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Decisione

35.2012.34

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 maggio 2013Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo

(STF 9C_196/2012 del 20 aprile 2012; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e

riferimenti).

La procedura per la

concessione dell’assistenza giudiziaria è retta dalla massima ufficiale

(Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, Lugano 1993, p. 240),

come del resto quelle relative alle assicurazioni sociali (SVR 1/1998 UV 1 p.

1s.). Tuttavia, nel caso in cui l’interessato si limita a dichiarare di non

poter pagare le spese di patrocinio, ma non prova in alcun modo lo stato di

Considerandi

bisogno e omette di fornire qualsiasi indicazione atta a renderlo verosimile,

l’istanza va respinta (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., p. 240). Di conseguenza,

quindi, nel caso in cui il richiedente non fa fronte al proprio obbligo di

collaborare all’accertamento dei fatti, deve sopportarne le conseguenze (SVR 1/1998

UV 1 succitata).

In concreto, nel mese di

aprile 2013, il TCA ha chiesto esplicitamente al patrocinatore di RI 1

d’inviare la documentazione necessaria a decidere circa l'ammissione

all'assistenza giudiziaria (cfr. doc. XXII).

L'assicurato non ha tuttavia

fatto pervenire al TCA la documentazione atta a comprovare il suo preteso stato

di indigenza, e ciò sebbene questa Corte gli abbia dato la possibilità di

farlo.

In tali circostanze, in

virtù della giurisprudenza suesposta, l’istanza tendente alla concessione

dell’assistenza giudiziaria gratuita deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria gratuita è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti