35.2012.10
Infortunio con trauma cranico ed ematoma sottodurale. Circa dieci anni dopo ricaduta per riacerbazione delle cefalee. perizia giudiziaria. Negato l'obbligo a prestazioni per i disturbi oggetto di rica
7 agosto 2013Italiano26 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2012.10
Data decisione, Autorità:
07.08.2013, TCA
Ricorso:
TF,8C_632/2013, 18.02.2014
Titolo:
Infortunio con trauma cranico ed ematoma sottodurale. Circa dieci anni dopo ricaduta per riacerbazione delle cefalee. perizia giudiziaria. Negato l'obbligo a prestazioni per i disturbi oggetto di ricaduta
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
PERIZIA
RICADUTA O CONSEGUENZE TARDIVE
TRAUMA CRANIO-CEREBRALE
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 18 cpv. 1 LPTCA
art. 11 OAINF
andata
Incarto n.
35.2012.10
mm
Lugano
7 agosto 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 gennaio
2012 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 30
aprile 1998, RI 1 – dipendente delle __________ in qualità di artigiano
specializzato e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO
1 -, ha urtato la testa contro un armadio di ferro all’interno della
locomotiva, riportando un trauma cranico con ematoma sottodurale.
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di
legge.
1.2. Con
decisione formale del 16 gennaio 2006 - poi confermata in sede di opposizione
-, l’CO 1 ha negato all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità.
Con
sentenza 35.2006.104 del 30 aprile 2007, questa Corte ha respinto il ricorso interposto
da RI 1 (allegato al doc. 146).
Con
pronunzia 8C_290/2007 del 7 luglio 2008, il Tribunale federale ha confermato il
giudizio cantonale (cfr. doc. 146).
1.3. Nel corso
del mese di giugno 2008, il datore di lavoro dell’assicurato, la ditta __________,
ha annunciato all’assicuratore una ricaduta dell’infortunio del 30 aprile 1998
(doc. 155), determinata da una riacerbazione delle cefalee, divenute nel
frattempo invalidanti (cfr. doc. 166).
1.4. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 25 marzo
2010, l’amministrazione ha negato la propria responsabilità in relazione ai
disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del 13 giugno 2008 (cfr. doc. 212).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc.
218, doc. 221, doc. 225 + allegato, doc. 230 + allegato, nonché doc. 257 +
allegato), in data 5 gennaio 2012, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 260).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 1° febbraio 2012, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA
1, ha chiesto che venga accertato che la ricaduta del giugno 2008 si trova in
relazione causale con l’evento traumatico del 30 aprile 1998 e che, di
conseguenza, l’assicuratore resistente venga condannato a corrispondergli le
prestazioni di legge.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha in particolare messo
in dubbio che ai rapporti allestiti dai sanitari interpellati dall’CO 1, in particolare a quelle agli atti dei neurologi dott. __________ e __________, possa essere
attribuito un sufficiente valore probatorio. Egli pretende, per contro, che il
TCA fondi il proprio giudizio sui referti elaborati dagli specialisti da lui
privatamente consultati, i dottori ____________________ e ____________________
(cfr. doc. I).
1.6. L’assicuratore
convenuto, in risposta, ha postulato che il ricorso venga integralmente
respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto (doc. III).
Fatti
1.7. Il 9 agosto
2012, questo Tribunale ha ordinato una perizia a cura del __________ (cfr.
doc. V).
1.8. In data 28
febbraio 2013 al TCA é pervenuto il referto peritale del Prof. dott. PE 1 (doc.
XVIII), il quale é stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (doc.
XX).
L’assicurato
ha preso posizione al riguardo in data 18 marzo 2013 (cfr. doc. XXIII), mentre
l’CO 1 lo ha fatto il 25 marzo 2013 (doc. XXIV).
Il 27
marzo 2013 l’insorgente ha prodotto un rapporto, datato 24 marzo 2013, del
dott. __________ (cfr. doc. XXV + allegato).
1.9. Il 9 aprile
2013, il TCA ha di nuovo interpellato l’esperto giudiziario, il quale é stato
invitato a pronunciarsi sul contenuto del referto del dott. __________ (doc.
XXVI).
Il
complemento peritale del Prof. PE 1 é datato 23 maggio 2013 (doc. XXVII).
L’amministrazione
ha formulato le proprie osservazioni il 7 giugno 2013 (doc. XXX), l’assicurato
il 20 giugno 2013 (doc. XXXII + allegati).
in
diritto
2.1. L’oggetto
della lite é circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a
negare la propria responsabilità relativamente ai disturbi oggetto
dell’annuncio di ricaduta del 13 giugno 2008.
2.2. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta
Corte federale ha inoltre precisato che la questione del “sensibile
miglioramento” va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e
riferimenti; sul tema, si veda pure la STF 8C_211/2009 del 10 luglio 2009
consid. 4).
2.3. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo
essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a
riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o
conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di
un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella
sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che,
trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non
può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale
riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che
rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità
naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il
nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico
dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole
all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità
naturale rimasto indimostrato.
2.6. Nella concreta evenienza, dalle
carte processuali emerge che la questione dell’eziologia delle cefalee é stata
oggetto di numerose valutazioni, risultate tra loro divergenti, espresse da
specialisti consultati dall’assicuratore infortuni, i dottori __________ (cfr.
doc. 191, doc. 206, doc. 239, e doc. 261) e __________ (cfr. doc. 252),
rispettivamente dal ricorrente, i dottori __________ (cfr. allegato al doc.
225) e __________ (cfr. doc. 183, allegato al doc. 230, allegato al doc. 256 e
doc. C).
Allo
scopo di chiarire la fattispecie dal profilo medico, questo Tribunale ha quindi
ordinato una perizia giudiziaria, affidandoPE 1PE 1 Primario del Servizio
peritale della Clinica di neurologia dell’Ospedale universitario di __________.
Dal
relativo referto, datato 22 febbraio 2013, risulta che l’esperto ha avuto a sua
disposizione tutta la documentazione (cartacea e radiologica) e che ha visitato
l’assicurato il 20 dicembre 2012 (doc. XVIII, p. 1).
Il Prof. PE
1 ha minuziosamente ricostruito l’anamnesi dell’assicurato (cfr. doc. XVIII,
p. 1-19) e ne ha descritto, altrettanto puntualmente, lo status
neurologico (cfr. doc. XVIII, p. 19-20).
L’esperto
designato dal TCA ha quindi esaminato se, nel caso di specie, si é in presenza
di una cefalea post-traumatica, e ciò alla luce dei criteri stabiliti
dalla Classificazione internazionale delle cefalee (ICHD II).
Dopo aver
ammesso la realizzazione del criterio B4 (esistenza di un trauma
cranio-cerebrale con lesione cerebrale traumatica oggettivabile), il dott. PE 1 ha ritenuto insoddisfatti i criteri C e D, e meglio l’insorgenza immediata delle cefalee,
rispettivamente entro sette giorni dall’infortunio e la loro persistenza per
più di tre mesi dopo il trauma cranio-cerebrale.
Per
quanto riguarda il criterio C, egli ha sostenuto che - contrariamente a
quanto riferitogli dall’assicurato (cfr. doc. XVIII, p. 22) -, dagli atti a sua
disposizione non si evince che le cefalee sarebbero apparse subito,
rispettivamente nei primi sette giorni dopo l’infortunio. In effetti, è
soltanto in occasione della visita __________ di controllo del 7 settembre
1998, che il dott. __________ ha refertato che l’assicurato soffriva “ogni
tanto” di cefalee. Il dato anamnestico secondo cui RI 1 avrebbe presentato
delle cefalee immediatamente dopo il sinistro, é stato fornito, per la prima
volta, solo parecchi anni dopo (doc. XVIII, p. 23).
Trattandosi
del criterio D, il perito giudiziario ha rilevato che in base agli atti
medici e alle dichiarazioni dell’assicurato, una persistenza delle cefalee a
Considerandi
partire dall’evento infortunistico, non é dimostrata con il grado della
verosimiglianza preponderante. Come precedentemente detto, é soltanto a margine
della visita fiduciaria del settembre 1998, che era emerso che l’insorgente
soffriva, di tanto in tanto, di cefalee. Un’intensificazione delle cefalee é
stata descritta nell’ambito della prima ricaduta, nell’autunno 2002. Tali
cefalee avevano lo stesso carattere di quelle - secondo quanto l’assicurato ha
dichiarato in occasione della visita peritale - apparse al momento
dell’infortunio. Il peggioramento é stato solo transitorio: la frequenza e
l’intensità delle cefalee sono di nuovo diminuite nel giro di qualche mese, con
ripristino completo della capacità lavorativa. Nel corso del 2008, é insorta
una seconda ricaduta con un chiaro aggravamento delle cefalee e, questa volta,
con una modifica della loro semiologia (prima del 2008, erano presenti delle
cefalee prevalentemente a sinistra, spesso a carattere pulsante,
successivamente, delle cefalee a forma di cerchio irradianti da destra verso
sinistra, a carattere più opprimente - cfr. doc. XVIII, risposta al quesito n. 11 l di parte ricorrente). Per il Prof. PE 1, da questa anamnesi non é possibile concludere che a
partire dall’infortunio sarebbero persistite delle cefalee, e ciò con
riferimento alla poca chiarezza circa il momento in cui esse sono apparse, come
pure alla loro gravità e natura.
A suo
avviso, non sono dunque adempiuti i criteri formali per ammettere la presenza
di una cefalea traumatica, in base all’attuale classificazione internazionale
delle cefalee. Conseguentemente, le due citate ricadute non si trovano in una
relazione causale con il trauma cranio-cerebrale occorso nel 1998 (doc. XVIII, p. 24: “Insbesondere können die beiden sogenannten
„Rückfälle“ im Jahre 2002 und 2008 nicht in einen natürlichen
Kausalzusammenhang mit dem Schädel-Hirn-Trauma im Jahre 1998 gebracht werden.“,
in questo senso, si veda pure la risposta ai quesiti n. 1 di parte convenuta e
n. 6 e 8 di parte ricorrente).
Se é vero che, in occasione dell’infortunio, é insorto un ematoma
cerebrale, quest’ultimo si é tuttavia completamente riassorbito e, né gli
accertamenti strumentali né le visite neurologiche eseguite nel frattempo,
hanno evidenziato delle alterazioni delle strutture neurali, suscettibili di
giustificare una sintomatologia legata all’infortunio. D’altro canto, non
risultano neppure documentate delle rilevanti lesioni muscoloschelettriche
oppure degli stati tensivi a livello occipitale, del viso, del collo o del
rachide, che potrebbero rappresentare il correlato infortunistico a
un’eventuale sintomatologia cervico-cefalica.
Per
finire, l’esperto incaricato dal TCA ha spiegato che le cefalee costituiscono
una delle più frequenti malattie nella popolazione. Tanto le cefalee di tipo
tensivo quanto le emicranie con o senza aura possono apparire in età avanzata,
anche dopo il cinquantesimo anno di età.
In
conclusione, tenuto conto di tutti questi aspetti, il Prof. dott. PE 1 ha ritenuto più probabile che gli episodi del 2002 e 2008 corrispondano a delle cefalee primarie,
piuttosto che a delle cefalee post-traumatiche (doc. XVIII,
p. 24s.: “Unter Berücksichtigung aller Punkte, insbesondere die Unsicherheit
über Zeitpunkt des Auftretens und Persistenz der Kopfschmerzen des Exploranden
in zeitlicher Relation zum Trauma und der Häufigkeit von
Kopfschmerzenerkrankungen in der allgemeinen Bevölkerung erscheint es
gutachterlicher Sicht wahrscheinlicher, dass die Kopfschmerzepisoden im Jahre
2002.
und 2008 einem primären Kopfschmerz und nicht einem posttraumatischen
Kopfschmerz entsprechen.“; in questo senso, si veda pure la risposta al quesito
n. 7 di parte ricorrente).
Inoltre, sempre secondo il perito giudiziario, le cefalee denunciate
da RI 1 soddisfano di principio i criteri posti dall’ICHD II per ammettere
l’esistenza di una cefalea indotta dai farmaci. In effetti, l’assicurato ha
seguito per più anni una terapia analgesica, assumendo giornalmente del
Dafalgan/paracetamolo. Ora, é notorio che l’utilizzo regolare di analgesici può
provocare lo sviluppo di una cosiddetta cefalea indotta, la quale é tipicamente
legata a una modifica della semiologia della cefalea, come é accaduto nel caso
di specie, in occasione della ricaduta del 2008. Nel caso degli analgesici
semplici, il rischio di sviluppare una cefalea di questo genere é accresciuto,
quando vengono assunti medicamenti contro il dolore per più di 15 giorni/mese.
È pertanto più probabile che il ricorrente abbia sviluppato una cefalea indotta
dai farmaci, piuttosto che una cefalea post-traumatica.
Per
l’esperto giudiziario é peraltro possibile che sussista una combinazione tra i
due tipi di cefalea (primaria e indotta), senza che una delle componenti possa
essere esattamente differenziata dall’altra (doc. XVIII, p. 25; cfr. pure
la risposta al quesito n. 9 di parte ricorrente).
Il Prof. PE 1 si é quindi
pronunciato sulle valutazioni espresse dagli specialisti privatamente
interpellati dall’insorgente, avendo cura di illustrare i motivi per cui egli
se ne é distanziato (cfr. doc. XVIII, risposta al quesito n. 10 di parte
ricorrente).
2.7
A fronte
delle obiezioni contenute nel rapporto 24 marzo 2013 del dott. __________ (cfr.
allegato al doc. XXV), in data 9 aprile 2013, il TCA si é di nuovo rivolto al
dott. PE 1 invitandolo a esaminare se il nuovo documento contenesse degli
elementi di valutazione suscettibili di modificare le sue conclusioni peritali
(cfr. doc. XXVI).
Con il
complemento peritale del 23 maggio 2013 - relativamente al preteso adempimento
dei criteri C e D -, il Prof. PE 1 non ha potuto fare altro che
riconfermarsi nelle considerazioni già espresse nel suo referto principale. In
particolare, egli ha fatto valere che, se fossero state presenti sin
dall’inizio delle rilevanti cefalee, tale circostanza sarebbe stata refertata
nel rapporto di uscita del Servizio di neurochirurgia oppure a margine delle
successive consultazioni mediche con indicazione del procedere terapeutico.
L’esperto giudiziario ha peraltro precisato di essere comunque pronto a
riesaminare la questione, qualora venisse prodotta ulteriore documentazione,
allestita in stretta relazione temporale con l’infortunio (cfr. doc. XXVII, p.
1-3).
D’altro
canto - a proposito della diagnosi di cefalea indotta dall’uso di medicamenti
-, il dott. PE 1 ha rilevato che, contrariamente alla definizione di cefalea
post-traumatica, per quanto riguarda la diagnosi in questione non sussiste
alcuna discrepanza né lacuna tra quanto dichiarato dall’assicurato e quanto si
evince dalla documentazione medica iniziale. In particolare, risulta
ripetutamente documentato un utilizzo regolare di medicamenti. Ad ogni modo, la
diagnosi di cefalea indotta non é stata posta con certezza. In effetti, é stato
semplicemente sostenuto che tale diagnosi appare più verosimile rispetto a
quella di cefalea post-traumatica. Il perito giudiziario ha inoltre precisato
di non aver mai parlato di abuso nell’assunzione di medicamenti. Del
resto, le cefalee indotte possono svilupparsi quando analgesici, oppure farmaci
specifici contro l’emicrania (triptani o ergotamine), vengono assunti con
regolarità per un lungo periodo, ossia per più di tre mesi. In generale, si
ammette che, nel caso dei triptani e delle ergotamine, il valore di soglia si
situa a 8-10 giorni d’assunzione/mese, mentre, nel caso di semplici analgesici,
quali quelli assunti dal ricorrente, il limite é di circa 15 giorni
d’assunzione/mese. Il perito ha ammesso che, nel caso concreto, non é stato
possibile quantificare con esattezza il consumo di medicamenti. Nella documentazione
medica a disposizione si riferisce però di un regolare utilizzo di analgesici,
protrattosi su più anni. Tali indicazioni corrispondono ai dati anamnestici
forniti dall’assicurato, di modo che non vi é alcun dubbio circa un regolare
consumo di analgesici da parte di RI 1 (cfr. doc. XXVII, p. 3 e 5).
Il Prof. PE
1.
si é pure distanziato dall’affermazione del dott. __________ secondo la quale
le cefalee avrebbero presentato una continuità nella loro sintomatologia e che
si sarebbe invece eventualmente modificata la loro intensità. Al riguardo, egli
ha ribadito che, in occasione della seconda ricaduta (del 2008), é intervenuta
anche una modifica della semiologia delle cefalee. Tale circostanza é stata
riferita dallo stesso assicurato (si veda il punto 2 della perizia) e risulta
inoltre documentata dai referti relativi alle visite mediche a cui egli si era
a quel momento sottoposto (cfr. doc. XXVII, p. 4s.).
2.8
In data 20
giugno 2013, l’insorgente ha formulato le proprie osservazioni sul complemento
peritale elaborato dal Prof. dott. PE 1. Egli ha in particolare rilevato quanto
segue:
"
(…).
Allego copia dei rapporti del dr. __________ del
3.2.2003
e del 26.5.2008. Dagli stessi si rileva che le cefalee era già
presenti ab initio, dal momento dell’incidente o comunque a pochissima distanza
temporale dallo stesso, ciò che anche il dr. __________ mi ha confermato
oralmente, e che chiedo di sentire quale teste. Del resto la CO 1, prima di
questa ricaduta, mai ha messo in discussione il principio della causalità.
Del resto i problemi del paziente, inizialmente,
erano tali e tanti che é ben possibile che il problema delle cefalee (che
comunque esisteva) sia stato messo in secondo piano. Non posso quindi di certo
concordare con la valutazione del dr. PE 1 e confermo le relazioni del dr. __________.”
(doc.
XXXII)
2.9
In
caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si
scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui
ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della
propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti
considerati (DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il
giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui
il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una
controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso
risultato (DTF 101 IV 130).
Il
giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione
di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio
l'esattezza della perizia giudiziaria.
Questi
principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008
nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:
"
Per quanto concerne in particolare le perizie
giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza
motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di
mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di
valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la
presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure l'esistenza
di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la
Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi, senza
necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale
giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e riferimenti)."
2.10
Chiamato a
pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale non vede ragioni che
gli impediscano di fare propria la valutazione espressa dal perito giudiziario
- autorevole specialista di livello universitario proprio nella materia che qui
interessa -, secondo il quale i disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del
giugno 2008, non costituiscono una naturale conseguenza dell’infortunio occorso
il 30 aprile 1998.
In
effetti, il suo referto peritale (inteso come la perizia del 22 febbraio 2013 e
il suo complemento del 23 maggio 2013) non contiene contraddizioni. D’altra
parte, esso presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché
possa essere riconosciuto, a un apprezzamento medico, piena forza probante
(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c con riferimenti; RAMI
1991.
U 133 consid. 1b): in particolare, l’esperto giudiziario
ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro e motivato, dopo aver proceduto
a un esame approfondito del caso (cfr. STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009
consid. 10.2).
Il Prof.
Jung si é peraltro confrontato con le valutazioni, rispettivamente con le
obiezioni espresse dagli specialisti consultati dal ricorrente, spiegando in
maniera puntuale, facendo capo a un’approfondita analisi dei dati anamnestici
contenuti nell’incarto, le ragioni per le quali se ne é discostato.
Riguardo
al contenuto dell’allegato d’osservazioni che l’insorgente ha presentato il 20
giugno 2013 (cfr. doc. XXXII), questa Corte rileva che i rapporti 3 febbraio
2003.
e 26 maggio 2008 del dott. __________ facevano parte della documentazione
trasmessa al perito giudiziario (cfr. doc. 101 e doc. 166) e, come tali, sono
stati da lui già valutati (cfr. doc. XVIII, p. 6s. e p. 8).
Per
quanto concerne invece la richiesta di audizione testimoniale del dott. __________,
medico curante dell’assicurato, il TCA ritiene di potersi esimere dal procedere
all’assunzione di tale mezzo di prova. In effetti, occorre sottolineare che,
immediatamente dopo l’infortunio, l’insorgente é stato ricoverato presso il
Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale regionale di Lugano, presso il quale é
rimasto degente sino al 9 maggio 1998 (dunque per oltre sette giorni). Dal
relativo rapporto di uscita non risulta che egli abbia sofferto di cefalee
(cfr. doc. 23; si veda, del resto, anche il referto relativo alla consultazione
del 23 giugno 1998 - cfr. doc. 12). Ora, non si vede come il dott. __________
potrebbe attestare che tale disturbo sarebbe stato presente sin dall’inizio, dato
che egli ha visitato l’assicurato solo dopo che quest’ultimo era stato dimesso
dall’Ospedale di __________.
Al
riguardo, giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr.
DTF 131 I 153 consid. 3; 125 I 127 consid. 6c/cc), senza che
ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28
consid. 4b; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In questo
contesto, va inoltre segnalato che, secondo la giurisprudenza federale, va
attribuita una particolare importanza proprio alle certificazioni mediche
allestite nella fase che segue immediatamente l'infortunio. Descrizioni
retrospettive della sintomatologia iniziale (disturbi apparsi nei primi tre
giorni) possono essere inaffidabili (cfr. STFA U 57/03 del 22 dicembre 2003
consid. 3.2.2, in cui il TFA ha dichiarato privi di valore probatorio, per
quanto concerne la questione della causalità, dei referti medici basati in
prevalenza su una descrizione retrospettiva del decorso dei disturbi fornita
dalla paziente stessa).
Il fatto
che, in passato, l’CO 1 non avrebbe mai dubitato dell’eziologia infortunistica
delle cefalee lamentate dall’assicurato, é ininfluente. In effetti, così come già
indicato al considerando 2.5. del presente giudizio, trattandosi di una
ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere
ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in
occasione del caso iniziale.
In
esito a tutto quanto precede, questo Tribunale non ritiene quindi dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,
caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2
e riferimenti; cfr., pure,
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343), che i disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del
giugno 2008 si trovano in una relazione di causalità naturale, diretta oppure
indiretta (a quest’ultimo proposito, deve essere precisato che gli analgesici che,
secondo il Prof. PE 1, potrebbero essere all’origine del cambiamento della
semiologia delle cefalee intervenuto nel 2008, venivano assunti dall’assicurato
per controllare, sempre in base alla valutazione del perito giudiziario, un
disturbo extrainfortunistico), con il sinistro occorso all’assicurato in data
30.
aprile 1998.
La
decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’Istituto assicuratore
ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi appena citati,
merita dunque conferma in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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