35.2012.40
Urto della testa contro lavatoio in sasso con contusione del cuoio capelluto. Disturbi lamentati dall'assicurata non oggettivabili. Negato nesso di causalità adeguata (causalità naturale lasciata aperta), in applicazione della "psico-prassi" (DTF 115 V 133)
20 febbraio 2013Italiano20 min
del mese di luglio 2012, l’assicurata ha prodotto un rapporto del dott. __________
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.2012.40
Data decisione, Autorità:
20.02.2013, TCA
Titolo:
Urto della testa contro lavatoio in sasso con contusione del cuoio capelluto. Disturbi lamentati dall'assicurata non oggettivabili. Negato nesso di causalità adeguata (causalità naturale lasciata aperta), in applicazione della "psico-prassi" (DTF 115 V 133)
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
TRAUMA CRANIO-CEREBRALE
art. 6 cpv. 1 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2012.40
mm
Lugano
20 febbraio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 giugno 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 maggio
2012 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 26
dicembre 2011, RI 1 - farmacista responsabile della __________ e, perciò,
assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso CO 1i -, stava seduta su un
piccolo sgabello per pulire il pavimento, quando, sentito un rumore, si é
girata e ha urtato la testa contro l’angolo del lavatoio in sasso (cfr. doc.
25).
Consultato
il giorno stesso, il dott. __________ ha diagnosticato uno stato dopo
contusione temporale destra e ha prescritto una terapia analgesica (cfr. doc.
17).
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale dell’11
aprile 2012, CO 1 ha dichiarato estinto il diritto a prestazioni con effetto
immediato, ritenuto che, da quella data in poi, i disturbi lamentati
dall’assicurata non si sarebbero più trovati in una relazione di causalità
naturale con il sinistro del dicembre 2011 (doc. 9).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata, in data
25 maggio 2012, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 1).
1.3. Con tempestivo
ricorso del 18 giugno 2012, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha
chiesto che il TCA accerti la persistenza di un nesso causale naturale (e
adeguato) con l’infortunio del 26 dicembre 2011 anche dopo l’11 aprile 2012 e
che l’assicuratore convenuto sia condannato a versarle ulteriori prestazioni.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha in sostanza
contestato che alla perizia amministrativa elaborata dal dott. __________ possa
essere riconosciuto un pieno valore probatorio e ha sostenuto che i disturbi
lamentati costituirebbero ancora una conseguenza naturale (e adeguata) del
sinistro occorsole nel dicembre 2011:
"
(…).
Si contesta in ogni caso che la valutazione del
dr. __________i possa essere definita completa ed esaurienta, e si attendono
comunque le valutazioni del dott. __________. Si contesta che non vi siano
danni neurologici, si contesta la diagnosi, e si contesta che il nesso di
causalità si sia esaurito in poche settimane. Quindi la valutazione del dr. __________
viene integralmente contestata anche ed in ogni caso sia a livello di diagnosi
che relativamente alla problematica del nesso di causalità, sia nell’ambito
della valutazione dell’incapacità lavorativa, sia nell’ambito della valutazione
della stabilizzazione del caso, sia relativamente alla questione del
raggiungimento dello status quo ante/sine.
Si ritiene quindi che, come minimo con
probabilità preponderante, i disturbi dell’assicurata conseguenti all’evento
del 26 dicembre 2011 siano a tutt’oggi in nesso di causalità naturale (ed
adeguato) con l’evento infortunistico di tale data, e che quindi le prestazioni
LAINF debbano essere erogate anche dopo l’11 aprile 2012 ed a tutt’oggi.
Del resto, i disturbi persistono a tutt’oggi
(sintomatologia dolorosa a livello cervicale, cefalee, difficoltà di
concentrazione, affaticabilità durante il lavoro, instabilità, disturbi
dell’equilibrio, ecc.).”
(doc. I)
1.4. La CO 1, in
risposta, ha chiesto che l’impugnativa sia integralmente respinta con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
Fatti
1.5. Nel corso
del mese di luglio 2012, l’assicurata ha prodotto un rapporto del dott. __________
dal quale emerge che essa sarebbe stata sottoposta a breve a una valutazione
neuropsicologica (cfr. doc. VII + allegato).
In data
30 agosto 2012, al TCA é pervenuto il rapporto relativo alla valutazione
neuropsicologica, nonché un nuovo referto del neurologo dott. __________ (cfr.
doc. IX + allegati).
1.6. L’8 ottobre
2012, questa Corte ha interpellato il dott. __________, invitandolo a
pronunciarsi sulla rilevanza della documentazione medica ulteriormente prodotta
dalla ricorrente (doc. XIII).
La sua
risposta é datata 12 ottobre 2012 (doc. XIV).
Alle
parti é stato concesso di formulare delle osservazioni (cfr. doc. XVIII +
allegato e doc. XIX).
L’amministrazione
si é ancora pronunciata sulla certificazione 26 ottobre 2012 del dott. __________
(doc. XXII).
1.7. In corso di
causa, il TCA ha chiesto alle parti di pronunciarsi in merito all’esistenza di
un nesso di causalità adeguata dopo l’11 aprile 2012 (cfr. doc. XXIV).
La
Basilese ha risposto in data 30 gennaio 2013 (doc. XXV), mentre l’assicurata lo
ha fatto il 6 febbraio 2013 (doc. XXVI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite é circoscritto alla questione di sapere se i disturbi denunciati da RI
1 costituivano una conseguenza, naturale e adeguata, dell’infortunio del 26
dicembre 2011, anche dopo l’11 aprile 2012.
2.3. Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto
non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
Il diritto
alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza
di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla
salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del
danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno
alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406).
2.4. Se un
infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto
anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi
accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente é ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato
anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75
consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il
solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non
basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo
infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V
335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di
principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del
nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di
trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,
senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un
legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di
guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico
tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,
vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo
tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili
certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359
consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V
109 consid. 9 p. 122s.).
2.5. Il diritto
alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità
adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla
salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal
momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid.
5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per
valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi
psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima
classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli
infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata
banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a
tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é
stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale
da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,
occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più
importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in
ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.6. In presenza
di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un
trauma equivalente oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit
funzionale organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati
senza differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò
contrariamente a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a
seguito di un infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti
organici (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27,
consid. 2ss.).
2.7. Nella DTF
134 V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più
punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della
Considerandi
causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e,
specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al
rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In quel
giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a
un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno
comportato tali lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre
stabilito che non vi è ragione di modificare i principi relativi alla
classificazione degli infortuni a seconda del loro grado di gravità e
all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri nell’esame
dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid. 10.1). La
Corte federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova
dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con
l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per
l’adeguatezza (consid. 10).
Per
quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente
ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di
salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei
problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi
perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è
indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza
dei disturbi -, una perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo
neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in
caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure
indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici
specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni.
Relativamente alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di
rilievo, principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in
secondo luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari.
Il relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le circostanze concomitanti
particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica
delle lesioni lamentate;
- la specifica cura medica protratta e
gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la cura medica errata che aggrava
notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute;
- la rilevante incapacità lavorativa
malgrado la dimostrazione degli sforzi compiuti.
Nonostante ciò che precede, la
giurisprudenza citata al considerando 2.5. (DTF 115 V 133 e 403) si applica
anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi
equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti
dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e
indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione
al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma
cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).
2.8
Nella
concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che nel dicembre 2011 RI 1
ha lamentato un trauma contusivo al cuoio capelluto in sede parietale destra,
senza interessamento del sistema nervoso centrale, dopo aver urtato il capo
contro l’angolo di un lavatoio in sasso (cfr. doc. 11, p. 5 e allegato al doc. IX,
risposta ai quesiti n. 1 e n. 7).
D’altro
canto, la documentazione medica agli atti consente di concludere che, perlomeno
al momento della chiusura del caso da parte de CO 1 (aprile 2012), la
sintomatologia denunciata dalla ricorrente non correlava con un danno
infortunistico oggettivabile (cfr. doc. 11, p. 4: “L’esame neurologico é
assolutamente normale e non si trovano indizi che facciano sospettare lesioni
focali intracraniche. Non ritengo indicato procedere con indagini neuro
radiologiche.”, circostanza che non é stata smentita nemmeno dal neurologo
curante dell’insorgente, cfr. allegato al doc. IX).
In questo
contesto, é utile segnalare che il TF ha stabilito che le cefalee non
costituiscono la prova della presenza di un danno organico di natura
infortunistica, sebbene esse possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee
(ICHD-2) della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3;
STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2). D’altra parte, in una
sentenza U 273/06 del 9 agosto 2006 consid. 3.3, l’Alta Corte ha confermato
che, per costante giurisprudenza, la neuropsicologia non é di per sé
suscettibile di dimostrare l’esistenza di disfunzioni cerebrali organi
derivanti da un infortunio.
2.9
L’assenza di
postumi organici oggettivabili, suscettibili di spiegare i disturbi
accusati dalla ricorrente, non esclude a priori l'esistenza di un nesso di
causalità naturale con l'evento traumatico in esame (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p.
17.
[8C_310/2011] consid. 5.1 con riferimenti). Nel caso di disturbi in
relazione di causalità naturale con l'infortunio, ma senza deficit funzionali
organici oggettivabili, occorre piuttosto procedere a un esame particolare
dell'adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il
necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori
indagini sulla questione della causalità naturale tra l'infortunio e i disturbi
lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).
Secondo la giurisprudenza
federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più
presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù
dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle
prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di invalidità
e a un’IMI). Tale momento é dato quando dalla continuazione della cura medica
non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali
provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi (cfr.
DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti). Nel caso di
specie, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo
per cui é determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di salute
dell’insorgente. A prescindere dall’immotivata risposta che il dott. __________
ha fornito alla domanda n. 6 (cfr. allegato al doc. IX, p. 2), dalla
documentazione all’inserto si evince che, nell’aprile 2012, RI 1 non si sottoponeva
a particolari terapie e che nemmeno le erano state prospettate particolari
terapie per migliorare notevolmente le sue condizioni di salute (in
questo senso, si veda il doc. 11, p. 5: “Non ho proposte terapeutiche.”).
Assodato dunque che all’amministrazione
non può essere rimproverato di avere prematuramente
chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame
dell’adeguatezza debba avvenire in base alla prassi sviluppata
nella DTF 117 V 359ss. relativamente ai “colpi di frusta” (lesione
equivalente della colonna cervicale o traumatismo cranio-cerebrale) e precisata nella DTF 134 V 109 oppure secondo i criteri applicabili
in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V
133).
In una
sentenza 8C_476/2007 del 4 agosto 2008 consid. 4.1.3, il TF ha ribadito che la prassi elaborata in materia di traumi d'accelerazione al
rachide cervicale torna applicabile soltanto se il caso in questione si situa
perlomeno fra la commotio cerebri e la contusio cerebri. Un
lieve trauma cerebrale non è invece sufficiente (in questo stesso senso si veda
pure la STF 8C_165/2012 del 25 aprile 2012 consid. 2.4., riguardante anch’essa Antonia Asioli).
Nel caso di specie, in
base alla valutazione espressa dal neurologo dott. __________ (cfr. doc. 11, p.
4), peraltro non smentita dal dott. __________ (cfr. allegato al doc. IX), la ricorrente ha riportato solo una contusione al cuoio
cappelluto, ciò che non ha consentito di ritenere nemmeno la diagnosi di trauma
cranico minore. Ne discende l’inapplicabilità
della prassi elaborata in materia di traumi del tipo “colpo di frusta” e,
d’altra parte, l’applicabilità di principio dei criteri sviluppati in
materia di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 134 V 109
consid. 2.1; cfr. pure la STF 8C_584/2011 del 1° dicembre 2011, in cui l’Alta Corte ha negato l’applicabilità della giurisprudenza sul “colpo di frusta”,
trattandosi di un assicurato vittima di una commozione cerebrale con perdita
di conoscenza).
2.10
Nel valutare
l'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla
classificazione dell’infortunio occorso all’assicurata il 26 dicembre 2011.
Essa ha
fornito questa descrizione dell’evento:
"
Il 26.12.2001 verso le ore 16.00 la paziente si
é seduta a terra su un piccolo sgabello per pulire alcune cose sul pavimento,
udendo un rumore si é girata bruscamente battendo il cranio contro un lavatoio
in sasso che era proprio nelle vicinanze. Il trauma si é verificato in sede
parieto-temporale destra, non vi erano ferite ma un gonfiore locale. Non ha
perso conoscenza, é rimasta seduta per qualche minuto, si é poi rialzata
andando al rubinetto per rinfrescare la zona colpita con un po’ d’acqua, non
avendo a disposizione ghiaccio.”
(doc. 11,
p. 2)
Chiamato
a qualificare questo sinistro, il TCA ritiene che esso possa essere
classificato nella categoria degli infortuni insignificanti o leggeri.
Al proposito, occorre sottolineare che, nella sentenza 8C_165/2012 del
25.
aprile 2012, riguardante il sinistro occorso alla stessa ricorrente in data
24.
febbraio 2010 (urto della sommità del capo contro una tapparella in
metallo), il Tribunale federale ha condiviso la valutazione di questa Corte che
aveva qualificato l’evento in questione proprio quale infortunio leggero o insignificante
(cfr. consid. 3.3).
Conformemente
alla costante giurisprudenza del TFA, in questo caso, l'adeguatezza del nesso
di causalità può essere negata a priori (cfr. DTF 117 V 383).
Tuttavia,
l’esito della presente vertenza non sarebbe diverso nemmeno se, per ipotesi di
lavoro, si volesse classificare il sinistro del 26 dicembre 2011 tra gli infortuni
di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o
insignificanti (in questo senso, si vedano le STF 8C_664/2008 del 29
dicembre 2008 consid. 2.3.1 e 8C_209/2007 del 7 marzo 2008 consid. 4).
In tale
eventualità, il giudice é tenuto a valutare le circostanze connesse con
l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.5.
Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, é necessario che un fattore
fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più
criteri.
In una
sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 10/2010
UV 25 p. 100ss., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità
ma che si trovano al limite della categoria di quelli leggeri -, devono essere
adempiuti quattro dei sette criteri di rilievo, affinché possa essere
riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
In
concreto, nessuno dei criteri di rilievo ai fini della valutazione
dell'adeguatezza in quest'ambito riveste da solo un'importanza particolare o
decisiva, né é ravvisabile l'intervento di più criteri (si vedano, mutatis
mutandis, le considerazioni che il TF ha sviluppato al riguardo nella sentenza 8C_165/2012, già citata in precedenza).
In esito
a quanto precede, si deve concludere che i disturbi denunciati da RI 1 dopo
l’11 aprile 2012 non costituivano più una conseguenza adeguata dell’evento
infortunistico che l’ha vista vittima il 26 dicembre 2011. Se ne deduce quindi
che l’assicuratore resistente era legittimato a negare il versamento di
ulteriori prestazioni assicurative a far tempo dall’11 aprile 2012. In conclusione, la decisione su opposizione del 25 maggio 2012 deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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