Lexipedia

Decisione

35.2012.39

Caduta con, in seguito, diagnosi di osteonecrosi con dengenerazione cistica a livello testa femorale dx e segni di coxartrosi. Assicurato rifiuta proposta impiano protesi totale anca. Rinvio atti all'

20 febbraio 2013Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. In data 23

ottobre 2012, il TCA ha interpellato il dott. __________r, il quale é stato

invitato a rispondere ad alcuni quesiti riguardanti la diagnosi dei disturbi

denunciati dall’assicurata (doc. XII).

La

risposta dello specialista appena citato é pervenuta in data 26 ottobre 2012

(doc. XIV).

L’amministrazione

ha preso posizione in merito il 19 novembre 2012, producendo un rapporto del

dott. __________ (cfr. doc. XVIII + allegato).

1.6. Il 29

novembre 2012 ha avuto luogo un dibattimento dinanzi al Presidente del TCA

(doc. XX).

1.7. In data 10

dicembre 2012, l’amministrazione si é riconfermata nella propria posizione,

anche alla luce di quanto emerso in occasione dell’udienza appena citata (doc.

XXI).

1.8. In data 21

dicembre 2012 al TCA é pervenuta la traduzione in lingua italiana del referto

del dott. __________ (allegato al doc. XXIII), la quale é stata immediatamente

trasmessa all’assicurata (doc. XXIV).

Il 27

dicembre 2012, RI 1 ha formulato le proprie osservazioni sui rapporti dei

dottori __________ e __________ (doc. XXV).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto

della lite é la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare la

propria responsabilità relativamente ai disturbi che le sono stati annunciati

da RI 1, oppure no.

Dalla

decisione su opposizione impugnata risulta che l’Istituto assicuratore

resistente ha negato il proprio obbligo a prestazioni poiché, da una parte,

l’evento del 20 agosto 2009 non sarebbe costitutivo di un infortunio ai sensi

di legge e, dall’altra, l’assicurata non avrebbe presentato una delle diagnosi

esaustivamente enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. 1.6).

2.3. L’art. 9

cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,

prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni

degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo, sono

equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno

straordinario:

a. fratture;

b. lussazioni

di articolazioni;

c. lacerazioni

del menisco;

d. lacerazioni

muscolari;

e. stiramenti

muscolari

f. lacerazioni

dei tendini;

g. lesioni

dei legamenti;

h.

lesioni del timpano.

Le

lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio

solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion

fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid.

2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano

e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato

scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito

della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi

connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

A

proposito dell'esigenza di un fattore esterno, l'Alta Corte, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio,

oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al

corpo.

Così,

dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio

non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce

solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove

la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un

atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di

descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha

subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno

suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza

di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi

alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione

oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione

del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e

psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 4.2.2). Per il resto,

conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che

l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di

cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono

sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo

("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da

posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il

cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V

470, consid. 4.2.3).

Il TFA ha

pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di

un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali

parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito

dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali

fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo

accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; si veda pure la STF 8C_802/2011 del 2 febbraio 2012 consid. 5.5).

Necessario

è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.

268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che

l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di

secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va

piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di

un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro

gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.

Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua

unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS

1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale

Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,

p. 2341).

2.4. Nella concreta evenienza,

dalle tavole processuali emerge che i noti dolori localizzati al costato destro

sono stati oggetto di numerosi accertamenti diagnostici, rispettivamente di

diagnosi diverse.

In data 24 agosto 2010,

sono state eseguite delle radiografie del torace e emitorace destro, risultate

senza particolarità (cfr. doc. 2.3). Il 4 gennaio 2011, un’ecografia effettuata

dal dott. __________, spec. FMH in radiologia medica, ha evidenziato la

presenza di una ipermobilità delle coste X e XI con immagini di “scatto” alla

respirazione profonda e con separazione tra la cartilagine dell’arco e le

coste, reperto giudicato compatibile con “… uno “slipping rib

syndrome” su lesione all’ancoraggio cartilagineo distale …” (doc. 2.4). La RMN

del rachide dorsale del 5 gennaio 2011, la RMN della parete

toracica/sterno-costale dell’11 febbraio 2011, nonché la TAC del torace del 1°

marzo 2011, non hanno mostrato nulla di patologico (doc. 2.6, 2.7 e 2.8). A

margine della consultazione del 1° luglio 2011, il __________, spec. FMH in

anestesiologia, ha sottoposto l’assicurata a un’infiltrazione sotto controllo

radiologico con un anestetico locale. Alla luce dell’esito del test, il

sanitario in questione ha dichiarato che é “… difficile correlare la clinica

invalidante alla assenza di reperti oggettivi, non evidenti anche alle numerose

indagini radiologiche.” (doc. 2.12).

Nel mese

di ottobre 2012, il TCA ha chiesto al dott. __________, già Primario di

chirurgia presso l’Ospedale regionale di __________ nonché medico curante

specialista dell’assicurata, alcune precisazioni d’ordine diagnostico (cfr.

doc. XII). Per quanto qui d’interesse, con rapporto del 24 ottobre 2012, egli

ha innanzitutto dichiarato che “rivalutando accertamenti e visite cliniche,

effettivamente si potrebbe parlare di tale diagnosi (di una “slipping rib

syndrome”, n.d.r.) soprattutto perché, dopo aver indirizzato la signora

al dr. __________, responsabile Centro terapia del Dolore all’Ospedale __________,

un’infiltrazione di anestetico locale ha bloccato temporaneamente completamente

il dolore.”. D’altro canto, il sanitario in questione ha negato che il fatto

che le indagini radiologiche e strumentali compiute siano risultate negative,

consenta di concludere all’inesistenza di una “slipping rib syndrome”, “…

poiché sembra che per questa sindrome le predette indagini non siano

conclusive: l’ecografia resta l’indagine più mirata per confermare questa patologia

che può essere validata con il cosiddetto test dell’uncino e con il blocco del

nervo intercostale.”. Infine, il dott. __________ ha sostenuto che la

menomazione lamentata dall’assicurata ricadrebbe fra le diagnosi enumerate

all’art. 9 cpv. 2 OAINF: “praticamente si può parlare di una frattura a livello

cartilagineo, dato che in quella parte del corpo non vi sono articolazioni.”

(doc. XIV).

In corso

di causa, l’assicuratore resistente ha prodotto un rapporto del medico

fiduciario dott. __________, secondo il quale, qualora fosse data la diagnosi

di “slipping rib syndrome, ciò che é soltanto possibile alla luce degli esiti

delle indagini radiologiche e strumentali, si tratterebbe tutt’al più di una sublussazione

a livello del punto di congiunzione delle coste con lo sterno. Ora, la

sublussazione non ricade sotto l’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. allegato al doc.

XVIII).

2.5. Tenuto conto

che l’esito dell’ecografia del 4 gennaio 2011 non é stato confermato né dalla

Considerandi

RMN né dalla TAC eseguite successivamente (cfr. doc. 2.6, 2.7 e 2.8), che,

sebbene l’infiltrazione con anestetico locale del 1° luglio 2011 abbia

comportato una transitoria scomparsa dei dolori, il dott. __________ non ha

ritenuto la diagnosi di “slipping rib syndrome” e che lo stesso dott. __________

si é espresso al riguardo in termini di semplice possibilità (cfr. doc. XIV: “…

effettivamente si potrebbe parlare di tale diagnosi … “ e “… il fatto che

questa possibile sindrome …”), ci si può legittimamente chiedere se l’esistenza

di una “slipping rib syndrome” sia stata accertata con un grado di

verosimiglianza sufficiente. Questo Tribunale può comunque esimersi dall’approfondire

tale aspetto, poiché, anche qualora si volesse riconoscerne l’esistenza, l’art.

9.

cpv. 2 OAINF non potrebbe trovare applicazione, così come verrà meglio

dimostrato qui di seguito.

Secondo

il dott. __________, la “slipping rib syndrome” corrisponde a una frattura

cartilaginea (doc. XIV, risposta al quesito n. 4), ciò che sembrerebbe

confermato anche dal referto dell’ecografia eseguita dal dott. __________ (doc.

2.

: “… su lesione all’ancoraggio cartilagineo distale delle coste X e

XI.” - il corsivo é del redattore).

Ora, nel

quadro di una pregressa procedura ricorsuale sfociata nella STCA 35.2001.49 del

7.

gennaio 2002, questo Tribunale ha già appurato, dopo avere interpellato uno

specialista in chirurgia ortopedica, che una lesione interessante la

cartilagine - in quella fattispecie si trattava di un distacco

osteo-cartilagineo nella zona di carico del condilo femorale esterno destro -,

non può essere assimilata a una frattura ossea ai sensi dell'art. 9 cpv. 2

lett. a OAINF (si veda la versione tedesca: "Knochenbrücke";

in questo senso, cfr. STCA 35.2012.50 del 28 novembre 2012 consid. 2.10.,

35.2010.19

del 14 giugno 2010 consid. 2.9., 35.2008.65 del 15 gennaio 2009

consid. 2.6. e 35.2008.47 del 13 ottobre 2008 consid. 2.11., tutte cresciute in

giudicato incontestate). Sempre in questo contesto, é utile segnalare che, in

una sentenza 8C_118/2011 del 9 novembre 2011 consid. 4.3.3, pubblicata in SVR

4-5/2012 UV Nr. 10, p. 34ss., il Tribunale federale ha ricordato che la

giurisprudenza (DTF 114 V 298 consid. 3e) considera che le disposizioni

d’eccezione, qual é l’art. 9 cpv. 2 OAINF che contiene un elenco esaustivo, non

devono essere interpretate né restrittivamente né in maniera estensiva, ma

conformemente al loro senso e scopo, nei limiti della regola generale. Non é

dunque ammissibile estendere l’elenco delle lesioni parificabili a infortunio

ragionando per analogia. Ad esempio, nella RAMI 1993 K 921 p. 160 consid.

5, l’Alta Corte ha negato che la frattura di un dente possa essere

assimilata a una frattura ex art. 9 cpv. 2 lett. a OAINF.

Un’obbligo

a prestazioni fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF non potrebbe essere ammesso

nemmeno qualora si volesse considerare quanto sostenuto dal dott. __________,

per il quale la “slipping rib syndrome” corrisponderebbe, tutt’al più, a una

sublussazione (cfr. allegato al doc. XVIII). Infatti, secondo la

giurisprudenza, le sublussazioni non costituiscono una lesione

parificata ai postumi d’infortunio e, in particolare, non ricadono sotto la

lett. b dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (“lussazioni di articolazioni” - cfr. STF 8C_1000/2008

del 27 febbraio 2009 consid. 2.3), tutto ciò senza dimenticare che, a detta del

dott. __________, “… in quella parte del corpo non vi sono articolazioni.”

(cfr. doc. XIV, risposta al quesito n. 4 - il corsivo é del redattore).

Visto che

RI 1 non ha presentato una delle menomazioni elencate all’art. 9 cpv. 2 OAINF, l’assicuratore

LAINF non può essere tenuto a riconoscere la propria responsabilità a titolo di

lesione parificata ai postumi d’infortunio.

Questa

Corte deve dunque esaminare se la sua responsabilità possa essere invece

ammessa a titolo d’infortunio.

2.6

L'art. 4

LPGA così definisce l'infortunio:

"

È considerato infortunio qualsiasi influsso

dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore

esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che

provochi la morte."

Questa

definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1

vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli

infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003

-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque

sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"

- l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o

psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale

fattore"

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra

infortunio e malattia.

2.7

Si evince

dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne

gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale

(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto,

é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni

gravi o inabituali.

Il

fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso

concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,

obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V

38.

consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,

consid. 2a).

Vi è

infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

2.8

Conformemente

alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando

l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado

della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali

elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,

l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,

p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-

und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova

dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid.

5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.9

Nel caso di

specie, in occasione dell’udienza del 29 novembre 2012, l’insorgente ha

chiarito qual é stata la dinamica dell’evento occorsole il 20 agosto 2009. Ella

ha dichiarato quanto segue:

"

(…).

Rispondendo al presidente del TCA l’assicurata

precisa che l’evento in questione è accaduto il 20 agosto 2009. Ero in palestra

dove a quel momento svolgevo pugilato, nella stessa palestra si allenano dei

ragazzi che praticano jujitsu. Vi è stata una discussione su queste due arti

marziali e io ho provato un paio di mosse di jujitsu. Era la prima volta che

praticavo il jujitsu. L’ultima mossa era una presa dove l’uomo si trovava con

la schiena a terra, mi stringeva e io mi trovavo sopra di lui, pure io di

schiena. Ho tentato di liberarmi con questa mossa, non con la tecnica ma con la

mia forza. Con ciò voglio dire che l’ho fatto solo con la forza e non

beneficiando dell’esperienza sulle mosse per liberarsi in possesso di coloro

che praticano il jujitsu. La morsa è stata allentata quando mi sono lamentata

per il dolore. L’altra persona coinvolta era un ragazzo che si allena in quella

palestra, il suo peso era il doppio del mio (circa 90 kg).”

(doc. XX,

p. 1s.)

Rispondendo

al Presidente del TCA che le aveva chiesto se, vista la sua professione, le era

stata fornita una preparazione personale alla difesa e alla lotta, la

ricorrente ha risposto “… sì e no, nel senso che riceviamo e facciamo degli

allenamenti di difesa personale che comprendono diverse discipline (non so

quali con esattezza). Gli allenamenti non sono costanti e ritengo che se un

agente di polizia vuole essere preparato deve seguire degli allenamenti privati

in modo regolare.”. Essa ha pure precisato di essere allenata “… in modo

generale sulla difesa personale, di bloccaggi e di prese ce ne sono migliaia di

tipi. Conosco le basi di quello che facciamo.” (doc. XX, p. 3).

2.10

Alla luce di

quanto dichiarato dall’assicurata, é da ritenere accertato che nel caso di

specie non vi é stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla

salute si è infatti manifestato senza che vi sia stato impatto con altre

persone o con oggetti.

Quando il

processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di

agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in

caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

La

giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi

eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima

è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o

addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere (cfr. STFA U 9/04 del

15.

ottobre 2004). L’Alta Corte ha negato il carattere infortunistico nel caso

di un aiuto infermiere - 36enne, di buona costituzione fisica - che aveva

riportato una sindrome vertebrale dorsale in seguito allo spostamento, dal

tavolo operatorio al letto, di un paziente del peso di 100-120 kg (cfr. DTF 116 V 136 consid. 3c), mentre lo ha riconosciuto nel caso di una stagista

fisioterapista (57 kg) attiva in una casa per anziani che, per evitare

l’improvvisa caduta di un paziente (84 kg), non aveva avuto scelta se non quella di intervenire con una sforzo violento e repentino (cfr. STFA U 166/04 del

18.

aprile 2005, pubblicata in RtiD 2005 II n. 56 p. 265, citata nella STF

8C_403/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 4.1).

Da un

altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da

movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in

circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.

Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la

conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate

(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.

2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid.

3b).

In una

sentenza U 385/01 del 10 gennaio 2003 consid. 2, il TFA ha negato l’esistenza

di un infortunio (e di una lesione parificata a infortunio), trattandosi di un

assicurato che, durante un allenamento di Jiu-Jitsu, aveva riportato una

distorsione al rachide cervicale, nel tentativo di liberarsi dal suo avversario

che gli era sopra tenendolo bloccato al suolo. L’Alta Corte federale ha escluso

che il fatto di spingere l’avversario verso l’alto potesse costituire un

movimento scombinato o incongruo, posto che il normale svolgimento del

movimento non é stato ostacolato da qualcosa di fuori programma o insolito

comportante una sollecitazione non fisiologica di singole parti del corpo. Pure

esclusa l’ipotesi di uno sforzo manifestamente eccessivo, per il motivo che il

peso dell’avversario non superava i 100 kg.

Come

nella fattispecie oggetto della pronunzia federale appena menzionata, anche

nella descrizione che l’assicurata ha fatto dell’accaduto, non é ravvisabile

l’intervento di circostanze esterne manifestamente impreviste e fuori programma

che hanno interrotto oppure interferito nel normale processo motorio compiuto per cercare di liberarsi dalla presa dell’avversario. Il

criterio del movimento scoordinato non è, dunque, adempiuto. In questa misura,

il TCA condivide quindi l’opinione dell’assicuratore convenuto (cfr. doc. XXI,

p. 2).

Relativamente all'ipotesi di uno sforzo manifestamente eccessivo, in occasione della

sua audizione dinanzi al Presidente del TCA, RI 1 ha dichiarato che quel giorno

stava affrontando un uomo, pesante il doppio di lei (circa 90 kg), che praticava lo Jiu-Jitsu (contrariamente a lei che era la prima volta che si cimentava con

quella disciplina). Ella ha pure relativizzato la rilevanza dell’addestramento

ricevuto in qualità di agente di polizia (cfr. doc. XX).

Secondo

questo Tribunale, la veridicità delle circostanze riferite dall’assicurata deve

essere verificata poiché, qualora essa trovasse conferma, non si potrebbe negare

a priori che l’insorgente ha compiuto uno sforzo manifestamente eccessivo. Al

riguardo, questa Corte sottolinea in particolare che non é un caso se, nella

maggioranza degli sport, fra cui quelli da contatto, gli atleti vengono

suddivisi per categoria di peso e per sesso, e ciò proprio per garantire un

equilibrio delle forze in gioco (ad esempio, si veda, per il pugilato, www.it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Categorie_di_peso_del

pugilato, per il karate, www.it.wikipedia.org/wiki/Karate_sportivo e, per lo

judo, www.it.wikipedia.org/wiki/Judo_(sport)).

In esito

a quanto precede, gli atti vengono retrocessi all’amministrazione affinché

compia tutti gli accertamenti necessari per verificare le dichiarazioni di RI 1

(procedendo, ad esempio, all’audizione del ragazzo affrontato quel 20 agosto

2009, come pure di coloro che si occupano della formazione degli agenti di

polizia) e decida di nuovo in merito all’esistenza di un infortunio ai sensi

dell’art. 4 LPGA.

Se ne

ammetterà l’esistenza, la CO 1 dovrà pure stabilire se i disturbi fatti valere

dall’assicurata costituivano una conseguenza, naturale e adeguata, del sinistro

occorsole.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata é annullata.

§§ Gli

atti vengono rinviati alla CO 1 per ulteriori accertamenti ai sensi del

considerando 2.10..

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster