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Decisione

35.2012.21

A un assistente di cura medica viene diagnosticata epatite C cronica. Rinvio atti all'amministrazione per complemento istruttorio destinato ad appurare se l'affezione é stata causata dall'attività lav

20 febbraio 2013Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. In corso di

causa, le parti si sono in sostanza riconfermate nelle loro rispettive

allegazioni e conclusioni (cfr. doc. XI e doc. XIII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto

della lite é la questione di sapere se l’Istituto resistente era legittimato a

negare la propria responsabilità relativamente all’epatite C di cui é affetta

la ricorrente, oppure no.

2.3. Giusta

l'art. 9 cpv. 1 LAINF, sono malattie professionali quelle causate

esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori

nell'esercizio dell'attività professionale.

Fondandosi

sulla delega di competenza contenuta in detto disposto, nonché sull'art. 14

OAINF, il Consiglio federale ha allestito, nell'allegato 1 all'OAINF, l'elenco

esaustivo delle sostanze nocive da un canto, quello delle malattie provocate da

determinati lavori dall'altro.

Il

rapporto di causalità fra l'attività professionale e la malattia, oltre a

essere adeguato, deve essere qualificato, cioè almeno preponderante: il fattore

professionale deve essere più importante degli eventuali altri elementi che

hanno concorso a causare l'affezione.

Secondo

la giurisprudenza, l'esigenza di un nesso preponde-rante è data quando la

malattia è determinata per oltre il 50% dall'azione di una sostanza nociva

menzionata nel primo elenco oppure, qualora figura tra le affezioni annoverate

nel secondo, essa sia stata causata in ragione di più del 50% dai lavori

indicati in tale sede (DTF 119 V 200 consid. 2a; RAMI 2000

U 398, p. 333ss. consid. 3, RAMI 1988 p. 447ss. consid. 1b; Ghélew, Ramelet,

Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.

67ss.).

2.4. Il cpv. 2 dell'art. 9 LAINF recita che le altre malattie di

cui è provato siano state causate esclusivamente o in modo affatto

preponderante dall'esercizio dell'attività professionale sono, pure,

considerate malattie professionali.

La legge

prevede, dunque, che, affinché nasca l'obbligo dell'assicuratore LAINF a

prestazioni, fra le altre malattie e l'esercizio di un'attività professionale

vi sia un rapporto esclusivo o almeno nettamente preponderante: la

giurisprudenza ritiene soddisfatta tale condizione quando l'affezione è stata

causata dall'attività professionale almeno nella misura del 75% (DTF 126 V 186

consid. 2b, DTF 119 V 201 consid. 2b, DTF 117 V 355

consid. 2a, DTF 114 V 109 consid. 3; RAMI 1991 p.

318ss., consid. 5a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).

Il TFA

ha, poi, ancora stabilito che ciò presume che, epidermiologicamente, la

frequenza dell'affezione in questione sia almeno 4 volte più alta per una

categoria professionale determinata che per la popolazione in generale (DTF 126

V 183 consid. 4c e riferimenti ivi menzionati, DTF 116 V 136, consid. 5c; RAMI

2000 U 408, p. 407, RAMI 1999 U 326, p. 109 consid. 3 RAMI 1997 U 273, p. 179

consid. 3a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).

Nella

sentenza di cui alla DTF 126 V 183, l’Alta Corte ha inoltre precisato che sapere

se un'affezione configura una malattia professionale ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAINF è in primo luogo una questione di prove

in un caso concreto. Tuttavia, qualora in base ai dati forniti dalla scienza

medica emerga non poter a dipendenza della particolare natura di una

determinata affezione essere provato che la medesima sia riconducibile

all'esercizio di un'attività professionale, non è consentito fornire la prova

di una causalità qualificata in un'evenienza concreta giusta l'art. 9 cpv. 2 LAINF (in questo stesso senso, si veda pure la STFA U 35/02 del 26

febbraio 2004).

2.5. Analogamente

a quanto stabilito dalla giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio,

colui che chiede il riconoscimento di prestazioni dell'assicurazione contro gli

infortuni deve rendere plausibile la sussistenza dei singoli elementi

costitutivi della definizione della malattia professionale. Qualora non adempia

questi requisiti, l'assicurazione non è tenuta ad assumere il caso. Se vi è

controversia, spetta al giudice decidere se i presupposti della malattia

professionale sono dati. Il giudice stabilisce d'ufficio i fatti di causa; a

tal fine può richiedere la collaborazione delle parti. Se la procedura non

consente di concludere almeno per la verosimiglianza dell'esistenza di una

malattia professionale - la semplice possibilità non essendo sufficiente - il

giudice constaterà l'assenza di prove o di indizi pertinenti e, pertanto,

l'inesistenza del diritto a prestazioni ai sensi della LAINF (DTF 116 V 140

consid. 4b e 142 consid. 5a, 114 V 305 consid. 5b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI

1990 U 86, p. 50).

2.6. Dalla

decisione su opposizione impugnata emerge che la CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente alla patologia contratta dall’assicurata,

facendo capo essenzialmente al parere espresso al riguardo dal proprio medico

fiduciario (cfr. doc. 11).

In

effetti, con apprezzamento del 9 giugno 2010, il dott. __________, spec. FMH in

chirurgia generale, ha sostenuto che l’assicurata non avrebbe dimostrato, con

un sufficiente grado di verosimiglianza, l’origine professionale dell’epatite

C, ritenuto che ella “… non ha mai fatto valere nessun infortunio con ferite,

tagli, punture con aghi nell’ambito dell’attività lavorativa in qualità di

ausiliaria di pulizie, oppure colpita da spruzzi di sangue da un paziente negli

occhi …” e “… in presenza peraltro di una serie di esami iniziali (1997)

riguardanti non solo questa postilla bensì altre malattie ad alto rischio

sessualmente trasmissibili.” (doc. 41).

2.7. Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori

fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme

delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere

piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il

rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.

191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF

125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per

sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

Considerandi

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

2.8

Chiamato ora

a pronunciarsi nella presente evenienza, il TCA osserva innanzitutto che non é

contestato che RI 1 sia portatrice di un’epatite C e, quindi, di una malattia

infettiva ai sensi dell’allegato 1 cifra 2 lett. b all’OAINF.

In virtù

della giurisprudenza precedentemente evocata, affinché tale patologia possa essere

posta a carico dell’assicuratore LAINF convenuto, sarebbe necessario dimostrare

che essa sia stata provocata in ragione di più del 50% dal lavoro che

l’insorgente ha svolto presso la Clinica __________.

D’altro

canto, questa Corte constata che, prima di consultare il dott. __________, l’Istituto

assicuratore ha interpellato la Divisione di medicina del lavoro dell’__________

e, più precisamente, la dott.ssa __________, spec. FMH in medicina interna e

del lavoro. In un primo tempo, questa specialista ha affermato di non potersi

pronunciare sulla causalit, senza prima aver ottenuto dall’assicurata

informazioni su determinati aspetti della vita trascorsa (cfr. doc. 74).

In data

23.

giugno 2009, RI 1 é quindi stata sentita da un funzionario della CO 1. In quella sede, ella ha dapprima confermato ciò che già aveva affermato in occasione di una sua precedente

audizione (cfr. doc. 46), ovvero di essersi punta/tagliata sul posto di lavoro (“non

sempre i lavori di pulizia venivano eseguiti con guanti. Gli é pure capitato,

lavando dei bagni (spazzolino e dentifricio) che gli stessi gli scivolassero

dalle mani rompendosi e raccogliendo i pezzi rotti, qualche volta si era punta

o tagliata). Non ha però mai annunciato l’accaduto a persone (datore di lavoro,

colleghi, medici)”) e ha in seguito precisato che, nel periodo 1995/2007, “non

ha avuto nessuna operazione o intervento, nessun tatuaggio, nessun piercing,

nessuna trasfusione di sangue, nessuna estrazione di denti, nessun aborto. D01

[RI 1, n.d.r.] é sposata felicemente dal 1993 con il sig. __________ che

non risulta positivo alla malattia. Nessun rapporto extraconiugale nel periodo 1997/2003

e dal matrimonio ad ora. D01 é cattolica praticante.”).

Preso

atto delle informazioni raccolte nel frattempo, con referto del 24 luglio 2009,

la dott.ssa __________ ha raccomandato all’amministrazione di riconoscere la

propria responsabilità a titolo di malattia professionale secondo l’art. 9 cpv.

1.

LAINF e l’allegato 1 cifra 2 lett. b all’OAINF (doc. 71: “Damit dürfte die

Hepatitis C bei dieser seit Jahren als Reinigungskraft in einer Klinik tätigen

Arbeitsnehmerin mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beruflich bedingt sein. Ich empfehle Ihnen die Übernahme der Hepatitis C gemäss UVG 9.1, UVV

Anhang 1/2b (Infektionskrankheiten, Arbeiten in Spitälern).”).

La CO 1 ha successivamente di nuovo preso contatto con i sanitati

della Divisione di medicina del lavoro dell’__________ e ha loro sottoposto la

presa di posizione del dott. __________ (cfr. allegato al doc. 41). In data 27

luglio 2010, i dottori __________, spec. FMH in medicina interna e del lavoro,

e __________, spec. FMH in medicina interna e pneumologia, hanno indicato non

avere nulla da aggiungere alla valutazione espressa a suo tempo dalla dott.ssa __________,

suggerendo di disporre l’esecuzione di una perizia da parte di uno specialista

in malattie infettive (cfr. doc. 60).

Tutto ben considerato - alla

luce di quanto é stato sostenuto dai sanitari della Divisione di medicina del

lavoro dell’__________, i quali hanno raccomandato all’amministrazione di

assumere il caso o, perlomeno, di disporre una perizia specialistica (cfr. doc.

71.

e 60) -, il TCA ritiene di non potersi senz’altro

fondare sull’opinione del medico fiduciario della CO 1.

Peraltro, in quanto

specialista in chirurgia generale, quest’ultimo non può nemmeno essere

considerato come particolarmente qualificato a pronunciarsi nella materia che

qui interessa.

Dalla documentazione agli

atti emergono quindi degli importanti dubbi ai sensi della

giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465. In presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, la giurisprudenza federale

prevede che si debba ordinare una perizia da parte di un medico indipendente

secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria

(cfr. STF 8C_456/2010 del 19 aprile 2011 consid. 3; in questo stesso si veda

pure la STF 8C_943/2010 del 9 novembre 2011 consid. 3.2).

2.9

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha

pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio.

Il TF ha,

al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig

hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt

nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis

bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt

alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -

Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.

Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar

2011.

E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009)”.

(DTF

137.

V 263-265)

In una

sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA.

Nella presente fattispecie,

trattandosi della questione di sapere se l’epatite C contratta dall’insorgente

debba andare a carico dell’assicuratore convenuto a titolo di malattia

professionale, tale aspetto non necessita semplicemente di una precisazione o

di un chiarimento. Va però rilevato che la CO 1 ha fondato la propria decisione sul solo parere del dott. __________, suo medico fiduciario e non

sulla base delle risultanze di una perizia amministrativa. Per il TCA sono

pertanto realizzati i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione

(cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465).

Per

le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.8.,

si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.

L’assicuratore LAINF resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi,

dovrà disporre un approfondimento istruttorio (concretamente,

una perizia medica da parte di uno specialista in malattie infettive) con lo

scopo di appurare se la nota epatite C é stata causata in misura superiore al

50% dall’attività lavorativa che RI 1 ha svolto presso la Clinica __________ e, sulla base delle relative risultanze, decidere di nuovo in merito al diritto dell’assicurata a ulteriori prestazioni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ La

causa è retrocessa all’amministrazione affinché proceda conformemente a

quanto indicato al considerando 2.9. in fine.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all’assicurata l’importo di fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a titolo di

indennità per ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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