35.2011.71
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6 febbraio 2012Italiano30 min
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Numero d'incarto:
35.2011.71
Data decisione, Autorità:
06.02.2012, TCA
Titolo:
Assicurato vittima di diversi infortuni con politrauma ortopedico. Valutazione del grado dell'invalidità. Necessità di una discussione collegiale fra periti per determinare se le incap. lav. (parziali) per le differenti patologie (psi. e ortopediche) sono da cumulare oppure integrare
DISTURBI PSICHICI
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2011.71
mm
Lugano
6 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 novembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2
novembre 2011 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Dalle carte
processuali emerge che, durante gli anni tra il 1996 e il 2005, RI 1 -
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di Capo del reparto
manutenzione e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’INSAI
-, è rimasto vittima di diversi infortuni a causa dei quali ha riportato, in
particolare, la frattura pluriframmentaria biossea esposta di III° alla gamba
sinistra, la frattura pluriframmentaria esposta a deux étages dell’ulna
e del radio sinistri, la frattura pluriframmentaria della falange del pollice
sinistro, nonché la frattura base metacarpea III a sinistra (sinistro del 5
maggio 1996), la contusione del ginocchio sinistro con contusioni intra-ossee
al condilo femorale mediale a sinistra, nonché la frattura del pollice sinistro
(sinistro del 2 febbraio 1998), la frattura del collo femorale sinistro
(sinistro del 13 marzo 1998), la frattura biossea distale dell’avambraccio
sinistro, la frattura biossea diafisaria dell’avambraccio destro, la frattura
del III° distale del femore sinistro, nonché la frattura dell’emipiatto tibiale
laterale a destra (sinistro del 15 maggio 2005).
L’Istituto
assicuratore ha sempre riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con
decisione su opposizione del 30 novembre 2010, in parziale riforma della decisione formale del 14 aprile 2010, l’amministrazione ha posto
l’assicurato al beneficio di una rendita di invalidità del 68% a contare dal 1°
ottobre 2009 e di un’indennità per menomazione all’integrità del 70% (cfr. doc.
584).
1.3. Con sentenza
35.2011.2 del 28 febbraio 2011, questa Corte ha annullato la decisione su
opposizione impugnata nella misura in cui all’assicurato era stata riconosciuta
una rendita di invalidità del 68% e ha rinviato gli atti all’INSAI affinché
procedesse ai sensi dei considerandi (doc. 589).
1.4. Riprendendo
l’istruttoria, l’assicuratore infortuni ha risottoposto la pratica ai propri
medici fiduciari, dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e dott. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, chiedendo loro un complemento peritale
(doc. 606).
1.5. Con
decisione formale del 13 settembre 2011, a CO 1 é stata assegnata una rendita di invalidità del 68% a far tempo dal 1° ottobre 2009 (doc. 608).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc.
609), in data 2 novembre 2011, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (doc. 613).
1.6. Con
tempestivo ricorso del 16 novembre 2011, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA
1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, il TCA
ordini una perizia pluridisciplinare sulla cui base venga “… calcolato il nuovo
grado d’invalidità (non inferiore al 70%), dando diritto ad una rendita intera
…”.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente fa innanzitutto valere
che l’assicuratore convenuto non avrebbe ottemperato a quanto ordinatogli dal
TCA e, con riferimento al rapporto 25 maggio 2011 dei dottori __________ e __________,
ha in particolare rilevato che “l’esame non andava evidentemente effettuato
sulla base della documentazione già agli atti ed in possesso dei due specialisti
(sui quali si sono basati), ma si sarebbero dovute effettuare tutte quelle
démarches atte a verificare quanto richiesto. In particolare, nessun ulteriore
esame o approfondimento é stato effettuato nel frattempo e nemmeno il signor RI
1 é stato convocato per essere nuovamente sentito, …”.
D’altro
canto, egli sostiene che questo Tribunale, nel quadro della precedente
procedura giudiziaria, avrebbe negato ai rapporti dei dottori __________ e __________
un pieno valore probatorio, motivo per cui “mal si comprende (…) come, tutto ad
un tratto, la documentazione su cui si basa il nuovo rapporto (nessun altro
esame é stato esperito) possa, e ciò a distanza di mesi, diventare concludente
e compiutamente motivata (sic!). Evidentemente differente sarebbe stato l’esame
qualora vi fossero stati nuovi accertamenti a complemento della documentazione agli
atti, ma tant’é che si é preferito stilare una decisione identica a quella
censurata da questo lodevole Tribunale sul medesimo ventaglio di documenti.”.
RI 1
rimprovera infine all’CO 1 di non avere preso in considerazione l’integralità
della documentazione medica da lui prodotta dopo la fine della prima procedura
ricorsuale (cfr. doc. I).
1.7. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è unicamente l’entità della rendita di invalidità spettante
all’assicurato.
2.3. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in
RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente
all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente
art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che
non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della
LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del
22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non
ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto
dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità
di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un
assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.5
Nella
concreta evenienza, dagli atti di causa emerge che la decisione
dell’amministrazione di assegnare all’assicurato una rendita di invalidità del
68% trova il proprio fondamento, per quanto attiene all’aspetto medico, nelle
perizie elaborate, rispettivamente, il 15 marzo e il 2 novembre 2010, dai
dottori __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica.
Lo
psichiatra dott. __________, in occasione della visita peritale del 22 febbraio
2010, ha diagnosticato una sindrome affettiva persistente (distimia - ICD10:
F34.1), patologia alla quale ha riconosciuto un’eziologia traumatica (doc. 555,
p. 5: “L’attuale disagio psicologico, inquadrabile diagnosticamente in una
distimia, appare quindi determinato da diversi fattori: da un lato c’è la
componente personologica descritta sopra, dall’altra ci sono dei fattori
psicosociali conseguenti all’infortunio e corresponsabili, in misura
preponderante, dell’attuale disagio sopra descritto. (…). In questo senso sussiste
una causalità naturale con l’evento infortunistico.”).
A
proposito dell’esigibilità lavorativa dal profilo psichiatrico, il dott. __________
si è espresso nei seguenti termini:
"
(…).
Per valutare le prestazioni ancora esigibili
malgrado la presenza di eventuali disturbi soggettivi ed oggettivi, le diagnosi
devono essere interpretate in riferimento alle possibili menomazioni e alle
limitazioni funzionali a cui possono portare.
Occorre inoltre valutare lo sforzo
ragionevolmente esigibile e le risorse personali e sociali mobilizzabili da
parte della persona.
Nel caso presente, in mancanza di una
psico-patologia psichiatrica maggiore, da un punto di vista psichiatrico e
terapeutico, sarebbe, teoricamente, indicata ed esigibile, malgrado i disturbi
soggettivamente lamentati, la ripresa di un’attività lavorativa regolare in una
professione ritenuta adatta alle sue limitazioni fisiche, in misura del 70% (da
un punto di vista strettamente medico-psichiatrico).
L’assicurato, oltre ai tratti di personalità sopradescritti,
ha anche delle risorse personali e sociali valide: un’ottima intelligenza, un
livello scolastico superiore, un sostegno famigliare intatto, delle ottime
competenze professionali.
La riduzione dell’abilità lavorativa del 30% è
dovuta essenzialmente alla persistenza della sintomatologia algica e alla
conseguente riduzione dell’efficienza per i disturbi associati (disturbi del
sonno e stanchezza).”
(doc.
555, p. 5)
A
investigare l’assicurato dal profilo ortopedico, è invece stato il dott. __________,
attivo presso la __________. Queste le sue considerazioni in merito
all’esigibilità lavorativa:
"
(…).
Al momento, e molto probabilmente anche al
momento della visita da parte del Dr. __________ il 02.07.2009, il signor RI 1
è ed era del tutto in condizione di realizzare qualcosa di utile. Egli si può
muovere in modo indipendente, senza bastone su un terreno in piano e anche su
per le scale (aiutandosi con la ringhiera). Egli può anche guidare
l’automobile. Il tempo di mantenimento della posizione seduta non è
particolarmente limitato. Egli non deve sopportare dolori particolarmente
intensi. Un costante disturbo del riposo notturno a causa di problemi a diversi
arti è spiegabile e come conseguenza può anche influenzare la concentrazione e
la motivazione. In base alle condizioni odierne l’assicurazione del signor RI 1
potrebbe certamente esigere che egli eserciti un’occupazione completamente
adattata per circa sei ore al giorno, ciò significa un’attività prevalentemente
o esclusivamente in posizione seduta con la possibilità di alzarsi con
regolarità. La riduzione temporale giornaliera deriva a) dal maggior impiego di
tempo per spostarsi e per compiere le faccende quotidiane (non professionali) e
b) dalla limitazione del sonno a causa delle menomazioni strutturali e
funzionali a tutti gli arti. La mano sinistra non può essere utilizzata in modo
normale sulla tastiera e neppure in un preciso raggio di azione, soprattutto a
causa delle limitazioni della pronazione e dell’incompleta e debole chiusura del
pugno. Le argomentazioni del Dr. __________ a questo proposito sono pertinenti
anche oggi, per cui per quanto riguarda la movimentazione di carichi, da parte
dell’assicurazione possono essere esigibili al massimo pesi di 10-15 kg.”
(doc.
583, p. 4s.)
Nella
sentenza 35.2011.2 del 28 febbraio 2011, questo Tribunale - preso atto che RI 1
presentava delle patologie infortunistiche di diversa natura, ortopedica e
psichica, che erano state valutate mediante due perizie indipendenti tra loro, quella
ortopedica del dott. __________eier e quella psichiatrica del dott. __________
-, aveva ritenuto di non poter riconoscere un pieno valore probatorio ai loro
referti, e ciò nella misura in cui mancava un apprezzamento concordato
del grado complessivo dell’incapacità lavorativa:
"
(…).
Nel caso di specie, le affezioni di cui soffre il
ricorrente sono state valutate mediante due perizie indipendenti tra
loro, e quindi non nell’ambito di una perizia
pluridisciplinare.
In particolare, la questione riguardante la
mancata cumulabilità, almeno parziale, delle due inabilità lavorative
accertate, non ha fatto oggetto di una “ponderata
discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati”.
La fattispecie sub judice presenta quindi
delle analogie con quella oggetto della sentenza federale I 606/03 del 19
agosto 2005, riguardante il caso di un assicurato, sofferente dal profilo
reumatologico e psichico, al quale l’amministrazione, avvalendosi delle
risultanze di due perizie indipendenti tra loro, aveva
negato il cumulo delle incapacità parziali e, pertanto, il
riconoscimento di una rendita di invalidità di maggiore entità.
In quella sede, il TFA aveva censurato proprio la circostanza che
l’apprezzamento del grado complessivo dell’incapacità
lavorativa non aveva avuto luogo nell’ambito di una perizia pluridisciplinare
e, d’altra parte, l’assenza di una qualsiasi motivazione a supporto della
pretesa non cumulabilità delle inabilità lavorative attestate medicalmente.
La motivazione fornita dall’amministrazione in
sede di decisione su opposizione (cfr. il consid. 2.3.3. in fine),
ovvero che l’incapacità lavorativa “psichiatrica” (30%) assorbirebbe quella
“ortopedica” poiché di entità superiore, appare troppo semplicistica e non può
servire a giustificare la mancata cumulabilità delle inabilità lavorative.
In esito alle considerazioni che precedono, alla documentazione
medica su cui si è fondato l’CO 1 per assegnare a RI 1 una rendita del 68%, non
può essere riconosciuto un pieno valore probatorio.
Annullata la decisione su opposizione del 30
novembre 2010 (perlomeno per quanto riguarda la rendita di invalidità), la
causa va dunque retrocessa all’amministrazione affinché interpelli i dottori __________
e chieda loro di procedere a una valutazione concordata del grado complessivo
dell’incapacità lavorativa, dopo di ché essa si pronuncerà nuovamente
sul grado di invalidità del ricorrente.”
(doc.
589, p. 10s.)
Alla luce
di quanto precede, l’insorgente non può dunque essere seguito allorquando
afferma che il TCA avrebbe negato un pieno valore probatorio ai referti
peritali elaborati dai medici fiduciari dell’CO 1 nella loro integralità.
In realtà, questa Corte ha ritenuto di non poter validamente fondare il proprio
giudizio su quei rapporti siccome, contrariamente a quanto stabilito dalla
giurisprudenza federale, sulla questione riguardante la mancata cumulabilità,
almeno parziale, delle due inabilità lavorative accertate, mancava una “ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati”.” (doc. 589, p. 10s.). Per il resto, i referti dei dottori __________
e __________ soddisfacevano (e soddisfano) le condizioni poste dalla
giurisprudenza federale affinché a un rapporto medico possa essere riconosciuto
valore probatorio. Le loro valutazioni appaiono in effetti circostanziate,
motivate e convincenti. Esse sono inoltre state rese in piena conoscenza
dell’anamnesi e fondandosi sugli esiti di approfonditi esami personali
dell’assicurato.
Se ne
deduce che l’Istituto assicuratore convenuto era di principio legittimato a
chiedere ai medesimi specialisti una loro valutazione collegiale del
grado complessivo di capacità lavorativa in attività adeguate. Ciò é del resto quanto
il TCA gli ha ordinato di fare (doc. 589, p. 11: “… la causa va dunque
retrocessa all’amministrazione affinché interpelli i dottori __________ e __________
e chieda loro di procedere a una valutazione concordata del grado
complessivo dell’incapacità lavorativa …” - il corsivo é del redattore).
Questo il
tenore del loro rapporto 25 maggio 2011 denominato “valutazione medica
congiunta del grado complessivo dell’incapacità lavorativa”:
"
I sottoscritti medici specialisti:
- Dott.
med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica
- Dott.
med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia,
hanno proceduto in data 25.5.2011 ad una
valutazione congiuntiva del grado complessivo dell’incapacità lavorativa.
Dopo discussione collegiale, é stato stabilito
un grado di abilità lavorativa, comprendente agli aspetti ortopedici e
psichiatrici, nella misura del 70%.
I sottoscritti hanno infatti ritenuto che le due
componenti, quella ortopedica e quella psichiatrica, non sono indipendenti
l’una dall’altra. Sono entrambe in relazione con il disturbo algico.
Il dott. __________, nel rapporto del 15.3.2010,
aveva evidenziato esplicitamente che la riduzione dell’abilità lavorativa del
30% era dovuta essenzialmente alla persistenza della sintomatologia algica e
alla conseguente riduzione dell’efficienza per i disturbi associati (disturbi
del sonno e stanchezza).
In questo senso l’aspetto psichiatrico si
sovrappone all’aspetto ortopedico. Non si tratta quindi di fattori medici a sé
stanti che si rinforzano a vicenda. Di conseguenza la componente organica e quella
psichica non sono cumulabili.”
(doc. 606
- il corsivo é del redattore)
Il TCA
prende dunque atto che - dopo discussione collegiale -, i dottori __________ e __________
ritengono che le incapacità lavorative (parziali) per le differenti
patologie di cui soffre RI 1, non vanno cumulate, ma
integrate.
Esso non vede motivo per
dubitare dell’affidabilità della loro valutazione e, in definitiva, per
scostarsene, tanto più che, secondo un’affermata giurisprudenza, la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano
sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente
medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STF
8C_678/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 5.3,9C_1013/2008 del 23
dicembre 2009 consid. 5.3.4; STFA I 338/01 del 4 settembre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In esito
a quanto precede, occorre quindi concludere che il ricorrente, nonostante il
danno infortunistico ortopedico e psichico, sarebbe in grado di
esercitare un’attività lavorativa adeguata - fisicamente leggera per quanto
concerne il sollevamento/trasporto di pesi, da svolgere in posizione
esclusivamente o prevalentemente seduta, con possibilità di alzarsi con
regolarità -, in misura del 70%.
Al
riguardo, va segnalato che il Tribunale federale ha già ripetutamente
statuito, in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste un mercato
del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua
(consid. 2b non pubblicato della DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 293 consid. 3b p.
296; si veda anche la STFA I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta
segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o
semi qualificato (RCC 1989 p. 328 consid. 4a p. 331), in cui vi è una
sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui
possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano
aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (sentenza
I 418/06 del 24 settembre 2007, consid. 4.3; RCC 1980 p. 481 consid. 2 p. 482;
cfr. inoltre la STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
2.6
Con la
propria impugnativa, l’assicurato ha sostenuto che nel quadro della valutazione
dell’esigibilità lavorativa, non si sarebbe tenuto conto del contenuto della
documentazione medica da lui prodotta successivamente al termine della
precedente procedura giudiziaria (cfr. doc. I, p. 6: “Inoltre, a differenza di
quanto affermato da CO 1, nemmeno l’integralità della nuova documentazione
prodotta (posteriore alla precedente decisione) é stata a questo momento
esaminata, essendo la stessa posteriore alla data del referto 25 maggio
2011!”).
Questo
Tribunale constata che la documentazione a cui si riferisce il ricorrente, é
costituita essenzialmente da un rapporto della Clinica di riabilitazione di __________
afferente a una consultazione che ha avuto luogo nel febbraio 2011.
In
quell’occasione, il dott. __________, spec. FMH in fisiatria e riabilitazione -
refertata una rigidità del rachide dorsale con una contrattura della muscolatura
paravertebrale nella sua parte superiore e a sinistra nonché, a livello del
rachide lombo-sacrale, una limitazione articolare importante con dolore
telefasico su tutti i piani di movimento, il tutto associato a un dolore alla
pressione postero-anteriore dei processi spinosi delle vertebre lombari basse e
a una contrattura della muscolatura paravertebrale corrispondente -, aveva
diagnosticato una dorso-lombalgia e un disturbo del cammino di origine
polifattoriale in esiti di politrauma. Egli aveva inoltre prescritto
l’esecuzione di un nuovo plantare per correggere la dismetria degli arti
inferiori (gamba sinistra più corta della destra di circa 4 cm), come pure di un ciclo di fisioterapia ambulatoriale (doc. 590; il referto datato 8 luglio
2011, doc. 607, é sempre riferito alla consultazione del 18 febbraio 2011, ma
si precisa che grazie alle vecchie calzature la dismetria era in realtà
già completamente corretta).
Chiamato
dall’amministrazione a pronunciarsi in proposito, il dott. __________, con
apprezzamento del 26 ottobre 2011, ha affermato che gli accertamenti
radiologici eseguiti nel frattempo (radiografia del rachide lombare del 9
giugno 2011 nonché TAC dorsale e lombo-sacrale del 30 giugno 2011), non hanno
evidenziato alcuna alterazione che potrebbe rappresentare una conseguenza,
diretta oppure indiretta, delle lesioni traumatiche interessanti le estremità
inferiori. Secondo il chirurgo ortopedico, la valutazione dell’esigibilità
lavorativa da lui enunciata a suo tempo ha ad ogni modo mantenuto tutta la sua
pertinenza, in quanto egli aveva già tenuto conto dei problemi in relazione con
la dismetria degli arti inferiori, rispettivamente della loro debolezza e dei
conseguenti disturbi a livello della colonna lombare (cfr. doc. 612, p. 3).
Sulla scorta di quanto
precede, non può dunque essere ascoltata l’obiezione ricorsuale secondo la
quale l’amministrazione avrebbe ignorato la documentazione medica in questione.
Le tavole processuali dimostrano infatti che il medico fiduciario ne ha diffusamente
discusso la rilevanza - finalmente negata -, con particolare riguardo alla
questione dell’esigibilità lavorativa.
2.7
Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per
quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1,
l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2009, qualora non fosse rimasto vittima
degli infortuni assicurati, un importo annuo di fr. 99'060 (cfr. doc.
613, p. 4).
Questo
dato, non contestato e desunto dalle informazioni fornite direttamente dal
datore di lavoro (cfr. doc. 538), può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.8
Per quanto
riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si
fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in
DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni
ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi
sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In quella
sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque
DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale
dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella
sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha
ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La
questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui
la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il
guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario
statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai
sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le
ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo
parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la
soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di
parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,
nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono
giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una
deduzione per circostanze personali e professionali.
2.9
Dalle carte processuali
risulta che l’Istituto assicuratore ha quantificato in fr. 32'150.18 il reddito
da invalido, applicando la tabella TA 1, livello di qualifica 4, e operando una
riduzione sul reddito statistico del 30%, vista la capacità lavorativa residua
del 70%, e del 25% a titolo di deduzione sociale (cfr. doc. 613, p. 4).
Conformemente
alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per
la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati
statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Utilizzando
i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2008 una professione
che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito
della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001
U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in
media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’806.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web
dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 4'998.24 mensili
oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12).
Dopo adeguamento
all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2009 (cfr. la relativa
tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 61'238.43.
L’assicurato,
quale capo del reparto manutenzione della ditta __________ di __________, avrebbe
guadagnato, nel 2009, fr. 99'060/anno per un’occupazione a tempo pieno.
Tale
reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente
(Tabella TA 1 2008, p.ti 23,24, livello di qualifica 3: fr. 7’568 riportato su
40.8
ore/settimana = fr. 7'719.36 x 12 mesi = fr. 92'632.32 + adeguamento
2009.
all'indice dei salari nominali = fr. 94’577.59), di modo che non
sono dati i presupposti per una decurtazione del reddito statistico a titolo di
gap salariale.
Visto che
la capacità lavorativa di Marco Sampieri in attività alternative adeguate é
limitata al 70%, il reddito statistico da invalido deve essere ridotto in
proporzione e, pertanto, si attesta a fr. 42'866.90 (fr. 61'238.43 - 30%;
risultato intermedio).
2.10
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’assicuratore
convenuto ha applicato la riduzione massima consentita dalla giurisprudenza
federale (25%).
Il TCA
non ha motivo di censurare questa sua valutazione.
Il
reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 25%, ammonta dunque a
fr. 32'150.17 (75% di fr. 42'866.90).
In
conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando
i fr. 32'150.17 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fossero
intervenuti gli infortuni, e cioè fr. 99'060 - risulta essere del 67.54%,
arrotondato al 68% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121,
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato
aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per
difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole
applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si
estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state
emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione).
Visto che
l’assicurato é stato posto al beneficio di una rendita di invalidità del 68%,
la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
Con
riferimento al petito ricorsuale (cfr. consid. 1.6), va precisato che
l’insorgente non avrebbe avuto diritto a una rendita intera nemmeno qualora il suo
grado di invalidità fosse stato superiore al 70%.
L’assicurazione
contro gli infortuni non conosce in effetti il sistema di graduazione delle
rendite in vigore nell’assicurazione per l’invalidità (cfr. art. 28 cpv. 2 LAI,
bensì un sistema scalare (cfr. art. 18 cpv. 1 e 20 cpv. 1 LAINF).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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