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35.2012.11

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10 aprile 2013Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117)), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

E’ utile,

infine, osservare, riguardo al fatto che l’assicurata non avrebbe mai

presentato prima del sinistro i sintomi accusati in seguito, in particolare la

cefalea cronica (cfr. allegato L a doc. I; XI), che secondo la giurisprudenza

federale per il solo fatto di essere insorto dopo un infortunio, un disturbo

alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. La regola “post

hoc ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha

insomma valenza scientifica (cfr. DTF 119 V 341segg. consid. 2b/bb con riferimenti; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach

Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, pag.

30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003,

p. 48).

2.9. L’assenza di postumi organici oggettivabili,

suscettibili di spiegare i disturbi accusati dalla ricorrente, non esclude a

priori l'esistenza di un nesso di causalità naturale con l'evento traumatico in

esame (cfr. SVR 2012 UV n. 5 pag. 17 [8C_310/2011] consid. 5.1 con

riferimenti). Nel caso di disturbi in relazione di causalità naturale con

l'infortunio, ma senza deficit funzionali organici oggettivabili, occorre

piuttosto procedere a un esame particolare dell'adeguatezza del nesso causale.

Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità

adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della

causalità naturale tra l'infortunio e i disturbi lamentati (cfr. DTF 135 V 465

consid. 5.1).

Secondo la giurisprudenza

federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più

presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù

dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, è tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle

prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di invalidità

e a un’IMI). Tale momento è dato quando dalla continuazione della cura medica

non vi è più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali

provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi (cfr.

DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).

Nel caso

di specie non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo

per cui è determinante il momento in cui si è stabilizzato lo stato di salute

dell’insorgente.

Dalle

carte processuali si evince, da una parte, che nel giugno 2011 RI 1 non si

sottoponeva a particolari terapie - bensì soltanto a sedute di fisioterapia, a

visite di controllo presso il Dr. med. __________ e all’assunzione di

medicamenti omeopatici e fitoterapici (arnica, cuprum comp, galium comp,

myosotis comp., ledum inj.; cfr. doc. 14; allegato F a doc. I). Dall’altra, che

non le fossero state prospettate particolari terapie per migliorare notevolmente

le sue condizioni di salute.

D’altronde

il Dr. med. __________ alla domanda del 28 febbraio 2013 postagli dal

patrocinatore dell’assicurata “Ritenuto che i disturbi di cui soffre

“tuttora” la paziente siano da rapportare all’evento infortunistico in

narrativa, è possibile formulare un’ipotesi temporale di quando potrebbero

avere una fine?” (cfr. doc. M1) si è limitato a rispondere con un laconico “no”,

senza nulla aggiungere circa un eventuale miglioramento (cfr. doc. N2).

Assodato, dunque, che

all’amministrazione non può essere rimproverato di avere prematuramente

chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame

dell’adeguatezza debba avvenire in base alla prassi sviluppata

nella DTF 117 V 359ss. relativamente ai “colpi di frusta” (lesione

equivalente della colonna cervicale o traumatismo cranio-cerebrale; cfr.

consid. 2.6.) e precisata nella DTF 134 V 109 (cfr. consid.

2.7.) oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica

abnorme conseguente a infortunio di cui alla DTF 115 V 133 (cfr. consid. 2.5.).

Il TCA ritiene che la

questione di sapere a quale prassi fare capo nel caso di specie al fine di

esaminare l’adeguatezza del nesso causale possa rimanere irrisolta (cfr. al

riguardo STF 8C_252/2007 del 16 maggio 2008).

Infatti, come verrà

esposto in seguito, in concreto, anche volendo applicare la prassi

elaborata in materia di traumi del tipo “colpo di frusta” - più favorevole

all’assicurata non differenziando le componenti psichiche da quelle somatiche

(cfr. consid. 2.6.) -, la causalità adeguata dovrebbe comunque essere

negata.

2.10. Nel valutare

l'adeguatezza del legame causale ai sensi della prassi sviluppata nella DTF 117

V 359 e precisata nella DTF 134 V 109 relativamente ai “colpi di frusta”,

occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso a RI

1 l’11 agosto 2008.

Nell’annuncio

di infortunio del 26 agosto 2008 emerge la seguente descrizione del sinistro in

questione:

"

La collaboratrice a fait de l’aquaplaning avec la

voiture. La voiture a tourné plusieurs fois avant de venir buter contre la

barrière de sécurité sur la bas côté de la route.”

(Doc. 1)

Dalla dinamica del sinistro e dal fatto che la ricorrente abbia

riportato un trauma d’accelerazione a livello della colonna vertebrale cervicale

(cfr. doc. 2; 13) - l'infortunio occorso all’assicurata non può essere

classificato né fra quelli leggeri (come preteso dall’assicuratore LAINF

resistente cfr. doc. XV; I) ma neppure fra quelli gravi.

Secondo

il TCA, si tratta di un infortunio di grado medio, al limite però della

categoria degli infortuni leggeri o insignificanti.

A mero titolo di raffronto

giova segnalare che l’Alta Corte ha valutato allo stesso modo

un incidente della circolazione stradale in cui l’automobile guidata da un’assicurata,

che transitava ad una velocità dichiarata di 45/50 km/h, è entrata in

collisione con una vettura proveniente da destra. A seguito dell'urto, la prima

vettura si è girata di 90° a destra, terminando la propria corsa sul

marciapiede, non senza avere urtato di striscio un passante (cfr. STFA U 371/01

del 17 ottobre 2002).

Inoltre

la nostra Massima Istanza con giudizio U 107/94 del 28 novembre 1994 ha riconosciuto essere di grado medio al limite della categoria inferiore, l’incidente in cui

l’autovettura di un assicurato è stata travolta, frontalmente/lateralmente, da

un veicolo uscito, imprudentemente, da uno stop. A seguito dell’urto,

l’automobile dell’assicurato è entrata in collisione con una seconda

autovettura.

In tale

eventualità il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con

l’infortunio secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati

al consid. 2.7.

Per

Considerandi

ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore sia

presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri

(cfr. consid. 2.5.).

In una

sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5., pubblicata in SVR

10/2010 UV 25 pag. 100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di

media gravità ma che si trovano al limite della categoria di quelli leggeri -

devono essere adempiuti quattro dei sette criteri di rilievo, affinché

possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

Cfr. pure

STF 8C_887/2011 del 5 marzo 2012 consid. 4.4.

Al riguardo,

va ribadito che nell'apprezzamento dell'adeguatezza della causalità in materia

di infortuni del tipo "colpo di frusta" non deve essere operata

alcuna distinzione fra la componente organica e quella psichica (cfr. consid.

2.6

, 2.9. in fine).

L’incidente

della circolazione stradale dell’agosto 2008 non si è svolto secondo

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.

In

proposito, occorre evidenziare che nella DTF 129 V 323 (= RAMI 2003 pag. 203),

il TFA, nel caso di un infortunio in cui un'automobile, a causa dell'esplosione

di un pneumatico a una velocità di circa 95 km/h, si era capovolta in autostrada ed era rimasta a giacere sul tetto, nonostante abbia

riconosciuto che il sinistro da un certo punto di vista era stato impressionante,

ha negato il carattere particolarmente drammatico dal profilo oggettivo.

Secondo

la giurisprudenza, per l’adempimento del criterio della gravità o

particolare caratteristica delle lesioni lamentate, la diagnosi di

distorsione cervicale (oppure di un’altra lesione da trattare allo stesso modo

nell’ambito dell’esame dell’adeguatezza) di per sé non basta. È, inoltre,

necessaria una particolare gravità dei disturbi rientranti nel quadro clinico

tipico per un infortunio del tipo colpo di frusta oppure la presenza di

circostanze particolari che possono influire su tali disturbi. Queste ultime

possono consistere in una particolare posizione del corpo e nelle complicazioni

che ne sono conseguite (cfr. STF 8C_46/2011 consid. 5.2.1.; SVR 2007 UV 26 pag.

86; RAMI 2003 U 489 pag. 357 consid. 4.3 e riferimenti). Anche le eventuali

importanti lesioni che la persona assicurata ha riportato accanto al trauma da

colpo di frusta, al trauma equivalente oppure al trauma cranio-cerebrale,

possono avere un significato (cfr. DTF 134 V 109 consid. 10.2.2 e

riferimenti ivi citati).

Nella

concreta evenienza il TCA osserva che non risulta documentato che la posizione

assunta al momento dell’evento traumatico fosse particolare, né che

l’assicurata abbia presentato cumulativamente diversi disturbi del quadro

clinico tipico di un trauma d’accelerazione comportanti delle gravi

ripercussioni.

Pertanto va

escluso che RI 1 abbia riportato delle lesioni gravi o con caratteristiche

particolari (cfr., in questo senso, la SVR 2009 UV 13, pag. 52 consid. 7.2.5).

Insoddisfatto

appare pure il criterio della specifica cura medica protratta e gravosa.

L’assicurata ha beneficiato di trattamenti medicamentosi (analgesici,

omeopatici, fitoterapici) e si è sottoposta a sedute di osteopatia e a cicli di

fisioterapia ambulatoriale (cfr. doc. 12; 14).

Conformemente

alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo

(cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la

somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18

ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica

ai sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la

fisioterapia e l’osteopatia a cui si è sottoposta l’insorgente (cfr. doc. 14;

12), come pure, più in generale, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia

cranio-sacrale, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia non possono

essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del

19.

novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4

e riferimenti).

Il TF ha,

del resto, deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre

2009.

consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo

cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica

medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia

ambulatoriale, nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche,

e in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente

un assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e

contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito

essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di

fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che nemmeno la degenza in clinica nel

periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale

e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano

giustificare la realizzazione di questo criterio, precisato che per la

realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la

prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.

Nemmeno

può essere considerata eccessiva la durata, di oltre due anni, della cura

medica dell’assicurata - consistente in sedute di controllo presso il suo

medico curante, nell’assunzione di farmaci antalgici e in sedute di osteopatia

e fisioterapia – ritenuto che, nel trattamento di questo genere di traumi,

delle cure mediche che si protraggono sull’arco di due - tre anni devono essere

considerate come normali (cfr., al riguardo, STF 8C_769/2011 del 31 gennaio

2012.

consid. 6.2.1.; U 353/02 del 30 maggio 2003 consid. 3.3.; U 388/04 del 16

febbraio 2006 consid. 4.2.).

Dalle

carte processuali neppure emerge che l'assicurata sia rimasta vittima di una cura

medica errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento traumatico.

Secondo

la giurisprudenza, d’altronde, questo criterio non può già essere considerato

realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela finalmente

efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 pag. 142 consid. 5.6.1).

Nemmeno

il criterio del decorso sfavorevole della cura e le

complicazioni rilevanti intervenute è realizzato.

In merito

è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può

dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono, inoltre,

necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione, in

casu inesistenti. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di

diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il

fatto che, nonostante regolari terapie, un assicurato lamenta ancora disturbi e

non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009

del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).

In casu non

può, peraltro, essere ignorato che RI 1 risulta essere stata in grado di

riprendere l’esercizio della propria attività professionale dopo circa quattro

settimane dal sinistro, ossia nel mese di settembre 2008 (cfr. doc. 13; 3).

Inadempiuto

risulta pure il criterio dell’importante incapacità lavorativa, malgrado i

documentati sforzi intrapresi.

Infatti dalla

documentazione agli atti emerge, come appena esposto, che l’assicurata è stata

inabile al lavoro unicamente per circa quattro settimane dopo l’infortunio

dell’11 agosto 2008 (cfr. doc. 13, 3).

In queste

condizioni, può rimanere indeciso se è ossequiato o meno il criterio dei notevoli

disturbi - i quali in ogni caso si valutano in riferimento all’attendibilità

dei dolori e agli impedimenti che questi provocano nella vita quotidiana (cfr.

DTF 134 V 109 consid. 10.2.4.; STF 8C_339/2007 del 6 maggio 2008 consid. 3.3.)

-, poiché questo criterio da solo - in presenza di un infortunio di grado medio

al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti e

ritenuto che non rivestirebbe comunque un’importanza particolare o decisiva -

non giustifica l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II

n. 67 pag. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 pag. 431, U 187/95).

Si deve,

quindi, ritenere che i disturbi denunciati da RI 1 a decorrere dal 1° giugno

2011.

non costituivano una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico subito

l’11 agosto 2008.

2.11

Alla luce di

tutto quanto esposto, occorre concludere che l’assicuratore LAINF resistente

era legittimato a negare alla ricorrente il versamento di ulteriori prestazioni

assicurative a far tempo dal 1° giugno 2011.

Ne

discende che la decisione su opposizione del 4 gennaio 2012 deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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