35.2011.74
Torsione ginocchio dx con lesioni meniscale e legamentaria. Chiusura caso con decisione informale, cresciuta in giudicato. Negata riconsiderazione, risp. revisione processuale della decisione. Ricadut
16 aprile 2012Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2011.74
Data decisione, Autorità:
16.04.2012, TCA
Titolo:
Torsione ginocchio dx con lesioni meniscale e legamentaria. Chiusura caso con decisione informale, cresciuta in giudicato. Negata riconsiderazione, risp. revisione processuale della decisione. Ricaduta. Entità guadagno assicurato su cui calcolare indennità giornaliera. Ammessa AG
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GUADAGNO ASSICURATO
INDENNITÀ GIORNALIERA
REVISIONE PROCESSUALE
RICADUTA O CONSEGUENZE TARDIVE
RICONSIDERAZIONE
art. 16 LAINF
art. 6 LPGA
art. 53 cpv. 1 LPGA
art. 53 cpv. 2 LPGA
art. 61 let. f LPGA
art. 11 OAINF
art. 23 cpv. 8 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2011.74
mm
Lugano
16 aprile
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3
novembre 2011 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 15
ottobre 2007, RI 1 - dipendente della ditta __________ in qualità di lattoniere
e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, nel rialzarsi
dalla posizione accovacciata, ha perso l’equilibrio e, sbilanciandosi, ha
compiuto una torsione innaturale del ginocchio destro.
Nel corso
del mese di novembre 2007, egli é stato vittima di un evento analogo (cfr. doc.
10).
Dal
rapporto 13 novembre 2007 dell’Ospedale di __________ risulta che l’assicurato
presentava una lesione longitudinale del corno posteriore del menisco mediale
del ginocchio destro nonché una lesione completa del legamento crociato
anteriore (LCA), e che è stato sottoposto a un intervento artroscopico di
meniscectomia parziale (cfr. doc. 3).
Il 10
marzo 2008 é stato eseguito un intervento chirurgico di ricostruzione del LCA
(cfr. doc. 31).
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Il 22
dicembre 2008, l’CO 1 ha informato RI 1 circa l’interruzione delle prestazioni
di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) a far tempo dal 13
ottobre 2008 e che, qualora in futuro avesse dovuto nuovamente ricorrere a cure
mediche, egli avrebbe potuto riannunciarsi (cfr. doc. 53).
1.3. Nel corso
del mese di giugno 2010, l’assicurato ha trasmesso all’amministrazione una
certificazione dell’ortopedico dott. __________, secondo la quale il paziente
lamentava dei segni di recidiva della lassità anteriore con Lachman test,
cassetto anteriore e Jerk test positivi su re-rottura del LCA (cfr. doc. 59).
Alla luce
di ciò, RI 1 ha chiesto la riapertura della sua pratica e l’esecuzione di una
valutazione medica (cfr. doc. 58).
1.4. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 23
agosto 2011, l’assicuratore LAINF ha comunicato all’assicurato che avrebbe
assunto la ricaduta e che l’indennità giornaliera versata a partire dal 10
maggio 2010, sarebbe stata calcolata in base all’art. 23 cpv. 8 OAINF (cfr.
doc. 123).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc.
127), in data 3 novembre 2011, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (cfr. doc. 136).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 5 dicembre 2011, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA
1, ha chiesto che l’amministrazione venga condannata a versargli l’indennità
giornaliera a decorrere, in via principale, dal 13 ottobre 2008 e, in
via subordinata, dal 10 maggio 2010, calcolata in ogni caso sulla base del
salario conseguito prima dell’infortunio.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha sviluppato in
particolare le seguenti considerazioni:
"
(…).
È fuori discussione che se la diagnosi fosse
stata conclamata prima della decisione di fatto del 2008, questa sarebbe stata
ben diversa: così come é stata poi accettata la ricaduta.
Resta a sapere se facendo prova della diligenza
l’assicurato poteva conoscere la nuova diagnosi già nell’ottobre 2008. In caso di risposta affermativa significa porre a carica dell’assicurato un onere probatorio
estraneo alla Lainf. RI 1 in occasione della visita presso il dr. __________
del 9.9.2008 aveva fatto presente le proprie difficoltà oggettive, ma non si é
frapposto alla diagnosi del medico fiduciario. Non riteniamo potesse da lui
essere preteso di sondare ulteriormente la discrepanza tra il suo soggettivo,
la diagnosi e le conclusioni valetudinarie cui era giunto il fiduciario della CO
1.
Ma nel caso in esame non ci troviamo dinanzi ad
un nuovo apprezzamento medico, ma ad un’errata diagnosi, da interpretare quale
mancata applicazione delle conoscenze dell’arte, relativa alla rottura del
legamento crociato anteriore. Non siamo dunque dinanzi ad un apprezzamento
diverso, ma ad un fatto incontrovertibile.
Tale nuova prova avrebbe di tutta evidenza
condotto ad un nuovo giudizio da parte del Giudice: nel caso di specie
l’amministrazione, giacché la decisione non era stata impugnata.
Pertanto ci troviamo dinanzi ad un caso di
revisione.
A questo punto la CO 1 avrebbe dovuto
intraprendere i passi necessari per verificare se effettivamente la situazione
medica era quella presentata dal dr. __________, secondo il quale la lassità
legamentaria era già presente nell’ottobre 2008 e quindi, così come ora, aveva
un effetto inabilitante. Ma tali esami sono stati volutamente omessi.
… La CO 1 ha ritenuto di applicare il dettame di
cui all’art. 23 cpv. 6 relativo alla quantificazione dell’indennità giornaliera
in caso di ricaduta.
Tale disposto di legge presuppone effettivamente
che l’assicurato abbia avuto, prima della ricaduta, una piena capacità
lavorativa. Ora questo non é il caso in esame, come hanno accertato i documenti
medici del dr. __________, gli unici che figurano agli atti. Anzi RI 1 ha
riferito di avere cercato in almeno tre circostanze di riprendere l’attività
lavorativa ma di non essere riuscito. Ciò é in linea con quanto riferito dal
dr. __________. Pertanto RI 1 non ha mai avuto la possibilità di riprendere la
propria attività lavorativa e quindi di disporre di un reddito. Ciò, lo abbiamo
visto, per motivi indipendenti dalla sua volontà.
In siffatta circostanza é abusivo applicare un
disposto di legge allorquando non vi erano i presupposti per farlo. Anche
qualora si volesse ritenere che la decisione del 2008 é cresciuta in giudicato
e non vi sono i presupposti per il riesame, non può rimanere indeciso, ai fini
della quantificazione dell’indennità giornaliera, a sapere se questi fosse o
meno portatore di un’inabilità al lavoro, conseguente all’infortunio, nel
periodo tra il momento in cui é stato chiuso il caso principale e quello in cui
é stata riannunciata la ricaduta.”
(doc. I)
1.6. In data 4
gennaio 2012, il patrocinatore del ricorrente ha prodotto documentazione a supporto
della domanda di assistenza giudiziaria (doc. III + allegati).
1.7. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA rileva
innanzitutto che il ricorrente non contesta il fatto che la decisione de
facto del 22 dicembre 2008, mediante la quale l’assicuratore resistente
aveva dichiarato chiuso il caso d’infortunio a far tempo dal 13 ottobre 2008, ha nel frattempo acquisito forza di cosa giudicata.
Al
riguardo, questa Corte constata che ciò é conforme alla giurisprudenza di cui
alla DTF 134 V 145, secondo la quale se l'assicuratore ha comunicato a
torto il rifiuto (parziale o integrale) di prestazioni non già nella forma di
una decisione formale, ma in modo informale, e la persona interessata non
accetta il disposto rifiuto, quest'ultima deve di principio manifestare il
proprio disaccordo entro il termine di un anno. In tale ipotesi
l'assicuratore emanerà una decisione formale, contro la quale è data la facoltà
di presentare opposizione. Senza tempestiva reazione, la decisione de facto
acquisisce forza di cosa giudicata, così come se fosse stata emanata
correttamente in ossequio all'art. 51 cpv. 1 LPGA.
Alla luce di quanto
precede, la decisione del 22 dicembre 2008 potrebbe
quindi essere rimessa in questione soltanto attraverso i rimedi straordinari
di diritto (riconsiderazione o revisione processuale).
2.3. Ai sensi
dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se
l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o
nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
D’altro
canto, l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su
opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente
errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (cpv. 2).
Fatti
I
principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati
dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati
all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1; STFA K
147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004
consid. 1.2., I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).
Conformemente
a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,
l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (STFA I 512/05
del 3 maggio 2006, consid. 3 e riferimenti, confermata nella STF I 832/05 del
25 aprile 2007). Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per
il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione
giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto
conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 125 V 383 consid. 3 con
riferimenti).
Mediante
la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione
iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante
dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza
non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF
117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente
errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche
sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non
sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (STF
9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).
Per
motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente le
condizioni poste a fondamento delle prestazioni di lunga durata, l'irregolarità
deve essere manifesta. In particolare, non si può parlare di un'inesattezza
manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di
condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento
riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare
ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono
ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni
per procedere a una riconsiderazione non sono date (STF
9C_457/2008 del 3 febbraio 2009, consid. 4.2.1 con riferimento alla STF
9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1).
Nella presente
fattispecie, in sede tanto di decisione formale 23 agosto 2011 (doc. 123)
quanto di decisione su opposizione 3 novembre 2011 (doc. 136, p. 5), l’Istituto
assicuratore si é esplicitamente rifiutato di entrare nel merito di una
eventuale domanda di riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA.
Ora, per
costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata nè dagli
interessati, nè dai tribunali a effettuare una riconsiderazione (cfr. STFA I
61/04 del 20 settembre 2004, U 17/05 del 27 ottobre 2006, I 206/06 del 13 marzo
2007).
Il TCA
deve pertanto esimersi dall’esaminare questo aspetto.
Non resta,
dunque, che da valutare l'eventualità di una revisione processuale (cfr. art.
53 cpv. 1 LPGA).
2.4. L'amministrazione
è tenuta a procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi
elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica
differente (cfr. STFA C 227/03 del 23 marzo 2004, C 349/00 del 12 febbraio 2004, C 19/03 del 17 dicembre 2003, C 81/03 del 21 luglio 2003, C 354/01 del 7 marzo 2003; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi
citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15,
consid. 3b, p. 79 e 80).
Nuove, secondo costante
giurisprudenza federale, vanno considerate quelle circostanze che si sono
realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di
fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente
attenzione, erano sconosciute all’istante (cfr. STFA C 354/01 del 7 marzo 2003;
DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).
Inoltre, i fatti nuovi
devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la base fattuale
della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento
giuridico, a una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293
consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A. Grisel, Traité de droit administratif, Vol.
II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U. Kieser, ATSG
Kommentar, 2003, ad art. 53, n. 10).
Relativamente
alle nuove prove, va sottolineato che l'art. 53 cpv. 1 LPGA non fa menzione del
fatto che esse debbano essere rilevanti. Ciò si spiega ponendo mente alla
circostanza che, alla luce dei quesiti fattuali spesso complessi, il criterio
della rilevanza dei mezzi di prova spesso è difficile da chiarire (U. Kieser,
op. cit., ad art. 53, n. 11).
I nuovi mezzi di prova
devono comunque essere tali da provare fatti nuovi importanti che fondano la revisione
o fatti che erano conosciuti nel procedimento precedente, ma che non hanno
potuto essere provati a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono
destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve
dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.
Un mezzo di prova è
considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe condotto
ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto
conoscenza nella procedura amministrativa (STFA del 13 aprile 1993 nella causa
G.P.). In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve
solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141,
consid. 2). Non è pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia
valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove
circostanze, che facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si
fonda la precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che,
successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni
differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che
siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura
principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto
poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non
provati.
2.5. Nel caso di specie, a detta
dell’assicurato, il “fatto nuovo” che, qualora fosse stato conosciuto nella
procedura amministrativa, avrebbe indotto l’CO 1 a decidere di prolungare
l’inabilità lavorativa oltre il 13 ottobre 2008, sarebbe rappresentato
dalla lassità del LCA del ginocchio destro.
Questa
Corte osserva che, con rapporto del 24 giugno 2011, il dott. __________,
specialista in ortopedia e traumatologia a __________, ha affermato che “già
nell’ottobre 2008 e, con una serie di certificati successivi, veniva
diagnosticata e repertata una lassità del neo-legamento, con mancanza di
stabilità. Alla mia visita del maggio 2010 ho constatato all’esame clinico
ed RMN questa lassità del Neo-L.C.A. con instabilità ritenendo necessaria la
revisione della ricostruzione L.C.A. con impianto di un nuovo legamento.
Secondo la mia esperienza dopo lo studio degli esami e dei referti tale lassità
con mancanza di stabilità era già presente nell’immediato post-operatorio per
cui il paziente non ha potuto riprendere il lavoro fino a tutt’oggi.” (doc. 118
- il corsivo é del redattore).
Al
riguardo, va rilevato che tanto i sanitari dell’Ospedale di __________ (cfr.
doc. 35, 38 e 42), quanto il chirurgo ortopedico dott. __________ in occasione
della visita fiduciaria di controllo del 9 settembre 2008 (cfr. doc. 47), avevano
effettivamente refertato che i test per valutare la lassità legamentosa del
ginocchio destro (Lachmann, Pivot-shift e cassetto anteriore) risultavano positivi.
D’altro canto, l’insorgente stesso si era lamentato di avvertire una non completa
Considerandi
stabilità del ginocchio interessato (cfr. doc. 47: “Non si dichiara ancora
completamente stabile.”).
Alla luce
di quanto precede, il TCA deve concludere che la lassità del LCA e la relativa
instabilità del ginocchio destro erano già presenti e conosciute al
momento in cui l’assicuratore ha deciso di porre termine alle proprie
prestazioni in ragione di una ritrovata piena capacità lavorativa (in questo
senso, si veda la nota 13 luglio 2011 del dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica - cfr. doc. 120).
È vero
che il dott. __________, sulle cui conclusioni l’CO 1 ha basato la propria
decisione informale del 22 dicembre 2008, non ha ritenuto che tale reperto
potesse incidere negativamente sull’abilità lavorativa di RI 1, tuttavia ciò
non basta per fondare la domanda di revisione in discussione. In effetti,
secondo la giurisprudenza citata in precedenza, non costituisce motivo di revisione la circostanza che
siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura
principale (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5b p. 358: “Neppure
costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver
mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale.
L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza
dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la
sentenza.”).
Questo Tribunale deve quindi
concludere che non é più possibile rivenire sulla decisione de facto del
22.
dicembre 2008, nemmeno per la via della revisione
processuale.
2.6
Vista la
conclusione a cui il TCA é pervenuto ai precedenti considerandi, i disturbi al
ginocchio destro che l’assicurato ha annunciato all’CO 1 nel corso del mese di
giugno 2010 (cfr. doc. 58, 59, 60) vanno trattati quale ricaduta del
sinistro del 15 ottobre 2007.
Dalle
tavole processuali si evince che l’CO 1 ha ammesso la propria responsabilità
relativamente ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta. Esso ha
riconosciuto il ricorrente totalmente inabile al lavoro a contare dal 10
maggio 2010, versandogli delle indennità giornaliere corrispondenti,
calcolate in base all’art. 23 cpv. 8 OAINF (fr. 27.60/giorno) (cfr. doc. 123).
Questa
Corte deve innanzitutto esaminare se l’Istituto era legittimato a far iniziare
l’incapacità lavorativa dell’assicurato (e il relativo diritto all’indennità
giornaliera) dal 10 maggio 2010, oppure no.
2.7
Secondo
l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a
seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità
giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo
d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
Nella RAMI 2004 U 529, p.
572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al
lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella
LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro
gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente
risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid.
2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).
L'assicurato che rinuncia
a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i
provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà
risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p.
393.
consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de
la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
Dagli
atti risulta che, dopo la chiusura del caso determinata da una ritrovata piena
capacità lavorativa attestata dall’ortopedico dott. __________ (cfr. doc. 47 e
53), la prima consultazione medica ha avuto luogo in data 10
maggio 2010 presso il dott. __________ (cfr. doc. 59). D’altro canto,
l’annuncio di ricaduta é avvenuto l’11 giugno 2010 (doc. 58).
Da parte
sua, il ricorrente ha affermato di avere nel frattempo effettuato dei tentativi
di ripresa del lavoro, non coronati da successo a causa dell’insorgenza di
disturbi al ginocchio destro (cfr. doc. 61).
Il TCA si
trova dunque confrontato, da un lato, con la valutazione del dott. __________
attestante una piena capacità lavorativa a partire dal 13 ottobre 2008 (nonostante
la refertata lassità legamentare) e, dall’altro, con le dichiarazioni
dell’assicurato, in base alle quali sarebbero nel frattempo apparsi dei
disturbi invalidanti al ginocchio destro.
Tutto ben
considerato, secondo questa Corte, le dichiarazioni di RI 1 non possono
supplire all’assenza di un’affidabile certificazione medica attestante
l’insorgenza di un’inabilità lavorativa (per un caso analogo, si veda la STCA 35.2006.62 del 31 gennaio 2007, nota al patrocinatore dell’assicurato).
Versando l’indennità giornaliera a far tempo dal 10 maggio 2010, essa ritiene
che l’CO 1 abbia sfruttato al massimo il proprio potere di apprezzamento a
favore dell’insorgente.
2.8
A proposito dell’entità dell’indennità giornaliera versata,
l’art. 23 cpv. 8 OAINF recita che in
caso di ricaduta è determinante il salario ottenuto immediatamente prima di
questa, tuttavia almeno pari al 10 per cento dell’importo massimo del guadagno
giornaliero assicurato, salvo per i beneficiari di rendite dell’assicurazione sociale.
Nella DTF
117.
V 170ss., l’Alta Corte ha precisato che il tenore letterale dell’art. 23
cpv. 8 OAINF è chiaro e che non necessita d’interpretazione.
Posto che
RI 1 é rimasto vittima di una ricaduta ex art. 11 OAINF, l’istituto
assicuratore ha correttamente applicato il cpv. 8 dell’art. 23 OAINF, ritenendo
pertanto determinante il salario ottenuto immediatamente prima della
ricaduta (e non quello realizzato al momento dell’infortunio, come invece
lo pretende l’insorgente).
Visto che
immediatamente prima della ricaduta, l’assicurato era professionalmente
inattivo (cfr. doc. 58), l’indennità giornaliera corrisponde al 10% dell’importo massimo del guadagno giornaliero
assicurato (fr. 276, calcolato secondo la formula prevista nell’Allegato
2.
all’OAINF).
In
conclusione, la decisione su opposizione del 3 novembre 2011 deve essere
confermata.
2.9
L’assicurato
ha formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all’esenzione dalle
tasse e spese processuali e all’ammissione al gratuito patrocinio (cfr. art. 3
cpv. 1 LAG, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Tenuto
conto dei dati che risultano dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà del 12 dicembre 2011 (cfr. doc. B 1), RI 1 deve essere considerato
indigente.
Visto che
anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono
adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va
accolta riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione
economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f
LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al
gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;
STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15
luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella
causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF
124.
V 301, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. La domanda
di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è accolta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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