35.2011.75
Caduta dalle scale con rottura meniscale. Confermata decisione assicuratore di porre fine a prest. di corta durata con effetto retroattivo, giustificata in ragione della stabilizzazione stato salute.
16 febbraio 2012Italiano13 min
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Numero d'incarto:
35.2011.75
Data decisione, Autorità:
16.02.2012, TCA
Titolo:
Caduta dalle scale con rottura meniscale. Confermata decisione assicuratore di porre fine a prest. di corta durata con effetto retroattivo, giustificata in ragione della stabilizzazione stato salute. Negata AG in quanto ricorso privo di esito favorevole
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
CURA MEDICA
EFFETTO SOSPENSIVO
INDENNITÀ GIORNALIERA
art. 19 cpv. 1 LAINF
art. 56 cpv. 2 LPGA
art. 61 let. f LPGA
art. 11 cpv. 1 let. b OPGA
art. 11 cpv. 2 OPGA
CO 1accomandata
Incarto n.
35.2011.75
mm
Lugano
16 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15
novembre 2011 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 24
luglio 2009, RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità
di operaio agricolo e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso
la CO 1 -, ha mancato due scalini cadendo sul piede destro.
A causa
di questo sinistro egli ha riportato la rottura del menisco esterno del
ginocchio destro (cfr. doc. M2).
Nel
prosieguo l’assicurato é stato sottoposto a due interventi artroscopici (il 29
luglio e il 21 dicembre 2009).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 25
novembre 2010, l’CO 1 ha posto termine alle proprie prestazioni a decorrere dal
1° febbraio 2010. Essa ha peraltro rinunciato a pretendere la restituzione
delle prestazioni (cura medica + indennità giornaliera) pagate sino al 31
maggio 2010 (cfr. doc. 130).
A seguito
dell’opposizione interposta dallo __________ per conto dell’assicurato (cfr.
doc. 164), l’assicuratore infortuni, in data 15 novembre 2011, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 200).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 9 dicembre 2011, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha
chiesto che la CO 1 venga condannata a versargli ulteriori indennità
giornaliere, in via principale, sino al mese di maggio 2011 e, in via
subordinata, sino al mese di novembre 2010. In via ancor più subordinata, egli ha chiesto che gli atti vengano rinviati all’amministrazione
affinché si pronunci sulla domanda di ripristino dell’effetto sospensivo
dell’opposizione.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente sostiene innanzitutto
che, siccome é soltanto grazie al rapporto 2 maggio 2011 del dott. __________
che é stato possibile decidere con cognizione di causa circa l’estinzione del
diritto a prestazioni, “… sino ad allora la Cassa avrebbe conseguentemente
dovuto riconoscere all’assicurato ogni diritto al rimborso delle spese mediche
e quindi anche ad indennità giornaliere.” (doc. I, p. 6). In secondo luogo,
egli fa valere che l’assicuratore avrebbe violato il combinato disposto degli
artt. 49 cpv. 1 LPGA e 124 cpv. 1 lett. b OAINF per il fatto di avergli
comunicato soltanto nel mese di novembre 2010 la soppressione del diritto
all’indennità giornaliera a contare dal 1° giugno 2010, (doc. I, p. 7). Il
ricorrente rimprovera infine alla CO 1 di avere “…, nonostante un’esplicita
richiesta dell’assicurato, nelle proprie decisioni (…) completamente
tralasciato di prendere posizione sulla domanda di voler ripristinare l’effetto
sospensivo.” (doc. I, p. 8).
1.4. La CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011;
STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre
2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Sempre in
ordine, questa Corte osserva che, “in via ancor più subordinata”, RI 1 chiede
il rivio degli atti all’amministrazione affinché si esprima sulla domanda volta
ad ottenere il ripristino dell’effetto sospensivo dell’opposizione (doc. I, p.
9).
Dalle
carte processuali emerge che, con la decisione formale del 25 novembre 2010, la
Cassa ha tolto l’effetto sospensivo all’opposizione in applicazione dell’art.
11 cpv. 1 lett. b OPGA (cfr. doc. 131, p. 2).
In sede
di opposizione, l’assicurato ha chiesto il ripristino dell’effetto sospensivo
(cfr. doc. 164, p. 4).
La
Agrisano non si é tuttavia mai pronunciata al riguardo, nonostante che l’art.
11 cpv. 2 OPGA preveda che la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo
debba essere trattata immediatamente.
La
domanda di ripristino dell’effetto sospensivo dell’opposizione é però divenuta
priva di oggetto con l’emanazione della decisione su opposizione del 15
novembre 2011 (doc. 200). Vista l’inattività dell’amministrazione, l’assicurato
avrebbe in realtà dovuto presentare, pendente l’opposizione, un ricorso
al TCA per denegata giustizia ex art. 56 cpv. 2 LPGA, postulandone la condanna
a decidere incidentalmente (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schulthess 2009, ad
art. 52 n. 28, p. 659) sul preteso ripristino dell’effetto sospensivo.
In queste
condizioni, la domanda formulata “in via ancor più subordinata” va dichiarata irricevibile.
Nel
merito
2.3. Oggetto
della lite é la questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a
porre fine alle prestazioni di corta durata a decorrere dal 1° giugno 2010,
oppure no.
L’insorgente
non contesta la soppressione del diritto alle prestazioni di corta durata in
quanto tale, tanto é vero che pretende la corresponsione di ulteriori indennità
giornaliere limitatamente al periodo giugno 2010 - maggio 2011, rispettivamente
(in via subordinata) giugno - novembre 2010 (cfr. doc. I, p. 9).
Anche per
il TCA il provvedimento in questione appare giustificato, perlomeno dal profilo
dell’art. 19 cpv. 1 LAINF. In effetti, la documentazione medica agli atti
dimostra che, al momento in cui il diritto alle prestazioni di corta durata é
stato soppresso (effettivamente da giugno 2010), le condizioni di salute dell'insorgente
erano da considerarsi ormai stabilizzate, nel senso che da ulteriori
provvedimenti terapeutici non vi era più da attendersi dei notevoli
miglioramenti (le carte processuali dimostrano che, dopo l’intervento
artroscopico del dicembre 2009, l’assicurato é stato sottoposto per lo più a
misure diagnostiche destinate a chiarire l’origine della sintomatologia da lui
denunciata).
Può
rimanere aperta la questione riguardante l’eziologia dei disturbi, come pure
quella a sapere se, tenuto conto dei soli postumi residuali infortunistici, RI
1 ha ritrovato una piena capacità lavorativa, poiché, come detto, il diritto
all'indennità giornaliera si è estinto già in ragione della stabilizzazione del
suo stato di salute.
2.4. Secondo il
ricorrente, la CO 1 non sarebbe stata legittimata a porre termine alle
prestazioni di corta durata a contare dal 1° giugno 2010, poiché la relativa
decisione formale é stata emanata soltanto nel corso del mese di novembre 2010
(cfr. doc. I, p. 7).
Il TCA
osserva che la questione sollevata da RI 1 é stata affrontata e risolta dal
Tribunale federale nella DTF 133 V 57.
In quella
fattispecie, con decisione formale del 2 dicembre 2003, l’assicuratore LAINF
aveva dichiarato estinto il diritto a prestazioni (si trattata della cura
medica e dell’indennità giornaliera) a decorrere dal 1° agosto 2003, facendo
difetto una relazione di causalità con l’infortunio assicurato. Le prestazioni
sanitarie erano state eccezionalmente corrisposte sino al 7 agosto 2003.
L’indennità giornaliera era invece stata pagata sino al 31 luglio 2003.
Nella
pronunzia in questione, il TF ha stabilito che la cura media e l’indennità
giornaliera costituiscono delle prestazioni temporanee e non durevoli giusta
art. 17 cpv. 2 LPGA. Esse possono quindi essere adattate retroattivamente
(cfr. consid. 6.7). Riguardo all’obiezione secondo la quale l’assicuratore
avrebbe tardato nell’emanare la propria decisione, l’Alta Corte ha precisato
che tale circostanza potrebbe giocare un ruolo soltanto se in questione vi
fosse la restituzione di prestazioni indebitamente percepite (cfr. consid.
6.8).
Nella
concreta evenienza, così come nella fattispecie oggetto della DTF 133 V 57, non
presta il fianco a critiche il fatto che la Agrisano abbia emanato soltanto il
25 novembre 2010 la decisione formale mediante la quale ha dichiarato estinto
il diritto alle prestazioni di corta durata a decorrere dal 1° febbraio 2010
(effettivamente dal 1° giugno 2010).
D’altro
canto, non può nemmeno essere ignorato che, già in data 10 giugno 2010,
l’amministrazione aveva comunicato all’assicurato che egli sarebbe stato
convocato per una visita fiduciaria di controllo e che l’ulteriore
riconoscimento dell’indennità giornaliera sarebbe dipeso dalla valutazione del
medico fiduciario (cfr. doc. 74).
2.5. Con la
propria impugnativa, RI 1 ha preteso che l’indennità giornaliera gli venga riconosciuta
sino al mese di maggio 2011, poiché sarebbe soltanto a quel momento che
l’Istituto assicuratore ha avuto a sua disposizione tutti gli elementi per
decidere con cognizione di causa circa la soppressione del diritto alle
prestazioni di corta durata (doc. I, p. 6).
Come
visto (cfr. consid. 2.3.), in ragione della stabilizzazione delle condizioni di
salute dell’assicurato, l’assicuratore resistente era legittimato a
interrompere il versamento delle prestazioni di corta durata dal 1° febbraio
2010 (effettivamente dal 1° giugno 2010). Il fatto che l’amministrazione,
pendente l’opposizione, abbia ancora raccolto il parere del dott. __________
(il quale ha peraltro confermato la stabilizzazione dello stato di salute a
partire dal mese di giugno 2010 - cfr. doc. 73, p. 2), nulla muta a questo
risultato e non può pertanto giustificare la corresponsione di ulteriori
indennità giornaliere.
2.6. L’assicurato
ha chiesto l’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1
(doc. I, p. 9).
2.6.1. Ai sensi
dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le
circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA U 114/03
del 3 luglio 2003 consid. 2.1.).
L'art. 61
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.
626).
Le
condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria
rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora
applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF (cfr. STFA U 114/03 del 3 luglio 2003 succitata).
Tali
presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia
necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le
sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.
cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl
94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/
D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5
settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
Fatti
I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF
121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,
consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.
13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;
STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
2.6.2. Nella presente fattispecie, questa Corte ritiene che non sia
soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99
del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; STFA 5P.426/2000
del 6 marzo 2001; STFA 1P 281/2000 del 17 maggio 2000; DTF 119 Ia 253 consid.
3b).
Tale presupposto difetta
quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di
condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26
settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B.
Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato,
Lugano 2000, ad art. 157, p. 491-492, n. 1).
Considerandi
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità
di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è
infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente
meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si
debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i
propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005;
STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le
prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124
I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad
art. 157, p. 491, nota 591).
Nel caso
di specie, posto che la soppressione del diritto alle prestazioni di corta
durata in quanto tale non é stata contestata dall’assicurato, i motivi che
avrebbero dovuto giustificare la pretesa di ulteriori indennità giornaliere,
potevano e dovevano apparire immediatamente privi di fondamento, e ciò alla
luce della giurisprudenza federale pubblicata nella Raccolta ufficiale e sul
sito web www.bger.ch (in particolare della citata DTF 133 V 57).
In queste
condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti
cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. La domanda
di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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