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Decisione

35.2012.10

Infortunio con trauma cranico ed ematoma sottodurale. Circa dieci anni dopo ricaduta per riacerbazione delle cefalee. perizia giudiziaria. Negato l'obbligo a prestazioni per i disturbi oggetto di rica

7 agosto 2013Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

1.7. Il 9 agosto

2012, questo Tribunale ha ordinato una perizia a cura del __________ (cfr.

doc. V).

1.8. In data 28

febbraio 2013 al TCA é pervenuto il referto peritale del Prof. dott. PE 1 (doc.

XVIII), il quale é stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (doc.

XX).

L’assicurato

ha preso posizione al riguardo in data 18 marzo 2013 (cfr. doc. XXIII), mentre

l’CO 1 lo ha fatto il 25 marzo 2013 (doc. XXIV).

Il 27

marzo 2013 l’insorgente ha prodotto un rapporto, datato 24 marzo 2013, del

dott. __________ (cfr. doc. XXV + allegato).

1.9. Il 9 aprile

2013, il TCA ha di nuovo interpellato l’esperto giudiziario, il quale é stato

invitato a pronunciarsi sul contenuto del referto del dott. __________ (doc.

XXVI).

Il

complemento peritale del Prof. PE 1 é datato 23 maggio 2013 (doc. XXVII).

L’amministrazione

ha formulato le proprie osservazioni il 7 giugno 2013 (doc. XXX), l’assicurato

il 20 giugno 2013 (doc. XXXII + allegati).

in

diritto

2.1. L’oggetto

della lite é circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a

negare la propria responsabilità relativamente ai disturbi oggetto

dell’annuncio di ricaduta del 13 giugno 2008.

2.2. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità

giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta

Corte federale ha inoltre precisato che la questione del “sensibile

miglioramento” va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e

riferimenti; sul tema, si veda pure la STF 8C_211/2009 del 10 luglio 2009

consid. 4).

2.3. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo

essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano

elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V

110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.4. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a

riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o

conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

Né la

LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la

pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze

tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio

assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,

l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di

un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

Nella

sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che,

trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non

può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale

riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che

rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità

naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il

nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico

dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole

all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità

naturale rimasto indimostrato.

2.6. Nella concreta evenienza, dalle

carte processuali emerge che la questione dell’eziologia delle cefalee é stata

oggetto di numerose valutazioni, risultate tra loro divergenti, espresse da

specialisti consultati dall’assicuratore infortuni, i dottori __________ (cfr.

doc. 191, doc. 206, doc. 239, e doc. 261) e __________ (cfr. doc. 252),

rispettivamente dal ricorrente, i dottori __________ (cfr. allegato al doc.

225) e __________ (cfr. doc. 183, allegato al doc. 230, allegato al doc. 256 e

doc. C).

Allo

scopo di chiarire la fattispecie dal profilo medico, questo Tribunale ha quindi

ordinato una perizia giudiziaria, affidandoPE 1PE 1 Primario del Servizio

peritale della Clinica di neurologia dell’Ospedale universitario di __________.

Dal

relativo referto, datato 22 febbraio 2013, risulta che l’esperto ha avuto a sua

disposizione tutta la documentazione (cartacea e radiologica) e che ha visitato

l’assicurato il 20 dicembre 2012 (doc. XVIII, p. 1).

Il Prof. PE

1 ha minuziosamente ricostruito l’anamnesi dell’assicurato (cfr. doc. XVIII,

p. 1-19) e ne ha descritto, altrettanto puntualmente, lo status

neurologico (cfr. doc. XVIII, p. 19-20).

L’esperto

designato dal TCA ha quindi esaminato se, nel caso di specie, si é in presenza

di una cefalea post-traumatica, e ciò alla luce dei criteri stabiliti

dalla Classificazione internazionale delle cefalee (ICHD II).

Dopo aver

ammesso la realizzazione del criterio B4 (esistenza di un trauma

cranio-cerebrale con lesione cerebrale traumatica oggettivabile), il dott. PE 1 ha ritenuto insoddisfatti i criteri C e D, e meglio l’insorgenza immediata delle cefalee,

rispettivamente entro sette giorni dall’infortunio e la loro persistenza per

più di tre mesi dopo il trauma cranio-cerebrale.

Per

quanto riguarda il criterio C, egli ha sostenuto che - contrariamente a

quanto riferitogli dall’assicurato (cfr. doc. XVIII, p. 22) -, dagli atti a sua

disposizione non si evince che le cefalee sarebbero apparse subito,

rispettivamente nei primi sette giorni dopo l’infortunio. In effetti, è

soltanto in occasione della visita __________ di controllo del 7 settembre

1998, che il dott. __________ ha refertato che l’assicurato soffriva “ogni

tanto” di cefalee. Il dato anamnestico secondo cui RI 1 avrebbe presentato

delle cefalee immediatamente dopo il sinistro, é stato fornito, per la prima

volta, solo parecchi anni dopo (doc. XVIII, p. 23).

Trattandosi

del criterio D, il perito giudiziario ha rilevato che in base agli atti

medici e alle dichiarazioni dell’assicurato, una persistenza delle cefalee a

Considerandi

partire dall’evento infortunistico, non é dimostrata con il grado della

verosimiglianza preponderante. Come precedentemente detto, é soltanto a margine

della visita fiduciaria del settembre 1998, che era emerso che l’insorgente

soffriva, di tanto in tanto, di cefalee. Un’intensificazione delle cefalee é

stata descritta nell’ambito della prima ricaduta, nell’autunno 2002. Tali

cefalee avevano lo stesso carattere di quelle - secondo quanto l’assicurato ha

dichiarato in occasione della visita peritale - apparse al momento

dell’infortunio. Il peggioramento é stato solo transitorio: la frequenza e

l’intensità delle cefalee sono di nuovo diminuite nel giro di qualche mese, con

ripristino completo della capacità lavorativa. Nel corso del 2008, é insorta

una seconda ricaduta con un chiaro aggravamento delle cefalee e, questa volta,

con una modifica della loro semiologia (prima del 2008, erano presenti delle

cefalee prevalentemente a sinistra, spesso a carattere pulsante,

successivamente, delle cefalee a forma di cerchio irradianti da destra verso

sinistra, a carattere più opprimente - cfr. doc. XVIII, risposta al quesito n. 11 l di parte ricorrente). Per il Prof. PE 1, da questa anamnesi non é possibile concludere che a

partire dall’infortunio sarebbero persistite delle cefalee, e ciò con

riferimento alla poca chiarezza circa il momento in cui esse sono apparse, come

pure alla loro gravità e natura.

A suo

avviso, non sono dunque adempiuti i criteri formali per ammettere la presenza

di una cefalea traumatica, in base all’attuale classificazione internazionale

delle cefalee. Conseguentemente, le due citate ricadute non si trovano in una

relazione causale con il trauma cranio-cerebrale occorso nel 1998 (doc. XVIII, p. 24: “Insbesondere können die beiden sogenannten

„Rückfälle“ im Jahre 2002 und 2008 nicht in einen natürlichen

Kausalzusammenhang mit dem Schädel-Hirn-Trauma im Jahre 1998 gebracht werden.“,

in questo senso, si veda pure la risposta ai quesiti n. 1 di parte convenuta e

n. 6 e 8 di parte ricorrente).

Se é vero che, in occasione dell’infortunio, é insorto un ematoma

cerebrale, quest’ultimo si é tuttavia completamente riassorbito e, né gli

accertamenti strumentali né le visite neurologiche eseguite nel frattempo,

hanno evidenziato delle alterazioni delle strutture neurali, suscettibili di

giustificare una sintomatologia legata all’infortunio. D’altro canto, non

risultano neppure documentate delle rilevanti lesioni muscoloschelettriche

oppure degli stati tensivi a livello occipitale, del viso, del collo o del

rachide, che potrebbero rappresentare il correlato infortunistico a

un’eventuale sintomatologia cervico-cefalica.

Per

finire, l’esperto incaricato dal TCA ha spiegato che le cefalee costituiscono

una delle più frequenti malattie nella popolazione. Tanto le cefalee di tipo

tensivo quanto le emicranie con o senza aura possono apparire in età avanzata,

anche dopo il cinquantesimo anno di età.

In

conclusione, tenuto conto di tutti questi aspetti, il Prof. dott. PE 1 ha ritenuto più probabile che gli episodi del 2002 e 2008 corrispondano a delle cefalee primarie,

piuttosto che a delle cefalee post-traumatiche (doc. XVIII,

p. 24s.: “Unter Berücksichtigung aller Punkte, insbesondere die Unsicherheit

über Zeitpunkt des Auftretens und Persistenz der Kopfschmerzen des Exploranden

in zeitlicher Relation zum Trauma und der Häufigkeit von

Kopfschmerzenerkrankungen in der allgemeinen Bevölkerung erscheint es

gutachterlicher Sicht wahrscheinlicher, dass die Kopfschmerzepisoden im Jahre

2002.

und 2008 einem primären Kopfschmerz und nicht einem posttraumatischen

Kopfschmerz entsprechen.“; in questo senso, si veda pure la risposta al quesito

n. 7 di parte ricorrente).

Inoltre, sempre secondo il perito giudiziario, le cefalee denunciate

da RI 1 soddisfano di principio i criteri posti dall’ICHD II per ammettere

l’esistenza di una cefalea indotta dai farmaci. In effetti, l’assicurato ha

seguito per più anni una terapia analgesica, assumendo giornalmente del

Dafalgan/paracetamolo. Ora, é notorio che l’utilizzo regolare di analgesici può

provocare lo sviluppo di una cosiddetta cefalea indotta, la quale é tipicamente

legata a una modifica della semiologia della cefalea, come é accaduto nel caso

di specie, in occasione della ricaduta del 2008. Nel caso degli analgesici

semplici, il rischio di sviluppare una cefalea di questo genere é accresciuto,

quando vengono assunti medicamenti contro il dolore per più di 15 giorni/mese.

È pertanto più probabile che il ricorrente abbia sviluppato una cefalea indotta

dai farmaci, piuttosto che una cefalea post-traumatica.

Per

l’esperto giudiziario é peraltro possibile che sussista una combinazione tra i

due tipi di cefalea (primaria e indotta), senza che una delle componenti possa

essere esattamente differenziata dall’altra (doc. XVIII, p. 25; cfr. pure

la risposta al quesito n. 9 di parte ricorrente).

Il Prof. PE 1 si é quindi

pronunciato sulle valutazioni espresse dagli specialisti privatamente

interpellati dall’insorgente, avendo cura di illustrare i motivi per cui egli

se ne é distanziato (cfr. doc. XVIII, risposta al quesito n. 10 di parte

ricorrente).

2.7

A fronte

delle obiezioni contenute nel rapporto 24 marzo 2013 del dott. __________ (cfr.

allegato al doc. XXV), in data 9 aprile 2013, il TCA si é di nuovo rivolto al

dott. PE 1 invitandolo a esaminare se il nuovo documento contenesse degli

elementi di valutazione suscettibili di modificare le sue conclusioni peritali

(cfr. doc. XXVI).

Con il

complemento peritale del 23 maggio 2013 - relativamente al preteso adempimento

dei criteri C e D -, il Prof. PE 1 non ha potuto fare altro che

riconfermarsi nelle considerazioni già espresse nel suo referto principale. In

particolare, egli ha fatto valere che, se fossero state presenti sin

dall’inizio delle rilevanti cefalee, tale circostanza sarebbe stata refertata

nel rapporto di uscita del Servizio di neurochirurgia oppure a margine delle

successive consultazioni mediche con indicazione del procedere terapeutico.

L’esperto giudiziario ha peraltro precisato di essere comunque pronto a

riesaminare la questione, qualora venisse prodotta ulteriore documentazione,

allestita in stretta relazione temporale con l’infortunio (cfr. doc. XXVII, p.

1-3).

D’altro

canto - a proposito della diagnosi di cefalea indotta dall’uso di medicamenti

-, il dott. PE 1 ha rilevato che, contrariamente alla definizione di cefalea

post-traumatica, per quanto riguarda la diagnosi in questione non sussiste

alcuna discrepanza né lacuna tra quanto dichiarato dall’assicurato e quanto si

evince dalla documentazione medica iniziale. In particolare, risulta

ripetutamente documentato un utilizzo regolare di medicamenti. Ad ogni modo, la

diagnosi di cefalea indotta non é stata posta con certezza. In effetti, é stato

semplicemente sostenuto che tale diagnosi appare più verosimile rispetto a

quella di cefalea post-traumatica. Il perito giudiziario ha inoltre precisato

di non aver mai parlato di abuso nell’assunzione di medicamenti. Del

resto, le cefalee indotte possono svilupparsi quando analgesici, oppure farmaci

specifici contro l’emicrania (triptani o ergotamine), vengono assunti con

regolarità per un lungo periodo, ossia per più di tre mesi. In generale, si

ammette che, nel caso dei triptani e delle ergotamine, il valore di soglia si

situa a 8-10 giorni d’assunzione/mese, mentre, nel caso di semplici analgesici,

quali quelli assunti dal ricorrente, il limite é di circa 15 giorni

d’assunzione/mese. Il perito ha ammesso che, nel caso concreto, non é stato

possibile quantificare con esattezza il consumo di medicamenti. Nella documentazione

medica a disposizione si riferisce però di un regolare utilizzo di analgesici,

protrattosi su più anni. Tali indicazioni corrispondono ai dati anamnestici

forniti dall’assicurato, di modo che non vi é alcun dubbio circa un regolare

consumo di analgesici da parte di RI 1 (cfr. doc. XXVII, p. 3 e 5).

Il Prof. PE

1.

si é pure distanziato dall’affermazione del dott. __________ secondo la quale

le cefalee avrebbero presentato una continuità nella loro sintomatologia e che

si sarebbe invece eventualmente modificata la loro intensità. Al riguardo, egli

ha ribadito che, in occasione della seconda ricaduta (del 2008), é intervenuta

anche una modifica della semiologia delle cefalee. Tale circostanza é stata

riferita dallo stesso assicurato (si veda il punto 2 della perizia) e risulta

inoltre documentata dai referti relativi alle visite mediche a cui egli si era

a quel momento sottoposto (cfr. doc. XXVII, p. 4s.).

2.8

In data 20

giugno 2013, l’insorgente ha formulato le proprie osservazioni sul complemento

peritale elaborato dal Prof. dott. PE 1. Egli ha in particolare rilevato quanto

segue:

"

(…).

Allego copia dei rapporti del dr. __________ del

3.2.2003

e del 26.5.2008. Dagli stessi si rileva che le cefalee era già

presenti ab initio, dal momento dell’incidente o comunque a pochissima distanza

temporale dallo stesso, ciò che anche il dr. __________ mi ha confermato

oralmente, e che chiedo di sentire quale teste. Del resto la CO 1, prima di

questa ricaduta, mai ha messo in discussione il principio della causalità.

Del resto i problemi del paziente, inizialmente,

erano tali e tanti che é ben possibile che il problema delle cefalee (che

comunque esisteva) sia stato messo in secondo piano. Non posso quindi di certo

concordare con la valutazione del dr. PE 1 e confermo le relazioni del dr. __________.”

(doc.

XXXII)

2.9

In

caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si

scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui

ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della

propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti

considerati (DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il

giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui

il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una

controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso

risultato (DTF 101 IV 130).

Il

giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione

di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio

l'esattezza della perizia giudiziaria.

Questi

principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008

nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:

"

Per quanto concerne in particolare le perizie

giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza

motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di

mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di

valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la

presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure l'esistenza

di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la

Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi, senza

necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale

giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e riferimenti)."

2.10

Chiamato a

pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale non vede ragioni che

gli impediscano di fare propria la valutazione espressa dal perito giudiziario

- autorevole specialista di livello universitario proprio nella materia che qui

interessa -, secondo il quale i disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del

giugno 2008, non costituiscono una naturale conseguenza dell’infortunio occorso

il 30 aprile 1998.

In

effetti, il suo referto peritale (inteso come la perizia del 22 febbraio 2013 e

il suo complemento del 23 maggio 2013) non contiene contraddizioni. D’altra

parte, esso presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché

possa essere riconosciuto, a un apprezzamento medico, piena forza probante

(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c con riferimenti; RAMI

1991.

U 133 consid. 1b): in particolare, l’esperto giudiziario

ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro e motivato, dopo aver proceduto

a un esame approfondito del caso (cfr. STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009

consid. 10.2).

Il Prof.

Jung si é peraltro confrontato con le valutazioni, rispettivamente con le

obiezioni espresse dagli specialisti consultati dal ricorrente, spiegando in

maniera puntuale, facendo capo a un’approfondita analisi dei dati anamnestici

contenuti nell’incarto, le ragioni per le quali se ne é discostato.

Riguardo

al contenuto dell’allegato d’osservazioni che l’insorgente ha presentato il 20

giugno 2013 (cfr. doc. XXXII), questa Corte rileva che i rapporti 3 febbraio

2003.

e 26 maggio 2008 del dott. __________ facevano parte della documentazione

trasmessa al perito giudiziario (cfr. doc. 101 e doc. 166) e, come tali, sono

stati da lui già valutati (cfr. doc. XVIII, p. 6s. e p. 8).

Per

quanto concerne invece la richiesta di audizione testimoniale del dott. __________,

medico curante dell’assicurato, il TCA ritiene di potersi esimere dal procedere

all’assunzione di tale mezzo di prova. In effetti, occorre sottolineare che,

immediatamente dopo l’infortunio, l’insorgente é stato ricoverato presso il

Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale regionale di Lugano, presso il quale é

rimasto degente sino al 9 maggio 1998 (dunque per oltre sette giorni). Dal

relativo rapporto di uscita non risulta che egli abbia sofferto di cefalee

(cfr. doc. 23; si veda, del resto, anche il referto relativo alla consultazione

del 23 giugno 1998 - cfr. doc. 12). Ora, non si vede come il dott. __________

potrebbe attestare che tale disturbo sarebbe stato presente sin dall’inizio, dato

che egli ha visitato l’assicurato solo dopo che quest’ultimo era stato dimesso

dall’Ospedale di __________.

Al

riguardo, giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr.

DTF 131 I 153 consid. 3; 125 I 127 consid. 6c/cc), senza che

ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28

consid. 4b; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In questo

contesto, va inoltre segnalato che, secondo la giurisprudenza federale, va

attribuita una particolare importanza proprio alle certificazioni mediche

allestite nella fase che segue immediatamente l'infortunio. Descrizioni

retrospettive della sintomatologia iniziale (disturbi apparsi nei primi tre

giorni) possono essere inaffidabili (cfr. STFA U 57/03 del 22 dicembre 2003

consid. 3.2.2, in cui il TFA ha dichiarato privi di valore probatorio, per

quanto concerne la questione della causalità, dei referti medici basati in

prevalenza su una descrizione retrospettiva del decorso dei disturbi fornita

dalla paziente stessa).

Il fatto

che, in passato, l’CO 1 non avrebbe mai dubitato dell’eziologia infortunistica

delle cefalee lamentate dall’assicurato, é ininfluente. In effetti, così come già

indicato al considerando 2.5. del presente giudizio, trattandosi di una

ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere

ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in

occasione del caso iniziale.

In

esito a tutto quanto precede, questo Tribunale non ritiene quindi dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2

e riferimenti; cfr., pure,

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che i disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del

giugno 2008 si trovano in una relazione di causalità naturale, diretta oppure

indiretta (a quest’ultimo proposito, deve essere precisato che gli analgesici che,

secondo il Prof. PE 1, potrebbero essere all’origine del cambiamento della

semiologia delle cefalee intervenuto nel 2008, venivano assunti dall’assicurato

per controllare, sempre in base alla valutazione del perito giudiziario, un

disturbo extrainfortunistico), con il sinistro occorso all’assicurato in data

30.

aprile 1998.

La

decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’Istituto assicuratore

ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi appena citati,

merita dunque conferma in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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