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Decisione

35.2012.26

Strappo all'avambraccio sx nello scaricare sacco di cemento di 40 kg. Assicuratore nega intervento di un infortunio ai sensi di legge e di una lesione parificata ad infortunio. Perizia giudiziaria rad

29 aprile 2013Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. In corso di causa, il

ricorrente ha domandato, in particolare, che il TCA abbia a ordinare una

perizia medica giudiziaria in relazione alla questione di sapere se egli ha

riportato una delle lesioni enumerate al cpv. 2 dell’art. 9 OAINF (doc. VIII).

1.6. Con ordinanza del 17 ottobre

2012, questo Tribunale ha ordinato una perizia medica, affidandone l’esecuzione

al Prof. dott. PE 1 Direttore della Clinica di radiologia della Clinica __________

di __________ (doc. XIII).

1.7. Sempre nel mese di ottobre

2012, RI 1 ha prodotto ulteriore documentazione, segnatamente

il rapporto 3 settembre 2012 del dott. __________ (cfr. doc. XV + allegati).

1.8. In data 19

febbraio 2013, l’assicurato ha versato agli atti un referto, datato 30 gennaio

2013, del Prof. dott. __________ (doc. XIX + allegato).

Il

documento é stato trasmesso all’esperto giudiziario ai fini peritali (cfr. doc.

XX).

1.9. Il 26

febbraio 2013 é pervenuto al TCA il referto peritale del dott. PE 1 (doc. XXI),

il quale é stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (doc.

XXII).

L’INSAI

ha preso posizione in merito il 14 marzo 2013 (doc. XXIII + allegato), mentre

l’insorgente lo ha fatto in data 22 marzo 2013 (doc. XXIV + allegato).

All’assicuratore

é ancora stato concesso di esprimersi sui referti allestiti dal Prof. dott. __________

(cfr. doc. XXVI e doc. XXVII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. L’oggetto

della lite é circoscritto alla questione di sapere se l’Istituto assicuratore

convenuto era legittimato a negare la propria responsabilità a proposito

dell’evento occorso il 23 agosto 2011 a RI 1, oppure no.

2.3. L’art. 9

cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,

prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni

degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo, sono

equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno

straordinario:

a. fratture;

b. lussazioni

di articolazioni;

c. lacerazioni

del menisco;

d. lacerazioni

muscolari;

e. stiramenti

muscolari

f. lacerazioni

dei tendini;

g. lesioni

dei legamenti;

h.

lesioni del timpano.

Le

lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio

solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion

fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid.

2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano

e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato

scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito

della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi

connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

A

proposito dell'esigenza di un fattore esterno, l'Alta Corte, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio,

oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al

corpo.

Così,

dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio

non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce

solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure

laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento

di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado

di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha

subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno

suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza

di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi

alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione

oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione

del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e

psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 4.2.2). Per il resto,

conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che

l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di

cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono

sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo

("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da

posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il

cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V

470, consid. 4.2.3).

Il TFA ha

pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di

un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali

parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti

nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti

ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della

situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; si veda

pure la STF 8C_802/2011 del 2 febbraio 2012 consid.

5.5).

Necessario

è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.

268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che

l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di

secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va

piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di

un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro

gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.

Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua

unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS

1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale

Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,

p. 2341).

2.4. Nella concreta evenienza,

dalla decisione su opposizione impugnata emerge che l’CO 1 ha negato l’esistenza

di una lesione parificata per il motivo che, secondo il parere del proprio

medico __________, l’assicurato non avrebbe riportato una delle diagnosi

enumerate esaustivamente all’art. 9 cpv. 2 OAINF.

Per contro, l’assicuratore

non ha negato l’intervento di un fattore esterno ai sensi della giurisprudenza

di cui alla DTF 129 V 466 (in proposito, si veda il doc. 66, p. 3:

“Sostanzialmente l’amministrazione, dopo aver sentito l’assicurato ha stabilito

che ci si trova in presenza di un avvenimento parificabile ad infortunio.”

- il corsivo é del redattore). A ragione, poiché, secondo la giurisprudenza

dell’Alta Corte, il presupposto in questione deve essere considerato adempiuto

trattandosi di uomini che sollevano oppure posano oggetti pesanti dai 40 ai 50 kg (cfr. STF 8C_696/2009 del 12 novembre 2009 consid. 6.1 e riferimenti ivi citati; in casu,

il sacco di cemento scaricato dall’insorgente pesava 40 kg - cfr. doc. 14, p. 2).

2.5. Con rapporto

del 3 ottobre 2011, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano e

generale, tenuto conto degli esiti della RMN del gomito sinistro del 16

settembre 2011 (cfr. doc. 18), ha escluso l’applicabilità dell’art. 9 cpv. 2

OAINF, in quanto “non esistono lettere per descrivere le tendiniti (solo per

lacerazioni muscolari, stiramenti muscolari e lacerazioni di tendini - NON il

nostro caso).” (doc. 22).

In data

18 ottobre 2011, l’assicurato si é sottoposto a un’ecografia dei gomiti. Dal

relativo referto si evince che egli presentava una distrazione muscolo tendinea

distale del bicipite con rottura all’inserzione radiale distale associata ad

area distrattiva inserzionale distale del corto supinatore (doc. 33).

Invitata

dall’istituto assicuratore a riesaminare le immagini della RMN del settembre

2011, la dott.ssa __________, Primario di radiologia presso l’Ospedale

regionale di __________, ha confermato il suo precedente referto, nel senso che

“… non vi é una rottura del tendine del bicipite all’inserzione radiale, in

quanto il tendine non é retratto. Il tendine é tendinopatico, con una minima

tenosinovite. Nell’ambito della tendinopatia non si possono escludere piccole

lesioni parziali. Confermo pure le alterazioni a livello del brachiale già

descritte, mentre a livello del muscolo supinatore non rilevo alterazioni.”

(doc. 45).

Con nota

del 22 novembre 2011, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica,

ha quindi ribadito l’assenza di una diagnosi ex art. 9 cpv. 2 OAINF (doc. 46;

in questo senso si veda pure il doc. 56).

Nell’ambito

della procedura di opposizione, é stato prodotto un parere medico-legale del dott.

__________, spec. in medicina legale e delle assicurazioni a __________, per il

quale l’assicurato ha riportato “… un valido traumatismo artuale superiore

Considerandi

sinistro produttivo di distrazione muscolo-tendinea distale del bicipite (area

distrattiva di mm 3,9) con rottura all’inserzione radiale distale associata ad

area distrattiva inserzionale distale del corto supinatore (area distrattiva di

mm 4,6x5x1,9).” (doc. 61, p. 3).

Con certificazione

del 24 ottobre 2011, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna e

medico fiduciario della Cassa malati __________, ha rilevato che “una RM

eseguita in Svizzera non mostrava con chiarezza segni post-traumatici, mentre

una ecografia eseguita in __________ mostra chiaramente una distrazione

muscolo-tendinea distale del bicipite con rottura all’inserzione radiale

distale associata ad area distrattiva dell’inserzione distale del corto

supinatore. Si tratta sicuramente di lesioni post traumatiche compatibili con

lo sforzo necessario a trattenere un sacco di cemento che stava cadendo.” (doc.

61).

Prima di

emanare la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore resistente ha di

nuovo interpellato il proprio medico __________. Con apprezzamento del 13

febbraio 2012, il dott. __________ ha sostenuto che “la RM che ha un valore

nettamente superiore all’ecografia per quanto attiene alla visualizzazione

delle strutture anatomiche ha chiaramente escluso una lacerazione di un tendine

o una lacerazione muscolare per cui si può asserire che non si é in presenza di

una diagnosi contenuta nell’articolo 9.2. Il fatto che a posteriori venga

eseguita una nuova sonografia non permette di contraddire quanto valutato alla

RM che alla luce del nuovo referto sonografico é stata rivalutata da due

radiologi i quali si sono completamente confermati. Quindi la RM eseguita il

19.09

, vale a dire una ventina di giorni dopo l’infortunio ha permesso di

escludere una rottura tendinea o muscolare ma ha evidenziato soltanto una

tenosinovite e una tendinite.” (doc. 66, p. 3).

In corso

di causa, l’insorgente ha versato agli atti un rapporto del reumatologo dott. __________.

Per quanto qui d’interesse, dopo avere spiegato che “la RM é un esame statico che

da un’ottima visione delle strutture anatomiche dell’apparato locomotorio con

qualche riserva per la parte corticale delle ossa e per i tendini (dando essi

pochi segnali nell’immagine)” mentre “l’ecografia é un esame dinamico. La

qualità del referto dipende molto dalle competenze dell’esaminatore che può

visionare i tessuti durante i movimenti …”, questo specialista ha affermato che

“pur non essendo paragonabili direttamente i due esami (…) ritengo i due

referti compatibili tra di loro, con quale reperto saliente una rottura

parziale del tendine del bicipite sinistro nella sua inserzione distale al

radio, lesione che va considerata con probabilità preponderante in nesso

diretto con l’evento che il paziente ha subito il 23.08.2011.” (allegato al

doc. XV).

2.6

Allo scopo

di chiarire la fattispecie dal punto di vista medico, specificatamente per

stabilire se RI 1 avesse o meno riportato una delle lesioni enumerate al cpv. 2

dell’art. 9 OAINF, questa Corte ha disposto una perizia a cura del Prof. dott. PE

1, Direttore della Clinica di radiologia della Clinica universitaria __________

di __________ (doc. XIII).

All’esperto giudiziario

sono state messe a disposizione le immagini relative alle radiografie del 23

agosto 2011, alla sonografia del 3 settembre 2011, alla RMN del 16 settembre

2011.

e alla sonografia del gomito sinistro del 18 ottobre 2011 (cfr. doc. XXI,

p. 1).

Rispondendo ai quesiti

sottopostigli dalle parte, il Prof. PE 1 ha innanzitutto confermato che dalle

radiografie convenzionali del 23 agosto 2001 non risultano né una lesione ossea

traumatica, né segni secondari, né un emartro (doc. XXI, p. 1). Per quanto

concerne invece gli esami sonografici eseguiti il 3 settembre e il 18 ottobre

2011, egli ha dichiarato che la qualità della relativa documentazione é

insufficiente per trarne delle conclusioni affidabili (cfr. doc. XXI, risposta

ai quesiti n. 2 di parte convenuta e n. 4 di parte ricorrente).

A proposito della

risonanza magnetica del 16 settembre 2011, secondo lo specialista incaricato

dal TCA, i reperti posti in luce corrispondono a una distorsione del tendine

bicipitale con minime rotture parziali inferiori al 20% dello spessore tendineo,

in assenza di alterazioni degenerative. Egli ha inoltre refertato una

distorsione del muscolo brachialis distale con edema nella muscolatura (cfr.

doc. XXI, risposta al quesito n. 2 di parte convenuta).

Alla domanda di sapere se

condivide la valutazione del dott. __________ il Prof. PE 1 ha risposto che ne

condivide soltanto le considerazioni di carattere teorico. Tuttavia, nel caso

di specie, egli ritiene che si tratti piuttosto di una distorsione del tendine

bicipitale distale con rotture parziali ed edema peritendineo (doc. XXI

risposta al quesito n. 3 di parte convenuta).

Per quanto concerne il

dott. __________, il perito giudiziario si é dichiarato d’accordo con lui che, in

casu, i reperti a livello del tendine bicipitale distale e del muscolo

brachialis distale sono principalmente di origine traumatica. Egli ha inoltre

precisato che sono assenti i segni per una tendinopatia del tendine bicipitale

distale (doc. XXI risposta al quesito n. 6 di parte ricorrente).

2.7

Unitamente

alle proprie osservazioni, l’amministrazione ha prodotto un apprezzamento,

datato 12 marzo 2013, del dott. __________. Il medico __________, rilevato che

l’esperto giudiziario ha di fatto sconfessato la dott.ssa __________, ha

sostenuto che “… non essendo radiologo, non posso decidere quale dei due

radiologi abbia ragione, in quanto non mi sento competente per mettere a

confronto l’opinione di due primari di radiologia. A mio modo di vedere

andrebbe eventualmente fatta una perizia radiologica super partes.” (allegato

al doc. XXIII).

Da parte

sua, RI 1 ha versato agli atti una certificazione del Prof. dott. __________,

spec. FMH in chirurgia e traumatologia. Riprendendo quanto aveva già avuto modo

di precisare in una sua precedente presa di posizione (cfr. allegato al doc.

XIX), il dott. __________ ha sostenuto che “… il tendine distale del bicipite

si ruppe e sfilacciò in gran parte all’interno della membrana del peritenon al

momento dell’incidente del 23.08.2011, (…). Non saranno di sicuro le

valutazioni del Prof. PE 1 a infirmare la tipica causalità dell’incidente, ma

al massimo rafforzano questa causalità. Il Prof. PE 1 mette infatti in evidenza

la presenza di un edema riparativo e di alcune fibre interrotte visibili ancora

ben 3 settimane dopo l’incidente nella RM.”. Lo specialista consultato

privatamente dall’assicurato ha quindi postulato che il TCA disponga una

valutazione da parte di un traumatologo per approfondire la questione della

causalità naturale con l’evento dell’agosto 2011 (allegato al doc. XXIV).

2.8

In

caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si

scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui

ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della

propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti

considerati (DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il

giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui

il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una

controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso

risultato (DTF 101 IV 130).

Il

giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa

opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in

dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

Questi

principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008

nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:

"

Per quanto concerne in particolare le perizie

giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza

motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di

mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di

valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la

presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure

l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale

evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi,

senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto

peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e

riferimenti)."

2.9

Chiamato a

pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale non vede ragioni che

gli impediscano di fare propria la valutazione espressa dal perito giudiziario,

specialista di livello universitario proprio nella materia che qui interessa.

Occorre dunque ritenere accertato che RI 1 ha presentato una rottura parziale

del tendine del bicipite distale.

Il TCA non può dare

seguito a quanto chiede l’Istituto convenuto, ossia che, a fronte della

circostanza che la valutazione del Prof. PE 1 contraddice quella della dott.ssa

__________, dovrebbe essere disposta una perizia “super

partes” (cfr. doc. XXIII + allegato). In effetti, quella

allestita dall’esperto giudiziario é già una perizia super partes, ordinata

in quanto le conclusioni a cui era giunta la dott.ssa __________,

risultavano confutate da altra documentazione medica agli atti. Il fatto che il

Prof. PE 1 abbia disatteso l’apprezzamento della dott.ssa __________, non é di

per sé atto a generare dubbi circa il valore probatorio attribuito al suo referto

peritale e, quindi, nemmeno a giustificare l’esecuzione di una super perizia.

Il danno refertato

dall’esperto giudiziario - rottura parziale del tendine bicipitale distale in

assenza di alterazioni degenerative - configura una lesione

assimilata a infortunio ai sensi della lettera f dell'art. 9 cpv. 2 OAINF (a

proposito della diagnosi di rottura parziale dei tendini, cfr. DTF 114 V

298ss., nonché, per un caso in cui la Corte federale ha dichiarato

inapplicabile l’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF, poiché gli atti medici a

disposizione non avevano consentito di evidenziare alcun segno di lacerazione o

di rottura, anche solo parziale, in relazione alla lesione del tendine del

muscolo sopraspinato, cfr. STFA U 235/02 del 6 agosto 2003; si vedano pure STF

8C_956/2011 del 20 giugno 2012 consid. 2.2,8C_895/2010 del 1° febbraio 2011

consid. 3.2.1).

Questa

Corte può astenersi dall’approfindire la questione di sapere se, come lo

sostiene il Prof. __________ (cfr. allegati ai doc. XIX e XXIV), RI 1 ha

riportato una rottura completa del tendine del bicipite, in quanto, come

appena precisato, una rottura parziale basta per ammettere una

“lacerazione dei tendini” ex art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF.

A proposito del nesso di

causalità naturale tra l’evento del 23 agosto 2011 e la

diagnosticata lesione tendinea, il TCA constata che il Prof. dott. PE 1 ne ha ammesso l’esistenza (cfr. doc. XXI, p. 3: “Gestützt auf die

MRI-Untersuchung, bin ich wie Dr. __________ der Auffassung, dass die Befunde

an der distalen Bizepssehne und am distalen Musculus brachialis in erster Linie

posttraumatisch bedingt sind.“). Prima di lui, lo avevano pure riconosciuto il

dott. __________ (cfr. allegato al doc. XV, p. 3: “…, lesione che va

considerata con probabilità preponderante in nesso diretto con l’evento che il

paziente ha subito il 23.08.2011.”) e il Prof. dott. __________ (cfr. allegato

al doc. XIX, p. 1: “La rottura del tendine bicipitale distale é sempre un

fenomeno traumatico, o da una causa esterna o da un improvviso e inaspettato

sovraccarico dell’avambraccio in flessione e supinazione resistita. Questo é

quanto é accaduto cercando di riprendere un peso tutt’altro che indifferente

(un sacco di 40 kg) che stava cadendo da un pianale di un veicolo a braccia

piegate con la conseguenza diretta del sovraccarico del più importante

supinatore del gomito.”).

Questo Tribunale non ha

motivo per discostarsi dal loro parere, considerato anche che l’amministrazione

non ha sollevato obiezioni di sorta su questo specifico aspetto, di modo che

l’atto istruttorio chiesto dal ricorrente (perizia complementare da parte di un

traumatologo - cfr. doc. XXIV) appare superfluo.

Del resto, é utile segnalare

che un (eventuale) stato degenerativo o patologico

preesistente non escluderebbe l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, visto

che é sufficiente che un evento a carattere infortunistico abbia aggravato

oppure reso semplicemente manifesto il preesistente danno alla salute (STF 8C_158/2007

del 13 novembre 2007 consid. 3, non pubblicato in DTF 133 V 642, ma in SVR 2008

UV 15 p. 49; RAMI 2001 U 435 p. 332, U 398/00; si veda pure DTF 129 V 466).

In esito

a tutto quanto precede, questa Corte reputa dimostrato, secondo il criterio

della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire

de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che a causa dell’evento del 23 agosto 2011, RI 1

ha riportato una lacerazione tendinea ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF.

Gli atti vanno

quindi retrocessi all'assicuratore LAINF convenuto affinché si pronunci sul

diritto a prestazioni a dipendenza del danno alla salute causato dall'evento

assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ È

accertato che l’assicurato ha riportato una lesione parificata a infortunio ai

sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF.

§§§ Gli

atti sono rinviati all'CO 1 affinché si esprima sul diritto a prestazioni a

dipendenza del danno alla salute causato dall'evento assicurato.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L'CO 1

verserà all'assicurato l'importo di fr. 2’000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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