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Decisione

35.2011.74

Torsione ginocchio dx con lesioni meniscale e legamentaria. Chiusura caso con decisione informale, cresciuta in giudicato. Negata riconsiderazione, risp. revisione processuale della decisione. Ricadut

16 aprile 2012Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati

dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati

all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004

consid. 1.2., I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).

Conformemente

a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (STFA I 512/05

del 3 maggio 2006, consid. 3 e riferimenti, confermata nella STF I 832/05 del

25 aprile 2007). Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per

il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione

giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto

conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 125 V 383 consid. 3 con

riferimenti).

Mediante

la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione

iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante

dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza

non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF

117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente

errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche

sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non

sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (STF

9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).

Per

motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente le

condizioni poste a fondamento delle prestazioni di lunga durata, l'irregolarità

deve essere manifesta. In particolare, non si può parlare di un'inesattezza

manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di

condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento

riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare

ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono

ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni

per procedere a una riconsiderazione non sono date (STF

9C_457/2008 del 3 febbraio 2009, consid. 4.2.1 con riferimento alla STF

9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1).

Nella presente

fattispecie, in sede tanto di decisione formale 23 agosto 2011 (doc. 123)

quanto di decisione su opposizione 3 novembre 2011 (doc. 136, p. 5), l’Istituto

assicuratore si é esplicitamente rifiutato di entrare nel merito di una

eventuale domanda di riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA.

Ora, per

costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata nè dagli

interessati, nè dai tribunali a effettuare una riconsiderazione (cfr. STFA I

61/04 del 20 settembre 2004, U 17/05 del 27 ottobre 2006, I 206/06 del 13 marzo

2007).

Il TCA

deve pertanto esimersi dall’esaminare questo aspetto.

Non resta,

dunque, che da valutare l'eventualità di una revisione processuale (cfr. art.

53 cpv. 1 LPGA).

2.4. L'amministrazione

è tenuta a procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi

elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica

differente (cfr. STFA C 227/03 del 23 marzo 2004, C 349/00 del 12 febbraio 2004, C 19/03 del 17 dicembre 2003, C 81/03 del 21 luglio 2003, C 354/01 del 7 marzo 2003; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi

citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15,

consid. 3b, p. 79 e 80).

Nuove, secondo costante

giurisprudenza federale, vanno considerate quelle circostanze che si sono

realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di

fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente

attenzione, erano sconosciute all’istante (cfr. STFA C 354/01 del 7 marzo 2003;

DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).

Inoltre, i fatti nuovi

devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la base fattuale

della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento

giuridico, a una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293

consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A. Grisel, Traité de droit administratif, Vol.

II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U. Kieser, ATSG

Kommentar, 2003, ad art. 53, n. 10).

Relativamente

alle nuove prove, va sottolineato che l'art. 53 cpv. 1 LPGA non fa menzione del

fatto che esse debbano essere rilevanti. Ciò si spiega ponendo mente alla

circostanza che, alla luce dei quesiti fattuali spesso complessi, il criterio

della rilevanza dei mezzi di prova spesso è difficile da chiarire (U. Kieser,

op. cit., ad art. 53, n. 11).

I nuovi mezzi di prova

devono comunque essere tali da provare fatti nuovi importanti che fondano la revisione

o fatti che erano conosciuti nel procedimento precedente, ma che non hanno

potuto essere provati a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono

destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve

dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.

Un mezzo di prova è

considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe condotto

ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto

conoscenza nella procedura amministrativa (STFA del 13 aprile 1993 nella causa

G.P.). In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve

solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141,

consid. 2). Non è pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia

valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove

circostanze, che facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si

fonda la precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che,

successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni

differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che

siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura

principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto

poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non

provati.

2.5. Nel caso di specie, a detta

dell’assicurato, il “fatto nuovo” che, qualora fosse stato conosciuto nella

procedura amministrativa, avrebbe indotto l’CO 1 a decidere di prolungare

l’inabilità lavorativa oltre il 13 ottobre 2008, sarebbe rappresentato

dalla lassità del LCA del ginocchio destro.

Questa

Corte osserva che, con rapporto del 24 giugno 2011, il dott. __________,

specialista in ortopedia e traumatologia a __________, ha affermato che “già

nell’ottobre 2008 e, con una serie di certificati successivi, veniva

diagnosticata e repertata una lassità del neo-legamento, con mancanza di

stabilità. Alla mia visita del maggio 2010 ho constatato all’esame clinico

ed RMN questa lassità del Neo-L.C.A. con instabilità ritenendo necessaria la

revisione della ricostruzione L.C.A. con impianto di un nuovo legamento.

Secondo la mia esperienza dopo lo studio degli esami e dei referti tale lassità

con mancanza di stabilità era già presente nell’immediato post-operatorio per

cui il paziente non ha potuto riprendere il lavoro fino a tutt’oggi.” (doc. 118

- il corsivo é del redattore).

Al

riguardo, va rilevato che tanto i sanitari dell’Ospedale di __________ (cfr.

doc. 35, 38 e 42), quanto il chirurgo ortopedico dott. __________ in occasione

della visita fiduciaria di controllo del 9 settembre 2008 (cfr. doc. 47), avevano

effettivamente refertato che i test per valutare la lassità legamentosa del

ginocchio destro (Lachmann, Pivot-shift e cassetto anteriore) risultavano positivi.

D’altro canto, l’insorgente stesso si era lamentato di avvertire una non completa

Considerandi

stabilità del ginocchio interessato (cfr. doc. 47: “Non si dichiara ancora

completamente stabile.”).

Alla luce

di quanto precede, il TCA deve concludere che la lassità del LCA e la relativa

instabilità del ginocchio destro erano già presenti e conosciute al

momento in cui l’assicuratore ha deciso di porre termine alle proprie

prestazioni in ragione di una ritrovata piena capacità lavorativa (in questo

senso, si veda la nota 13 luglio 2011 del dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica - cfr. doc. 120).

È vero

che il dott. __________, sulle cui conclusioni l’CO 1 ha basato la propria

decisione informale del 22 dicembre 2008, non ha ritenuto che tale reperto

potesse incidere negativamente sull’abilità lavorativa di RI 1, tuttavia ciò

non basta per fondare la domanda di revisione in discussione. In effetti,

secondo la giurisprudenza citata in precedenza, non costituisce motivo di revisione la circostanza che

siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura

principale (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5b p. 358: “Neppure

costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver

mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale.

L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza

dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la

sentenza.”).

Questo Tribunale deve quindi

concludere che non é più possibile rivenire sulla decisione de facto del

22.

dicembre 2008, nemmeno per la via della revisione

processuale.

2.6

Vista la

conclusione a cui il TCA é pervenuto ai precedenti considerandi, i disturbi al

ginocchio destro che l’assicurato ha annunciato all’CO 1 nel corso del mese di

giugno 2010 (cfr. doc. 58, 59, 60) vanno trattati quale ricaduta del

sinistro del 15 ottobre 2007.

Dalle

tavole processuali si evince che l’CO 1 ha ammesso la propria responsabilità

relativamente ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta. Esso ha

riconosciuto il ricorrente totalmente inabile al lavoro a contare dal 10

maggio 2010, versandogli delle indennità giornaliere corrispondenti,

calcolate in base all’art. 23 cpv. 8 OAINF (fr. 27.60/giorno) (cfr. doc. 123).

Questa

Corte deve innanzitutto esaminare se l’Istituto era legittimato a far iniziare

l’incapacità lavorativa dell’assicurato (e il relativo diritto all’indennità

giornaliera) dal 10 maggio 2010, oppure no.

2.7

Secondo

l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a

seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità

giornaliera.

Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o

parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di

compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo

d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo

d’attività.

Nella RAMI 2004 U 529, p.

572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al

lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella

LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro

gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione di sapere se

l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il

riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei

fatti forniti dal medico.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un

esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante ai fini della

graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento

medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente

risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid.

2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).

L'assicurato che rinuncia

a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i

provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di volontà

risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p.

393.

consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de

la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).

Dagli

atti risulta che, dopo la chiusura del caso determinata da una ritrovata piena

capacità lavorativa attestata dall’ortopedico dott. __________ (cfr. doc. 47 e

53), la prima consultazione medica ha avuto luogo in data 10

maggio 2010 presso il dott. __________ (cfr. doc. 59). D’altro canto,

l’annuncio di ricaduta é avvenuto l’11 giugno 2010 (doc. 58).

Da parte

sua, il ricorrente ha affermato di avere nel frattempo effettuato dei tentativi

di ripresa del lavoro, non coronati da successo a causa dell’insorgenza di

disturbi al ginocchio destro (cfr. doc. 61).

Il TCA si

trova dunque confrontato, da un lato, con la valutazione del dott. __________

attestante una piena capacità lavorativa a partire dal 13 ottobre 2008 (nonostante

la refertata lassità legamentare) e, dall’altro, con le dichiarazioni

dell’assicurato, in base alle quali sarebbero nel frattempo apparsi dei

disturbi invalidanti al ginocchio destro.

Tutto ben

considerato, secondo questa Corte, le dichiarazioni di RI 1 non possono

supplire all’assenza di un’affidabile certificazione medica attestante

l’insorgenza di un’inabilità lavorativa (per un caso analogo, si veda la STCA 35.2006.62 del 31 gennaio 2007, nota al patrocinatore dell’assicurato).

Versando l’indennità giornaliera a far tempo dal 10 maggio 2010, essa ritiene

che l’CO 1 abbia sfruttato al massimo il proprio potere di apprezzamento a

favore dell’insorgente.

2.8

A proposito dell’entità dell’indennità giornaliera versata,

l’art. 23 cpv. 8 OAINF recita che in

caso di ricaduta è determinante il salario ottenuto immediatamente prima di

questa, tuttavia almeno pari al 10 per cento dell’importo massimo del guadagno

giornaliero assicurato, salvo per i beneficiari di rendite dell’assicurazione sociale.

Nella DTF

117.

V 170ss., l’Alta Corte ha precisato che il tenore letterale dell’art. 23

cpv. 8 OAINF è chiaro e che non necessita d’interpretazione.

Posto che

RI 1 é rimasto vittima di una ricaduta ex art. 11 OAINF, l’istituto

assicuratore ha correttamente applicato il cpv. 8 dell’art. 23 OAINF, ritenendo

pertanto determinante il salario ottenuto immediatamente prima della

ricaduta (e non quello realizzato al momento dell’infortunio, come invece

lo pretende l’insorgente).

Visto che

immediatamente prima della ricaduta, l’assicurato era professionalmente

inattivo (cfr. doc. 58), l’indennità giornaliera corrisponde al 10% dell’importo massimo del guadagno giornaliero

assicurato (fr. 276, calcolato secondo la formula prevista nell’Allegato

2.

all’OAINF).

In

conclusione, la decisione su opposizione del 3 novembre 2011 deve essere

confermata.

2.9

L’assicurato

ha formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all’esenzione dalle

tasse e spese processuali e all’ammissione al gratuito patrocinio (cfr. art. 3

cpv. 1 LAG, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Tenuto

conto dei dati che risultano dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di

notorietà del 12 dicembre 2011 (cfr. doc. B 1), RI 1 deve essere considerato

indigente.

Visto che

anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono

adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va

accolta riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione

economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f

LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al

gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;

STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15

luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella

causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF

124.

V 301, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. La domanda

di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è accolta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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