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Decisione

35.2011.8

Caduta da moto con trauma contusivo lombare. Diagnosi di stenosi spinale L4/L5. Infortunio responsabile di un peggioramento passeggero dello stato preesistente (morboso) del rachide con status quo sin

21 marzo 2011Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. In corso di

causa, l’insorgente ha prodotto dell’ulteriore documentazione medica (doc. V +

allegati).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre

2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto

della lite è la questione di sapere se l’Istituto assicuratore resistente -

tenuto conto delle sequele infortunistiche organiche -, era legittimato a porre

fine alle proprie prestazioni a far tempo dall’11 giugno 2010, oppure no.

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità

giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid.

2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

Considerandi

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6

Dalle

tavole processuali emerge che RI 1 soffre di disturbi a

livello del rachide lombare con tendenza all’irradiazione del dolore verso l’arto

inferiore destro.

Con la

decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione, facendo capo

principalmente al parere espresso dal proprio medico di __________, ha innanzitutto

sostenuto che l’infortunio del giugno 2008 può avere temporaneamente aggravato

il preesistente stato morboso (stenosi spinale a livello di L4/L5), ma che lo status

quo sine era ampiamente raggiunto al momento della chiusura del caso,

trascorsi poco meno di due anni dal sinistro (cfr. doc. 178, p. 7).

Chiamata

a pronunciarsi, questa Corte non ha motivi per scostarsi dall’apprezzamento

enunciato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, le cui

conclusioni appaiono ben motivate e convincenti (cfr. doc. 117, p. 4:

“L’infortunio può aver reso manifesta la stenosi del canale spinale, ora vi è

però una dinamica autonoma e indipendente dall’infortunio, infatti la

sintomatologia di stenosi del canale spinale continua a peggiorare anche se a

quell’altezza (L4/L5) non si sono mai potute visualizzare lesioni di tipo

post-traumatico.”, doc. 131: “In ogni caso la sintomatologia lamentata

dall’assicurato il 18.9.2009 non aveva nulla a che vedere con qualcosa di

locale alla III vertebra lombare (indipendentemente che ci fosse stata una

possibile piccola infrazione di alcune trabecole ossee) ma era da riferire alla

stenosi spinale all’altezza L4/L5, in ogni caso non di origine post-traumatica.

Si confermano quindi le conclusioni contenute nel rapporto di visita medico-__________

del 18.9.2009 e si ritiene che la caduta del 23.6.2008 non abbia più nessuna

influenza sull’attuale sintomatologia lamentata dall’assicurato per cui la

causalità può essere considerata estinta.” e doc. 174: “In settembre

l’assicurato lamentava anche disturbi tipici di una claudicatio spinalis e per

questo è stato operato e si è proceduto ad una decompressione del canale

spinale all’altezza L4/L5. (…). Risulta chiaro che la stenosi del canale

spinale non è assolutamente stata provocata dall’infortunio, infatti

l’infortunio stesso non ha provocato nessuna deformazione delle strutture

vertebrali suscettibili di provocare una stenosi del canale spinale. Risulta

quindi evidente che la causalità va considerata estinta al più tardi quando

l’assicurato è stato operato per decompressione del canale spinale.” - il

corsivo è del redattore).

D’altro

canto, il TCA osserva che la tesi dell’aggravamento temporaneo di uno stato

morboso preesistente, è stata condivisa anche dai sanitari del Servizio __________

di neurochirurgia. In effetti, già in occasione della consultazione del 15

settembre 2008, essi hanno sostenuto che la sintomatologia accusata

dall’assicurato andava verosimilmente correlata “… al contesto degenerativo a

più livelli e alla stenosi canalare L4-L5.” (doc. 35). Gli stessi specialisti, ancora

nel novembre 2008, hanno dichiarato che “… la condizione degenerativa in atto è

un evento antecedente a quello traumatico che verosimilmente è stato l’evento

scatenante della sintomatologia dolorosa, ma che la sua condizione

degenerativa non ha nessuna correlazione con il trauma lavorativo subito dal

paziente.” (doc. 64 - il corsivo è del redattore).

Infine,

va segnalato che le conclusioni a cui è pervenuto il dott. __________, condivise

dagli specialisti del Servizio cantonale di neurochirurgia, si rivelano pure conformi

alla giurisprudenza federale secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o

distorsioni, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi

ristabilito trascorsi alcuni mesi (di norma da sei a nove) a contare

dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (status

quo sine) (cfr., ad esempio, STFA U 194/05 del 25 ottobre 2006, U 122/02

del 28 maggio 2004, consid. 4.2.1, U 483/00 del 9 luglio 2001, consid. 4c, U

401/00 del 6 giugno 2001 e U 199/00 del 29 dicembre 2000).

D’altronde,

è l’insorgente stesso a non pretendere che i disturbi localizzati nella regione

lombare sarebbero ancora da considerare una conseguenza naturale dell’evento

infortunistico del 23 giugno 2008 (cfr. doc. I).

Trattandosi

dei disturbi all’anca destra, l’Istituto assicuratore si è nuovamente rifatto

all’opinione del proprio medico di circondario, per il quale, in occasione

della caduta in questione, RI 1 ha riportato una semplice contusione con dolori

al trocantere laterale, con guarigione raggiunta, al più tardi, il 18

settembre 2009 visto che, a quel momento, non erano stati più refertati dei

sintomi di una contusione dell’anca destra e non c’erano segni d’impingement.

Il dott. __________ ha peraltro ricordato che l’anca sinistra non è

rimasta coinvolta nell’infortunio del 23 giugno 2008 (doc. 177).

Con particolare

riferimento agli accertamenti compiuti dal dott. __________ nel corso

dell’estate del 2010, l’insorgente fa invece valere che i disturbi interessanti

l’arto inferiore destro andrebbero imputati a una borsite trocanterica, la

quale si troverebbe in relazione di causalità naturale con l’evento traumatico

assicurato (cfr. doc. I).

Il TCA

constata che, presa visione delle risultanze degli esami radiologici e

strumentali eseguiti nel frattempo, il dott. __________, Primario del Servizio

di chirurgia ortopedica e traumatologia dell’Ospedale regionale di Lugano, ha finalmente

ritenuto la diagnosi di impingement femoro

acetabolare tipo cam bilaterale, sottolineando peraltro che tale

patologia non trova alcuna correlazione sul piano clinico (allegato al doc.

172: “Radiologicamente il paziente presenta effettivamente una lesione

degenerativa di tipo impingement cam a livello di entrambe le anche, che tuttavia

non trovano attualmente alcuna espressione clinica.”; in questo stesso senso si

è pronunciato il reumatologo dott. __________, autore della perizia 1° marzo 2011

per conto della __________ - doc. B2, p. 14: “L’esame degli arti inferiori non

mostra limitazioni funzionali con particolare riferimento all’anca destra dove

non riscontro segni per una patologia endoarticolare pur essendoci una

estesa lesione del labbro secondo una artro-RM effettuata in agosto del 2010.

(…). I test per un eventuale impingement (attrito coxo-femorale) risultano negativi.”

- il corsivo è del redattore).

Ora,

visto che la diagnosticata affezione non è suscettibile di giustificare i

sintomi denunciati dal ricorrente, essa non può nemmeno dare diritto a

ulteriori cure mediche (che l’interessato ha peraltro rifiutato - cfr. allegato

al doc. 172), come pure a ulteriori indennità giornaliere.

A titolo

abbondanziale, in considerazione della bilateralità della patologia in

questione, il TCA ritiene che vi siano dei fondati motivi per dubitare

dell’eziologia traumatica della medesima. In effetti, dalla pregressa

documentazione si evince che ad essere rimasta coinvolta nella caduta è

unicamente l’anca destra (cfr., per esempio, i doc. 2, 33, 35, p. 1 e

52), anche se - probabilmente a causa di un errore -, nel rapporto di uscita 30

giugno 2008 dell’Ospedale regionale di __________, si fa stato di un dolore

alla coscia sinistra (cfr. doc. 7).

Per

quanto concerne la borsite trocanterica - a prescindere dalla circostanza che l’artro-risonanza

magnetica eseguita il 30 agosto 2010 non ne ha rivelato la presenza (cfr.

allegato al doc. 172: “Non borsite trocanterica.”) -, il dott. __________ non

ha affatto preteso che essa si troverebbe all’origine dei disturbi lamentati da

RI 1 (da intendersi quelli invalidanti a livello lombo-sacrale; in proposito,

si veda il rapporto di uscita 22 dicembre 2010 dell’Ospedale __________, da cui

risulta che il ricovero si era reso necessario a causa della presenza di una “…

importante sindrome lombare algica divenuta ingestibile al domicilio.” -

doc. B1). La borsite trocanterica si manifesta infatti con dolore sulla

sporgenza del grande trocantere, e quindi sul fianco (www.ancaeginocchio.it/anca/trocanterite).

Inoltre, occorre

tenere conto che il chirurgo ortopedico dott. __________ (cfr. doc. 177) ha spiegato

che le conseguenze della contusione dell’anca destra sono guarite, al più

tardi, nel mese di settembre 2009, posto che, in occasione della visita di

controllo del 18 settembre 2009, il ricorrente non presentava più alcun sintomo

ad essa riferibile. Questo Tribunale osserva che quanto sostenuto dal medico di

__________ trova effettiva conferma nelle carte processuali (cfr. doc. 117, p. 3:

“… in data odierna i dolori sono localizzati esclusivamente ai processi spinosi

sacrali e alla base del sacro.” e doc. 80 - rapporto di uscita 31 gennaio 2009

della Clinica di riabilitazione di __________, da cui si evince che i dolori

interessavano specialmente la regione lombare, con irradiazione lungo tutto

l’arto inferiore destro - ), ragione per la quale il suo parere (raggiungimento

dello status quo ante) appare senz’altro condivisibile.

In esito

a tutto quanto precede, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno secondo il

criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della

sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, op. cit.,

Zurigo 2003, p. 343), che RI 1, tenuto conto dei

postumi infortunistici oggettivabili, aveva ritrovato una piena capacità

lavorativa e non necessitava più di cure mediche a decorrere dall’11 giugno

2010, così come ha giustamente deciso l’amministrazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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