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Decisione

35.2012.32

2/05 contus.colonna lomb.7/07 negato IMI.Dettagliati apprezzam.del medico fiduc.anche interpellato da TCA.Neuropatia dei nervi clunei di cui soffre l'ass.non costituisce una menomaz.rilevante ai sensi

28 novembre 2012Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I loro pareri divergono per contro sulla

questione di sapere quale delle due patologie si trova all’origine dei disturbi

invalidanti accusati dall’insorgente.

Per il dott. __________, il problema principale è

localizzato a livello della regione dei nervi clunei, mentre quello in sede

inguinale si trova in secondo piano:

" Sulla base

di questi dati, a mio parere perfettamente oggettivi e ripetibili, si conferma

che la problematica essenziale riguarda la neuropatia del nervi clunei

post-traumatica dell’incidente del 2005. Il fattore principale limitativo

riguarda sempre la zona dell’ala iliaca posteriore nella regione dei nervi

clunei, mentre la problematica inguinale è a mio parere in secondo piano.

Questi dati sono già stati confermati nel mio rapporto del 17.01.2007.”

(doc. IV bis)

L’opinione contraria è invece stata espressa dal

medico di __________ dell’CO 1, in occasione della visita di controllo del 14

dicembre 2006:

" L’assicurato

dichiara che i dolori principali sono quelli inguinali.

Egli,

pur avendo dolori posteriori a livello della spina iliaca posteriore destra e

pur avendo un certo disturbo di sensibilità alla natica poteva lavorare al

100%. L’insorgenza di dolori inguinali (manifestatisi diversi mesi dopo

l’infortunio e dopo che l’assicurato aveva ripreso il lavoro al 100%) hanno

determinato la nuova inabilità lavorativa a partire dal 12.9.2005.

Ora

sono stati fatti diversi schiarimenti diagnostici. È chiaro che l’assicurato

soffre di due patologie, ma la patologia determinante per i sintomi e per

l’incapacità lavorativa è quella dell’articolazione coxo-femorale destra.

Questo è confermato dagli esami clinici e radiologici come pure dalla

dichiarazione dell’assicurato secondo il quale dopo che era stata infiltrata

l’anca destra stava abbastanza bene e, in quella situazione avrebbe potuto

anche lavorare, purtroppo l’effetto è stato di troppo breve durata.

Anche i

dolori a livello del grande trocantere non sono da mettere in riferimento

all’infortunio del febbraio 2005 bensì alla continua zoppia di risparmio a

destra dovuta a dei problemi dell’articolazione coxo-femorale.

La

patologia posteriore che è anche meno importante non può più essere influenzata

da trattamenti specifici e l’assicurato può benissimo convivere con questo tipo

di sintomi."

(doc. 78)

Il dott. __________ ha ribadito la propria tesi

in data 14 febbraio 2007, prima dell’emanazione della decisione su opposizione

impugnata:

" Ora, non si

mette in dubbio che vi siano due patologie e non si mette nemmeno in dubbio che

con l’infortunio del 2.2.2005 l’assicurato possa aver subito un trauma nella

zona glutea e abbia ora una sensazione strana a livello della natica. Questo

tipo di patologia non giustifica un’inabilità lavorativa. È molto più evidente

che la patologia dell’anca porta l’assicurato a un’importante zoppia, si

presentano dolori lancinanti a livello inguinale e dopo circa 10 minuti

obbligano l’assicurato a fermarsi.

L’assicurato

ha dichiarato, in occasione della visita medico-__________ in __________ che i

dolori principali erano quelli dovuti all’anca e per questo ha dovuto smettere

di lavorare nel settembre 2005. Ora, non so per quale motivo avrebbe dichiarato

al dott. __________ che invece i dolori principali sono quelli posteriori.

Sembra che in questo momento l’assicurato dia un peso diverso ai vari sintomi a

seconda delle convenienze.

Resta

però il fatto che l’assicurato è stato visitato dal dott. __________

all’ospedale universitario di __________ e che anche in questo caso egli

constatava che i dolori principali erano a livello inguinale.

A

conferma di questo vi è anche il fatto che comunque l’assicurato da maggio 2005

fino a settembre 2005 ha lavorato pur avendo dolori posteriori a livello della

natica. Sono appunto stati i dolori inguinali manifestatisi in quel periodo che

hanno portato la nuova inabilità lavorativa.

Allo

stato locale, in occasione della visita medica in __________ del 14.12.2006,

rilevavo quanto segue: lamenta dolori alla palpazione della spina iliaca

posteriore e superiore di destra e un certo disturbo di sensibilità a livello

della natica destra. Nessun dolore alla palpazione dei processi spinosi

lombari, nessun dolore alla muscolatura para-vertebrale lombare.

Da

questi reperti clinici si può chiaramente evincere che per i soli postumi

infortunistici un’inabilità lavorativa non è più giustificabile.”

(doc. 85)

Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva che

la risoluzione della presente vertenza non dipende tanto dalle valutazioni

specialistiche che sono state espresse - e per questa ragione appare già sin

d’ora superfluo disporre degli ulteriori approfondimenti -, quanto piuttosto

dalle dichiarazioni di RI 1 stesso circa la localizzazione dei disturbi da lui

accusati e la loro rispettiva rilevanza.

Del resto, non va dimenticato che la neuropatia

dei nervi clunei superiori costituisce una patologia che non può essere

oggettivata (cfr., in proposito, la perizia 18 aprile 2006 del dott. __________,

neurologo – doc. 50, p. 2: “Purtroppo dal lato elettrofisiologico non è

possibile effettuare un esame ENG mirato di questi nervi. Si tratta di nervi

sensitivi che originano dai rami dorsali delle radici da L1 a L3, una stimolazione

selettiva tramite esame ENG di superficie non è possibile.”), cosicché assume

un’importanza decisiva il modo in cui i disturbi vengono soggettivamente

descritti dall’interessato.

A tale proposito, il TCA constata innanzitutto che il ricorrente, il 17 ottobre 2006, è stato visitato, per conto

dell’assicuratore LAINF, dal dott. __________, I. Capo-Clinica presso il Centro

di cura dell’apparato locomotorio dell’Ospedale universitario di __________.

In quell’occasione, lo specialista appena citato

ha indicato che i disturbi localizzati nella regione dell’anca destra, in

particolare a livello dell’inguine, si trovavano in primo piano, mentre egli

non aveva potuto refertare dolori posteriori e perciò non ha nemmeno ritenuto

indicato procedere a una denervazione chirurgica della cresta iliaca posteriore

destra (doc. 74, p. 2: “…, stehen bei der heutigen Untersuchung die Schmerzen

im Bereich der rechten Hüfte und insbesondere der Leiste im Vordergrund. Exquisite Schmerzen dorsal kann ich nicht verifizieren. Insofern sehe ich zur Zeit keine Indikation für eine chirurgische Denervation

des rechten hinteren Beckenkammes, …” – il corsivo è del redattore).

Dal rapporto relativo alla visita di controllo

del 14 dicembre 2006 si evince che il dott. __________ ha esplicitamente

interrogato l’insorgente circa la localizzazione dei disturbi da lui accusati.

Quest’ultimo ha dichiarato che, pur persistendo i

dolori posteriori, egli soffriva soprattutto per quelli inguinali, “…

che si manifestano ad ogni passo e per questo zoppica. (…). Riesce a camminare

per al massimo 5-10 minuti, poi i dolori inguinali diventano talmente intensi

che deve fermarsi.” (doc. 78, p. 2 e 3).

L’assicurato ha quindi precisato che, nonostante

i dolori posteriori, fastidiosi ma non invalidanti, nel maggio 2005 era

riuscito a riprendere il proprio lavoro. Durante l’attività deve avere compiuto

degli sforzi che hanno scatenato i dolori inguinali a destra, costringendolo a

interrompere nuovamente il lavoro (doc. 78, p. 3).

Il TCA rileva pertanto che quanto attestato dallo

specialista dell’Ospedale universitario di __________, ossia la natura

invalidante dei disturbi in relazione con la patologia dell’anca, ha trovato

sostanziale conferma nelle puntuali indicazioni che l’insorgente stesso ha

fornito al medico di __________ dell’CO 1.

È vero che, posteriormente all’emanazione della

decisione formale del 21 dicembre 2006, per la precisione in occasione della

consultazione 17 gennaio 2007 presso il suo medico curante specialista, RI 1 ha

preteso di non avere mai dichiarato che la problematica invalidante è quella

inguinale (allegato al verbale di opposizione, doc. 84).

Questo Tribunale ritiene pretestuosa tale

affermazione, nella misura in cui, da una parte, é decisamente inverosimile che

il dott. __________ abbia potuto inventarsi delle informazioni tanto precise e,

dall’altra, che il predominio dei disturbi inguinali trova conferma pure nel

referto 1° novembre 2006 del dott. __________ (cfr. doc. 74).

Un secondo elemento che parla a favore della tesi

difesa dal dott. __________ è il fatto che il dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica, in occasione della visita di controllo del 14 marzo 2005,

aveva rilevato la presenza di una, citiamo: “lieve tensione della muscolatura

paravertebrale destra lombare–inferiore, dolenzia focalizzata all’altezza della

transizione lombo-sacrale, della sincondrosi sacro-iliaca e del muscolo

piriforme a destra.” (doc. 9, p. 2), pertanto di disturbi posteriori.

Sempre in quella sede, l’insorgente aveva

riferito che i disturbi inguinali, anteriori, erano nettamente meno forti

rispetto al dolore focalizzato al basso-schiena verso destra (doc. 9, p. 1).

Le medesime indicazioni si evincono dal

certificato 19 aprile 2005 del dott. __________, il quale aveva fatto stato di,

citiamo: “persistenti dolori lombari L5 e sacrali S1 irradiati arto inf. dx;

persiste un Lasègue poa a dx a 60 gradi.” (doc. 13).

Ora, nonostante questa situazione, RI 1 era stato

in grado di riprendere l’esercizio della propria attività lavorativa, dapprima

al 50% e, successivamente (a contare dal 3 maggio 2005), addirittura in misura

completa (cfr. doc. 17), ciò che rende plausibile la circostanza che i disturbi

derivanti dalla nota neuropatia, già a quell’epoca non erano invalidanti (cfr.,

del resto, il doc. 37: “A partire dal 03.05.2005 questo paziente ha ripreso a

lavorare al 100% ma sempre con la sintomatologia dolorosa.” – il corsivo

è del redattore).

Infine, non può essere ignorato che l’insorgente,

durante una conversazione telefonica intercorsa con un funzionario dell’CO 1 il

25 aprile 2006, si era lamentato del fatto che i provvedimenti diagnostici a

cui era stato sottoposto avevano riguardato la colonna vertebrale e il bacino,

sebbene i disturbi da lui accusati fossero localizzati all’anca (doc.

51: “È piuttosto deluso del decorso del caso in quanto malgrado molteplici

esami non si è ancora trovata l’esatta origine dei suoi disturbi. Gli hanno

fatto diversi esami diagnostici alla colonna ed al bacino, ma lui sostiene

che i disturbi maggiori sono localizzati all’anca. Valuterà con il curante

se non è il caso di esperire ulteriori accertamenti mirati all’anca.” – il

corsivo è del redattore).

In esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene

dunque provato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid.

2 e riferimenti; cfr.,

pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che, a contare dal 1° gennaio 2007, RI

1 – tenuto conto unicamente delle sequele dell’evento infortunistico assicurato

(ossia dei disturbi legati alla neuropatia dei nervi

clunei superiori) -, presentava

una capacità lavorativa completa e non necessitava più di ulteriori cure

mediche."

1.5. Nel frattempo l’UAI ha

riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera d’invalidità dal

1° settembre 2010 (cfr. decreto di stralcio del vicepresidente del TCA del 18

giugno 2010 relativo alla causa 32.2010.56).

1.6. Con decisione del 31 luglio

2007 l’CO 1 ha rifiutato di attribuire all’assicurato un’indennità per

menomazione dell’integrità (cfr. doc. 98).

Il 29 agosto 2007

l’assicurato, mediante un patrocinatore,ha inoltrato un’opposizione contro la

citata decisione. (cfr. doc. 99).

L’opposizione è stata confermata

il 12 gennaio 2012 (cfr. doc. 136).

1.7. Con decisione su opposizione

del 27 aprile 2012 l’CO 1 ha confermato il rifiuto della prestazione richiesta

fondandosi sui pareri del medico __________ e su quello di uno specialista

attivo presso la sua Divisione __________ a __________ (cfr. doc. A).

1.8. Contro la decisione su

opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso nel quale il

suo patrocinatore ha in particolare sottolineato che a seguito dell’infortunio,

RI 1 non ha più potuto riprendere l’attività lucrativa, che i postumi tutt’ora

presenti sono da ricondurre all’infortunio e che lo stato di salute del ricorrente

si è deteriorato provocando con il tempo anche delle degenerazioni alla colonna

vertebrale (cfr. doc. I).

1.9. Nella sua risposta del 21

giugno 2012 il patrocinatore dell'CO 1 chiede di respingere il ricorso (cfr.

doc. III).

1.10. Il 9 agosto 2012 il

rappresentante dell'assicurato ha trasmesso due certificati medici, uno del

dottor __________, specialista FMH in neurochirurgia, del 31 luglio 2012 (cfr.

doc. B1) e uno del dottor __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, del 31 luglio 2012 (cfr. doc. B2).

Invitato a prendere

posizione dopo avere sentito i medici dell'CO 1, il rappresentante

dell'assicurazione contro gli infortuni si è riconfermato nelle proprie

conclusioni sottolineando di non vedere "alcun motivo per risottoporre il

caso ai medici dell'Istituto vista l'assoluta inconcludenza dei due certificati

prodotti da controparte" (cfr. doc. X).

1.11. Il 12 settembre 2012 il

rappresentante dell'assicurato ha rilevato che, il diritto all'indennità per

menomazione dell'integrità non è mai "stato adeguatamente valutato" e

che "questo aspetto si dovrebbe ancora chiarire" (cfr. doc. XII).

1.12. Il 24 settembre 2012 il

Presidente del TCA ha interpellato il dottor __________, medico __________

dell'CO 1 (cfr. doc. XIV) il quale ha risposto il 27 settembre 2012 (cfr. doc.

XV).

Le parti sono state

invitate a inoltrare osservazioni scritte il 4 ottobre 2012 (cfr. doc. XVI).

Il rappresentante

dell'assicuratore contro gli infortuni si è espresso il 12 ottobre 2012,

confermando le precedenti conclusioni (cfr. doc. XVII). Il rappresentante

dell'assicurato è invece rimasto silente.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.3. L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti

medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il

diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U

362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.4. Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato). La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla

perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà

corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la

menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Aggravamenti

futuri giustificano un aumento della menomazione all’integrità soltanto se

l’intervento di un peggioramento é probabile. Per contro, non possono essere

presi in considerazione peggioramenti che sono semplicemente possibili (cfr.

Considerandi

RAMI 1998 U 320, p. 600 consid. 3b e riferimenti ivi

citati; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des

Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 50).

Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro

della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità deve essere di nuovo

valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.5

L’INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

La

Tabella 2.2, relativa ai disturbi funzionali dei membri inferiori, prevede in

particolare i seguenti tassi d'indennizzo:

"

Paralysies:

Paralysie du nerf fessier 10

%

Paralysie du nerf crural 25

%

Paralysie du nerf sciatique 30

%

Paralysie du nerf sciatique poplité interne 20

%

Paralysie du nerf sciatique poplité externe 10

%"

2.6

Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per

sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Per un

caso d'applicazione cfr. la STF 8C_517/2012 del 1° novembre 2012.

2.7

Nella

presente fattispecie, fra gli atti dell'incarto figura un apprezzamento medico

del dottor __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e medico __________

dell'CO 1, il quale il 2 luglio 2007 ha ritenuto che non esistono gli estremi

per riconoscere all'assicurato un'IMI, argomentando:

"

Si tratta di stabilire se la sintomatologia

residua riferibile all'infortunio da diritto all'assegnazione di un'indennità

per menomazione dell'integrità.

Mi riferisco alla visita medico-__________ del

14.12

, all'apprezzamento medico da me redatto del 14.2.2007 e

all'apprezzamento redatto dal dott. __________ del 5.4.2007.

In occasione della visita medico-__________ del

14.12.2006

l'assicurato dichiarava che i dolori principali erano quelli

inguinali, dichiarava anche che pur avendo un certo disturbo di sensibilità

alla natica poteva lavorare al 100%. Allo stato locale si poteva stabilire

quanto segue: nessun dolore alla palpazione dei processi spinosi lombari,

nessun dolore alla muscolatura para-vertebrale lombare.

Lamentava dolori alla palpazione della spina

iliaca posteriore superiore di destra e un certo disturbo di sensibilità a

livello della natica destra. Si fa rilevare in questa sede che soltanto il

disturbo di sensibilità alla natica destra può essere riferito alla neuropatia

dei nervi clunei.

Nell'apprezzamento medico del 14.2.2007 da parte

mia sottolineo e confermo quanto stabilito i__________ del 14.12.2006.

L'apprezzamento medico del dott. __________ del

5.4.2007

stabilisce due cose: innanzitutto una neuropatia dei nervi clunei

superiori destri resta pur sempre un'ipotesi dovuta alle dichiarazioni

soggettive dell'assicurato e la diagnosi viene per lo meno messa in dubbio, anche

per il fatto che a __________ questa patologia non è stata veramente

oggettivata.

In ogni caso il dott. __________ descrive questa

possibile patologia dei nervi clunei superiori come una "harmlose

Befindlichkeitssörung" di per sè dunque qualcosa di piuttosto banale.

Mi allineo alla valutazione del dott. __________

per quanto attiene alla possibile neuropatia dei nervi clunei infatti

l'assicurato lamentava soltanto un disturbo di sensibilità a livello della

natica.

Questo lieve disturbo di sensibilità a livello

della natica non da naturalmente diritto all'assegnazione di un'indennità per

menomazione dell'integrità infatti se guardiamo le tabelle Suva soltanto le

lesioni dei tronchi nervosi più importanti e in ogni caso accompagnate anche da

lesioni motorie danno diritto all'assegnazione di un'indennità per menomazione

dell'integrità.

Per quanto attiene ai dolori inguinali dovuti a

un disturbo dell'off-set delle anche, questi non sono di natura post

infortunistica e quindi, indipendentemente dalla loro intensità, una

valutazione di un eventuale danno permanente esula dalle competenze della __________."

(doc. 97)

Il dottor

__________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, il 22

marzo 2011 ha inviato in copia all'CO 1 un Rapporto medico nel quale egli si è

in particolare così espresso:

"

(…)

Sulla base dei dati anamnestici, clinici e

radiologici effettuati dal 2005 al 2009 e in modo particolare i risultati delle

infiltrazioni effettuate in varie riprese e in modo sopraselettivo nel 2006, si

evince chiaramente una doppia problematica: la prima localizzata a livello dei

nervi clunei al bordo posteriore della cresta iliaca di origine chiaramente

post-traumatica; la seconda a livello coxo-femorale nell'ambito di un disturbo

dell'Offset, chiaramente non post-traumatico. Rivedendo i risultati

dell'infiltrazione sopraselettiva del 2006 si ritrova un'influenza della

componente dei nervi clunei della cresta iliaca posteriore di circa il 70% e un

influsso minore a livello coxo-femorale. Da notare che in modo supplementare il

paziente presenta dei dolori lombari investigati da Dr. __________ che possono

avere sicuramente un influsso, soprattutto su quello che è la componente dei

nervi clunei. La chiara influenza è da valutare con Dr. __________.

In conclusione, ribadisco che il paziente

presenta 2 problematiche: la prima dei nervi clunei al bordo posteriore della

cresta iliaca dx post-traumatica di un flusso valutabile a circa il 70%. Un

secondo problema a livello coxo-femorale di tipo disturbo dell'Offset di tipo

non traumatico valutabile per il restante." (doc. A2)

Il dottor

__________ ha confermato la sua precedente valutazione in un Apprezzamento

medico del 30 gennaio 2012, nel quale ha rilevato:

"

(…)

Conclusioni: già nel 2006 sosteneva che i dolori

posteriori alla natica erano piuttosto irrilevanti e potevano essere messi in

relazione ad un'eventuale lesione dei nervi clunei che potevano eventualmente

spiegare un disturbo di sensibilità alla natica.

Malgrado le varie contestazioni la poca rilevanza

di questi dolori è stata confermata anche da una sentenza nel Tribunale

Cantonale delle assicurazioni cresciuta in giudicato.

Seguono poi negli anni delle perizie

neurologiche, in particolare la Perizia del dott. __________, che conferma che

le lamentele dell'assicurato sono difficilmente oggettivabili, egli non trova

una causa organica dei dolori lamentati, per cui ipotizza una sindrome

somatoforme da doloro persistente. La perizia psichiatrica del 7 ottobre 2011

eseguita da parte della dott.ssa __________ conferma la presenza di una

sindrome somatoforme da dolore persistente. Da tutte queste considerazioni si

evince dunque che al momento non siamo in presenza di postumi infortunistici

oggettivabili, addirittura anche l'eventuale neuropatia dei nervi clunei viene

parzialmente messa in dubbio, e anche se questa fosse presente, si

manifesterebbe come un disturbo di sensibilità alla natica. Tutti gli esami effettuati

fino alla fine del 2006 e le valutazioni effettuate dopo la decisione della CO

1, non hanno permesso di evidenziare lesioni organiche di origine

post-traumtica, per cui ritengo che l'assicurato non abbia diritto ad una

indennità per menomazione all'integrità. Confermo quindi appieno

l'apprezzamento medico redatto il 7 luglio 2007. Le perizie effettuate per

conto dell'ufficio AI non fanno altro che confermare la mia presa di posizione.

Lo scritto del dott. __________ del marzo 2011 nel quale ribadisce che gran

parte dei dolori sono dovuti ad una problematica post-traumatica posteriore a

livello della natica, è già stato de facto contestato in occasione della

sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni emessa nel settembre 2007,

infatti il dott. __________ nel marzo 2011 non fa altro che ripetere quanto già

constatato prima dell'emissione di tale sentenza senza aggiungere nulla di

nuovo." (doc. 142)

In un

nuovo Apprezzamento medico del 23 gennaio 2012 il dottor __________ ha

confermato la sua valutazione del 2007, argomentando:

"

(…)

Conclusioni: già nel 2006 sosteneva che i dolori

posteriori alla natica erano piuttosto irrilevanti e potevano essere messi in

relazione ad un'eventuale lesione dei nervi clunei che potevano eventualmente

spiegare un disturbo di sensibilità alla natica.

Malgrado le varie contestazioni la poca rilevanza

di questi dolori è stata confermata anche da una sentenza nel Tribunale

Cantonale delle assicurazioni cresciuta in giudicato.

Seguono poi negli anni delle perizie

neurologiche, in particolare la Perizia del dott. __________, che conferma che

le lamentele dell'assicurato sono difficilmente oggettivabili, egli non trova

una causa organica dei dolori lamentati, per cui ipotizza una sindrome

somatoforme da doloro persistente. La perizia psichiatrica del 7 ottobre 2011

eseguita da parte della dott.ssa __________ conferma la presenza di una

sindrome somatoforme da dolore persistente. Da tutte queste considerazioni si

evince dunque che al momento non siamo in presenza di postumi infortunistici

oggettivabili, addirittura anche l'eventuale neuropatia dei nervi clunei viene

parzialmente messa in dubbio, e anche se questa fosse presente, si

manifesterebbe come un disturbo di sensibilità alla natica. Tutti gli esami

effettuati fino alla fine del 2006 e le valutazioni effettuate dopo la

decisione della CO 1, non hanno permesso di evidenziare lesioni organiche di

origine post-traumtica, per cui ritengo che l'assicurato non abbia diritto ad

una indennità per menomazione all'integrità. Confermo quindi appieno

l'apprezzamento medico redatto il 7 luglio 2007. Le perizie effettuate per

conto dell'ufficio AI non fanno altro che confermare la mia presa di posizione.

Lo scritto del dott. __________ del marzo 2011 nel quale ribadisce che gran

parte dei dolori sono dovuti ad una problematica post-traumatica posteriore a

livello della natica, è già stato de facto contestato in occasione della

sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni emessa nel settembre 2007,

infatti il dott. __________ nel marzo 2011 non fa altro che ripetere quanto già

constatato prima dell'emissione di tale sentenza senza aggiungere nulla di

nuovo." (doc. 144)

Dopo

avere visionato i documenti prodotti in sede ricorsuale il 16 aprile 2012 il

dottor __________ ha ancora rilevato:

"

(…)

In seguito il patrocinatore mantiene l'opposizione

e allega ulteriori tre documenti radiologici che dovrebbero provare che

l'assicurato ha subito delle conseguenze dell'infortunio citato.

Si fornisce una TAC con infiltrazione dei due

segmenti effettuata il 26.01.2010, un'ecografia addominale del 13.12.2010 e una

RM lombare dell'articolazioni sacro-iliache del 5.12.2009.

La patologia per la quale l'assicurato richiede

un'eventuale indennità per menomazione dell'integrità si riferisce alla

patologia dei nervi cluni a livello del gluteo, questa patologie non possono

però essere evidenziate dagli esame effettuati (TAC del 26.01.2010, ecografia

addominale e RM lombare delle articolazioni sacro-iliache del 2009) per questo

motivo la documentazione aggiunta non porta ulteriori informazioni. Motivo

della contesa è infatti sapere se l'assicurato ha diritto a un'indennità per

menomazione dell'integrità a seguito del disturbo di sensibilità dovuto allo

schiacciamento dei nervi clunei. Gli esami radiologici effettuati non hanno

nulla a che vedere con questa patologia. Si ricorda anche che una RM della

colonna lombare seguita il 04.10.2005 ha evidenziato una discopatia L4/L5 e

nessun ulteriore lesione.

La discopatia è di origine prettamente

degenerativa in quanto non vi sono lesioni morfologiche post-traumatiche

oggettivabili e quindi è inutile presentare documentazioni del 2009 e del 2010

quando già nel 2005 erano state escluse patologie post-traumatiche al rachide

lombosacrale." (doc. 146)

Il 24

settembre 2012 il Presidente del TCA, ha posto al dottor __________ il seguente

quesito:

"

con riferimento alla causa citata rilevo che,

fra gli atti dell’incarto, figura pure un Apprezzamento medico da lei redatto

il 2 luglio 2007 nel quale rileva in particolare:

“ (…) Questo lieve disturbo di sensibilità a livello

della natica non dà naturalmente diritto all’assegnazione di un’indennità per

menomazione dell’integrità infatti se guardiamo le tabelle CO 1 soltanto le

lesioni dei tronchi nervosi più importanti e in ogni caso accompagnate anche da

lesioni motorie danno diritto all’assegnazione di un’indennità per menomazione

dell’integrità. (…)” (Doc. 97)

Al fine di evadere il ricorso, la invito a

motivare questa affermazione, indicando con precisione il contenuto delle

tabelle CO 1 alle quali lei si riferisce." (doc. XIV)

Il dottor

__________ responsabile del gruppo medico dell'CO 1, per il Canton Ticino, in

un dettagliato Rapporto del 27 settembre 2012 si è così espresso:

"

Innanzitutto occorre valutare quanto sia reale e

importante il disturbo di sensibilità lamentato dall'assicurato a livello della

natica destra, infatti da tutte le visite mediche si evince che con il tempo

questo disturbo è passato veramente in secondo piano, mentre il pro­blema

principale era quello dell'inguine destro che era dovuto all'impingement femoro­acetabolare

e che non è stato assunto da parte della CO 1.

In susseguenti visite mediche, da ultimo anche in

occasione della perizia effettuata dal dott. __________ si conferma che le

lamentele dell'assicurato sono difficilmente oggettivabili. Per loro natura

molto spesso i disturbi di sensibilità sono difficilmente oggettivabili, soltan­to

in rari casi con una elettroneurografia si può oggettivare qualche cosa, in

ogni caso per i nervi clunei l'elettroneurografia non serve a nulla.

In mancanza quindi di un esame che possa oggettivare

i disturbi di sensibilità ci si deve basare per la diagnosi sulle dichiarazioni

del paziente: se il paziente dice che in una data zona la sensibilità non è

normale, e se questi risulta credibile, si deve accettare che via sia un

disturbo di sensibilità.

Per l'assegnazione di una indennità per

menomazione dell'integrità, bisogna però che il danno oltre ad essere

permanente sia anche rilevante. Cito ad esempio il fatto che per quanto attiene

alle articolazioni, un'artrosi di lieve entità, che pure può dare fastidio, non

viene indennizzata. Ora, il disturbo di sensibilità alla natica non è altro che

un fastidio ("Befindlichkeitsstörung", come l'aveva definita il dott.

__________).

Nelle tabelle Suva che vengono utilizzate per

determinare l'indennità per menomazione dell'integrità, vengono contemplate le

lesioni nervose.

Nella tabella 2.2, vengono descritte le lesioni

nervose dei nervi alle estremità inferiori; si vede come una lesione del nervo

peroneo (questo nervo contiene fibre motorie e fibre sensitive) viene concessa

una indennità per menomazione dell'integrità del 10%, la lesio­ne completa

della muscolatura glutea (e non di disturbo di sensibilità della pelle) dà

diritto ad una indennità del 10%, la lesione completa del nervo femorale dà

diritto ad una inden­nità del 25%, la lesione completa del nervo sciatico dà

diritto ad una indennità del 30% e la lesione completa del nervo tibiale dà

diritto ad una indennità del 20%.

Si tratta in tutti questi casi di nervi misti che

contengono una parte sensitiva e una parte motoria, la lesione completa di

questi nervi porta a delle paralisi complete di certi gruppi muscolari con

conseguenze estremamente importanti, per esempio la lesione del gluteo porta ad

una marcia con una zoppia abbastanza grottesca (perché il bacino non è più sta­bilizzato),

la lesione del nervo femorale porta ad una paresi completa del quadricipite e

quindi praticamente non si può più stare in piedi senza aiuti, la lesione del

nervo sciatico completa porta ad una paresi completa di quasi tutta la gamba

che anche non permette più la deambulazione se non con l'aiuto di mezzi

ausiliari ortopedici, stessa cosa per lesio­ne completa del nervo tibiale e del

nervo peroneo.

Ora, se prendiamo a titolo di esempio una lesione

completa del nervo peroneo che porta ad una impossibilità di camminare in modo

normale se non con una stecca di Heidelberg e in più al disturbo di sensibilità

abbastanza esteso a livello della gamba al di sotto del gi­nocchio e a livello

del piede, notiamo che tutto questo dà diritto ad un'indennità del 10%. Se

mettiamo in paragone questo importante disturbo funzionale che risulterebbe da

una lesione completa del nervo peroneo con un semplice disturbo di sensibilità

alla natica sen­za nessuna ripercussione funzionale, risulta chiaro ed evidente

che quest'ultima non rag­giunge la soglia della rilevanza per cui debba essere

indennizzata.

Del resto la lesione dei nervi clunei non è

contemplata in nessuna tabella della Suva e non è previsto per questo tipo di

lesione di accordare una indennità per menomazione dell'in­tegrità perché se lo

si facesse per i nervi della natica, allora andrebbe fatto per tutti i nervi

sensitivi di tutta la superficie corporea, infatti il nostro corpo è coperto in

misura del 100% da nervi sensitivi e a mai nessuno è venuto in mente di

indennizzare dei piccoli disturbi di sensibilità localizzati in parti del corpo

dove non hanno nessuna ripercussione funzionale. Per esempio visto che tutta la

superficie corporea è ricoperta da nervi responsabili per la sensibilità, in

occasione di ogni intervento chirurgico con il taglio della cute si procede im­mancabilmente

alla lesione di questi nervi, molto spesso quindi dopo un intervento

chirurgico, persiste a vita un disturbo di

sensibilità pericicatriziale di estensione più o me­no importante e questi

disturbi non sono mai stati indennizzati perché non sono mai stati considerati

rilevanti.

Ci sono naturalmente delle eccezioni a tutto

questo; cito il caso del nervo mediano che è responsabile della sensibilità

delle dita della mano (pollice, indice e medio); in questo caso la perdita di

sensibilità ha delle ripercussioni importanti per la mano perché senza sensibi­lità

non si possono afferrare correttamente gli oggetti e questi tendono a cascarci

dalle mani; per cui anche la sola perdita totale di sensibilità nel territorio

di innervazione di suddetto nervo potrebbe dare diritto ad una indennità

stimata attorno al 5%.

Risulta chiaro però che nel caso dei nervi clunei

(sensibilità alla natica), che oltretutto nel caso in oggetto non hanno neanche

perso totalmente la sensibilità, sarebbe esagerato riconoscere una IMI, proprio

perché questo disturbo di sensibilità non ha nessuna rilevan­za clinica.

Sperando con la presente di aver contribuito a

fare chiarezza, la saluto distintamente." (doc. XV)

Chiamato

ora a pronunciarsi questo Tribunale non può che confermare l'operato

dell'amministrazione.

Infatti,

alla luce dei dettagliati apprezzamenti del dottor __________, in particolare

delle convincenti spiegazioni fornite al TCA il 27 settembre 2012, la

neuropatia dei nervi clunei di cui soffre RI 1 non costituisce una menomazione

rilevante ai sensi della LAINF e non giustifica dunque l'attribuzione di alcuna

indennità ai sensi dell'art. 24 della legge.

Del resto

neppure i certificati prodotti in sede ricorsuale, quello del dottor __________

del 31 luglio 2012 (cfr. doc. B2) e quello del dottor __________, specialista

FMH in neurochirurgia, del 31 luglio 2012 (cfr. doc. B1), contengono

indicazioni contrarie a quello del dottor __________ a proposito dell'IMI,

unico tema qui litigioso.

In simili

condizioni la decisione su opposizione del 27 aprile 2012 deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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