35.2012.21
A un assistente di cura medica viene diagnosticata epatite C cronica. Rinvio atti all'amministrazione per complemento istruttorio destinato ad appurare se l'affezione é stata causata dall'attività lav
20 febbraio 2013Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2012.21
Data decisione, Autorità:
20.02.2013, TCA
Titolo:
A un assistente di cura medica viene diagnosticata epatite C cronica. Rinvio atti all'amministrazione per complemento istruttorio destinato ad appurare se l'affezione é stata causata dall'attività lavorativa
CAUSALITÀ NATURALE
MALATTIA PROFESSIONALE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 9 cpv. 1 LAINF
art. 9 cpv. 2 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2012.21
mm
Lugano
20 febbraio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 aprile 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1° marzo
2012 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel corso
del 2003, a RI 1 - dipendente (dal 1995 al 2007) della Clinica __________ in
qualità di ausiliaria ai piani e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli
infortuni presso la CO 1 (limitatamente al periodo 1° gennaio 2003 - 31
dicembre 2004) -, é stata diagnosticata un’epatite C cronica.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 15
novembre 2010, l’assicuratore LAINF ha negato la propria responsabilità
relativamente all’affezione contratta dall’assicurata, in assenza di “…
elementi sufficientemente probanti per assumere il caso quale malattia
professionale.” (doc. 16).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc.
15), in data 1° marzo 2012, l’amministrazione ha confermato il contenuto della
sua prima decisione (cfr. doc. 11).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 16 aprile 2012, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che la Axa venga condannata ad assumere l’epatite C a titolo di malattia professionale
ex art. 9 LAINF.
Dopo aver
escluso la possibilità di avere contratto il virus in ambito extra-professionale
(cfr. doc. I, p. 4-5), l’insorgente ha sviluppato in particolare le
considerazioni seguenti a supporto della propria pretesa ricorsuale:
"
(…).
Non vi sono ragionevolmente altre possibilità di
trasmissione affrontate dalla dottrina medica, oltre a quelle sopra esaminate.
Resta l’aspetto professionale legato alla sua attività ospedaliera.
Nella propria decisione l’CO 1 afferma che
l’assicurata non ha mai denunciato alcun infortunio in occasione del quale si
sia tagliata o punta. Invero ha però accertato, in occasione della visita
ispettiva, che ciò é successo. Che non abbia annunciato un infortunio ci pare
quantomeno comprensibile.
Resta pertanto da verificare se per le attività
svolte in ambito ospedaliero vi sia effettivamente la possibilità accresciuta
di trasmissione del virus.
La circostanza medesima che sia inserito
nell’allegato 1 all’Oainf la dice lunga circa la presunzione. Peraltro la __________
con scritto del 24.7.2009, come abbiamo visto, ha confermato in termini
espliciti che nel caso di specie ci si trova dinanzi ad una malattia
professionale.
(…).
Il documento “Verhütung Blutübertragbarer
Infektion im Gesungheitswesen” dell’aprile 2011, edito dalla __________, alle
pag. 13 e 14, fa stato del fatto che tra il personale sanitario esposto non vi
sono soltanto il personale medico e curante, ma anche il personale intermedio
ed accessorio.
Non deve fare stato nel caso di specie il dato
relativo al fatto che prevalentemente il personale propriamente addetto alle
cure ed i medici sono esposti ai rischi di trasmissione, ma soprattutto il dato
relativo alle mansioni che comportano una possibile trasmissione. Questo poiché
si tratta di definire cosa di intenda per “Pflegefachpersonal” e
“Hauspersonal”.
Abbiamo visto che la signora RI 1 a far tempo dal 2000 (cfr. rapporto ispettivo del 13.5.2009) era sostanzialmente impiegata nelle
camere dei pazienti. Dal grafico presente alla p. 14, essa non correva i rischi
insiti nel personale che lavorava nelle sale operatorie, bensì quello nelle
camere dei pazienti. Quantomeno sotto le voci “Recapping”
(“rigeneramento”), “Zwischengebrauch und Entsorgung” (“utilizzo e
smaltimento”); “Entsorgung” (“smaltimento”) si celano tutta una serie di
attività che incombevano anche alla signora RI 1 e di cui abbiamo detto più
sopra. Anche nelle attività specificate come “Anderes” (“altre”) in
quanto non specifiche al trattamento medico vi é da intendere contesti in cui
la signora RI 1 era attiva.
Verificando come le diverse mansioni riportate,
configurino ben il 76.6% delle attività nelle quali si é riscontrata la
trasmissione virale nelle stanze dei degenti, posto come buona parte di queste
incombessero all’attività della signora RI 1, non si può non affermare che la
medesima facesse a tutti gli effetti parte della categoria sanitaria a rischio,
in misura forse inferiore al personale di cura sul paziente, ma per nulla
secondario.”
(doc. I,
p. 5-6)
1.4. La CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa sia respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
Fatti
1.5. In corso di
causa, le parti si sono in sostanza riconfermate nelle loro rispettive
allegazioni e conclusioni (cfr. doc. XI e doc. XIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite é la questione di sapere se l’Istituto resistente era legittimato a
negare la propria responsabilità relativamente all’epatite C di cui é affetta
la ricorrente, oppure no.
2.3. Giusta
l'art. 9 cpv. 1 LAINF, sono malattie professionali quelle causate
esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori
nell'esercizio dell'attività professionale.
Fondandosi
sulla delega di competenza contenuta in detto disposto, nonché sull'art. 14
OAINF, il Consiglio federale ha allestito, nell'allegato 1 all'OAINF, l'elenco
esaustivo delle sostanze nocive da un canto, quello delle malattie provocate da
determinati lavori dall'altro.
Il
rapporto di causalità fra l'attività professionale e la malattia, oltre a
essere adeguato, deve essere qualificato, cioè almeno preponderante: il fattore
professionale deve essere più importante degli eventuali altri elementi che
hanno concorso a causare l'affezione.
Secondo
la giurisprudenza, l'esigenza di un nesso preponde-rante è data quando la
malattia è determinata per oltre il 50% dall'azione di una sostanza nociva
menzionata nel primo elenco oppure, qualora figura tra le affezioni annoverate
nel secondo, essa sia stata causata in ragione di più del 50% dai lavori
indicati in tale sede (DTF 119 V 200 consid. 2a; RAMI 2000
U 398, p. 333ss. consid. 3, RAMI 1988 p. 447ss. consid. 1b; Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
67ss.).
2.4. Il cpv. 2 dell'art. 9 LAINF recita che le altre malattie di
cui è provato siano state causate esclusivamente o in modo affatto
preponderante dall'esercizio dell'attività professionale sono, pure,
considerate malattie professionali.
La legge
prevede, dunque, che, affinché nasca l'obbligo dell'assicuratore LAINF a
prestazioni, fra le altre malattie e l'esercizio di un'attività professionale
vi sia un rapporto esclusivo o almeno nettamente preponderante: la
giurisprudenza ritiene soddisfatta tale condizione quando l'affezione è stata
causata dall'attività professionale almeno nella misura del 75% (DTF 126 V 186
consid. 2b, DTF 119 V 201 consid. 2b, DTF 117 V 355
consid. 2a, DTF 114 V 109 consid. 3; RAMI 1991 p.
318ss., consid. 5a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).
Il TFA
ha, poi, ancora stabilito che ciò presume che, epidermiologicamente, la
frequenza dell'affezione in questione sia almeno 4 volte più alta per una
categoria professionale determinata che per la popolazione in generale (DTF 126
V 183 consid. 4c e riferimenti ivi menzionati, DTF 116 V 136, consid. 5c; RAMI
2000 U 408, p. 407, RAMI 1999 U 326, p. 109 consid. 3 RAMI 1997 U 273, p. 179
consid. 3a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).
Nella
sentenza di cui alla DTF 126 V 183, l’Alta Corte ha inoltre precisato che sapere
se un'affezione configura una malattia professionale ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAINF è in primo luogo una questione di prove
in un caso concreto. Tuttavia, qualora in base ai dati forniti dalla scienza
medica emerga non poter a dipendenza della particolare natura di una
determinata affezione essere provato che la medesima sia riconducibile
all'esercizio di un'attività professionale, non è consentito fornire la prova
di una causalità qualificata in un'evenienza concreta giusta l'art. 9 cpv. 2 LAINF (in questo stesso senso, si veda pure la STFA U 35/02 del 26
febbraio 2004).
2.5. Analogamente
a quanto stabilito dalla giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio,
colui che chiede il riconoscimento di prestazioni dell'assicurazione contro gli
infortuni deve rendere plausibile la sussistenza dei singoli elementi
costitutivi della definizione della malattia professionale. Qualora non adempia
questi requisiti, l'assicurazione non è tenuta ad assumere il caso. Se vi è
controversia, spetta al giudice decidere se i presupposti della malattia
professionale sono dati. Il giudice stabilisce d'ufficio i fatti di causa; a
tal fine può richiedere la collaborazione delle parti. Se la procedura non
consente di concludere almeno per la verosimiglianza dell'esistenza di una
malattia professionale - la semplice possibilità non essendo sufficiente - il
giudice constaterà l'assenza di prove o di indizi pertinenti e, pertanto,
l'inesistenza del diritto a prestazioni ai sensi della LAINF (DTF 116 V 140
consid. 4b e 142 consid. 5a, 114 V 305 consid. 5b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI
1990 U 86, p. 50).
2.6. Dalla
decisione su opposizione impugnata emerge che la CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente alla patologia contratta dall’assicurata,
facendo capo essenzialmente al parere espresso al riguardo dal proprio medico
fiduciario (cfr. doc. 11).
In
effetti, con apprezzamento del 9 giugno 2010, il dott. __________, spec. FMH in
chirurgia generale, ha sostenuto che l’assicurata non avrebbe dimostrato, con
un sufficiente grado di verosimiglianza, l’origine professionale dell’epatite
C, ritenuto che ella “… non ha mai fatto valere nessun infortunio con ferite,
tagli, punture con aghi nell’ambito dell’attività lavorativa in qualità di
ausiliaria di pulizie, oppure colpita da spruzzi di sangue da un paziente negli
occhi …” e “… in presenza peraltro di una serie di esami iniziali (1997)
riguardanti non solo questa postilla bensì altre malattie ad alto rischio
sessualmente trasmissibili.” (doc. 41).
2.7. Secondo la
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori
fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme
delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere
piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il
rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.
191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per
sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
Considerandi
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle
conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a
mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
2.8
Chiamato ora
a pronunciarsi nella presente evenienza, il TCA osserva innanzitutto che non é
contestato che RI 1 sia portatrice di un’epatite C e, quindi, di una malattia
infettiva ai sensi dell’allegato 1 cifra 2 lett. b all’OAINF.
In virtù
della giurisprudenza precedentemente evocata, affinché tale patologia possa essere
posta a carico dell’assicuratore LAINF convenuto, sarebbe necessario dimostrare
che essa sia stata provocata in ragione di più del 50% dal lavoro che
l’insorgente ha svolto presso la Clinica __________.
D’altro
canto, questa Corte constata che, prima di consultare il dott. __________, l’Istituto
assicuratore ha interpellato la Divisione di medicina del lavoro dell’__________
e, più precisamente, la dott.ssa __________, spec. FMH in medicina interna e
del lavoro. In un primo tempo, questa specialista ha affermato di non potersi
pronunciare sulla causalit, senza prima aver ottenuto dall’assicurata
informazioni su determinati aspetti della vita trascorsa (cfr. doc. 74).
In data
23.
giugno 2009, RI 1 é quindi stata sentita da un funzionario della CO 1. In quella sede, ella ha dapprima confermato ciò che già aveva affermato in occasione di una sua precedente
audizione (cfr. doc. 46), ovvero di essersi punta/tagliata sul posto di lavoro (“non
sempre i lavori di pulizia venivano eseguiti con guanti. Gli é pure capitato,
lavando dei bagni (spazzolino e dentifricio) che gli stessi gli scivolassero
dalle mani rompendosi e raccogliendo i pezzi rotti, qualche volta si era punta
o tagliata). Non ha però mai annunciato l’accaduto a persone (datore di lavoro,
colleghi, medici)”) e ha in seguito precisato che, nel periodo 1995/2007, “non
ha avuto nessuna operazione o intervento, nessun tatuaggio, nessun piercing,
nessuna trasfusione di sangue, nessuna estrazione di denti, nessun aborto. D01
[RI 1, n.d.r.] é sposata felicemente dal 1993 con il sig. __________ che
non risulta positivo alla malattia. Nessun rapporto extraconiugale nel periodo 1997/2003
e dal matrimonio ad ora. D01 é cattolica praticante.”).
Preso
atto delle informazioni raccolte nel frattempo, con referto del 24 luglio 2009,
la dott.ssa __________ ha raccomandato all’amministrazione di riconoscere la
propria responsabilità a titolo di malattia professionale secondo l’art. 9 cpv.
1.
LAINF e l’allegato 1 cifra 2 lett. b all’OAINF (doc. 71: “Damit dürfte die
Hepatitis C bei dieser seit Jahren als Reinigungskraft in einer Klinik tätigen
Arbeitsnehmerin mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beruflich bedingt sein. Ich empfehle Ihnen die Übernahme der Hepatitis C gemäss UVG 9.1, UVV
Anhang 1/2b (Infektionskrankheiten, Arbeiten in Spitälern).”).
La CO 1 ha successivamente di nuovo preso contatto con i sanitati
della Divisione di medicina del lavoro dell’__________ e ha loro sottoposto la
presa di posizione del dott. __________ (cfr. allegato al doc. 41). In data 27
luglio 2010, i dottori __________, spec. FMH in medicina interna e del lavoro,
e __________, spec. FMH in medicina interna e pneumologia, hanno indicato non
avere nulla da aggiungere alla valutazione espressa a suo tempo dalla dott.ssa __________,
suggerendo di disporre l’esecuzione di una perizia da parte di uno specialista
in malattie infettive (cfr. doc. 60).
Tutto ben considerato - alla
luce di quanto é stato sostenuto dai sanitari della Divisione di medicina del
lavoro dell’__________, i quali hanno raccomandato all’amministrazione di
assumere il caso o, perlomeno, di disporre una perizia specialistica (cfr. doc.
71.
e 60) -, il TCA ritiene di non potersi senz’altro
fondare sull’opinione del medico fiduciario della CO 1.
Peraltro, in quanto
specialista in chirurgia generale, quest’ultimo non può nemmeno essere
considerato come particolarmente qualificato a pronunciarsi nella materia che
qui interessa.
Dalla documentazione agli
atti emergono quindi degli importanti dubbi ai sensi della
giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465. In presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, la giurisprudenza federale
prevede che si debba ordinare una perizia da parte di un medico indipendente
secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria
(cfr. STF 8C_456/2010 del 19 aprile 2011 consid. 3; in questo stesso si veda
pure la STF 8C_943/2010 del 9 novembre 2011 consid. 3.2).
2.9
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha
pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente
una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio.
Il TF ha,
al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig
hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt
nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis
bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt
alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -
Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.
Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar
2011.
E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009)”.
(DTF
137.
V 263-265)
In una
sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA.
Nella presente fattispecie,
trattandosi della questione di sapere se l’epatite C contratta dall’insorgente
debba andare a carico dell’assicuratore convenuto a titolo di malattia
professionale, tale aspetto non necessita semplicemente di una precisazione o
di un chiarimento. Va però rilevato che la CO 1 ha fondato la propria decisione sul solo parere del dott. __________, suo medico fiduciario e non
sulla base delle risultanze di una perizia amministrativa. Per il TCA sono
pertanto realizzati i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione
(cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465).
Per
le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.8.,
si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.
L’assicuratore LAINF resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi,
dovrà disporre un approfondimento istruttorio (concretamente,
una perizia medica da parte di uno specialista in malattie infettive) con lo
scopo di appurare se la nota epatite C é stata causata in misura superiore al
50% dall’attività lavorativa che RI 1 ha svolto presso la Clinica __________ e, sulla base delle relative risultanze, decidere di nuovo in merito al diritto dell’assicurata a ulteriori prestazioni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ La
causa è retrocessa all’amministrazione affinché proceda conformemente a
quanto indicato al considerando 2.9. in fine.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
verserà all’assicurata l’importo di fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a titolo di
indennità per ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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