35.2012.27
Incidente stradale con politrauma. Valutazione del grado dell'invalidità. Rinvio atti all'amministrazione affinché sottoponga ai periti amministrativi gli atti medici acquisiti nel frattempo e definis
23 maggio 2013Italiano20 min
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Numero d'incarto:
35.2012.27
Data decisione, Autorità:
23.05.2013, TCA
Titolo:
Incidente stradale con politrauma. Valutazione del grado dell'invalidità. Rinvio atti all'amministrazione affinché sottoponga ai periti amministrativi gli atti medici acquisiti nel frattempo e definisca di nuovo l'esigibilità lavorativa
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
RENDITA D'INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2012.27
mm/DC
Lugano
23 maggio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 maggio 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 aprile
2012 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 26
gennaio 2007, RI 1 - dipendente dell’Impresa di costruzioni __________ di __________
e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, é stato
investito da un’autovettura nell’attraversare le strisce pedonali. Mentre si
trovava ancora sdraiato sulla carreggiata, egli é stato investito da una seconda
automobile.
A causa
di questo sinistro, l’assicurato ha riportato un politrauma con trauma
cranio-facciale, frattura della scapola sinistra pluriframmentaria, frattura
della scapola destra con coinvolgimento intraarticolare poco dislocata,
frattura diafisaria dell’ulna sinistra, frattura del bacino tipo “openbook”,
frattura diafisaria trasversa del femore sinistro, frattura costale C10-C11 posteriore
e C6 anteriore destra, frattura dei processi trasversi L1, L2 e L5 destri,
nonché contusione polmonare bilaterale (cfr. doc. 21).
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla
chiusura del caso, con decisione formale del 7 agosto 2009, l’amministrazione
ha riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità del 33% a decorrere
dal 1° luglio 2009, nonché un’indennità per menomazione all’integrità del 50%
(cfr. doc. 195).
A seguito
dell’opposizione interposta dalla __________ per conto dell’assicurato (cfr.
doc. 203), in data 2 aprile 2012, l’CO 1 ha modificato la sua prima decisione,
nel senso che il grado dell’invalidità é stato portato al 34% (cfr. doc. 353 e
doc. 355).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 14 maggio 2012, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
chiesto la condanna dell’assicuratore convenuto a riconoscergli una rendita di
invalidità del 50%.
Per
quanto riguarda la valutazione dell’esigibilità lavorativa, l’insorgente
sostiene in sostanza che l’Istituto assicuratore avrebbe dovuto fondare la
propria decisione di rendita sulle conclusioni a cui sono pervenuti i sanitari
della Clinica di riabilitazione di __________ “… il cui referto deve essere qui
considerato quale unico concludente e valido a fronte della competenza e
dell’esperienza dei medici, nonché del fatto che i rapporti di __________ sono
stati resi a seguito di un prolungato soggiorno e tenuto conto di tutte le
problematiche manifestate dal signor RI 1 da un punto di vista
pluridisciplinare.” (cfr. doc. I, p. 7).
A
proposito degli aspetti economici della determinazione del grado di invalidità,
l’assicurato censura il calcolo del gap salariale operato dall’CO 1,
facendo valere che per stabilire il reddito statistico usuale nel settore, esso
avrebbe dovuto considerare la cifra 41 (“costruzione di edifici”) della Tabella
TA 1 (anzich¿la cifra 45 - cfr. doc. I, p. 3).
1.4. L’assicuratore
resistente, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
1.5. In data 9 luglio 2012,
l’assicurato si é riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr.
doc. VIII).
L’amministrazione ha preso
posizione al riguardo il 17 luglio 2012 (doc. X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite é circoscritto all’entità della rendita di invalidità spettante
all’assicurato.
2.3. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in
RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente
all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente
art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che
non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della
LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del
22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non
ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto
dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile
soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del
lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente
stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni,
inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un
assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.5
Nella
concreta evenienza, questa Corte constata che le posizioni delle parti
divergono, innanzitutto, a proposito del grado di capacità lavorativa in
attività sostitutive adeguate, assodato che RI 1 non può più svolgere la sua
precedente professione di manovale edile.
Dalle
tavole processuali emerge che, con apprezzamento del 15 marzo 2011, il dott. __________,
spec. FMH in neurologia attivo presso la Divisione __________, ha disposto un
soggiorno stazionario presso la Clinica di riabilitazione di __________, per
chiarire la fattispecie dal profilo diagnostico, dell’ulteriore procedere
terapeutico e della capacità lavorativa (cfr. doc. 293, p. 3).
Con nota
del 28 marzo 2011, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha chiesto di includere
anche una valutazione delle capacità funzionali residue (cfr. doc. 295).
La
degenza presso la Clinica in questione ha avuto luogo durante il periodo 30
maggio-24 giugno 2011. In quell’ambito, le condizioni di salute dell’assicurato
sono state indagate, in particolare, dal punto di vista neurologico,
neuropsicologico, psichiatrico e delle capacità funzionali (cfr. doc. 324, p.
6).
Per
quanto qui d’interesse, gli specialisti __________i hanno dichiarato l’insorgente
in grado di esercitare un’attività alternativa con una riduzione del tempo di
lavoro del 30%, e ciò per tenere conto della necessità di cambiare
frequentemente posizione e di introdurre delle pause supplementari. In ragione
delle difficoltà neuropsicologiche, essi hanno inoltre ammesso uno scapito di
rendimento del 30% (cfr. doc. 324, p. 8s.; si veda pure il doc. 334, p. 6: “Per
cui dal 26.6.2011 si ritiene l’assicurato inabile al lavoro al 30% con un
rendimento al 70%.”).
In data
27.
settembre 2011, l’assicurato é stato visitato dal dott. __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica. In quell’occasione, il medico __________ ha
innanzitutto indicato che la cardiopatia ipertensiva, l’astigmatismo
ipermetropico e la presbiopia bilaterale non erano affezioni di pertinenza
dell’CO 1. D’altro canto, trattandosi dell’esigibilità lavorativa, constatato che
la valutazione effettuata a __________ si discostava da quella eseguita nel
2008.
presso la Clinica di , egli ha disposto un nuovo esame delle capacità
funzionali (cfr. doc. 334, p. 8 e 9).
L’esame
in questione ha avuto luogo in data 24 ottobre 2011 presso la . Al termine
delle prove, i sanitari hanno dichiarato RI 1 in grado di svolgere un’attività
leggera sull’arco dell’intera giornata con la necessità di introdurre delle
pause supplementari di una durata complessiva di circa un’ora/giorno (cfr. doc.
343, p. 4).
Con
apprezzamento del 24 gennaio 2012, il dott. ____________________ ha sostenuto che,
tenuto conto “… dell’autolimitazione e quindi dovendo esprimere un’esigibilità
teorica in quanto l’assicurato non ha dato il massimo durante i test, …”,
l’esigibilità espressa a __________ é sovrapponibile a quella da lui descritta
a margine della visita medica di chiusura dell’11 marzo 2009, allorquando
aveva, tra l’altro, ritenuto necessaria l’introduzione di ulteriori pause
durante la giornata di lavoro. Egli ha inoltre precisato che con l’introduzione
di una pausa di un’ora al giorno, si tiene conto anche di un’eventuale
rallentamento dovuto ai deficit neuropsicologici (cfr. doc. 345).
Prima di
procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’Istituto
assicuratore ha ancora interpellato il neurologo dott. __________ e lo
psichiatra dott. __________.
Con
referto datato 15 febbraio 2012, il dott. __________ ha rilevato che i deficit
neuropsicologici refertati presso la Clinica di __________ (difficoltà
neuropsicologiche da leggere a moderate) correlavano soltanto in parte
con le alterazioni cerebrovascolari oggettivate grazie agli esami strumentali
compiuti nel frattempo. Pertanto, a suo avviso, all’evento traumatico del
gennaio 2007 é tutt’al più imputabile un disturbo delle funzioni cognitive di
grado da minimo a lieve, il quale, come tale, non impedisce lo
svolgimento di un’attività lavorativa non implicante delle esigenze cognitive elevate
(cfr. doc. 349).
Dal suo
profilo, il dott. __________ non ha rilevato la presenza di “… motivi clinici
per giustificare una riduzione del rendimento lavorativo in un’attività
giudicata confacente da un punto di vista
ortopedico-neurologico-neuropsicologico.” (doc. 351).
2.6
Questa Corte
osserva innanzitutto che la perizia presso la Clinica di riabilitazione di __________
é stata disposta dall’Istituto assicuratore stesso per chiarire, fra l’altro,
la questione dell’esigibilità lavorativa (e proprio per questa ragione il dott.
__________ aveva chiesto che venisse inclusa anche una valutazione delle
capacità funzionali residue - cfr. doc. 293 e 295).
Al
termine di un’osservazione prolungata, durata dal 30 maggio al 24 giugno 2011,
nel corso della quale lo stato di salute di RI 1 é stato approfonditamente
indagato da più profili, gli specialisti __________ sono giunti alla
conclusione che, in attività sostitutive adeguate, egli presenta una capacità
lavorativa limitata al 70% a causa dei postumi ortopedici e neurologici del
sinistro assicurato, nonché un discapito di rendimento del 30% in ragione dei
deficit neuropsicologici (cfr. doc. 324).
D’altro
canto, essa rileva che la decisione su opposizione impugnata, nella misura in
cui é stato ritenuto esigibile dall’insorgente un pensum lavorativo di
35.
ore/settimana (per tenere conto della necessità d’introdurre delle pause
supplementari in ragione di 1 ora/giorno), risulta fondata, in definitiva,
sulle risultanze della valutazione EFL effettuata presso la Clinica di __________
il 3/4 novembre 2011, la quale era stata disposta dal dott. __________, dopo
aver constatato che i sanitari di __________ erano giunti a conclusioni diverse
e, a suo avviso, anche in parte immotivate, da quelle contenute nel rapporto afferente
alla visita __________ di chiusura del marzo 2009 (a loro volta basate sugli
esiti di una valutazione EFL dell’ottobre 2008, eseguita sempre a __________)
(cfr. doc. 353).
Chiamato ora
a pronunciarsi, il TCA non può confermare l’operato dell’amministrazione, la
quale ha in pratica accantonato la valutazione contenuta nel referto peritale degli
specialisti di __________, per fare capo a quella - ad essa più favorevole -
successivamente formulata a __________.
Secondo
questa Corte, se sussistevano dei dubbi circa la fondatezza delle loro
conclusioni, era dovere dell’assicuratore resistente cercare di chiarirli con
gli autori stessi della perizia, prima di disporre eventuali ulteriori
accertamenti o, comunque, dopo averli ordinati, chiedere loro una presa di
posizione sulle risultanze.
Per
quanto concerne specificatamente la valutazione delle capacità funzionali, é
vero che alla perizia principale era stata acclusa una versione breve del
relativo referto (cfr. doc. 313: “version courte”). Ciò non legittimava
però l’CO 1 a dedurne che l’assicurato sarebbe stato sottoposto a una
valutazione soltanto sommaria e, di conseguenza, a ritenere insufficientemente
motivate le relative conclusioni. L'assicuratore contro gli infortuni avrebbe
invece dovuto perlomeno chiedere alla Clinica di __________ di produrre il testo
integrale.
In esito
a quanto precede, questo Tribunale non può dunque senz’altro fondare il
proprio giudizio circa l’esigibilità lavorativa sulla valutazione EFL della fisio
__________ e sulle certificazioni dei medici interni dell’CO 1 (i quali ne
hanno di fatto avallato le risultanze).
2.7
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha
pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente
una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio.
Il TF ha,
al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen
Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen
Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende
Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch
entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die
Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie
allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage
begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011
E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009)”.
(DTF
137.
V 263-265)
Nella presente fattispecie,
trattandosi della valutazione dell’esigibilità lavorativa, tale aspetto
necessita semplicemente di un chiarimento. Per il TCA sono pertanto realizzati
i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione.
Per
le ragioni già esposte al considerando 2.6. si
giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.
L’assicuratore LAINF resistente, a cui gli atti vengono retrocessi, dovrà sottoporre
ai periti della Clinica di riabilitazione di __________ gli
atti medici acquisiti nel frattempo, in primo luogo il rapporto 25 novembre
2011.
della fisio __________, chiedendo loro in sostanza se tali atti contengono
degli elementi di valutazione suscettibili di modificare le loro conclusioni relative
all’esigibilità lavorativa. In seguito, l’Istituto assicuratore dovrà procedere
a un nuovo apprezzamento delle prove e, quindi, decidere in merito all’entità
della rendita di invalidità spettante a RI 1.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione del 2 aprile 2012 è annullata.
§§ La
causa é retrocessa all’CO 1 affinché proceda conformemente a quanto stabilito
al considerando 2.7. in fine.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO
1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2’000 (IVA inclusa)
a titolo di indennità per ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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