35.2011.8
Caduta da moto con trauma contusivo lombare. Diagnosi di stenosi spinale L4/L5. Infortunio responsabile di un peggioramento passeggero dello stato preesistente (morboso) del rachide con status quo sin
21 marzo 2011Italiano18 min
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Numero d'incarto:
35.2011.8
Data decisione, Autorità:
21.03.2011, TCA
Titolo:
Caduta da moto con trauma contusivo lombare. Diagnosi di stenosi spinale L4/L5. Infortunio responsabile di un peggioramento passeggero dello stato preesistente (morboso) del rachide con status quo sine raggiunto, al più tardi, trascorsi poco meno di 2 anni dall'evento
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
art. 6 cpv. 1 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2011.8
mm
Lugano
21 marzo 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 gennaio
2011 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 23
giugno 2008, RI 1 - dipendente dell’Impresa di costruzioni __________e in
qualità di muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso
l’CO 1 -, è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale in
sella alla propria motocicletta. A causa di questo sinistro, egli ha riportato,
secondo il rapporto di uscita 30 giugno 2008 del Servizio di chirurgia
dell’Ospedale regionale di __________, un trauma contusivo lombare (doc. 7).
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con
decisione formale del 17 giugno 2010, l’amministrazione ha dichiarato estinto il
proprio obbligo a prestazioni a decorrere dall’11 giugno 2010, ritenuto che, da
quella data, l’assicurato non avrebbe presentato più alcuna conseguenza
oggettivabile dell’evento traumatico del giugno 2008. In quella stessa sede, l’CO 1 ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi
psichici lamentati da RI 1 (doc. 152).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 164,
169 e 172), l’assicuratore LAINF, in data 3 gennaio 2011, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 178).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 3 febbraio 2011, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA
1 ha chiesto il ripristino dell’indennità giornaliera a contare dall’11 giugno
2010 e il rinvio degli atti all’amministrazione affinché disponga ulteriori
accertamenti volti a chiarire cure e relativi benefici a proposito della
patologia interessante l’anca destra.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha fatto valere in
particolare quanto segue:
"
(…).
Nel caso di specie la borsite trocanterica è
stata diagnosticata sia nel 2008 che nel 2010 (dal Dr. __________) ed è di
natura oggettivabile. Essa è di natura post-traumatica, come accertato dai
medici e conseguente all’urto all’anca subito dal signor RI 1 nell’ambito
dell’infortunio di cui è rimasto vittima.
La stessa gioca un ruolo (perlomeno concausale)
in relazione ai problemi alla gamba destra che comportano un’importante zoppia
del signor RI 1.
La borsite e i susseguenti problemi all’anca
destra non sono del resto mai guariti.
Nell’ambito della presente decisione, mediante la
quale viene posta fine alle prestazioni Lainf, spetta in ogni caso alla CO 1
dimostrare che la borsite (di origine traumatica) non è più in relazione
causale con l’infortunio, rispettivamente che è stato raggiunto lo status quo
sine/quo ante.
Agli atti non v’è di contro alcun documento, né
alcuna valida conclusione tale da permettere di dichiarare come estinto il
nesso (con)causale della borsite trocanterica, né tantomeno alcuna verifica
circa le possibilità terapeutiche ed il conseguente possibile miglioramento
della situazione valetudinaria dell’assicurato (zoppia e mobilità della gamba
destra).”
(doc. I,
p. 4)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
1.5. In corso di
causa, l’insorgente ha prodotto dell’ulteriore documentazione medica (doc. V +
allegati).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se l’Istituto assicuratore resistente -
tenuto conto delle sequele infortunistiche organiche -, era legittimato a porre
fine alle proprie prestazioni a far tempo dall’11 giugno 2010, oppure no.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid.
2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
Considerandi
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6
Dalle
tavole processuali emerge che RI 1 soffre di disturbi a
livello del rachide lombare con tendenza all’irradiazione del dolore verso l’arto
inferiore destro.
Con la
decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione, facendo capo
principalmente al parere espresso dal proprio medico di __________, ha innanzitutto
sostenuto che l’infortunio del giugno 2008 può avere temporaneamente aggravato
il preesistente stato morboso (stenosi spinale a livello di L4/L5), ma che lo status
quo sine era ampiamente raggiunto al momento della chiusura del caso,
trascorsi poco meno di due anni dal sinistro (cfr. doc. 178, p. 7).
Chiamata
a pronunciarsi, questa Corte non ha motivi per scostarsi dall’apprezzamento
enunciato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, le cui
conclusioni appaiono ben motivate e convincenti (cfr. doc. 117, p. 4:
“L’infortunio può aver reso manifesta la stenosi del canale spinale, ora vi è
però una dinamica autonoma e indipendente dall’infortunio, infatti la
sintomatologia di stenosi del canale spinale continua a peggiorare anche se a
quell’altezza (L4/L5) non si sono mai potute visualizzare lesioni di tipo
post-traumatico.”, doc. 131: “In ogni caso la sintomatologia lamentata
dall’assicurato il 18.9.2009 non aveva nulla a che vedere con qualcosa di
locale alla III vertebra lombare (indipendentemente che ci fosse stata una
possibile piccola infrazione di alcune trabecole ossee) ma era da riferire alla
stenosi spinale all’altezza L4/L5, in ogni caso non di origine post-traumatica.
Si confermano quindi le conclusioni contenute nel rapporto di visita medico-__________
del 18.9.2009 e si ritiene che la caduta del 23.6.2008 non abbia più nessuna
influenza sull’attuale sintomatologia lamentata dall’assicurato per cui la
causalità può essere considerata estinta.” e doc. 174: “In settembre
l’assicurato lamentava anche disturbi tipici di una claudicatio spinalis e per
questo è stato operato e si è proceduto ad una decompressione del canale
spinale all’altezza L4/L5. (…). Risulta chiaro che la stenosi del canale
spinale non è assolutamente stata provocata dall’infortunio, infatti
l’infortunio stesso non ha provocato nessuna deformazione delle strutture
vertebrali suscettibili di provocare una stenosi del canale spinale. Risulta
quindi evidente che la causalità va considerata estinta al più tardi quando
l’assicurato è stato operato per decompressione del canale spinale.” - il
corsivo è del redattore).
D’altro
canto, il TCA osserva che la tesi dell’aggravamento temporaneo di uno stato
morboso preesistente, è stata condivisa anche dai sanitari del Servizio __________
di neurochirurgia. In effetti, già in occasione della consultazione del 15
settembre 2008, essi hanno sostenuto che la sintomatologia accusata
dall’assicurato andava verosimilmente correlata “… al contesto degenerativo a
più livelli e alla stenosi canalare L4-L5.” (doc. 35). Gli stessi specialisti, ancora
nel novembre 2008, hanno dichiarato che “… la condizione degenerativa in atto è
un evento antecedente a quello traumatico che verosimilmente è stato l’evento
scatenante della sintomatologia dolorosa, ma che la sua condizione
degenerativa non ha nessuna correlazione con il trauma lavorativo subito dal
paziente.” (doc. 64 - il corsivo è del redattore).
Infine,
va segnalato che le conclusioni a cui è pervenuto il dott. __________, condivise
dagli specialisti del Servizio cantonale di neurochirurgia, si rivelano pure conformi
alla giurisprudenza federale secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o
distorsioni, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi
ristabilito trascorsi alcuni mesi (di norma da sei a nove) a contare
dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (status
quo sine) (cfr., ad esempio, STFA U 194/05 del 25 ottobre 2006, U 122/02
del 28 maggio 2004, consid. 4.2.1, U 483/00 del 9 luglio 2001, consid. 4c, U
401/00 del 6 giugno 2001 e U 199/00 del 29 dicembre 2000).
D’altronde,
è l’insorgente stesso a non pretendere che i disturbi localizzati nella regione
lombare sarebbero ancora da considerare una conseguenza naturale dell’evento
infortunistico del 23 giugno 2008 (cfr. doc. I).
Trattandosi
dei disturbi all’anca destra, l’Istituto assicuratore si è nuovamente rifatto
all’opinione del proprio medico di circondario, per il quale, in occasione
della caduta in questione, RI 1 ha riportato una semplice contusione con dolori
al trocantere laterale, con guarigione raggiunta, al più tardi, il 18
settembre 2009 visto che, a quel momento, non erano stati più refertati dei
sintomi di una contusione dell’anca destra e non c’erano segni d’impingement.
Il dott. __________ ha peraltro ricordato che l’anca sinistra non è
rimasta coinvolta nell’infortunio del 23 giugno 2008 (doc. 177).
Con particolare
riferimento agli accertamenti compiuti dal dott. __________ nel corso
dell’estate del 2010, l’insorgente fa invece valere che i disturbi interessanti
l’arto inferiore destro andrebbero imputati a una borsite trocanterica, la
quale si troverebbe in relazione di causalità naturale con l’evento traumatico
assicurato (cfr. doc. I).
Il TCA
constata che, presa visione delle risultanze degli esami radiologici e
strumentali eseguiti nel frattempo, il dott. __________, Primario del Servizio
di chirurgia ortopedica e traumatologia dell’Ospedale regionale di Lugano, ha finalmente
ritenuto la diagnosi di impingement femoro
acetabolare tipo cam bilaterale, sottolineando peraltro che tale
patologia non trova alcuna correlazione sul piano clinico (allegato al doc.
172: “Radiologicamente il paziente presenta effettivamente una lesione
degenerativa di tipo impingement cam a livello di entrambe le anche, che tuttavia
non trovano attualmente alcuna espressione clinica.”; in questo stesso senso si
è pronunciato il reumatologo dott. __________, autore della perizia 1° marzo 2011
per conto della __________ - doc. B2, p. 14: “L’esame degli arti inferiori non
mostra limitazioni funzionali con particolare riferimento all’anca destra dove
non riscontro segni per una patologia endoarticolare pur essendoci una
estesa lesione del labbro secondo una artro-RM effettuata in agosto del 2010.
(…). I test per un eventuale impingement (attrito coxo-femorale) risultano negativi.”
- il corsivo è del redattore).
Ora,
visto che la diagnosticata affezione non è suscettibile di giustificare i
sintomi denunciati dal ricorrente, essa non può nemmeno dare diritto a
ulteriori cure mediche (che l’interessato ha peraltro rifiutato - cfr. allegato
al doc. 172), come pure a ulteriori indennità giornaliere.
A titolo
abbondanziale, in considerazione della bilateralità della patologia in
questione, il TCA ritiene che vi siano dei fondati motivi per dubitare
dell’eziologia traumatica della medesima. In effetti, dalla pregressa
documentazione si evince che ad essere rimasta coinvolta nella caduta è
unicamente l’anca destra (cfr., per esempio, i doc. 2, 33, 35, p. 1 e
52), anche se - probabilmente a causa di un errore -, nel rapporto di uscita 30
giugno 2008 dell’Ospedale regionale di __________, si fa stato di un dolore
alla coscia sinistra (cfr. doc. 7).
Per
quanto concerne la borsite trocanterica - a prescindere dalla circostanza che l’artro-risonanza
magnetica eseguita il 30 agosto 2010 non ne ha rivelato la presenza (cfr.
allegato al doc. 172: “Non borsite trocanterica.”) -, il dott. __________ non
ha affatto preteso che essa si troverebbe all’origine dei disturbi lamentati da
RI 1 (da intendersi quelli invalidanti a livello lombo-sacrale; in proposito,
si veda il rapporto di uscita 22 dicembre 2010 dell’Ospedale __________, da cui
risulta che il ricovero si era reso necessario a causa della presenza di una “…
importante sindrome lombare algica divenuta ingestibile al domicilio.” -
doc. B1). La borsite trocanterica si manifesta infatti con dolore sulla
sporgenza del grande trocantere, e quindi sul fianco (www.ancaeginocchio.it/anca/trocanterite).
Inoltre, occorre
tenere conto che il chirurgo ortopedico dott. __________ (cfr. doc. 177) ha spiegato
che le conseguenze della contusione dell’anca destra sono guarite, al più
tardi, nel mese di settembre 2009, posto che, in occasione della visita di
controllo del 18 settembre 2009, il ricorrente non presentava più alcun sintomo
ad essa riferibile. Questo Tribunale osserva che quanto sostenuto dal medico di
__________ trova effettiva conferma nelle carte processuali (cfr. doc. 117, p. 3:
“… in data odierna i dolori sono localizzati esclusivamente ai processi spinosi
sacrali e alla base del sacro.” e doc. 80 - rapporto di uscita 31 gennaio 2009
della Clinica di riabilitazione di __________, da cui si evince che i dolori
interessavano specialmente la regione lombare, con irradiazione lungo tutto
l’arto inferiore destro - ), ragione per la quale il suo parere (raggiungimento
dello status quo ante) appare senz’altro condivisibile.
In esito
a tutto quanto precede, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno secondo il
criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della
sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, op. cit.,
Zurigo 2003, p. 343), che RI 1, tenuto conto dei
postumi infortunistici oggettivabili, aveva ritrovato una piena capacità
lavorativa e non necessitava più di cure mediche a decorrere dall’11 giugno
2010, così come ha giustamente deciso l’amministrazione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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