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Decisione

35.2012.41

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 gennaio 2013Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

1.6. Nel mese di

luglio 2012, il ricorrente si é riconfermato nelle proprie allegazioni e

conclusioni, osservando segnatamente quanto segue:

"

(…).

Conclusioni:

Quello che é certo é che:

1) la dottoressa __________ ha prescritto la terapia iperbarica,

ritenuta necessaria e adeguata;

2) la CO 1 é stata subito informata;

3) la stessa dottoressa __________ ha poi illustrato i motivi della

scelta terapeutica e allegato al suo scritto documentazione medica;

4) sempre la dottoressa RI 1 ha esortato il pagamento da parte della

CO 1 della cura da lei prescritta al signor RI 1.

Il signor RI 1i si é sottoposto in buona fede ad

una costosa cura, che ha avuto inizio il 19 luglio 2007.

Dagli atti risulta che la CO 1 é stata informata

prima che la cura avesse inizio (fax 5 luglio 2007 da __________ a CO 1 e

telefonata del 3 luglio 2007 da signora __________ a signora __________).

Inoltre, considerato quanto disposto dalla

dottoressa __________, se la CO 1 avesse ritenuto che la fattispecie fosse da

approfondire, avrebbe potuto e dovuto tempestivamente informare il signor RI 1

che l’assunzione di queste spese era da approfondire, consigliandolo di

aspettare prima di iniziare il trattamento.

Si conclude evidenziando che le cure, secondo la

dottoressa __________, erano necessarie e appropriate.

(…).”

(doc. V)

L’amministrazione

si é pronunciata in proposito il 24 agosto 2012 (doc. VII).

RI 1 ha

ancora formulato delle precisazioni il 5 settembre 2012 (cfr. doc. IX).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre

2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. L’oggetto

della lite é circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a

negare le proprie prestazioni relativamente alle sedute di terapia iperbarica a

cui l’assicurato si é sottoposto nei mesi di luglio e agosto 2007 (precisato

che l’Istituto assicuratore gli ha comunque corrisposto un importo di fr. 495 a titolo volontario).

2.3. Giusta

l'art. 10 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei

postumi d'infortunio, cura i cui elementi costitutivi sono, in seguito, precisati

alle lettere da a) a e) dello stesso capoverso.

Se sotto

l’egida della LAMI valeva il principio secondo il quale la cura medica deve

essere scientificamente riconosciuta tanto dal punto di vista diagnostico che

da quello terapeutico, la LAINF e l’OAINF non contengono una corrispondente

regolamentazione (cfr. art. 48 e 54 LAINF). Ciò nonostante, é evidente che la

scientificità della cura costituisce un presupposto necessario anche

nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (cfr. A.

Maurer, Schw. Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p.

289s.; A. Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p.

277).

Secondo

l’art. 10 cpv. 3 LAINF, il Consiglio federale può definire più in dettaglio le

prestazioni d’obbligo a carico dell’assicurazione e, di conseguenza, in

particolare stabilire quali provvedimenti sanitari vanno considerati

scientificamente riconosciuti e a chi spetta la decisione nei casi dubbi. Sino

ad oggi l’Esecutivo federale non ha però fatto uso di tale facoltà, poiché,

alla luce dell’art. 48 cpv. 1 LAINF, le relative questioni che si pongono

nell’assicurazione contro gli infortuni non sembrano avere la medesima

importanza come nell’assicurazione contro le malattie. In effetti, secondo la

citata disposizione, l’assicuratore può ordinare le misure necessarie alla cura

adeguata dell’assicurato. In virtù del principio delle prestazioni in natura

vigente nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, esso può perciò

determinare i provvedimenti diagnostici e terapeutici nel caso concreto e in

particolare decidere sul loro riconoscimento scientifico. Di regola,

l’assicuratore LAINF si atterrà però alla prassi dell’assicurazione contro le

malattie e, tenuto conto della responsabilità che gli incombe in caso di

eventuali lesioni provocate dalla cura medica, difficilmente autorizzerà dei

provvedimenti che in quell’ambito non sono scientificamente riconosciuti o la

cui scientificità é contestata (cfr. SVR 1/2001 UV 1, p. 3 e riferimenti ivi

citati).

2.4. L’art. 32 cpv. 1 LAMal

prevede che le prestazioni di cui agli articoli 25–31 devono essere

efficaci, appropriate ed economiche. L’efficacia deve essere comprovata secondo

metodi scientifici, per cui essa, unitamente all’appropriatezza e all’economicità

delle prestazioni, viene riesaminata periodicamente (cfr. art. 32 cpv. 2

LAMal).

Giusta

l’art. 33 cpv. 1 LAMal, il

Consiglio federale può designare le prestazioni fornite da un medico o

chiropratico i cui costi non sono assunti dall’assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie o lo sono soltanto a determinate condizioni. Secondo il

Considerandi

capoverso 3 di questa disposizione, esso determina in quale misura

l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi d’una

prestazione, nuova o contestata, la cui efficacia, idoneità o economicità sono

ancora in fase di valutazione. Esso nomina inoltre commissioni che consulta ai

fini della designazione delle prestazioni (art. 33 cpv. 4 prima frase LAMal).

A norma

dell’art. 33 cpv. 5 LAMal, il Consiglio federale può delegare al Dipartimento o all’Ufficio federale le

competenze di cui ai capoversi 1–3. Nell’ordinanza sulle prestazioni

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre), il

Dipartimento federale dell’interno ha designato le prestazioni di cui all’art.

33.

cpv. 1 e cpv. 3 LAMal e determinato le condizioni come pure l’estensione

dell’assunzione dei costi da parte dell’assicurazione obbligatoria contro le

malattie (art. 1 OPre in relazione con l’allegato 1).

In base a

quanto esposto al considerando 2.3., si può concludere che un assicuratore

contro gli infortuni non é tenuto a versare prestazioni, in ogni caso qualora

il provvedimento in questione non sia previsto nell’allegato 1 all’OPre (cfr.

GVP 2007 p. 179s.).

2.5

Nella

concreta evenienza, RI 1 si é sottoposto ad alcune sedute di terapia iperbarica

presso un centro specializzato di __________ per la cura del danno acustico da

lui riportato a seguito del sinistro occorsogli nel mese di giugno 2007.

Secondo

l’amministrazione, la terapia iperbarica non rientrerebbe fra le cure

scientificamente riconosciute (cfr. doc. 33, p. 3).

L’allegato

1.

all’OPre stabilisce che i costi relativi alla terapia con ossigeno iperbarico

vadono a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (e, perciò,

dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni; al riguardo, si veda la

giurisprudenza citata al consid. 2.4.) soltanto nei casi di lesioni

attiniche croniche o tardive, di osteomielite acuta della mascella,

di osteomielite cronica, di sindrome diabetica del piede e di malattia

da decompressione (cfr. cifra 2.1). Nulla é previsto a proposito dei traumi

acustici.

Alla luce

di quanto precede, perlomeno da questo profilo, l’Istituto assicuratore

convenuto era dunque legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni.

2.6

Con la

propria impugnativa, l’assicurato sostiene in sostanza di avere comunque

diritto al rimborso dei costi in virtù del principio della buona fede,

rilevando al riguardo che “… la CO 1, preavvisata sia telefonicamente il 3

luglio, che via fax il 5 luglio dell’ordine medico di eseguire delle terapie

iperbariche, avrebbe dovuto o avuto tutto il tempo per prendere posizione,

anche telefonicamente, o tramite l’azienda o direttamente nei confronti del

signor RI 1, informandolo che non avrebbe ottenuto alcun rimborso. Secondo il

principio della buona fede, era ciò che ci si poteva oggettivamente aspettare.”

(doc. I, p. 7).

Il

diritto alla protezione della buona fede é esplicitamente consacrato all'art. 9

Cost. Conformemente alla giurisprudenza, esso permette al cittadino di esigere

che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi e

impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché essa,

intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate,

era competente a rilasciarle, il cittadino non poteva riconoscerne

l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,

fidente nelle informazione ricevute egli abbia preso delle disposizioni non

reversibili senza pregiudizio (cfr. DTF 131 II 636 consid. 6.1, 129 I 170 consid. 4.1, 126 II 387 consid. 3a, 122 II 123

consid. 3b/cc, 121 V 66 consid. 2a; RAMI 2000 KV 126 p. 223).

Nel caso

di specie, dalle tavole processuali emerge che le sedute di terapia iperbarica

hanno avuto inizio il 19 luglio e sono terminate il 9 agosto 2007 (cfr. doc.

20).

Risulta

pure che in data 3 luglio 2007 il datore di lavoro dell’assicurato ha informato

telefonicamente l’ICO 1 che l’assicurato si apprestava a sottoporsi alla

terapia in questione. In quell’occasione, la funzionaria competente aveva

comunicato che il caso era “… in sospeso, siamo in attesa della documentazione

medica. Nostra responsabilità assicurativa da accertare.” (doc. 9 - il

corsivo é del redattore).

Fra la

documentazione prodotta dall’amministrazione figura inoltre un fax della __________,

datato 5 luglio 2007, in cui si legge in particolare che “… il signor RI 1,

come ti avevo accennato, si é sottoposto alla TERAPIA IPERBARICA.”. Su questo

medesimo documento figura pure un timbro di ricevuta con la data del 22

agosto 2007 e, in calce, l’annotazione manoscritta “allegato giustificativo

dell’ospedale” (cfr. doc. 14).

A

quest’ultimo riguardo, il TCA constata che lo scritto in questione non può

essere stato inviato (né ricevuto dall’CO 1) il 5 luglio 2007, tenuto conto

che, a quel momento, RI 1 non si era sottoposto ad alcuna seduta di terapia

iperbarica (in caso contrario, non si comprenderebbe come l’Ufficio del

personale possa aver scritto “… il signor RI 1, (…), si é sottoposto …”).

È invece plausibile che esso sia stato inviato (e ricevuto) in data 22 agosto

2007, una volta terminato il ciclo di sedute, così come risulta del resto dal

timbro di ricevuta apposto dall’amministrazione. Ciò é avvalorato anche dalla

circostanza che in allegato allo scritto della __________ figurava un

“giustificativo dell’ospedale”. Ciò non sarebbe stato possibile in data 5

luglio 2007, posto che, in base a quanto indicato dal ricorrente stesso nella

distinta delle spese di trasferta, egli si é recato a __________ la prima volta

in data 13 luglio 2007 (cfr. allegati al doc. 22).

Alla luce

di quanto precede, é assodato che l’assicurato, per il tramite del proprio

datore di lavoro, ha preventivamente informato l’assicuratore LAINF dell’intenzione

di sottoporsi a una terapia iperbarica. Egli non era comunque legittimato a

credere che l’CO 1 avrebbe assunto i relativi costi, considerato come la

funzionaria incaricata si fosse premurata di sottolineare che l’assunzione del

caso era ancora in sospeso nell’attesa di ricevere della documentazione medica

(cfr. doc. 9: “Comunichiamo che il caso é tuttora in sospeso, siamo in attesa

della documentazione medica. Nostra responsabilità assicurativa da

accertare.”). Il fatto che RI 1 potrebbe non essere stato informato di ciò dal

proprio datore di lavoro é irrilevante. In effetti, dal momento in cui

l’assicurato ha delegato a quest’ultimo la gestione del caso, eventuali sue

manchevolezze gli sono pienamente opponibili (cfr. STF 8C_563/2010 del 29

settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag.

259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008

confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 39.2002.67

del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).

D’altro

canto, come già visto in precedenza, l’amministrazione non aveva più ricevuto

notizie attinenti alla terapia iperbarica sino al 22 agosto 2007 (allorquando

la terapia stessa era però già terminata).

Tutto ben

considerato, RI 1 non può quindi prevalersi della protezione della buona fede,

di modo che, anche da questo profilo, il rifiuto dell’CO 1 di versare

prestazioni risulta fondato.

Visto l’esito,

può rimanere aperta la questione di sapere se, come lo pretende l’assicuratore

LAINF (cfr. doc. 33, p. 2), la decisione informale dell’11 settembre 2007 é nel

frattempo cresciuta in giudicato (si veda tuttavia lo scritto 18 settembre 2007

dell’assicurato, con il quale egli aveva chiesto all’CO 1 di rivalutare la

propria posizione - cfr. doc. 18).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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