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Decisione

35.2012.4

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 aprile 2013Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. L’oggetto

della lite é circoscritto alla questione di sapere se l’Istituto resistente era

legittimato a negare a RI 1 il diritto all’IMI per una pretesa menomazione psichica,

oppure no.

Non é

invece più contestata l’IMI assegnata per la menomazione fisica (12%).

Per il TCA, questa valutazione appare giustificata da un esame degli

atti e da un confronto con la giurisprudenza in materia.

2.2. Giusta

l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le

prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale,

d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

2.3. Il diritto

alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone però

l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il

danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere

che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto

verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,

che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del

danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno

alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.

406).

2.4. Il diritto

alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità

adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla

salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal

momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid.

5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per

valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi

psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima

classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli

infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata

banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a

tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é stato

vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un

punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,

occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più

importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in

ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La

presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso

di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si

situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare

affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF

115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.

4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.5. Giusta

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale, precisando per il resto che l'IMI, oltre ad essere assegnata

in forma di prestazione in capitale e a non dovere superare l'ammontare massimo

del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio, è scalata secondo la

gravità della menomazione (art. 25 cpv. 2

LAINF). Giova inoltre ribadire che, secondo l'art. 36 OAINF, emanato in

conformità alla delega di competenza di cui all'art. 25 cpv. 2 LAINF (DTF 124 V

29), una menomazione dell'integrità è

considerata durevole se verosimilmente sussisterà per tutta la vita almeno con

identica gravità ed è importante se l'integrità fisica o mentale, indipendentemente

dalla capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o grave (cpv. 1).

Infine, l'IMI è calcolata secondo le direttive figuranti nell'allegato 3 e se

più menomazioni all'integrità fisica o

mentale, causate da uno o più infortuni, sono concomitanti, l'indennità è calcolata in base al pregiudizio

complessivo (art. 36 cpv. 2 e cpv. 3 prima frase OAINF).

2.6. Un

danno all'integrità conferisce il diritto a un'indennità soltanto se è

durevole. Tenuto conto del fatto che, secondo la dottrina psichiatrica

maggioritaria, soltanto degli eventi infortunistici di una gravità eccezionale

determinano dei pregiudizi durevoli all'integrità psichica, l'esame di questo

aspetto deve prendere in considerazione l'evento infortunistico in quanto tale.

In quest'ambito, la giurisprudenza si rifà alla classificazione stabilita per

Considerandi

statuire sul rapporto di causalità adeguata tra evento infortunistico e

disturbi di natura psichica (DTF 115 V 140

consid. 6c, 409 consid. 5c). Per prassi, il diritto a un'IMI dev'essere di

principio negato - senza necessità di procedere a misure istruttorie ulteriori

in merito alla natura e al carattere durevole della menomazione psichica - in

caso di infortunio insignificante o leggero, come pure di un infortunio di

grado medio. Una deroga a questo principio è eccezionalmente ammissibile

in presenza di un evento classificabile al limite degli infortuni gravi se gli

atti all'inserto mettono in evidenza degli elementi che permettono di

concludere per l'esistenza di una menomazione dell'integrità psichica

particolarmente grave che non sembra doversi più esaurire. Simili elementi sono

ravvisabili nelle circostanze strettamente connesse all'infortunio che servono

da criterio per l'esame della causalità adeguata, se rivestono un'importanza e

un'intensità particolari e se, in quanto fattori che causano stress, hanno

favorito in maniera evidente l'instaurarsi di disturbi durevoli per tutta la

vita. Infine, (anche) in caso di infortuni gravi, il carattere durevole della

menomazione psichica deve sempre e comunque essere oggetto di verifica - se del

caso previo allestimento di una perizia psichiatrica - se non risulta già in

maniera evidente sulla base degli atti all'inserto (DTF 124 V 44

consid. 5c, 214).

2.7

Dalle carte

processuali si evince che, in data 6 aprile 2009, l’assicurato é stato

periziato dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia. Dal relativo

referto risulta la diagnosi di disturbo dell’adattamento con reazione mista

ansiosa-depressiva di lieve entità in rapporto causale naturale con

l’infortunio subito (ICD-10: F43.22). Al riguardo, lo specialista consultato

dall’CO 1 ha precisato che persisteva “… uno stato di disagio e di vergogna

associato a una sintomatologia ansiosa e tendenza all’evitamento di situazioni

sociali, che possono essere inquadrati di diagnosticamente in una sindrome da

disadattamento di lieve entità, indubbiamente in rapporto causale naturale con

l’evento in questione. La prognosi é comunque buona, considerate le valide

risorse personali, la motivazione e il sostegno famigliare di cui gode il

giovane apprendista. Egli appare inoltre ben integrato socialmente, non consuma

alcool o stupefacenti.” (doc. 27).

Il dott. __________

ha di nuovo visto l’insorgente in data 18 maggio 2009. In quell’occasione, egli ha riscontrato una “situazione migliorata, più attivo e

intraprendente. Ha fatto dei miglioramenti per quanto concerne la mano ma é

ancora un po’ bloccato e fatica ad accettare e a confrontarsi con la sua

menomazione.” (doc. 42).

Unitamente

al proprio ricorso, l’assicurato ha prodotto un rapporto, datato 23 gennaio

2012, della dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, e

dello psicologo __________. Essi hanno formulato la diagnosi di modificazione

duratura della personalità (ICD-10: F62.0) dopo un’esperienza catastrofica e,

al riguardo, hanno osservato che la prognosi “… rimane incerta almeno fintanto

si possa considerare il risultato di una terapia pluridisciplinare con

attenzione al mondo dell’inserimento, peraltro già in atto, ma scarsamente

rassicurante, non supportato appunto da un lavoro psicoterapico. Non escludiamo

pertanto margini di miglioramento e/o di guarigione prima di aver lavorato

approfonditamente sul caso.” (doc. A).

2.8

L'assicurato

sostiene che l'IMI debba essere del 32% anche in considerazione dei disturbi

psichici causati dal danno riportato alla mano sinistra (cfr. doc. I, p.

6).

In caso

di turbe psichiche, in relazione di causalità con un l'infortunio, un

assicurato ha diritto a un'indennità per menomazione all'integrità, qualora sia

possibile pronosticare a lungo termine l'esclusione, praticamente per tutta la

vita, della possibilità di un cambiamento della situazione per guarigione o

miglioramento. Per stabilire l'aspetto durevole della menomazione all'integrità

psichica e conseguentemente per valutare se sono o meno necessari ulteriori

accertamenti psichiatrici, va applicata la prassi elaborata al fine di

accertare l'esistenza di una relazione di causalità adeguata nel caso di

disturbi psichici consecutivi a un evento traumatico (si veda la giurisprudenza

citata al consid. 2.6.).

In

concreto occorre, dunque, dapprima procedere alla qualifica dell'infortunio

subito dal ricorrente.

La

dinamica dell’evento del 25 novembre 2008 é descritta nel rapporto di polizia

15.

gennaio 2009, dinamica che non é peraltro stata oggetto di discussioni tra

le parti:

"

(…).

Quel pomeriggio RI 1 e __________ dovevano

rimontare alla parete l’ultimo termoventilatore. Salivano sulla paletta

laterale del muletto, come avevano fatto sino a quel momento, e __________ alla

guida del muletto, li portava all’altezza tale da poter effettuare il lavoro.

____________________ si trovava accovacciato

sulle ginocchia intento a tenere il termoventilatore. Al suo fianco destro si

trovava RI 1, che era in piedi e teneva la mano sinistra appoggiata al ferro

superiore dell’argano della catena del muletto. Su indicazione del __________, __________

iniziava a sollevare i 2 operai dato che dalla sua posizione di guida non era

possibile vedere gli spostamenti da fare. Ad un tratto RI 1 urlava: “la mano,

la mano …”. La stessa gli era rimasta schiacciata tra il ferro del muletto

contro la putrella del soffitto. Immediatamente il collega gridava al

conducente di fermarsi nonché di far scendere la paletta.

Veniva subito soccorso ed accompagnato presso il

centro __________ di __________. In seguito da un’ambulanza veniva trasportato

presso il PS dell’ __________.”

(doc. 18)

A causa

del descritto sinistro, RI 1 ha riportato un trauma da schiacciamento della

mano sinistra con lesione complessa e degloving del dito anulare nonché

lesione complessa del dito mignolo. Il giorno stesso gli é stata praticata

l’amputazione dell’anulare a livello della prima falange e del mignolo a

livello della seconda falange, con relativa confezione dei monconi (cfr. doc.

7).

La Corte

federale ha classificato tra gli infortuni di grado medio al limite della

categoria di quelli gravi, il caso riguardante un operaio che, mentre

tagliava della legna, ha posto inavvertitamente la mano sinistra in una fresa,

subendo l’amputazione completa del dito mignolo, per metà dell’anulare e per

due terzi del dito medio (RAMI 1999 U 346 p. 428), quello del falegname che si

é visto amputare completamente tre dita della mano destra, il pollice, l’indice

e il medio, mentre l’anulare e il mignolo solo parzialmente (STFA U 233/95 del

13.

giugno 1996 consid. 3b), come pure quello in cui l’assicurato ha

inavvertitamente introdotto la mano sinistra in una tranciatrice per granoturco

subendo l’amputazione completa del pollice (STFA U 440/04 del 12 settembre 2006

consid. 7.4).

È invece

stato giudicato di media gravità in senso stretto, l’infortunio in cui

la persona assicurata, durante la pulitura di un doppio rullo, messosi

inaspettatamente in moto, ha riportato un’escoriazione del pollice sinistro,

contusioni delle ultime falangi del secondo, quarto, e quinto dito così come

strappo e lesione in seguito allo stiramento di tutta la mano interessata (STFA

U 82/00 del 22 aprile 2002), quello in cui l’assicurata ha messo la mano in un

Dispositivo

dispositivo per recidere i cavi, amputandosi parzialmente le ultime falangi del

medio e dell’indice (STFA U 134/03 del 12 gennaio 2004), quello in cui

l’impiegato di una segheria ha messo la mano sinistra in una catena adibita al

trasporto, riportando l’amputazione del mignolo, un anulare doloroso e

inutilizzabile, nonché un’atrofia delle restanti tre dita (STFA U 5/94 del 14

novembre 1996), nonché quello in cui un falegname si é ferito all’estremità

superiore sinistra nell’utilizzare una fresa a mano, con amputazione del dito

anulare a livello della falange intermedia, sezione delle strutture flessorie

del dito medio, nonché lesione del tendine flessorio del dito indice (STF

8C_77/2009 del 4 giugno 2009 consid. 4.1.3).

Tutto ben

considerato, questa Corte ritiene che il caso in oggetto risulti di gravità

equivalente a quello pubblicato in RAMI 1999 U 336, citato in precedenza,

tenuto conto della precisazione fatta dal TFA nella sentenza U 440/04 del 12

settembre 2006 consid. 7.3. In quella pronunzia, l'Alta Corte ha in effetti

osservato che, sebbene in seguito all’infortunio si fosse verificata

l’amputazione totale del mignolo e parziale (a metà) di anulare e (due terzi)

del medio, in quel caso il reimpianto aveva avuto completo successo per quanto

concerne l’anulare e parziale per quanto riguarda il medio. L’assicurato aveva

quindi in pratica perso “soltanto” il dito mignolo e metà del medio. D’altra

parte, la presente fattispecie appare più grave rispetto a quella oggetto della

succitata STFA U 134/03, in cui l’assicurata aveva lamentato la perdita

parziale dell’ultima falange delle dita indice e medio.

Ne

discende che l’infortunio occorso all’assicurato può essere classificato tra

gli eventi di grado medio al limite della categoria dei casi gravi.

2.9. Vista la

qualifica attribuita all’evento in discussione, secondo la giurisprudenza

federale, occorre dunque esaminare se i criteri di rilievo di cui alla DTF 115

V 140 “… rivestono un'importanza e un'intensità particolari e se, in

quanto fattori che causano stress, hanno favorito in maniera evidente

l'instaurarsi di disturbi durevoli per tutta la vita.” (cfr. DTF 124 V 29

consid. 5 c/bb; si veda pure il consid. 6b: “Weil der

Beschwerdegegner keinen schweren Unfall im Rechtssinn erlitten hat, ist nach

dem Gesagten vom Regelfall auszugehen, wonach die Dauerhaftigkeit des

psychischen Integritätsschadens ohne Weiterungen zu verneinen ist. Ein

Ausnahmefall liegt nicht vor, indem weder ein Ereignis im Grenzbereich zu

den schweren Unfällen gegeben ist noch erhebliche Anhaltspunkte für eine

besonders schwerwiegende, einer Besserung nicht zugängliche Beeinträchtigung

der psychischen Integrität bestehen.” - il corsivo é del redattore).

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che ciò non sia il caso.

Alla luce delle

indicazioni risultanti dalla giurisprudenza federale, occorre ritenere che il

sinistro occorso a RI 1 non sia stato accompagnato da

circostanze particolarmente drammatiche. D’altro canto, all’evento va

riconosciuta una certa spettacolarità ma, in ogni caso, non si può parlare di

una particolare spettacolarità. Del resto, il TFA non ha ammesso la

realizzazione di questo criterio, ad esempio, nella già menzionata pronunzia U

82/00, riguardante un assicurato la cui mano sinistra era rimasta intrappolata

fra gli ingranaggi di un doppio rullo, ingranaggi che stavano per stritolargli

l'intero braccio, se con l'altra mano egli non fosse riuscito ad arrestare per

tempo la macchina.

Non

risulta che l'assicurato sia rimasto vittima di un errore nella cura medica,

che ha aggravato notevolmente gli esiti dell'infortunio.

Per

quanto riguarda il criterio del decorso sfavorevole della cura medica e delle

rilevanti complicazioni intervenute, la documentazione agli atti testimonia che

l’insorgente ha risposto alla terapia instaurata con un graduale ma costante

miglioramento, tanto dal profilo del controllo dei dolori quanto da quello del

recupero della funzionalità della mano sinistra (si veda, in particolare, il

rapporto afferente alla visita __________ di controllo del 17 maggio 2011 -

doc. 75, p. 2), ragione per la quale esso non può essere considerato adempiuto.

Per

quanto attiene alla durata della cura medica, quest'ultima non è stata

eccezionalmente lunga. Dopo l'iniziale (breve) degenza presso l'Ospedale

regionale di __________ (25-27 novembre 2008), la terapia è essenzialmente

consistita in sedute di ergoterapia (a partire dal mese di luglio 2009, in ragione di una seduta la settimana - cfr. doc. 47), effettuate su base ambulatoriale, oltre

all'assunzione di antidolorifici al bisogno. D’altronde, in una sentenza U

339/05 del 27 marzo 2007 consid. 5.4, il TF ha stabilito che il fatto che il

trattamento ergoterapico fosse durato per oltre un anno, non era di per sé

sufficiente per ammettere la realizzazione del criterio in discussione.

Visto

che, ancora in occasione della visita fiduciaria del maggio 2011, l’assicurato

aveva dichiarato di avvertire un senso di fastidio ai monconi se esposti al

freddo o al caldo (nel qual caso essi andavano coperti) e relativamente pochi

dolori, che apparivano quando egli s’innervosiva (cfr. doc. 75, p. 2), secondo

questa Corte, si potrebbe ipotizzare l’adempimento del criterio dei disturbi

somatici persistenti ma, in ogni caso, non con una particolare intensità.

Inadempiuto

é pure il criterio relativo al grado e alla durata dell'incapacità lavorativa.

In effetti, se é vero che a causa del danno alla mano sinistra il ricorrente é

stato costretto ad interrompere l’apprendistato quale montatore d’impianti

sanitari, é altrettanto vero che egli é stato in grado di intraprendere una

nuova (prima) formazione professionale in qualità di progettista di

riscaldamenti, e ciò già a far tempo dal mese di ottobre 2009 (cfr. doc.

68, p. 1: “Il signor RI 1 lavora presso lo studio d’ingegneria __________,

ditta con 6-7 dipendenti. Sta facendo il III° anno (su quattro) di

apprendistato come tecnico di riscaldamento (…). Ogni due settimane

l’assicurato va a scuola alla __________. Il signor RI 1 dice che é

contentissimo della riformazione in corso. In ditta di trova bene.”).

Con

riferimento alla gravità o alla particolare natura delle lesioni fisiche, va

innanzitutto segnalato che, in una sentenza U 25/99 del 22 novembre 2001,

parzialmente pubblicata in RAMI 2002 U 449 p. 53ss., la Prima Camera del TFA, a

fronte di una prassi piuttosto eterogenea, ha precisato a quali condizioni può

essere considerato soddisfatto tale criterio, in materia d’infortuni alle mani.

Secondo l’Alta Corte, il suo riconoscimento dipende in buona parte anche dalle

circostanze del caso concreto, di modo che, nei casi d’infortuni alle mani, non

se ne può ammettere oppure escludere l’applicazione a titolo generale e

definitivo. Il riconoscimento di questo criterio presuppone tuttavia

l’esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della natura particolare

delle lesioni fisiche, di pregiudizi a degli organi a cui l’uomo attribuisce

una particolare importanza soggettiva.

Nel caso

di specie, é fuor di dubbio che RI 1 ha subito un danno a un organo - la mano -

a cui l’uomo attribuisce normalmente un’importanza particolare. Occorre tuttavia

pure considerare che l’infortunio ha interessato la mano sinistra di un

paziente destrimane (in proposito, si veda il doc. 40, p. 1 e doc. 75, p. 2) e

che la perdita (parziale) delle dita anulare e mignolo pregiudica solo in parte

la funzionalità prensile della mano stessa. Le carte processuali dimostrano

inoltre che la menomazione in questione non ha impedito all’insorgente di

rapidamente riorientare la propria formazione professionale - da montatore a

progettista di riscaldamenti -, con sua grande soddisfazione (cfr. doc. 68, p.

1 e doc. 75, p. 2), nonché di riprendere il gioco del calcio (cfr. doc. 68, p.

1: “Ha ripreso a giocare a calcio”).

Tutto ben

considerato, il TCA ritiene dunque che il criterio relativo alla gravità o alla

particolare natura delle lesioni fisiche, non sia soddisfatto con una

particolare intensità.

In queste condizioni, non

si può ammettere che i summenzionati criteri di rilievo siano adempiuti con un

grado d’intensità tale da giustificare - eccezionalmente (cfr. DTF 124 V

29 consid. 5 c/bb: “Etwas anderes gilt nur ausnahmsweise,

namentlich im Grenzbereich zu den schweren Unfällen, wenn aufgrund der Akten

erhebliche Anhaltspunkte für eine besonders schwerwiegende Beeinträchtigung der

psychischen Integrität bestehen, die einer Besserung nicht mehr zugänglich zu

sein scheint.“ - il corsivo é del redattore) - il riconoscimento del carattere

durevole della menomazione all’integrità psichica dell’insorgente, senza che si

riveli per altro necessario procedere ad ulteriori atti istruttori,

segnatamente ad una perizia psichiatrica.

In

conclusione, la decisione su opposizione mediante la quale l’Istituto

assicuratore convenuto ha negato all’assicurato il diritto a un’indennità per

la menomazione all’integrità psichica, merita conferma in questa sede.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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