35.2012.15
Caduta da una scala con frattura della gamba destra. Valutazione entità del grado dell'invalidità e della menomazione all'integrità. Rinvio all'amministrazione per disporre ulteriori accertamenti su e
13 marzo 2013Italiano29 min
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Numero d'incarto:
35.2012.15
Data decisione, Autorità:
13.03.2013, TCA
Titolo:
Caduta da una scala con frattura della gamba destra. Valutazione entità del grado dell'invalidità e della menomazione all'integrità. Rinvio all'amministrazione per disporre ulteriori accertamenti su entrambi gli aspetti
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INVALIDO O DI INVALIDITÀ
RENDITA D'INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 24 cpv. 1 LAINF
art. 8 LPGA
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 36 cpv. 1 OAINF
art. 36 cpv. 2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2012.15
MM
Lugano
13 marzo 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 marzo 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9
febbraio 2012 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 11
gennaio 2008, RI 1 - dipendente dell’Impresa di costruzioni __________ in
qualità di manovale edile e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni
presso l’CO 1 -, é caduto da una scala a pioli presso la propria abitazione e
ha riportato, secondo il rapporto di uscita dell’Ospedale __________, la
frattura scomposta pluriframmentaria del pilone tibiale di destra (cfr. doc. 7,
p. 1).
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 14
ottobre 2011, l’CO 1 ha riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità
del 23% a contare dal 1° giugno 2011 e un’indennità per menomazione
all’integrità del 20% (cfr. doc. 224).
A seguito
dell’opposizione interposta dal __________ per conto dell’assicurato (cfr. doc.
225), in data 9 febbraio 2012, l’assicuratore LAINF ha parzialmente riformato
la sua prima decisione nel senso che il grado dell’invalidità é stato portato
dal 23 al 24% (cfr. doc. 228).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 9 marzo 2012, poi completato in data 24 aprile 2012, RI
1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a
riconoscergli una rendita di invalidità del 35% almeno e un’IMI del 27%.
Per
quanto riguarda l’entità del grado dell’invalidità, trattandosi
specificatamente dell’esigibilità lavorativa, l’assicurato sostiene in
particolare che il medico __________ dell’CO 1 avrebbe travisato il contenuto
del rapporto 14 febbraio 2011 del dott. __________ e, al proposito, postula che
il TCA abbia a chiedere a quest’ultimo di precisare la propria valutazione.
D’altro canto, egli rimprovera al dott. __________ di non avere debitamente
considerato le limitazioni funzionali derivanti dai postumi residuali
dell’infortunio del 1984 che aveva interessato l’arto inferiore destro.
Per
quanto concerne gli aspetti economici della determinazione del grado
dell’invalidità, in merito all’utilizzo dei dati salariali statistici per
quantificare il reddito da invalido (anziché delle DPL), l’insorgente fa valere
che “… si palesa una sicura differenza di trattamento tra assicurati e fa
apparire il sistema misto DPL-dati statistici fonte di palesi discriminazioni.
È riconosciuto dall’esperienza che i dati salariali relativi alle DPL, relativi
ad un’attività a tempo pieno, semplice, ripetitiva e da leggera a medio
leggera, un salario (da invalido) di fr. 48/49'000.00. Nel caso di specie del
signor RI 1 le limitazioni sono superiori e la circostanza che non si
reperiscano posti di lavoro adatti in numero sufficiente per la corretta
applicazione dei dettami di cui alla nota DTF 129 V 468, ne é la empirica
conferma. La conseguenza é l’applicazione dei dati statistici che penalizzano
l’assicurato, come appare nel caso in esame. (…). Le possibilità per porre
rimedio a tale disparità, dopo aver effettuato la verifica dei dati inseriti
nella banca dati delle DPL, é duplice: - ritenere i dati delle DPL reperite; -
accertare i dati DPL con piccoli o interpretabili cambiamenti dei dati; - in
ultima analisi ridurre del 25%, il massimale, per giungere a poter comparare i
dati.”. A prescindere da ciò, l’assicurato ritiene che l’amministrazione sia
incorsa in un errore, siccome “l’aumento salariale per ottenere il reddito da
valido é stato fatto sulla base dell’aumento reale, …” mentre quello “… per
ottenere il reddito da invalido é (…) stato operato sulla base dell’indice dei
salari nominativi”, concludendone che “le modalità di calcolo poste in atto non
sono eque”.
In merito
all’entità della menomazione all’integrità, secondo RI 1, tale aspetto sarebbe
stato oggetto di una valutazione superficiale (cfr. doc. I e V).
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).
1.5. In corso di
causa, il TCA ha interpellato il Prof. dott__________, il quale é stato
invitato a rispondere ad alcune domande inerenti il tenore del suo referto 14
febbraio 2011 (doc. IX).
In data 3
dicembre 2012, questa Corte ha trasmesso al dott. __________ copia del rapporto
del dott. __________ relativo alla visita di chiusura del 23 febbraio 2011 e
della relazione medicolegale 11 novembre 2011 del dott. __________ (doc. XII).
Il
rapporto dello specialista in questione é pervenuto il 14 gennaio 2013 (doc.
XIII).
L’assicurato
si é pronunciato in merito il 22 gennaio 2013 (doc. XV), mentre l’assicuratore
lo ha fatto in data 28 gennaio 2013 (doc. XVI).
RI 1 si é
ancora espresso il 19 febbraio 2013 (doc. XIX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite é circoscritto all’entità della rendita di invalidità e dell’IMI
spettanti a RI 1.
2.3. Entità
della rendita di invalidità
2.3.1. Giusta l'art.
18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a
seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in
RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente
all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente
art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che
non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della
LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del
22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non
ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto
dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino
(cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non riprende
più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità
di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un
assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.3.3
A margine
della visita medica di chiusura del 23 febbraio 2011, il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia generale e della mano, ha dichiarato l’assicurato abile
al lavoro nella misura massima possibile a partire da inizio maggio 2011 in attività medio-leggere dal punto di vista del sollevamento di pesi e del maneggio di
attrezzi, da svolgere in posizione alternata seduta/eretta, con capacità di
deambulazione sulle brevi distanze e su terreno regolare (cfr. doc. 200, p.
4s.).
Dalle
tavole processualie si evince che, sempre nel corso del mese di febbraio 2011, RI
1.
era stato visitato dal Prof. dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia, già Primario presso l’Ospedale cantonale di __________.
Secondo lo specialista, l’assicurato non era più in grado di esercitare la sua
precedente professione, mentre in attività adeguate - ovvero in lavori leggeri
dal profilo dell’impegno fisico da svolgere in posizione alternata
seduta/eretta/deambulazione -egli presentava una capacità lavorativa parziale a
partire dal 1° aprile 2011 (cfr. doc. 199, p. 2: “Andererseits wäre er in einem
angepassten Beruf eigentlich ab etwa 1-2 Monaten Teilarbeitsfähigkeit, z.B. ab
1° April 2011. Allerdings braucht es dabei eine Arbeit,
bei der er teils sitzen und teils stehen und teils gehen kann, und bei der
keine grossen Lasten getragen werden müssen.“).
Con
apprezzamento del 20 gennaio 2012, il dott. __________ ha preso posizione sul
contenuto della relazione medicolegale del dott. __________, spec. in medicina
legale e delle assicurazioni a __________ (allegato al doc. 225), ribadendo,
per quanto qui d’interesse, che una “attività lavorativa di tipo medio-leggero
con le restrizioni previste possono essere senz’altro svolte in misura
completa.” (doc. 227, p. 3).
In corso di causa, questa
Corte ha preso contatto con il Prof. __________, al quale, con riferimento alla
sua certificazione del 14 febbraio 2011, ha rivolto le seguenti domande:
" (…).
1.
Quando lei sostiene che l’assicurato presentava una capacità
lavorativa limitata anche in attività adeguate, ciò é da intendere in modo transitorio
oppure definitivo?
2.
Nella prima ipotesi, a partire da quando l’assicurato avrebbe
verosimilmente ritrovato una piena capacità lavorativa in attività adeguate?
3.
Nella seconda ipotesi, voglia precisare il grado d’incapacità
lavorativa in attività adeguate.
4.
In occasione della visita medica di chiusura del 23.2.2011, il
medico __________ __________ dell’CO 1 ha dichiarato l’assicurato abile al
lavoro al 100% in attività medio-leggere dal profilo del sollevamento/trasporto
di pesi e del maneggio di attrezzi, da svolgere in posizione alternata (seduta,
eretta e mobilizzazione per un massimo di 30 minuti) e in cui egli non debba
camminare per lunghi tratti e su terreno accidentato.
Condivide questa valutazione? Se no, voglia
indicarne i motivi.
(…).”
(doc. IX)
Su sua richiesta, in data
3.
dicembre 2012, il TCA ha trasmesso al dott. __________ copia del referto del dott. __________ relativo alla visita di chiusura
del 23 febbraio 2011 nonché della relazione medicolegale 11 novembre 2011 del
dott. __________ (cfr. doc. XII).
Con
rapporto dell’8 gennaio 2013, il Prof. dott. __________ ha in sintesi sostenuto
che, a suo avviso, RI 1 presenta un’abilità lavorativa massima dell’80% in
attività leggere, posto che la problematica al ginocchio destro (risultante da
un pregresso infortunio assicurato) limita temporalmente la capacità di mantenere
la posizione seduta e che, a causa dei postumi residuali al piede destro, la
capacità di deambulazione non é illimitata, nemmeno sulle brevi distanze (doc.
XIII, p. 4s. e risposta al quesito n. 4). Lo specialista in questione ha pure
rilevato che la determinazione dell’esigibilità lavorativa da parte del medico __________,
ha avuto luogo troppo presto e che non tiene conto delle conseguenze dell’infortunio
del 1984 interessanti il ginocchio destro. D’altro canto, a proposito della
valutazione del dott. __________, egli ha fatto valere che essa é molto
incompleta, fondata sulle dichiarazioni del paziente e che, pertanto, non
consente alcuna valida deduzione dal profilo medico. In conclusione, egli ha
auspicato l’esecuzione di una nuova perizia (doc. XIII, p. 5s.).
2.3.4
Secondo la
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF
125.
V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per
sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato
si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle
conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a
mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
2.3.5
Chiamato ora pronunciarsi
nella concreta evenienza, questo Tribunale ritiene che le obiezioni sollevate
dal Prof. dott. __________ a proposito della valutazione dell’esigibilità
lavorativa espressa dal medico __________, non possano essere semplicemente
ignorate, ma che meritino invece di essere verificate mediante l’esecuzione di
una perizia specialistica (così come del resto da lui stesso auspicato).
In questo
contesto, il TCA non può esimersi dal sottolineare che il dott. __________ é
uno specialista di livello universitario proprio nella materia che qui
interessa, al quale l’CO 1 medesimo ha nel passato regolarmente fatto capo, con
incarichi peritali.
D’altro
canto, non può nemmeno essere ignorato che il Prof. __________ é perfettamente
a conoscenza dei trascorsi valetudinari dell'insorgente. Infatti, é stato lui
stesso ad occuparsi del piede destro dell’insorgente sin dal mese di febbraio
2009.
(cfr. doc. 58).
2.4
Entità
dell’indennità per menomazione all’integrità
2.4.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.4.3
Giusta l'art.
36.
cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato
3.
dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.4.4
L’INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.4.5
Dalle tavole
processuali si evince che la valutazione della menomazione all’integrità di cui
é portatore RI 1 é stata eseguita dal dott. ____________________.
Questo il
tenore del suo apprezzamento 23 febbraio 2011:
"
(…).
REFERTO
Esiti da importante frattura/lussazione
pluriframmentaria scomposta intrarticolare pilone tibiale destro su infortunio
non professionale dell’11.1.2008 con esiti da riduzione e osteosintesi con
fissatore esterno secondo Ilizarov e filo metallico peroneale (11.1.2008, fecit
dott. __________ all’Ospedale __________).
Per lo stesso trauma sviluppo di un’artrosi
post-traumatica articolazione tibio-talare destra con posizione in valgo del
pilone tibiale e fibula relativamente più lunga fra punta-fibula e talo, in
data 15.4.2008 artrodesi articolazione tibio-talare destra con fissazione
tramite viti, plastica di spongiosa dell’osso resecato (fecit prof. dott. __________,
specialista ortopedia FMH il 15.4.2009).
Problemi di neuroma del ramo laterale distale del
nervo fibulare, in data 10.2.2010 asportazione materiale d’osteosintesi più
neurolisi ramo distale del nervo fibulare caviglia destra (intervento
chirurgico 10.2.2010, fecit prof. __________).
A causa di persistenti problemi ed il subentrare
di un’artrosi all’articolazione talo-calcaneare, artrodesi di questa articolazione
con due viti sempre da parte del prof. __________ in data 13.10.2010.
VALUTAZIONE
20%
ARGOMENTAZIONE
Si considera in particolar modo la tabella 5
(revisione 2000) che si occupa delle menomazioni della integrità fisica in
stato di artrosi, presso il nostro assicurato per l’estremità inferiore destra;
si considera lo stato di artrodesi sia dell’articolazione tibio-talare che
talo-calcaneare (panartrodesi) riguardante la caviglia/piede destro per gli
eventi infortunistici dell’infortunio non professionale dell’11.1.2008 e con
stato ormai definitivo. Valutando appunto la tabella lo stato di panartrodesi
delle due articolazioni citate fa valere un diritto IMI del 20%.”
(doc. 201)
Nell’ambito
della procedura di opposizione, é stata prodotta una perizia di parte elaborata
dal dott. __________, per il quale l’assicurato sarebbe invece portatore di una
menomazione all’integrità del 25%, “… a causa della posizione viziata in
supinazione del piede e della sovrapposta sofferenza nervosa periferica, con mezzi
di sintesi permanentemente ritenuti.” (cfr. allegato al doc. 225, p. 4).
Invitato dall’amministrazione
a pronunciarsi sul contenuto del rapporto del dott. __________, il dott. __________
si é riconfermato nel proprio apprezzamento del febbraio 2011, rilevando in
particolare che “durante la mia visita medico-circondariale di valutazione
dello stato attuale gamba destra rispettivamente caviglia destra del
23.02
, la posizione del retro-piede non mostrava nessuna posizione di
ipervaro o ipervalgo, quindi una posizione corretta. Viene quindi confermata la
IMI del 20%, la problematica di neuroma del ramo laterale distale del nervo
fibulare destro non dà diritto ad ulteriore IMI, si ricorda in data 10.02.2010
l’asportazione del materiale d’osteosintesi più neurolisi del ramo distale del
nervo fibulare caviglia destra, eseguito dal prof. __________, specialista
chirurgia ortopedica FMH. I mezzi d’osteosintesi sono quindi stati asportati.”
(doc. 227, p. 2).
Da parte,
questo Tribunale constata che, a margine della visita di controllo del 14
febbraio 2011, il Prof. dott. __________ aveva refertato la presenza di un
piede equino (Spitzfuss), secondario all’intervento di artrodesi
sottotalare dell’ottobre 2010 (cfr. doc. 199, p. 2). Analogo reperto é stato evidenziato
anche dal dott. __________ nel mese di novembre 2011 (cfr. allegato al doc.
225, p. 3: “Evidente deviazione in varo della caviglia (…) e del retropiede.”).
Alla luce
di quanto precede, sorprende quindi il fatto che nel rapporto afferente alla
visita di chiusura del 23 febbraio 2011, il dott. __________ abbia indicato di
non aver riscontrato alcuna “… posizione di varo o valgo del retro-piede.”
(doc. 200, p. 4).
Tutto ben
considerato, il TCA ritiene che anche questo aspetto debba essere oggetto di un
approfondimento peritale, con lo scopo di accertare l’esistenza o meno di una
posizione in varo del piede destro e, nell’affermativa, la sua rilevanza dal
profilo del diritto all’IMI.
2.5
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha
pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente
una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio.
Il TF ha,
al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle
einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.
151.
E. 3.5,9C_85/2009)”.
(DTF
137.
V 263-265)
In una
sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA.
Nella presente fattispecie,
trattandosi della valutazione dell’esigibilità lavorativa e della menomazione
all’integrità, tali aspetti non necessita semplicemente di una precisazione o
di un chiarimento. Va però rilevato che l’CO 1 ha fondato la propria decisione
sul solo parere del dott. ____________________, suo medico __________. Per il
TCA sono pertanto realizzati i presupposti per un rinvio degli atti
all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465).
Per
le ragioni già diffusamente esposte ai considerandi 2.3.6. e
2.4.5
, si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione
impugnata. L’assicuratore LAINF resistente, a cui gli atti vengono dunque
retrocessi, dovrà disporre un approfondimento istruttorio (concretamente,
una perizia medica da parte di uno specialista in chirurgia ortopedica) con lo
scopo di appurare, da una parte, in quale misura (%) RI 1 é in grado di
svolgere un’attività alternativa adeguata nonostante i postumi infortunistici
di cui é portatore e, dall’altra, di accertare la presenza e la rilevanza dal profilo del diritto all’IMI, di una posizione viziata del
piede destro. Sulla base delle relative risultanze, l’Istituto dovrà decidere
di nuovo in merito all’entità del grado dell’invalidità e della menomazione
all’integrità.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata é annullata.
§§ La
causa é retrocessa all’CO 1 affinché proceda conformemente a quanto indicato al
considerando 2.5. in fine.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1
verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo di
indennità per ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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