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Decisione

35.2012.15

Caduta da una scala con frattura della gamba destra. Valutazione entità del grado dell'invalidità e della menomazione all'integrità. Rinvio all'amministrazione per disporre ulteriori accertamenti su e

13 marzo 2013Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino

(cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non riprende

più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità

di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.3.3

A margine

della visita medica di chiusura del 23 febbraio 2011, il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia generale e della mano, ha dichiarato l’assicurato abile

al lavoro nella misura massima possibile a partire da inizio maggio 2011 in attività medio-leggere dal punto di vista del sollevamento di pesi e del maneggio di

attrezzi, da svolgere in posizione alternata seduta/eretta, con capacità di

deambulazione sulle brevi distanze e su terreno regolare (cfr. doc. 200, p.

4s.).

Dalle

tavole processualie si evince che, sempre nel corso del mese di febbraio 2011, RI

1.

era stato visitato dal Prof. dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia, già Primario presso l’Ospedale cantonale di __________.

Secondo lo specialista, l’assicurato non era più in grado di esercitare la sua

precedente professione, mentre in attività adeguate - ovvero in lavori leggeri

dal profilo dell’impegno fisico da svolgere in posizione alternata

seduta/eretta/deambulazione -egli presentava una capacità lavorativa parziale a

partire dal 1° aprile 2011 (cfr. doc. 199, p. 2: “Andererseits wäre er in einem

angepassten Beruf eigentlich ab etwa 1-2 Monaten Teilarbeitsfähigkeit, z.B. ab

1° April 2011. Allerdings braucht es dabei eine Arbeit,

bei der er teils sitzen und teils stehen und teils gehen kann, und bei der

keine grossen Lasten getragen werden müssen.“).

Con

apprezzamento del 20 gennaio 2012, il dott. __________ ha preso posizione sul

contenuto della relazione medicolegale del dott. __________, spec. in medicina

legale e delle assicurazioni a __________ (allegato al doc. 225), ribadendo,

per quanto qui d’interesse, che una “attività lavorativa di tipo medio-leggero

con le restrizioni previste possono essere senz’altro svolte in misura

completa.” (doc. 227, p. 3).

In corso di causa, questa

Corte ha preso contatto con il Prof. __________, al quale, con riferimento alla

sua certificazione del 14 febbraio 2011, ha rivolto le seguenti domande:

" (…).

1.

Quando lei sostiene che l’assicurato presentava una capacità

lavorativa limitata anche in attività adeguate, ciò é da intendere in modo transitorio

oppure definitivo?

2.

Nella prima ipotesi, a partire da quando l’assicurato avrebbe

verosimilmente ritrovato una piena capacità lavorativa in attività adeguate?

3.

Nella seconda ipotesi, voglia precisare il grado d’incapacità

lavorativa in attività adeguate.

4.

In occasione della visita medica di chiusura del 23.2.2011, il

medico __________ __________ dell’CO 1 ha dichiarato l’assicurato abile al

lavoro al 100% in attività medio-leggere dal profilo del sollevamento/trasporto

di pesi e del maneggio di attrezzi, da svolgere in posizione alternata (seduta,

eretta e mobilizzazione per un massimo di 30 minuti) e in cui egli non debba

camminare per lunghi tratti e su terreno accidentato.

Condivide questa valutazione? Se no, voglia

indicarne i motivi.

(…).”

(doc. IX)

Su sua richiesta, in data

3.

dicembre 2012, il TCA ha trasmesso al dott. __________ copia del referto del dott. __________ relativo alla visita di chiusura

del 23 febbraio 2011 nonché della relazione medicolegale 11 novembre 2011 del

dott. __________ (cfr. doc. XII).

Con

rapporto dell’8 gennaio 2013, il Prof. dott. __________ ha in sintesi sostenuto

che, a suo avviso, RI 1 presenta un’abilità lavorativa massima dell’80% in

attività leggere, posto che la problematica al ginocchio destro (risultante da

un pregresso infortunio assicurato) limita temporalmente la capacità di mantenere

la posizione seduta e che, a causa dei postumi residuali al piede destro, la

capacità di deambulazione non é illimitata, nemmeno sulle brevi distanze (doc.

XIII, p. 4s. e risposta al quesito n. 4). Lo specialista in questione ha pure

rilevato che la determinazione dell’esigibilità lavorativa da parte del medico __________,

ha avuto luogo troppo presto e che non tiene conto delle conseguenze dell’infortunio

del 1984 interessanti il ginocchio destro. D’altro canto, a proposito della

valutazione del dott. __________, egli ha fatto valere che essa é molto

incompleta, fondata sulle dichiarazioni del paziente e che, pertanto, non

consente alcuna valida deduzione dal profilo medico. In conclusione, egli ha

auspicato l’esecuzione di una nuova perizia (doc. XIII, p. 5s.).

2.3.4

Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per

sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato

si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

2.3.5

Chiamato ora pronunciarsi

nella concreta evenienza, questo Tribunale ritiene che le obiezioni sollevate

dal Prof. dott. __________ a proposito della valutazione dell’esigibilità

lavorativa espressa dal medico __________, non possano essere semplicemente

ignorate, ma che meritino invece di essere verificate mediante l’esecuzione di

una perizia specialistica (così come del resto da lui stesso auspicato).

In questo

contesto, il TCA non può esimersi dal sottolineare che il dott. __________ é

uno specialista di livello universitario proprio nella materia che qui

interessa, al quale l’CO 1 medesimo ha nel passato regolarmente fatto capo, con

incarichi peritali.

D’altro

canto, non può nemmeno essere ignorato che il Prof. __________ é perfettamente

a conoscenza dei trascorsi valetudinari dell'insorgente. Infatti, é stato lui

stesso ad occuparsi del piede destro dell’insorgente sin dal mese di febbraio

2009.

(cfr. doc. 58).

2.4

Entità

dell’indennità per menomazione all’integrità

2.4.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.4.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato

3.

dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.4.4

L’INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.4.5

Dalle tavole

processuali si evince che la valutazione della menomazione all’integrità di cui

é portatore RI 1 é stata eseguita dal dott. ____________________.

Questo il

tenore del suo apprezzamento 23 febbraio 2011:

"

(…).

REFERTO

Esiti da importante frattura/lussazione

pluriframmentaria scomposta intrarticolare pilone tibiale destro su infortunio

non professionale dell’11.1.2008 con esiti da riduzione e osteosintesi con

fissatore esterno secondo Ilizarov e filo metallico peroneale (11.1.2008, fecit

dott. __________ all’Ospedale __________).

Per lo stesso trauma sviluppo di un’artrosi

post-traumatica articolazione tibio-talare destra con posizione in valgo del

pilone tibiale e fibula relativamente più lunga fra punta-fibula e talo, in

data 15.4.2008 artrodesi articolazione tibio-talare destra con fissazione

tramite viti, plastica di spongiosa dell’osso resecato (fecit prof. dott. __________,

specialista ortopedia FMH il 15.4.2009).

Problemi di neuroma del ramo laterale distale del

nervo fibulare, in data 10.2.2010 asportazione materiale d’osteosintesi più

neurolisi ramo distale del nervo fibulare caviglia destra (intervento

chirurgico 10.2.2010, fecit prof. __________).

A causa di persistenti problemi ed il subentrare

di un’artrosi all’articolazione talo-calcaneare, artrodesi di questa articolazione

con due viti sempre da parte del prof. __________ in data 13.10.2010.

VALUTAZIONE

20%

ARGOMENTAZIONE

Si considera in particolar modo la tabella 5

(revisione 2000) che si occupa delle menomazioni della integrità fisica in

stato di artrosi, presso il nostro assicurato per l’estremità inferiore destra;

si considera lo stato di artrodesi sia dell’articolazione tibio-talare che

talo-calcaneare (panartrodesi) riguardante la caviglia/piede destro per gli

eventi infortunistici dell’infortunio non professionale dell’11.1.2008 e con

stato ormai definitivo. Valutando appunto la tabella lo stato di panartrodesi

delle due articolazioni citate fa valere un diritto IMI del 20%.”

(doc. 201)

Nell’ambito

della procedura di opposizione, é stata prodotta una perizia di parte elaborata

dal dott. __________, per il quale l’assicurato sarebbe invece portatore di una

menomazione all’integrità del 25%, “… a causa della posizione viziata in

supinazione del piede e della sovrapposta sofferenza nervosa periferica, con mezzi

di sintesi permanentemente ritenuti.” (cfr. allegato al doc. 225, p. 4).

Invitato dall’amministrazione

a pronunciarsi sul contenuto del rapporto del dott. __________, il dott. __________

si é riconfermato nel proprio apprezzamento del febbraio 2011, rilevando in

particolare che “durante la mia visita medico-circondariale di valutazione

dello stato attuale gamba destra rispettivamente caviglia destra del

23.02

, la posizione del retro-piede non mostrava nessuna posizione di

ipervaro o ipervalgo, quindi una posizione corretta. Viene quindi confermata la

IMI del 20%, la problematica di neuroma del ramo laterale distale del nervo

fibulare destro non dà diritto ad ulteriore IMI, si ricorda in data 10.02.2010

l’asportazione del materiale d’osteosintesi più neurolisi del ramo distale del

nervo fibulare caviglia destra, eseguito dal prof. __________, specialista

chirurgia ortopedica FMH. I mezzi d’osteosintesi sono quindi stati asportati.”

(doc. 227, p. 2).

Da parte,

questo Tribunale constata che, a margine della visita di controllo del 14

febbraio 2011, il Prof. dott. __________ aveva refertato la presenza di un

piede equino (Spitzfuss), secondario all’intervento di artrodesi

sottotalare dell’ottobre 2010 (cfr. doc. 199, p. 2). Analogo reperto é stato evidenziato

anche dal dott. __________ nel mese di novembre 2011 (cfr. allegato al doc.

225, p. 3: “Evidente deviazione in varo della caviglia (…) e del retropiede.”).

Alla luce

di quanto precede, sorprende quindi il fatto che nel rapporto afferente alla

visita di chiusura del 23 febbraio 2011, il dott. __________ abbia indicato di

non aver riscontrato alcuna “… posizione di varo o valgo del retro-piede.”

(doc. 200, p. 4).

Tutto ben

considerato, il TCA ritiene che anche questo aspetto debba essere oggetto di un

approfondimento peritale, con lo scopo di accertare l’esistenza o meno di una

posizione in varo del piede destro e, nell’affermativa, la sua rilevanza dal

profilo del diritto all’IMI.

2.5

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha

pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio.

Il TF ha,

al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle

einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009)”.

(DTF

137.

V 263-265)

In una

sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA.

Nella presente fattispecie,

trattandosi della valutazione dell’esigibilità lavorativa e della menomazione

all’integrità, tali aspetti non necessita semplicemente di una precisazione o

di un chiarimento. Va però rilevato che l’CO 1 ha fondato la propria decisione

sul solo parere del dott. ____________________, suo medico __________. Per il

TCA sono pertanto realizzati i presupposti per un rinvio degli atti

all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465).

Per

le ragioni già diffusamente esposte ai considerandi 2.3.6. e

2.4.5

, si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione

impugnata. L’assicuratore LAINF resistente, a cui gli atti vengono dunque

retrocessi, dovrà disporre un approfondimento istruttorio (concretamente,

una perizia medica da parte di uno specialista in chirurgia ortopedica) con lo

scopo di appurare, da una parte, in quale misura (%) RI 1 é in grado di

svolgere un’attività alternativa adeguata nonostante i postumi infortunistici

di cui é portatore e, dall’altra, di accertare la presenza e la rilevanza dal profilo del diritto all’IMI, di una posizione viziata del

piede destro. Sulla base delle relative risultanze, l’Istituto dovrà decidere

di nuovo in merito all’entità del grado dell’invalidità e della menomazione

all’integrità.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata é annullata.

§§ La

causa é retrocessa all’CO 1 affinché proceda conformemente a quanto indicato al

considerando 2.5. in fine.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo di

indennità per ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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