35.2012.23
Rinvio atti all'assicuratore infortuni perché determini l'entità del reddito da invalido dell'assicurato e, di conseguenza, il relativo grado di invalidità
13 settembre 2012Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2012.23
Data decisione, Autorità:
13.09.2012, TCA
Ricorso:
TF,8C_842/2012, 15.11.2012
Titolo:
Rinvio atti all'assicuratore infortuni perché determini l'entità del reddito da invalido dell'assicurato e, di conseguenza, il relativo grado di invalidità
RENDITA D'INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2012.23
cr/DC/sc
Lugano
13 settembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 maggio 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 aprile
2012 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 20
luglio 1986 RI 1 – a quel tempo gerente di un esercizio pubblico e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la __________ Assicurazioni (__________)
- è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale, riportando la
frattura del femore sinistro, la lesione dei legamenti del ginocchio sinistro e
la lussazione della spalla sinistra (doc. A1-A4).
La __________
Assicurazioni ha riconosciuto all’assicurato – il quale, nel frattempo, veniva
occupato presso la tipografia paterna dapprima a tempo parziale e, in seguito,
a tempo pieno - tramite decisione dell’11 settembre 1991, prestazioni di corta
durata (indennità giornaliera dal 1° ottobre 1989 al 31 maggio 1991, cfr. doc.
Fatti
I 17), mentre l’Istituto assicuratore CO 1, competente per le prestazioni di
lunga durata, ha riconosciuto all’interessato una rendita di invalidità
temporanea, ex art. 19 cpv. 3 LAINF, dal 1° ottobre 1991 al 31 dicembre 1992,
sulla base di un grado di invalidità del 50% (doc. I 30-33).
1.2. In data 28
gennaio 2004 l’assicurato ha annunciato a titolo cautelativo alla __________,
subentrata alla __________ Assicurazioni dopo una fusione tra assicuratori, una
ricaduta dell’infortunio. La __________ ha assunto le spese di cura, non
essendo in discussione un’inabilità lavorativa (cfr. doc. F 162).
1.3. In data 25
aprile 2006 l’assicurato ha annunciato alla __________ una ricaduta (doc. F
150).
L’assicuratore
infortuni, competente per le prestazioni di breve durata, con decisione del 4
marzo 2008, ha riconosciuto delle indennità giornaliere per un’incapacità
lavorativa al 50% fino al 30 aprile 2008 (doc. II 5).
Questa
decisione ¿cresciuta in giudicato, avendo l’assicurato nel frattempo ritirato
la propria opposizione.
1.4. In data 31
ottobre 2006, l’assicurato ha presentato una domanda di prestazioni AI per
adulti all’Ufficio AI, il quale, con progetto di decisione del 25 giugno 2008
(doc. E 233), poi confermato con decisione del 28 agosto 2008 (doc. II 48bis ),
cresciuta incontestato in giudicato, ha negato il diritto a prestazioni, ritenendo,
dal profilo medico, l’assicurato inabile al lavoro al 50% sia come gerente, che
in qualità di impiegato di una tipografia e giungendo, dal profilo economico, confrontando
il reddito da valido di fr. 79’272 con il reddito da invalido di fr. 55'490, ad
un grado di invalidità del 37%.
1.5. Con
decisione formale del 15 agosto 2011, la CO 1, in qualità di assicuratore per le rendite di invalidità, ha rifiutato all’assicurato il diritto ad
una rendita di invalidità, ritenendo che lo stesso non subisca alcun discapito
economico a seguito del suo danno alla salute, contrariamente a quanto
stabilito, a torto, dall’Ufficio AI, tenendo conto di un reddito da invalido di
gran lunga inferiore a quello effettivamente percepito dall’interessato nella
sua attività presso la tipografia di famiglia (doc. II 47).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 (doc. II 48), per conto
dell’assicurato, la CO 1, in data 2 aprile 2012, ha confermato il contenuto della sua prima decisione, sottolineando che “dagli atti emergono i
redditi conseguiti dall’opponente negli ultimi anni, che attestano, a non
averne dubbio, che l’invalidità medico teorica medicalmente accertata
sull’opponente non conduce ad alcuna conseguenza di natura economica”,
ribadendo ancora una volta la non correttezza del grado di invalidità del 37%
stabilito dall’Ufficio AI (doc. A).
1.6. Con
tempestivo ricorso del 2 maggio 2012, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di una rendita __________(doc.
I).
In
sostanza l’assicurato ha contestato la valutazione economica svolta
dall’amministrazione rilevando quanto segue:
"
(…)
4. La CO 1 ribadisce nuovamente nella sua
decisione su opposizione di ritenere improponibile il tasso di invalidità del
37% stabilito dall’UAI ritenendo che i redditi conseguiti dal signor RI 1 negli
ultimi anni attesterebbero che l’invalidità medico-teorica medicalmente
accertata non condurrebbe ad alcuna conseguenza economica.
Questa decisione non può essere accettata poiché
non si fonda in nessun modo su di una valutazione amministrativa da compiersi
in funzione dei risultati medici in punto alla capacità lavorativa residua
dell’assicurato nella sua attività originaria ed in altre esigibili.
In sostanza la CO 1 non ha mai eseguito quanto
svolto invece correttamente e in modo circostanziato, con conclusioni del tutto
credibili, da parte dell’UAI.
I redditi conseguiti da RI 1 non sono scaturiti e
non scaturiscono da un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio,
mercato da identificarsi nell’ambito di un giusto equilibrio tra domanda e
offerta di posti di lavoro diversificati in relazione alle capacità
professionali, intellettuali e fisiche di un assicurato, così come previsto in
DTF 110 V pag 276.
Questa ipotesi, per il caso dell’assicurato RI 1,
è quella elaborata dall’UAI che esprime un reddito di paragone nell’importo di
fr. 55'490.00 quale guadagno raggiungibile tenendo conto dell’incapacità
lavorativa”
e aggiungendo:
"
Oltre al fatto che la CO 1 non ha svolto una
benché minima ponderazione amministrativa per identificare il reddito
realizzabile dall’assicurato tenuto conto delle sue limitazioni, essa ha pure
disatteso il ruolo di coordinatore del concetto unitario di invalidità che deve
valere e che ha valenza nei diversi settori delle assicurazioni sociali, così
da evitare che la medesima fattispecie sia apprezzata in modo diverso dagli
assicuratori coinvolti nello stesso caso relativamente al grado di incapacità
di guadagno dell’assicurato (DTF 131 V pag. 120, 127 V pag. 135, 126 V pag.
221, 119 V pag. 470 consid. 2b, con riferimenti).” (Doc. I)
1.7. La CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.8. In data 28
giugno 2012, l’assicurato ha comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di
prova da presentare (doc. IX).
Il doc.
IX è stato trasmesso all’assicuratore infortuni (doc. X), per conoscenza.
1.9. La CO 1, in data 2 luglio 2012, ha parimenti comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da
presentare (doc. XI).
Il doc. XI
è stato trasmesso all’assicurato (doc. XII), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto al diritto dell’assicurato o meno alla rendita e,
concretamente, all’entità del reddito da invalido determinante per il
calcolo del grado dell’invalidità.
2.3. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in
RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente
all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente
art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che
non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della
LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del
22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non
ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto
dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un
assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.5
Nella
concreta fattispecie, è assodato e non oggetto di contestazioni tra le parti il
fatto che, dal profilo medico, RI 1 è inabile al lavoro al 50% sia come
gerente, che quale dipendente di una tipografia, fin dal 1988, ma presenta una
capacità lavorativa residua del 100% in attività alternative adeguate, come
valutato in sede peritale, con referto del 14 maggio 2007, dal dr. __________
per conto dell’UAI (cfr. doc. E 233) e, con referto del 28 settembre 2007, dal
dr. __________ per l’assicuratore LAINF (doc. C 204).
Non
occorre quindi dilungarsi oltre su questo aspetto.
2.6
Controversa
tra le parti è unicamente la questione relativa all’ammontare del reddito da
invalido dell’assicurato: secondo l’assicuratore infortuni, il reddito da
invalido corrisponde a quanto effettivamente percepito da RI 1 nella sua
attività presso la tipografia di famiglia - pari a fr. 79'272 (2007), 85'550
(2008) e fr. 85'355 (2009), importi questi ultimi che permettono di concludere
che l’interessato, nonostante il danno alla salute, non subisce alcuna perdita
di guadagno, visto il reddito da valido di fr. 79'272 (2006) – mentre, a mente
del patrocinatore dell’assicurato, il reddito da invalido da utilizzare nel
raffronto dei redditi ammonta a fr. 55'490 - importo che, raffrontato con il
reddito da valido di fr. 79'272 (2006), consente di giungere ad un grado di
invalidità del 37%, come del resto già calcolato dall’Ufficio AI.
2.6.1
Il TCA rileva innanzitutto
che, contrariamente a quanto preteso dal patrocinatore dell’interessato, è a
ragione che, nel caso di specie, l’assicuratore contro gli
infortuni non ha automaticamente fatto proprio il
grado di invalidità del 37% stabilito dall’Ufficio
AI.
A tal
proposito, il TCA segnala che, secondo un’affermata giurisprudenza, la
valutazione dell’invalidità eseguita dagli organi dell’UAI non ha forza
vincolante per l’assicuratore infortuni (cfr. DTF 131 V 362 consid. 2.3. pag.
368; STF 8C_558/2008 del 17 marzo 2009;8C_41/2008 del 14 gennaio 2009;
8C_708/2007 del 21 agosto 2008).
2.6.2
Per quanto
riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si
fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in
DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici
debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e
professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In quella
sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque
DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale
dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
2.6.3
Nella
decisione impugnata, l’assicuratore infortuni ha concluso che il reddito da
invalido dell’interessato corrisponda a quanto da lui concretamente guadagnato
presso l’azienda di famiglia, senza procedere ad ulteriori approfondimenti.
Il
TCA non può concordare con la soluzione adottata dall’amministrazione, per i
seguenti motivi.
Questo
Tribunale sottolinea, innanzitutto, che dagli atti emerge in maniera univoca
che il posto di lavoro dell’assicurato in qualità di tipografo non rientra nel
novero delle attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.
A tale
riguardo, già nel rapporto per inchiesta Lainf del 2 agosto 2006, l’ispettore
incaricato ha indicato che l’assicurato, presso la tipografia di famiglia, “esercita
ancora oggi tutte le mansioni, a ritmo e tempo limitato. Ad eccezione del
lavoro alla stampa, il quale viene delegato praticamente completamente ad altre
persone”, precisando che l’interessato non può esercitare “soprattutto il
lavoro alla stampa. Caricare la macchina con la carta, che significa alzare e
spostare parecchio peso, così come il ritiro della carta dopo la stampa in una
posizione inchinata non è più possibile; il controllo della stampa è un lavoro
puramente in piedi, spostandosi di continuo lungo la macchina, circa 2 m. Non è possibile indicare una limitazione o una percentuale precisa in quanto si tratta di una
mansione che dipende dal tipo di stampa richiesta. Il tempo varia da ½ ora per
ordinazione a 1 o vari giorni” (doc. F 161).
Dal
mandato Care Management LAINF del 27 settembre 2006 della __________, emerge
poi che “l’assicurato ha continuato a lavorare presso la tipografia dei
genitori “a tutt’oggi, nonostante le mansioni assegnategli non fossero
confacenti al suo stato di salute. Gli stessi ostacoli con i quali era
confrontato nel 1991 (deambulazione ricorrente, sollevamento pesi, stazione
eretta quasi continuata, ecc.) e che erano stati evidenziati sia da lui, sia
dal di lui patrocinatore legale, vengono riferiti ancora oggi nella stessa
forma, a sostegno di un’inabilità lavorativa pari al 50%” (doc. F 162).
Ancora, dal
rapporto di definizione del caso del 18 dicembre 2007 della __________ risulta
che “si è praticamente giunti in maniera unanime alla conclusione che
l’assicurato non potrà più proseguire nell’attività di stampatore senza avere
degli ulteriori limiti funzionali” (doc. F 216).
In
particolare, nello scritto e-mail del 20 dicembre 2007 trasmesso dalla __________
all’allora patrocinatore dell’interessato, il funzionario incaricato ha
specificato che l’interessato “ha dato il massimo per non arrecare fastidi a
nessuno, a scapito della sua situazione professionale. Infatti la sua buona
volontà lo ha portato ad andare avanti in un’attività che già nel 1991 si
sapeva (e gli era stato anche scritto) non avrebbe potuto esercitare a lungo, o
quantomeno senza dover riscontrare delle limitazioni. (…) sono passati gli anni
e la realtà conferma oggi che il mestiere in tipografia non può più essere
portato avanti, perché impossibile espletarlo in maniera completa. Il limite
funzionale del 50% è lo stesso di quello a suo tempo descritto” (doc. F 216).
Nel
progetto di decisione del 25 giugno 2008, l’Ufficio AI, dopo avere predisposto
un’ispezione sul posto di lavoro, ha stabilito che l’attività di stampatore non
è idonea, in quanto non rispettosa dei limiti funzionali dell’assicurato,
comportando “dal profilo lavorativo pratico gli impedimenti globali che sono
quantificati nella misura del 40% circa” (doc. F 233).
Il TCA
deve quindi concludere che l’assicurato, alla luce delle sue limitazioni
funzionali, non può svolgere tutte le attività normalmente richieste all’interno
di una tipografia, ma deve dedicarsi esclusivamente a determinate mansioni più
leggere.
L’amministrazione,
nella decisione impugnata, ha ritenuto che, alla luce dei redditi che ha
conseguito nel corso degli anni nello svolgimento della sua attività presso la
tipografia di famiglia, l’assicurato non subisca alcun discapito economico.
L’amministrazione
è giunta a tale conclusione senza tuttavia appurare se il salario percepito
dall’interessato per lo svolgimento della sua attuale attività costituisca o
meno un salario sociale (cfr. consid. 2.4. in fine).
E questo
nonostante negli atti si ritrovino numerose indicazioni che avrebbero dovuto
spingere l’amministrazione ad approfondire la questione.
Il TCA
non può quindi considerare corretto il modo di agire dell’assicuratore
infortuni.
Questo
Tribunale rileva, infatti, che se, da una parte, è vero che dagli atti emerge
che nello svolgimento della sua attività presso la tipografia di famiglia l’assicurato,
nel corso degli anni, è riuscito a guadagnare, nonostante il danno alla salute,
degli importi ragguardevoli, è altrettanto vero che dalla documentazione
all’incarto risulta che ciò non rappresentava la contropartita del suo
effettivo rendimento, ma derivava piuttosto dall’aiuto ricevuto da parte dei
genitori e dal fatto che il datore di lavoro fosse l’azienda di famiglia.
Nel
rapporto per inchiesta Lainf del 2 agosto 2006, l’ispettore incaricato ha
espressamente segnalato che “al momento di iniziare a lavorare nella tipografia
non è stata precisata la percentuale precisa d’impiego. La persona assicurata
riceve lo stipendio al 100%, pur sapendo del rendimento effettivo minore. Fu
accettato così dai genitori”, aggiungendo che “la situazione creatasi con il
diminuito rendimento di lavoro della persona assicurata ha richiesto non
soltanto un aumento di lavoro per gli impiegati presenti, ma anche per i
genitori” (doc. F 161).
Dal
mandato Care Management LAINF del 27 settembre 2006 della __________, emerge
poi che un punto essenziale che avrebbe dovuto essere chiarito riguardasse “la
retribuzione salariale, che non è mai stata equiparata ad un rendimento
ridotto” (doc. F 162).
In uno
scritto e-mail del 16 novembre 2007, inviato dal care manager __________ di __________
al capo team __________, è stato poi espressamente indicato che “bisognerà
prestare attenzione al fatto che il posto ora ancora occupato è stato assegnato
sì dal proprio genitore, ma inizialmente aveva quasi il senso di un impiego
sociale” (doc. F ).
Dal
rapporto di definizione del caso del 18 dicembre 2007 della __________ e, in
particolare, dallo scritto e-mail del 20 dicembre 2007 trasmesso dalla __________
all’allora patrocinatore dell’interessato, risulta ancora che “ha potuto
lavorare nell’azienda familiare anche perché il suo è stato, a tutti gli
effetti, un iniziale impiego con risvolti a carattere sociale e lo stesso
dicasi per il salario percepito inizialmente. Il fatto che i genitori si siano
dedicati a lui ha permesso all’assicurato di tirare avanti senza dover essere
costretto a rivolgersi ad altri enti assicurativi e gli anni trascorsi in
tipografia quale operaio tuttofare, ma pur sempre figlio dei proprietari
(quindi con ruolo “ereditato” di titolare), gli hanno permesso di conoscere il
mondo commerciale che ruota attorno alla professione e all’attività della
tipografia. Questo al punto da permettere alla tipografia __________ SA di
sopravvivere e, conseguentemente, da giustificare la retribuzione finora
percepita. La stessa è stata anche possibile perché i suoi genitori hanno
operato gratuitamente nell’azienda (minor oneri salariali da un lato da poter
compensare l’altro)” (doc. F 216).
Nel
rapporto Care Management Lainf del 13 maggio 2008, il funzionario incaricato
della __________ ha indicato che “se dovesse cambiare attività oggi, non
potrebbe certamente conseguire i salari indicati poiché nessuna azienda lo
potrebbe assumere come quadro dirigente o impiegato con esperienza” (doc. F
225).
Il
patrocinatore dell’assicurato, inoltre, ha a più riprese segnalato che lo
stipendio percepito dall’interessato presso l’azienda di famiglia non
corrisponde al suo effettivo rendimento, facendo presente che sul mercato
equilibrato del lavoro l’interessato non potrebbe mai ricevere un salario
simile (cfr. doc. II 41; II 43; II 48; II 50; doc. I).
A
sostegno di quanto addotto, il patrocinatore ha trasmesso all’assicuratore
copia di uno scritto datato 24 gennaio 2012, inviato all’Ufficio AI, nel quale
l’assicurato ha espressamente indicato che “l’aiuto dei miei genitori di cui
sinora ho potuto beneficiare è purtroppo venuto meno e per questo motivo il mio
stipendio è ora di fr. 2'500 netti mensili a decorrere dal 1° gennaio 2012” (doc. II 50-51).
Alla luce
di queste considerazioni, si giustifica, pertanto, l’annullamento della
decisione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore infortuni affinché
stabilisca il grado di invalidità dopo avere correttamente determinato il
reddito da invalido dell’interessato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ La
causa è retrocessa all’amministrazione affinché proceda conformemente a
quanto indicato al considerando 2.6.3..
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo di indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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