Lexipedia

Decisione

35.2011.77

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 marzo 2012Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino

(cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4.3

Nella

concreta evenienza, questa Corte constata che la visita medica di chiusura ha

avuto luogo nel mese di gennaio 2010.

In

quell’occasione, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, si é

così espresso a proposito dell’esigibilità lavorativa:

"

(…).

Per quanto concerne il ginocchio destro,

l’assicurato sarebbe abile al 100% per dei lavori leggeri e medio-leggeri. Non

riesce a lavorare bene sul terreno sconnesso e non può più portare pesi

superiori a 10-15 kg.

(…).

Per quanto concerne le spalle, l’assicurato é

abile al lavoro per lavori leggeri e medio-pesanti. Deve non spesso lavorare

sopra l’orizzontale delle spalle e non può alzare pesi oltre i 5-10 kg sopra l’orizzontale.”

(doc.

143, p. 2)

Nel

quadro della procedura di opposizione, é stato prodotto un referto, datato 22

settembre 2010, del dott. __________, spec. FMH in reumatologia. Questa la sua

valutazione dell’esigibilità lavorativa:

"

(…).

Per quanto riguarda la capacità lavorativa il

paziente é da ritenere a mio avviso inabile al lavoro in misura completa e

definitiva per attività pesanti a mediamente pesanti nonché per attività che

implichino la posizione inginocchiata o movimenti ripetitivi di flessione e

estensione delle ginocchia in carico come anche per lavori che richiedano

lunghi spostamenti a piedi o spostamenti ripetuti, particolarmente su terreni

accidentati. Questo soprattutto a causa dei problemi alle ginocchia ma anche,

in misura minore, dei problemi alle spalle.

In un’attività leggera e adatta che rispetti i

criteri precedentemente elencati l’assicurato può essere ritenuto abile al

lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto nella misura del 20%.”

(doc. 185

- il corsivo é del redattore)

Nel corso

dell’estate 2010, l’assicurato é stato sottoposto a una perizia

pluridisciplinare presso il Servizio di accertamento medico (SAM) di

Bellinzona.

Per

quanto qui di interesse, l’apparato locomotore é stato indagato dal dott. __________,

spec. FMH in reumatologia e riabilitazione.

Lo

specialista appena citato ha diagnosticato una periartropatia omero scapolare

tendinopatica prevalentemente sul lato sinistro con leggera sintomatologia d’impingement

in stato dopo artroscopia nel settembre 2003, delle gonalgie bilaterali ed

iniziale gonartrosi ed artrosi femoro-patellare sul lato destro con

interessamento del compartimento mediale, nonché uno stato dopo artroscopia del

ginocchio sinistro con meniscectomia mediale nell’agosto 2006, meniscectomia

mediale al ginocchio destro nel dicembre 2007 e osteotomia della testa della

tibia laterale nel novembre 2008 (allegato al doc. 206, p. 8).

Il dott. __________

ha quindi dichiarato RI 1 inabile in misura dell’80% in attività pesanti,

segnatamente in quella da lui precedentemente svolta (addetto alle pulizie). Per

contro, l’assicurato presenta una capacità lavorativa “nella forma completa” in

un’attività che gli consenta “… di lavorare prevalentemente in posizione

seduta, che gli permetta di evitare di inginocchiarsi, di salire e scendere le

scale ripetutamente e di dover svolgere dei tratti prolungati su terreni

sconnessi ed anche in piano, evitando di alzare dei pesi superiori ai 15 kg fino all’orizzontale e sopra l’orizzontale evitando pesi superiori ai 4-5 kg, nonché evitando movimenti ripetitivi di abduzione ed elevazione del braccio o di fare forza con

le braccia bilateralmente soprattutto a sinistra, utilizzando le braccia con

forza o contro resistenza, …” (allegato al doc. 206, p. 11).

2.4.4

Chiamato a

pronunciarsi, questo Tribunale considera che, dal punto di vista medico, il

caso di specie sia compiutamente delucidato grazie alla documentazione che

figura agli atti e che non si debba perciò procedere a ulteriori atti

istruttori.

Con la

propria impugnativa, l’assicurato chiede che il TCA si discosti dall’apprezzamento

del medico di circondario dell’CO 1, definito incompleto e scorretto, e si

fondi invece su quella del dott. __________, il quale ha rilevato (e considerato

nella valutazione dell’esigibilità lavorativa) pure la presenza di una

gonartrosi (doc. I, p. 2).

Al

riguardo, questa Corte osserva che anche il dott. __________, autore di una

perizia muscolo-scheletrica nell’ambito degli accertamenti pluridisciplinari

disposti dall’assicurazione per l’invalidità, ha refertato la presenza di

artrosi a livello del ginocchio destro ma, nonostante ciò, ha attestato una

piena capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate (cfr. allegato al

doc. 206), così come lo ha fatto il dott. __________ a margine della visita

medica di chiusura. Il dott. __________ ha del resto omesso di spiegare perché

in un’attività leggera, da esercitare a livello del piano di lavoro e in

posizione prevalentemente seduta, il rendimento dell’assicurato risulterebbe ridotto.

Tutto ben

considerato, il TCA ritiene quindi che il parere discordante del reumatologo

privatamente consultato dal ricorrente, non sia atto a mettere in discussione

l’affidabilità delle conclusioni a cui sono giunti i dottori __________ e __________.

In esito

a quanto precede, occorre dunque concludere che, alternativamente alla

precedente professione di addetto alle pulizie, non più esigibile, RI 1 sarebbe

pienamente in grado di esercitare un’attività fisicamente leggera dal profilo

del sollevamento/trasporto di pesi e del maneggio di attrezzi, da svolgere

all’altezza del piano di lavoro e in posizione prevalentemente seduta.

È

peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno

indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al

giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio

2003, consid. 4.7).

2.4.5

Si

tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute

infortunistico.

Per

determinare il reddito da valido, visto che nel frattempo l’ex

datore di lavoro dell’assicurato é fallito, l’CO 1 ha chiesto a due ditte del

settore (la __________ SA di __________ e la __________ Sagl di __________) di

fornire i dati relativi all’evoluzione salariale di un uomo alle pulizie

durante il periodo 2006-2010 (cfr. doc. 157 e 158).

In base

ai dati raccolti, esso ha stabilito che, qualora non fosse rimasto vittima

degli infortuni assicurati, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2010 un importo

annuo di fr. 36'400 (cfr. doc. 163).

Il

ricorrente contesta le modalità utilizzate dall’amministrazione e sostiene che

il reddito senza invalidità vada determinato adeguando all’indice dei salari

nominali l’ultimo salario da lui percepito presso la ditta __________ SA,

ovvero fr. 16.50/ora. In base a questo calcolo, il reddito da valido

ammonterebbe a

fr.

37'208.75 (anno di riferimento 2010 - cfr. doc. I, p. 2s.)

Il TCA

segnala che, nella DTF 129 V 472 consid. 4.1, vista l’impossibilità di

interpellare l’ultimo datore di lavoro dell’assicurato, l’Alta Corte ha stabilito

il reddito da valido utilizzando le medesime modalità applicate dall’CO 1 nella

presente fattispecie.

La

questione non merita tuttavia più ampi approfondimenti poiché, anche

nell’ipotesi in cui si applicasse il reddito da valido indicato dall’insorgente

(fr. 37'208.75), l’esito non potrebbe comunque essere quello da lui

auspicato.

2.4.6

Per quanto

riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si

fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in

DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni

ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il

guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario

statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai

sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di

parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,

nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono

giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una

deduzione per circostanze personali e professionali.

2.4.7

Conformemente

alla giurisprudenza federale di cui si è detto al considerando precedente, per

la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

Pertanto,

il ricorrente, esercitando nel 2008 una professione che presuppone qualifiche

inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss.

e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario

mensile lordo pari a fr. 4'806.

Riportando

questo dato su 41.6 ore, esso ammonta a fr. 4'998.24 mensili oppure a

fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2010 (cfr. la

relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 61'778.16.

Riguardo

all’obiezione ricorsuale secondo la quale il reddito statistico non andrebbe “…

adeguato alle 41.7 ore al mese poiché in realtà RI 1 lavorava comunque soltanto

40.

ore al mese …” (doc. I, p. 3), questa Corte rileva che l’adattamento

all’orario lavorativo settimanale medio nelle imprese nonostante che il reddito

da valido sia calcolato su un tempo pieno di “sole” 40 ore, é conforme alla

giurisprudenza federale (cfr., ad esempio, STFA U 230/01 e U 232/01 del 17

marzo 2003 consid. 3.2 e 3.3, parzialmente pubblicata in DTF 129 V 283).

L’assicurato,

quale uomo delle pulizie, avrebbe guadagnato, nel 2010, fr. 37'208.75/anno per

un’occupazione a tempo pieno.

Tale

reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente

(Tabella TA 1 2008, p.to 93, livello di qualifica 4: fr. 3’774 riportato su

42.1

ore/settimana = fr. 3'972.13 x 12 mesi = fr. 47'665.56 + adeguamento

2009-2010 all'indice dei salari nominali = fr. 49’000.19).

Pertanto,

in applicazione della giurisprudenza citata al considerando 2.3.6. in fine,

il reddito statistico da invalido (fr. 61'778.16) va ridotto del 19.07%,

percentuale corrispondente al gap salariale (per la parte

percentuale che supera la soglia del 5%), e si attesta

pertanto a fr. 49'997.06 (risultato intermedio).

2.4.8

In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito,

esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile

al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso,

procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La

riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "…

di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del

lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Dalla

decisione su opposizione impugnata si evince che l’Istituto assicuratore ha

decurtato del 15% il reddito statistico da invalido (cfr. doc. 211, p. 5).

Da parte

sua, l’insorgente pretende invece che venga applicata la riduzione massima

consentita dalla giurisprudenza (25% - cfr. doc. I, p. 3).

Questa

Corte ritiene che la questione relativa all’entità della riduzione di cui alla

DTF 126 V 80 possa restare aperta, visto che, anche qualora si volesse applicare

la riduzione massima consentita dalla giurisprudenza (25%), il grado di

invalidità di RI 1 non raggiungerebbe la soglia per aver diritto a una rendita

di invalidità (10%). Infatti, confrontando i fr. 37'497.79 (fr. 49'997.06 - 25%) al reddito che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse insorto il danno alla salute, e cioè fr.

37'208.75, risulta che l’assicurato non lamenta alcun discapito economico.

In esito

a quanto precede, la decisione su opposizione impugnata merita di essere

confermata, perlomeno nella misura in cui l’CO 1 ha negato all’assicurato il

diritto a una rendita di invalidità.

2.5

Diritto

all’indennità per menomazione all’integrità

2.5.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.5.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.5.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute

nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida

"nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.5.4

L’INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.5.5

Con la

decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF resistente ha negato

al ricorrente il diritto all’IMI (cfr. doc. 211, p. 7).

Da parte

sua, il ricorrente pretende, alla luce delle certificazioni dei dottori __________

e __________ attestanti (a suo dire) l’esistenza di un’artrosi di media gravità

al ginocchio destro, di avere diritto a un’IMI del 10% almeno (cfr. doc. I, p.

4).

Il TCA

constata che, con rapporto del 22 settembre 2010, il reumatologo dott. __________

ha diagnosticato, al ginocchio destro, una gonartrosi di media importanza e, a

quello sinistro, un’incipiente gonartrosi (doc. 185).

Secondo

il dott. __________ (perizia del 28 giugno 2010), l’insorgente é invece

portatore, al ginocchio destro, di una “… gonartrosi iniziale del

compatimento mediale con radiologicamente una riduzione della rima articolare

(…), nonché alterazioni di tipo iniziale osteofitico alle eminenze

intercondiliche”. Egli ha inoltre precisato che “la prognosi per quanto

riguarda le patologie muscolo-scheletriche é da considerarsi favorevole. Un

peggioramento dei dolori al ginocchio destro é possibile negli anni, ma non in

periodi brevi.” (allegato al doc. 206, p. 9 e 11 - il corsivo é del redattore).

Chiamato

dall’amministrazione a pronunciarsi, il dott. __________, spec. FMH in

chirurgia generale e della mano, ha dichiarato che “al momento attuale

valutando l’iniziale gonartrosi ed artrosi femoropatellare al ginocchio destro

con interessamento specialmente del compartimento mediale, trattandosi appunto

di una patologia iniziale, questo, secondo la tabella nr. 5, la menomazione

d’integrità fisica non dà diritto ad una IMI, la definizione per la concessione

di una IMI parla di artrosi di media gravità o artrosi grave, ciò che non é il

caso del nostro paziente, sia per il ginocchio destro e ancora in misura minore

per il ginocchio sinistro. Questo appunto allo stato attuale della situazione,

bisognerà seguire naturalmente lo sviluppo a medio-lungo termine. Come già

specificato nel mio apprezzamento medico del 31.8.2011 e 14.6.2010 sulla base

degli atti, una IMI alla spalla destra con i fattori degenerativi

summenzionati, é da rifiutare.” (doc. 210).

Tutto ben

considerato, questa Corte ritiene infondata la pretesa del ricorrente di beneficiare

di un’IMI del 10% almeno in ragione della menomazione al ginocchio destro.

L’esistenza

di un’artrosi di media entità al ginocchio destro é stata esclusa, non

soltanto dai dottori __________ e __________ (cfr. allegato al doc. 206 e doc.

210), ma pure dal dott. __________ stesso, il quale, in una certificazione

dell’8 giugno 2010 indirizzata al dott. __________, ha fatto stato proprio di

una “… incipiente gonartrosi mediale a ds. con edema sottocondrale e

stato da osteotomia valgizzante alla tibia ds. …” (cfr. perizia SAM del 10

settembre 2010, p. 7 - il corsivo é del redattore).

Ora, in

ossequio alla Tabella n. 5 edita dalla Divisione di medicina assicurativa

dell’INSAI, una lieve (incipiente) artrosi non dà diritto a indennità di sorta,

così come ha giustamente precisato il medico di circondario dell’CO 1.

RI 1 fa

inoltre valere che l’artrosi al ginocchio sarebbe progrediente, cosicché “… é

necessario che il medico avanzi una valutazione prognostica e la calcoli,

essendo dati tutti gli elementi.” (doc. I, p. 4).

A

proposito dell’art. 36 cpv. 4 OAINF, il Tribunale federale ha stabilito che

aggravamenti futuri giustificano un aumento della menomazione all’integrità soltanto

se l’intervento di un peggioramento é probabile. Per contro, non possono

essere presi in considerazione peggioramenti che sono semplicemente possibili

(cfr. RAMI 1998 U 320, p. 600 consid. 3b e riferimenti

ivi citati; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des

Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 50).

Nel

caso concreto, la documentazione medica agli atti non dimostra che la

situazione a livello delle ginocchia subirà probabilmente in futuro un

aggravamento. Il dott. __________ ha anzi affermato che „la

prognosi per quanto riguarda le patologie muscolo-scheletriche é da

considerarsi favorevole.” e che “un peggioramento dei dolori al

ginocchio destro é possibile negli anni, … “ (cfr. allegato al doc. 206,

p. 11). D’altro canto, il fatto che il dott. __________ abbia segnalato la

necessità di “… seguire (…) lo sviluppo a medio-lungo termine.” (doc. 210), non

significa certo che egli abbia ammesso la probabilità di un peggioramento.

Visto non

é possibile formulare una prognosi attendibile riguardo all’evoluzione del

quadro artrosico, in caso di futuro peggioramento, RI 1 potrà presentare una

nuova domanda (cfr. consid. 2.5.3. in fine).

Preso

atto che l’insorgente non solleva alcuna obiezione in merito al fatto che,

secondo il medico fiduciario dell’CO 1I (cfr. doc. 208 e 2010), non si

giustifica il riconoscimento di un’indennità per la menomazione alla spalla

destra, il TCA non può che confermare la decisione impugnata anche per quanto

attiene all’IMI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster