sensibile"
illustra inoltre che il miglioramento dev'essere importante. Progressi
trascurabili non bastano, così come neppure la mera possibilità di un risultato
positivo (DTF 134 V 109 consid. 4.3 pag. 115; v. pure
sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388, consid. 2, non pubblicato, e U 412/00 del 5 luglio 2001,
consid. 2a; cfr. inoltre Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, 2a ed., Berna 1989, pag. 274). Lo stesso vale
per provvedimenti terapeutici che contribuiscono a lenire i sintomi di un danno
alla salute stazionario per un periodo limitato nel tempo (v. ancora sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388 consid. 1, non pubblicato, e 3).“
Sul tema
cfr. STCA 35.2009.77 del 1° dicembre 2009 confermata dal Tribunale federale
nella sentenza 8C_14/2010 del 4 agosto 2010.
2.2. In virtù
dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione
delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze
tardive.
Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di
un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Secondo
la giurisprudenza, si è in presenza di una ricaduta quando un danno alla
salute, che si presumeva guarito, si riacutizza, di modo che esso necessita di
cura medica e causa incapacità lavorativa.
Per
contro, si parla di postumi tardivi quando un danno alla salute
apparentemente guarito produce, nel corso di un periodo di tempo prolungato,
delle modificazioni organiche o psichiche, comportanti sovente uno stato
patologico differente (cfr. DTF 118 V 296 consid. 2c e riferimenti, 105
V 35 consid. 1c e riferimenti; STCA 35.2009.25 del 25 maggio 2009; STCA
35.2009.5-6 del 6 aprile 2009).
Al
riguardo in una sentenza 8C_1023/2008 del 1° dicembre 2009 il Tribunale
federale si è così espresso:
"
5.3 En cas de rechute ou de séquelle tardive,
l'assuré peut à nouveau prétendre la prise en charge du traitement médical et,
en cas d'incapacité de travail, le paiement d'indemnités journalières (art. 11
OLAA; pour les titulaires d'une rente de l'assurance-accidents : art. 21 LAA).
On parle de rechute ou de séquelle tardive lorsqu'une atteinte à la santé était
guérie en apparence, mais non dans les faits. En cas de rechute, la même
affection se manifeste à nouveau. Une séquelle tardive survient, en revanche,
lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps
prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à
un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a
p. 138; 118 V 293 consid. 2c
p. 296)."
2.3. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
Considerandi
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119.
V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1
e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Il
diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382.
consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in
presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.4
Nella presente fattispecie RI
1, a seguito di una malattia professionale (diagnosi di rinite ed asma
bronchiale di grado moderato dovuta a ipersensibilità con i crostacei), con
decisione del 3 luglio 2000 è stato dichiarato dall'__________ idoneo
all'attività di cuoco a condizione di non entrare in contatto con crostacei.
Dopo avere assunto le cure
mediche ed attribuito all'assicurato l'indennità di transizione, con decisione
su opposizione del 2 ottobre 2007, confermata dal TCA con sentenza 35.2007.111
dell'8 settembre 2008 e dal Tribunale federale con sentenza 8C_823/2008 del 16
gennaio 2009, la CO 1 ha negato a RI 1 il diritto all'indennità per cambiamento
d'occupazione.
Il 4 ottobre 2011 il
rappresentante dell'assicurato ha chiesto la riapertura del caso a seguito di
ricaduta, allegando due rapporti medici (cfr. Doc. A6).
Con la decisione su
opposizione qui impugnata la CO 1 ha rifiutato di assumere il caso a titolo di
ricaduta, ritenendo che non esiste un nesso di causalità naturale tra i
disturbi di cui soffre attualmente RI 1 e la malattia professionale sfociata
nel 2000 nella decisione di idoneità condizionale per la professione di cuoco.
Nel rapporto del 16 marzo
2011.
del dottor __________, specialista FMH in Allergologia e Immunologia
clinica e specialista FMH in Medicina interna, Medico Aggiunto presso
l'Ospedale Regionale di __________, ha posto le seguenti diagnosi:
" 1. Stato
dopo reazioni di stadio II (dolori addominali crampiformi
Acuti recidivanti e diarrea a
carattere post-prandiale) e di stadio III (crisi acute di iperreattività
bronchiale), di origine allergica alimentare.
2.
Ipersensibilità agli allergeni alimentari seguenti:
- crostacei,
frutti esotici (kiwi, ananas) e carne (agnello, capretto, vedi il capitolo
"Discussione e proposte").
3.
Sintomi
compatibili con iperreattività bronchiale e congiuntivite, di origine
allergica, a carattere perenne, nel quadro di un'ipersensibilità agli acari
della polvere.
4.
Ipersensibilità
ai pollini di Oleacee (frassino), priva di traduzione clinica significativa sul
piano respiratorio.
5.
Intolleranza ai derivati pirazolonici, con:
- stato dopo
reazione d'ipersensibilità in seguito alla somministrazione di Optalidon® e
Caffettin® nel corso degli anni '90.
6.
Tabagismo cronico (30 pack/years). (…)" (Doc. A14, pag.
1)
Questo specialista ha poi
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Nel 2000, fu posta la diagnosi di asma bronchiale, rinite e
orticaria da contatto di origine professionale (crostacei), ciò che condusse
all'abbandono del mestiere di cuoco.
Tuttavia, il motivo del consulto attuale è rappresentato dal
sospetto di insorgenza di nuove forme di allergie alimentari causa
intensi disturbi intestinali quali dolori addominali crampi formi acuti
d'intensità massima valutata a 10/10, rapido aumento del volume addominale e
diarrea. In effetti, sulla base dei dati anamnestici, degli accertamenti
allergologici effettuati e dell'evoluzione favorevole grazie all'introduzione
di un regime alimentare appropriato, è stato possibile identificare un'ipersensibilità
ai frutti esotici (in particolare, kiwi e ananas).
Inoltre, il paziente si dice certo di essere allergico alla carne
di agnello e capretto, con moderati dubbi per quanto concerne altri tipi di
carne. Tanto la determinazione delle IgE specifiche per la carne di agnello che
tests prick-to-prick effettuati con la carne di agnello ed ulteriori 7
generi di carne si sono rivelati negativi.
Il signor RI 1 afferma di essere certo delle reazioni di
ipersensibilità specifiche. Per questo motivo ritengo possano considerare come
falsi negativi gli esami paraclinici effettuati, il che non è del tutto
sorprendente se si considera la debole sensibilità e specificità dei tests
allergologici per quanto concerne all'allergia alla carne. Di comune accordo
con il paziente, abbiamo rinunciato ad effettuare un test di provocazione orale
a dosi crescenti presso l'Ospedale diurno.
I tests cutanei hanno peraltro confermato la persistenza di
un'ipersensibilità ai crostacei (test positivi per gamberetti ed astice).
Un passaporto d'allergia è stato consegnato e, quale kit
d'emergenza, ho prescritto Xyzal® compresse 5 mg, Prednisone® compresse 50 mg
ed un autoiniettore di adrenalina 0.3 mg di tipo Anapen®.
Per quanto concerne le allergie respiratorie, i sintomi a
carattere perenne, sebbene di intensità fluttuante, compatibili con
iperattività bronchiale (e, in minor misura congiuntivite), traggono a propria
origine da un'ipersensibilità agli acari della polvere. Nel caso specifico,
potrebbe trattarsi della nota sindrome allergica crociata denominata
acari/crostacei/lumache (il cui allergene comune sarebbe la tropo miosina) e,
pertanto, non è affatto escluso che il paziente possa reagire pure al consumo
di lumache.
Per contro, l'ipersensibilità ai pollini di Oleacee (frassino) non
si è mai tradotta in modo significativo sul piano clinico nel corso degli
ultimi anni.
Sul piano terapeutico, sarà pertanto dapprima fondamentale
effettuare in modo completo e scrupoloso le misure anti-acari abituali, per le
quali il paziente ê stato informato in dettaglio.
In caso di evoluzione sfavorevole, si potrà discutere
dell'eventuale indicazione ad un'immunoterapia specifica diretta contro gli
acari della polvere, ma unicamente nel caso in cui il paziente dovesse nel
frattempo diminuire ed interrompere il proprio importante tabagismo cronico
(30 pack/years, attualmente attivo a 1 pacchetto di sigarette al giorno). Vi è
in effetti certamente un'importante margine di miglioramento nel caso in cui il
paziente dovesse riuscire ad interrompere il proprio tabagismo cronico.
Soltanto qualora i disturbi dovessero persistere in modo importante malgrado
l'interruzione del fumo, si potrebbe valutare l'eventuale indicazione ad
un'immunoterapia specifica.
Ricordo infine che, per valutare dell'efficacia o meno delle
misure anti-acari, si deve attendere un periodo da 3 a 6 mesi.
Per quanto concerne le allergie a farmaci, la nozione
anamnestica di intolleranza ai derivati pirazolonici è confermata dal rapporto
datato 10.4.2000 del Dr. med. __________. Da parte mia, ho consegnato al
paziente una lista di farmaci da evitare, appartenenti a tale classe
terapeutica." (Doc. A14, pag. 3-4)
Dal canto suo la
dottoressa __________, specialista FMH in Medicina generale, in un certificato
del 26 novembre 20120 si è così espressa:
" (…)
Le espongo il mio parere a proposito del paziente sopracitato.
L'ho visto il 05 e il 16.11.10. Prevale una sindrome somatoforme
con lombalgie periartralgie al cinto scapolare, tinnito, disestesia alle gambe,
dolori alle ginocchia e alle mani. Inoltre presenta una spiccata sindrome
ansiosa e depressiva con mancamento di fiato, attacchi di panico in
supermercati e ristoranti ma anche a domicilio con segni chiari per un'iperventilazione.
Anche i disturbi digestivi possono essere della famiglia somatoforme (diarrea,
mal di stomaco).
In questi suoi ormai 10 anni d'inabilità lavorativa si è
probabilmente sviluppata questa rigidità di pensiero e poca flessibilità
nell'immaginarsi solo un altro lavoro che non sia quello di cuoco (anche se fa
in modo efficace il custode al 30%). Effettivamente questo può anche spiegare
la sua difficoltà di concentrazione e la stanchezza presente più al mattino che
al pomeriggio. Il sonno è pure disturbato ma abbastanza adeguato.
Sono pure presenti disturbi nella sfera sessuale.
Valutazione:
Dal mio punto di vista vale la pena riaprire il caso e porre la
domanda di un AI parziale dal lato psichico-psicosomatico." (Doc. A13)
Chiamato ora a pronunciarsi,
questo Tribunale non può confermare la decisione su opposizione del 24 novembre
2011.
Infatti se, per quel che
concerne gli aspetti organici, non siamo in presenza di una ricaduta (cfr.
consid. 2.3) visto che dal certificato del dottor __________ emerge che
l'assicurato soffre di una serie di allergie che nulla hanno a che vedere con
la malattia professionale, altrettanto non si può dire degli aspetti
somatoformi e, quindi, a carattere psichico attestati dalla dottoressa __________
(su quest'ultimo aspetto cfr. la valutazione del Centro peritale per le
assicurazioni sociali del 15 maggio 2008, Doc. A9).
Tale questione deve pertanto
essere approfondita dall'amministrazione (cfr. art. 43 LPGA), che dovrà poi
pronunciarsi sulle prestazioni richieste (rendita e menomazione
dell'integrità), alla luce dei criteri posti dalla giurisprudenza (cfr. STCA
35.2005.4
del 13 ottobre 2005 confermata dall'Alta Corte con sentenza U 448/05
del 24 novembre 2006, nella quale è stato negato il nesso di causalità adeguato
tra una malattia professionale – tendinite di Quervain – e una successiva
patologia psichica).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 24
novembre 2011 è annullata.
2. Gli atti
sono rinviati alla CO 1 per nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.4 in fine.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
verserà all'assicurato l'importo di
fr.
1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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