35.2012.39
Caduta con, in seguito, diagnosi di osteonecrosi con dengenerazione cistica a livello testa femorale dx e segni di coxartrosi. Assicurato rifiuta proposta impiano protesi totale anca. Rinvio atti all'
20 febbraio 2013Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2012.39
Data decisione, Autorità:
20.02.2013, TCA
Titolo:
Caduta con, in seguito, diagnosi di osteonecrosi con dengenerazione cistica a livello testa femorale dx e segni di coxartrosi. Assicurato rifiuta proposta impiano protesi totale anca. Rinvio atti all'amm. per accertare se rifiuto è espressione di una patologia psichiatrica
DISTURBI PSICHICI
ESIGIBILITÀ ATTO MEDICO
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 21 cpv. 4 LPGA
art. 61 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2012.39
mm/DC
Lugano
20 febbraio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 maggio 2012 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10 maggio
2012 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 31
agosto 2010, la Città di __________ ha comunicato alla CO 1 che la propria
dipendente RI 1, il 20 agosto 2009, aveva preso un pugno sul costato durante un
allenamento di pugilato (cfr. doc. 2.1).
Con
certificato del 10 settembre 2010, il dott. __________ ha diagnosticato dei
possibili neuromi cicatriziali locali (doc. 2.2).
In base
agli esiti dell’ecografia della parete toracica destra del 4 gennaio 2011, il
radiologo dott. __________ ha formulato la diagnosi di ipermobilità costale
compatibile con uno “slipping rib syndrome” su lesione all’ancoraggio
cartilagineo distale delle coste X e XI (doc. 2.4).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 31
gennaio 2012, l’assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni,
sostenendo, da un lato, che i dolori costali a destra non erano da porre in
relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non costituivano
neppure una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. 1.1)
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurata personalmente (cfr. doc. 1.3), in
data 10 maggio 2012, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 1.6).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 30 maggio 2012 - inoltrato erroneamente all’Istituto
assicuratore -, RI 1 ha chiesto che quest’ultimo venga condannato a riconoscere
l’evento del 20 agosto 2009 quale infortunio ex art. 4 LPGA, argomentando in
particolare quanto segue:
"
(…).
Sin dall’inizio ho fatto rilevare di essermi
infortunata nella palestra dove svolgo pugilato. Pugilato, non Jiu Jitsu. Mai
praticato Jiu Jitsuin vita mia, non conosco nessuna mossa di questa lotta,
conosco solo pugni e schivate (infatti si é visto il risultato). Pugilato e Jiu
Jitsu sono due discipline totalmente diverse. Ecco infatti il fattore
straordinario, dato da una situazione non usuale: il tentativo di liberarmi da
una mossa che non conosco, di una disciplina che non conosco e non sapendo in
che modo.
Ribadisco inoltre il fatto che l’annuncio
d’infortunio non é stato un mio errore bensì di chi l’ha compilato, sapendo
appunto che svolgo pugilato avrà dato per scontato di essermi fatta male
“boxando”. Non vedo perché attaccarsi ad un cavillo che tra l’altro deriva da
un errore altrui.
(…).
Nella decisione su opposizione si sostiene che la
slipping rib syndrome é stata diagnosticata solo dal Dr. __________. Vero,
questo perché é stato l’unico ad avere effettuato un esame in movimento e non
statico. Ma anche se fosse? se un medico fa una diagnosi ed un altro no?. Quale
si prende per buona? La diagnosi o la non diagnosi? È sufficiente che per mezzo
di un esame si arrivi ad una diagnosi, indipendentemente da quale esame.
(…).
Non é possibile dimostrare chiaramente di quale
diagnosi si tratta poiché é passato troppo tempo dal momento dell’infortunio
alla prima visita-esame. ma gli “strascichi” sono riconducibili sia alla
lacerazione meniscale (poiché si tratta di tessuto cartilagineo staccato dalla
propria sede e cioè dalla costola); sia alla lussazione di un’articolazione
(poiché si tratta di un’articolazione e la lussazione può essere avvenuta e
dopo un anno essersi modificata)
… Una lussazione dell’articolazione può essere
perciò a monte del problema attuale delle costole.
(…).”
(doc. I)
1.4. La CO 1, in
risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VIII).
Fatti
1.5. In data 23
ottobre 2012, il TCA ha interpellato il dott. __________r, il quale é stato
invitato a rispondere ad alcuni quesiti riguardanti la diagnosi dei disturbi
denunciati dall’assicurata (doc. XII).
La
risposta dello specialista appena citato é pervenuta in data 26 ottobre 2012
(doc. XIV).
L’amministrazione
ha preso posizione in merito il 19 novembre 2012, producendo un rapporto del
dott. __________ (cfr. doc. XVIII + allegato).
1.6. Il 29
novembre 2012 ha avuto luogo un dibattimento dinanzi al Presidente del TCA
(doc. XX).
1.7. In data 10
dicembre 2012, l’amministrazione si é riconfermata nella propria posizione,
anche alla luce di quanto emerso in occasione dell’udienza appena citata (doc.
XXI).
1.8. In data 21
dicembre 2012 al TCA é pervenuta la traduzione in lingua italiana del referto
del dott. __________ (allegato al doc. XXIII), la quale é stata immediatamente
trasmessa all’assicurata (doc. XXIV).
Il 27
dicembre 2012, RI 1 ha formulato le proprie osservazioni sui rapporti dei
dottori __________ e __________ (doc. XXV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite é la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare la
propria responsabilità relativamente ai disturbi che le sono stati annunciati
da RI 1, oppure no.
Dalla
decisione su opposizione impugnata risulta che l’Istituto assicuratore
resistente ha negato il proprio obbligo a prestazioni poiché, da una parte,
l’evento del 20 agosto 2009 non sarebbe costitutivo di un infortunio ai sensi
di legge e, dall’altra, l’assicurata non avrebbe presentato una delle diagnosi
esaustivamente enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. 1.6).
2.3. L’art. 9
cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,
prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni
degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo, sono
equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno
straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni
di articolazioni;
c. lacerazioni
del menisco;
d. lacerazioni
muscolari;
e. stiramenti
muscolari
f. lacerazioni
dei tendini;
g. lesioni
dei legamenti;
h.
lesioni del timpano.
Le
lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio
solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion
fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid.
2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano
e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato
scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito
della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi
connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
A
proposito dell'esigenza di un fattore esterno, l'Alta Corte, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio,
oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al
corpo.
Così,
dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio
non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce
solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove
la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un
atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di
descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha
subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione
oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione
del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e
psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 4.2.2). Per il resto,
conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che
l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di
cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono
sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo
("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da
posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il
cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V
470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha
pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di
un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali
parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito
dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali
fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo
accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; si veda pure la STF 8C_802/2011 del 2 febbraio 2012 consid. 5.5).
Necessario
è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.
268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che
l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di
secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va
piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di
un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro
gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS
1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale
Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,
p. 2341).
2.4. Nella concreta evenienza,
dalle tavole processuali emerge che i noti dolori localizzati al costato destro
sono stati oggetto di numerosi accertamenti diagnostici, rispettivamente di
diagnosi diverse.
In data 24 agosto 2010,
sono state eseguite delle radiografie del torace e emitorace destro, risultate
senza particolarità (cfr. doc. 2.3). Il 4 gennaio 2011, un’ecografia effettuata
dal dott. __________, spec. FMH in radiologia medica, ha evidenziato la
presenza di una ipermobilità delle coste X e XI con immagini di “scatto” alla
respirazione profonda e con separazione tra la cartilagine dell’arco e le
coste, reperto giudicato compatibile con “… uno “slipping rib
syndrome” su lesione all’ancoraggio cartilagineo distale …” (doc. 2.4). La RMN
del rachide dorsale del 5 gennaio 2011, la RMN della parete
toracica/sterno-costale dell’11 febbraio 2011, nonché la TAC del torace del 1°
marzo 2011, non hanno mostrato nulla di patologico (doc. 2.6, 2.7 e 2.8). A
margine della consultazione del 1° luglio 2011, il __________, spec. FMH in
anestesiologia, ha sottoposto l’assicurata a un’infiltrazione sotto controllo
radiologico con un anestetico locale. Alla luce dell’esito del test, il
sanitario in questione ha dichiarato che é “… difficile correlare la clinica
invalidante alla assenza di reperti oggettivi, non evidenti anche alle numerose
indagini radiologiche.” (doc. 2.12).
Nel mese
di ottobre 2012, il TCA ha chiesto al dott. __________, già Primario di
chirurgia presso l’Ospedale regionale di __________ nonché medico curante
specialista dell’assicurata, alcune precisazioni d’ordine diagnostico (cfr.
doc. XII). Per quanto qui d’interesse, con rapporto del 24 ottobre 2012, egli
ha innanzitutto dichiarato che “rivalutando accertamenti e visite cliniche,
effettivamente si potrebbe parlare di tale diagnosi (di una “slipping rib
syndrome”, n.d.r.) soprattutto perché, dopo aver indirizzato la signora
al dr. __________, responsabile Centro terapia del Dolore all’Ospedale __________,
un’infiltrazione di anestetico locale ha bloccato temporaneamente completamente
il dolore.”. D’altro canto, il sanitario in questione ha negato che il fatto
che le indagini radiologiche e strumentali compiute siano risultate negative,
consenta di concludere all’inesistenza di una “slipping rib syndrome”, “…
poiché sembra che per questa sindrome le predette indagini non siano
conclusive: l’ecografia resta l’indagine più mirata per confermare questa patologia
che può essere validata con il cosiddetto test dell’uncino e con il blocco del
nervo intercostale.”. Infine, il dott. __________ ha sostenuto che la
menomazione lamentata dall’assicurata ricadrebbe fra le diagnosi enumerate
all’art. 9 cpv. 2 OAINF: “praticamente si può parlare di una frattura a livello
cartilagineo, dato che in quella parte del corpo non vi sono articolazioni.”
(doc. XIV).
In corso
di causa, l’assicuratore resistente ha prodotto un rapporto del medico
fiduciario dott. __________, secondo il quale, qualora fosse data la diagnosi
di “slipping rib syndrome, ciò che é soltanto possibile alla luce degli esiti
delle indagini radiologiche e strumentali, si tratterebbe tutt’al più di una sublussazione
a livello del punto di congiunzione delle coste con lo sterno. Ora, la
sublussazione non ricade sotto l’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. allegato al doc.
XVIII).
2.5. Tenuto conto
che l’esito dell’ecografia del 4 gennaio 2011 non é stato confermato né dalla
Considerandi
RMN né dalla TAC eseguite successivamente (cfr. doc. 2.6, 2.7 e 2.8), che,
sebbene l’infiltrazione con anestetico locale del 1° luglio 2011 abbia
comportato una transitoria scomparsa dei dolori, il dott. __________ non ha
ritenuto la diagnosi di “slipping rib syndrome” e che lo stesso dott. __________
si é espresso al riguardo in termini di semplice possibilità (cfr. doc. XIV: “…
effettivamente si potrebbe parlare di tale diagnosi … “ e “… il fatto che
questa possibile sindrome …”), ci si può legittimamente chiedere se l’esistenza
di una “slipping rib syndrome” sia stata accertata con un grado di
verosimiglianza sufficiente. Questo Tribunale può comunque esimersi dall’approfondire
tale aspetto, poiché, anche qualora si volesse riconoscerne l’esistenza, l’art.
9.
cpv. 2 OAINF non potrebbe trovare applicazione, così come verrà meglio
dimostrato qui di seguito.
Secondo
il dott. __________, la “slipping rib syndrome” corrisponde a una frattura
cartilaginea (doc. XIV, risposta al quesito n. 4), ciò che sembrerebbe
confermato anche dal referto dell’ecografia eseguita dal dott. __________ (doc.
2.
: “… su lesione all’ancoraggio cartilagineo distale delle coste X e
XI.” - il corsivo é del redattore).
Ora, nel
quadro di una pregressa procedura ricorsuale sfociata nella STCA 35.2001.49 del
7.
gennaio 2002, questo Tribunale ha già appurato, dopo avere interpellato uno
specialista in chirurgia ortopedica, che una lesione interessante la
cartilagine - in quella fattispecie si trattava di un distacco
osteo-cartilagineo nella zona di carico del condilo femorale esterno destro -,
non può essere assimilata a una frattura ossea ai sensi dell'art. 9 cpv. 2
lett. a OAINF (si veda la versione tedesca: "Knochenbrücke";
in questo senso, cfr. STCA 35.2012.50 del 28 novembre 2012 consid. 2.10.,
35.2010.19
del 14 giugno 2010 consid. 2.9., 35.2008.65 del 15 gennaio 2009
consid. 2.6. e 35.2008.47 del 13 ottobre 2008 consid. 2.11., tutte cresciute in
giudicato incontestate). Sempre in questo contesto, é utile segnalare che, in
una sentenza 8C_118/2011 del 9 novembre 2011 consid. 4.3.3, pubblicata in SVR
4-5/2012 UV Nr. 10, p. 34ss., il Tribunale federale ha ricordato che la
giurisprudenza (DTF 114 V 298 consid. 3e) considera che le disposizioni
d’eccezione, qual é l’art. 9 cpv. 2 OAINF che contiene un elenco esaustivo, non
devono essere interpretate né restrittivamente né in maniera estensiva, ma
conformemente al loro senso e scopo, nei limiti della regola generale. Non é
dunque ammissibile estendere l’elenco delle lesioni parificabili a infortunio
ragionando per analogia. Ad esempio, nella RAMI 1993 K 921 p. 160 consid.
5, l’Alta Corte ha negato che la frattura di un dente possa essere
assimilata a una frattura ex art. 9 cpv. 2 lett. a OAINF.
Un’obbligo
a prestazioni fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF non potrebbe essere ammesso
nemmeno qualora si volesse considerare quanto sostenuto dal dott. __________,
per il quale la “slipping rib syndrome” corrisponderebbe, tutt’al più, a una
sublussazione (cfr. allegato al doc. XVIII). Infatti, secondo la
giurisprudenza, le sublussazioni non costituiscono una lesione
parificata ai postumi d’infortunio e, in particolare, non ricadono sotto la
lett. b dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (“lussazioni di articolazioni” - cfr. STF 8C_1000/2008
del 27 febbraio 2009 consid. 2.3), tutto ciò senza dimenticare che, a detta del
dott. __________, “… in quella parte del corpo non vi sono articolazioni.”
(cfr. doc. XIV, risposta al quesito n. 4 - il corsivo é del redattore).
Visto che
RI 1 non ha presentato una delle menomazioni elencate all’art. 9 cpv. 2 OAINF, l’assicuratore
LAINF non può essere tenuto a riconoscere la propria responsabilità a titolo di
lesione parificata ai postumi d’infortunio.
Questa
Corte deve dunque esaminare se la sua responsabilità possa essere invece
ammessa a titolo d’infortunio.
2.6
L'art. 4
LPGA così definisce l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte."
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003
-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o
psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra
infortunio e malattia.
2.7
Si evince
dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne
gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V
38.
consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,
consid. 2a).
Vi è
infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
2.8
Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,
p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-
und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova
dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid.
5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.9
Nel caso di
specie, in occasione dell’udienza del 29 novembre 2012, l’insorgente ha
chiarito qual é stata la dinamica dell’evento occorsole il 20 agosto 2009. Ella
ha dichiarato quanto segue:
"
(…).
Rispondendo al presidente del TCA l’assicurata
precisa che l’evento in questione è accaduto il 20 agosto 2009. Ero in palestra
dove a quel momento svolgevo pugilato, nella stessa palestra si allenano dei
ragazzi che praticano jujitsu. Vi è stata una discussione su queste due arti
marziali e io ho provato un paio di mosse di jujitsu. Era la prima volta che
praticavo il jujitsu. L’ultima mossa era una presa dove l’uomo si trovava con
la schiena a terra, mi stringeva e io mi trovavo sopra di lui, pure io di
schiena. Ho tentato di liberarmi con questa mossa, non con la tecnica ma con la
mia forza. Con ciò voglio dire che l’ho fatto solo con la forza e non
beneficiando dell’esperienza sulle mosse per liberarsi in possesso di coloro
che praticano il jujitsu. La morsa è stata allentata quando mi sono lamentata
per il dolore. L’altra persona coinvolta era un ragazzo che si allena in quella
palestra, il suo peso era il doppio del mio (circa 90 kg).”
(doc. XX,
p. 1s.)
Rispondendo
al Presidente del TCA che le aveva chiesto se, vista la sua professione, le era
stata fornita una preparazione personale alla difesa e alla lotta, la
ricorrente ha risposto “… sì e no, nel senso che riceviamo e facciamo degli
allenamenti di difesa personale che comprendono diverse discipline (non so
quali con esattezza). Gli allenamenti non sono costanti e ritengo che se un
agente di polizia vuole essere preparato deve seguire degli allenamenti privati
in modo regolare.”. Essa ha pure precisato di essere allenata “… in modo
generale sulla difesa personale, di bloccaggi e di prese ce ne sono migliaia di
tipi. Conosco le basi di quello che facciamo.” (doc. XX, p. 3).
2.10
Alla luce di
quanto dichiarato dall’assicurata, é da ritenere accertato che nel caso di
specie non vi é stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla
salute si è infatti manifestato senza che vi sia stato impatto con altre
persone o con oggetti.
Quando il
processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di
agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in
caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La
giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi
eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima
è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o
addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere (cfr. STFA U 9/04 del
15.
ottobre 2004). L’Alta Corte ha negato il carattere infortunistico nel caso
di un aiuto infermiere - 36enne, di buona costituzione fisica - che aveva
riportato una sindrome vertebrale dorsale in seguito allo spostamento, dal
tavolo operatorio al letto, di un paziente del peso di 100-120 kg (cfr. DTF 116 V 136 consid. 3c), mentre lo ha riconosciuto nel caso di una stagista
fisioterapista (57 kg) attiva in una casa per anziani che, per evitare
l’improvvisa caduta di un paziente (84 kg), non aveva avuto scelta se non quella di intervenire con una sforzo violento e repentino (cfr. STFA U 166/04 del
18.
aprile 2005, pubblicata in RtiD 2005 II n. 56 p. 265, citata nella STF
8C_403/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 4.1).
Da un
altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da
movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in
circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.
Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la
conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate
(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.
2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid.
3b).
In una
sentenza U 385/01 del 10 gennaio 2003 consid. 2, il TFA ha negato l’esistenza
di un infortunio (e di una lesione parificata a infortunio), trattandosi di un
assicurato che, durante un allenamento di Jiu-Jitsu, aveva riportato una
distorsione al rachide cervicale, nel tentativo di liberarsi dal suo avversario
che gli era sopra tenendolo bloccato al suolo. L’Alta Corte federale ha escluso
che il fatto di spingere l’avversario verso l’alto potesse costituire un
movimento scombinato o incongruo, posto che il normale svolgimento del
movimento non é stato ostacolato da qualcosa di fuori programma o insolito
comportante una sollecitazione non fisiologica di singole parti del corpo. Pure
esclusa l’ipotesi di uno sforzo manifestamente eccessivo, per il motivo che il
peso dell’avversario non superava i 100 kg.
Come
nella fattispecie oggetto della pronunzia federale appena menzionata, anche
nella descrizione che l’assicurata ha fatto dell’accaduto, non é ravvisabile
l’intervento di circostanze esterne manifestamente impreviste e fuori programma
che hanno interrotto oppure interferito nel normale processo motorio compiuto per cercare di liberarsi dalla presa dell’avversario. Il
criterio del movimento scoordinato non è, dunque, adempiuto. In questa misura,
il TCA condivide quindi l’opinione dell’assicuratore convenuto (cfr. doc. XXI,
p. 2).
Relativamente all'ipotesi di uno sforzo manifestamente eccessivo, in occasione della
sua audizione dinanzi al Presidente del TCA, RI 1 ha dichiarato che quel giorno
stava affrontando un uomo, pesante il doppio di lei (circa 90 kg), che praticava lo Jiu-Jitsu (contrariamente a lei che era la prima volta che si cimentava con
quella disciplina). Ella ha pure relativizzato la rilevanza dell’addestramento
ricevuto in qualità di agente di polizia (cfr. doc. XX).
Secondo
questo Tribunale, la veridicità delle circostanze riferite dall’assicurata deve
essere verificata poiché, qualora essa trovasse conferma, non si potrebbe negare
a priori che l’insorgente ha compiuto uno sforzo manifestamente eccessivo. Al
riguardo, questa Corte sottolinea in particolare che non é un caso se, nella
maggioranza degli sport, fra cui quelli da contatto, gli atleti vengono
suddivisi per categoria di peso e per sesso, e ciò proprio per garantire un
equilibrio delle forze in gioco (ad esempio, si veda, per il pugilato, www.it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Categorie_di_peso_del
pugilato, per il karate, www.it.wikipedia.org/wiki/Karate_sportivo e, per lo
judo, www.it.wikipedia.org/wiki/Judo_(sport)).
In esito
a quanto precede, gli atti vengono retrocessi all’amministrazione affinché
compia tutti gli accertamenti necessari per verificare le dichiarazioni di RI 1
(procedendo, ad esempio, all’audizione del ragazzo affrontato quel 20 agosto
2009, come pure di coloro che si occupano della formazione degli agenti di
polizia) e decida di nuovo in merito all’esistenza di un infortunio ai sensi
dell’art. 4 LPGA.
Se ne
ammetterà l’esistenza, la CO 1 dovrà pure stabilire se i disturbi fatti valere
dall’assicurata costituivano una conseguenza, naturale e adeguata, del sinistro
occorsole.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata é annullata.
§§ Gli
atti vengono rinviati alla CO 1 per ulteriori accertamenti ai sensi del
considerando 2.10..
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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