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Decisione

35.2012.28

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19 settembre 2013Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I motivi che hanno portato l’RA 1 sono elencati

nell’opposizione e vengono integralmente riproposti in sede di ricorso.

In modo particolare, mal si capisce come il Dr. __________

che non ha mai né visto né conosciuto il sig. __________ possa esprimersi sul

suo gesto estremo.

Altri medici hanno avuto in cura l’assicurato, in

modo particolare il Dr. __________ e il Dr. __________, e gli stessi hanno

prescritto cure per lo stato psicologico del sig. __________.

In sede di istruttoria la RA 1 ha interrogato la vedova assistita dal sig. __________ dell’RA 1, ma la stessa per comprensibile

imbarazzo e riservatezza non ha citato episodi che sicuramente avrebbero

presentato la situazione psichiatrica del marito sotto un’altra prospettiva.

In sede di questo colloquio sono pure stati

evidenziati particolari inerenti i familiari del sig. __________ che la CO 1

non ha preso in considerazione.

A nostro avviso un peso determinante é stato dato

ad uno scritto ritrovato tra le carte del defunto, non datato, in cui egli

voleva giustificare agli occhi della moglie e dei figli il proprio gesto. Di

detto gesto la CO 1 però non ha analizzato i particolari, per esempio

sull’interpretazione della “lotta contro i titani” che a non averne dubbio

denota senz’altro che l’autore dello scritto non era certamente in grado né di

comprendere né di volere (di chi si trattava? dirigenti Implenia? esseri

extraterrestri? o altre entità?).

A nostro parere solo questo dettaglio prova che

l’autore del gesto non era in grado di discernere.

La CO 1 ha pure sentito il responsabile Implenia, sig. __________, il quale ha affermato che non vi erano problemi di alcun

genere con il sig. __________, e che era persona “cordiale, espansiva” e anche

su questo dettaglio sicuramente la CO 1 vorrebbe contraddire l’ipotesi della

Dr.ssa __________ che stava alla base dell’opposizione dell’RA 1.

Il parere del sig. __________ per ovvi motivi non

ha potuto essere contraddetto dal sig. __________, ma l’RA 1 ha formulato le proprie riserve suffragate dalla conoscenza personale dell’assicurato ed avendo pure

letto documentazione lasciata dal sig. .

Appare dunque che il caso del sig. sia

meritevole di un ricorso in cui i diversi attori, medici curanti (Dr. e ,

superiori diretti sig. __________ e conoscenti - __________i RA 1) siano

ascoltati.”

(doc. I)

1.4. L’CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.5. In corso di

causa, la ricorrente ha prodotto una certificazione della psichiatra dott.ssa __________

e si é riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. XI +

allegato).

L’amministrazione

ha preso posizione al riguardo in data 5 ottobre 2012 (doc. XIII).

Il 16

ottobre 2012 RI 1 ha ancora trasmesso al TCA alcune puntualizzazioni (cfr. doc.

XV).

1.6. Nel mese di

gennaio 2013, questo Tribunale ha richiamato dal Servizio di psichiatria del __________

la cartella clinica dell’assicurato (cfr. doc. XVII).

Con

scritto del 14 febbraio 2013, i sanitari interpellati hanno informato il TCA

che, in ragione delle sue condizioni di salute, non era stato possibile entrare

in relazione con __________ (doc. XIX).

in

diritto

2.1. Oggetto

della lite è la questione di sapere se l’CO 1 debba essere tenuto a versare le

proprie prestazioni a dipendenza dell'evento del 7 gennaio 2011.

In primo luogo, occorre

determinare se l’evento in questione è stato un atto involontario oppure no.

Qualora

si sia trattato di un tentativo di suicidio, questa Corte dovrà ancora

stabilire se, al momento del gesto, l’assicurato era o meno completamente privo

della capacità di discernimento.

2.2. Giusta

l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le

prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,

d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

2.3. L'art. 4

LPGA così definisce l'infortunio:

"

È considerato infortunio qualsiasi influsso

dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore

esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che

provochi la morte."

Questa

definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1

OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli

infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003.

La

precedente giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio e ai singoli

elementi caratteristici della stessa continua a essere valevole (SVR 2005 UV

Nr. 2).

Cinque

sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"

- l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o

psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale

fattore."

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra

infortunio e malattia.

2.4. L'art. 37

LAINF distingue, nei tre paragrafi di cui si compone, diverse ipotesi di

riduzione, rispettivamente di diniego, delle prestazioni in contanti.

In

particolare, nel cpv. 1, il legislatore ha ancorato il principio secondo cui

l'assicurato che ha provocato intenzionalmente il danno alla salute o la

morte non ha diritto alle prestazioni assicurative, ad eccezione delle spese

funerarie.

L'art. 48

cpv. 1 OAINF precisa, nondimeno, che "anche se é provato che l'assicurato

intendeva suicidarsi o automutilarsi, l'art. 37 capoverso 1 della legge non è

applicabile se l'assicurato, al momento dell'azione e senza propria colpa, era

completamente incapace di agire ragionevolmente, o se il suicidio, il tentativo

di suicidio o l'automutilazione vanno indubbiamente ascritti ad un infortunio

assicurato.".

La giurisprudenza ha ammesso la legalità di questo disposto (cfr. DTF

129 V 95; RAMI 2003 p. 197 seg.; J.M. Frésard/M. Moser/Szeless, Refus,

réduction et suspension des prestations de l'assurance-accidents: états des lieux

et nouvautés, in HAVE/REAS 2/2005, p. 127 seg.).

Essa ha inoltre precisato che il suicidio come tale costituisce un

infortunio assicurato soltanto se è stato commesso in uno stato di totale

incapacità di discernimento ai sensi dell'art. 16 CCS. Di conseguenza, affinché

la responsabilità dell'assicuratore contro gli infortuni sia impegnata, è

necessario che, al momento dell'atto e tenuto conto di tutte le circostanze

oggettive e soggettive, in relazione anche all'atto in questione, l'interessato

fosse totalmente privato della facoltà di agire ragionevolmente, a causa,

segnatamente, di infermità o debolezza mentale (cfr. DTF 129 V 95, in particolare 99; RAMI 1996 U 267, p. 310 consid. 2b, 1989 U 84, p. 449 consid. 2b; DTF

113 V 61 = RAMI 1987 U 22, p. 352; G. Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 86).

L’esistenza di una

malattia psichica o di un grave disturbo della coscienza deve essere stabilita

conformemente al principio del grado della verosimiglianza preponderante (DTF

129 V 177 consid. 3.1, 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b). Deve

trattarsi di sintomi psicopatologici quali la follia, le allucinazioni, il

raptus, ecc. Il motivo che ha indotto al suicidio o al tentativo di suicidio

deve trovarsi in relazione con i sintomi psicopatologici. L’atto deve apparire

“insensato”. Un semplice gesto sproporzionato, nel corso del quale il suicida

valuta unilateralmente e con precipitazione la sua situazione in un momento di

depressione e di sconforto, non é sufficiente (cfr. STFA U 25/05 del 21

febbraio 2006 consid. 2.2).

Per stabilire l’assenza

della capacità di discernimento, non é sufficiente considerare l’atto del

suicida e, pertanto, esaminare se tale atto era irragionevole, inconcepibile

oppure insensato.

Occorre piuttosto

esaminare, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, in particolare del

comportamento e delle condizioni esistenziali dell’assicurato prima del

suicidio, se egli era ragionevolmente in grado di evitare di mettere fine o di

tentare di mettere fine ai propri giorni. Il fatto che il suicidio si spieghi

unicamente con uno stato psicopatologico escludente la libera formazione della

volontà, costituisce soltanto un indizio di un’incapacità di discernimento

(cfr. STF 8C_936/2010 del 14 giugno 2011 consid. 3.1 e RAMI 1996 U 267 p. 309

consid. 2b e riferimenti ivi citati).

2.5. Quando vi é un dubbio circa

la questione di sapere se la morte é dovuta a un infortunio oppure a un

suicidio, ci si deve fondare sulla forza dell’istinto di conservazione

dell’essere umano e porre la presunzione naturale del carattere involontario

della morte, ciò che comporta il riconoscimento della tesi dell’infortunio. Il

fatto che l’assicurato si é volontariamente tolto la vita sarà considerato

provato soltanto se esistono dei seri indizi che escludono ogni altra

spiegazione conforme alle circostanze. In tali casi, occorre esaminare se le

circostanze sono sufficientemente convincenti per rovesciare la presunzione del

carattere involontario della morte. Qualora gli indizi a favore di un suicidio

non fossero sufficientemente convincenti per rovesciare oggettivamente la

presunzione, l’assicuratore contro gli infortuni deve sopportarne le

conseguenze (STF 8C_550/2010 del 6 settembre 2010 consid. 2.3; RAMI 1996 U 247

p. 172 consid. 2b).

2.6. Nella

concreta evenienza, le parti sono concordi nel ritenere che, quel 7 gennaio

2011, __________ ha tentato il suicidio.

A questa

tesi lo scrivente TCA non può che aderire.

2.7. Ritenuto,

dunque, accertato che le lesioni riportate dall'assicurato (che, in un secondo

tempo, ne hanno favorito il decesso) sono conseguenti a un tentativo di

suicidio, determinante è la questione di sapere se egli, al momento dell'atto,

fosse o meno totalmente incapace di discernimento.

Con la

decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore resistente ha

ritenuto inapplicabile l'art. 48 cpv. 1 OAINF, non potendo ammettere che al

momento dell’atto l’assicurato era completamente privo della capacità di

discernimento, riferendosi alle valutazioni del proprio psichiatra di fiducia,

dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

In

effetti, visto il tenore del rapporto 31 gennaio 2011 del dott. __________,

medico curante dell’assicurato, secondo il quale “… dopo 1 anno dall’ultima

visita in dicembre 2009 il signor __________ si é presentato da me nuovamente

il 16 dicembre 2010 con chiari sintomi di una sindrome depressiva, aggravata

anche dal suo licenziamento in ottobre 2010. In occasione di questa visita esprime fortemente la sua delusione per questo licenziamento, accusa un’importante

insonnia e stati di agitazione e dichiara di non vedere più un futuro per sè,

fa molta fatica ad affrontare i problemi della giornata e di motivarsi per

andare avanti nella vita. In occasione di questa prima visita il paziente

rifiuta un consulto specialistico psichiatrico o un ricovero in una clinica

psichiatrica ma accetta una terapia antidepressiva medicamentosa associata ad

un sonnifero. Nelle due visite seguenti in data 23.12. e 30.12.2010 dichiara di

sentirsi meglio, di dormire meglio e di organizzare con i sindacati un eventuale

pre-pensionamento. Dopo l’ultima visita da me in data 30 dicembre 2010 non ho

più rivisto il paziente …” (doc. 13) e quanto emerso dall’audizione 4 febbraio

2011 della consorte dell’assicurato (doc. 15, in particolare p. 2: “(…). In passato non ci sono stati sintomi di squilibrio mentale. Nessuna

cura psichiatrica. Nessuna malattia in passato. (…). È solo dopo l’avvenuto

licenziamento da parte della ditta __________ che il signor __________ si é

chiuso progressivamente sempre di più. Da persona come abbiamo detto solare, il

signor __________ é entrato in una fase depressiva completamente buia. Ha

terminato il lavoro a __________ a fine ottobre 2010, ma già prima della fine

del lavoro denotava segni di demoralizzazione. Dal 1.11.2010, ossia da quando é

rimasto a casa del tutto, il comportamento del signor __________ é diventato

proprio l’opposto di quello positivo prima descritto. Non parlava più. Ogni

tanto piangeva. Non mangiava quasi più. Ha chiesto aiuto morale a diverse

Considerandi

persone: ha scritto al già __________ e ad altre persone, ma la famiglia non sa

a chi e cosa scriveva. Era andato anche dal dr. __________ per farsi aiutare.

Non era andato da uno psicologo o da uno psichiatra. Ultimamente prendeva dei

tranquillanti (Temesta e Remeron).”), il dott. __________, con apprezzamento

del 28 febbraio 2011, ha dichiarato di non aver rilevato “… elementi clinici

che permettono di concludere per un’alterazione della coscienza di una gravità

tale da misconoscere totalmente gli aspetti importanti della realtà e quindi

anche le conseguenze dell’atto. Al contrario, si deve, con verosimiglianza

preponderante, presumere che egli abbia agito secondo una sua logica certamente

distorta e limitata, ma non del tutto irrazionale e incontrollata.”. In questo

ordine di idee, egli ha sottolineato l’assenza di “… segni psico-patologici

deponenti per un atto di follia (stato psicotico acuto con deliri e

allucinazioni), stupore o stato di obnubilamento profondo, raptus psicotico, o

altre cause biologiche come debolezza mentale, ebbrezza patologica,

intossicazione acuta.” (doc. 17).

Nell’ambito

della procedura di opposizione, é stato prodotto un referto della dott.ssa __________,

psichiatra curante della moglie dell’assicurato dal mese di aprile 2011, in base al quale, a partire dall’estate 2010, __________ avrebbe manifestato un improvviso

cambiamento di comportamento, nel senso che “… dorme poco, ride scherza anche

in momenti inopportuni, parla molto, mentre era sempre conosciuto come

piuttosto taciturno. Spende molti soldi, soprattutto in croci religiose. Gira

in Val __________, dove possiede una casa di vacanza, con una gran croce sulle

spalle, s’inchina, prega, come non ha mai fatto prima. La moglie, preoccupata,

cerca di convincerlo ad andare dal medico. Ma lui, non sentendosi malato,

rifiuta. Così la moglie usa l’inganno e gli comunica che il dr. __________,

medico curante di lei vorrebbe parlargli. Il 23 luglio 2010 il dr. __________

parla con i due e diagnostica uno stato maniacale con elementi

mistico-psicotici, bisognoso di cure. Propone una presa a carico psichiatrica

urgente e una terapia medicamentosa specifica, ma il signor __________ non ne

volle sapere (informazione telefonica). Si presenta sul lavoro in questo stato

che per ognuno, anche senza conoscenze mediche, é sospetto di un’alterazione

psichica grave. Nasce il dubbio che il licenziamento a fine agosto sia avvenuto

in relazione a questo inspiegabile, strano comportamento. A fine agosto, come

visto dai parenti si normalizza e probabilmente il signor __________ entra in

una fase depressiva. Il licenziamento é da vedersi come fattore stressante.

Solo su pressione dei familiari si reca finalmente il 16 dicembre dal suo

medico dr. __________ che descrive un grave stato depressivo e propone un

ricovero o almeno una visita psichiatrica. Il paziente non accetta e riceve un

antidepressivo che prende per soli 12 giorni (…).”. Quindi, secondo questa

specialista, l’assicurato era probabilmente affetto da “… un disturbo bipolare:

prima con un episodio maniacale, poi con un possibile intermezzo di relativa

stabilità o una lenta ma progressiva evoluzione verso un episodio depressivo

grave con suicidalità.” (allegato al doc. 28).

Fra gli

atti prodotti dall’amministrazione figura anche il rapporto 10 novembre 2011

del dott. __________, spec. FMH in medicina interna, medicina psicosomatica e

psicosociale AMPP. In quella sede, il sanitario in questione riferisce di aver

incontrato __________ in tre occasioni. A margine della consultazione del 13

luglio 2010, egli aveva ipotizzato una sua possibile malattia maniacale,

introdotto un trattamento a base di sali di litio e consigliato una presa a

carico psichiatrica da parte del dott. __________. Il 15 novembre 2010, l’assicurato

presentava un disturbo del sonno in relazione a uno stato ansioso, per cui il

medico gli aveva proposto un trattamento con farmaci ipnotici. Infine, il 29

novembre 2010, il dott. __________ aveva refertato un discreto miglioramento

del disturbo del sonno, nonché discusso dell’ulteriore procedere terapeutico e

delle prospettive professionali (cfr. doc. 38).

Prima di

procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’Istituto

assicuratore ha chiesto al proprio psichiatra di fiducia di prendere posizione

sulla documentazione acquisita nel frattempo.

Queste le

considerazioni che egli ha espresso in data 6 febbraio 2012:

"

(…).

Va innanzitutto precisato che da un punto di

vista diagnostico il dott. __________ ha ritenuto possibile uno stato maniacale

ma ha pure descritto un paziente “senza tratti psicotici, “non delirante”.

Anche la dott.ssa __________, afferma che si

tratta “con grande probabilità di un disturbo bipolare: prima con un episodio

maniacale, poi un possibile intermezzo di relativa stabilità o una lenta ma

progressiva evoluzione verso un episodio depressivo grave con suicidalità”.

In questo senso la dott.ssa __________ concorda

con il sottoscritto. menziona pure espressamente il fattore stressante

costituito dal licenziamento ma non indica, contrariamente a quanto affermato

dall’RA 1, al momento del tragico evento, dei “chiari sintomi manifestamente

psicotici, nel senso di schizofrenico, caratterizzati da allucinazioni, deliri

e raptus”.

Uno stato schizofrenico, un grave disturbo di

personalità borderline, uno stato maniacale o un grave episodio depressivo con

sintomi psicotici, non comportano, di regola, una totale incapacità di

intendere e volere. Ciò nonostante si tratta di gravi disturbi psichici con un

alto rischio suicidale.

Non per questo i suicidi compiuti in tali

condizioni, sono attribuibili ad un infortunio ma, nella stragrande maggioranza

dei casi, rappresentano il tragico epilogo di una malattia. A meno che non si

possa provare, con verosimiglianza preponderante, che al momento dell’atto

suicidale ci fosse una completa alterazione della coscienza. Questa condizione,

da un punto di vista medico-psichiatrico, non emerge tuttavia in alcun modo

dalla nuova documentazione che é stata prodotta.

La lettera di addio e i gesti preparatori

descritti nel rapporto di Polizia lasciano invece intendere, con grande

probabilità, che si sia trattato di un gesto suicidale nell’ambito di un

disturbo depressivo grave ma non di un’azione fortuita, totalmente non

intenzionale, un incidente appunto, come succede ad esempio in uno stato

psicotico acuto dove la persona, attribuendosi delle capacità magiche

(ritenendosi ad esempio capace di volare), precipita da una torre.

In conclusione: le diagnosi poste dal dott. __________,

dalla dott.ssa __________ e dal sottoscritto, non si contraddicono in modo

sostanziale. Non ha infatti alcuna rilevanza sapere se l’atto suicidale sia

stato compiuto nel contesto diagnostico di un disturbo bipolare o di un

episodio depressivo grave. Entrambe le diagnosi sono caratterizzate da fasi

depressive gravi e comportano un elevato rischio suicidale.”

(doc. 40)

In corso

di causa, la ricorrente ha versato agli atti un’ulteriore certificazione della

psichiatra dott.ssa __________, il cui tenore é in particolare il seguente:

"

(…).

Personalmente non ho conosciuto il signor __________,

ma due medici hanno diagnosticato, in tempi diversi, disturbi psichici

importanti come uno stato maniacale con elementi mistico-deliranti (23.07.2010,

dr. __________, __________ e uno stato depressivo grave (16.12.2010, dr. __________,

__________).

Questi medici non sono riusciti a convincere il

paziente a recarsi da uno specialista in psichiatria o addirittura di accettare

un ricovero in ambiente specialistico.

Si deve quindi dedurre che il paziente non aveva

critica di malattia o che, almeno in dicembre, non aveva più speranza di vita e

si trovava probabilmente già in una fase presuicidale, mascherata con una certa

abilità.

L’idea di morte diventata preponderante,

imperativa, non poteva più essere coscientemente superata.”

(allegato

al doc. XI)

2.8

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione

è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282;

DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la

nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a

condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di

per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi

che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

Per quel

che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni

all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore

probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare

della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,

consid. 3b/bb).

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussistano dubbi circa la

correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta

Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono

legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

2.9

Nella

concreta evenienza, tutto ben considerato, secondo questo Tribunale,

l’apprezzamento espresso dallo psichiatra di fiducia dell’CO 1, per il quale

non é dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che al momento

dell’atto suicidale sussisteva una completa alterazione della coscienza, può

validamente servire da base al presente giudizio, senza che si riveli

necessario procedere all’atto istruttorio richiesto dal ricorrente (perizia

psichiatrica).

D’altro

canto, esso non ritiene che i referti della dott.ssa __________ (cfr. allegato

al doc. 28 e al doc. XI), presso la quale la moglie dell’assicurato é entrata

in cura a decorrere dall’aprile 2011, giustifichino una conclusione diversa.

Innanzitutto,

occorre rilevare che - contrariamente a quanto sostenuto dalla psichiatra

appena menzionata (cfr. allegato al doc. 28: “… con elementi mistico-psicotici

…”) -, né nella cartella clinica (allegato al doc. 35) né nella certificazione

10.

novembre 2011 del dott. __________ (doc. 38), viene refertata la presenza di

un disturbo psicotico (“…, senza tratti psicotici, …” - il corsivo é del

redattore). Peraltro, anche l’esistenza di uno stato maniacale era stata da lui

semplicemente ipotizzata a margine della prima consultazione (“…, e avevo ipotizzato

una possibile malattia maniacale …” - il corsivo é del redattore) e, del resto,

neppure successivamente ripresa (in occasione della visita del 15 novembre

2010, il dott. __________ aveva anzi descritto l’assicurato come “non

delirante, non ansioso, coerente”).

Il TCA

osserva che quanto precisato dalla dott.ssa __________ nel rapporto 14 giugno 2011 in merito ai pretesi “elementi mistico-psicotici” (“Spende molti soldi, soprattutto in croci

religiose. Gira in val __________, dove possiede una casa di vacanza, con una

gran croce sulle spalle, s’inchina prega, come non ha mai fatto prima.”), non

collima con la restante documentazione. In effetti, simili circostanze non

emergono né dalle dichiarazioni della moglie dell’assicurato (cfr. il rapporto

di polizia del 7 marzo 2011: “Come già detto __________ non amava esternare i

suoi problemi e quindi non parlava molto di questa sua depressione e si

comportava normalmente.” e il verbale d’audizione del 4 febbraio 2011 - il

corsivo é del redattore), né dalla cartella clinica del dott. __________ (cfr.

allegato al doc. 35: “… non spese inusuali.”).

In

secondo luogo, non trova parimenti riscontro negli atti l’affermazione della

psichiatra curante di RI 1, secondo la quale lo stato psichico dell’assicurato

sarebbe stato a tal punto scompensato “… che per ognuno, anche senza conoscenze

mediche, é sospetto di un’alterazione psichica grave. Nasce il dubbio che il

licenziamento a fine agosto sia avvenuto in relazione a questo inspiegabile,

strano comportamento.” Infatti, sentito da un ispettore dell’CO 1 nell’ottobre

2011, __________, diretto superiore di __________ sul cantiere __________, ha

dichiarato che “… durante il periodo di occupazione qui a __________ il signor __________

si é sempre comportato correttamente. Nessuno si é mai lamentato di lui. Il

signor __________ era una persona cordiale, espansiva. Non l’ho mai visto

depresso.”. In merito ai motivi del licenziamento, egli ha precisato che “come

a tutti i suoi colleghi, gli é stata data la disdetta del rapporto di lavoro

quando i lavori per i locomotoristi sono finiti.” (cfr. doc. 33).

Inoltre,

se é vero che disturbi depressivi gravi comportano un alto rischio suicidale,

ciò non significa ancora che la capacità di agire ragionevolmente della persona

interessata sia in ogni caso annientata. In questo senso, si veda la sentenza U

28/01 del 18 luglio 2002 consid. 4.2, in cui il TFA ha negato l’assenza di una

totale incapacità di discernimento, trattandosi di un assicurato affetto, al

momento del tentamen, proprio da un grave disturbo depressivo maggiore

(si veda pure la STF 8C_936/2010 del 14 giugno 2011 consid. 3.2 e la STCA

35.2007.54

del 29 agosto 2007, cresciuta incontestata in giudicato, concernente

un assicurato che, al momento del tentativo di suicidio, era in preda a una

crisi depressiva acuta - senza sintomi psicotici - sviluppatasi nel contesto di

un disturbo bipolare; per un caso in cui questo Tribunale ha invece ammesso

l’applicabilità dell’art. 48 OAINF, si veda la STCA 35.2005.9 dell’8 novembre

2005, riguardante il caso di un’assicurata che aveva compiuto il

tentativo di suicidio, in preda a una crisi psicotica acuta e a un disturbo di

personalità schizoide).

Secondo

questa Corte, anche il comportamento avuto da __________ nelle ore che hanno

preceduto il tentativo di suicidio (cfr. doc. 26: “Ieri abbiamo pranzato a casa

di mia sorella __________ che abita proprio sotto di noi ed il pranzo si é

svolto tranquillamente. La sera io e mio marito abbiamo cenato e verso le 21:30

io sono andata in camera a dormire.”), così come la lettera d’addio trovata

dalla ricorrente accanto al computer dell’assicurato, da lui scritta in modo

chiaro e comprensibile (allegato al doc. 26: “Scusatemi e perdonatemi, non ce

la faccio a rifarmi una vita nuova, alla soglia della 3a età con forze ridotte

ad un lumicino! e lottare contro i titani! Vi amo!”), parlano piuttosto a

sfavore di un atto risultante da una pulsione totalmente irrazionale e

incontrollabile (cfr. STFA U 369/00 del 22 marzo 2002 consid. 2b).

Il TCA

non condivide peraltro la tesi ricorsuale secondo cui il riferimento al “lottare

contri i titani” denoterebbe “… che l’autore dello scritto non era

certamente in grado né di comprendere né di volere …” (doc. I, p. 2). Le parole

lasciate da __________ vanno evidentemente contestualizzate. Per quanto emerge dall’incarto,

l’ipotesi più probabile é quella che egli intendesse riferirsi al trattamento

riservatogli dal suo ex datore di lavoro, a cui egli non é stato in grado di resistere.

In esito a tutto quanto precede, applicando il criterio della

probabilità preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle

prove nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STFA U 200/04 del 19

settembre 2005; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005; DTF 129 V 181 consid. 3.1, DTF 129 V 406 consid. 4.3.1, DTF 126 V 360 consid. 5b, DTF 125

V 195 consid. 2; RDAT I - 1996 p. 225), il TCA ritiene

che il 7 gennaio 2011, al momento in cui ha tentato di togliersi la vita, __________

non si trovava in uno stato di totale incapacità di discernimento, di modo che

i presupposti di cui all’art. 48 OAINF non sono adempiuti.

Di

conseguenza l’assicuratore infortuni resistente ha correttamente negato il

proprio obbligo a prestazioni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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