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Decisione

35.2012.40

Urto della testa contro lavatoio in sasso con contusione del cuoio capelluto. Disturbi lamentati dall'assicurata non oggettivabili. Negato nesso di causalità adeguata (causalità naturale lasciata aperta), in applicazione della "psico-prassi" (DTF 115 V 133)

20 febbraio 2013Italiano20 min

del mese di luglio 2012, l’assicurata ha prodotto un rapporto del dott. __________

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Numero d'incarto:

35.2012.40

Data decisione, Autorità:

20.02.2013, TCA

Titolo:

Urto della testa contro lavatoio in sasso con contusione del cuoio capelluto. Disturbi lamentati dall'assicurata non oggettivabili. Negato nesso di causalità adeguata (causalità naturale lasciata aperta), in applicazione della "psico-prassi" (DTF 115 V 133)

CAUSALITÀ ADEGUATA

CAUSALITÀ NATURALE

TRAUMA CRANIO-CEREBRALE

art. 6 cpv. 1 LAINF

Raccomandata

Incarto n.

35.2012.40

mm

Lugano

20 febbraio

2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 giugno 2012 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 25 maggio

2012 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli

infortuni

ritenuto, in

fatto

1.1. In data 26

dicembre 2011, RI 1 - farmacista responsabile della __________ e, perciò,

assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso CO 1i -, stava seduta su un

piccolo sgabello per pulire il pavimento, quando, sentito un rumore, si é

girata e ha urtato la testa contro l’angolo del lavatoio in sasso (cfr. doc.

25).

Consultato

il giorno stesso, il dott. __________ ha diagnosticato uno stato dopo

contusione temporale destra e ha prescritto una terapia analgesica (cfr. doc.

17).

L’Istituto

assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto

regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli

accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale dell’11

aprile 2012, CO 1 ha dichiarato estinto il diritto a prestazioni con effetto

immediato, ritenuto che, da quella data in poi, i disturbi lamentati

dall’assicurata non si sarebbero più trovati in una relazione di causalità

naturale con il sinistro del dicembre 2011 (doc. 9).

A seguito

dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata, in data

25 maggio 2012, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima

decisione (cfr. doc. 1).

1.3. Con tempestivo

ricorso del 18 giugno 2012, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha

chiesto che il TCA accerti la persistenza di un nesso causale naturale (e

adeguato) con l’infortunio del 26 dicembre 2011 anche dopo l’11 aprile 2012 e

che l’assicuratore convenuto sia condannato a versarle ulteriori prestazioni.

A

sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha in sostanza

contestato che alla perizia amministrativa elaborata dal dott. __________ possa

essere riconosciuto un pieno valore probatorio e ha sostenuto che i disturbi

lamentati costituirebbero ancora una conseguenza naturale (e adeguata) del

sinistro occorsole nel dicembre 2011:

"

(…).

Si contesta in ogni caso che la valutazione del

dr. __________i possa essere definita completa ed esaurienta, e si attendono

comunque le valutazioni del dott. __________. Si contesta che non vi siano

danni neurologici, si contesta la diagnosi, e si contesta che il nesso di

causalità si sia esaurito in poche settimane. Quindi la valutazione del dr. __________

viene integralmente contestata anche ed in ogni caso sia a livello di diagnosi

che relativamente alla problematica del nesso di causalità, sia nell’ambito

della valutazione dell’incapacità lavorativa, sia nell’ambito della valutazione

della stabilizzazione del caso, sia relativamente alla questione del

raggiungimento dello status quo ante/sine.

Si ritiene quindi che, come minimo con

probabilità preponderante, i disturbi dell’assicurata conseguenti all’evento

del 26 dicembre 2011 siano a tutt’oggi in nesso di causalità naturale (ed

adeguato) con l’evento infortunistico di tale data, e che quindi le prestazioni

LAINF debbano essere erogate anche dopo l’11 aprile 2012 ed a tutt’oggi.

Del resto, i disturbi persistono a tutt’oggi

(sintomatologia dolorosa a livello cervicale, cefalee, difficoltà di

concentrazione, affaticabilità durante il lavoro, instabilità, disturbi

dell’equilibrio, ecc.).”

(doc. I)

1.4. La CO 1, in

risposta, ha chiesto che l’impugnativa sia integralmente respinta con argomenti

di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

Fatti

1.5. Nel corso

del mese di luglio 2012, l’assicurata ha prodotto un rapporto del dott. __________

dal quale emerge che essa sarebbe stata sottoposta a breve a una valutazione

neuropsicologica (cfr. doc. VII + allegato).

In data

30 agosto 2012, al TCA é pervenuto il rapporto relativo alla valutazione

neuropsicologica, nonché un nuovo referto del neurologo dott. __________ (cfr.

doc. IX + allegati).

1.6. L’8 ottobre

2012, questa Corte ha interpellato il dott. __________, invitandolo a

pronunciarsi sulla rilevanza della documentazione medica ulteriormente prodotta

dalla ricorrente (doc. XIII).

La sua

risposta é datata 12 ottobre 2012 (doc. XIV).

Alle

parti é stato concesso di formulare delle osservazioni (cfr. doc. XVIII +

allegato e doc. XIX).

L’amministrazione

si é ancora pronunciata sulla certificazione 26 ottobre 2012 del dott. __________

(doc. XXII).

1.7. In corso di

causa, il TCA ha chiesto alle parti di pronunciarsi in merito all’esistenza di

un nesso di causalità adeguata dopo l’11 aprile 2012 (cfr. doc. XXIV).

La

Basilese ha risposto in data 30 gennaio 2013 (doc. XXV), mentre l’assicurata lo

ha fatto il 6 febbraio 2013 (doc. XXVI).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF

H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. L’oggetto

della lite é circoscritto alla questione di sapere se i disturbi denunciati da RI

1 costituivano una conseguenza, naturale e adeguata, dell’infortunio del 26

dicembre 2011, anche dopo l’11 aprile 2012.

2.3. Secondo

l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto

non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

Il diritto

alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza

di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla

salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del

danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno

alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.

406).

2.4. Se un

infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto

anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi

accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso

preesistente é ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status

quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato

anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75

consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Il

solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non

basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo

infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V

335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di

principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del

nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di

trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,

senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un

legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di

guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico

tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,

vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile

stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,

cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo

tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili

certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359

consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V

109 consid. 9 p. 122s.).

2.5. Il diritto

alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità

adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla

salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal

momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid.

5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per

valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi

psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima

classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli

infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata

banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a

tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é

stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale

da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,

occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più

importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in

ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La

presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso

di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si

situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare

affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF

115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.

4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.6. In presenza

di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un

trauma equivalente oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit

funzionale organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati

senza differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò

contrariamente a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a

seguito di un infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti

organici (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27,

consid. 2ss.).

2.7. Nella DTF

134 V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più

punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della

Considerandi

causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e,

specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al

rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.

In quel

giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a

un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno

comportato tali lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre

stabilito che non vi è ragione di modificare i principi relativi alla

classificazione degli infortuni a seconda del loro grado di gravità e

all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri nell’esame

dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid. 10.1). La

Corte federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova

dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con

l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per

l’adeguatezza (consid. 10).

Per

quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente

ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di

salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei

problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi

perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è

indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza

dei disturbi -, una perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo

neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in

caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure

indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici

specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni.

Relativamente alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di

rilievo, principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in

secondo luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari.

Il relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:

- le circostanze concomitanti

particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

- la gravità o particolare caratteristica

delle lesioni lamentate;

- la specifica cura medica protratta e

gravosa;

- i notevoli disturbi;

- la cura medica errata che aggrava

notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il decorso sfavorevole della cura e le

complicazioni rilevanti intervenute;

- la rilevante incapacità lavorativa

malgrado la dimostrazione degli sforzi compiuti.

Nonostante ciò che precede, la

giurisprudenza citata al considerando 2.5. (DTF 115 V 133 e 403) si applica

anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi

equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti

dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e

indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione

al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma

cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).

2.8

Nella

concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che nel dicembre 2011 RI 1

ha lamentato un trauma contusivo al cuoio capelluto in sede parietale destra,

senza interessamento del sistema nervoso centrale, dopo aver urtato il capo

contro l’angolo di un lavatoio in sasso (cfr. doc. 11, p. 5 e allegato al doc. IX,

risposta ai quesiti n. 1 e n. 7).

D’altro

canto, la documentazione medica agli atti consente di concludere che, perlomeno

al momento della chiusura del caso da parte de CO 1 (aprile 2012), la

sintomatologia denunciata dalla ricorrente non correlava con un danno

infortunistico oggettivabile (cfr. doc. 11, p. 4: “L’esame neurologico é

assolutamente normale e non si trovano indizi che facciano sospettare lesioni

focali intracraniche. Non ritengo indicato procedere con indagini neuro

radiologiche.”, circostanza che non é stata smentita nemmeno dal neurologo

curante dell’insorgente, cfr. allegato al doc. IX).

In questo

contesto, é utile segnalare che il TF ha stabilito che le cefalee non

costituiscono la prova della presenza di un danno organico di natura

infortunistica, sebbene esse possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee

(ICHD-2) della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3;

STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2). D’altra parte, in una

sentenza U 273/06 del 9 agosto 2006 consid. 3.3, l’Alta Corte ha confermato

che, per costante giurisprudenza, la neuropsicologia non é di per sé

suscettibile di dimostrare l’esistenza di disfunzioni cerebrali organi

derivanti da un infortunio.

2.9

L’assenza di

postumi organici oggettivabili, suscettibili di spiegare i disturbi

accusati dalla ricorrente, non esclude a priori l'esistenza di un nesso di

causalità naturale con l'evento traumatico in esame (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p.

17.

[8C_310/2011] consid. 5.1 con riferimenti). Nel caso di disturbi in

relazione di causalità naturale con l'infortunio, ma senza deficit funzionali

organici oggettivabili, occorre piuttosto procedere a un esame particolare

dell'adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il

necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori

indagini sulla questione della causalità naturale tra l'infortunio e i disturbi

lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

Secondo la giurisprudenza

federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più

presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù

dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle

prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di invalidità

e a un’IMI). Tale momento é dato quando dalla continuazione della cura medica

non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali

provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi (cfr.

DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti). Nel caso di

specie, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo

per cui é determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di salute

dell’insorgente. A prescindere dall’immotivata risposta che il dott. __________

ha fornito alla domanda n. 6 (cfr. allegato al doc. IX, p. 2), dalla

documentazione all’inserto si evince che, nell’aprile 2012, RI 1 non si sottoponeva

a particolari terapie e che nemmeno le erano state prospettate particolari

terapie per migliorare notevolmente le sue condizioni di salute (in

questo senso, si veda il doc. 11, p. 5: “Non ho proposte terapeutiche.”).

Assodato dunque che all’amministrazione

non può essere rimproverato di avere prematuramente

chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame

dell’adeguatezza debba avvenire in base alla prassi sviluppata

nella DTF 117 V 359ss. relativamente ai “colpi di frusta” (lesione

equivalente della colonna cervicale o traumatismo cranio-cerebrale) e precisata nella DTF 134 V 109 oppure secondo i criteri applicabili

in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V

133).

In una

sentenza 8C_476/2007 del 4 agosto 2008 consid. 4.1.3, il TF ha ribadito che la prassi elaborata in materia di traumi d'accelerazione al

rachide cervicale torna applicabile soltanto se il caso in questione si situa

perlomeno fra la commotio cerebri e la contusio cerebri. Un

lieve trauma cerebrale non è invece sufficiente (in questo stesso senso si veda

pure la STF 8C_165/2012 del 25 aprile 2012 consid. 2.4., riguardante anch’essa Antonia Asioli).

Nel caso di specie, in

base alla valutazione espressa dal neurologo dott. __________ (cfr. doc. 11, p.

4), peraltro non smentita dal dott. __________ (cfr. allegato al doc. IX), la ricorrente ha riportato solo una contusione al cuoio

cappelluto, ciò che non ha consentito di ritenere nemmeno la diagnosi di trauma

cranico minore. Ne discende l’inapplicabilità

della prassi elaborata in materia di traumi del tipo “colpo di frusta” e,

d’altra parte, l’applicabilità di principio dei criteri sviluppati in

materia di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 134 V 109

consid. 2.1; cfr. pure la STF 8C_584/2011 del 1° dicembre 2011, in cui l’Alta Corte ha negato l’applicabilità della giurisprudenza sul “colpo di frusta”,

trattandosi di un assicurato vittima di una commozione cerebrale con perdita

di conoscenza).

2.10

Nel valutare

l'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla

classificazione dell’infortunio occorso all’assicurata il 26 dicembre 2011.

Essa ha

fornito questa descrizione dell’evento:

"

Il 26.12.2001 verso le ore 16.00 la paziente si

é seduta a terra su un piccolo sgabello per pulire alcune cose sul pavimento,

udendo un rumore si é girata bruscamente battendo il cranio contro un lavatoio

in sasso che era proprio nelle vicinanze. Il trauma si é verificato in sede

parieto-temporale destra, non vi erano ferite ma un gonfiore locale. Non ha

perso conoscenza, é rimasta seduta per qualche minuto, si é poi rialzata

andando al rubinetto per rinfrescare la zona colpita con un po’ d’acqua, non

avendo a disposizione ghiaccio.”

(doc. 11,

p. 2)

Chiamato

a qualificare questo sinistro, il TCA ritiene che esso possa essere

classificato nella categoria degli infortuni insignificanti o leggeri.

Al proposito, occorre sottolineare che, nella sentenza 8C_165/2012 del

25.

aprile 2012, riguardante il sinistro occorso alla stessa ricorrente in data

24.

febbraio 2010 (urto della sommità del capo contro una tapparella in

metallo), il Tribunale federale ha condiviso la valutazione di questa Corte che

aveva qualificato l’evento in questione proprio quale infortunio leggero o insignificante

(cfr. consid. 3.3).

Conformemente

alla costante giurisprudenza del TFA, in questo caso, l'adeguatezza del nesso

di causalità può essere negata a priori (cfr. DTF 117 V 383).

Tuttavia,

l’esito della presente vertenza non sarebbe diverso nemmeno se, per ipotesi di

lavoro, si volesse classificare il sinistro del 26 dicembre 2011 tra gli infortuni

di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o

insignificanti (in questo senso, si vedano le STF 8C_664/2008 del 29

dicembre 2008 consid. 2.3.1 e 8C_209/2007 del 7 marzo 2008 consid. 4).

In tale

eventualità, il giudice é tenuto a valutare le circostanze connesse con

l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.5.

Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, é necessario che un fattore

fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più

criteri.

In una

sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 10/2010

UV 25 p. 100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità

ma che si trovano al limite della categoria di quelli leggeri -, devono essere

adempiuti quattro dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere

riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

In

concreto, nessuno dei criteri di rilievo ai fini della valutazione

dell'adeguatezza in quest'ambito riveste da solo un'importanza particolare o

decisiva, né é ravvisabile l'intervento di più criteri (si vedano, mutatis

mutandis, le considerazioni che il TF ha sviluppato al riguardo nella sentenza 8C_165/2012, già citata in precedenza).

In esito

a quanto precede, si deve concludere che i disturbi denunciati da RI 1 dopo

l’11 aprile 2012 non costituivano più una conseguenza adeguata dell’evento

infortunistico che l’ha vista vittima il 26 dicembre 2011. Se ne deduce quindi

che l’assicuratore resistente era legittimato a negare il versamento di

ulteriori prestazioni assicurative a far tempo dall’11 aprile 2012. In conclusione, la decisione su opposizione del 25 maggio 2012 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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