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Decisione

35.2012.23

Rinvio atti all'assicuratore infortuni perché determini l'entità del reddito da invalido dell'assicurato e, di conseguenza, il relativo grado di invalidità

13 settembre 2012Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I 17), mentre l’Istituto assicuratore CO 1, competente per le prestazioni di

lunga durata, ha riconosciuto all’interessato una rendita di invalidità

temporanea, ex art. 19 cpv. 3 LAINF, dal 1° ottobre 1991 al 31 dicembre 1992,

sulla base di un grado di invalidità del 50% (doc. I 30-33).

1.2. In data 28

gennaio 2004 l’assicurato ha annunciato a titolo cautelativo alla __________,

subentrata alla __________ Assicurazioni dopo una fusione tra assicuratori, una

ricaduta dell’infortunio. La __________ ha assunto le spese di cura, non

essendo in discussione un’inabilità lavorativa (cfr. doc. F 162).

1.3. In data 25

aprile 2006 l’assicurato ha annunciato alla __________ una ricaduta (doc. F

150).

L’assicuratore

infortuni, competente per le prestazioni di breve durata, con decisione del 4

marzo 2008, ha riconosciuto delle indennità giornaliere per un’incapacità

lavorativa al 50% fino al 30 aprile 2008 (doc. II 5).

Questa

decisione ¿cresciuta in giudicato, avendo l’assicurato nel frattempo ritirato

la propria opposizione.

1.4. In data 31

ottobre 2006, l’assicurato ha presentato una domanda di prestazioni AI per

adulti all’Ufficio AI, il quale, con progetto di decisione del 25 giugno 2008

(doc. E 233), poi confermato con decisione del 28 agosto 2008 (doc. II 48bis ),

cresciuta incontestato in giudicato, ha negato il diritto a prestazioni, ritenendo,

dal profilo medico, l’assicurato inabile al lavoro al 50% sia come gerente, che

in qualità di impiegato di una tipografia e giungendo, dal profilo economico, confrontando

il reddito da valido di fr. 79’272 con il reddito da invalido di fr. 55'490, ad

un grado di invalidità del 37%.

1.5. Con

decisione formale del 15 agosto 2011, la CO 1, in qualità di assicuratore per le rendite di invalidità, ha rifiutato all’assicurato il diritto ad

una rendita di invalidità, ritenendo che lo stesso non subisca alcun discapito

economico a seguito del suo danno alla salute, contrariamente a quanto

stabilito, a torto, dall’Ufficio AI, tenendo conto di un reddito da invalido di

gran lunga inferiore a quello effettivamente percepito dall’interessato nella

sua attività presso la tipografia di famiglia (doc. II 47).

A seguito

dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 (doc. II 48), per conto

dell’assicurato, la CO 1, in data 2 aprile 2012, ha confermato il contenuto della sua prima decisione, sottolineando che “dagli atti emergono i

redditi conseguiti dall’opponente negli ultimi anni, che attestano, a non

averne dubbio, che l’invalidità medico teorica medicalmente accertata

sull’opponente non conduce ad alcuna conseguenza di natura economica”,

ribadendo ancora una volta la non correttezza del grado di invalidità del 37%

stabilito dall’Ufficio AI (doc. A).

1.6. Con

tempestivo ricorso del 2 maggio 2012, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di una rendita __________(doc.

I).

In

sostanza l’assicurato ha contestato la valutazione economica svolta

dall’amministrazione rilevando quanto segue:

"

(…)

4. La CO 1 ribadisce nuovamente nella sua

decisione su opposizione di ritenere improponibile il tasso di invalidità del

37% stabilito dall’UAI ritenendo che i redditi conseguiti dal signor RI 1 negli

ultimi anni attesterebbero che l’invalidità medico-teorica medicalmente

accertata non condurrebbe ad alcuna conseguenza economica.

Questa decisione non può essere accettata poiché

non si fonda in nessun modo su di una valutazione amministrativa da compiersi

in funzione dei risultati medici in punto alla capacità lavorativa residua

dell’assicurato nella sua attività originaria ed in altre esigibili.

In sostanza la CO 1 non ha mai eseguito quanto

svolto invece correttamente e in modo circostanziato, con conclusioni del tutto

credibili, da parte dell’UAI.

I redditi conseguiti da RI 1 non sono scaturiti e

non scaturiscono da un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio,

mercato da identificarsi nell’ambito di un giusto equilibrio tra domanda e

offerta di posti di lavoro diversificati in relazione alle capacità

professionali, intellettuali e fisiche di un assicurato, così come previsto in

DTF 110 V pag 276.

Questa ipotesi, per il caso dell’assicurato RI 1,

è quella elaborata dall’UAI che esprime un reddito di paragone nell’importo di

fr. 55'490.00 quale guadagno raggiungibile tenendo conto dell’incapacità

lavorativa”

e aggiungendo:

"

Oltre al fatto che la CO 1 non ha svolto una

benché minima ponderazione amministrativa per identificare il reddito

realizzabile dall’assicurato tenuto conto delle sue limitazioni, essa ha pure

disatteso il ruolo di coordinatore del concetto unitario di invalidità che deve

valere e che ha valenza nei diversi settori delle assicurazioni sociali, così

da evitare che la medesima fattispecie sia apprezzata in modo diverso dagli

assicuratori coinvolti nello stesso caso relativamente al grado di incapacità

di guadagno dell’assicurato (DTF 131 V pag. 120, 127 V pag. 135, 126 V pag.

221, 119 V pag. 470 consid. 2b, con riferimenti).” (Doc. I)

1.7. La CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,

per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.8. In data 28

giugno 2012, l’assicurato ha comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di

prova da presentare (doc. IX).

Il doc.

IX è stato trasmesso all’assicuratore infortuni (doc. X), per conoscenza.

1.9. La CO 1, in data 2 luglio 2012, ha parimenti comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da

presentare (doc. XI).

Il doc. XI

è stato trasmesso all’assicurato (doc. XII), per conoscenza.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e

non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o

della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H

212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98

del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del

22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. L’oggetto

della lite è circoscritto al diritto dell’assicurato o meno alla rendita e,

concretamente, all’entità del reddito da invalido determinante per il

calcolo del grado dell’invalidità.

2.3. Giusta

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in

RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente

all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente

art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che

non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della

LPGA.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del

22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non

ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto

dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi

concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono,

dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un

nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

Nell'assi­cura­zione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.4. L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I

162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.5

Nella

concreta fattispecie, è assodato e non oggetto di contestazioni tra le parti il

fatto che, dal profilo medico, RI 1 è inabile al lavoro al 50% sia come

gerente, che quale dipendente di una tipografia, fin dal 1988, ma presenta una

capacità lavorativa residua del 100% in attività alternative adeguate, come

valutato in sede peritale, con referto del 14 maggio 2007, dal dr. __________

per conto dell’UAI (cfr. doc. E 233) e, con referto del 28 settembre 2007, dal

dr. __________ per l’assicuratore LAINF (doc. C 204).

Non

occorre quindi dilungarsi oltre su questo aspetto.

2.6

Controversa

tra le parti è unicamente la questione relativa all’ammontare del reddito da

invalido dell’assicurato: secondo l’assicuratore infortuni, il reddito da

invalido corrisponde a quanto effettivamente percepito da RI 1 nella sua

attività presso la tipografia di famiglia - pari a fr. 79'272 (2007), 85'550

(2008) e fr. 85'355 (2009), importi questi ultimi che permettono di concludere

che l’interessato, nonostante il danno alla salute, non subisce alcuna perdita

di guadagno, visto il reddito da valido di fr. 79'272 (2006) – mentre, a mente

del patrocinatore dell’assicurato, il reddito da invalido da utilizzare nel

raffronto dei redditi ammonta a fr. 55'490 - importo che, raffrontato con il

reddito da valido di fr. 79'272 (2006), consente di giungere ad un grado di

invalidità del 37%, come del resto già calcolato dall’Ufficio AI.

2.6.1

Il TCA rileva innanzitutto

che, contrariamente a quanto preteso dal patrocinatore dell’interessato, è a

ragione che, nel caso di specie, l’assicuratore contro gli

infortuni non ha automaticamente fatto proprio il

grado di invalidità del 37% stabilito dall’Ufficio

AI.

A tal

proposito, il TCA segnala che, secondo un’affermata giurisprudenza, la

valutazione dell’invalidità eseguita dagli organi dell’UAI non ha forza

vincolante per l’assicuratore infortuni (cfr. DTF 131 V 362 consid. 2.3. pag.

368; STF 8C_558/2008 del 17 marzo 2009;8C_41/2008 del 14 gennaio 2009;

8C_708/2007 del 21 agosto 2008).

2.6.2

Per quanto

riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si

fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in

DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici

debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e

professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

2.6.3

Nella

decisione impugnata, l’assicuratore infortuni ha concluso che il reddito da

invalido dell’interessato corrisponda a quanto da lui concretamente guadagnato

presso l’azienda di famiglia, senza procedere ad ulteriori approfondimenti.

Il

TCA non può concordare con la soluzione adottata dall’amministrazione, per i

seguenti motivi.

Questo

Tribunale sottolinea, innanzitutto, che dagli atti emerge in maniera univoca

che il posto di lavoro dell’assicurato in qualità di tipografo non rientra nel

novero delle attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

A tale

riguardo, già nel rapporto per inchiesta Lainf del 2 agosto 2006, l’ispettore

incaricato ha indicato che l’assicurato, presso la tipografia di famiglia, “esercita

ancora oggi tutte le mansioni, a ritmo e tempo limitato. Ad eccezione del

lavoro alla stampa, il quale viene delegato praticamente completamente ad altre

persone”, precisando che l’interessato non può esercitare “soprattutto il

lavoro alla stampa. Caricare la macchina con la carta, che significa alzare e

spostare parecchio peso, così come il ritiro della carta dopo la stampa in una

posizione inchinata non è più possibile; il controllo della stampa è un lavoro

puramente in piedi, spostandosi di continuo lungo la macchina, circa 2 m. Non è possibile indicare una limitazione o una percentuale precisa in quanto si tratta di una

mansione che dipende dal tipo di stampa richiesta. Il tempo varia da ½ ora per

ordinazione a 1 o vari giorni” (doc. F 161).

Dal

mandato Care Management LAINF del 27 settembre 2006 della __________, emerge

poi che “l’assicurato ha continuato a lavorare presso la tipografia dei

genitori “a tutt’oggi, nonostante le mansioni assegnategli non fossero

confacenti al suo stato di salute. Gli stessi ostacoli con i quali era

confrontato nel 1991 (deambulazione ricorrente, sollevamento pesi, stazione

eretta quasi continuata, ecc.) e che erano stati evidenziati sia da lui, sia

dal di lui patrocinatore legale, vengono riferiti ancora oggi nella stessa

forma, a sostegno di un’inabilità lavorativa pari al 50%” (doc. F 162).

Ancora, dal

rapporto di definizione del caso del 18 dicembre 2007 della __________ risulta

che “si è praticamente giunti in maniera unanime alla conclusione che

l’assicurato non potrà più proseguire nell’attività di stampatore senza avere

degli ulteriori limiti funzionali” (doc. F 216).

In

particolare, nello scritto e-mail del 20 dicembre 2007 trasmesso dalla __________

all’allora patrocinatore dell’interessato, il funzionario incaricato ha

specificato che l’interessato “ha dato il massimo per non arrecare fastidi a

nessuno, a scapito della sua situazione professionale. Infatti la sua buona

volontà lo ha portato ad andare avanti in un’attività che già nel 1991 si

sapeva (e gli era stato anche scritto) non avrebbe potuto esercitare a lungo, o

quantomeno senza dover riscontrare delle limitazioni. (…) sono passati gli anni

e la realtà conferma oggi che il mestiere in tipografia non può più essere

portato avanti, perché impossibile espletarlo in maniera completa. Il limite

funzionale del 50% è lo stesso di quello a suo tempo descritto” (doc. F 216).

Nel

progetto di decisione del 25 giugno 2008, l’Ufficio AI, dopo avere predisposto

un’ispezione sul posto di lavoro, ha stabilito che l’attività di stampatore non

è idonea, in quanto non rispettosa dei limiti funzionali dell’assicurato,

comportando “dal profilo lavorativo pratico gli impedimenti globali che sono

quantificati nella misura del 40% circa” (doc. F 233).

Il TCA

deve quindi concludere che l’assicurato, alla luce delle sue limitazioni

funzionali, non può svolgere tutte le attività normalmente richieste all’interno

di una tipografia, ma deve dedicarsi esclusivamente a determinate mansioni più

leggere.

L’amministrazione,

nella decisione impugnata, ha ritenuto che, alla luce dei redditi che ha

conseguito nel corso degli anni nello svolgimento della sua attività presso la

tipografia di famiglia, l’assicurato non subisca alcun discapito economico.

L’amministrazione

è giunta a tale conclusione senza tuttavia appurare se il salario percepito

dall’interessato per lo svolgimento della sua attuale attività costituisca o

meno un salario sociale (cfr. consid. 2.4. in fine).

E questo

nonostante negli atti si ritrovino numerose indicazioni che avrebbero dovuto

spingere l’amministrazione ad approfondire la questione.

Il TCA

non può quindi considerare corretto il modo di agire dell’assicuratore

infortuni.

Questo

Tribunale rileva, infatti, che se, da una parte, è vero che dagli atti emerge

che nello svolgimento della sua attività presso la tipografia di famiglia l’assicurato,

nel corso degli anni, è riuscito a guadagnare, nonostante il danno alla salute,

degli importi ragguardevoli, è altrettanto vero che dalla documentazione

all’incarto risulta che ciò non rappresentava la contropartita del suo

effettivo rendimento, ma derivava piuttosto dall’aiuto ricevuto da parte dei

genitori e dal fatto che il datore di lavoro fosse l’azienda di famiglia.

Nel

rapporto per inchiesta Lainf del 2 agosto 2006, l’ispettore incaricato ha

espressamente segnalato che “al momento di iniziare a lavorare nella tipografia

non è stata precisata la percentuale precisa d’impiego. La persona assicurata

riceve lo stipendio al 100%, pur sapendo del rendimento effettivo minore. Fu

accettato così dai genitori”, aggiungendo che “la situazione creatasi con il

diminuito rendimento di lavoro della persona assicurata ha richiesto non

soltanto un aumento di lavoro per gli impiegati presenti, ma anche per i

genitori” (doc. F 161).

Dal

mandato Care Management LAINF del 27 settembre 2006 della __________, emerge

poi che un punto essenziale che avrebbe dovuto essere chiarito riguardasse “la

retribuzione salariale, che non è mai stata equiparata ad un rendimento

ridotto” (doc. F 162).

In uno

scritto e-mail del 16 novembre 2007, inviato dal care manager __________ di __________

al capo team __________, è stato poi espressamente indicato che “bisognerà

prestare attenzione al fatto che il posto ora ancora occupato è stato assegnato

sì dal proprio genitore, ma inizialmente aveva quasi il senso di un impiego

sociale” (doc. F ).

Dal

rapporto di definizione del caso del 18 dicembre 2007 della __________ e, in

particolare, dallo scritto e-mail del 20 dicembre 2007 trasmesso dalla __________

all’allora patrocinatore dell’interessato, risulta ancora che “ha potuto

lavorare nell’azienda familiare anche perché il suo è stato, a tutti gli

effetti, un iniziale impiego con risvolti a carattere sociale e lo stesso

dicasi per il salario percepito inizialmente. Il fatto che i genitori si siano

dedicati a lui ha permesso all’assicurato di tirare avanti senza dover essere

costretto a rivolgersi ad altri enti assicurativi e gli anni trascorsi in

tipografia quale operaio tuttofare, ma pur sempre figlio dei proprietari

(quindi con ruolo “ereditato” di titolare), gli hanno permesso di conoscere il

mondo commerciale che ruota attorno alla professione e all’attività della

tipografia. Questo al punto da permettere alla tipografia __________ SA di

sopravvivere e, conseguentemente, da giustificare la retribuzione finora

percepita. La stessa è stata anche possibile perché i suoi genitori hanno

operato gratuitamente nell’azienda (minor oneri salariali da un lato da poter

compensare l’altro)” (doc. F 216).

Nel

rapporto Care Management Lainf del 13 maggio 2008, il funzionario incaricato

della __________ ha indicato che “se dovesse cambiare attività oggi, non

potrebbe certamente conseguire i salari indicati poiché nessuna azienda lo

potrebbe assumere come quadro dirigente o impiegato con esperienza” (doc. F

225).

Il

patrocinatore dell’assicurato, inoltre, ha a più riprese segnalato che lo

stipendio percepito dall’interessato presso l’azienda di famiglia non

corrisponde al suo effettivo rendimento, facendo presente che sul mercato

equilibrato del lavoro l’interessato non potrebbe mai ricevere un salario

simile (cfr. doc. II 41; II 43; II 48; II 50; doc. I).

A

sostegno di quanto addotto, il patrocinatore ha trasmesso all’assicuratore

copia di uno scritto datato 24 gennaio 2012, inviato all’Ufficio AI, nel quale

l’assicurato ha espressamente indicato che “l’aiuto dei miei genitori di cui

sinora ho potuto beneficiare è purtroppo venuto meno e per questo motivo il mio

stipendio è ora di fr. 2'500 netti mensili a decorrere dal 1° gennaio 2012” (doc. II 50-51).

Alla luce

di queste considerazioni, si giustifica, pertanto, l’annullamento della

decisione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore infortuni affinché

stabilisca il grado di invalidità dopo avere correttamente determinato il

reddito da invalido dell’interessato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ La

causa è retrocessa all’amministrazione affinché proceda conformemente a

quanto indicato al considerando 2.6.3..

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo di indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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