35.2012.41
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10 gennaio 2013Italiano16 min
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Numero d'incarto:
35.2012.41
Data decisione, Autorità:
10.01.2013, TCA
Titolo:
Lavoratore frontaliere, vittima di trauma acustico con ipoacusia, si sottopone a terapia iperbarica presso il suo luogo di residenza. Questa terapia non é scientificamente riconosciuta per i traumi acustici. Un diritto a prestazioni non può essere fondato neanche sul principio della buona fede
BUONA FEDE
CURA MEDICA
art. 9 COST
art. 10 cpv. 1 LAINF
art. 32 cpv. 1 LAMAL
art. 32 cpv. 2 LAMAL
art. 33 cpv. 1 LAMAL
art. 33 cpv. 3 LAMAL
art. 33 cpv. 5 LAMAL
art. 1 OPPRE
Raccomandata
Incarto n.
35.2012.41
mm
Lugano
10 gennaio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 giugno 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 maggio
2012 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 22
giugno 2007, RI 1 - dipendente della ditta __________ in qualità di operaio e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, ha subito un
trauma all’orecchio destro a seguito dello scoppio di una pistola svitarocche,
lamentando una grave ipoacusia sui toni acuti (cfr. doc. 12 e doc. 15).
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità al riguardo.
1.2. Dalle carte
processuali si evince che, durante il periodo 19 luglio-9 agosto 2007,
l’assicurato si é sottoposto a delle sedute di terapia iperbarica presso il
Centro di medicina iperbarica __________ (doc. 20). Il costo globale di tale
terapia é stato di Euro 1'910 (cfr. doc. D1 e D2).
Con
scritto del 25 ottobre 2007, l’amministrazione ha comunicato all’assicurato
che, “impregiudicata la nostra responsabilità assicurativa”, gli avrebbe
riconosciuto un contributo volontario pari a fr. 495 (doc. 21).
1.3. Con
decisione formale dell’11 gennaio 2012, l’CO 1 ha rifiutato di riconoscere a RI
1 ulteriori indennizzi oltre al contributo volontario già corrispostogli,
precisando che “le terapie in camera iperbarica non sono riconosciute sul piano
scientifico, …” (doc. 30).
A seguito
dell’opposizione interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 31),
in data 30 maggio 2012, l’Istituto assicuratore ha confermato il contenuto
della sua prima decisione (doc. 33).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 14 giugno 2012, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha
chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato a versargli l’importo di Euro
1'910 per le sedute di camera iperbarica.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha fatto valere in
particolare quanto segue:
"
(…).
Il signor RI 1 sostiene di avere messo sempre e
tempestivamente al corrente la CO 1 tramite il proprio datore di lavoro, tanto
é vero che agli atti CO 1 risulta esserci proprio un fax del datore di lavoro,
datato 5 luglio 2007, in cui si legge “Gent.ma __________, come ti avevo
accennato, si é sottoposto alla TERAPIA IPERBARICA”.
A quanto risulta da questa comunicazione, la CO 1,
nella persona della signora __________ era già stata preavvisata prima del 5
luglio 2007 dell’intenzione da parte dei medici di sottoporre il signor RI 1 a
terapia iperbarica. Dagli atti risulta quindi che la CO 1 non é stata affatto
messa di fronte al fatto compiuto, come ha invece sostenuto successivamente e
ribadito nella decisione su opposizione.
Risulta solo che la funzionaria CO 1 non reagì
tempestivamente e non é corretto che il ricorrente ne paghi le conseguenze.
(…).
Le terapie in camera iperbarica sono state 16 e
la prima ha avuto luogo il 19 luglio 2007.
A modo di vedere del nostro assistito, la CO 1,
preavvisata sia telefonicamente il 3 luglio, che via fax il 5 luglio
dell’ordine medico di eseguire delle terapie iperbariche, avrebbe dovuto o
avuto tutto il tempo per prendere posizione, anche telefonicamente, o tramite
l’azienda o direttamente nei confronti del signor RI 1, informandolo che non
avrebbe ottenuto alcun rimborso.
Secondo il principio della buona fede, era ciò
che ci si poteva oggettivamente aspettare.
Si evidenzia che, ricevuti finalmente gli atti,
con scritto 8 aprile 2010 l’RA 1 invitava la CO 1 a procedere con una ulteriore
verifica della situazione, tenuto conto dell’esaustivo messaggio fax del
5.7.2011 della ditta __________ alla signora __________, con cui la CO 1 veniva
chiaramente informata del fatto che il signor RI 1 si stava preparando per
sottoporsi a sedute iperbariche.
… Nessuno ha mai avvertito il signor RI 1 che le
cure a lui prescritte dai medici dell’Ospedale __________ non sarebbero state
assunte dalla CO 1 (seppur preannunciate con 14 giorni di anticipo) e in buona
fede il ricorrente non aveva motivo di dubitare sul loro riconoscimento da
parte dell’ente assicurativo, trattandosi di una cura ordinata da un medico
svizzero (la Dottoressa __________ dell’Ospedale __________) in seguito ad un
infortunio professionale. La Dottoressa __________ era a tutti gli effetti il
medico curante riconosciuto dalla CO 1, il dominus della cura medica.
Ciò inspiegabilmente non é avvenuto e il signor RI
1 non accetta assolutamente di essere penalizzato per un grave e ingiustificato
ritardo di informazione che non é dovuto a lui, ma a responsabilità esclusiva
della CO 1.
(…).”
(doc. I)
1.5. L’CO 1, in
risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
Fatti
1.6. Nel mese di
luglio 2012, il ricorrente si é riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni, osservando segnatamente quanto segue:
"
(…).
Conclusioni:
Quello che é certo é che:
1) la dottoressa __________ ha prescritto la terapia iperbarica,
ritenuta necessaria e adeguata;
2) la CO 1 é stata subito informata;
3) la stessa dottoressa __________ ha poi illustrato i motivi della
scelta terapeutica e allegato al suo scritto documentazione medica;
4) sempre la dottoressa RI 1 ha esortato il pagamento da parte della
CO 1 della cura da lei prescritta al signor RI 1.
Il signor RI 1i si é sottoposto in buona fede ad
una costosa cura, che ha avuto inizio il 19 luglio 2007.
Dagli atti risulta che la CO 1 é stata informata
prima che la cura avesse inizio (fax 5 luglio 2007 da __________ a CO 1 e
telefonata del 3 luglio 2007 da signora __________ a signora __________).
Inoltre, considerato quanto disposto dalla
dottoressa __________, se la CO 1 avesse ritenuto che la fattispecie fosse da
approfondire, avrebbe potuto e dovuto tempestivamente informare il signor RI 1
che l’assunzione di queste spese era da approfondire, consigliandolo di
aspettare prima di iniziare il trattamento.
Si conclude evidenziando che le cure, secondo la
dottoressa __________, erano necessarie e appropriate.
(…).”
(doc. V)
L’amministrazione
si é pronunciata in proposito il 24 agosto 2012 (doc. VII).
RI 1 ha
ancora formulato delle precisazioni il 5 settembre 2012 (cfr. doc. IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite é circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a
negare le proprie prestazioni relativamente alle sedute di terapia iperbarica a
cui l’assicurato si é sottoposto nei mesi di luglio e agosto 2007 (precisato
che l’Istituto assicuratore gli ha comunque corrisposto un importo di fr. 495 a titolo volontario).
2.3. Giusta
l'art. 10 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei
postumi d'infortunio, cura i cui elementi costitutivi sono, in seguito, precisati
alle lettere da a) a e) dello stesso capoverso.
Se sotto
l’egida della LAMI valeva il principio secondo il quale la cura medica deve
essere scientificamente riconosciuta tanto dal punto di vista diagnostico che
da quello terapeutico, la LAINF e l’OAINF non contengono una corrispondente
regolamentazione (cfr. art. 48 e 54 LAINF). Ciò nonostante, é evidente che la
scientificità della cura costituisce un presupposto necessario anche
nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (cfr. A.
Maurer, Schw. Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p.
289s.; A. Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p.
277).
Secondo
l’art. 10 cpv. 3 LAINF, il Consiglio federale può definire più in dettaglio le
prestazioni d’obbligo a carico dell’assicurazione e, di conseguenza, in
particolare stabilire quali provvedimenti sanitari vanno considerati
scientificamente riconosciuti e a chi spetta la decisione nei casi dubbi. Sino
ad oggi l’Esecutivo federale non ha però fatto uso di tale facoltà, poiché,
alla luce dell’art. 48 cpv. 1 LAINF, le relative questioni che si pongono
nell’assicurazione contro gli infortuni non sembrano avere la medesima
importanza come nell’assicurazione contro le malattie. In effetti, secondo la
citata disposizione, l’assicuratore può ordinare le misure necessarie alla cura
adeguata dell’assicurato. In virtù del principio delle prestazioni in natura
vigente nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, esso può perciò
determinare i provvedimenti diagnostici e terapeutici nel caso concreto e in
particolare decidere sul loro riconoscimento scientifico. Di regola,
l’assicuratore LAINF si atterrà però alla prassi dell’assicurazione contro le
malattie e, tenuto conto della responsabilità che gli incombe in caso di
eventuali lesioni provocate dalla cura medica, difficilmente autorizzerà dei
provvedimenti che in quell’ambito non sono scientificamente riconosciuti o la
cui scientificità é contestata (cfr. SVR 1/2001 UV 1, p. 3 e riferimenti ivi
citati).
2.4. L’art. 32 cpv. 1 LAMal
prevede che le prestazioni di cui agli articoli 25–31 devono essere
efficaci, appropriate ed economiche. L’efficacia deve essere comprovata secondo
metodi scientifici, per cui essa, unitamente all’appropriatezza e all’economicità
delle prestazioni, viene riesaminata periodicamente (cfr. art. 32 cpv. 2
LAMal).
Giusta
l’art. 33 cpv. 1 LAMal, il
Consiglio federale può designare le prestazioni fornite da un medico o
chiropratico i cui costi non sono assunti dall’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie o lo sono soltanto a determinate condizioni. Secondo il
Considerandi
capoverso 3 di questa disposizione, esso determina in quale misura
l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi d’una
prestazione, nuova o contestata, la cui efficacia, idoneità o economicità sono
ancora in fase di valutazione. Esso nomina inoltre commissioni che consulta ai
fini della designazione delle prestazioni (art. 33 cpv. 4 prima frase LAMal).
A norma
dell’art. 33 cpv. 5 LAMal, il Consiglio federale può delegare al Dipartimento o all’Ufficio federale le
competenze di cui ai capoversi 1–3. Nell’ordinanza sulle prestazioni
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre), il
Dipartimento federale dell’interno ha designato le prestazioni di cui all’art.
33.
cpv. 1 e cpv. 3 LAMal e determinato le condizioni come pure l’estensione
dell’assunzione dei costi da parte dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie (art. 1 OPre in relazione con l’allegato 1).
In base a
quanto esposto al considerando 2.3., si può concludere che un assicuratore
contro gli infortuni non é tenuto a versare prestazioni, in ogni caso qualora
il provvedimento in questione non sia previsto nell’allegato 1 all’OPre (cfr.
GVP 2007 p. 179s.).
2.5
Nella
concreta evenienza, RI 1 si é sottoposto ad alcune sedute di terapia iperbarica
presso un centro specializzato di __________ per la cura del danno acustico da
lui riportato a seguito del sinistro occorsogli nel mese di giugno 2007.
Secondo
l’amministrazione, la terapia iperbarica non rientrerebbe fra le cure
scientificamente riconosciute (cfr. doc. 33, p. 3).
L’allegato
1.
all’OPre stabilisce che i costi relativi alla terapia con ossigeno iperbarico
vadono a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (e, perciò,
dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni; al riguardo, si veda la
giurisprudenza citata al consid. 2.4.) soltanto nei casi di lesioni
attiniche croniche o tardive, di osteomielite acuta della mascella,
di osteomielite cronica, di sindrome diabetica del piede e di malattia
da decompressione (cfr. cifra 2.1). Nulla é previsto a proposito dei traumi
acustici.
Alla luce
di quanto precede, perlomeno da questo profilo, l’Istituto assicuratore
convenuto era dunque legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni.
2.6
Con la
propria impugnativa, l’assicurato sostiene in sostanza di avere comunque
diritto al rimborso dei costi in virtù del principio della buona fede,
rilevando al riguardo che “… la CO 1, preavvisata sia telefonicamente il 3
luglio, che via fax il 5 luglio dell’ordine medico di eseguire delle terapie
iperbariche, avrebbe dovuto o avuto tutto il tempo per prendere posizione,
anche telefonicamente, o tramite l’azienda o direttamente nei confronti del
signor RI 1, informandolo che non avrebbe ottenuto alcun rimborso. Secondo il
principio della buona fede, era ciò che ci si poteva oggettivamente aspettare.”
(doc. I, p. 7).
Il
diritto alla protezione della buona fede é esplicitamente consacrato all'art. 9
Cost. Conformemente alla giurisprudenza, esso permette al cittadino di esigere
che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi e
impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché essa,
intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate,
era competente a rilasciarle, il cittadino non poteva riconoscerne
l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,
fidente nelle informazione ricevute egli abbia preso delle disposizioni non
reversibili senza pregiudizio (cfr. DTF 131 II 636 consid. 6.1, 129 I 170 consid. 4.1, 126 II 387 consid. 3a, 122 II 123
consid. 3b/cc, 121 V 66 consid. 2a; RAMI 2000 KV 126 p. 223).
Nel caso
di specie, dalle tavole processuali emerge che le sedute di terapia iperbarica
hanno avuto inizio il 19 luglio e sono terminate il 9 agosto 2007 (cfr. doc.
20).
Risulta
pure che in data 3 luglio 2007 il datore di lavoro dell’assicurato ha informato
telefonicamente l’ICO 1 che l’assicurato si apprestava a sottoporsi alla
terapia in questione. In quell’occasione, la funzionaria competente aveva
comunicato che il caso era “… in sospeso, siamo in attesa della documentazione
medica. Nostra responsabilità assicurativa da accertare.” (doc. 9 - il
corsivo é del redattore).
Fra la
documentazione prodotta dall’amministrazione figura inoltre un fax della __________,
datato 5 luglio 2007, in cui si legge in particolare che “… il signor RI 1,
come ti avevo accennato, si é sottoposto alla TERAPIA IPERBARICA.”. Su questo
medesimo documento figura pure un timbro di ricevuta con la data del 22
agosto 2007 e, in calce, l’annotazione manoscritta “allegato giustificativo
dell’ospedale” (cfr. doc. 14).
A
quest’ultimo riguardo, il TCA constata che lo scritto in questione non può
essere stato inviato (né ricevuto dall’CO 1) il 5 luglio 2007, tenuto conto
che, a quel momento, RI 1 non si era sottoposto ad alcuna seduta di terapia
iperbarica (in caso contrario, non si comprenderebbe come l’Ufficio del
personale possa aver scritto “… il signor RI 1, (…), si é sottoposto …”).
È invece plausibile che esso sia stato inviato (e ricevuto) in data 22 agosto
2007, una volta terminato il ciclo di sedute, così come risulta del resto dal
timbro di ricevuta apposto dall’amministrazione. Ciò é avvalorato anche dalla
circostanza che in allegato allo scritto della __________ figurava un
“giustificativo dell’ospedale”. Ciò non sarebbe stato possibile in data 5
luglio 2007, posto che, in base a quanto indicato dal ricorrente stesso nella
distinta delle spese di trasferta, egli si é recato a __________ la prima volta
in data 13 luglio 2007 (cfr. allegati al doc. 22).
Alla luce
di quanto precede, é assodato che l’assicurato, per il tramite del proprio
datore di lavoro, ha preventivamente informato l’assicuratore LAINF dell’intenzione
di sottoporsi a una terapia iperbarica. Egli non era comunque legittimato a
credere che l’CO 1 avrebbe assunto i relativi costi, considerato come la
funzionaria incaricata si fosse premurata di sottolineare che l’assunzione del
caso era ancora in sospeso nell’attesa di ricevere della documentazione medica
(cfr. doc. 9: “Comunichiamo che il caso é tuttora in sospeso, siamo in attesa
della documentazione medica. Nostra responsabilità assicurativa da
accertare.”). Il fatto che RI 1 potrebbe non essere stato informato di ciò dal
proprio datore di lavoro é irrilevante. In effetti, dal momento in cui
l’assicurato ha delegato a quest’ultimo la gestione del caso, eventuali sue
manchevolezze gli sono pienamente opponibili (cfr. STF 8C_563/2010 del 29
settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag.
259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008
confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 39.2002.67
del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).
D’altro
canto, come già visto in precedenza, l’amministrazione non aveva più ricevuto
notizie attinenti alla terapia iperbarica sino al 22 agosto 2007 (allorquando
la terapia stessa era però già terminata).
Tutto ben
considerato, RI 1 non può quindi prevalersi della protezione della buona fede,
di modo che, anche da questo profilo, il rifiuto dell’CO 1 di versare
prestazioni risulta fondato.
Visto l’esito,
può rimanere aperta la questione di sapere se, come lo pretende l’assicuratore
LAINF (cfr. doc. 33, p. 2), la decisione informale dell’11 settembre 2007 é nel
frattempo cresciuta in giudicato (si veda tuttavia lo scritto 18 settembre 2007
dell’assicurato, con il quale egli aveva chiesto all’CO 1 di rivalutare la
propria posizione - cfr. doc. 18).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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