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Decisione

35.2012.27

Incidente stradale con politrauma. Valutazione del grado dell'invalidità. Rinvio atti all'amministrazione affinché sottoponga ai periti amministrativi gli atti medici acquisiti nel frattempo e definis

23 maggio 2013Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile

soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del

lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente

stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni,

inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.5

Nella

concreta evenienza, questa Corte constata che le posizioni delle parti

divergono, innanzitutto, a proposito del grado di capacità lavorativa in

attività sostitutive adeguate, assodato che RI 1 non può più svolgere la sua

precedente professione di manovale edile.

Dalle

tavole processuali emerge che, con apprezzamento del 15 marzo 2011, il dott. __________,

spec. FMH in neurologia attivo presso la Divisione __________, ha disposto un

soggiorno stazionario presso la Clinica di riabilitazione di __________, per

chiarire la fattispecie dal profilo diagnostico, dell’ulteriore procedere

terapeutico e della capacità lavorativa (cfr. doc. 293, p. 3).

Con nota

del 28 marzo 2011, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha chiesto di includere

anche una valutazione delle capacità funzionali residue (cfr. doc. 295).

La

degenza presso la Clinica in questione ha avuto luogo durante il periodo 30

maggio-24 giugno 2011. In quell’ambito, le condizioni di salute dell’assicurato

sono state indagate, in particolare, dal punto di vista neurologico,

neuropsicologico, psichiatrico e delle capacità funzionali (cfr. doc. 324, p.

6).

Per

quanto qui d’interesse, gli specialisti __________i hanno dichiarato l’insorgente

in grado di esercitare un’attività alternativa con una riduzione del tempo di

lavoro del 30%, e ciò per tenere conto della necessità di cambiare

frequentemente posizione e di introdurre delle pause supplementari. In ragione

delle difficoltà neuropsicologiche, essi hanno inoltre ammesso uno scapito di

rendimento del 30% (cfr. doc. 324, p. 8s.; si veda pure il doc. 334, p. 6: “Per

cui dal 26.6.2011 si ritiene l’assicurato inabile al lavoro al 30% con un

rendimento al 70%.”).

In data

27.

settembre 2011, l’assicurato é stato visitato dal dott. __________, spec.

FMH in chirurgia ortopedica. In quell’occasione, il medico __________ ha

innanzitutto indicato che la cardiopatia ipertensiva, l’astigmatismo

ipermetropico e la presbiopia bilaterale non erano affezioni di pertinenza

dell’CO 1. D’altro canto, trattandosi dell’esigibilità lavorativa, constatato che

la valutazione effettuata a __________ si discostava da quella eseguita nel

2008.

presso la Clinica di , egli ha disposto un nuovo esame delle capacità

funzionali (cfr. doc. 334, p. 8 e 9).

L’esame

in questione ha avuto luogo in data 24 ottobre 2011 presso la . Al termine

delle prove, i sanitari hanno dichiarato RI 1 in grado di svolgere un’attività

leggera sull’arco dell’intera giornata con la necessità di introdurre delle

pause supplementari di una durata complessiva di circa un’ora/giorno (cfr. doc.

343, p. 4).

Con

apprezzamento del 24 gennaio 2012, il dott. ____________________ ha sostenuto che,

tenuto conto “… dell’autolimitazione e quindi dovendo esprimere un’esigibilità

teorica in quanto l’assicurato non ha dato il massimo durante i test, …”,

l’esigibilità espressa a __________ é sovrapponibile a quella da lui descritta

a margine della visita medica di chiusura dell’11 marzo 2009, allorquando

aveva, tra l’altro, ritenuto necessaria l’introduzione di ulteriori pause

durante la giornata di lavoro. Egli ha inoltre precisato che con l’introduzione

di una pausa di un’ora al giorno, si tiene conto anche di un’eventuale

rallentamento dovuto ai deficit neuropsicologici (cfr. doc. 345).

Prima di

procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’Istituto

assicuratore ha ancora interpellato il neurologo dott. __________ e lo

psichiatra dott. __________.

Con

referto datato 15 febbraio 2012, il dott. __________ ha rilevato che i deficit

neuropsicologici refertati presso la Clinica di __________ (difficoltà

neuropsicologiche da leggere a moderate) correlavano soltanto in parte

con le alterazioni cerebrovascolari oggettivate grazie agli esami strumentali

compiuti nel frattempo. Pertanto, a suo avviso, all’evento traumatico del

gennaio 2007 é tutt’al più imputabile un disturbo delle funzioni cognitive di

grado da minimo a lieve, il quale, come tale, non impedisce lo

svolgimento di un’attività lavorativa non implicante delle esigenze cognitive elevate

(cfr. doc. 349).

Dal suo

profilo, il dott. __________ non ha rilevato la presenza di “… motivi clinici

per giustificare una riduzione del rendimento lavorativo in un’attività

giudicata confacente da un punto di vista

ortopedico-neurologico-neuropsicologico.” (doc. 351).

2.6

Questa Corte

osserva innanzitutto che la perizia presso la Clinica di riabilitazione di __________

é stata disposta dall’Istituto assicuratore stesso per chiarire, fra l’altro,

la questione dell’esigibilità lavorativa (e proprio per questa ragione il dott.

__________ aveva chiesto che venisse inclusa anche una valutazione delle

capacità funzionali residue - cfr. doc. 293 e 295).

Al

termine di un’osservazione prolungata, durata dal 30 maggio al 24 giugno 2011,

nel corso della quale lo stato di salute di RI 1 é stato approfonditamente

indagato da più profili, gli specialisti __________ sono giunti alla

conclusione che, in attività sostitutive adeguate, egli presenta una capacità

lavorativa limitata al 70% a causa dei postumi ortopedici e neurologici del

sinistro assicurato, nonché un discapito di rendimento del 30% in ragione dei

deficit neuropsicologici (cfr. doc. 324).

D’altro

canto, essa rileva che la decisione su opposizione impugnata, nella misura in

cui é stato ritenuto esigibile dall’insorgente un pensum lavorativo di

35.

ore/settimana (per tenere conto della necessità d’introdurre delle pause

supplementari in ragione di 1 ora/giorno), risulta fondata, in definitiva,

sulle risultanze della valutazione EFL effettuata presso la Clinica di __________

il 3/4 novembre 2011, la quale era stata disposta dal dott. __________, dopo

aver constatato che i sanitari di __________ erano giunti a conclusioni diverse

e, a suo avviso, anche in parte immotivate, da quelle contenute nel rapporto afferente

alla visita __________ di chiusura del marzo 2009 (a loro volta basate sugli

esiti di una valutazione EFL dell’ottobre 2008, eseguita sempre a __________)

(cfr. doc. 353).

Chiamato ora

a pronunciarsi, il TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione, la

quale ha in pratica accantonato la valutazione contenuta nel referto peritale degli

specialisti di __________, per fare capo a quella - ad essa più favorevole -

successivamente formulata a __________.

Secondo

questa Corte, se sussistevano dei dubbi circa la fondatezza delle loro

conclusioni, era dovere dell’assicuratore resistente cercare di chiarirli con

gli autori stessi della perizia, prima di disporre eventuali ulteriori

accertamenti o, comunque, dopo averli ordinati, chiedere loro una presa di

posizione sulle risultanze.

Per

quanto concerne specificatamente la valutazione delle capacità funzionali, é

vero che alla perizia principale era stata acclusa una versione breve del

relativo referto (cfr. doc. 313: “version courte”). Ciò non legittimava

però l’CO 1 a dedurne che l’assicurato sarebbe stato sottoposto a una

valutazione soltanto sommaria e, di conseguenza, a ritenere insufficientemente

motivate le relative conclusioni. L'assicuratore contro gli infortuni avrebbe

invece dovuto perlomeno chiedere alla Clinica di __________ di produrre il testo

integrale.

In esito

a quanto precede, questo Tribunale non può dunque senz’altro fondare il

proprio giudizio circa l’esigibilità lavorativa sulla valutazione EFL della fisio

__________ e sulle certificazioni dei medici interni dell’CO 1 (i quali ne

hanno di fatto avallato le risultanze).

2.7

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha

pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio.

Il TF ha,

al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen

Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen

Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende

Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch

entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die

Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie

allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage

begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011

E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009)”.

(DTF

137.

V 263-265)

Nella presente fattispecie,

trattandosi della valutazione dell’esigibilità lavorativa, tale aspetto

necessita semplicemente di un chiarimento. Per il TCA sono pertanto realizzati

i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione.

Per

le ragioni già esposte al considerando 2.6. si

giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.

L’assicuratore LAINF resistente, a cui gli atti vengono retrocessi, dovrà sottoporre

ai periti della Clinica di riabilitazione di __________ gli

atti medici acquisiti nel frattempo, in primo luogo il rapporto 25 novembre

2011.

della fisio __________, chiedendo loro in sostanza se tali atti contengono

degli elementi di valutazione suscettibili di modificare le loro conclusioni relative

all’esigibilità lavorativa. In seguito, l’Istituto assicuratore dovrà procedere

a un nuovo apprezzamento delle prove e, quindi, decidere in merito all’entità

della rendita di invalidità spettante a RI 1.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 2 aprile 2012 è annullata.

§§ La

causa é retrocessa all’CO 1 affinché proceda conformemente a quanto stabilito

al considerando 2.7. in fine.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO

1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2’000 (IVA inclusa)

a titolo di indennità per ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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