35.2011.77
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28 marzo 2012Italiano34 min
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Numero d'incarto:
35.2011.77
Data decisione, Autorità:
28.03.2012, TCA
Titolo:
Assicurato vittima di 2 infortuni interessanti, risp., ginocchio dx e spalla dx. Ammessa tempestività ricorso. Valutazione diritto alla rendita d'invalidità e all'IMI (a quest'ultimo riguardo, affrontata in particolare questione del prevedibile peggioramento)
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
RENDITA D'INVALIDITÀ
TEMPESTIVITÀ
TIMBRO POSTALE
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 24 cpv. 1 LAINF
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
art. 38 cpv. 1 LPGA
art. 38 cpv. 3 LPGA
art. 39 cpv. 1 LPGA
art. 36 cpv. 1 OAINF
art. 36 cpv. 2 OAINF
art. 36 cpv. 2oainf cf. 36 OAINF
art. 36 cpv. 4 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2011.77
mm/DC/sc
Lugano
28 marzo 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9
novembre 2011 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 10
settembre 2007, RI 1 - a beneficio dell’indennità di disoccupazione e, perciò,
assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1 -, é scivolato e ha battuto a
terra il ginocchio destro.
A causa
di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto 10 ottobre 2007 del
dott. __________, una sospetta lesione meniscale (cfr. doc. 5).
La RMN
del ginocchio destro del 17 ottobre 2007 ha in particolare evidenziato la rottura del corno posteriore del menisco mediale (cfr. doc. 8).
Il 6
dicembre 2007 l’assicurato é stato sottoposto a un intervento artroscopico di
meniscectomia mediale parziale (doc. 16), il 17 novembre 2008 a un’osteotomia di valgizzazione del ginocchio destro (doc. 71).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Nel corso
del mese di aprile 2009, nell’uscire dalla vasca da bagno, RI 1 ha picchiato la
spalla destra contro il bordo della vasca stessa (doc. 1/fasc. 3).
L’esame
di risonanza magnetica del 28 agosto 2009 ha mostrato una tendinosi del sovraspinato verosimilmente su impingement con artrosi acromio-clavicolare e
borsite sub-acromiale-sub deltoidea associata, nonché uno smussamento del
labbro inferiore con irregolarità corticale associata della base ossea e
piccola irregolarità corticale anche a livello del tubercolo maggiore (doc.
12/fasc. 3).
1.3. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 7
settembre 2010, all’assicurato é stato negato il diritto a una rendita di
invalidità e a un’indennità per menomazione all’integrità (doc. 173).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc.
175 e 193), l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 211).
1.4. Con tempestivo
ricorso del 12 dicembre 2011, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha
chiesto, in via principale, che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli
una rendita di invalidità del 16% a decorrere dal 1° aprile 2010 nonché un’IMI
del 10% almeno e, in via subordinata, il rinvio degli atti
all’amministrazione “… perché abbia a determinarsi ai sensi dei considerandi.”.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente contesta
l’attendibilità della valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dai
medici fiduciari dell’Istituto, e ciò alla luce del contenuto dei rapporti dei
reumatologi dottori __________ e __________, per i quali egli sarebbe portatore
anche di una gonartrosi di media entità al ginocchio destro (patologia che non sarebbe
stata invece rilevata dai medici dell’CO 1).
Per
quanto riguarda l’entità del reddito da valido, l’assicurato rileva che,
anziché interpellare alcune ditte del settore (in considerazione del fatto che
l’ultimo datore di lavoro, la ditta __________ SA, é nel frattempo fallito),
l’amministrazione avrebbe dovuto adeguare l’ultimo salario da lui percepito nel
2004 all’indice dei salari nominali (donde un reddito senza invalidità pari a
fr. 37'208.75).
In merito
al reddito da invalido, RI 1 fa valere innanzitutto che il reddito
statistico non avrebbe dovuto essere riportato su 41.7 ore/settimana “… poiché
in realtà RI 1 lavorava comunque soltanto 40 ore al mese [recte: a settimana]
ed il salario da valido era ritenuto sulla scorta di detto importo e non
altro.” (doc. I, p. 3). Egli sostiene inoltre che il gap salariale
ammonterebbe al 29% (34% meno la franchigia del 5%) e che pertanto il reddito
da valido andrebbe aumentato in proporzione. Sempre a detta dell’insorgente,
sul reddito statistico da invalido andrebbe applicata una deduzione complessiva
del 25% (15% per motivi personali e 10% per tenere conto che le attività
sostitutive che entrano in linea di conto sono leggere e presentano svariate
limitazioni).
Per
quanto concerne l’IMI, in sostanza l’assicurato rimprovera all’CO 1 di non aver
adeguatamente considerato la gonartrosi diagnosticata dai dottori __________ e __________
(doc. I, p. 4: “… i dr. __________ e __________ accertano che l’artrosi al
ginocchio é ben presente e sostanziale. Inoltre accertano che é progredente. Ne
discende essere assodato che esiste e che peggiora. Secondo la giurisprudenza a
noi nota é necessario che il medico avanzi una valutazione prognostica e la
calcoli, essendo dati tutti gli elementi.”).
1.5. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. In data 30
gennaio 2012, il ricorrente ha formulato delle precisazioni a proposito delle
modalità secondo cui andrebbero determinati i redditi da raffrontare (doc. V).
L’assicuratore
resistente si é espresso al riguardo il 10 febbraio 2012 (doc. VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Sempre in
ordine, questo Tribunale deve esaminare la tempestività del ricorso
presentato da RI 1.
Giusta l'art. 60 cpv. 1
LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione
della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
Secondo il capoverso 2,
gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
L'art. 38 cpv. 1 LPGA
prevede che se il termine è computato in
giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il
giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo giorno del
termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto
federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È
determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il
suo rappresentante.
A norma
dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le
richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui
indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o
consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.
Nella
concreta evenienza, la decisione su opposizione del 9 novembre 2011 é stata
notificata all’assicurato il giorno successivo, ossia il 10 novembre 2011 (cfr.
doc. I, p. 1). In ossequio all’art. 38 cpv. 1 LPGA, il termine di cui
all’art. 60 cpv. 1 LPGA ha dunque iniziato a decorrere l’11
novembre 2011 ed é giunto a scadenza il 10 dicembre 2011. Siccome si trattava
di un sabato, in virtù dell’art. 38 cpv. 3 LPGA, il termine é scaduto il primo giorno feriale seguente,
ovvero lunedì 12 dicembre 2011.
Il timbro
postale apposto sulla busta contenente l’atto di ricorso reca la data del 13
dicembre 2011 (cfr. allegato al doc. B).
Il
patrocinatore dell’assicurato ha però prodotto una dichiarazione, datata 12
dicembre 2011, di __________, il cui tenore é il seguente:
"
(…).
La sottoscritta __________, __________1945,
residente in via … __________, conosce l’avv. RA 1.
Questa sera mi ha richiesto di recarmi con lui
alla Posta di __________ (quella più vicina alla sua abitazione) alfine di
testimoniare l’avvenuto invio di una lettera.
Tale lettera, inviata al Tribunale Cantonale
delle assicurazioni di __________, corredata dalla presente dichiarazione, é stata
imbucata alle 19:20 circa del 12.12.2011 (lunedì) presso la posta di __________”
(doc. B)
Secondo
dottrina e giurisprudenza, il termine ricorsuale può essere rispettato
imbucando l’invio non raccomandato nella buca delle lettere prima della mezzanotte.
La prova del rispetto del termine incombe al ricorrente. Essa può essere
fornita mediante testimonianza (cfr. STFA I 645/03 del 22 dicembre 2004 consid.
1.4 e i riferimenti ivi citati).
Nel caso
di specie, l’avv. RA 1 ha prodotto una dichiarazione testimoniale attestante
che l’atto di ricorso é stato imbucato presso l’Ufficio postale di __________
il 12 dicembre 2011 alle ore 19:20 circa, ossia l’ultimo giorno del termine
prima della mezzanotte, di modo che l’impugnativa deve essere dichiarata tempestiva.
Nel
merito
2.3. Litigioso é
il diritto alla rendita di invalidità e all’IMI.
2.4. Diritto
alla rendita di invalidità
2.4.1. Giusta l'art.
18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a
seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in
RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente
all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente
art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che
non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della
LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del
22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non
ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto
dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino
(cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un
assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4.3
Nella
concreta evenienza, questa Corte constata che la visita medica di chiusura ha
avuto luogo nel mese di gennaio 2010.
In
quell’occasione, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, si é
così espresso a proposito dell’esigibilità lavorativa:
"
(…).
Per quanto concerne il ginocchio destro,
l’assicurato sarebbe abile al 100% per dei lavori leggeri e medio-leggeri. Non
riesce a lavorare bene sul terreno sconnesso e non può più portare pesi
superiori a 10-15 kg.
(…).
Per quanto concerne le spalle, l’assicurato é
abile al lavoro per lavori leggeri e medio-pesanti. Deve non spesso lavorare
sopra l’orizzontale delle spalle e non può alzare pesi oltre i 5-10 kg sopra l’orizzontale.”
(doc.
143, p. 2)
Nel
quadro della procedura di opposizione, é stato prodotto un referto, datato 22
settembre 2010, del dott. __________, spec. FMH in reumatologia. Questa la sua
valutazione dell’esigibilità lavorativa:
"
(…).
Per quanto riguarda la capacità lavorativa il
paziente é da ritenere a mio avviso inabile al lavoro in misura completa e
definitiva per attività pesanti a mediamente pesanti nonché per attività che
implichino la posizione inginocchiata o movimenti ripetitivi di flessione e
estensione delle ginocchia in carico come anche per lavori che richiedano
lunghi spostamenti a piedi o spostamenti ripetuti, particolarmente su terreni
accidentati. Questo soprattutto a causa dei problemi alle ginocchia ma anche,
in misura minore, dei problemi alle spalle.
In un’attività leggera e adatta che rispetti i
criteri precedentemente elencati l’assicurato può essere ritenuto abile al
lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto nella misura del 20%.”
(doc. 185
- il corsivo é del redattore)
Nel corso
dell’estate 2010, l’assicurato é stato sottoposto a una perizia
pluridisciplinare presso il Servizio di accertamento medico (SAM) di
Bellinzona.
Per
quanto qui di interesse, l’apparato locomotore é stato indagato dal dott. __________,
spec. FMH in reumatologia e riabilitazione.
Lo
specialista appena citato ha diagnosticato una periartropatia omero scapolare
tendinopatica prevalentemente sul lato sinistro con leggera sintomatologia d’impingement
in stato dopo artroscopia nel settembre 2003, delle gonalgie bilaterali ed
iniziale gonartrosi ed artrosi femoro-patellare sul lato destro con
interessamento del compartimento mediale, nonché uno stato dopo artroscopia del
ginocchio sinistro con meniscectomia mediale nell’agosto 2006, meniscectomia
mediale al ginocchio destro nel dicembre 2007 e osteotomia della testa della
tibia laterale nel novembre 2008 (allegato al doc. 206, p. 8).
Il dott. __________
ha quindi dichiarato RI 1 inabile in misura dell’80% in attività pesanti,
segnatamente in quella da lui precedentemente svolta (addetto alle pulizie). Per
contro, l’assicurato presenta una capacità lavorativa “nella forma completa” in
un’attività che gli consenta “… di lavorare prevalentemente in posizione
seduta, che gli permetta di evitare di inginocchiarsi, di salire e scendere le
scale ripetutamente e di dover svolgere dei tratti prolungati su terreni
sconnessi ed anche in piano, evitando di alzare dei pesi superiori ai 15 kg fino all’orizzontale e sopra l’orizzontale evitando pesi superiori ai 4-5 kg, nonché evitando movimenti ripetitivi di abduzione ed elevazione del braccio o di fare forza con
le braccia bilateralmente soprattutto a sinistra, utilizzando le braccia con
forza o contro resistenza, …” (allegato al doc. 206, p. 11).
2.4.4
Chiamato a
pronunciarsi, questo Tribunale considera che, dal punto di vista medico, il
caso di specie sia compiutamente delucidato grazie alla documentazione che
figura agli atti e che non si debba perciò procedere a ulteriori atti
istruttori.
Con la
propria impugnativa, l’assicurato chiede che il TCA si discosti dall’apprezzamento
del medico di circondario dell’CO 1, definito incompleto e scorretto, e si
fondi invece su quella del dott. __________, il quale ha rilevato (e considerato
nella valutazione dell’esigibilità lavorativa) pure la presenza di una
gonartrosi (doc. I, p. 2).
Al
riguardo, questa Corte osserva che anche il dott. __________, autore di una
perizia muscolo-scheletrica nell’ambito degli accertamenti pluridisciplinari
disposti dall’assicurazione per l’invalidità, ha refertato la presenza di
artrosi a livello del ginocchio destro ma, nonostante ciò, ha attestato una
piena capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate (cfr. allegato al
doc. 206), così come lo ha fatto il dott. __________ a margine della visita
medica di chiusura. Il dott. __________ ha del resto omesso di spiegare perché
in un’attività leggera, da esercitare a livello del piano di lavoro e in
posizione prevalentemente seduta, il rendimento dell’assicurato risulterebbe ridotto.
Tutto ben
considerato, il TCA ritiene quindi che il parere discordante del reumatologo
privatamente consultato dal ricorrente, non sia atto a mettere in discussione
l’affidabilità delle conclusioni a cui sono giunti i dottori __________ e __________.
In esito
a quanto precede, occorre dunque concludere che, alternativamente alla
precedente professione di addetto alle pulizie, non più esigibile, RI 1 sarebbe
pienamente in grado di esercitare un’attività fisicamente leggera dal profilo
del sollevamento/trasporto di pesi e del maneggio di attrezzi, da svolgere
all’altezza del piano di lavoro e in posizione prevalentemente seduta.
È
peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno
indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al
giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio
2003, consid. 4.7).
2.4.5
Si
tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute
infortunistico.
Per
determinare il reddito da valido, visto che nel frattempo l’ex
datore di lavoro dell’assicurato é fallito, l’CO 1 ha chiesto a due ditte del
settore (la __________ SA di __________ e la __________ Sagl di __________) di
fornire i dati relativi all’evoluzione salariale di un uomo alle pulizie
durante il periodo 2006-2010 (cfr. doc. 157 e 158).
In base
ai dati raccolti, esso ha stabilito che, qualora non fosse rimasto vittima
degli infortuni assicurati, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2010 un importo
annuo di fr. 36'400 (cfr. doc. 163).
Il
ricorrente contesta le modalità utilizzate dall’amministrazione e sostiene che
il reddito senza invalidità vada determinato adeguando all’indice dei salari
nominali l’ultimo salario da lui percepito presso la ditta __________ SA,
ovvero fr. 16.50/ora. In base a questo calcolo, il reddito da valido
ammonterebbe a
fr.
37'208.75 (anno di riferimento 2010 - cfr. doc. I, p. 2s.)
Il TCA
segnala che, nella DTF 129 V 472 consid. 4.1, vista l’impossibilità di
interpellare l’ultimo datore di lavoro dell’assicurato, l’Alta Corte ha stabilito
il reddito da valido utilizzando le medesime modalità applicate dall’CO 1 nella
presente fattispecie.
La
questione non merita tuttavia più ampi approfondimenti poiché, anche
nell’ipotesi in cui si applicasse il reddito da valido indicato dall’insorgente
(fr. 37'208.75), l’esito non potrebbe comunque essere quello da lui
auspicato.
2.4.6
Per quanto
riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si
fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in
DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni
ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi
sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In quella
sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque
DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale
dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella
sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha
ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La
questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui
la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il
guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario
statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai
sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le
ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo
parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la
soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di
parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,
nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono
giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una
deduzione per circostanze personali e professionali.
2.4.7
Conformemente
alla giurisprudenza federale di cui si è detto al considerando precedente, per
la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati
statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Pertanto,
il ricorrente, esercitando nel 2008 una professione che presuppone qualifiche
inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza
delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss.
e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario
mensile lordo pari a fr. 4'806.
Riportando
questo dato su 41.6 ore, esso ammonta a fr. 4'998.24 mensili oppure a
fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2010 (cfr. la
relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 61'778.16.
Riguardo
all’obiezione ricorsuale secondo la quale il reddito statistico non andrebbe “…
adeguato alle 41.7 ore al mese poiché in realtà RI 1 lavorava comunque soltanto
40.
ore al mese …” (doc. I, p. 3), questa Corte rileva che l’adattamento
all’orario lavorativo settimanale medio nelle imprese nonostante che il reddito
da valido sia calcolato su un tempo pieno di “sole” 40 ore, é conforme alla
giurisprudenza federale (cfr., ad esempio, STFA U 230/01 e U 232/01 del 17
marzo 2003 consid. 3.2 e 3.3, parzialmente pubblicata in DTF 129 V 283).
L’assicurato,
quale uomo delle pulizie, avrebbe guadagnato, nel 2010, fr. 37'208.75/anno per
un’occupazione a tempo pieno.
Tale
reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente
(Tabella TA 1 2008, p.to 93, livello di qualifica 4: fr. 3’774 riportato su
42.1
ore/settimana = fr. 3'972.13 x 12 mesi = fr. 47'665.56 + adeguamento
2009-2010 all'indice dei salari nominali = fr. 49’000.19).
Pertanto,
in applicazione della giurisprudenza citata al considerando 2.3.6. in fine,
il reddito statistico da invalido (fr. 61'778.16) va ridotto del 19.07%,
percentuale corrispondente al gap salariale (per la parte
percentuale che supera la soglia del 5%), e si attesta
pertanto a fr. 49'997.06 (risultato intermedio).
2.4.8
In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito,
esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile
al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso,
procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La
riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "…
di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del
lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Dalla
decisione su opposizione impugnata si evince che l’Istituto assicuratore ha
decurtato del 15% il reddito statistico da invalido (cfr. doc. 211, p. 5).
Da parte
sua, l’insorgente pretende invece che venga applicata la riduzione massima
consentita dalla giurisprudenza (25% - cfr. doc. I, p. 3).
Questa
Corte ritiene che la questione relativa all’entità della riduzione di cui alla
DTF 126 V 80 possa restare aperta, visto che, anche qualora si volesse applicare
la riduzione massima consentita dalla giurisprudenza (25%), il grado di
invalidità di RI 1 non raggiungerebbe la soglia per aver diritto a una rendita
di invalidità (10%). Infatti, confrontando i fr. 37'497.79 (fr. 49'997.06 - 25%) al reddito che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse insorto il danno alla salute, e cioè fr.
37'208.75, risulta che l’assicurato non lamenta alcun discapito economico.
In esito
a quanto precede, la decisione su opposizione impugnata merita di essere
confermata, perlomeno nella misura in cui l’CO 1 ha negato all’assicurato il
diritto a una rendita di invalidità.
2.5
Diritto
all’indennità per menomazione all’integrità
2.5.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.5.2
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.5.3
Giusta l'art.
36.
cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute
nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida
"nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.5.4
L’INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.5.5
Con la
decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF resistente ha negato
al ricorrente il diritto all’IMI (cfr. doc. 211, p. 7).
Da parte
sua, il ricorrente pretende, alla luce delle certificazioni dei dottori __________
e __________ attestanti (a suo dire) l’esistenza di un’artrosi di media gravità
al ginocchio destro, di avere diritto a un’IMI del 10% almeno (cfr. doc. I, p.
4).
Il TCA
constata che, con rapporto del 22 settembre 2010, il reumatologo dott. __________
ha diagnosticato, al ginocchio destro, una gonartrosi di media importanza e, a
quello sinistro, un’incipiente gonartrosi (doc. 185).
Secondo
il dott. __________ (perizia del 28 giugno 2010), l’insorgente é invece
portatore, al ginocchio destro, di una “… gonartrosi iniziale del
compatimento mediale con radiologicamente una riduzione della rima articolare
(…), nonché alterazioni di tipo iniziale osteofitico alle eminenze
intercondiliche”. Egli ha inoltre precisato che “la prognosi per quanto
riguarda le patologie muscolo-scheletriche é da considerarsi favorevole. Un
peggioramento dei dolori al ginocchio destro é possibile negli anni, ma non in
periodi brevi.” (allegato al doc. 206, p. 9 e 11 - il corsivo é del redattore).
Chiamato
dall’amministrazione a pronunciarsi, il dott. __________, spec. FMH in
chirurgia generale e della mano, ha dichiarato che “al momento attuale
valutando l’iniziale gonartrosi ed artrosi femoropatellare al ginocchio destro
con interessamento specialmente del compartimento mediale, trattandosi appunto
di una patologia iniziale, questo, secondo la tabella nr. 5, la menomazione
d’integrità fisica non dà diritto ad una IMI, la definizione per la concessione
di una IMI parla di artrosi di media gravità o artrosi grave, ciò che non é il
caso del nostro paziente, sia per il ginocchio destro e ancora in misura minore
per il ginocchio sinistro. Questo appunto allo stato attuale della situazione,
bisognerà seguire naturalmente lo sviluppo a medio-lungo termine. Come già
specificato nel mio apprezzamento medico del 31.8.2011 e 14.6.2010 sulla base
degli atti, una IMI alla spalla destra con i fattori degenerativi
summenzionati, é da rifiutare.” (doc. 210).
Tutto ben
considerato, questa Corte ritiene infondata la pretesa del ricorrente di beneficiare
di un’IMI del 10% almeno in ragione della menomazione al ginocchio destro.
L’esistenza
di un’artrosi di media entità al ginocchio destro é stata esclusa, non
soltanto dai dottori __________ e __________ (cfr. allegato al doc. 206 e doc.
210), ma pure dal dott. __________ stesso, il quale, in una certificazione
dell’8 giugno 2010 indirizzata al dott. __________, ha fatto stato proprio di
una “… incipiente gonartrosi mediale a ds. con edema sottocondrale e
stato da osteotomia valgizzante alla tibia ds. …” (cfr. perizia SAM del 10
settembre 2010, p. 7 - il corsivo é del redattore).
Ora, in
ossequio alla Tabella n. 5 edita dalla Divisione di medicina assicurativa
dell’INSAI, una lieve (incipiente) artrosi non dà diritto a indennità di sorta,
così come ha giustamente precisato il medico di circondario dell’CO 1.
RI 1 fa
inoltre valere che l’artrosi al ginocchio sarebbe progrediente, cosicché “… é
necessario che il medico avanzi una valutazione prognostica e la calcoli,
essendo dati tutti gli elementi.” (doc. I, p. 4).
A
proposito dell’art. 36 cpv. 4 OAINF, il Tribunale federale ha stabilito che
aggravamenti futuri giustificano un aumento della menomazione all’integrità soltanto
se l’intervento di un peggioramento é probabile. Per contro, non possono
essere presi in considerazione peggioramenti che sono semplicemente possibili
(cfr. RAMI 1998 U 320, p. 600 consid. 3b e riferimenti
ivi citati; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des
Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 50).
Nel
caso concreto, la documentazione medica agli atti non dimostra che la
situazione a livello delle ginocchia subirà probabilmente in futuro un
aggravamento. Il dott. __________ ha anzi affermato che „la
prognosi per quanto riguarda le patologie muscolo-scheletriche é da
considerarsi favorevole.” e che “un peggioramento dei dolori al
ginocchio destro é possibile negli anni, … “ (cfr. allegato al doc. 206,
p. 11). D’altro canto, il fatto che il dott. __________ abbia segnalato la
necessità di “… seguire (…) lo sviluppo a medio-lungo termine.” (doc. 210), non
significa certo che egli abbia ammesso la probabilità di un peggioramento.
Visto non
é possibile formulare una prognosi attendibile riguardo all’evoluzione del
quadro artrosico, in caso di futuro peggioramento, RI 1 potrà presentare una
nuova domanda (cfr. consid. 2.5.3. in fine).
Preso
atto che l’insorgente non solleva alcuna obiezione in merito al fatto che,
secondo il medico fiduciario dell’CO 1I (cfr. doc. 208 e 2010), non si
giustifica il riconoscimento di un’indennità per la menomazione alla spalla
destra, il TCA non può che confermare la decisione impugnata anche per quanto
attiene all’IMI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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