35.2012.28
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19 settembre 2013Italiano25 min
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Numero d'incarto:
35.2012.28
Data decisione, Autorità:
19.09.2013, TCA
Titolo:
Assicurato tenta di suicidarsi toccando i fili elettrici della ferrovia. Negato obbligo a prestazioni dell'assicuratore LAINF, poiché non dimostrato che l'assicurato fosse, al momento dell'atto, completamente privo della capacità di discernimento
TENTATIVO DI SUICIDIO
art. 16 CC
art. 37 cpv. 1 LAINF
art. 4 LPGA
art. 48 cpv. 1 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2012.28
mm
Lugano
19 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 maggio 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 aprile
2012 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel mese di
gennaio 2011, la Cassa disoccupazione RA 1 ha informato l’CO 1 che, in data 7 gennaio 2011__________ aveva toccato i fili elettrici della ferrovia con un pezzo
di ferro (cfr. doc. 1).
Secondo
il rapporto 16 maggio 2011 del __________, l’assicurato presentava bruciature
estese sul 90% della superficie corporea. Risulta inoltre che egli é deceduto
il 12 maggio 2011 a causa di uno choc settico (doc. 30).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 25
maggio 2011, l’Istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni
in relazione al danno alla salute insorto il 7 gennaio 2011 (cfr. doc. 24).
A seguito
dell'opposizione interposta dal Sindacato RA 1 per conto della vedova
dell’assicurato (cfr. doc. 28 e 39), in data 16 aprile 2012, l'assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 42).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 16 maggio 2012, RI 1, sempre patrocinata dall'RA 1, ha chiesto che l’INSAI venga condannato a riconoscere la propria responsabilità per quanto
accaduto il 7 gennaio 2011 e a corrispondere “… in modo particolare le
indennità giornaliere per il periodo di degenza, le spese di cura e la rendita
superstiti.”.
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle
proprie pretese ricorsuali:
"
(…).
Fatti
I motivi che hanno portato l’RA 1 sono elencati
nell’opposizione e vengono integralmente riproposti in sede di ricorso.
In modo particolare, mal si capisce come il Dr. __________
che non ha mai né visto né conosciuto il sig. __________ possa esprimersi sul
suo gesto estremo.
Altri medici hanno avuto in cura l’assicurato, in
modo particolare il Dr. __________ e il Dr. __________, e gli stessi hanno
prescritto cure per lo stato psicologico del sig. __________.
In sede di istruttoria la RA 1 ha interrogato la vedova assistita dal sig. __________ dell’RA 1, ma la stessa per comprensibile
imbarazzo e riservatezza non ha citato episodi che sicuramente avrebbero
presentato la situazione psichiatrica del marito sotto un’altra prospettiva.
In sede di questo colloquio sono pure stati
evidenziati particolari inerenti i familiari del sig. __________ che la CO 1
non ha preso in considerazione.
A nostro avviso un peso determinante é stato dato
ad uno scritto ritrovato tra le carte del defunto, non datato, in cui egli
voleva giustificare agli occhi della moglie e dei figli il proprio gesto. Di
detto gesto la CO 1 però non ha analizzato i particolari, per esempio
sull’interpretazione della “lotta contro i titani” che a non averne dubbio
denota senz’altro che l’autore dello scritto non era certamente in grado né di
comprendere né di volere (di chi si trattava? dirigenti Implenia? esseri
extraterrestri? o altre entità?).
A nostro parere solo questo dettaglio prova che
l’autore del gesto non era in grado di discernere.
La CO 1 ha pure sentito il responsabile Implenia, sig. __________, il quale ha affermato che non vi erano problemi di alcun
genere con il sig. __________, e che era persona “cordiale, espansiva” e anche
su questo dettaglio sicuramente la CO 1 vorrebbe contraddire l’ipotesi della
Dr.ssa __________ che stava alla base dell’opposizione dell’RA 1.
Il parere del sig. __________ per ovvi motivi non
ha potuto essere contraddetto dal sig. __________, ma l’RA 1 ha formulato le proprie riserve suffragate dalla conoscenza personale dell’assicurato ed avendo pure
letto documentazione lasciata dal sig. .
Appare dunque che il caso del sig. sia
meritevole di un ricorso in cui i diversi attori, medici curanti (Dr. e ,
superiori diretti sig. __________ e conoscenti - __________i RA 1) siano
ascoltati.”
(doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.5. In corso di
causa, la ricorrente ha prodotto una certificazione della psichiatra dott.ssa __________
e si é riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. XI +
allegato).
L’amministrazione
ha preso posizione al riguardo in data 5 ottobre 2012 (doc. XIII).
Il 16
ottobre 2012 RI 1 ha ancora trasmesso al TCA alcune puntualizzazioni (cfr. doc.
XV).
1.6. Nel mese di
gennaio 2013, questo Tribunale ha richiamato dal Servizio di psichiatria del __________
la cartella clinica dell’assicurato (cfr. doc. XVII).
Con
scritto del 14 febbraio 2013, i sanitari interpellati hanno informato il TCA
che, in ragione delle sue condizioni di salute, non era stato possibile entrare
in relazione con __________ (doc. XIX).
in
diritto
2.1. Oggetto
della lite è la questione di sapere se l’CO 1 debba essere tenuto a versare le
proprie prestazioni a dipendenza dell'evento del 7 gennaio 2011.
In primo luogo, occorre
determinare se l’evento in questione è stato un atto involontario oppure no.
Qualora
si sia trattato di un tentativo di suicidio, questa Corte dovrà ancora
stabilire se, al momento del gesto, l’assicurato era o meno completamente privo
della capacità di discernimento.
2.2. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.3. L'art. 4
LPGA così definisce l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte."
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003.
La
precedente giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio e ai singoli
elementi caratteristici della stessa continua a essere valevole (SVR 2005 UV
Nr. 2).
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o
psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale
fattore."
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra
infortunio e malattia.
2.4. L'art. 37
LAINF distingue, nei tre paragrafi di cui si compone, diverse ipotesi di
riduzione, rispettivamente di diniego, delle prestazioni in contanti.
In
particolare, nel cpv. 1, il legislatore ha ancorato il principio secondo cui
l'assicurato che ha provocato intenzionalmente il danno alla salute o la
morte non ha diritto alle prestazioni assicurative, ad eccezione delle spese
funerarie.
L'art. 48
cpv. 1 OAINF precisa, nondimeno, che "anche se é provato che l'assicurato
intendeva suicidarsi o automutilarsi, l'art. 37 capoverso 1 della legge non è
applicabile se l'assicurato, al momento dell'azione e senza propria colpa, era
completamente incapace di agire ragionevolmente, o se il suicidio, il tentativo
di suicidio o l'automutilazione vanno indubbiamente ascritti ad un infortunio
assicurato.".
La giurisprudenza ha ammesso la legalità di questo disposto (cfr. DTF
129 V 95; RAMI 2003 p. 197 seg.; J.M. Frésard/M. Moser/Szeless, Refus,
réduction et suspension des prestations de l'assurance-accidents: états des lieux
et nouvautés, in HAVE/REAS 2/2005, p. 127 seg.).
Essa ha inoltre precisato che il suicidio come tale costituisce un
infortunio assicurato soltanto se è stato commesso in uno stato di totale
incapacità di discernimento ai sensi dell'art. 16 CCS. Di conseguenza, affinché
la responsabilità dell'assicuratore contro gli infortuni sia impegnata, è
necessario che, al momento dell'atto e tenuto conto di tutte le circostanze
oggettive e soggettive, in relazione anche all'atto in questione, l'interessato
fosse totalmente privato della facoltà di agire ragionevolmente, a causa,
segnatamente, di infermità o debolezza mentale (cfr. DTF 129 V 95, in particolare 99; RAMI 1996 U 267, p. 310 consid. 2b, 1989 U 84, p. 449 consid. 2b; DTF
113 V 61 = RAMI 1987 U 22, p. 352; G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 86).
L’esistenza di una
malattia psichica o di un grave disturbo della coscienza deve essere stabilita
conformemente al principio del grado della verosimiglianza preponderante (DTF
129 V 177 consid. 3.1, 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b). Deve
trattarsi di sintomi psicopatologici quali la follia, le allucinazioni, il
raptus, ecc. Il motivo che ha indotto al suicidio o al tentativo di suicidio
deve trovarsi in relazione con i sintomi psicopatologici. L’atto deve apparire
“insensato”. Un semplice gesto sproporzionato, nel corso del quale il suicida
valuta unilateralmente e con precipitazione la sua situazione in un momento di
depressione e di sconforto, non é sufficiente (cfr. STFA U 25/05 del 21
febbraio 2006 consid. 2.2).
Per stabilire l’assenza
della capacità di discernimento, non é sufficiente considerare l’atto del
suicida e, pertanto, esaminare se tale atto era irragionevole, inconcepibile
oppure insensato.
Occorre piuttosto
esaminare, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, in particolare del
comportamento e delle condizioni esistenziali dell’assicurato prima del
suicidio, se egli era ragionevolmente in grado di evitare di mettere fine o di
tentare di mettere fine ai propri giorni. Il fatto che il suicidio si spieghi
unicamente con uno stato psicopatologico escludente la libera formazione della
volontà, costituisce soltanto un indizio di un’incapacità di discernimento
(cfr. STF 8C_936/2010 del 14 giugno 2011 consid. 3.1 e RAMI 1996 U 267 p. 309
consid. 2b e riferimenti ivi citati).
2.5. Quando vi é un dubbio circa
la questione di sapere se la morte é dovuta a un infortunio oppure a un
suicidio, ci si deve fondare sulla forza dell’istinto di conservazione
dell’essere umano e porre la presunzione naturale del carattere involontario
della morte, ciò che comporta il riconoscimento della tesi dell’infortunio. Il
fatto che l’assicurato si é volontariamente tolto la vita sarà considerato
provato soltanto se esistono dei seri indizi che escludono ogni altra
spiegazione conforme alle circostanze. In tali casi, occorre esaminare se le
circostanze sono sufficientemente convincenti per rovesciare la presunzione del
carattere involontario della morte. Qualora gli indizi a favore di un suicidio
non fossero sufficientemente convincenti per rovesciare oggettivamente la
presunzione, l’assicuratore contro gli infortuni deve sopportarne le
conseguenze (STF 8C_550/2010 del 6 settembre 2010 consid. 2.3; RAMI 1996 U 247
p. 172 consid. 2b).
2.6. Nella
concreta evenienza, le parti sono concordi nel ritenere che, quel 7 gennaio
2011, __________ ha tentato il suicidio.
A questa
tesi lo scrivente TCA non può che aderire.
2.7. Ritenuto,
dunque, accertato che le lesioni riportate dall'assicurato (che, in un secondo
tempo, ne hanno favorito il decesso) sono conseguenti a un tentativo di
suicidio, determinante è la questione di sapere se egli, al momento dell'atto,
fosse o meno totalmente incapace di discernimento.
Con la
decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore resistente ha
ritenuto inapplicabile l'art. 48 cpv. 1 OAINF, non potendo ammettere che al
momento dell’atto l’assicurato era completamente privo della capacità di
discernimento, riferendosi alle valutazioni del proprio psichiatra di fiducia,
dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.
In
effetti, visto il tenore del rapporto 31 gennaio 2011 del dott. __________,
medico curante dell’assicurato, secondo il quale “… dopo 1 anno dall’ultima
visita in dicembre 2009 il signor __________ si é presentato da me nuovamente
il 16 dicembre 2010 con chiari sintomi di una sindrome depressiva, aggravata
anche dal suo licenziamento in ottobre 2010. In occasione di questa visita esprime fortemente la sua delusione per questo licenziamento, accusa un’importante
insonnia e stati di agitazione e dichiara di non vedere più un futuro per sè,
fa molta fatica ad affrontare i problemi della giornata e di motivarsi per
andare avanti nella vita. In occasione di questa prima visita il paziente
rifiuta un consulto specialistico psichiatrico o un ricovero in una clinica
psichiatrica ma accetta una terapia antidepressiva medicamentosa associata ad
un sonnifero. Nelle due visite seguenti in data 23.12. e 30.12.2010 dichiara di
sentirsi meglio, di dormire meglio e di organizzare con i sindacati un eventuale
pre-pensionamento. Dopo l’ultima visita da me in data 30 dicembre 2010 non ho
più rivisto il paziente …” (doc. 13) e quanto emerso dall’audizione 4 febbraio
2011 della consorte dell’assicurato (doc. 15, in particolare p. 2: “(…). In passato non ci sono stati sintomi di squilibrio mentale. Nessuna
cura psichiatrica. Nessuna malattia in passato. (…). È solo dopo l’avvenuto
licenziamento da parte della ditta __________ che il signor __________ si é
chiuso progressivamente sempre di più. Da persona come abbiamo detto solare, il
signor __________ é entrato in una fase depressiva completamente buia. Ha
terminato il lavoro a __________ a fine ottobre 2010, ma già prima della fine
del lavoro denotava segni di demoralizzazione. Dal 1.11.2010, ossia da quando é
rimasto a casa del tutto, il comportamento del signor __________ é diventato
proprio l’opposto di quello positivo prima descritto. Non parlava più. Ogni
tanto piangeva. Non mangiava quasi più. Ha chiesto aiuto morale a diverse
Considerandi
persone: ha scritto al già __________ e ad altre persone, ma la famiglia non sa
a chi e cosa scriveva. Era andato anche dal dr. __________ per farsi aiutare.
Non era andato da uno psicologo o da uno psichiatra. Ultimamente prendeva dei
tranquillanti (Temesta e Remeron).”), il dott. __________, con apprezzamento
del 28 febbraio 2011, ha dichiarato di non aver rilevato “… elementi clinici
che permettono di concludere per un’alterazione della coscienza di una gravità
tale da misconoscere totalmente gli aspetti importanti della realtà e quindi
anche le conseguenze dell’atto. Al contrario, si deve, con verosimiglianza
preponderante, presumere che egli abbia agito secondo una sua logica certamente
distorta e limitata, ma non del tutto irrazionale e incontrollata.”. In questo
ordine di idee, egli ha sottolineato l’assenza di “… segni psico-patologici
deponenti per un atto di follia (stato psicotico acuto con deliri e
allucinazioni), stupore o stato di obnubilamento profondo, raptus psicotico, o
altre cause biologiche come debolezza mentale, ebbrezza patologica,
intossicazione acuta.” (doc. 17).
Nell’ambito
della procedura di opposizione, é stato prodotto un referto della dott.ssa __________,
psichiatra curante della moglie dell’assicurato dal mese di aprile 2011, in base al quale, a partire dall’estate 2010, __________ avrebbe manifestato un improvviso
cambiamento di comportamento, nel senso che “… dorme poco, ride scherza anche
in momenti inopportuni, parla molto, mentre era sempre conosciuto come
piuttosto taciturno. Spende molti soldi, soprattutto in croci religiose. Gira
in Val __________, dove possiede una casa di vacanza, con una gran croce sulle
spalle, s’inchina, prega, come non ha mai fatto prima. La moglie, preoccupata,
cerca di convincerlo ad andare dal medico. Ma lui, non sentendosi malato,
rifiuta. Così la moglie usa l’inganno e gli comunica che il dr. __________,
medico curante di lei vorrebbe parlargli. Il 23 luglio 2010 il dr. __________
parla con i due e diagnostica uno stato maniacale con elementi
mistico-psicotici, bisognoso di cure. Propone una presa a carico psichiatrica
urgente e una terapia medicamentosa specifica, ma il signor __________ non ne
volle sapere (informazione telefonica). Si presenta sul lavoro in questo stato
che per ognuno, anche senza conoscenze mediche, é sospetto di un’alterazione
psichica grave. Nasce il dubbio che il licenziamento a fine agosto sia avvenuto
in relazione a questo inspiegabile, strano comportamento. A fine agosto, come
visto dai parenti si normalizza e probabilmente il signor __________ entra in
una fase depressiva. Il licenziamento é da vedersi come fattore stressante.
Solo su pressione dei familiari si reca finalmente il 16 dicembre dal suo
medico dr. __________ che descrive un grave stato depressivo e propone un
ricovero o almeno una visita psichiatrica. Il paziente non accetta e riceve un
antidepressivo che prende per soli 12 giorni (…).”. Quindi, secondo questa
specialista, l’assicurato era probabilmente affetto da “… un disturbo bipolare:
prima con un episodio maniacale, poi con un possibile intermezzo di relativa
stabilità o una lenta ma progressiva evoluzione verso un episodio depressivo
grave con suicidalità.” (allegato al doc. 28).
Fra gli
atti prodotti dall’amministrazione figura anche il rapporto 10 novembre 2011
del dott. __________, spec. FMH in medicina interna, medicina psicosomatica e
psicosociale AMPP. In quella sede, il sanitario in questione riferisce di aver
incontrato __________ in tre occasioni. A margine della consultazione del 13
luglio 2010, egli aveva ipotizzato una sua possibile malattia maniacale,
introdotto un trattamento a base di sali di litio e consigliato una presa a
carico psichiatrica da parte del dott. __________. Il 15 novembre 2010, l’assicurato
presentava un disturbo del sonno in relazione a uno stato ansioso, per cui il
medico gli aveva proposto un trattamento con farmaci ipnotici. Infine, il 29
novembre 2010, il dott. __________ aveva refertato un discreto miglioramento
del disturbo del sonno, nonché discusso dell’ulteriore procedere terapeutico e
delle prospettive professionali (cfr. doc. 38).
Prima di
procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’Istituto
assicuratore ha chiesto al proprio psichiatra di fiducia di prendere posizione
sulla documentazione acquisita nel frattempo.
Queste le
considerazioni che egli ha espresso in data 6 febbraio 2012:
"
(…).
Va innanzitutto precisato che da un punto di
vista diagnostico il dott. __________ ha ritenuto possibile uno stato maniacale
ma ha pure descritto un paziente “senza tratti psicotici, “non delirante”.
Anche la dott.ssa __________, afferma che si
tratta “con grande probabilità di un disturbo bipolare: prima con un episodio
maniacale, poi un possibile intermezzo di relativa stabilità o una lenta ma
progressiva evoluzione verso un episodio depressivo grave con suicidalità”.
In questo senso la dott.ssa __________ concorda
con il sottoscritto. menziona pure espressamente il fattore stressante
costituito dal licenziamento ma non indica, contrariamente a quanto affermato
dall’RA 1, al momento del tragico evento, dei “chiari sintomi manifestamente
psicotici, nel senso di schizofrenico, caratterizzati da allucinazioni, deliri
e raptus”.
Uno stato schizofrenico, un grave disturbo di
personalità borderline, uno stato maniacale o un grave episodio depressivo con
sintomi psicotici, non comportano, di regola, una totale incapacità di
intendere e volere. Ciò nonostante si tratta di gravi disturbi psichici con un
alto rischio suicidale.
Non per questo i suicidi compiuti in tali
condizioni, sono attribuibili ad un infortunio ma, nella stragrande maggioranza
dei casi, rappresentano il tragico epilogo di una malattia. A meno che non si
possa provare, con verosimiglianza preponderante, che al momento dell’atto
suicidale ci fosse una completa alterazione della coscienza. Questa condizione,
da un punto di vista medico-psichiatrico, non emerge tuttavia in alcun modo
dalla nuova documentazione che é stata prodotta.
La lettera di addio e i gesti preparatori
descritti nel rapporto di Polizia lasciano invece intendere, con grande
probabilità, che si sia trattato di un gesto suicidale nell’ambito di un
disturbo depressivo grave ma non di un’azione fortuita, totalmente non
intenzionale, un incidente appunto, come succede ad esempio in uno stato
psicotico acuto dove la persona, attribuendosi delle capacità magiche
(ritenendosi ad esempio capace di volare), precipita da una torre.
In conclusione: le diagnosi poste dal dott. __________,
dalla dott.ssa __________ e dal sottoscritto, non si contraddicono in modo
sostanziale. Non ha infatti alcuna rilevanza sapere se l’atto suicidale sia
stato compiuto nel contesto diagnostico di un disturbo bipolare o di un
episodio depressivo grave. Entrambe le diagnosi sono caratterizzate da fasi
depressive gravi e comportano un elevato rischio suicidale.”
(doc. 40)
In corso
di causa, la ricorrente ha versato agli atti un’ulteriore certificazione della
psichiatra dott.ssa __________, il cui tenore é in particolare il seguente:
"
(…).
Personalmente non ho conosciuto il signor __________,
ma due medici hanno diagnosticato, in tempi diversi, disturbi psichici
importanti come uno stato maniacale con elementi mistico-deliranti (23.07.2010,
dr. __________, __________ e uno stato depressivo grave (16.12.2010, dr. __________,
__________).
Questi medici non sono riusciti a convincere il
paziente a recarsi da uno specialista in psichiatria o addirittura di accettare
un ricovero in ambiente specialistico.
Si deve quindi dedurre che il paziente non aveva
critica di malattia o che, almeno in dicembre, non aveva più speranza di vita e
si trovava probabilmente già in una fase presuicidale, mascherata con una certa
abilità.
L’idea di morte diventata preponderante,
imperativa, non poteva più essere coscientemente superata.”
(allegato
al doc. XI)
2.8
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione
è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282;
DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a
condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di
per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi
che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).
Per quel
che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni
all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore
probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare
della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,
consid. 3b/bb).
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussistano dubbi circa la
correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta
Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono
legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
2.9
Nella
concreta evenienza, tutto ben considerato, secondo questo Tribunale,
l’apprezzamento espresso dallo psichiatra di fiducia dell’CO 1, per il quale
non é dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che al momento
dell’atto suicidale sussisteva una completa alterazione della coscienza, può
validamente servire da base al presente giudizio, senza che si riveli
necessario procedere all’atto istruttorio richiesto dal ricorrente (perizia
psichiatrica).
D’altro
canto, esso non ritiene che i referti della dott.ssa __________ (cfr. allegato
al doc. 28 e al doc. XI), presso la quale la moglie dell’assicurato é entrata
in cura a decorrere dall’aprile 2011, giustifichino una conclusione diversa.
Innanzitutto,
occorre rilevare che - contrariamente a quanto sostenuto dalla psichiatra
appena menzionata (cfr. allegato al doc. 28: “… con elementi mistico-psicotici
…”) -, né nella cartella clinica (allegato al doc. 35) né nella certificazione
10.
novembre 2011 del dott. __________ (doc. 38), viene refertata la presenza di
un disturbo psicotico (“…, senza tratti psicotici, …” - il corsivo é del
redattore). Peraltro, anche l’esistenza di uno stato maniacale era stata da lui
semplicemente ipotizzata a margine della prima consultazione (“…, e avevo ipotizzato
una possibile malattia maniacale …” - il corsivo é del redattore) e, del resto,
neppure successivamente ripresa (in occasione della visita del 15 novembre
2010, il dott. __________ aveva anzi descritto l’assicurato come “non
delirante, non ansioso, coerente”).
Il TCA
osserva che quanto precisato dalla dott.ssa __________ nel rapporto 14 giugno 2011 in merito ai pretesi “elementi mistico-psicotici” (“Spende molti soldi, soprattutto in croci
religiose. Gira in val __________, dove possiede una casa di vacanza, con una
gran croce sulle spalle, s’inchina prega, come non ha mai fatto prima.”), non
collima con la restante documentazione. In effetti, simili circostanze non
emergono né dalle dichiarazioni della moglie dell’assicurato (cfr. il rapporto
di polizia del 7 marzo 2011: “Come già detto __________ non amava esternare i
suoi problemi e quindi non parlava molto di questa sua depressione e si
comportava normalmente.” e il verbale d’audizione del 4 febbraio 2011 - il
corsivo é del redattore), né dalla cartella clinica del dott. __________ (cfr.
allegato al doc. 35: “… non spese inusuali.”).
In
secondo luogo, non trova parimenti riscontro negli atti l’affermazione della
psichiatra curante di RI 1, secondo la quale lo stato psichico dell’assicurato
sarebbe stato a tal punto scompensato “… che per ognuno, anche senza conoscenze
mediche, é sospetto di un’alterazione psichica grave. Nasce il dubbio che il
licenziamento a fine agosto sia avvenuto in relazione a questo inspiegabile,
strano comportamento.” Infatti, sentito da un ispettore dell’CO 1 nell’ottobre
2011, __________, diretto superiore di __________ sul cantiere __________, ha
dichiarato che “… durante il periodo di occupazione qui a __________ il signor __________
si é sempre comportato correttamente. Nessuno si é mai lamentato di lui. Il
signor __________ era una persona cordiale, espansiva. Non l’ho mai visto
depresso.”. In merito ai motivi del licenziamento, egli ha precisato che “come
a tutti i suoi colleghi, gli é stata data la disdetta del rapporto di lavoro
quando i lavori per i locomotoristi sono finiti.” (cfr. doc. 33).
Inoltre,
se é vero che disturbi depressivi gravi comportano un alto rischio suicidale,
ciò non significa ancora che la capacità di agire ragionevolmente della persona
interessata sia in ogni caso annientata. In questo senso, si veda la sentenza U
28/01 del 18 luglio 2002 consid. 4.2, in cui il TFA ha negato l’assenza di una
totale incapacità di discernimento, trattandosi di un assicurato affetto, al
momento del tentamen, proprio da un grave disturbo depressivo maggiore
(si veda pure la STF 8C_936/2010 del 14 giugno 2011 consid. 3.2 e la STCA
35.2007.54
del 29 agosto 2007, cresciuta incontestata in giudicato, concernente
un assicurato che, al momento del tentativo di suicidio, era in preda a una
crisi depressiva acuta - senza sintomi psicotici - sviluppatasi nel contesto di
un disturbo bipolare; per un caso in cui questo Tribunale ha invece ammesso
l’applicabilità dell’art. 48 OAINF, si veda la STCA 35.2005.9 dell’8 novembre
2005, riguardante il caso di un’assicurata che aveva compiuto il
tentativo di suicidio, in preda a una crisi psicotica acuta e a un disturbo di
personalità schizoide).
Secondo
questa Corte, anche il comportamento avuto da __________ nelle ore che hanno
preceduto il tentativo di suicidio (cfr. doc. 26: “Ieri abbiamo pranzato a casa
di mia sorella __________ che abita proprio sotto di noi ed il pranzo si é
svolto tranquillamente. La sera io e mio marito abbiamo cenato e verso le 21:30
io sono andata in camera a dormire.”), così come la lettera d’addio trovata
dalla ricorrente accanto al computer dell’assicurato, da lui scritta in modo
chiaro e comprensibile (allegato al doc. 26: “Scusatemi e perdonatemi, non ce
la faccio a rifarmi una vita nuova, alla soglia della 3a età con forze ridotte
ad un lumicino! e lottare contro i titani! Vi amo!”), parlano piuttosto a
sfavore di un atto risultante da una pulsione totalmente irrazionale e
incontrollabile (cfr. STFA U 369/00 del 22 marzo 2002 consid. 2b).
Il TCA
non condivide peraltro la tesi ricorsuale secondo cui il riferimento al “lottare
contri i titani” denoterebbe “… che l’autore dello scritto non era
certamente in grado né di comprendere né di volere …” (doc. I, p. 2). Le parole
lasciate da __________ vanno evidentemente contestualizzate. Per quanto emerge dall’incarto,
l’ipotesi più probabile é quella che egli intendesse riferirsi al trattamento
riservatogli dal suo ex datore di lavoro, a cui egli non é stato in grado di resistere.
In esito a tutto quanto precede, applicando il criterio della
probabilità preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle
prove nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STFA U 200/04 del 19
settembre 2005; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005; DTF 129 V 181 consid. 3.1, DTF 129 V 406 consid. 4.3.1, DTF 126 V 360 consid. 5b, DTF 125
V 195 consid. 2; RDAT I - 1996 p. 225), il TCA ritiene
che il 7 gennaio 2011, al momento in cui ha tentato di togliersi la vita, __________
non si trovava in uno stato di totale incapacità di discernimento, di modo che
i presupposti di cui all’art. 48 OAINF non sono adempiuti.
Di
conseguenza l’assicuratore infortuni resistente ha correttamente negato il
proprio obbligo a prestazioni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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