35.2012.37
TCA non ritiene dimostrato,secondo il grado della verosimiglianza preponderante,un legame causale tra la lesione di Bankart lamentata dall'assicurata alla spalla e l'infortunio,come correttamente rite
17 dicembre 2012Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2012.37
Data decisione, Autorità:
17.12.2012, TCA
Ricorso:
TF,8C_103/2013, 26.03.2013
Titolo:
TCA non ritiene dimostrato,secondo il grado della verosimiglianza preponderante,un legame causale tra la lesione di Bankart lamentata dall'assicurata alla spalla e l'infortunio,come correttamente ritenuto dall'assicuratore infortuni
CAUSALITÀ NATURALE
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 6 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2012.37
cr/sc
Lugano
17 dicembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 maggio 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1 maggio
2012 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 8
agosto 2011, RI 1 - alle dipendenze del signor __________ in qualità di badante
e aiuto domestico e perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la
CO 1 - è stata aggredita da sua sorella, infermiera responsabile del signor __________,
riportando, come risulta dal referto del Pronto Soccorso dell’Ospedale
regionale di __________, “un trauma contusivo/distorsivo alla spalla destra,
escoriazione braccio destro e gomito laterale destro; stato di shock” (doc. M1,
fascicolo 1).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Con
decisione del 1° dicembre 2011 la CO 1, sulla base della documentazione medica
agli atti e, in particolare, del parere del dr. __________ (doc. M5-6, fascicolo
1), ha sospeso le prestazioni assicurative per le conseguenze dell’infortunio
dell’8 agosto 2011, a far tempo dal 19 ottobre 2011, non risultando alcun nesso
di causalità tra i disturbi ancora accusati dall’interessata e l’infortunio
dell’8 agosto 2011.
La CO 1
ha, in particolare, informato l’assicurata di non potere né assumere i costi
dell’intervento operatorio del 1° dicembre 2011, né riconoscerle delle
indennità giornaliere per l’incapacità lavorativa dal 20 ottobre 2011 al 31
dicembre 2011 (doc. A14, fascicolo 2).
1.3. A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurata, allora rappresentata dalla lic.
iur. __________ dello studio legale __________ e sulla base del parere espresso
dr. __________r, medico della __________, la CO 1, in data 1° maggio 2012, ha confermato il contenuto della sua prima decisione, ponendo fine alle prestazioni a partire
dal 19 ottobre 2011, non sussistendo alcun nesso di causalità naturale (cfr.
doc. A allegato al ricorso).
Da
rilevare, per inciso, che la decisione del 1° maggio 2012 è stata emessa dalla CO
1 dopo che l’assicurata, in data 25 aprile 2012, aveva inoltrato al TCA un
ricorso per denegata giustizia, sfociato nel decreto di stralcio 35.2012.22 del
13 giugno 2012 (doc. 54, fascicolo 2).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 16 maggio 2012, RI 1 ha postulato l’annullamento della
decisione impugnata, trasmettendo un referto del dr. __________, “attestante il
nesso evidente tra l’aggressione subita l’8 agosto 2011 e l’intervento
chirurgico del 15 dicembre 2011” (doc. I).
1.5. In data 30
maggio 2012, inoltre, l’assicurata ha trasmesso al TCA un referto del dr. __________,
attestante un’inabilità lavorativa del 50% dal 25 maggio 2012 al 13 settembre
2012 (doc. II + B).
1.6. Con scritto
del 3 luglio 2012, l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA di avere assunto il
patrocinio dell’assicurata, trasmettendo la relativa procura (doc. IV + 1).
1.7. La CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.8. In data 13
agosto 2012, il patrocinatore dell’assicurata ha ribadito che il dr. __________,
con scritto del 25 luglio 2012, ha confermato la presenza della lesione di
Bankart, con distacco del cercine glenoideo anteriore, concludendo che
“l’operatore afferma un fatto oggettivo, al quale il fiduciario si oppone pur
non disponendo di mezzi diagnostici per loro natura meno decisivi. Non si vede
per quale motivo dovrebbe essere posta in discussione l’opinione del dr. __________”
(doc. VII + C).
1.9. In data 21
settembre 2012, il patrocinatore ha comunicato al TCA che, a far tempo dal 17
settembre 2012, l’assicurata ha recuperato una piena capacità lavorativa, come
attestato dal dr. __________ (doc. XI + D1-2).
1.10. La CO 1, dopo
aver sottoposto la nuova documentazione medica al vaglio del dr. __________, si
è riconfermato nelle proprie allegazioni e domande, ribadendo che “la causalità
naturale tra l’evento e la lesione tipo Bankart viene negata” (doc. XIII + 1).
1.11. Con scritto
del 15 ottobre 2012, il patrocinatore ha rilevato che - posto che “sulla natura
traumatica della lesione non ci sono dubbi”, come ribadito dal dr. __________ -
Fatti
i disturbi dell’assicurata non possono che derivare dall’infortunio dell’8
agosto 2011, non avendo ella subìto altri infortuni all’infuori di quello
annunciato alla CO 1.
Il legale
ha sottolineato che il dr. __________ è stato il chirurgo che ha operato
l’assicurata, mentre il dr. __________ ha espresso il proprio parere unicamente
sulla base degli atti, aggiungendo che “il dr. __________ ipotizza che il dr__________
abbia letto dei falsi negativi”.
L’avv. RA 1 ha, infine, chiesto che venga
esperito un nuovo esame peritale, nell’ipotesi in cui “non si dovesse ritenere
il dato chiaro e suffragato del chirurgo operatore” (doc. XIX + E).
1.12. In data 16
ottobre 2012, il patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso al TCA un referto
della dr.ssa __________ (doc. XX + F).
1.13. l doc. XIX+E
e XX+F sono stati trasmessi all’assicuratore infortuni, per conoscenza (doc. XXI).
1.14. In corso di
causa, il TCA ha interpellato il dr. __________, chiedendogli di precisare se
“conferma o meno che la lesione di Bankart è necessariamente conseguenza di una
lussazione o di una sublussazione della spalla” (doc. XXII).
Il dr. __________
ha risposto con scritto del 20 novembre 2012 (doc. XXIV), che è stato
immediatamente sottoposto alle parti (doc. XXV), per una presa di posizione.
1.15. Con scritto
del 30 novembre 2012, il patrocinatore dell’assicurata ha comunicato al TCA di
non avere particolari osservazioni da presentare (doc. XXVI).
La CO 1,
dal canto suo, con scritto del 5 dicembre 2012, ha nuovamente confermato le proprie conclusioni e domande, ribadendo che, nei rapporti medici
del 4 aprile 2012 e del 12 settembre 2012, il dr. __________ ha chiaramente
indicato che deve essere negata la causalità naturale tra l’evento e la lesione
di Bankart (doc. XXVII).
Il doc.
XXVI e il doc. XXVII sono stati trasmessi alla rispettiva controparte (doc.
XXVIII, XXIX), per conoscenza.
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la questione a sapere se la lesione di Bankart di cui l’insorgente
è affetta costituisce una conseguenza naturale e adeguata dell’infortunio dell’8
agosto 2011 oppure no.
2.2. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.3. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.4. Con la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore
LAINF, facendo capo alla valutazione espressa il 4 aprile 2012 dal medico
fiduciario della __________, dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica,
ha escluso la propria responsabilità.
Il
dr. __________ si è così espresso a tal proposito:
"
(…)
Entgegen anamnestischen, klinischen und
kernspintomographischen Befunden ist bei der Arthroskopie der rechten Schulter
am 15.12.2011 eine weichteilige Bankart-Läsion festgestellt und operativ
behandelt worden. Diese Videodokumentation dazu liegt nicht vor, so dass eine
intraoperative Überprüfung dieser Diagnose nicht möglich ist. Anamnestisch
ergeben sich keinerlei Hinweise oder stützende Daten dafür, dass es beim
versicherten Ereignis vom 08.08.2011 zu einer Luxation oder Subluxation der
Schulter gekommen ist. Auch anschliessend bestanden keine Hinweise auf eine
vordere-untere Instabilität.
Es ist somit nicht wahrscheinlich, dass die
intraoperativ festgestellte, kernspintomographisch aber nicht nachgewiesene
Bankart-Läsion durch das versicherte Ereignis entstanden oder auch nur
verschlimmert worden ist. Dokumentiert sind Schürfungen am rechten Arm sowie
eine Druckdolenz über dem Sulcus bicipitalis, also auf der Vorderoberseite der
Schulter. Eine Läsion der Bicepssehne ist weder bildgebend noch arthroskopisch
festgestellt worden. Der Verdacht auf eine Läsion der Supraspinatussehne konnte
nicht erhärtet werden. Die klinische Bedeutung und die Ursache einer Ödembildung im AC-Gelenkbereich ist unklar;
eine Traumatisierung beim genannten Ereignis ist möglich. Bestätigende Befunde
mit Druckdolenz oder sogar Hämatombildung in diesem gut sichtbaren und
palpablen Bereich der Schulter bei der notfallmässigen Untersuchung gibt es
indessen nicht.
Es ist somit unklar was das genannte Ereignis an
der rechten Schulter bewirkt hat. Mit überwiegender Wahrscheinlichkeit kann
jedoch der Befund am vorderen unter Labrum (Bankart-Läsion), welcher
intraoperativ vorgefunden und behandelt worden ist, als unfallfremd eingestuft
werden.
Eine objektiv klar fassbare unfallbedingte Läsion
hat nicht vorgelegen, welche eine Arbeitsunfähigkeit über einen längeren
Zeitraum plausibel begründen lässt. Die Einstellung der Leistungen per
19.10.2011 einschliesslich Arbeitsunfähigkeit war somit medizinisch korrekt.
Ausser für den postoperativen Verlauf zum Schutz der Heilung der Kapsel- und Labrumnaht
Iässt sich auch eine Arbeitsunfähigkeit zu 100 % für Bankart-Läsion mit
Instabilität nicht begründen, das heisst namentlich keine solche bis zum
Eingriff am 15.12.2011." (Doc. M15, fascicolo 1)
Da parte
sua, la ricorrente ha prodotto il referto del 10 maggio 2012 del dr. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha attestato la natura
post-traumatica della lesione di Bankart dell’assicurata, da lui operata il 15
dicembre 2012, ammettendo dunque il nesso causale tra la lesione e l’infortunio
annunciato alla CO 1.
Il dr. __________
ha infatti osservato:
"
(…)
La paziente è stata da me operata per riparazione
Considerandi
della lesione di Bankart alla spalla destra il 15.12.2011.
Tale lesione è sicuramente di natura traumatica.
La paziente non riferisce altri traumatismi se non quello annunciato
all’assicurazione e prima di tale evento era asintomatica, pertanto il trauma
riferito dalla signora sopracitata in data 8.8.2011 è da considerarsi evento
causale determinante per provocare tale lesione.
Va inoltre precisato che tale lesione può essersi
verificata anche senza una chiara lussazione e pertanto non sufficientemente
valutata in sede di primo soccorso.” (Doc. M16)
2.5
In sede
ricorsuale, l’assicurata ha trasmesso un ulteriore referto del dr. __________,
datato 25 luglio 2012, nel quale lo specialista in chirurgia ha ribadito
l’esistenza di un nesso causale tra la lesione di Bankart e l’infortunio dell’8
agosto 2011, osservando:
"
Per quanto concerne la posizione del perito
della __________ del 4.4.2012, in cui riferisce che con probabilità la lesione
operata è di natura non traumatica, è contestabile nel modo più assoluto. In
quanto il distacco del cercine glenoideo anteriore (lesione di Bankart) è per
definizione traumatico e tale distacco aveva tutto l’aspetto anatomo-patologico
di una lesione di Bankart di chiara natura post-traumatica. Su questo punto non
credo ci sia altro da aggiungere e non si può essere minimamente d’accordo con
il perito della __________ che pone dei dubbi su una lesione di chiara natura
traumatica.
Per quanto riguarda la durata di un’incapacità al
lavoro tanto lunga, questo è un punto estremamente variabile. Una lesione di
Bankart con spalla instabile ha delle ripercussioni cliniche molto variabili,
da persona a persona. Esistono persone che con lo stesso tipo di lesione
riescono a condurre un’attività lavorativa normale e soprattutto per attività
non manuali e senza l’utilizzo delle braccia al di sopra delle spalle. Altri
che hanno una limitazione più importante.
Su questo punto non è contestabile in modo
assoluto il perito della __________, in quanto un’attività lavorativa d’ufficio
è comunque praticabile da parte della paziente anche con la presenza di una
lesione di Bankart. Da segnalare comunque come vi sia una grande variabilità di
sintomi per lo stesso tipo di lesione. Queste mie valutazioni vanno ad
integrarsi al certificato medico da me redatto in data 10 maggio 2012.” (Doc. C)
Al riguardo, il dr. __________, con scritto del
19.
settembre 2012, ha rilevato:
"
Bei Frau RI 1 ist am 15.12.2011 bei einer
Arthroskopie überraschenderweise eine Bankart-Läsion festgestellt und
anschliessend auch behandelt worden. Dieser Befund hat sich auf dem
präoperativen Kernspintomogramm, welches auch heute vorliegt und welches erneut
durchgesehen wurde, nicht gezeigt. Es bestanden auch klinisch bei den
Untersuchungen durch den Operateur keine Hinweise auf eine Instabilität und
somit nicht auf das Vorliegen einer Bankart-Läsion.
Wie Dr. __________ erneut am 25.07.2012 dargelegt
hat, was auch unbestritten ist, ist die Bankart-Läsion eine typische
posttraumatische Veränderung. Man findet sie praktisch obligat nach einer
traumatischen Schultererstluxation. Wie Lobenhoffer ausgeführt hat, sei es
heute unumstritten, dass die pathogenetisch entscheidende Läsion für die
Reluxation nach traumatischer Schulterluxation die Ablösung des ventralen
Kapsel-Labrum-Komplexes vom Glenoidhals sei (d. h. die sogenannte
Bankart-Läsion) [1]. Typische Bankart-Läsionen, das heisst eine Ablösung des Glenoides
am ventralen vorderen unteren Rand ohne knöchernen Ausriss, stellen somit die
wesentlichste Verletzung bei einer traumatischen vorderen Schulterluxation dar
(nebst Hills-Sachs-Läsion u. a.). Knöcherne Bankart-Läsionen sind seltener und
machen vielleicht etwas über 20 der Falle aus [2]. Die Bankart-Läsion ist auch
bedeutsam für das Reluxationsrisiko. In einer arthroskopisch verifizierten
Studie mit MR-Arthrographie und CT-Arthrographie wiesen alle 30 Patienten
Bankart-Läsionen auf, 13 davon knöcherne. Darunter waren auch 10 Patienten mit
Zeichen einer Subluxation aber ohne nachgewiesene vollständige Luxation. Alle
Patienten wiesen klinische Zeichen einer vorderen Instabilität auf mit
positivem Apprehension-Test und Relokationstest. Bei Frau RI 1 wurden solche
Tests als negativ bewertet respektive Dr. __________ fand bei seiner
Untersuchung keine Hinweise auf Instabilität.
Es ist somit unbestritten und wurde von mir auch
schon am 04.04.2012 so dargestellt, dass eine Bankart-Läsion in der Regel bei einer
traumatischen vorderen unteren Schulterluxation entsteht.
Im vorliegenden Fall ist allerdings strittig, ob
das versicherte Ereignis vom 08.08.2011 zu dieser Verletzung geführt hat. In
Analyse des Ereignisses und der anschliessenden Symptome und Befunde hat klar
ergeben, dass eine Luxation der Schulter nicht vorgelegen hat und mit grosser
Wahrscheinlichkeit auch keine Subluxation. Bei beiden Verletzungen wäre eine
indirekte Einwirkung bei abduzierter und aussenrotierter Schulter
Voraussetzung, das heisst der Arm muss mindestens in die Horizontale erhoben
und nach aussen rotiert sein. Für einen solchen Mechanismus fanden sich in der
Schilderung des Ereignisses keine Anhaltspunkte. Somit kommt dieses Ereignis
nicht als überwiegend wahrscheinlicher Verursacher der Bankart-Läsion
respektive der vorderen Instabilität in Frage. Daran ändert auch nichts, wenn
sich, wie Dr. __________ am 10.05.2012 ausgeführt hat, Frau RI 1 nicht an
andere Ereignisse erinnert, welche diese Verletzung verursacht haben könnten.
Somit: Bei Frau RI 1 ist in einer Arthroskopie
eine Bankart-Läsion festgestellt worden als wahrscheinliche Folge einer
Luxation oder eventuell einer Subluxation der Schulter. Für eine solche
Verletzung oder eine Instabilität bestand präoperativ kein Anlass, insbesondere
nicht für den Operateur. Auch im Kernspintomogramm ist die Bankart-Läsion nicht
zu sehen. Leider konnten keine Videoprints vorgelegt werden, welche diesen
Befund - entgegen dem MRI-Befund - belegen. Das versicherte Ereignis war nicht
geeignet, eine solche Läsion herbeizuführen; auch nicht durch den Umstand, dass
Frau RI 1 sich nicht an andere Ereignisse erinnert, bei welchen es zu einer
Schulterluxation oder Subluxation gekommen sein könnte." (Doc.
XIII/1)
Con messaggio di posta elettronica del 10 ottobre
2012, in risposta ad una richiesta dell’assicurata di presa di posizione
riguardo allo scritto del dr. __________, il dr. __________ ha osservato:
"
Io più di quello che le ho scritto non posso
aggiungere. Sulla natura traumatica della lesione non ci sono dubbi su quando e
come sia stata provocata io non sono un esperto di medicina legale e delle
assicurazioni, credo che la MRI abbia dei falsi negativi anche per lesioni come
la sua ma su queste problematiche le consiglio di sottoporsi a perizia da parte
di un collega esperto in questioni assicurative e medico legali che come detto
io non sono. Credo che il suo avvocato la possa aiutare in questa ricerca.”
(Doc. E)
2.6
In corso di
causa, il TCA ha chiesto al dr. __________ di “comunicare se conferma o meno
che la lesione di Bankart è necessariamente conseguenza di una lussazione o
sublussazione della spalla” (doc. XXII).
Con scritto del 20 novembre 2012, il dr. __________
ha risposto che “le confermo come già più volte scritto, che la lesione di
Bankart è di natura traumatica” (doc. XXIV).
2.7
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione
è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282;
DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a
condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di
per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi
che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi
mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
2.8
Nella
concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica
agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere espresso dal chirurgo
ortopedico dr. __________ possa validamente costituire da base al giudizio
che è ora chiamato a rendere.
Il dr. __________ ha
spiegato in maniera chiara, precisa e dettagliata le ragioni per le quali ha
ritenuto, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, che la
lesione di Bankart accusata dall’assicurata non sia in rapporto causale con
l’infortunio dell’8 agosto 2011, in mancanza di una lussazione della spalla
riscontrabile all’esame clinico, anamnestico e radiologico subito dopo l’evento
traumatico dell’agosto 2011 annunciato alla CO 1 (doc. M15,
fascicolo 1).
Il TCA non ha motivo per
distanziarsi da queste conclusioni del dr. __________, che trovano conferma
nella documentazione medica agli atti.
In questo ordine di idee,
il TCA ritiene di particolare rilievo il fatto che, in occasione della visita
al Pronto Soccorso dell’Ospedale regionale di __________ dell’8 agosto 2001 –
giorno stesso in cui si è verificato l’infortunio qui in discussione – il dr. __________
ha riscontrato l’esistenza di un “trauma contusivo/distorsivo della spalla
destra”, ma non di una lussazione della spalla (cfr. doc. M1, fascicolo 1).
Lussazione
che non è stata evidenziata neppure in occasione delle visite mediche eseguite
dal dr. __________ in data 22 settembre 2011 (doc. M2, fascicolo 1) e in data
20.
ottobre 2011 (doc. M4, fascicolo 1), né dall’esame di artro-RM spalla destra
del 5 ottobre 2011 (doc. M3, fascicolo 1).
Solo in sede operatoria, il 15 dicembre 2011, il
dr. __________ ha riscontrato una lesione di Bankart alla spalla destra (doc.
M7, fascicolo 1).
Alla luce di questi elementi oggettivi, il dr. __________
ha negato un rapporto causale tra la lesione di Bankart e l’evento dell’8
agosto 2011.
Il parere del dr. __________ non può essere
smentito dalle certificazioni del dr. __________, dato che lo specialista
curante si è limitato a ripetere, a più riprese, che i disturbi correlati alla
lesione di Bankart di cui è affetta l’interessata sono di origine
post-traumatica (doc. M16 fascicolo 1; doc. C; doc. E).
Al riguardo, il TCA rileva innanzitutto che non è
oggetto della presente vertenza la natura traumatica della lesione di Bankart –
indubbia, come osservato anche dal dr. __________ (cfr. doc. M15, fascicolo 1 e
doc. XIII/1) – ma solo l’esistenza o meno di un nesso di causalità tra tale
lesione e l’infortunio dell’8 agosto 2011.
Il dr. __________ ha poi rilevato che essendo la
lesione di Bankart, per definizione, di origine traumatica, essa non può che
derivare dall’infortunio di cui è rimasta vittima l’assicurata in data 8 agosto
2011, aggiungendo che “tale lesione può essersi verificata anche senza una
chiara lussazione e pertanto non sufficientemente valutata in sede di primo
soccorso” (doc. M16 fascicolo 1; doc. C).
Questo Tribunale non può condividere questa
affermazione del curante, per i motivi seguenti.
Nonostante la mancata risposta da parte del dr. __________
alla domanda del TCA volta ad appurare se la lesione di Bankart sia
necessariamente conseguenza di una lussazione della spalla oppure no (doc.
XXII) – domanda a fronte della quale il curante, in data 20 novembre 2012, si è
limitato a ripetere che “la lesione di Bankart è di natura traumatica” (doc.
XXIV) - questo Tribunale evidenzia che lo stesso dr. __________, in un articolo
intitolato “Sport e traumi alla spalla: “relazioni pericolose”, pubblicato in
Tribuna medica ticinese, n° 75, ottobre 2010, pag. 337 segg., ha espressamente
rilevato che la lesione di Bankart costituisce una “lesione acuta dell’apparato
capsulo-legamentoso generato da una lussazione traumatica” (articolo
citato, pag. 338, corsivo della redattrice).
Questa chiara indicazione del dr. __________
conferma, quindi, quanto motivatamente esposto dal dr. __________r nella
valutazione del 4 aprile 2012 (doc. M15, fascicolo 1) e nell’ulteriore parere
del 12 settembre 2012 (doc. XIII/1), a proposito della mancanza di un nesso di
causalità naturale tra la lesione di Bankart e l’evento dell’8 agosto 2011, visto
che sia in occasione della visita al PS di __________ il giorno stesso
dell’infortunio, sia nel corso delle visite e degli accertamenti radiologici eseguiti
successivamente dal dr. __________, non è mai risultata una lussazione della
spalla.
In esito
alle considerazioni che precedono, il TCA non ritiene dimostrato, secondo il
grado della verosimiglianza preponderante caratteristico del settore della
sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtspre-chung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), un legame causale tra la
lesione di Bankart lamentata dall’assicurata alla spalla destra e l’infortunio
dell’8 agosto 2011.
A
ragione, pertanto, la CO 1 non ha assunto l’intervento operatorio e l’inabilità
lavorativa derivanti dalla lesione di Bankart della ricorrente, ponendo termine
alla prestazioni a decorrere dal 19 ottobre 2011.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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