35.2012.11
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10 aprile 2013Italiano29 min
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Numero d'incarto:
35.2012.11
Data decisione, Autorità:
10.04.2013, TCA
Titolo:
8/08 inf.circ.:trauma d'accel.cervic.Da 6/11 negato prest.Assenza postumi organ.non esclude a priori caus.nat.Adeguatezza(può essere esaminata poiché ass.LAINF non chiuso premat.caso)va negata anche facendo capo a giurisr.colpo di frusta.Inf.grado medio al limite leggeri,non ademp.specifici crirteri
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
COLPO DI FRUSTA
INFORTUNIO NON PROFESSIONALE
art. 6 cpv. 1 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2012.11
rs
Lugano
10 aprile
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 febbraio 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 gennaio
2012 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 11
agosto 2008 RI 1 - dipendente della __________ in qualità di cameraman e,
perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 - è rimasta
vittima di un incidente della circolazione stradale al volante della propria
autovettura.
A causa
di questo sinistro l’assicurata ha riportato, secondo il rapporto 4 settembre
2008 del Dr. med. __________, medico generalista di __________, un trauma d’accelerazione
a livello cervicale (cfr. doc. 2; 13).
L’istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 4 ottobre
2011 l’assicuratore LAINF ha negato a RI 1 il diritto a ulteriori prestazioni
assicurative a far tempo dal 1° giugno 2011, in quanto sarebbe stato raggiunto lo status quo ante, rispettivamente lo status quo sine, e non sarebbe,
conseguentemente, più dato un nesso causale tra i disturbi attuali e il
sinistro dell’agosto 2008 (cfr. doc. 9).
A seguito
dell’opposizione interposta dallo RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 5),
in data 4 gennaio 2012, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(cfr. doc. B).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 2 febbraio 2012, RI 1, sempre rappresentata dallo RA 1 /
, ha chiesto che il caso relativo all’infortunio subito nell’agosto 2008 resti
aperto.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale l’assicurata ha, segnatamente,
addotto che nemmeno la valutazione del Dr. med. __________, medico fiduciario
dell’assicuratore LAINF, contesta il fatto che soffra ancora di manifesti
malesseri fisici, in particolare cefalea cronica e bloccaggi intermittenti
della colonna vertebrale.
La stessa
ha evidenziato, poi, che, come risulta dall’attestazione del Dr. med. __________,
che per pratica professionale deve essere considerato uno specialista in
materia e che conosce il caso di specie per pratica diretta e analisi fattuale
della situazione reale, sotto il profilo clinico è dato, per atti concludenti,
il nesso di causalità diretta, naturale e adeguata tra l’evento traumatico e le
conseguenze a tutt’oggi riscontrabili.
La
ricorrente ha precisato che il medico curante, Dr. med. __________, si è
opposto, a ragione veduta e sotto il profilo clinico, alla chiusura del caso e
propende addirittura per ulteriori accertamenti specialistici a tutela della
sua salute presente e futura.
La
medesima ha osservato che il medico fiduciario, indicando che “il apparaît peu
vraisemblable qu’un traitement soit justifié au-delà de 18 mois”, non esclude
totalmente e in senso assoluto, la necessità di un proseguimento delle cure, ma
si limita a valutare questa prospettiva “poco verosimile”.
L’assicurata
ha rilevato, da un lato, che non si tratta di rivendicare il riconoscimento di
uno status invalidante di grado elevato, ma in ogni caso di conseguenze
oggettive, anche se relativamente contenute. Dall’altro, che non bisogna
necessariamente constatare una “lésion ligamentaire ou osseuse” per
giungere alla conclusione che possano esistere, in un caso particolare e ben
specifico, conseguenze traumatiche legate da un principio di causalità diretta
con un evento di natura infortunistica.
Secondo
l’insorgente poco importa se nei casi ordinari si arriva alla “guérison en
quelques semaines ou mois”, qui si tratta del caso concreto in cui una
conseguenza traumatica alla colonna vertebrale può portare all’accentuazione, in
futuro, della situazione di malessere già ben presente e incontestata per atti
clinici.
La stessa
ha puntualizzato che evidentemente i trattamenti medico-sanitari richiesti
devono rispettare il principio di proporzionalità e che al momento non è in
discussione questo aspetto, se non per le fatture di fisioterapia ancora
inevase e di cui si rivendica il riconoscimento (cfr. doc. I).
1.4. La CO 1,
patrocinata dall’avv. RA 2, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. L’assicurata,
tramite lo RA 1, si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie con
scritto del 2 marzo 2012 (cfr. doc. V).
1.6. L’avv. RA 2,
per conto dell’assicuratore resistente, l’8 marzo 2012 ha riconfermato la risposta di causa, rilevando come la decisione emessa da quest’ultimo sia
basata su un parere del medico di fiducia e che agli atti non vi sono elementi
oggettivi che permettano di arrivare a una diversa soluzione (cfr. doc. VII).
1.7. Il doc. VII
è stato trasmesso per conoscenza al rappresentante della ricorrente (cfr. doc.
VIII).
1.8. Pendente
causa il TCA ha chiesto alle parti di pronunciarsi in merito all’esistenza di
un nesso di causalità adeguata tra i disturbi denunciati dall’assicurata
dopo il 1° giugno 2011 e l’evento infortunistico occorsole l’11 agosto 2008
(cfr. doc. IX).
L’8 marzo
2013 l’avv. RA 2, patrocinatrice della CO 1, si è riconfermata integralmente
nella risposta di causa (cfr. doc. X).
__________
dello __________, a nome e per conto dell’assicurata, si è espresso anch’egli
l’8 marzo 2013 e ha allegato delle domande poste dal medesimo al Dr. med. __________
il 28 febbraio 2013 e le relative risposte inviategli da quest’ultimo tramite
fax (cfr. doc. XI; M1).
Il 14
marzo 2013 il rappresentante dell’insorgente ha trasmesso in originale le
risposte sottoscritte dal medico curante (cfr. doc. XIV; N2).
1.9. La CO 1,
tramite l’avv. RA 2, ha nuovamente preso posizione in merito alla fattispecie
con scritto del 22 marzo 2013 (cfr. doc. XV), il quale è stato inviato per
conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XVI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se l’assicuratore LAINF resistente era o
meno legittimato a porre fine al versamento delle proprie prestazioni a fare
tempo dal 1° giugno 2011.
2.3. Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto
non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
Il
diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone
l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il
danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere
che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto
verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,
che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del
danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno
alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. DTF 129 V 177 consid. 3. pag. 181, 402 consid.
4.3 pag. 406).
2.4. Se un
infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto
anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi
accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi
subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 pag.
75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, pag.
1093).
Il
solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non
basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo
infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V
335 consid. 2b/bb pag. 341segg.; RAMI 1999 U 341 pag. 408segg. consid. 3b).
Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base,
l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in
materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna
cervicale, di trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale, senza dimostrazione di un sostrato organico
oggettivabile, l’esistenza di un legame causale naturale tra l’infortunio e
l’incapacità lavorativa o di guadagno, deve di principio essere ammessa in
presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali
diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della
memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità
affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc. L’esistenza di un
infortunio di questo tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle
attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1,
117 V 359 consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la
DTF 134 V 109 consid. 9 pag. 122segg.).
2.5. Il diritto
alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità
adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla
salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal
momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid.
5b/bb pag. 103).
Per
contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza
del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati
successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in
tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri
(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e
gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve
considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma
piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In
presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione
un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in
ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (cfr. DTF
115 V 133 consid. 6c/aa e bb e DTF 115 V 409 segg. consid. 5c/aa e bb, 117 V
384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, pag. 53ss. consid. 4a).
2.6. In presenza
di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un
trauma equivalente oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit
funzionale organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati
senza differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò
contrariamente a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a
seguito di un infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti
organici (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb pag. 103 e SVR 2007 UV 8 pag. 27
consid. 2ss.; DTF 117 V 359 consid. 6a).
2.7. Nella DTF
134 V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più
punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della
causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e,
specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al
rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In quel
giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a
un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno
comportato tali lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre
stabilito che non vi è ragione di modificare i principi relativi alla
classificazione degli infortuni a seconda del loro grado di gravità e
all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri nell’esame
dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid. 10.1). La
Corte federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova
dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con
l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per
l’adeguatezza (consid. 10).
Per
quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente
ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di
salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei
problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi
perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è
indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza
dei disturbi -, una perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo
neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in
caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure
indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici
specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni.
Relativamente alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di
rilievo, principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in
secondo luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari.
Il relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le circostanze concomitanti
particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica
delle lesioni lamentate;
- la specifica cura medica protratta e
gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la cura medica errata che aggrava
notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute;
- la rilevante incapacità lavorativa
malgrado la dimostrazione degli sforzi compiuti.
Nonostante ciò che precede, la
giurisprudenza citata al considerando 2.5. (cfr. DTF 115 V 133 e 403) si
applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi
equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti
dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e
indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione
al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma
cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 pag. 79 consid. 2b).
2.8. Nella
concreta evenienza dalle tavole processuali emerge che l’11 agosto 2008 RI 1 ha
lamentato un trauma d’accelerazione a livello cervicale (cfr. doc. 2; 13;
consid. 1.1.).
D’altro
canto, un’attenta valutazione della documentazione medica agli atti consente di
affermare che, perlomeno al momento della chiusura del caso da parte de CO 1 (giugno
2011), la sintomatologia denunciata dalla ricorrente non correlava con un danno
infortunistico oggettivabile.
In
effetti né il medico fiduciario dell’assicuratore LAINF resistente, Dr. med. __________,
spec. FMH in medicina interna e, né il medico curante, Dr. med. __________, FMH
in medicina generale e medicina d’urgenza, hanno oggettivato delle lesioni
morfologiche di natura post-traumatica.
Il
referto della RM della colonna cervicale e dorsale effettuata il 31 marzo 2011,
del resto, indica che “… non si osservano alterazioni di segnale a livello
osseo e a carico dei tessuti molli del rachide dorso-lombare, in particolare di
tipo post-traumatico. Si segnala unicamente una minima tendenza alla cifosi del
rachide cervicale, in particolare da C2 a C5. Piccola ernia di Schmorl al
passaggio dorso-lombare” (cfr. doc. 7).
Al
riguardo è utile rilevare che l’ernia di Schmorl è una estroflessione del disco
intervertebrale nella vertebra che spesso non dà sintomi. Non è un’ernia, bensì
si tratta di una porzione di disco che si approfonda nella limitante di una
vertebra e non prende contatto con le strutture nervose (cfr. www.medicitalia.it/dizionario-medico/ernia-di-schmorl;
www.medicitalia.it/consulti/archivio/292781-ernia_di_schmorl).
In
tale contesto va inoltre ricordato che, per poter parlare di lesioni
traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti
devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature
diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti
scientificamente (STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi
citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).
In questo senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF
ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla
digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide
cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato
organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010
consid. 3.2).
L’Alta
Corte ha, altresì, statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la
prova della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene
esse possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale
delle Cefalee (ICHD-2) della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2
p. 3; STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2).
In una
sentenza U 273/06 del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per
costante giurisprudenza, la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare
l’esistenza di disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un infortunio.
Visto
quanto precede, il TCA non ritiene necessario procedere alle misure istruttorie
proposte dal Dr. med. __________, e meglio una perizia da parte di un medico specialista
in materia (cfr. allegato L a doc. I).
In
proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF
8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009;
STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006,
consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 1; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; RCC 1986 p.
202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
Fatti
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117)), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
E’ utile,
infine, osservare, riguardo al fatto che l’assicurata non avrebbe mai
presentato prima del sinistro i sintomi accusati in seguito, in particolare la
cefalea cronica (cfr. allegato L a doc. I; XI), che secondo la giurisprudenza
federale per il solo fatto di essere insorto dopo un infortunio, un disturbo
alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. La regola “post
hoc ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha
insomma valenza scientifica (cfr. DTF 119 V 341segg. consid. 2b/bb con riferimenti; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach
Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, pag.
30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003,
p. 48).
2.9. L’assenza di postumi organici oggettivabili,
suscettibili di spiegare i disturbi accusati dalla ricorrente, non esclude a
priori l'esistenza di un nesso di causalità naturale con l'evento traumatico in
esame (cfr. SVR 2012 UV n. 5 pag. 17 [8C_310/2011] consid. 5.1 con
riferimenti). Nel caso di disturbi in relazione di causalità naturale con
l'infortunio, ma senza deficit funzionali organici oggettivabili, occorre
piuttosto procedere a un esame particolare dell'adeguatezza del nesso causale.
Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità
adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della
causalità naturale tra l'infortunio e i disturbi lamentati (cfr. DTF 135 V 465
consid. 5.1).
Secondo la giurisprudenza
federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più
presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù
dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, è tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle
prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di invalidità
e a un’IMI). Tale momento è dato quando dalla continuazione della cura medica
non vi è più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali
provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi (cfr.
DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).
Nel caso
di specie non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo
per cui è determinante il momento in cui si è stabilizzato lo stato di salute
dell’insorgente.
Dalle
carte processuali si evince, da una parte, che nel giugno 2011 RI 1 non si
sottoponeva a particolari terapie - bensì soltanto a sedute di fisioterapia, a
visite di controllo presso il Dr. med. __________ e all’assunzione di
medicamenti omeopatici e fitoterapici (arnica, cuprum comp, galium comp,
myosotis comp., ledum inj.; cfr. doc. 14; allegato F a doc. I). Dall’altra, che
non le fossero state prospettate particolari terapie per migliorare notevolmente
le sue condizioni di salute.
D’altronde
il Dr. med. __________ alla domanda del 28 febbraio 2013 postagli dal
patrocinatore dell’assicurata “Ritenuto che i disturbi di cui soffre
“tuttora” la paziente siano da rapportare all’evento infortunistico in
narrativa, è possibile formulare un’ipotesi temporale di quando potrebbero
avere una fine?” (cfr. doc. M1) si è limitato a rispondere con un laconico “no”,
senza nulla aggiungere circa un eventuale miglioramento (cfr. doc. N2).
Assodato, dunque, che
all’amministrazione non può essere rimproverato di avere prematuramente
chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame
dell’adeguatezza debba avvenire in base alla prassi sviluppata
nella DTF 117 V 359ss. relativamente ai “colpi di frusta” (lesione
equivalente della colonna cervicale o traumatismo cranio-cerebrale; cfr.
consid. 2.6.) e precisata nella DTF 134 V 109 (cfr. consid.
2.7.) oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica
abnorme conseguente a infortunio di cui alla DTF 115 V 133 (cfr. consid. 2.5.).
Il TCA ritiene che la
questione di sapere a quale prassi fare capo nel caso di specie al fine di
esaminare l’adeguatezza del nesso causale possa rimanere irrisolta (cfr. al
riguardo STF 8C_252/2007 del 16 maggio 2008).
Infatti, come verrà
esposto in seguito, in concreto, anche volendo applicare la prassi
elaborata in materia di traumi del tipo “colpo di frusta” - più favorevole
all’assicurata non differenziando le componenti psichiche da quelle somatiche
(cfr. consid. 2.6.) -, la causalità adeguata dovrebbe comunque essere
negata.
2.10. Nel valutare
l'adeguatezza del legame causale ai sensi della prassi sviluppata nella DTF 117
V 359 e precisata nella DTF 134 V 109 relativamente ai “colpi di frusta”,
occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso a RI
1 l’11 agosto 2008.
Nell’annuncio
di infortunio del 26 agosto 2008 emerge la seguente descrizione del sinistro in
questione:
"
La collaboratrice a fait de l’aquaplaning avec la
voiture. La voiture a tourné plusieurs fois avant de venir buter contre la
barrière de sécurité sur la bas côté de la route.”
(Doc. 1)
Dalla dinamica del sinistro e dal fatto che la ricorrente abbia
riportato un trauma d’accelerazione a livello della colonna vertebrale cervicale
(cfr. doc. 2; 13) - l'infortunio occorso all’assicurata non può essere
classificato né fra quelli leggeri (come preteso dall’assicuratore LAINF
resistente cfr. doc. XV; I) ma neppure fra quelli gravi.
Secondo
il TCA, si tratta di un infortunio di grado medio, al limite però della
categoria degli infortuni leggeri o insignificanti.
A mero titolo di raffronto
giova segnalare che l’Alta Corte ha valutato allo stesso modo
un incidente della circolazione stradale in cui l’automobile guidata da un’assicurata,
che transitava ad una velocità dichiarata di 45/50 km/h, è entrata in
collisione con una vettura proveniente da destra. A seguito dell'urto, la prima
vettura si è girata di 90° a destra, terminando la propria corsa sul
marciapiede, non senza avere urtato di striscio un passante (cfr. STFA U 371/01
del 17 ottobre 2002).
Inoltre
la nostra Massima Istanza con giudizio U 107/94 del 28 novembre 1994 ha riconosciuto essere di grado medio al limite della categoria inferiore, l’incidente in cui
l’autovettura di un assicurato è stata travolta, frontalmente/lateralmente, da
un veicolo uscito, imprudentemente, da uno stop. A seguito dell’urto,
l’automobile dell’assicurato è entrata in collisione con una seconda
autovettura.
In tale
eventualità il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con
l’infortunio secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati
al consid. 2.7.
Per
Considerandi
ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore sia
presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri
(cfr. consid. 2.5.).
In una
sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5., pubblicata in SVR
10/2010 UV 25 pag. 100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di
media gravità ma che si trovano al limite della categoria di quelli leggeri -
devono essere adempiuti quattro dei sette criteri di rilievo, affinché
possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
Cfr. pure
STF 8C_887/2011 del 5 marzo 2012 consid. 4.4.
Al riguardo,
va ribadito che nell'apprezzamento dell'adeguatezza della causalità in materia
di infortuni del tipo "colpo di frusta" non deve essere operata
alcuna distinzione fra la componente organica e quella psichica (cfr. consid.
2.6
, 2.9. in fine).
L’incidente
della circolazione stradale dell’agosto 2008 non si è svolto secondo
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.
In
proposito, occorre evidenziare che nella DTF 129 V 323 (= RAMI 2003 pag. 203),
il TFA, nel caso di un infortunio in cui un'automobile, a causa dell'esplosione
di un pneumatico a una velocità di circa 95 km/h, si era capovolta in autostrada ed era rimasta a giacere sul tetto, nonostante abbia
riconosciuto che il sinistro da un certo punto di vista era stato impressionante,
ha negato il carattere particolarmente drammatico dal profilo oggettivo.
Secondo
la giurisprudenza, per l’adempimento del criterio della gravità o
particolare caratteristica delle lesioni lamentate, la diagnosi di
distorsione cervicale (oppure di un’altra lesione da trattare allo stesso modo
nell’ambito dell’esame dell’adeguatezza) di per sé non basta. È, inoltre,
necessaria una particolare gravità dei disturbi rientranti nel quadro clinico
tipico per un infortunio del tipo colpo di frusta oppure la presenza di
circostanze particolari che possono influire su tali disturbi. Queste ultime
possono consistere in una particolare posizione del corpo e nelle complicazioni
che ne sono conseguite (cfr. STF 8C_46/2011 consid. 5.2.1.; SVR 2007 UV 26 pag.
86; RAMI 2003 U 489 pag. 357 consid. 4.3 e riferimenti). Anche le eventuali
importanti lesioni che la persona assicurata ha riportato accanto al trauma da
colpo di frusta, al trauma equivalente oppure al trauma cranio-cerebrale,
possono avere un significato (cfr. DTF 134 V 109 consid. 10.2.2 e
riferimenti ivi citati).
Nella
concreta evenienza il TCA osserva che non risulta documentato che la posizione
assunta al momento dell’evento traumatico fosse particolare, né che
l’assicurata abbia presentato cumulativamente diversi disturbi del quadro
clinico tipico di un trauma d’accelerazione comportanti delle gravi
ripercussioni.
Pertanto va
escluso che RI 1 abbia riportato delle lesioni gravi o con caratteristiche
particolari (cfr., in questo senso, la SVR 2009 UV 13, pag. 52 consid. 7.2.5).
Insoddisfatto
appare pure il criterio della specifica cura medica protratta e gravosa.
L’assicurata ha beneficiato di trattamenti medicamentosi (analgesici,
omeopatici, fitoterapici) e si è sottoposta a sedute di osteopatia e a cicli di
fisioterapia ambulatoriale (cfr. doc. 12; 14).
Conformemente
alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo
(cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la
somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18
ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica
ai sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la
fisioterapia e l’osteopatia a cui si è sottoposta l’insorgente (cfr. doc. 14;
12), come pure, più in generale, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia
cranio-sacrale, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia non possono
essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del
19.
novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4
e riferimenti).
Il TF ha,
del resto, deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre
2009.
consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo
cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica
medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia
ambulatoriale, nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche,
e in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente
un assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e
contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito
essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di
fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che nemmeno la degenza in clinica nel
periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale
e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano
giustificare la realizzazione di questo criterio, precisato che per la
realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la
prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.
Nemmeno
può essere considerata eccessiva la durata, di oltre due anni, della cura
medica dell’assicurata - consistente in sedute di controllo presso il suo
medico curante, nell’assunzione di farmaci antalgici e in sedute di osteopatia
e fisioterapia – ritenuto che, nel trattamento di questo genere di traumi,
delle cure mediche che si protraggono sull’arco di due - tre anni devono essere
considerate come normali (cfr., al riguardo, STF 8C_769/2011 del 31 gennaio
2012.
consid. 6.2.1.; U 353/02 del 30 maggio 2003 consid. 3.3.; U 388/04 del 16
febbraio 2006 consid. 4.2.).
Dalle
carte processuali neppure emerge che l'assicurata sia rimasta vittima di una cura
medica errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento traumatico.
Secondo
la giurisprudenza, d’altronde, questo criterio non può già essere considerato
realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela finalmente
efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 pag. 142 consid. 5.6.1).
Nemmeno
il criterio del decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute è realizzato.
In merito
è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può
dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono, inoltre,
necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione, in
casu inesistenti. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di
diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il
fatto che, nonostante regolari terapie, un assicurato lamenta ancora disturbi e
non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009
del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti).
In casu non
può, peraltro, essere ignorato che RI 1 risulta essere stata in grado di
riprendere l’esercizio della propria attività professionale dopo circa quattro
settimane dal sinistro, ossia nel mese di settembre 2008 (cfr. doc. 13; 3).
Inadempiuto
risulta pure il criterio dell’importante incapacità lavorativa, malgrado i
documentati sforzi intrapresi.
Infatti dalla
documentazione agli atti emerge, come appena esposto, che l’assicurata è stata
inabile al lavoro unicamente per circa quattro settimane dopo l’infortunio
dell’11 agosto 2008 (cfr. doc. 13, 3).
In queste
condizioni, può rimanere indeciso se è ossequiato o meno il criterio dei notevoli
disturbi - i quali in ogni caso si valutano in riferimento all’attendibilità
dei dolori e agli impedimenti che questi provocano nella vita quotidiana (cfr.
DTF 134 V 109 consid. 10.2.4.; STF 8C_339/2007 del 6 maggio 2008 consid. 3.3.)
-, poiché questo criterio da solo - in presenza di un infortunio di grado medio
al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti e
ritenuto che non rivestirebbe comunque un’importanza particolare o decisiva -
non giustifica l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II
n. 67 pag. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 pag. 431, U 187/95).
Si deve,
quindi, ritenere che i disturbi denunciati da RI 1 a decorrere dal 1° giugno
2011.
non costituivano una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico subito
l’11 agosto 2008.
2.11
Alla luce di
tutto quanto esposto, occorre concludere che l’assicuratore LAINF resistente
era legittimato a negare alla ricorrente il versamento di ulteriori prestazioni
assicurative a far tempo dal 1° giugno 2011.
Ne
discende che la decisione su opposizione del 4 gennaio 2012 deve essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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