35.2012.24
Negato rend.x superstiti nel caso di un ass.che nel'90 subito grave inc.strad.e nel 2011 deceduto facendo il bagno in mare. Sia che il decesso sia avvenuto x uno stato morboso(infarto)o x nuovo inf.no
18 febbraio 2013Italiano34 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.2012.24
Data decisione, Autorità:
18.02.2013, TCA
Titolo:
Negato rend.x superstiti nel caso di un ass.che nel'90 subito grave inc.strad.e nel 2011 deceduto facendo il bagno in mare. Sia che il decesso sia avvenuto x uno stato morboso(infarto)o x nuovo inf.non assicurato,una relaz.di caus.nat.con inf.'90 è solo possib.,non dimostrata con veros.preponderante
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
CAUSALITÀ NATURALE
INFORTUNIO NON PROFESSIONALE
RENDITA PER SUPERSTITI
art. 28 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2012.24
dc/gm
Lugano
18 febbraio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 maggio 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione su opposizione del 19 marzo
2012 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 3
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 14
febbraio 1990 RI 1, nato nel 1961, è rimasto vittima di un grave incidente
della circolazione stradale nel quale ha riportato una contusione cerebrale con
edema cerebrale e frattura alla base cranica nonché una ferita lacero-contusa
al dorso della mano destra con lesione degli estensori delle dita II, III e IV.
L’CO 1 ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Per tenere conto delle
sequele dell’evento traumatico appena citato, l’istituto assicuratore con
decisione del 10 ottobre 1992 ha assegnato all’assicurato una rendita
d’invalidità del 100% a far capo dal 1° settembre 1992 e un’indennità per
menomazione dell’integrità del 70%.
1.2. RI 1 è
deceduto il 3 luglio 2011 mentre stava facendo il bagno in mare nella località
di __________ (__________) (cfr. Doc. i).
1.3. Con
decisione formale del 28 dicembre 2011, l'CO 1 ha rifiutato di concedere la rendita per superstiti in quanto il decesso non è imputabile ai postumi
dell’infortunio fermo restando che l’assicurato non presentava dei disturbi
neurologici o neuropsicologici atti a costituire un rischio d’attrazione per un
annegamento accidentale, circostanza in ogni caso da negare essendo la morte
dovuta a delle circostanze naturali.
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. C. Blotti, per conto della vedova e dei figli, in data 19
luglio 2012 l’INSAI ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr.
Doc. A).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 4 maggio 2012 la RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA
2, ha chiesto che l’assicuratore resistente venga condannato a riconoscerle le
rendite per superstiti.
Questi
in particolare gli argomenti sviluppati dall’insorgente:
"
(…)
Nella specie, viceversa, deve ritenersi certo, in
base ad insegnamenti di natura medico esperienziale, comprovate della
documentazione clinica in atti, che l’assicurato a causa dei postumi
dell’infortunio e, dunque, dei conseguenti riconosciuti “deficit cognitivi”, in
particolare disturbi della pianificazione e della soluzione dei problemi,
massiccio aumento dei tempi di reazione nell’elaborazione di stimoli plurimi,
velocità notevolmente ridotta della elaborazione di informazioni e aumento di
errori in compiti ripetitivi di concentrazione visiva, aumento della
distrazione, difficoltà nel prestazione attenzione a diverse cose, ha
sottostimato l’effettivo rischio costituito dalle avverse condizioni
meteo-marine del sito, sia la propria capacità di poterlo fronteggiare a causa
della persistente parziale anosognosia per insufficiente valutazione
dell’infermità (cfr. consulenza Dott. __________ (doc. G)) caratterizzata dalla
“diminuzione della motilità e della forza degli arti dell’emilato sinistro, con
accentuazione dei R.O.T. e modesta ipertonia spastica, indicativa di emiparesi
spastica brachio-crurale sinistra, disturbi di coordinazione dei movimenti e
lieve atassia locomotoria.
Condizioni di malattia che, per essere dal punto
di vista medico-legale “fattori di sicura predisposizione ad un infarto del
miocardio in condizione di stress” (psichico e fisico) quale, nella specie,
venutasi a determinare con l’autoesposizione inconsapevole dell’assicurato ad
un rischio che fisicamente gli era impossibile contrastare, per i predetti
postumi invalidanti, consentono di ritenere sussistente il “nesso di causalità
naturale adeguata” tra l’evento (morte) e l’infortunio, seppure non immediato,
secondo una prognosi di “verosimiglianza preponderante”, in virtù dei su
indicati “fattori di predisposizione” (rectius postumi invalidanti
irreversibili) determinati dall’originario infortunio del 1990.
In buona sostanza, se non vi fosse stato
l’infortunio non vi sarebbe stato il danno alla salute, come clinicamente
accertato e riconosciuto dall’assicuratore e, per effetto, l’assicurato avrebbe
saputo apprezzare adeguatamente il rischio e non sarebbe entrato in acqua o,
pur sottovalutando il rischio, sarebbe stato, comunque, in grado di contrastarlo
fisicamente nuotando, come hanno fatto altri bagnanti (cfr. __________ doc. I).
Dunque, non c’è motivo per non ammettere che
l’infortunio è in nesso causale (seppure non immediato) con il decesso, in
quanto i postumi invalidanti irreversibili (fisici e neuro-psichici) causati
dall’infortunio devono ritenersi, con giudizio di verosimiglianza preponderante
da adottarsi secondo il metodo medico esperienziale, le condizioni (rectius
“fattori predisponenti” tra cui le severe limitazioni all’apparato respiratorio)
senza delle quali, l’evento di danno (morte) non si sarebbe verificato per
infarto del miocardio in condizioni di stress. (…)”. (cfr. Doc. I)
1.5. Nella sua
risposta del 21 giugno 2012 l’CO 1 ha postulato un’integrale reiezione
dell’impugnativa (cfr. Doc. V).
1.6. Il 3 luglio
2012 il patrocinatore dei ricorrenti ha ribadito la richiesta di accertamenti
necroscopici previa riesumazione del cadavere. Egli ha pure allegato un
certificato dell’allora medico curante dell’assicurato, dottoressa __________,
del 28 giugno 2012 attestante che egli “non era affetto da malattie
cardiovascolari” (cfr. Doc. VII).
Il rappresentante dei
ricorrenti ha pure chiesto le audizioni testimoniali per via rogatoria dei
dottori __________, __________ e __________ (cfr. Doc. VII).
Il 17 luglio 2012 il
patrocinatore dell’CO 1 si è opposto all’acquisizione di tali prove (cfr. Doc.
IX).
1.7. Il 22
ottobre 2012, rispondendo ad una richiesta del TCA, l’avv. __________, ha
fornito delle indicazioni riguardo alla giurisprudenza federale alla quale
viene fatto riferimento al punto 3 della decisione su opposizione (cfr. Doc.
XII).
Il 3
dicembre 2012 il Presidente del TCA ha ancora interpellato l'avv. __________
(cfr. Doc. XIV), la quale ha risposto il 5 dicembre 2012 (cfr. Doc. XV).
Il 13
dicembre 2012 il rappresentante dell'CO 1 ha riconfermato la richiesta di respingere il ricorso (cfr. Doc. XVII).
Il 13
dicembre 2012 il patrocinatore della ricorrente ha invece ribadito la richiesta
di riconoscere in modo completo le prestazioni assicurative (cfr. Doc. XVIII).
in
diritto
2.1. L'oggetto
della vertenza è circoscritto alla questione di sapere se la vedova e i figli
del defunto RI 1 hanno diritto di percepire una rendita per superstiti
dall'assicuratore LAINF convenuto, oppure no a seguito del decesso di RI 1,
avvenuto il 3 luglio 2011
2.2. A norma
dell'art. 28 LAINF, il coniuge superstite ed i figli hanno diritto a rendite
per i superstiti se l'assicurato muore in seguito ad infortunio.
2.3. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa
M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6;
STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000
nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.4. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Nella presente fattispecie RI
1 il 14 febbraio 1990 è stato vittima di un grave incidente della circolazione
stradale, che gli ha procurato gravi danni alla salute permanenti e per il
quale è stato posto al beneficio di una rendita dell'assicurazione contro gli
infortuni per una totale incapacità di guadagno.
RI 1 è deceduto il 3
luglio 2011 mentre stava facendo il bagno in mare in __________.
Gli atti più significativi
contenuti nell'incarto sono i seguenti.
In una
relazione del 7 agosto 1996 della Clinica di riabilitazione di __________ i
medici si sono così espressi:
"
(…)
Diagnosi all'ammissione
Infortunio del 14.2.90
- lesione
cerebrale traumatica con contusione cerebrale soprattutto del tronco encefalico
e frattura della base cranica a destra
- terapia conservativa
-- disturbo da medio a grave della funzione
neuropsicologica con pronunciata alterazione del carattere
-- difficoltà a trovare le parole
-- atassia più pronunciata alla gambe
- lesione degli estensori della mano
destra, dita lI, III e IV
- revisione degli estensori
-- lieve limitazione funzionale della
mano destra
Valutazione alla dimissione
Danni organici e disturbi funzionali
A sei anni da una lesione traumatica del
cervello, nel caso del signor RI 1 sono ancora in primo piano un disturbo da
medio a grave delle funzioni neuropsicologiche e un'alterazione del carattere
posttraumatica di origine cerebrale con particolarità psichiche. Lo
screening-test ha provato chiaramente che non si è in presenza di un'aggravazione.
Impedimenti / Disturbi delle capacità
Per motivi neuropsicologici non è data l'idoneità
alla guida. Al paziente è stato consigliato di rinunciare alla guida
dell'automobile.
Ripercussioni professionali e sociali
Non è data una capacità lavorativa nella libera
economia. La formazione scolastica che egli segue attualmente ha lo scopo di
strutturare la giornata e di un allenamento giustificato delle capacità
cerebrali nel caso di questo ancora giovane assicurato. Per il quadro in
complesso non modificatosi è ulteriormente giustificata la rendita del 100%.
(…)" (cfr. Doc. 83 e Doc. 84)
In una relazione del 19
luglio 2009 il Prof. __________, specialista in malattie nervose e mentali e
psichiatria forense, ha rilevato:
"
(…)
Diagnosi
In sintesi, sulla base degli atti e della
documentazione acquisita, esaminato il periziando, risulta bene evidente che RI
1 è un cerebroleso, avendo riportato in data 14 febbraio 1990, a seguito di incidente stradale, oltre a lesioni minori alla mano destra, un grave trauma
cranico con frattura della base destra, prolungato coma, e conseguenti gravi
lesioni encefaliche che si esprimono oggi con alterazioni neurologiche motorie
(emiparesi branchio-crurale sinistra ed atassia), del linguaggio (disartria),
sensoriali (ipoacusia bilaterale), neuropsicologiche e psichiche (disturbi
dell'attenzione, della memoria, fissazione su certi argomenti ed idee, disturbi
del giudizio di realtà, ridotta capacità di verificare introspettivamente le
proprie difficoltà psichiche e comportamentali, e di organizzarsi nella
soluzione dei problemi che esulano dalla quotidianità essenziale, appiattimento
affettivo).
Le alterazioni neurologiche, motorie e
sensoriali, e psichiche descritte, esitate al grave trauma cranio-encefalico
riportato dal RI 1 nell'incidente del 14 febbraio 1990, sono stabili ed
irreversibili, e tali da comportare disfunzione socio-lavorativa, ma non così
gravi da determinare incapacità e bisogno d'assistenza nelle attività basilari
e strumentali della vita quotidiana.
Conclusione
Le condizioni di salute di RI 1 sono alterate dal
14 febbraio 1990, quando ha subito un incidente stradale in cui ha riportato la
frattura della base cranica e lesioni encefaliche permanenti ed irreversibili,
neurologiche (motorie e sensoriali) e psichiche con conseguente disfunzionalità
sociale e lavorativa.
Risulta tuttavia autosufficiente nelle attività
basilari e strumentali della vita quotidiana, non bisognoso di assistenza né di
cure particolari.
(…)" (cfr. Doc. G)
Il 4 luglio 2011 il teste __________ ha così illustrato le
circostanze nelle quali è stata constata la morte di RI 1:
"
(…)
Intorno alle ore 17.10 del 03/07/2011 mi trovavo
nella spiaggia di __________ unitamente ai miei familiari, notavo sul lato
destro della spiaggia delle persone che si riunivano, in gruppo, apparentemente
senza motivo. così mi sono diretto verso questo gruppo di persone per
verificare cosa fosse successo. Giunto sul posto, notavo una persona distesa
sul bagnasciuga, ed un ragazzo che gli stava effettuando il massaggio cardiaco.
Nell'immediatezza dei fatti, chiedevo se avesse bisogno di aiuto, e se aveva
chiamato il 118. Il ragazzo mi riferiva, che in acqua vi era un'altra persona,
che necessitava di aiuto, in quanto in grave difficoltà. Con la mano mi
indicava la zona dove si trovava questa persona, ed io in un primo momento non
riuscivo a notarla, a causa delle onde alte. Ma non appena le onde erano
passate, individuavo la persona in difficoltà. Immediatamente, unitamente ad
altre due persone a me sconosciute, entravo in acqua per prestare soccorso alla
persona in difficoltà, di sesso maschile, di età di circa 60 anni che si
manteneva al galleggiamento al pelo d'acqua. Unitamente alle altre due persone
raggiungevo la persona in difficoltà, raggiuntolo lo trascinavamo a terra non
senza difficoltà a causa delle onde e della corrente. Arrivati sulla spiaggia,
lo stesso ci riferiva che lamentava forti dolori al torace, probabilmente
perché aveva ingerito acqua di mare, e comunque si rimetteva dopo aver bevuto
qualche sorso di acqua dolce. Rimanevo sul posto, dove il primo soccorritore
nel frattempo continuava ad effettuare i! massaggio cardiaco al RI 1, ma
apparentemente con esito negativo. Contattavo la centrale operativa 112, che mi
dirottava la telefonata al 118, la quale mi informava che l'unità di primo
intervento era già partita per il soccorso. Dopo circa 5 min. arrivava
l'ambulanza sul posto e procedeva alla verifica delle condizioni dei due
soccorsi.
Domanda:- Può riferire se, aveva notato queste
persone in acqua prima dell'evento che ha 2 causato il decesso del RI 1; No;
Domanda:- Può confermare che, quando si è
avvicinato alla zona dove era stato adagiato il corpo del RI 1, ha avvistato altre persone in mare in difficoltà; No, fino a quando il primo soccorritore non mi
ha indicato dove si trovava la persona in difficoltà, anche a causa delle onde,
che ostruivano la visuale.
Domanda:- Può riferire se, oltre a lei
qualcun'altro è entrato in acqua per aiutare le persone in difficoltà; si altre
due persone ma a me sconosciute. (…)" (cfr. Doc. i)
Il dottor __________,
medico legale, che aveva redatto il certificato neuroscopico, in un rapporto
del 17 gennaio 2012, si è così espresso:
"
(…)
Con riferimento al quesito posto nella nota
citata in oggetto, circa la richiesta di integrazione del certificato
necroscopico, redatto dallo scrivente in __________, il 03.07.2011, relativo a RI
1, nato a __________ il __________.1961, si vuole puntualizzare quanto segue:
1) Come già chiaramente precisato nel verbale di ispezione
cadaverica il decesso del Sig. RI 1 è imputabile ad infarto del miocardio con
arresto cardiocircolatorio, mentre il citato si trovava in acqua, sicuramente
consequenziale allo stress psico-fisico derivante dal tentativo estremo di
evitare l'annegamento.
2) La morte pertanto è da intendersi sopravvenuta per infarto del
miocardio e susseguente arresto cardiocircolatorio "nella circostanza di
evitare l'annegamento".
3) Pertanto l'unica integrazione possibile al certificato
necroscopico, al fine di renderlo maggiormente comprensibile, è la seguente:
Non considerare "arresto cardiocircolatorio in annegamento" bensì
"arresto cardiocircolatorio nella circostanza di evitare
l'annegamento".
Si rimane disponibile per ogni richiesta di
chiarimento. (…)"
(cfr. Doc. A2)
In una relazione del 2
agosto 2011 il dottor __________, specialista in medicina legale ed
assicurazioni, ha sostenuto che l’annegamento del 3 luglio 2011, che ha portato
alla morte dell’assicurato è da ascrivere ai gravi danni alla salute insorti a
seguito dell’infortunio del 14 febbraio 1990 e si è così espresso:
"
(…)
Lo Scrivente Dr. __________, certifica di aver
visionato il certificato necroscopico f del predetto redatto il 3\7\11 dal dr. __________,
la consulenza psichiatrica redatta il 6\12\96 dalla dr.ssa __________ __________,
e di aver riscontrato che il de cuius soffriva di esiti di Trauma cranico con
frattura della base cranica,lesione cerebrale al tronco encefalico, disturbo
mentale medio-grave con atassia alle gambe e pertanto presentava notevole
limitazione funzionale ai movimenti degli arti inferiori con vertigini e
perdita di equilibrio.
Soffriva inoltre di notevoli difficoltà a prevedere
situazioni generali di pericolo,quale conseguenza del sinistro stradale del
14\2\90.
Dallo studio della documentazione si evince che
il predetto in data 3\7\ 11 nel pomeriggio,decideva di fare un bagno a mare e
pertanto si recava in località di __________ e nonostante le condizioni
notevolmente avverse del mare entrava in acqua,ma veniva travolto dalle onde ed
a causa dei notevoli deficit motori degli arti inferiori,con perdita di
equilibrio,non riusciva a rientrare in riva,annegando.
Pertanto concludendo, esaminate le
caratteristiche dell'evento che ha prodotto il decesso si ritiene
medicolegalmente con criterio medico legale esperienziale che il predetto sia
deceduto a causa di annegamento determinato dai postumi permanenti stabilizzati
,prima descritto,conseguenti all'infortunio del 14\2\90.
(…)" (cfr. Doc. L)
Nel
citato rapporto del 6 dicembre 1996 della dottoressa __________ figurano in
particolare le seguenti indicazioni:
"
(…)
Dall'analisi qualitativa dei subreattivi si
evince che il soggetto proviene da un ambiente socio-culturale adeguato, ha
buone capacità di comprensione e una discreta memoria a breve termine.
L'attenzione e la concentrazione risultano
sufficienti soltanto nei compiti semplici, che implicano la messa a fuoco di un
elemento per volta, ma, i problemi per i quali occorrono più operazioni non
possono essere risolti per difetto di strategia nel disporre le medesime
operazioni.
Il soggetto è comunque in grado di formare
concetti verbali ma non di anticipare e progettare eventi futuri.
La non grave compromissione delle funzioni
intellettive appare in sintonia con i postumi della Lesione post-traumatica che
ha severamente compromesso la vita del sig. RI 1 in altri ambiti, come risulta dalla visita psichiatrica e dall'osservazione psicologica.
Il soggetto presenta infatti rallentamento
psicomotorio, logorrea, facile stancabilità, insicurezza, difficoltà di
adattamento, capacità di critica limitata, indifferenza alla malattia,
difficoltà di progettare in modo realistico il progresso futuro, bassa
tolleranza alle frustrazioni con sbalzi di umore.
In sintesi si evidenziano marcate alterazioni
post-traumatiche delle funzioni cognitive, del carattere e del comportamento;
per tale motivo si ritiene, in atto, non opportuno un collocamento del soggetto
nel mondo del lavoro." (Doc. 112)
Alla tesi del dottor __________
si è opposto il dottor __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia dell’apparato locomotore, attivo presso la __________ il quale,
in un apprezzamento medico del 5 dicembre 2011, ha rilevato quanto segue:
"
(…)
Discussione
Dopo analisi di tutta la documentazione fornita,
compresa quella antecedente relativa agli esiti infortunistici, non posso
condividere le conclusioni del collega dott. __________.
Dalla documentazione sottoposta, non ho potuto
dedurre in modo confacente le circostanze esatte che hanno portato alla morte
del signor RI 1. Poiché era vestito soltanto di un boxer, si può in effetti
dedurre che il signor RI 1 fosse intento a fare il bagno nel mare. Non si sa
nulla però di quando è arrivato in spiaggia, con che mezzo di trasporto, se
fosse accompagnato, etc. Non si sa neanche se il signor RI 1 fosse
primariamente soccorso in acqua, se fosse cosciente inizialmente, se avesse
chiesto aiuto o lamentato qualche difficoltà o sintomo prima. Non si sa nulla
della tempistica dalle prime misure prese fino all'inizio della rianimazione
cardiopolmonare, neppure si sa della durata di essa prima dell'arrivo dei
soccorritori.
Già per tutte queste informazioni lacunari,
appare difficile poter concludere con sicurezza che il decesso sia avvenuto in
conseguenza naturale dei postumi infortunistici.
Facendo prima astrazione sia delle circostanze
esatte del decesso - purtroppo sconosciute -, sia delle conclusioni del medico
legale dopo esame cadaverico, vediamo se gli esiti sofferti dal signor RI 1
erano atti a costituire un rischio d'attrazione per l'infausto esito subito il
3 luglio 2011.
Il dott. __________ ha stabilito questo rischio
d'attrazione, considerando notevoli limitazioni delle capacità motorie agli
arti inferiori, nonché la presenza di vertigini e di perdita d'equilibrio.
Questo reperto non corrisponde per nulla alla
realtà: l'atassia diagnosticata e predominante agli arti inferiori era stata
qualificata di sensitiva unicamente e non sono mai stati riferiti perdite di
equilibrio o vertigini.
All'ultimo esame fisico neurologico eseguito alla
clinica riabilitativa di __________, la marcia era possibile in modo normale ma
pure sulle punte o sui calcagni. Non vi erano disturbi della sensibilità né dei
reflessi, né della forza muscolare. Era soltanto segnalata una chiara
insicurezza alla manovra di Romberg, soprattutto a occhi chiusi.
Indipendentemente delle condizioni del mare, i
disturbi neurologici presentati dal signor RI 1 non erano così marcati da
costituire un rischio d'attrazione per un annegamento. Aggiungiamo a questo che
non era sicuramente la prima volta che il signor RI 1 andava in spiaggia a fare
un bagno.
Lo stesso è vero per una presunta difficoltà a
stimare il pericolo. Per quanto appare nelle valutazioni, soltanto l'esame
approfondito permetteva di vedere marcate alterazioni della sfera
neuropsicologica. Si refertava, in effetti, nel rapporto datato del 6 dicembre
1996, firmato da psicologo __________ e da psichiatra __________, un risultato
di QI totale di 106, una buona capacità di comprensione e una concentrazione
sufficiente per i compiti semplici, mentre, per i problemi più complessi, il
signor RI 1 dimostrava un difetto di strategia.
Se i disturbi neuropsicologici messi in evidenza
in questo rapporto erano sicuramente marcati, non appare che loro dovessero far
considerare che l'assicurato non fosse più in grado di valutare un pericolo
immediato, come quello di un annegamento nel mare, questo tipo di ragionamento
non essendo sicuramente più complesso che quello di progettare di andare a fare
il bagno nel mare e di rendersi per questo in spiaggia.
Se fosse stato riconosciuto un rischio
d'attrazione tra postumi e decesso, quello che non è in conclusione il caso,
significherebbe così che la morte del signor RI 1 è stata incidentale,
rispettivamente che è stata la conseguenza di un infortunio, esso rappresentato
dalle condizioni avverse del mare al momento del bagno.
Tuttavia, non è stato per nulla concluso ad
infortunio da signor RI 1 ma ben (recte: bensì) a malattia, per di più
naturale.
La diagnosi infatti ritenuta per causa primaria
del decesso è un infarto miocardico.
Il descrittivo necroscopico parla inoltre contro
una morte da annegamento, nell'assenza di fungo schiumoso patognomonico a
livello della cavità orale e delle narici.
Conclusione
Poiché il signor RI 1 non presentava disturbi
neurologici o neuropsicologici atti a costituire un rischio d'attrazione per un
annegamento incidentale e poiché ogni modo la sua morte è stata dovuta a
malattia naturale, non esiste chiaramente nessun nesso di causalità probabile
tra il suo decesso e gli esiti dell'infortunio assicurato __________ del 14
febbraio 1990.
(…)" (cfr. Doc. 122)
In una “Consulenza Tecnica
Neuropsichiatrica di Parte sulle circostanze di morte del Sig. RI 1drea” del 25
gennaio 2012 il dottor __________ ha in particolare rilevato:
"
(…)
E' quindi evidente che esiste nesso causale tra
le difficoltà incontrate dal RI 1 durante il bagno, l'annegamento e la causa
apparente del decesso ovvero l'Infarto del miocardio.
E' altrettanto evidente che esiste nesso causale
tra le citate difficoltà, l'annegamento, l'infarto e la disabilità del RI 1;
simile sorte, infatti, avrebbe potuto toccare agli altri bagnanti a rischio di annegamento ma superstiti. Laddove avessero avuto le stesse
difficoltà motorie e di brain working process del RI 1. Le difficoltà motorie residue non
lievi e comunque rilevanti in condizioni di necessità come quelle derivanti dal
rischio di annegamento in mare agitato, la acclarata riduzione della capacità
di far fronte a problemi che esulano dalla "quotidianità
essenziale" ovvero la incapacità di prevedere
e affrontare difficoltà al di fuori del normale agire, insieme al "difetto
di strategia, alla facile stancabilità, all'insicurezza, alla difficoltà di
adattamento, alla capacità di critica limitata, ed ancora alla
indifferenza alla malattia", ovvero ad una ridotta capacità di
effettuare un corretto esame di realtà relativo, quantomeno, alla sua
possibilità di affrontare il mare agitato, hanno determinato una maggiore
vulnerabilità del RI 1 all'evento lesivo (l'annegamento) e di conseguenza alla crisi
del suo apparato cardiocircolatorio "nella circostanza di evitare
l'annegamento".
E' ulteriore indice indiretto di ciò, il fatto
che gli altri bagnanti, sebbene soccorsi successivamente, si siano salvati e che soltanto il RI 1 e
andato incontro a morte perché intrinsecamente reso più vulnerabile dalla
disabilità da cui era affetto a motivo dell'infortunio del 1990 e della
conseguente cerebropatia post-traumatica.
Conclusioni:
per le motivazioni su esposte, si ritiene in
rapporto di causa-effetto o quantomeno di rilevante fattore predisponente, la condizione di disabilità del RI 1, contratta
a seguito dell'infortunio del 1990 e preesistente alla sua morte, con il
decesso per infarto cardiocircolatorio nella circostanza di evitare l'annegamento.
ovvero tra questo ultimo e le condizioni che ne hanno favorito il rischio
(riduzione della critica e dell'insight di malattia ed esposizione alla
pericolosità del mare agitato nonostante le sue difficoltà motorie e psichiche) e non gli hanno permesso di
salvarsi (disabilità motoria e maggiore vulnerabilità allo stress). (…)"
(cfr. Doc. 127)
In un nuovo apprezzamento
medico dell’8 marzo 2012 il dottor __________ ha tuttavia confermato le
conclusioni del precedente rapporto ed ha rilevato:
"
(…)
Dalla mia previa valutazione, nuovi argomenti
sono stati portati per far considerare un nesso di causalità tra il decesso del
signor RI 1o, da infarto miocardico mentre faceva il bagno in mare, e gli esiti
infortunistici.
Per prima, l'avvocato RA 2 sostiene dunque che
l'assicurato non sarebbe mai andato a fare il bagno nelle condizioni avverse del
mare questo giorno, se non fosse stato affetto di disturbi neuropsicologici.
Quest'argomento non è ricevibile poiché è ora
stabilito che l'assicurato è andato nel mare insieme alla compagna ed un amico,
persone sicuramente a conoscenza dello stato di salute del signor RI 1 e di cui
non sono state riferite alterazioni delle capacità di discernimento. Quindi,
quando il signor RI 1 è andato a fare il bagno nel mare, non era stato da solo
a giudicare se le condizioni del mare fossero compatibili con tale attività.
Gli altri argomenti per considerare un nesso di
causalità naturale tra infortunio e decesso sono portati dai dottori __________
e __________. Il dott. __________ ritiene che l'infarto miocardico sia stato
dovuto ad uno stress psicofisico maggiore, nel tentativo di evitare
l'annegamento. Il dott. __________, per conto suo, considera che sono state le
condizioni psichiche e motorie ad aver condizionato l'importante stress, atto
da provocare l'infarto miocardico.
Rispetto a questi ultimi argomenti, posso
soltanto dire che si trattino d'ipotesi. Se non è escluso che lo stress abbia
potuto favorire l'insorgenza di un infarto miocardico, trattandosi di
un'affezione tipicamente morbosa con fattori di rischio vari, non si può
ritenere che lo stress sia stato il fattore determinante nelle genesi
dell'infarto miocardico.
Nello stesso senso, considerare che le condizioni
fisiche (le stesse non maggiormente alterate) e psichiche abbiano condizionato
uno stress supplementare rispetto ad una persona senza disturbi della salute
nelle stesse condizioni corrisponde anche a un'ipotesi accettabile, ma che non
può essere considerata come un elemento determinante, a secondo i criteri di
verosimiglianza preponderante.
Conclusioni
Fatti
I nuovi elementi fornitaci in merito al decesso
del signor RI 1 non sono atti a cambiare le mie previe conclusioni, in quanto
il signor RI 1 è deceduto di malattia e che non esistono elementi sufficienti
da far considerare che i postumi infortunistici abbiano condizionato, con
verosimiglianza preponderante, l'accadere della detta malattia (infarto
miocardico). (…)" (cfr. Doc. 129)
2.6. Secondo la
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori
fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme
delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere
piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il
rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.
191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per
sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle
conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a
mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
2.7. Chiamato a
pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA ritiene che, a ragione,
l’amministrazione ha rifiutato di riconoscere il diritto alle prestazioni per
superstiti richieste.
Infatti,
sia che il decesso di RI 1 è avvenuto per uno stato morboso (infarto del
miocardio; sul tema, cfr. STCA 35.203.31 del 17 novembre 2003 confermata
dall'Alta Corte in una STFA U 10/04 del 22 agosto 2005, consid. 4.1-6.1), sia
che esso è avvenuto per un nuovo evento infortunistico non assicurato (cfr. STF
8C_115/2012 del 14 gennaio 2013 e precisamente un annegamento – cfr. STFA U
220/96 del 12 luglio 2008 – oppure uno choc psichico straordinario – cfr. STFA
U 10/04 del 22 agosto 2005 , consid. 6.2-6.4.2; STF 8C_901/2011 del 19 dicembre
2012, consid. 4.1) una relazione di causalità naturale con l’infortunio del 14
febbraio 1990 è soltanto possibile, ma non dimostrata con verosimiglianza
preponderante (cfr. STF 8C_895/2011 del 7 gennaio 2013, consid. 5.1; per altri
casi in cui il diritto a prestazioni per superstiti è stato negato a causa
dell'assenza del nesso di causalità cfr. STFA U 178/01 del 29 novembre 2001,
STFA U 10/04 del 22 agosto 2005; STFA U 181/03 del 23 settembre 2004; STF
8C_814/2011 del 12 gennaio 2012).
Infatti,
come emerge dalla consulenza tecnica psichiatrica del dottor __________ del 18
luglio 2009, i pur pesanti esiti di quell’infortunio non erano “così gravi da determinare
incapacità e bisogno d’assistenza nelle attività basilari e strumentali della
vita quotidiana” (cfr. Doc. G).
Questo
Considerandi
Tribunale condivide quindi la valutazione del dottor __________, il quale ha
sottolineato che a __________, non sono mai state riferite perdite di
equilibrio o vertigini, che la marcia era possibile sia normalmente che sulle
punte e sui calcagni.
Non vi
erano neppure dei disturbi della sensibilità né di riflessi né della forza
muscolare.
Inoltre,
dal profilo neuropsicologico, le condizioni precarie di RI 1, non erano
comunque di una gravità tale da permettere di concludere che egli non fosse più
in grado di valutare un pericolo immediato.
Non va
neppure dimenticato, che l'infortunio è avvenuto il 14 febbraio 1990, quindi
ben 21 anni prima il giorno del decesso in mare. Ora, come giustamente
sottolinea il dottor __________ "non era sicuramente la prima volta che il
signor RI 1 andava in spiaggia a fare un bagno".
Infine,
ma non da ultimo, questo Tribunale rileva, dalle affermazioni del teste __________
e dall’articolo di giornale allegato in sede di opposizione, che in
quell’infausto 3 luglio 2011, a causa delle cattive condizioni del mare (forte
corrente che spingeva verso il mare aperto), anche altre persone si sono
trovate in difficoltà (cfr. Doc. 126: “L’uomo era insieme alla compagna e un
amico: per loro solo uno choc. Nello stesso punto, poco prima, salvate altre
quattro persone”; vedi pure doc. 127: “Dal verbale redatto dalla __________ si
deduce che “il bagnante era in difficoltà, il mare era molto mosso sottocosta e
il vento teso da nord”).
Anche
queste persone hanno dunque rischiato di annegare pur non presentando i
disturbi di cui soffriva RI 1.
In simili
condizioni questo Tribunale deve concludere che a ragione l'CO 1 ha negato il diritto alle prestazioni per superstiti, in quanto non è dimostrato, secondo il
criterio della probabilità preponderante, che i postumi dell'infortunio del
1990.
sono così preponderanti tanto che gli altri fattori alla base dell'evento
del 2011 costituiscono semplicemente dalle cause remote (cfr. STFA W. SCH. del
16.
marzo 1987 citata in P. Omlin, "Die Invalidität in der obligatorischen.
Unfallversicherung "E. Universitätsverlag Freiburg, 1995 pag. 142-143).
2.8
Con il ricorso l’insorgente
ha chiesto al TCA di fare effettuare accertamenti necroscopici tramite
riesumazione del cadavere e di sentire come testi alcuni medici per via
rogatoria.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid.
3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai
ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente
garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. DTF 136 I 279).
Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di
assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima
istanza (cfr. STF 8C_752/2012 del 3 gennaio 2013, consid. 3.3.1). Una semplice
richiesta di prove, così come delle domande tendenti alla comparizione oppure a
un interrogatorio personale, a un interrogatorio delle parti, a un’audizione
testimoniale oppure a un sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un
simile obbligo (cfr. STF 8C_752/2012 del 3 gennaio 2013; STF 8C_648/2012 del 29
novembre 2012, consid. 3.2; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid.
2).
In una
sentenza pubblicata in DTF 136 I 279 il Tribunale federale ha stabilito che non
è possibile rinunciare a un pubblico dibattimento per
il motivo che si tratta di una procedura che verte principalmente su quesiti di
natura medica. In particolare non è suscettibile di costituire un'eccezione
all'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU la lite concernente il
grado di incapacità lavorativa dell'assicurato nella procedura
dell'assicurazione invalidità. Quando il confronto con pareri
medico-specialistici sullo stato di salute e sull'incapacità lavorativa
rappresenta il solo oggetto del contendere, lo svolgimento di un dibattimento
pubblico non può essere rifiutato con l'argomento che la procedura scritta si
presta meglio per discutere temi di natura medica (consid. 3).
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF
8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.
5.3
; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5
marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01 dell'11 gennaio
2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Considerato
che la documentazione già presente all’inserto consente al TCA di emanare il
proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che le audizioni postulate e gli
accertamenti necroscopici non potrebbero mettere in
luce nuovi elementi ai fini del giudizio.
Di
conseguenza le richieste del patrocinatore della ricorrente sono respinte.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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