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Decisione

35.2011.78

Trauma da schiacciamento mano dx con amputazione completa dito medio e disturbi sensibilità dito anulare. Valutazione entità menomazione all'integrità (affrontata segnatamente questione del peggiorame

18 aprile 2012Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi di sensibilità sono dovuti a lesioni di piccoli rami

nervosi digitali, questi non danno diritto ad un’IMI supplementare, i tronchi

principali nervosi del nervo mediano radiale e ulnare non sono stati lesi. Il

deficit funzionale é ritenuto minimo e non dà diritto ad un ulteriore aumento

dell’IMI.

Attraverso l’apprezzamento odierno si ribadisce il valore di IMI

già notificato e calcolato al 7.5% secondo la relativa tabella citata.

L’apparizione di dolori specialmente all’esposizione al freddo é da considerarsi

normale nel decorso post-operatorio, come detto gli impedimenti funzionali

leggeri non danno diritto ad IMI supplementari.

Conferma quindi di IMI 7.5%.”

(doc. VI 1)

2.8. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione

è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282;

DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la

nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a

condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di

per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi

che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri.

Considerandi

Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.9

Nella

concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica

agli atti - vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti -, questo

Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sui rapporti

del dott. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa, che

figurano all’inserto.

Occorre

innanzitutto ricordare che l'indennità per menomazione

dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che

per tutti gli assicurati che presentano la stessa situazione medica, la

menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in

maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non

dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento

medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori

soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi

menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre

2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr.,

altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach

Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo

1998, p. 40s.).

Ai

fini della determinazione dell’IMI, occorre perciò fare astrazione dai

disturbi soggettivamente accusati dall’assicurato che non trovano correlazione con

un danno alla salute oggettivabile. In effetti, se si tenesse conto di

disturbi (soltanto) soggettivamente risentiti, non si giungerebbe più a una

valutazione astratta e egualitaria di una menomazione all’integrità.

Nel caso di specie - a

fronte dell’amputazione del dito medio della mano destra a livello dell’osso

metacarpale III -, il medico di __________ ha correttamente applicato la

tabella 3 edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI (“Atteinte

à l’intégrité résultant de la perte d’un ou plusieurs segments des membres

supérieurs”), specificatamente la figura 42b, la quale prevede che alla

menomazione in questione corrisponde un’IMI del 7.5%.

Per il resto, il dott. __________

ha saputo rispondere puntualmente a tutte le obiezioni sollevate dal

ricorrente. In particolare, egli ha spiegato che l’intervento futuro di un

peggioramento é da considerarsi escluso a priori, data la completa

amputazione del dito III, rispettivamente che i disturbi della sensibilità interessanti

il dito anulare sono imputabili a delle lesioni di piccoli rami nervosi

digitali (e non dei grossi tronchi principali nervosi), che

non danno diritto a un’IMI supplementare.

In presenza di questioni

di carattere squisitamente medico, il TCA non ha alcun valido motivo per scostarsi

dalle considerazioni espresse dallo specialista in chirurgia della mano.

In esito a quanto precede,

la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale a RI 1 è stata assegnata un’IMI del 7.5% deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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