Lexipedia

Decisione

35.2011.71

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 febbraio 2012Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.5

Nella

concreta evenienza, dagli atti di causa emerge che la decisione

dell’amministrazione di assegnare all’assicurato una rendita di invalidità del

68% trova il proprio fondamento, per quanto attiene all’aspetto medico, nelle

perizie elaborate, rispettivamente, il 15 marzo e il 2 novembre 2010, dai

dottori __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e __________, spec.

FMH in chirurgia ortopedica.

Lo

psichiatra dott. __________, in occasione della visita peritale del 22 febbraio

2010, ha diagnosticato una sindrome affettiva persistente (distimia - ICD10:

F34.1), patologia alla quale ha riconosciuto un’eziologia traumatica (doc. 555,

p. 5: “L’attuale disagio psicologico, inquadrabile diagnosticamente in una

distimia, appare quindi determinato da diversi fattori: da un lato c’è la

componente personologica descritta sopra, dall’altra ci sono dei fattori

psicosociali conseguenti all’infortunio e corresponsabili, in misura

preponderante, dell’attuale disagio sopra descritto. (…). In questo senso sussiste

una causalità naturale con l’evento infortunistico.”).

A

proposito dell’esigibilità lavorativa dal profilo psichiatrico, il dott. __________

si è espresso nei seguenti termini:

"

(…).

Per valutare le prestazioni ancora esigibili

malgrado la presenza di eventuali disturbi soggettivi ed oggettivi, le diagnosi

devono essere interpretate in riferimento alle possibili menomazioni e alle

limitazioni funzionali a cui possono portare.

Occorre inoltre valutare lo sforzo

ragionevolmente esigibile e le risorse personali e sociali mobilizzabili da

parte della persona.

Nel caso presente, in mancanza di una

psico-patologia psichiatrica maggiore, da un punto di vista psichiatrico e

terapeutico, sarebbe, teoricamente, indicata ed esigibile, malgrado i disturbi

soggettivamente lamentati, la ripresa di un’attività lavorativa regolare in una

professione ritenuta adatta alle sue limitazioni fisiche, in misura del 70% (da

un punto di vista strettamente medico-psichiatrico).

L’assicurato, oltre ai tratti di personalità sopradescritti,

ha anche delle risorse personali e sociali valide: un’ottima intelligenza, un

livello scolastico superiore, un sostegno famigliare intatto, delle ottime

competenze professionali.

La riduzione dell’abilità lavorativa del 30% è

dovuta essenzialmente alla persistenza della sintomatologia algica e alla

conseguente riduzione dell’efficienza per i disturbi associati (disturbi del

sonno e stanchezza).”

(doc.

555, p. 5)

A

investigare l’assicurato dal profilo ortopedico, è invece stato il dott. __________,

attivo presso la __________. Queste le sue considerazioni in merito

all’esigibilità lavorativa:

"

(…).

Al momento, e molto probabilmente anche al

momento della visita da parte del Dr. __________ il 02.07.2009, il signor RI 1

è ed era del tutto in condizione di realizzare qualcosa di utile. Egli si può

muovere in modo indipendente, senza bastone su un terreno in piano e anche su

per le scale (aiutandosi con la ringhiera). Egli può anche guidare

l’automobile. Il tempo di mantenimento della posizione seduta non è

particolarmente limitato. Egli non deve sopportare dolori particolarmente

intensi. Un costante disturbo del riposo notturno a causa di problemi a diversi

arti è spiegabile e come conseguenza può anche influenzare la concentrazione e

la motivazione. In base alle condizioni odierne l’assicurazione del signor RI 1

potrebbe certamente esigere che egli eserciti un’occupazione completamente

adattata per circa sei ore al giorno, ciò significa un’attività prevalentemente

o esclusivamente in posizione seduta con la possibilità di alzarsi con

regolarità. La riduzione temporale giornaliera deriva a) dal maggior impiego di

tempo per spostarsi e per compiere le faccende quotidiane (non professionali) e

b) dalla limitazione del sonno a causa delle menomazioni strutturali e

funzionali a tutti gli arti. La mano sinistra non può essere utilizzata in modo

normale sulla tastiera e neppure in un preciso raggio di azione, soprattutto a

causa delle limitazioni della pronazione e dell’incompleta e debole chiusura del

pugno. Le argomentazioni del Dr. __________ a questo proposito sono pertinenti

anche oggi, per cui per quanto riguarda la movimentazione di carichi, da parte

dell’assicurazione possono essere esigibili al massimo pesi di 10-15 kg.”

(doc.

583, p. 4s.)

Nella

sentenza 35.2011.2 del 28 febbraio 2011, questo Tribunale - preso atto che RI 1

presentava delle patologie infortunistiche di diversa natura, ortopedica e

psichica, che erano state valutate mediante due perizie indipendenti tra loro, quella

ortopedica del dott. __________eier e quella psichiatrica del dott. __________

-, aveva ritenuto di non poter riconoscere un pieno valore probatorio ai loro

referti, e ciò nella misura in cui mancava un apprezzamento concordato

del grado complessivo dell’incapacità lavorativa:

"

(…).

Nel caso di specie, le affezioni di cui soffre il

ricorrente sono state valutate mediante due perizie indipendenti tra

loro, e quindi non nell’ambito di una perizia

pluridisciplinare.

In particolare, la questione riguardante la

mancata cumulabilità, almeno parziale, delle due inabilità lavorative

accertate, non ha fatto oggetto di una “ponderata

discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati”.

La fattispecie sub judice presenta quindi

delle analogie con quella oggetto della sentenza federale I 606/03 del 19

agosto 2005, riguardante il caso di un assicurato, sofferente dal profilo

reumatologico e psichico, al quale l’amministrazione, avvalendosi delle

risultanze di due perizie indipendenti tra loro, aveva

negato il cumulo delle incapacità parziali e, pertanto, il

riconoscimento di una rendita di invalidità di maggiore entità.

In quella sede, il TFA aveva censurato proprio la circostanza che

l’apprezzamento del grado complessivo dell’incapacità

lavorativa non aveva avuto luogo nell’ambito di una perizia pluridisciplinare

e, d’altra parte, l’assenza di una qualsiasi motivazione a supporto della

pretesa non cumulabilità delle inabilità lavorative attestate medicalmente.

La motivazione fornita dall’amministrazione in

sede di decisione su opposizione (cfr. il consid. 2.3.3. in fine),

ovvero che l’incapacità lavorativa “psichiatrica” (30%) assorbirebbe quella

“ortopedica” poiché di entità superiore, appare troppo semplicistica e non può

servire a giustificare la mancata cumulabilità delle inabilità lavorative.

In esito alle considerazioni che precedono, alla documentazione

medica su cui si è fondato l’CO 1 per assegnare a RI 1 una rendita del 68%, non

può essere riconosciuto un pieno valore probatorio.

Annullata la decisione su opposizione del 30

novembre 2010 (perlomeno per quanto riguarda la rendita di invalidità), la

causa va dunque retrocessa all’amministrazione affinché interpelli i dottori __________

e chieda loro di procedere a una valutazione concordata del grado complessivo

dell’incapacità lavorativa, dopo di ché essa si pronuncerà nuovamente

sul grado di invalidità del ricorrente.”

(doc.

589, p. 10s.)

Alla luce

di quanto precede, l’insorgente non può dunque essere seguito allorquando

afferma che il TCA avrebbe negato un pieno valore probatorio ai referti

peritali elaborati dai medici fiduciari dell’CO 1 nella loro integralità.

In realtà, questa Corte ha ritenuto di non poter validamente fondare il proprio

giudizio su quei rapporti siccome, contrariamente a quanto stabilito dalla

giurisprudenza federale, sulla questione riguardante la mancata cumulabilità,

almeno parziale, delle due inabilità lavorative accertate, mancava una “ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati”.” (doc. 589, p. 10s.). Per il resto, i referti dei dottori __________

e __________ soddisfacevano (e soddisfano) le condizioni poste dalla

giurisprudenza federale affinché a un rapporto medico possa essere riconosciuto

valore probatorio. Le loro valutazioni appaiono in effetti circostanziate,

motivate e convincenti. Esse sono inoltre state rese in piena conoscenza

dell’anamnesi e fondandosi sugli esiti di approfonditi esami personali

dell’assicurato.

Se ne

deduce che l’Istituto assicuratore convenuto era di principio legittimato a

chiedere ai medesimi specialisti una loro valutazione collegiale del

grado complessivo di capacità lavorativa in attività adeguate. Ciò é del resto quanto

il TCA gli ha ordinato di fare (doc. 589, p. 11: “… la causa va dunque

retrocessa all’amministrazione affinché interpelli i dottori __________ e __________

e chieda loro di procedere a una valutazione concordata del grado

complessivo dell’incapacità lavorativa …” - il corsivo é del redattore).

Questo il

tenore del loro rapporto 25 maggio 2011 denominato “valutazione medica

congiunta del grado complessivo dell’incapacità lavorativa”:

"

I sottoscritti medici specialisti:

- Dott.

med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica

- Dott.

med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia,

hanno proceduto in data 25.5.2011 ad una

valutazione congiuntiva del grado complessivo dell’incapacità lavorativa.

Dopo discussione collegiale, é stato stabilito

un grado di abilità lavorativa, comprendente agli aspetti ortopedici e

psichiatrici, nella misura del 70%.

I sottoscritti hanno infatti ritenuto che le due

componenti, quella ortopedica e quella psichiatrica, non sono indipendenti

l’una dall’altra. Sono entrambe in relazione con il disturbo algico.

Il dott. __________, nel rapporto del 15.3.2010,

aveva evidenziato esplicitamente che la riduzione dell’abilità lavorativa del

30% era dovuta essenzialmente alla persistenza della sintomatologia algica e

alla conseguente riduzione dell’efficienza per i disturbi associati (disturbi

del sonno e stanchezza).

In questo senso l’aspetto psichiatrico si

sovrappone all’aspetto ortopedico. Non si tratta quindi di fattori medici a sé

stanti che si rinforzano a vicenda. Di conseguenza la componente organica e quella

psichica non sono cumulabili.”

(doc. 606

- il corsivo é del redattore)

Il TCA

prende dunque atto che - dopo discussione collegiale -, i dottori __________ e __________

ritengono che le incapacità lavorative (parziali) per le differenti

patologie di cui soffre RI 1, non vanno cumulate, ma

integrate.

Esso non vede motivo per

dubitare dell’affidabilità della loro valutazione e, in definitiva, per

scostarsene, tanto più che, secondo un’affermata giurisprudenza, la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano

sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente

medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STF

8C_678/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 5.3,9C_1013/2008 del 23

dicembre 2009 consid. 5.3.4; STFA I 338/01 del 4 settembre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In esito

a quanto precede, occorre quindi concludere che il ricorrente, nonostante il

danno infortunistico ortopedico e psichico, sarebbe in grado di

esercitare un’attività lavorativa adeguata - fisicamente leggera per quanto

concerne il sollevamento/trasporto di pesi, da svolgere in posizione

esclusivamente o prevalentemente seduta, con possibilità di alzarsi con

regolarità -, in misura del 70%.

Al

riguardo, va segnalato che il Tribunale federale ha già ripetutamente

statuito, in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste un mercato

del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua

(consid. 2b non pubblicato della DTF 119 V 347; VSI 1998 p. 293 consid. 3b p.

296; si veda anche la STFA I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta

segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o

semi qualificato (RCC 1989 p. 328 consid. 4a p. 331), in cui vi è una

sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui

possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano

aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (sentenza

I 418/06 del 24 settembre 2007, consid. 4.3; RCC 1980 p. 481 consid. 2 p. 482;

cfr. inoltre la STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

2.6

Con la

propria impugnativa, l’assicurato ha sostenuto che nel quadro della valutazione

dell’esigibilità lavorativa, non si sarebbe tenuto conto del contenuto della

documentazione medica da lui prodotta successivamente al termine della

precedente procedura giudiziaria (cfr. doc. I, p. 6: “Inoltre, a differenza di

quanto affermato da CO 1, nemmeno l’integralità della nuova documentazione

prodotta (posteriore alla precedente decisione) é stata a questo momento

esaminata, essendo la stessa posteriore alla data del referto 25 maggio

2011!”).

Questo

Tribunale constata che la documentazione a cui si riferisce il ricorrente, é

costituita essenzialmente da un rapporto della Clinica di riabilitazione di __________

afferente a una consultazione che ha avuto luogo nel febbraio 2011.

In

quell’occasione, il dott. __________, spec. FMH in fisiatria e riabilitazione -

refertata una rigidità del rachide dorsale con una contrattura della muscolatura

paravertebrale nella sua parte superiore e a sinistra nonché, a livello del

rachide lombo-sacrale, una limitazione articolare importante con dolore

telefasico su tutti i piani di movimento, il tutto associato a un dolore alla

pressione postero-anteriore dei processi spinosi delle vertebre lombari basse e

a una contrattura della muscolatura paravertebrale corrispondente -, aveva

diagnosticato una dorso-lombalgia e un disturbo del cammino di origine

polifattoriale in esiti di politrauma. Egli aveva inoltre prescritto

l’esecuzione di un nuovo plantare per correggere la dismetria degli arti

inferiori (gamba sinistra più corta della destra di circa 4 cm), come pure di un ciclo di fisioterapia ambulatoriale (doc. 590; il referto datato 8 luglio

2011, doc. 607, é sempre riferito alla consultazione del 18 febbraio 2011, ma

si precisa che grazie alle vecchie calzature la dismetria era in realtà

già completamente corretta).

Chiamato

dall’amministrazione a pronunciarsi in proposito, il dott. __________, con

apprezzamento del 26 ottobre 2011, ha affermato che gli accertamenti

radiologici eseguiti nel frattempo (radiografia del rachide lombare del 9

giugno 2011 nonché TAC dorsale e lombo-sacrale del 30 giugno 2011), non hanno

evidenziato alcuna alterazione che potrebbe rappresentare una conseguenza,

diretta oppure indiretta, delle lesioni traumatiche interessanti le estremità

inferiori. Secondo il chirurgo ortopedico, la valutazione dell’esigibilità

lavorativa da lui enunciata a suo tempo ha ad ogni modo mantenuto tutta la sua

pertinenza, in quanto egli aveva già tenuto conto dei problemi in relazione con

la dismetria degli arti inferiori, rispettivamente della loro debolezza e dei

conseguenti disturbi a livello della colonna lombare (cfr. doc. 612, p. 3).

Sulla scorta di quanto

precede, non può dunque essere ascoltata l’obiezione ricorsuale secondo la

quale l’amministrazione avrebbe ignorato la documentazione medica in questione.

Le tavole processuali dimostrano infatti che il medico fiduciario ne ha diffusamente

discusso la rilevanza - finalmente negata -, con particolare riguardo alla

questione dell’esigibilità lavorativa.

2.7

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1,

l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2009, qualora non fosse rimasto vittima

degli infortuni assicurati, un importo annuo di fr. 99'060 (cfr. doc.

613, p. 4).

Questo

dato, non contestato e desunto dalle informazioni fornite direttamente dal

datore di lavoro (cfr. doc. 538), può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

2.8

Per quanto

riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si

fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in

DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni

ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il

guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario

statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai

sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di

parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,

nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono

giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una

deduzione per circostanze personali e professionali.

2.9

Dalle carte processuali

risulta che l’Istituto assicuratore ha quantificato in fr. 32'150.18 il reddito

da invalido, applicando la tabella TA 1, livello di qualifica 4, e operando una

riduzione sul reddito statistico del 30%, vista la capacità lavorativa residua

del 70%, e del 25% a titolo di deduzione sociale (cfr. doc. 613, p. 4).

Conformemente

alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per

la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

Utilizzando

i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2008 una professione

che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito

della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in

media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’806.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web

dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 4'998.24 mensili

oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12).

Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2009 (cfr. la relativa

tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 61'238.43.

L’assicurato,

quale capo del reparto manutenzione della ditta __________ di __________, avrebbe

guadagnato, nel 2009, fr. 99'060/anno per un’occupazione a tempo pieno.

Tale

reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente

(Tabella TA 1 2008, p.ti 23,24, livello di qualifica 3: fr. 7’568 riportato su

40.8

ore/settimana = fr. 7'719.36 x 12 mesi = fr. 92'632.32 + adeguamento

2009.

all'indice dei salari nominali = fr. 94’577.59), di modo che non

sono dati i presupposti per una decurtazione del reddito statistico a titolo di

gap salariale.

Visto che

la capacità lavorativa di Marco Sampieri in attività alternative adeguate é

limitata al 70%, il reddito statistico da invalido deve essere ridotto in

proporzione e, pertanto, si attesta a fr. 42'866.90 (fr. 61'238.43 - 30%;

risultato intermedio).

2.10

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’assicuratore

convenuto ha applicato la riduzione massima consentita dalla giurisprudenza

federale (25%).

Il TCA

non ha motivo di censurare questa sua valutazione.

Il

reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 25%, ammonta dunque a

fr. 32'150.17 (75% di fr. 42'866.90).

In

conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando

i fr. 32'150.17 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fossero

intervenuti gli infortuni, e cioè fr. 99'060 - risulta essere del 67.54%,

arrotondato al 68% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121,

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato

aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per

difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole

applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si

estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state

emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione).

Visto che

l’assicurato é stato posto al beneficio di una rendita di invalidità del 68%,

la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

Con

riferimento al petito ricorsuale (cfr. consid. 1.6), va precisato che

l’insorgente non avrebbe avuto diritto a una rendita intera nemmeno qualora il suo

grado di invalidità fosse stato superiore al 70%.

L’assicurazione

contro gli infortuni non conosce in effetti il sistema di graduazione delle

rendite in vigore nell’assicurazione per l’invalidità (cfr. art. 28 cpv. 2 LAI,

bensì un sistema scalare (cfr. art. 18 cpv. 1 e 20 cpv. 1 LAINF).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster