35.2012.26
Strappo all'avambraccio sx nello scaricare sacco di cemento di 40 kg. Assicuratore nega intervento di un infortunio ai sensi di legge e di una lesione parificata ad infortunio. Perizia giudiziaria rad
29 aprile 2013Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2012.26
Data decisione, Autorità:
29.04.2013, TCA
Titolo:
Strappo all'avambraccio sx nello scaricare sacco di cemento di 40 kg. Assicuratore nega intervento di un infortunio ai sensi di legge e di una lesione parificata ad infortunio. Perizia giudiziaria radiologica. Ammessa l'insorgenza di una rottura tendinea e, quindi, di una lesione parificata
CAUSALITÀ NATURALE
INFORTUNIO PROFESSIONALE
LESIONE CORPORALE PARIFICABILE A POSTUMI DA INFORTUNIO
PERIZIA
art. 4 LPGA
art. 18 cpv. 1 LPTCA
art. 9 cpv. 2 OAINF
mandata
Incarto n.
35.2012.26
mm
Lugano
29 aprile
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 maggio 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 marzo
2012 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 23
agosto 2011, la __________ ha informato l’CO 1 che il proprio dipendente RI 1,
il giorno stesso, aveva avvertito uno strappo all’avambraccio sinistro nel
tirare un “pacco di rete” (cfr. doc. 1).
Con
rapporto del 23 agosto 2011, la dott.ssa __________ del PS dell’Ospedale
regionale di __________ ha formulato la diagnosi di sospetto strappo muscolare
alla piega del gomito sinistro (cfr. doc. 4).
Sentito
da un ispettore dell’amministrazione, l’assicurato ha precisato quanto accaduto
in data 23 agosto 2011. In un primo tempo, nello scaricare un sacco di cemento
di quaranta chilogrammi dal pianale di un furgone, RI 1 aveva compiuto un
movimento repentino di ripresa con la mano sinistra per evitare che il sacco
gli cadesse a terra, avvertendo una forte fitta alla parte interna del gomito.
Successivamente, dopo circa una mezz’ora, mentre aiutava dei colleghi a
spostare una rete metallica, ha di nuovo avvertito una fitta, ciò che l’ha
costretto a interrompere il lavoro (cfr. doc. 14, p. 2).
1.2. Con
decisione formale dell’11 gennaio 2012, l’Istituto assicuratore ha negato il
proprio obbligo a prestazioni sostenendo, da un lato, che i disturbi all’arto
superiore sinistro non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi di
legge e, dall’altro, che essi non costituivano una lesione parificata ai
postumi di un infortunio (cfr. doc. 57).
A seguito
dell’opposizione interposta dal __________ per conto dell’assicurato (cfr. doc.
61), in data 28 marzo 2012, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 72).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 14 maggio 2012, RI 1ca, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato ad assumere l’evento
dell’agosto 2011 a titolo d’infortunio oppure di lesione parificata a
infortunio e, quindi, a versare le relative prestazioni.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente sostiene innanzitutto
che l’Istituto assicuratore avrebbe erroneamente negato l’intervento di un
infortunio ai sensi di legge, siccome “… non c’é chi non veda come il movimento
di ripresa effettuato per evitare che un sacco di cemento cada costuisca un
elemento esterno straordinario per un operaio edile, la cui attività é
rappresentata dal porre dei blocchi faccia vista, del peso di 12/13 kg cadauno,
su dei manufatti. (…). Infine, si rimprovera alla CO 1 di non avere esaminato
se il falso movimento compiuto dall’assicurato mentre stava trasportando un
sacco di 40 kg, peso questo manifestamente superiore ai 25 kg stabiliti dalle direttive CEE, costituisca un avvenimento straordinario.” (doc. I, p. 4).
D’altro
canto, a proposito dell’esistenza di una lesione parificata e,
specificatamente, di una delle diagnosi enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF,
l’assicurato ritiene che alla valutazione enunciata dal medico __________ non
possa essere riconosciuto pieno valore probatorio, posto che essa “… é
palesemente antitetica a tutte le altre valutazioni espresse sia dal dr. med. __________,
quale fiduciario della Cassa malati __________, che da tutti i sanitari __________
interpellati dall’assicurato; sorprende in particolare il fatto che nessuno dei
sanitari consultati dal ricorrente abbia avuto eventuali perplessità circa la
rottura inserzionale radiale del bicipite.” (doc. I, p. 4ss.).
1.4. L’assicuratore
resistente, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. VI).
Fatti
1.5. In corso di causa, il
ricorrente ha domandato, in particolare, che il TCA abbia a ordinare una
perizia medica giudiziaria in relazione alla questione di sapere se egli ha
riportato una delle lesioni enumerate al cpv. 2 dell’art. 9 OAINF (doc. VIII).
1.6. Con ordinanza del 17 ottobre
2012, questo Tribunale ha ordinato una perizia medica, affidandone l’esecuzione
al Prof. dott. PE 1 Direttore della Clinica di radiologia della Clinica __________
di __________ (doc. XIII).
1.7. Sempre nel mese di ottobre
2012, RI 1 ha prodotto ulteriore documentazione, segnatamente
il rapporto 3 settembre 2012 del dott. __________ (cfr. doc. XV + allegati).
1.8. In data 19
febbraio 2013, l’assicurato ha versato agli atti un referto, datato 30 gennaio
2013, del Prof. dott. __________ (doc. XIX + allegato).
Il
documento é stato trasmesso all’esperto giudiziario ai fini peritali (cfr. doc.
XX).
1.9. Il 26
febbraio 2013 é pervenuto al TCA il referto peritale del dott. PE 1 (doc. XXI),
il quale é stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (doc.
XXII).
L’INSAI
ha preso posizione in merito il 14 marzo 2013 (doc. XXIII + allegato), mentre
l’insorgente lo ha fatto in data 22 marzo 2013 (doc. XXIV + allegato).
All’assicuratore
é ancora stato concesso di esprimersi sui referti allestiti dal Prof. dott. __________
(cfr. doc. XXVI e doc. XXVII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite é circoscritto alla questione di sapere se l’Istituto assicuratore
convenuto era legittimato a negare la propria responsabilità a proposito
dell’evento occorso il 23 agosto 2011 a RI 1, oppure no.
2.3. L’art. 9
cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,
prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni
degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo, sono
equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno
straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni
di articolazioni;
c. lacerazioni
del menisco;
d. lacerazioni
muscolari;
e. stiramenti
muscolari
f. lacerazioni
dei tendini;
g. lesioni
dei legamenti;
h.
lesioni del timpano.
Le
lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio
solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion
fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid.
2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano
e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato
scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito
della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi
connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
A
proposito dell'esigenza di un fattore esterno, l'Alta Corte, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio,
oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al
corpo.
Così,
dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio
non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce
solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure
laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento
di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado
di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha
subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione
oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione
del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e
psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 4.2.2). Per il resto,
conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che
l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di
cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono
sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo
("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da
posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il
cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V
470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha
pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di
un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali
parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti
nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti
ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della
situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; si veda
pure la STF 8C_802/2011 del 2 febbraio 2012 consid.
5.5).
Necessario
è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.
268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che
l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di
secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va
piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di
un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro
gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS
1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale
Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,
p. 2341).
2.4. Nella concreta evenienza,
dalla decisione su opposizione impugnata emerge che l’CO 1 ha negato l’esistenza
di una lesione parificata per il motivo che, secondo il parere del proprio
medico __________, l’assicurato non avrebbe riportato una delle diagnosi
enumerate esaustivamente all’art. 9 cpv. 2 OAINF.
Per contro, l’assicuratore
non ha negato l’intervento di un fattore esterno ai sensi della giurisprudenza
di cui alla DTF 129 V 466 (in proposito, si veda il doc. 66, p. 3:
“Sostanzialmente l’amministrazione, dopo aver sentito l’assicurato ha stabilito
che ci si trova in presenza di un avvenimento parificabile ad infortunio.”
- il corsivo é del redattore). A ragione, poiché, secondo la giurisprudenza
dell’Alta Corte, il presupposto in questione deve essere considerato adempiuto
trattandosi di uomini che sollevano oppure posano oggetti pesanti dai 40 ai 50 kg (cfr. STF 8C_696/2009 del 12 novembre 2009 consid. 6.1 e riferimenti ivi citati; in casu,
il sacco di cemento scaricato dall’insorgente pesava 40 kg - cfr. doc. 14, p. 2).
2.5. Con rapporto
del 3 ottobre 2011, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano e
generale, tenuto conto degli esiti della RMN del gomito sinistro del 16
settembre 2011 (cfr. doc. 18), ha escluso l’applicabilità dell’art. 9 cpv. 2
OAINF, in quanto “non esistono lettere per descrivere le tendiniti (solo per
lacerazioni muscolari, stiramenti muscolari e lacerazioni di tendini - NON il
nostro caso).” (doc. 22).
In data
18 ottobre 2011, l’assicurato si é sottoposto a un’ecografia dei gomiti. Dal
relativo referto si evince che egli presentava una distrazione muscolo tendinea
distale del bicipite con rottura all’inserzione radiale distale associata ad
area distrattiva inserzionale distale del corto supinatore (doc. 33).
Invitata
dall’istituto assicuratore a riesaminare le immagini della RMN del settembre
2011, la dott.ssa __________, Primario di radiologia presso l’Ospedale
regionale di __________, ha confermato il suo precedente referto, nel senso che
“… non vi é una rottura del tendine del bicipite all’inserzione radiale, in
quanto il tendine non é retratto. Il tendine é tendinopatico, con una minima
tenosinovite. Nell’ambito della tendinopatia non si possono escludere piccole
lesioni parziali. Confermo pure le alterazioni a livello del brachiale già
descritte, mentre a livello del muscolo supinatore non rilevo alterazioni.”
(doc. 45).
Con nota
del 22 novembre 2011, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica,
ha quindi ribadito l’assenza di una diagnosi ex art. 9 cpv. 2 OAINF (doc. 46;
in questo senso si veda pure il doc. 56).
Nell’ambito
della procedura di opposizione, é stato prodotto un parere medico-legale del dott.
__________, spec. in medicina legale e delle assicurazioni a __________, per il
quale l’assicurato ha riportato “… un valido traumatismo artuale superiore
Considerandi
sinistro produttivo di distrazione muscolo-tendinea distale del bicipite (area
distrattiva di mm 3,9) con rottura all’inserzione radiale distale associata ad
area distrattiva inserzionale distale del corto supinatore (area distrattiva di
mm 4,6x5x1,9).” (doc. 61, p. 3).
Con certificazione
del 24 ottobre 2011, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna e
medico fiduciario della Cassa malati __________, ha rilevato che “una RM
eseguita in Svizzera non mostrava con chiarezza segni post-traumatici, mentre
una ecografia eseguita in __________ mostra chiaramente una distrazione
muscolo-tendinea distale del bicipite con rottura all’inserzione radiale
distale associata ad area distrattiva dell’inserzione distale del corto
supinatore. Si tratta sicuramente di lesioni post traumatiche compatibili con
lo sforzo necessario a trattenere un sacco di cemento che stava cadendo.” (doc.
61).
Prima di
emanare la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore resistente ha di
nuovo interpellato il proprio medico __________. Con apprezzamento del 13
febbraio 2012, il dott. __________ ha sostenuto che “la RM che ha un valore
nettamente superiore all’ecografia per quanto attiene alla visualizzazione
delle strutture anatomiche ha chiaramente escluso una lacerazione di un tendine
o una lacerazione muscolare per cui si può asserire che non si é in presenza di
una diagnosi contenuta nell’articolo 9.2. Il fatto che a posteriori venga
eseguita una nuova sonografia non permette di contraddire quanto valutato alla
RM che alla luce del nuovo referto sonografico é stata rivalutata da due
radiologi i quali si sono completamente confermati. Quindi la RM eseguita il
19.09
, vale a dire una ventina di giorni dopo l’infortunio ha permesso di
escludere una rottura tendinea o muscolare ma ha evidenziato soltanto una
tenosinovite e una tendinite.” (doc. 66, p. 3).
In corso
di causa, l’insorgente ha versato agli atti un rapporto del reumatologo dott. __________.
Per quanto qui d’interesse, dopo avere spiegato che “la RM é un esame statico che
da un’ottima visione delle strutture anatomiche dell’apparato locomotorio con
qualche riserva per la parte corticale delle ossa e per i tendini (dando essi
pochi segnali nell’immagine)” mentre “l’ecografia é un esame dinamico. La
qualità del referto dipende molto dalle competenze dell’esaminatore che può
visionare i tessuti durante i movimenti …”, questo specialista ha affermato che
“pur non essendo paragonabili direttamente i due esami (…) ritengo i due
referti compatibili tra di loro, con quale reperto saliente una rottura
parziale del tendine del bicipite sinistro nella sua inserzione distale al
radio, lesione che va considerata con probabilità preponderante in nesso
diretto con l’evento che il paziente ha subito il 23.08.2011.” (allegato al
doc. XV).
2.6
Allo scopo
di chiarire la fattispecie dal punto di vista medico, specificatamente per
stabilire se RI 1 avesse o meno riportato una delle lesioni enumerate al cpv. 2
dell’art. 9 OAINF, questa Corte ha disposto una perizia a cura del Prof. dott. PE
1, Direttore della Clinica di radiologia della Clinica universitaria __________
di __________ (doc. XIII).
All’esperto giudiziario
sono state messe a disposizione le immagini relative alle radiografie del 23
agosto 2011, alla sonografia del 3 settembre 2011, alla RMN del 16 settembre
2011.
e alla sonografia del gomito sinistro del 18 ottobre 2011 (cfr. doc. XXI,
p. 1).
Rispondendo ai quesiti
sottopostigli dalle parte, il Prof. PE 1 ha innanzitutto confermato che dalle
radiografie convenzionali del 23 agosto 2001 non risultano né una lesione ossea
traumatica, né segni secondari, né un emartro (doc. XXI, p. 1). Per quanto
concerne invece gli esami sonografici eseguiti il 3 settembre e il 18 ottobre
2011, egli ha dichiarato che la qualità della relativa documentazione é
insufficiente per trarne delle conclusioni affidabili (cfr. doc. XXI, risposta
ai quesiti n. 2 di parte convenuta e n. 4 di parte ricorrente).
A proposito della
risonanza magnetica del 16 settembre 2011, secondo lo specialista incaricato
dal TCA, i reperti posti in luce corrispondono a una distorsione del tendine
bicipitale con minime rotture parziali inferiori al 20% dello spessore tendineo,
in assenza di alterazioni degenerative. Egli ha inoltre refertato una
distorsione del muscolo brachialis distale con edema nella muscolatura (cfr.
doc. XXI, risposta al quesito n. 2 di parte convenuta).
Alla domanda di sapere se
condivide la valutazione del dott. __________ il Prof. PE 1 ha risposto che ne
condivide soltanto le considerazioni di carattere teorico. Tuttavia, nel caso
di specie, egli ritiene che si tratti piuttosto di una distorsione del tendine
bicipitale distale con rotture parziali ed edema peritendineo (doc. XXI
risposta al quesito n. 3 di parte convenuta).
Per quanto concerne il
dott. __________, il perito giudiziario si é dichiarato d’accordo con lui che, in
casu, i reperti a livello del tendine bicipitale distale e del muscolo
brachialis distale sono principalmente di origine traumatica. Egli ha inoltre
precisato che sono assenti i segni per una tendinopatia del tendine bicipitale
distale (doc. XXI risposta al quesito n. 6 di parte ricorrente).
2.7
Unitamente
alle proprie osservazioni, l’amministrazione ha prodotto un apprezzamento,
datato 12 marzo 2013, del dott. __________. Il medico __________, rilevato che
l’esperto giudiziario ha di fatto sconfessato la dott.ssa __________, ha
sostenuto che “… non essendo radiologo, non posso decidere quale dei due
radiologi abbia ragione, in quanto non mi sento competente per mettere a
confronto l’opinione di due primari di radiologia. A mio modo di vedere
andrebbe eventualmente fatta una perizia radiologica super partes.” (allegato
al doc. XXIII).
Da parte
sua, RI 1 ha versato agli atti una certificazione del Prof. dott. __________,
spec. FMH in chirurgia e traumatologia. Riprendendo quanto aveva già avuto modo
di precisare in una sua precedente presa di posizione (cfr. allegato al doc.
XIX), il dott. __________ ha sostenuto che “… il tendine distale del bicipite
si ruppe e sfilacciò in gran parte all’interno della membrana del peritenon al
momento dell’incidente del 23.08.2011, (…). Non saranno di sicuro le
valutazioni del Prof. PE 1 a infirmare la tipica causalità dell’incidente, ma
al massimo rafforzano questa causalità. Il Prof. PE 1 mette infatti in evidenza
la presenza di un edema riparativo e di alcune fibre interrotte visibili ancora
ben 3 settimane dopo l’incidente nella RM.”. Lo specialista consultato
privatamente dall’assicurato ha quindi postulato che il TCA disponga una
valutazione da parte di un traumatologo per approfondire la questione della
causalità naturale con l’evento dell’agosto 2011 (allegato al doc. XXIV).
2.8
In
caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si
scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui
ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della
propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti
considerati (DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il
giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui
il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una
controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso
risultato (DTF 101 IV 130).
Il
giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa
opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in
dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Questi
principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008
nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:
"
Per quanto concerne in particolare le perizie
giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza
motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di
mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di
valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la
presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure
l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale
evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi,
senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto
peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e
riferimenti)."
2.9
Chiamato a
pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale non vede ragioni che
gli impediscano di fare propria la valutazione espressa dal perito giudiziario,
specialista di livello universitario proprio nella materia che qui interessa.
Occorre dunque ritenere accertato che RI 1 ha presentato una rottura parziale
del tendine del bicipite distale.
Il TCA non può dare
seguito a quanto chiede l’Istituto convenuto, ossia che, a fronte della
circostanza che la valutazione del Prof. PE 1 contraddice quella della dott.ssa
__________, dovrebbe essere disposta una perizia “super
partes” (cfr. doc. XXIII + allegato). In effetti, quella
allestita dall’esperto giudiziario é già una perizia super partes, ordinata
in quanto le conclusioni a cui era giunta la dott.ssa __________,
risultavano confutate da altra documentazione medica agli atti. Il fatto che il
Prof. PE 1 abbia disatteso l’apprezzamento della dott.ssa __________, non é di
per sé atto a generare dubbi circa il valore probatorio attribuito al suo referto
peritale e, quindi, nemmeno a giustificare l’esecuzione di una super perizia.
Il danno refertato
dall’esperto giudiziario - rottura parziale del tendine bicipitale distale in
assenza di alterazioni degenerative - configura una lesione
assimilata a infortunio ai sensi della lettera f dell'art. 9 cpv. 2 OAINF (a
proposito della diagnosi di rottura parziale dei tendini, cfr. DTF 114 V
298ss., nonché, per un caso in cui la Corte federale ha dichiarato
inapplicabile l’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF, poiché gli atti medici a
disposizione non avevano consentito di evidenziare alcun segno di lacerazione o
di rottura, anche solo parziale, in relazione alla lesione del tendine del
muscolo sopraspinato, cfr. STFA U 235/02 del 6 agosto 2003; si vedano pure STF
8C_956/2011 del 20 giugno 2012 consid. 2.2,8C_895/2010 del 1° febbraio 2011
consid. 3.2.1).
Questa
Corte può astenersi dall’approfindire la questione di sapere se, come lo
sostiene il Prof. __________ (cfr. allegati ai doc. XIX e XXIV), RI 1 ha
riportato una rottura completa del tendine del bicipite, in quanto, come
appena precisato, una rottura parziale basta per ammettere una
“lacerazione dei tendini” ex art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF.
A proposito del nesso di
causalità naturale tra l’evento del 23 agosto 2011 e la
diagnosticata lesione tendinea, il TCA constata che il Prof. dott. PE 1 ne ha ammesso l’esistenza (cfr. doc. XXI, p. 3: “Gestützt auf die
MRI-Untersuchung, bin ich wie Dr. __________ der Auffassung, dass die Befunde
an der distalen Bizepssehne und am distalen Musculus brachialis in erster Linie
posttraumatisch bedingt sind.“). Prima di lui, lo avevano pure riconosciuto il
dott. __________ (cfr. allegato al doc. XV, p. 3: “…, lesione che va
considerata con probabilità preponderante in nesso diretto con l’evento che il
paziente ha subito il 23.08.2011.”) e il Prof. dott. __________ (cfr. allegato
al doc. XIX, p. 1: “La rottura del tendine bicipitale distale é sempre un
fenomeno traumatico, o da una causa esterna o da un improvviso e inaspettato
sovraccarico dell’avambraccio in flessione e supinazione resistita. Questo é
quanto é accaduto cercando di riprendere un peso tutt’altro che indifferente
(un sacco di 40 kg) che stava cadendo da un pianale di un veicolo a braccia
piegate con la conseguenza diretta del sovraccarico del più importante
supinatore del gomito.”).
Questo Tribunale non ha
motivo per discostarsi dal loro parere, considerato anche che l’amministrazione
non ha sollevato obiezioni di sorta su questo specifico aspetto, di modo che
l’atto istruttorio chiesto dal ricorrente (perizia complementare da parte di un
traumatologo - cfr. doc. XXIV) appare superfluo.
Del resto, é utile segnalare
che un (eventuale) stato degenerativo o patologico
preesistente non escluderebbe l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, visto
che é sufficiente che un evento a carattere infortunistico abbia aggravato
oppure reso semplicemente manifesto il preesistente danno alla salute (STF 8C_158/2007
del 13 novembre 2007 consid. 3, non pubblicato in DTF 133 V 642, ma in SVR 2008
UV 15 p. 49; RAMI 2001 U 435 p. 332, U 398/00; si veda pure DTF 129 V 466).
In esito
a tutto quanto precede, questa Corte reputa dimostrato, secondo il criterio
della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire
de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343), che a causa dell’evento del 23 agosto 2011, RI 1
ha riportato una lacerazione tendinea ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF.
Gli atti vanno
quindi retrocessi all'assicuratore LAINF convenuto affinché si pronunci sul
diritto a prestazioni a dipendenza del danno alla salute causato dall'evento
assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ È
accertato che l’assicurato ha riportato una lesione parificata a infortunio ai
sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF.
§§§ Gli
atti sono rinviati all'CO 1 affinché si esprima sul diritto a prestazioni a
dipendenza del danno alla salute causato dall'evento assicurato.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'CO 1
verserà all'assicurato l'importo di fr. 2’000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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