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Decisione

35.2012.24

Negato rend.x superstiti nel caso di un ass.che nel'90 subito grave inc.strad.e nel 2011 deceduto facendo il bagno in mare. Sia che il decesso sia avvenuto x uno stato morboso(infarto)o x nuovo inf.no

18 febbraio 2013Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I nuovi elementi fornitaci in merito al decesso

del signor RI 1 non sono atti a cambiare le mie previe conclusioni, in quanto

il signor RI 1 è deceduto di malattia e che non esistono elementi sufficienti

da far considerare che i postumi infortunistici abbiano condizionato, con

verosimiglianza preponderante, l'accadere della detta malattia (infarto

miocardico). (…)" (cfr. Doc. 129)

2.6. Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori

fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme

delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere

piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il

rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.

191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF

125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per

sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

2.7. Chiamato a

pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA ritiene che, a ragione,

l’amministrazione ha rifiutato di riconoscere il diritto alle prestazioni per

superstiti richieste.

Infatti,

sia che il decesso di RI 1 è avvenuto per uno stato morboso (infarto del

miocardio; sul tema, cfr. STCA 35.203.31 del 17 novembre 2003 confermata

dall'Alta Corte in una STFA U 10/04 del 22 agosto 2005, consid. 4.1-6.1), sia

che esso è avvenuto per un nuovo evento infortunistico non assicurato (cfr. STF

8C_115/2012 del 14 gennaio 2013 e precisamente un annegamento – cfr. STFA U

220/96 del 12 luglio 2008 – oppure uno choc psichico straordinario – cfr. STFA

U 10/04 del 22 agosto 2005 , consid. 6.2-6.4.2; STF 8C_901/2011 del 19 dicembre

2012, consid. 4.1) una relazione di causalità naturale con l’infortunio del 14

febbraio 1990 è soltanto possibile, ma non dimostrata con verosimiglianza

preponderante (cfr. STF 8C_895/2011 del 7 gennaio 2013, consid. 5.1; per altri

casi in cui il diritto a prestazioni per superstiti è stato negato a causa

dell'assenza del nesso di causalità cfr. STFA U 178/01 del 29 novembre 2001,

STFA U 10/04 del 22 agosto 2005; STFA U 181/03 del 23 settembre 2004; STF

8C_814/2011 del 12 gennaio 2012).

Infatti,

come emerge dalla consulenza tecnica psichiatrica del dottor __________ del 18

luglio 2009, i pur pesanti esiti di quell’infortunio non erano “così gravi da determinare

incapacità e bisogno d’assistenza nelle attività basilari e strumentali della

vita quotidiana” (cfr. Doc. G).

Questo

Considerandi

Tribunale condivide quindi la valutazione del dottor __________, il quale ha

sottolineato che a __________, non sono mai state riferite perdite di

equilibrio o vertigini, che la marcia era possibile sia normalmente che sulle

punte e sui calcagni.

Non vi

erano neppure dei disturbi della sensibilità né di riflessi né della forza

muscolare.

Inoltre,

dal profilo neuropsicologico, le condizioni precarie di RI 1, non erano

comunque di una gravità tale da permettere di concludere che egli non fosse più

in grado di valutare un pericolo immediato.

Non va

neppure dimenticato, che l'infortunio è avvenuto il 14 febbraio 1990, quindi

ben 21 anni prima il giorno del decesso in mare. Ora, come giustamente

sottolinea il dottor __________ "non era sicuramente la prima volta che il

signor RI 1 andava in spiaggia a fare un bagno".

Infine,

ma non da ultimo, questo Tribunale rileva, dalle affermazioni del teste __________

e dall’articolo di giornale allegato in sede di opposizione, che in

quell’infausto 3 luglio 2011, a causa delle cattive condizioni del mare (forte

corrente che spingeva verso il mare aperto), anche altre persone si sono

trovate in difficoltà (cfr. Doc. 126: “L’uomo era insieme alla compagna e un

amico: per loro solo uno choc. Nello stesso punto, poco prima, salvate altre

quattro persone”; vedi pure doc. 127: “Dal verbale redatto dalla __________ si

deduce che “il bagnante era in difficoltà, il mare era molto mosso sottocosta e

il vento teso da nord”).

Anche

queste persone hanno dunque rischiato di annegare pur non presentando i

disturbi di cui soffriva RI 1.

In simili

condizioni questo Tribunale deve concludere che a ragione l'CO 1 ha negato il diritto alle prestazioni per superstiti, in quanto non è dimostrato, secondo il

criterio della probabilità preponderante, che i postumi dell'infortunio del

1990.

sono così preponderanti tanto che gli altri fattori alla base dell'evento

del 2011 costituiscono semplicemente dalle cause remote (cfr. STFA W. SCH. del

16.

marzo 1987 citata in P. Omlin, "Die Invalidität in der obligatorischen.

Unfallversicherung "E. Universitätsverlag Freiburg, 1995 pag. 142-143).

2.8

Con il ricorso l’insorgente

ha chiesto al TCA di fare effettuare accertamenti necroscopici tramite

riesumazione del cadavere e di sentire come testi alcuni medici per via

rogatoria.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid.

3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai

ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente

garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. DTF 136 I 279).

Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di

assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. STF 8C_752/2012 del 3 gennaio 2013, consid. 3.3.1). Una semplice

richiesta di prove, così come delle domande tendenti alla comparizione oppure a

un interrogatorio personale, a un interrogatorio delle parti, a un’audizione

testimoniale oppure a un sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un

simile obbligo (cfr. STF 8C_752/2012 del 3 gennaio 2013; STF 8C_648/2012 del 29

novembre 2012, consid. 3.2; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid.

2).

In una

sentenza pubblicata in DTF 136 I 279 il Tribunale federale ha stabilito che non

è possibile rinunciare a un pubblico dibattimento per

il motivo che si tratta di una procedura che verte principalmente su quesiti di

natura medica. In particolare non è suscettibile di costituire un'eccezione

all'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU la lite concernente il

grado di incapacità lavorativa dell'assicurato nella procedura

dell'assicurazione invalidità. Quando il confronto con pareri

medico-specialistici sullo stato di salute e sull'incapacità lavorativa

rappresenta il solo oggetto del contendere, lo svolgimento di un dibattimento

pubblico non può essere rifiutato con l'argomento che la procedura scritta si

presta meglio per discutere temi di natura medica (consid. 3).

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF

8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.

5.3

; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5

marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01 dell'11 gennaio

2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Considerato

che la documentazione già presente all’inserto consente al TCA di emanare il

proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che le audizioni postulate e gli

accertamenti necroscopici non potrebbero mettere in

luce nuovi elementi ai fini del giudizio.

Di

conseguenza le richieste del patrocinatore della ricorrente sono respinte.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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