35.2012.4
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3 aprile 2013Italiano22 min
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Numero d'incarto:
35.2012.4
Data decisione, Autorità:
03.04.2013, TCA
Titolo:
Trauma da schiacciamento mano sx con amputazione parziale di anulare e mignolo. Sviluppo di disturbi psichici. Negato il diritto all'IMI, in quanto non é stato riconosciuto il carattere durevole della menomazione all'integrità psichica dell'assicurato
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
DISTURBI PSICHICI
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 24 cpv. 1 LAINF
art. 36 cpv. 1 OAINF
art. 36 cpv. 2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2012.4
mm/DC
Lugano
3 aprile 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7
dicembre 2011 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 25
novembre 2008, RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in
qualità di apprendista montatore d’impianti sanitari e, perciò, assicurato
d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, ha riportato un trauma da
schiacciamento della mano sinistra con lesione complessa con degloving
del dito anulare e lesione complessa del dito mignolo.
Il giorno
stesso é stata eseguita l’amputazione dell’anulare a livello della prima
falange e del mignolo a livello della seconda falange, con relativa confezione
dei monconi (cfr. doc. 7).
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente
le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 23 giugno 2011,
l’assicuratore LAINF ha posto l’assicurato al beneficio di un’indennità per
menomazione all’integrità fisica del 10% (cfr. doc. 78).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato
(cfr. doc. 79), in data 7 dicembre 2011, l’CO 1 ha parzialmente riformato la sua prima decisione, nel senso che il grado di menomazione fisica é
stato portato dal 10 al 12% (cfr. doc. 93).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 23 gennaio 2012, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, che l’amministrazione venga condannata a riconoscergli
un’IMI del 32% (12% per la menomazione fisica e 20% per quella psichica) e, in
via subordinata, il rinvio degli atti all’INSAI per nuovi accertamenti.
Relativamente
alla problematica psichica, l’insorgente sostiene innanzitutto che essa
costituirebbe una conseguenza adeguata dell’infortunio occorsogli nel mese di
novembre 2008 e, a questo proposito, contesta che il caso che lo riguarda possa
essere ritenuto meno grave rispetto a quello dell’operaio che a causa
dell’amputazione di tre dita aveva perso la propria indipendenza economica,
rilevando in particolare che “a livello di ripercussioni delle lesioni le due
fattispecie devono essere considerate analoghe. Le conseguenze psicologiche
dell’amputazione non sono automaticamente proporzionali al numero di dita
amputate. Esse sono dovute alla perdita dell’integrità di una parte del corpo
importante a livello funzionale (nel nostro caso oltretutto la mano amputata é
quella dominante) e sociale (é con la mano che si saluta) e alle limitazioni
che l’amputazione comporta. Perdere duo o tre dita comporta conseguenze analoghe,
nella misura in cui le ripercussioni pratiche sono le stesse. D’altra parte, se
é vero che il ricorrente ha ora l’opportunità di ricostruirsi una vita
professionale, é altrettanto vero che egli si é ritrovato ancor prima dei 20
anni con una menomazione fisica importante, chiaramente visibile e che comporta
gravi disturbi funzionali, rispettivamente che egli é stato costretto ad
abbandonare un percorso formativo quasi concluso, per intraprenderne un altro.
Il ricorrente era un ragazzo sano e in perfetta forma fisica. Conduceva una
vita serena e aveva ottime prospettive sia a livello scolastico che
professionale. Era inoltre uno sportivo, Praticava il calcio a livello
agonistico. Dopo l’infortunio é ingrassato di 25 kg e non é più riuscito a riprendere l’attività agonistica. Come detto era in procinto di
concludere l’apprendistato (…), ma a causa dell’infortunio non é riuscito ad
ottenere il certificato di capacità. la sua vita é stata completamente
sconvolta dall’incidente”.
D’altra
parte, l’assicurato rimprovera all’Istituto assicuratore di aver negato il
carattere duraturo alla menomazione psichica, senza aver preliminarmente
disposto una perizia psichiatrica. Al proposito, egli chiede che si tenga conto
del rapporto della psichiatra dott.ssa __________ (doc. A), il quale
dimostrerebbe che “la situazione, visto il lungo tempo trascorso
dall’infortunio, deve essere considerata come ormai cronicizzata. Tant’é che
viene introdotta la diagnosi di “modificazione duratura della personalità”.”
(doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
in
diritto
Fatti
2.1. L’oggetto
della lite é circoscritto alla questione di sapere se l’Istituto resistente era
legittimato a negare a RI 1 il diritto all’IMI per una pretesa menomazione psichica,
oppure no.
Non é
invece più contestata l’IMI assegnata per la menomazione fisica (12%).
Per il TCA, questa valutazione appare giustificata da un esame degli
atti e da un confronto con la giurisprudenza in materia.
2.2. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.3. Il diritto
alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone però
l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il
danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere
che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto
verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,
che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del
danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno
alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406).
2.4. Il diritto
alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità
adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla
salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal
momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid.
5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per
valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi
psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima
classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli
infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata
banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a
tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é stato
vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un
punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,
occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più
importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in
ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.5. Giusta
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale, precisando per il resto che l'IMI, oltre ad essere assegnata
in forma di prestazione in capitale e a non dovere superare l'ammontare massimo
del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio, è scalata secondo la
gravità della menomazione (art. 25 cpv. 2
LAINF). Giova inoltre ribadire che, secondo l'art. 36 OAINF, emanato in
conformità alla delega di competenza di cui all'art. 25 cpv. 2 LAINF (DTF 124 V
29), una menomazione dell'integrità è
considerata durevole se verosimilmente sussisterà per tutta la vita almeno con
identica gravità ed è importante se l'integrità fisica o mentale, indipendentemente
dalla capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o grave (cpv. 1).
Infine, l'IMI è calcolata secondo le direttive figuranti nell'allegato 3 e se
più menomazioni all'integrità fisica o
mentale, causate da uno o più infortuni, sono concomitanti, l'indennità è calcolata in base al pregiudizio
complessivo (art. 36 cpv. 2 e cpv. 3 prima frase OAINF).
2.6. Un
danno all'integrità conferisce il diritto a un'indennità soltanto se è
durevole. Tenuto conto del fatto che, secondo la dottrina psichiatrica
maggioritaria, soltanto degli eventi infortunistici di una gravità eccezionale
determinano dei pregiudizi durevoli all'integrità psichica, l'esame di questo
aspetto deve prendere in considerazione l'evento infortunistico in quanto tale.
In quest'ambito, la giurisprudenza si rifà alla classificazione stabilita per
Considerandi
statuire sul rapporto di causalità adeguata tra evento infortunistico e
disturbi di natura psichica (DTF 115 V 140
consid. 6c, 409 consid. 5c). Per prassi, il diritto a un'IMI dev'essere di
principio negato - senza necessità di procedere a misure istruttorie ulteriori
in merito alla natura e al carattere durevole della menomazione psichica - in
caso di infortunio insignificante o leggero, come pure di un infortunio di
grado medio. Una deroga a questo principio è eccezionalmente ammissibile
in presenza di un evento classificabile al limite degli infortuni gravi se gli
atti all'inserto mettono in evidenza degli elementi che permettono di
concludere per l'esistenza di una menomazione dell'integrità psichica
particolarmente grave che non sembra doversi più esaurire. Simili elementi sono
ravvisabili nelle circostanze strettamente connesse all'infortunio che servono
da criterio per l'esame della causalità adeguata, se rivestono un'importanza e
un'intensità particolari e se, in quanto fattori che causano stress, hanno
favorito in maniera evidente l'instaurarsi di disturbi durevoli per tutta la
vita. Infine, (anche) in caso di infortuni gravi, il carattere durevole della
menomazione psichica deve sempre e comunque essere oggetto di verifica - se del
caso previo allestimento di una perizia psichiatrica - se non risulta già in
maniera evidente sulla base degli atti all'inserto (DTF 124 V 44
consid. 5c, 214).
2.7
Dalle carte
processuali si evince che, in data 6 aprile 2009, l’assicurato é stato
periziato dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia. Dal relativo
referto risulta la diagnosi di disturbo dell’adattamento con reazione mista
ansiosa-depressiva di lieve entità in rapporto causale naturale con
l’infortunio subito (ICD-10: F43.22). Al riguardo, lo specialista consultato
dall’CO 1 ha precisato che persisteva “… uno stato di disagio e di vergogna
associato a una sintomatologia ansiosa e tendenza all’evitamento di situazioni
sociali, che possono essere inquadrati di diagnosticamente in una sindrome da
disadattamento di lieve entità, indubbiamente in rapporto causale naturale con
l’evento in questione. La prognosi é comunque buona, considerate le valide
risorse personali, la motivazione e il sostegno famigliare di cui gode il
giovane apprendista. Egli appare inoltre ben integrato socialmente, non consuma
alcool o stupefacenti.” (doc. 27).
Il dott. __________
ha di nuovo visto l’insorgente in data 18 maggio 2009. In quell’occasione, egli ha riscontrato una “situazione migliorata, più attivo e
intraprendente. Ha fatto dei miglioramenti per quanto concerne la mano ma é
ancora un po’ bloccato e fatica ad accettare e a confrontarsi con la sua
menomazione.” (doc. 42).
Unitamente
al proprio ricorso, l’assicurato ha prodotto un rapporto, datato 23 gennaio
2012, della dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, e
dello psicologo __________. Essi hanno formulato la diagnosi di modificazione
duratura della personalità (ICD-10: F62.0) dopo un’esperienza catastrofica e,
al riguardo, hanno osservato che la prognosi “… rimane incerta almeno fintanto
si possa considerare il risultato di una terapia pluridisciplinare con
attenzione al mondo dell’inserimento, peraltro già in atto, ma scarsamente
rassicurante, non supportato appunto da un lavoro psicoterapico. Non escludiamo
pertanto margini di miglioramento e/o di guarigione prima di aver lavorato
approfonditamente sul caso.” (doc. A).
2.8
L'assicurato
sostiene che l'IMI debba essere del 32% anche in considerazione dei disturbi
psichici causati dal danno riportato alla mano sinistra (cfr. doc. I, p.
6).
In caso
di turbe psichiche, in relazione di causalità con un l'infortunio, un
assicurato ha diritto a un'indennità per menomazione all'integrità, qualora sia
possibile pronosticare a lungo termine l'esclusione, praticamente per tutta la
vita, della possibilità di un cambiamento della situazione per guarigione o
miglioramento. Per stabilire l'aspetto durevole della menomazione all'integrità
psichica e conseguentemente per valutare se sono o meno necessari ulteriori
accertamenti psichiatrici, va applicata la prassi elaborata al fine di
accertare l'esistenza di una relazione di causalità adeguata nel caso di
disturbi psichici consecutivi a un evento traumatico (si veda la giurisprudenza
citata al consid. 2.6.).
In
concreto occorre, dunque, dapprima procedere alla qualifica dell'infortunio
subito dal ricorrente.
La
dinamica dell’evento del 25 novembre 2008 é descritta nel rapporto di polizia
15.
gennaio 2009, dinamica che non é peraltro stata oggetto di discussioni tra
le parti:
"
(…).
Quel pomeriggio RI 1 e __________ dovevano
rimontare alla parete l’ultimo termoventilatore. Salivano sulla paletta
laterale del muletto, come avevano fatto sino a quel momento, e __________ alla
guida del muletto, li portava all’altezza tale da poter effettuare il lavoro.
____________________ si trovava accovacciato
sulle ginocchia intento a tenere il termoventilatore. Al suo fianco destro si
trovava RI 1, che era in piedi e teneva la mano sinistra appoggiata al ferro
superiore dell’argano della catena del muletto. Su indicazione del __________, __________
iniziava a sollevare i 2 operai dato che dalla sua posizione di guida non era
possibile vedere gli spostamenti da fare. Ad un tratto RI 1 urlava: “la mano,
la mano …”. La stessa gli era rimasta schiacciata tra il ferro del muletto
contro la putrella del soffitto. Immediatamente il collega gridava al
conducente di fermarsi nonché di far scendere la paletta.
Veniva subito soccorso ed accompagnato presso il
centro __________ di __________. In seguito da un’ambulanza veniva trasportato
presso il PS dell’ __________.”
(doc. 18)
A causa
del descritto sinistro, RI 1 ha riportato un trauma da schiacciamento della
mano sinistra con lesione complessa e degloving del dito anulare nonché
lesione complessa del dito mignolo. Il giorno stesso gli é stata praticata
l’amputazione dell’anulare a livello della prima falange e del mignolo a
livello della seconda falange, con relativa confezione dei monconi (cfr. doc.
7).
La Corte
federale ha classificato tra gli infortuni di grado medio al limite della
categoria di quelli gravi, il caso riguardante un operaio che, mentre
tagliava della legna, ha posto inavvertitamente la mano sinistra in una fresa,
subendo l’amputazione completa del dito mignolo, per metà dell’anulare e per
due terzi del dito medio (RAMI 1999 U 346 p. 428), quello del falegname che si
é visto amputare completamente tre dita della mano destra, il pollice, l’indice
e il medio, mentre l’anulare e il mignolo solo parzialmente (STFA U 233/95 del
13.
giugno 1996 consid. 3b), come pure quello in cui l’assicurato ha
inavvertitamente introdotto la mano sinistra in una tranciatrice per granoturco
subendo l’amputazione completa del pollice (STFA U 440/04 del 12 settembre 2006
consid. 7.4).
È invece
stato giudicato di media gravità in senso stretto, l’infortunio in cui
la persona assicurata, durante la pulitura di un doppio rullo, messosi
inaspettatamente in moto, ha riportato un’escoriazione del pollice sinistro,
contusioni delle ultime falangi del secondo, quarto, e quinto dito così come
strappo e lesione in seguito allo stiramento di tutta la mano interessata (STFA
U 82/00 del 22 aprile 2002), quello in cui l’assicurata ha messo la mano in un
Dispositivo
dispositivo per recidere i cavi, amputandosi parzialmente le ultime falangi del
medio e dell’indice (STFA U 134/03 del 12 gennaio 2004), quello in cui
l’impiegato di una segheria ha messo la mano sinistra in una catena adibita al
trasporto, riportando l’amputazione del mignolo, un anulare doloroso e
inutilizzabile, nonché un’atrofia delle restanti tre dita (STFA U 5/94 del 14
novembre 1996), nonché quello in cui un falegname si é ferito all’estremità
superiore sinistra nell’utilizzare una fresa a mano, con amputazione del dito
anulare a livello della falange intermedia, sezione delle strutture flessorie
del dito medio, nonché lesione del tendine flessorio del dito indice (STF
8C_77/2009 del 4 giugno 2009 consid. 4.1.3).
Tutto ben
considerato, questa Corte ritiene che il caso in oggetto risulti di gravità
equivalente a quello pubblicato in RAMI 1999 U 336, citato in precedenza,
tenuto conto della precisazione fatta dal TFA nella sentenza U 440/04 del 12
settembre 2006 consid. 7.3. In quella pronunzia, l'Alta Corte ha in effetti
osservato che, sebbene in seguito all’infortunio si fosse verificata
l’amputazione totale del mignolo e parziale (a metà) di anulare e (due terzi)
del medio, in quel caso il reimpianto aveva avuto completo successo per quanto
concerne l’anulare e parziale per quanto riguarda il medio. L’assicurato aveva
quindi in pratica perso “soltanto” il dito mignolo e metà del medio. D’altra
parte, la presente fattispecie appare più grave rispetto a quella oggetto della
succitata STFA U 134/03, in cui l’assicurata aveva lamentato la perdita
parziale dell’ultima falange delle dita indice e medio.
Ne
discende che l’infortunio occorso all’assicurato può essere classificato tra
gli eventi di grado medio al limite della categoria dei casi gravi.
2.9. Vista la
qualifica attribuita all’evento in discussione, secondo la giurisprudenza
federale, occorre dunque esaminare se i criteri di rilievo di cui alla DTF 115
V 140 “… rivestono un'importanza e un'intensità particolari e se, in
quanto fattori che causano stress, hanno favorito in maniera evidente
l'instaurarsi di disturbi durevoli per tutta la vita.” (cfr. DTF 124 V 29
consid. 5 c/bb; si veda pure il consid. 6b: “Weil der
Beschwerdegegner keinen schweren Unfall im Rechtssinn erlitten hat, ist nach
dem Gesagten vom Regelfall auszugehen, wonach die Dauerhaftigkeit des
psychischen Integritätsschadens ohne Weiterungen zu verneinen ist. Ein
Ausnahmefall liegt nicht vor, indem weder ein Ereignis im Grenzbereich zu
den schweren Unfällen gegeben ist noch erhebliche Anhaltspunkte für eine
besonders schwerwiegende, einer Besserung nicht zugängliche Beeinträchtigung
der psychischen Integrität bestehen.” - il corsivo é del redattore).
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che ciò non sia il caso.
Alla luce delle
indicazioni risultanti dalla giurisprudenza federale, occorre ritenere che il
sinistro occorso a RI 1 non sia stato accompagnato da
circostanze particolarmente drammatiche. D’altro canto, all’evento va
riconosciuta una certa spettacolarità ma, in ogni caso, non si può parlare di
una particolare spettacolarità. Del resto, il TFA non ha ammesso la
realizzazione di questo criterio, ad esempio, nella già menzionata pronunzia U
82/00, riguardante un assicurato la cui mano sinistra era rimasta intrappolata
fra gli ingranaggi di un doppio rullo, ingranaggi che stavano per stritolargli
l'intero braccio, se con l'altra mano egli non fosse riuscito ad arrestare per
tempo la macchina.
Non
risulta che l'assicurato sia rimasto vittima di un errore nella cura medica,
che ha aggravato notevolmente gli esiti dell'infortunio.
Per
quanto riguarda il criterio del decorso sfavorevole della cura medica e delle
rilevanti complicazioni intervenute, la documentazione agli atti testimonia che
l’insorgente ha risposto alla terapia instaurata con un graduale ma costante
miglioramento, tanto dal profilo del controllo dei dolori quanto da quello del
recupero della funzionalità della mano sinistra (si veda, in particolare, il
rapporto afferente alla visita __________ di controllo del 17 maggio 2011 -
doc. 75, p. 2), ragione per la quale esso non può essere considerato adempiuto.
Per
quanto attiene alla durata della cura medica, quest'ultima non è stata
eccezionalmente lunga. Dopo l'iniziale (breve) degenza presso l'Ospedale
regionale di __________ (25-27 novembre 2008), la terapia è essenzialmente
consistita in sedute di ergoterapia (a partire dal mese di luglio 2009, in ragione di una seduta la settimana - cfr. doc. 47), effettuate su base ambulatoriale, oltre
all'assunzione di antidolorifici al bisogno. D’altronde, in una sentenza U
339/05 del 27 marzo 2007 consid. 5.4, il TF ha stabilito che il fatto che il
trattamento ergoterapico fosse durato per oltre un anno, non era di per sé
sufficiente per ammettere la realizzazione del criterio in discussione.
Visto
che, ancora in occasione della visita fiduciaria del maggio 2011, l’assicurato
aveva dichiarato di avvertire un senso di fastidio ai monconi se esposti al
freddo o al caldo (nel qual caso essi andavano coperti) e relativamente pochi
dolori, che apparivano quando egli s’innervosiva (cfr. doc. 75, p. 2), secondo
questa Corte, si potrebbe ipotizzare l’adempimento del criterio dei disturbi
somatici persistenti ma, in ogni caso, non con una particolare intensità.
Inadempiuto
é pure il criterio relativo al grado e alla durata dell'incapacità lavorativa.
In effetti, se é vero che a causa del danno alla mano sinistra il ricorrente é
stato costretto ad interrompere l’apprendistato quale montatore d’impianti
sanitari, é altrettanto vero che egli é stato in grado di intraprendere una
nuova (prima) formazione professionale in qualità di progettista di
riscaldamenti, e ciò già a far tempo dal mese di ottobre 2009 (cfr. doc.
68, p. 1: “Il signor RI 1 lavora presso lo studio d’ingegneria __________,
ditta con 6-7 dipendenti. Sta facendo il III° anno (su quattro) di
apprendistato come tecnico di riscaldamento (…). Ogni due settimane
l’assicurato va a scuola alla __________. Il signor RI 1 dice che é
contentissimo della riformazione in corso. In ditta di trova bene.”).
Con
riferimento alla gravità o alla particolare natura delle lesioni fisiche, va
innanzitutto segnalato che, in una sentenza U 25/99 del 22 novembre 2001,
parzialmente pubblicata in RAMI 2002 U 449 p. 53ss., la Prima Camera del TFA, a
fronte di una prassi piuttosto eterogenea, ha precisato a quali condizioni può
essere considerato soddisfatto tale criterio, in materia d’infortuni alle mani.
Secondo l’Alta Corte, il suo riconoscimento dipende in buona parte anche dalle
circostanze del caso concreto, di modo che, nei casi d’infortuni alle mani, non
se ne può ammettere oppure escludere l’applicazione a titolo generale e
definitivo. Il riconoscimento di questo criterio presuppone tuttavia
l’esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della natura particolare
delle lesioni fisiche, di pregiudizi a degli organi a cui l’uomo attribuisce
una particolare importanza soggettiva.
Nel caso
di specie, é fuor di dubbio che RI 1 ha subito un danno a un organo - la mano -
a cui l’uomo attribuisce normalmente un’importanza particolare. Occorre tuttavia
pure considerare che l’infortunio ha interessato la mano sinistra di un
paziente destrimane (in proposito, si veda il doc. 40, p. 1 e doc. 75, p. 2) e
che la perdita (parziale) delle dita anulare e mignolo pregiudica solo in parte
la funzionalità prensile della mano stessa. Le carte processuali dimostrano
inoltre che la menomazione in questione non ha impedito all’insorgente di
rapidamente riorientare la propria formazione professionale - da montatore a
progettista di riscaldamenti -, con sua grande soddisfazione (cfr. doc. 68, p.
1 e doc. 75, p. 2), nonché di riprendere il gioco del calcio (cfr. doc. 68, p.
1: “Ha ripreso a giocare a calcio”).
Tutto ben
considerato, il TCA ritiene dunque che il criterio relativo alla gravità o alla
particolare natura delle lesioni fisiche, non sia soddisfatto con una
particolare intensità.
In queste condizioni, non
si può ammettere che i summenzionati criteri di rilievo siano adempiuti con un
grado d’intensità tale da giustificare - eccezionalmente (cfr. DTF 124 V
29 consid. 5 c/bb: “Etwas anderes gilt nur ausnahmsweise,
namentlich im Grenzbereich zu den schweren Unfällen, wenn aufgrund der Akten
erhebliche Anhaltspunkte für eine besonders schwerwiegende Beeinträchtigung der
psychischen Integrität bestehen, die einer Besserung nicht mehr zugänglich zu
sein scheint.“ - il corsivo é del redattore) - il riconoscimento del carattere
durevole della menomazione all’integrità psichica dell’insorgente, senza che si
riveli per altro necessario procedere ad ulteriori atti istruttori,
segnatamente ad una perizia psichiatrica.
In
conclusione, la decisione su opposizione mediante la quale l’Istituto
assicuratore convenuto ha negato all’assicurato il diritto a un’indennità per
la menomazione all’integrità psichica, merita conferma in questa sede.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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