35.2012.31
Caduta da albero con frattura corpo vertebrale L1 e contusione cono midollare. Definizione del diritto a prestazioni di lunga durata (+ AGI) senza considerare problematica psichica. Rinvio atti a ammi
11 marzo 2013Italiano25 min
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Numero d'incarto:
35.2012.31
Data decisione, Autorità:
11.03.2013, TCA
Titolo:
Caduta da albero con frattura corpo vertebrale L1 e contusione cono midollare. Definizione del diritto a prestazioni di lunga durata (+ AGI) senza considerare problematica psichica. Rinvio atti a amministr. per approfondire tale aspetto (causalità naturale e adeguata)
ASSEGNO PER GRANDI INVALIDI
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
DISTURBI PSICHICI
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
RENDITA D'INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 6 cpv. 1 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2012.31
mm
Lugano
11 marzo 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 maggio 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 aprile
2012 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 9
marzo 2007, RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità
di aiuto giardiniere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni
presso la CO 1 -, é precipitato da un’altezza di tre metri, mentre stava
procedendo al taglio di un albero (si veda il rapporto di polizia prodotto sub
doc. 1).
A causa
di questo sinistro, egli ha riportato un trauma cranico e della colonna
vertebrale con frattura di L1 e contusione del cono midollare (cfr., ad
esempio, doc. M8).
L’assicuratore
LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente
le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 6 agosto
2010, all’assicurato é stata riconosciuta una rendita di invalidità del 22% a
decorrere dal 1° giugno 2009, nonché un’indennità per menomazione all’integrità
del 60%. Per contro, gli é stato negato il diritto all’assegno per grandi
invalidi (cfr. doc. 140).
In data 6
settembre 2010, l’avv. RA 1 ha interposto opposizione per conto dell’assicurato
(cfr. doc. 161).
1.3. Con scritto
dell’11 gennaio 2011, la CO 1 ha comunicato all’assicurato che, in base a un
riesame degli aspetti economici, il suo grado d’invalidità sarebbe stato in
realtà del 18%. Data la possibilità di una reformatio in pejus della
decisione formale del 6 agosto 2010, a RI 1 é stato assegnato un termine di
riflessione per ritirare la propria opposizione (doc. 167).
L’opposizione
é stata mantenuta.
1.4. Con
decisione su opposizione del 17 aprile 2012, l’assicuratore LAINF ha riformato
la sua prima decisione, nel senso che il grado dell’invalidità é stato ridotto
dal 22 al 18% (cfr. doc. 189).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 21 maggio 2012, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
chiesto, in via principale, che la CO 1 venga condannata a riconoscergli
indennità giornaliere anche dopo il 1° giugno 2009 oppure - qualora il suo
stato di salute infortunistico venisse giudicato stabilizzato - una rendita di
invalidità corrispondente a una totale incapacità lucrativa, un assegno per
grandi invalidi (di grado elevato, rispettivamente medio, rispettivamente
lieve), nonché un’IMI superiore a quella assegnatagli e, in via subordinata,
il rinvio degli atti all’amministrazione per complemento istruttorio.
A
sostegno della proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha innanzitutto
rimproverato all’Istituto assicuratore di non avere affatto approfondito
l’eziologia dei disturbi psichici, i quali costituirebbero peraltro una
conseguenza adeguata dell’evento infortunistico del mese di marzo 2007 (cfr.
doc. I, p. 9-11).
Per
quanto riguarda l’entità del grado di invalidità, il ricorrente contesta
l’esigibilità lavorativa ritenuta dall’assicuratore resistente facendo capo
esclusivamente alla valutazione espressa al riguardo dal dott. __________, e
ciò “considerando, in particolar modo, il [suo] contesto personale e
professionale (…). Egli é cittadino svizzero, padre di famiglia (2 figli a suo
carico), con difficoltà a livello della lingua italiana e che svolgeva la
professione di aiuto giardiniere. Egli segue regolarmente tre volte alla
settimana sedute di fisioterapia. Non é in grado di stare seduto per lunghi
periodi e anche utilizzando le braccia, sente forti dolori. La deambulazione é
supportata dalle stampelle e dunque non gli é possibile portare alcun tipo di
oggetto/peso. I dolori sono poi molto importanti e influiscono anche sulla
psiche …” (doc. I, p. 8).
In merito
all’IMI, secondo RI 1, la menomazione di cui é portatore dovrebbe
senz’altro essere superiore al 60% riconosciutogli, posto che la CO 1 ha omesso
Fatti
di considerare la disfunzione erettile (cfr. doc. I, p. 12).
Relativamente
al diritto all’assegno per grandi invalidi, egli contesta che, su questo
punto, la decisione formale del 6 agosto 2010 sia cresciuta in giudicato,
rilevando che, in sede di opposizione, il suo patrocinatore aveva chiesto di
rinviare la definizione del caso al momento in cui sarebbe stata trovata una
terapia efficace contro il dolore, “… e ciò anche per quanto concerne le
prestazioni di grande invalido.” (doc. I, p. 12).
1.6. La CO 1, in
risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.7. Nel mese di
giugno 2012, l’assicurato ha prodotto una certificazione del suo psichiatra
curante e ha chiesto che il termine per le nuove prove venisse prorogato in
considerazione di un suo imminente ricovero presso il Servizio di psichiatria
dell’Ospedale di __________ (cfr. doc. V + allegato).
La
proroga é stata accordata (cfr. doc. VI).
1.8. In data 7
dicembre 2012, é pervenuto il rapporto di uscita 4 ottobre 2012 dell’Ospedale
di __________. Il ricorrente ha chiesto al TCA di valutare “… se sia più
profiqua una perizia giudiziaria multidisciplinare o, a questo punto, con le
dovute istruzioni, il rinvio dell’incarto all’assicuratore LAINF per nuova
decisione.” (doc. XIII + allegato).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
2.2. In sede di
decisione su opposizione, l’assicuratore convenuto ha sostenuto che - per
quanto riguarda il diritto all’assegno per grandi invalidi -, la decisione
formale del 6 agosto 2010 sarebbe cresciuta in giudicato incontestata. Si pone
quindi la questione di sapere se la pretesa ricorsuale concernente tale
aspetto, é ricevibile oppure no.
Nella DTF
119 V 347, la Corte federale ha stabilito che l'obbligo di articolare le censure
vale, di principio, anche nella procedura di opposizione, di modo che, nella
misura in cui la decisione non è oggetto d’impugnativa nella procedura di
opposizione e non è riesaminata d'ufficio, essa passa parzialmente in
giudicato.
Nella RAMI 1999 U 323 p. 98, il TFA ha precisato che,
anche se la richiesta nella procedura d'opposizione non si riferisce
esplicitamente all'indennità per menomazione dell'integrità, la relativa prima
decisione non può crescere in giudicato, qualora l'oggetto principale del
litigio (diritto alla rendita d'invalidità) sollevi delle questioni di
causalità.
Nella concreta evenienza,
con l’opposizione del 6 settembre 2010, l’assicurato ha in sostanza rimproverato
all’amministrazione di avere deciso in merito all’entità della rendita e
dell’IMI senza considerare l’integralità delle circostanze giuridicamente
rilevanti, segnatamente il fatto che, a quel momento, erano ancora in corso accertamenti
destinati a trovare una terapia efficace per i dolori cronici, per cui il suo
stato di salute non poteva essere considerato stabilizzato. Egli ha chiesto
all’amministrazione di posticipare la definizione del diritto alle prestazioni
di lunga durata, precisando che ciò valeva anche per le prestazioni di grande
invalido (cfr. doc. 161, p. 2).
Secondo questa Corte dal
tenore dell’opposizione emerge chiaramente la volontà di RI 1 di censurare,
siccome prematura, la definizione del suo diritto a prestazioni da parte
dell’assicuratore, assegno per grandi invalidi compreso. Irrilevante é il fatto
che, dal punto di vista materiale, la nascita del diritto all’assegno per
grandi invalidi non dipende dalla stabilizzazione delle condizioni di salute
della persona assicurata (su questo tema, si veda la DTF 133 V 42 consid. 3.9).
Ne discende che
l’amministrazione si é erroneamente rifiutata di esaminare nel merito la
censura.
Con la risposta di causa,
la CO 1 ha inoltre fatto valere che anche “… per quanto concerne l’IMI la
decisione é cresciuta in giudicato e quindi su di essa non ci si esprime, detto
argomento non essendo né potendo essere contenzioso.” (doc. III, p. 5).
Il TCA non condivide
l’affermazione dell’amministrazione.
In effetti, tanto con
l’opposizione (cfr. doc. 161) quanto con il ricorso (cfr. doc. I, p. 12), RI 1 ha esplicitamente censurato l’entità dell’IMI che gli é stata
riconosciuta.
Nel
merito
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo
essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
Considerandi
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6
La giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza
del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati
successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in
tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri
(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e
gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve
considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma
piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In
presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione
un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in
ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115.
V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.7
Dalle carte processuali emerge
che l’Istituto assicuratore ha fondato la propria decisione sugli esiti della
valutazione della capacità funzionale (EFL) compiuta dal dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, nel mese di agosto 2009. In quell’occasione, lo specialista ha diagnosticato una disfunzione pluri-direzionale della
transizione toraco-lombare, una paraparesi con insicurezza alla marcia e
aumento del triangolo di sostentamento, alterazione della sensibilità tattile
più marcata alla gamba sinistra, dei dolori neuropatici irradiati agli arti inferiori,
una nozione di anosmia, come pure una disfunzione erettile senza perdita della
capacità di procreazione. Dopo aver dichiarato che da ulteriori provvedimenti
terapeutici non vi era più da attendersi notevoli miglioramenti delle
condizioni di salute infortunistiche, il dott. __________ ha ritenuto
l’insorgente in grado di svolgere a tempo pieno “… delle attività molto leggere
(raramente 2,5 kg), da svolgersi in posizione alternata (con prevalenza
tuttavia di quella seduta), con ridotte necessità di spostamenti, se del caso
senza carichi e su superfici regolari non a rischio di caduta.” (cfr. doc. M
24).
Chiamato, in un secondo
tempo, a pronunciarsi a proposito del diritto all’IMI e all’assegno per grandi
invalidi, il dott. __________ ha quantificato l’indennità in un 60% (45% poiché
il quadro neurologico complessivo é stato ritenuto paragonabile a una
paraplegia ASIA D-E con limite craniale rispetto a L2 e 15% per l’anosmia). Per
quanto riguarda invece l’AGI, il sanitario in questione ha confermato le
difficoltà nel vestirsi/svestirsi e nel lavarsi, precisando però che “nell’atto
di vestirsi/svestirsi la dipendenza da terzi potrebbe tuttavia venir compensata
dall’ingaggio adeguato di mezzi ausiliari e dalla scelta di calzature
appropriate (munite di cerniera lampo, velcro, …).” (doc. M 25).
Con la decisione formale
del 6 agosto 2010, la CO 1 ha riconosciuto all’assicurato una rendita di
invalidità del 22%, in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei
redditi, e un’IMI del 60%, mentre gli ha negato il diritto all’AGI (cfr. doc.
158).
Dal 9 novembre al 4
dicembre 2010, RI 1 é rimasto degente presso il Centro
svizzero __________. In quel contesto, é stata diagnosticata una paraplegia
incompleta sub Th 8 su/con frattura traumatica del corpo vertebrale di L1, una sospetta
disregolazione autonomica con disturbi della funzione della vescica e sessuale,
una sindrome dolorosa diffusa, piuttosto di genesi miofasciale (diagnosi
differenziale: dolori neuropatici), una sospetta sindrome da dolore cronico con
fattori somatici e psichici, disturbo dell’adattamento con aspetti emotivi
misti (depressione, paura/angoscia), nonché una lieve sindrome del solco ulnare
bilaterale. Gli specialisti hanno quindi in particolare indicato che la
paraplegia incompleta comporta soltanto dei discreti impedimenti, compensabili
nella quotidianità e che non immobilizzano in alcun modo l’assicurato. A loro
avviso, a trovarsi in primo piano e a limitare maggiormente il ricorrente, sono
le comorbidità, ossia la sindrome da dolore cronico/disturbo da dolore cronico
con le concomitanti componenti affettive. Per questo motivo, essi hanno
ritenuto urgente instaurare, portare avanti e intensificare delle cure
psichiatriche/psicoterapiche (cfr. doc. 179).
A decorre
dal mese di febbraio 2011, RI 1 é in effetti entrato in cura dal dott. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia. Dal relativo rapporto si apprende che
egli soffriva di una sindrome depressiva-ansiosa, di una sindrome da dolore persistente
e di una modificazione duratura della personalità in seguito a dolore cronico e
disregolazione neurovegetativa della funzione sessuale e della minzione, su
paraplegia incompleta. Lo psichiatra ha pure attestato che l’assicurato presentava
una completa incapacità al guadagno (cfr. doc. A 7).
In
occasione della sua degenza presso il Servizio di psichiatria dell’Ospedale di __________
(25 giugno - 1° settembre 2012), all’insorgente é stata diagnosticata una
sindrome mista ansioso-depressiva, nonché una sindrome somatoforme da dolore
persistente. In merito alla genesi della problematica psichica, nel rapporto di
uscita del 4 ottobre 2012 si legge che il quadro clinico é “… la risultante di
un insieme di numerosi fattori: vi é una componente personologica (con
caratteristiche etniche e culturali che rendono difficile valutarne una
eventuale dimensione patologica, comunque non risaltata alla dott.ssa __________),
una componente reattiva al trauma (dolori e disregolazione vegetativa) e una
terza componente successiva alla cronicizzazione delle sequele dello stesso,
sia a livello fisico che a livello psichico: depressione e disfunzione sessuale
alimentano disistima e problemi famigliari; i dolori cronici incidono sul tono
dell’umore e viceversa, nel senso di un circolo vizioso che non é stato
possibile eliminare né con misure farmacologiche, né con misure fisioterapiche.”
(allegato al doc. XIII).
2.8
La
documentazione esposta al precedente considerando dimostra che, al momento
determinante dell’emanazione della decisione impugnata (aprile 2012), il quadro
clinico presentato dall’assicurato era dominato da una problematica di
natura psichica. Ciò nonostante, la CO 1 ha omesso di approfondire tale
aspetto, limitandosi ad affermare, senza fornire motivazioni di sorta, che la
problematica psichica “… non può comunque essere messa in relazione di
causalità adeguata con l’evento.” (doc. 189, p. 4).
Ora,
posto che il sinistro occorso al ricorrente - caduta da un’altezza di tre metri
con trauma cranico, frattura del corpo vertebrale di L1 trattata cruentemente, con
contusione midollare e varie implicazioni neurologiche - deve essere
classificato fra gli infortuni di media gravità al limite dei casi gravi (a
titolo di confronto, si veda la STFA U 3/03 del 4 settembre 2003, riguardante
il caso di un assicurato che era caduto da un’altezza di 3/4 metri, ma che
aveva riportato delle lesioni decisamente meno gravi [frattura da compressione
lombare] rispetto a quelle lamentate da RI 1, sinistro che la Corte federale ha
inserito nella categoria degli infortuni di media gravità propriamente detta;
in questo stesso senso, si veda pure la STFA U 31/03 del 30 novembre 2004,
caduta da un’altezza di 3.5 metri con lieve infrazione della limitante
superiore del corpo vertebrale di L1) e che, in ossequio alla giurisprudenza
federale, basterebbe l’adempimento di uno solo dei criteri di rilievo enumerati
al considerando 2.6. della presente pronunzia (cfr. STF 8C_257/2008 del
4.
settembre 2008 consid. 3.3.3), questa Corte ritiene che non
possa essere escluso a priori che i disturbi psichici lamentati dall’assicurato
costituiscano una conseguenza adeguata dell’evento traumatico del marzo 2007.
Alla luce
di quanto precede, non si può dunque prescindere dall’approfondire la questione
concernente l’esistenza di un nesso di causalità naturale con
l’infortunio assicurato, e ciò mediante l’esecuzione di una perizia
psichiatrica.
2.9
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha
pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente
una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio.
Il TF ha,
al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.
151.
E. 3.5,9C_85/2009)”.
(DTF
137.
V 263-265)
Nella presente fattispecie,
la CO 1 non ha affatto accertato l’eziologia della problematica psichica
presentata dall’insorgente, motivo per cui, in applicazione dei principi
giurisprudenziali appena citati, sono adempiuti i presupposti per un rinvio
degli atti all’amministrazione.
Per
le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.8.,
si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.
L’assicuratore LAINF resistente, a cui gli atti vengono retrocessi, dovrà
disporre un approfondimento istruttorio (concretamente, una
perizia medica da parte di uno specialista in psichiatria) con lo scopo principale
di appurare se le turbe psichiche si trovano in nesso di causalità naturale con
l’infortunio occorso a RI 1 il 9 marzo 2007 e, in caso di risposta affermativa,
decidere in merito all’adeguatezza di tale nesso. Nell’ipotesi in cui la
problematica psichica costituisse una conseguenza naturale e adeguata del
trauma subito, la CO 1 dovrà ridefinire il diritto alle prestazioni dal profilo
temporale e materiale (compreso quello all’IMI e all’AGI - si veda, in
proposito, il consid. 2.2.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ La
causa è retrocessa all’amministrazione affinché proceda conformemente a
quanto indicato al considerando 2.9. in fine.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di
indennità per ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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