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Decisione

35.2012.31

Caduta da albero con frattura corpo vertebrale L1 e contusione cono midollare. Definizione del diritto a prestazioni di lunga durata (+ AGI) senza considerare problematica psichica. Rinvio atti a ammi

11 marzo 2013Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

di considerare la disfunzione erettile (cfr. doc. I, p. 12).

Relativamente

al diritto all’assegno per grandi invalidi, egli contesta che, su questo

punto, la decisione formale del 6 agosto 2010 sia cresciuta in giudicato,

rilevando che, in sede di opposizione, il suo patrocinatore aveva chiesto di

rinviare la definizione del caso al momento in cui sarebbe stata trovata una

terapia efficace contro il dolore, “… e ciò anche per quanto concerne le

prestazioni di grande invalido.” (doc. I, p. 12).

1.6. La CO 1, in

risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.7. Nel mese di

giugno 2012, l’assicurato ha prodotto una certificazione del suo psichiatra

curante e ha chiesto che il termine per le nuove prove venisse prorogato in

considerazione di un suo imminente ricovero presso il Servizio di psichiatria

dell’Ospedale di __________ (cfr. doc. V + allegato).

La

proroga é stata accordata (cfr. doc. VI).

1.8. In data 7

dicembre 2012, é pervenuto il rapporto di uscita 4 ottobre 2012 dell’Ospedale

di __________. Il ricorrente ha chiesto al TCA di valutare “… se sia più

profiqua una perizia giudiziaria multidisciplinare o, a questo punto, con le

dovute istruzioni, il rinvio dell’incarto all’assicuratore LAINF per nuova

decisione.” (doc. XIII + allegato).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

2.2. In sede di

decisione su opposizione, l’assicuratore convenuto ha sostenuto che - per

quanto riguarda il diritto all’assegno per grandi invalidi -, la decisione

formale del 6 agosto 2010 sarebbe cresciuta in giudicato incontestata. Si pone

quindi la questione di sapere se la pretesa ricorsuale concernente tale

aspetto, é ricevibile oppure no.

Nella DTF

119 V 347, la Corte federale ha stabilito che l'obbligo di articolare le censure

vale, di principio, anche nella procedura di opposizione, di modo che, nella

misura in cui la decisione non è oggetto d’impugnativa nella procedura di

opposizione e non è riesaminata d'ufficio, essa passa parzialmente in

giudicato.

Nella RAMI 1999 U 323 p. 98, il TFA ha precisato che,

anche se la richiesta nella procedura d'opposizione non si riferisce

esplicitamente all'indennità per menomazione dell'integrità, la relativa prima

decisione non può crescere in giudicato, qualora l'oggetto principale del

litigio (diritto alla rendita d'invalidità) sollevi delle questioni di

causalità.

Nella concreta evenienza,

con l’opposizione del 6 settembre 2010, l’assicurato ha in sostanza rimproverato

all’amministrazione di avere deciso in merito all’entità della rendita e

dell’IMI senza considerare l’integralità delle circostanze giuridicamente

rilevanti, segnatamente il fatto che, a quel momento, erano ancora in corso accertamenti

destinati a trovare una terapia efficace per i dolori cronici, per cui il suo

stato di salute non poteva essere considerato stabilizzato. Egli ha chiesto

all’amministrazione di posticipare la definizione del diritto alle prestazioni

di lunga durata, precisando che ciò valeva anche per le prestazioni di grande

invalido (cfr. doc. 161, p. 2).

Secondo questa Corte dal

tenore dell’opposizione emerge chiaramente la volontà di RI 1 di censurare,

siccome prematura, la definizione del suo diritto a prestazioni da parte

dell’assicuratore, assegno per grandi invalidi compreso. Irrilevante é il fatto

che, dal punto di vista materiale, la nascita del diritto all’assegno per

grandi invalidi non dipende dalla stabilizzazione delle condizioni di salute

della persona assicurata (su questo tema, si veda la DTF 133 V 42 consid. 3.9).

Ne discende che

l’amministrazione si é erroneamente rifiutata di esaminare nel merito la

censura.

Con la risposta di causa,

la CO 1 ha inoltre fatto valere che anche “… per quanto concerne l’IMI la

decisione é cresciuta in giudicato e quindi su di essa non ci si esprime, detto

argomento non essendo né potendo essere contenzioso.” (doc. III, p. 5).

Il TCA non condivide

l’affermazione dell’amministrazione.

In effetti, tanto con

l’opposizione (cfr. doc. 161) quanto con il ricorso (cfr. doc. I, p. 12), RI 1 ha esplicitamente censurato l’entità dell’IMI che gli é stata

riconosciuta.

Nel

merito

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da

attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo

essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano

elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V

110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

Considerandi

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6

La giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza

del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati

successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in

tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri

(per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e

gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve

considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma

piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In

presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione

un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata

eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in

ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La

presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso

di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si

situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare

affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF

115.

V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.

4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.7

Dalle carte processuali emerge

che l’Istituto assicuratore ha fondato la propria decisione sugli esiti della

valutazione della capacità funzionale (EFL) compiuta dal dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, nel mese di agosto 2009. In quell’occasione, lo specialista ha diagnosticato una disfunzione pluri-direzionale della

transizione toraco-lombare, una paraparesi con insicurezza alla marcia e

aumento del triangolo di sostentamento, alterazione della sensibilità tattile

più marcata alla gamba sinistra, dei dolori neuropatici irradiati agli arti inferiori,

una nozione di anosmia, come pure una disfunzione erettile senza perdita della

capacità di procreazione. Dopo aver dichiarato che da ulteriori provvedimenti

terapeutici non vi era più da attendersi notevoli miglioramenti delle

condizioni di salute infortunistiche, il dott. __________ ha ritenuto

l’insorgente in grado di svolgere a tempo pieno “… delle attività molto leggere

(raramente 2,5 kg), da svolgersi in posizione alternata (con prevalenza

tuttavia di quella seduta), con ridotte necessità di spostamenti, se del caso

senza carichi e su superfici regolari non a rischio di caduta.” (cfr. doc. M

24).

Chiamato, in un secondo

tempo, a pronunciarsi a proposito del diritto all’IMI e all’assegno per grandi

invalidi, il dott. __________ ha quantificato l’indennità in un 60% (45% poiché

il quadro neurologico complessivo é stato ritenuto paragonabile a una

paraplegia ASIA D-E con limite craniale rispetto a L2 e 15% per l’anosmia). Per

quanto riguarda invece l’AGI, il sanitario in questione ha confermato le

difficoltà nel vestirsi/svestirsi e nel lavarsi, precisando però che “nell’atto

di vestirsi/svestirsi la dipendenza da terzi potrebbe tuttavia venir compensata

dall’ingaggio adeguato di mezzi ausiliari e dalla scelta di calzature

appropriate (munite di cerniera lampo, velcro, …).” (doc. M 25).

Con la decisione formale

del 6 agosto 2010, la CO 1 ha riconosciuto all’assicurato una rendita di

invalidità del 22%, in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei

redditi, e un’IMI del 60%, mentre gli ha negato il diritto all’AGI (cfr. doc.

158).

Dal 9 novembre al 4

dicembre 2010, RI 1 é rimasto degente presso il Centro

svizzero __________. In quel contesto, é stata diagnosticata una paraplegia

incompleta sub Th 8 su/con frattura traumatica del corpo vertebrale di L1, una sospetta

disregolazione autonomica con disturbi della funzione della vescica e sessuale,

una sindrome dolorosa diffusa, piuttosto di genesi miofasciale (diagnosi

differenziale: dolori neuropatici), una sospetta sindrome da dolore cronico con

fattori somatici e psichici, disturbo dell’adattamento con aspetti emotivi

misti (depressione, paura/angoscia), nonché una lieve sindrome del solco ulnare

bilaterale. Gli specialisti hanno quindi in particolare indicato che la

paraplegia incompleta comporta soltanto dei discreti impedimenti, compensabili

nella quotidianità e che non immobilizzano in alcun modo l’assicurato. A loro

avviso, a trovarsi in primo piano e a limitare maggiormente il ricorrente, sono

le comorbidità, ossia la sindrome da dolore cronico/disturbo da dolore cronico

con le concomitanti componenti affettive. Per questo motivo, essi hanno

ritenuto urgente instaurare, portare avanti e intensificare delle cure

psichiatriche/psicoterapiche (cfr. doc. 179).

A decorre

dal mese di febbraio 2011, RI 1 é in effetti entrato in cura dal dott. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia. Dal relativo rapporto si apprende che

egli soffriva di una sindrome depressiva-ansiosa, di una sindrome da dolore persistente

e di una modificazione duratura della personalità in seguito a dolore cronico e

disregolazione neurovegetativa della funzione sessuale e della minzione, su

paraplegia incompleta. Lo psichiatra ha pure attestato che l’assicurato presentava

una completa incapacità al guadagno (cfr. doc. A 7).

In

occasione della sua degenza presso il Servizio di psichiatria dell’Ospedale di __________

(25 giugno - 1° settembre 2012), all’insorgente é stata diagnosticata una

sindrome mista ansioso-depressiva, nonché una sindrome somatoforme da dolore

persistente. In merito alla genesi della problematica psichica, nel rapporto di

uscita del 4 ottobre 2012 si legge che il quadro clinico é “… la risultante di

un insieme di numerosi fattori: vi é una componente personologica (con

caratteristiche etniche e culturali che rendono difficile valutarne una

eventuale dimensione patologica, comunque non risaltata alla dott.ssa __________),

una componente reattiva al trauma (dolori e disregolazione vegetativa) e una

terza componente successiva alla cronicizzazione delle sequele dello stesso,

sia a livello fisico che a livello psichico: depressione e disfunzione sessuale

alimentano disistima e problemi famigliari; i dolori cronici incidono sul tono

dell’umore e viceversa, nel senso di un circolo vizioso che non é stato

possibile eliminare né con misure farmacologiche, né con misure fisioterapiche.”

(allegato al doc. XIII).

2.8

La

documentazione esposta al precedente considerando dimostra che, al momento

determinante dell’emanazione della decisione impugnata (aprile 2012), il quadro

clinico presentato dall’assicurato era dominato da una problematica di

natura psichica. Ciò nonostante, la CO 1 ha omesso di approfondire tale

aspetto, limitandosi ad affermare, senza fornire motivazioni di sorta, che la

problematica psichica “… non può comunque essere messa in relazione di

causalità adeguata con l’evento.” (doc. 189, p. 4).

Ora,

posto che il sinistro occorso al ricorrente - caduta da un’altezza di tre metri

con trauma cranico, frattura del corpo vertebrale di L1 trattata cruentemente, con

contusione midollare e varie implicazioni neurologiche - deve essere

classificato fra gli infortuni di media gravità al limite dei casi gravi (a

titolo di confronto, si veda la STFA U 3/03 del 4 settembre 2003, riguardante

il caso di un assicurato che era caduto da un’altezza di 3/4 metri, ma che

aveva riportato delle lesioni decisamente meno gravi [frattura da compressione

lombare] rispetto a quelle lamentate da RI 1, sinistro che la Corte federale ha

inserito nella categoria degli infortuni di media gravità propriamente detta;

in questo stesso senso, si veda pure la STFA U 31/03 del 30 novembre 2004,

caduta da un’altezza di 3.5 metri con lieve infrazione della limitante

superiore del corpo vertebrale di L1) e che, in ossequio alla giurisprudenza

federale, basterebbe l’adempimento di uno solo dei criteri di rilievo enumerati

al considerando 2.6. della presente pronunzia (cfr. STF 8C_257/2008 del

4.

settembre 2008 consid. 3.3.3), questa Corte ritiene che non

possa essere escluso a priori che i disturbi psichici lamentati dall’assicurato

costituiscano una conseguenza adeguata dell’evento traumatico del marzo 2007.

Alla luce

di quanto precede, non si può dunque prescindere dall’approfondire la questione

concernente l’esistenza di un nesso di causalità naturale con

l’infortunio assicurato, e ciò mediante l’esecuzione di una perizia

psichiatrica.

2.9

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha

pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio.

Il TF ha,

al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009)”.

(DTF

137.

V 263-265)

Nella presente fattispecie,

la CO 1 non ha affatto accertato l’eziologia della problematica psichica

presentata dall’insorgente, motivo per cui, in applicazione dei principi

giurisprudenziali appena citati, sono adempiuti i presupposti per un rinvio

degli atti all’amministrazione.

Per

le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.8.,

si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.

L’assicuratore LAINF resistente, a cui gli atti vengono retrocessi, dovrà

disporre un approfondimento istruttorio (concretamente, una

perizia medica da parte di uno specialista in psichiatria) con lo scopo principale

di appurare se le turbe psichiche si trovano in nesso di causalità naturale con

l’infortunio occorso a RI 1 il 9 marzo 2007 e, in caso di risposta affermativa,

decidere in merito all’adeguatezza di tale nesso. Nell’ipotesi in cui la

problematica psichica costituisse una conseguenza naturale e adeguata del

trauma subito, la CO 1 dovrà ridefinire il diritto alle prestazioni dal profilo

temporale e materiale (compreso quello all’IMI e all’AGI - si veda, in

proposito, il consid. 2.2.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ La

causa è retrocessa all’amministrazione affinché proceda conformemente a

quanto indicato al considerando 2.9. in fine.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di

indennità per ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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